ISSN 1827-0565
La funzione dell'OPG
Aspetti normativi e sociologici
Introduzione
Capitolo I. Il manicomio giudiziario: l'origine della nuova istituzione
- L'invenzione del manicomio criminale negli anni '70 del XIX secolo: la soluzione al nuovo problema dei rei folli e dei folli rei
- 1.1.
- Il dibattito giuspenalisitico tardo ottocentesco: Scuola Classica e Scuola Positiva
- 1.2.
- Dal meccanismo classico della «porta girevole» alla nuova categoria del pazzo criminale
- 1.3.
- I manicomi criminali nel panorama internazionale del XIX secolo
- 1.4.
- Il contesto normativo italiano: il codice penale sardo del 1859 e la mancanza di una legge unitaria in materia manicomiale
- 1.5.
- Le ragioni dei sostenitori del manicomio criminale: custodire i pericolosi, curare i folli, liberare le carceri dai soggetti più difficili
- L'istituzione dei manicomi giudiziari in Italia
- 2.1.
- L'apertura delle prime strutture psichiatrico-giudiziarie come istituti di pena speciali
- 2.2.
- I mutamenti normativi
- 2.2.1.
- Il Codice penale Zanardelli del 1889
- 2.2.2.
- Il regolamento generale delle carceri
- 2.3.
- Le critiche ai manicomi giudiziari da parte degli esponenti della Scuola Positiva
- I manicomi giudiziari all'inizio del XX secolo
- 3.1.
- La legge manicomiale del 1904
- 3.2.
- Il tentativo di uniformare il diritto penale ai principi della Scuola positiva: il progetto Ferri
- I manicomi giudiziari come misura di sicurezza: il Codice Rocco del 1930
- 4.1.
- I presupposti teorici: La Terza Scuola o Scuola Tecnico-giuridica
- 4.1.1.
- Il compromesso tra Scuola Classica e Scuola positiva: il doppio binario
- 4.2.
- La normativa del Codice Rocco
- 4.2.1.
- L'imputabilità
- 4.2.2.
- Le misure di sicurezza
- 4.2.2.1.
- I principi: legalità e successione nel tempo
- 4.2.2.2.
- I presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza: la commissione del reato e la pericolosità sociale
- 4.2.2.3.
- La pericolosità sociale presunta
- 4.2.2.4.
- Le misure di sicurezza: tipologie
- 4.2.2.5.
- La durata delle misure di sicurezza
- 4.2.2.6.
- La revoca anticipata
- 4.2.3.
- I manicomi giudiziari oltre la misura di sicurezza: le categorie di internati
- 4.3.
- Le prime critiche dottrinarie al sistema dualistico
Capitolo II. Manicomio giudiziario e Costituzione repubblicana
- L'articolo 25 della Costituzione: costituzionalizzazione del doppio binario?
- Le critiche alle misure di sicurezza
- 2.1.
- Il dibattito giurisprudenziale in materia di fungibilità
- 2.2.
- Critiche al dualismo: le misure di sicurezza sono solo una «frode delle etichette»?
- 2.3.
- Stesso contenuto ma minori garanzie: riflessioni sulla legittimità delle misure di sicurezza
- 2.4.
- Critiche al manicomio giudiziario
- 2.4.1.
- Imputabilità e pericolosità sociale al netto delle incertezza scientifiche: le critiche alla perizia e agli accertamenti diagnostici e prognostici
- 2.4.2.
- Manicomio giudiziario e principi costituzionali: il divieto di trattamenti inumani e degradanti e la tutela del diritto fondamentale alla salute
- La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di manicomio giudiziario negli anni '60 e '70: la legittimità della presunzione di pericolosità sociale
Capitolo III. La riforma del manicomio e la nascita dell'OPG
- Manicomi comuni e manicomi giudiziari prima della riforma dell'assistenza psichiatrica: come la funzione di cura ha giustificato la custodia dei folli
- 1.1.
- Il quadro normativo dell'assistenza psichiatrica prima della riforma
- Verso il cambiamento
- 2.1.
- La critica alle istituzioni totali: la teoria di Goffman
- 2.2.
- La critica foucaultiana alle istituzioni manicomiali
- 2.3.
- I presupposti teorico-pratici: il movimento antipsichiatrico
- La riforma dell'assistenza psichiatrica: scissione di cura e custodia
- 3.1.
- L'iter di riforma della legge sull'assistenza psichiatrica: dalla legge Mariotti alla legge Basaglia
- 3.2.
- La legge n. 180 del 1978
- Il manicomio giudiziario negli anni '70
- 4.1.
- I grandi scandali: Antonietta Bernardini ed il caso Trivini
- 4.2.
- La revoca anticipata: la sentenza n. 110 del 1974 della Corte Costituzionale
- 4.2.1.
- L'interpretazione del nuovo potere di revoca: il potere di modifica
- 4.3.
- L'introduzione dell'ordinamento penitenziario: dal manicomio giudiziario all'OPG
- Gli effetti delle riforme sugli OPG
- 5.1.
- Gli effetti dell'introduzione dell'ordinamento penitenziario
- 5.1.1.
- Misure alternative e benefici: l'esclusione degli internati
- 5.1.2.
- Il trattamento penitenziario
- 5.1.2.1.
- Il trattamento penitenziario: il regime «duro»
- 5.1.3.
- La contenzione
- 5.2.
- Le categorie giuridiche degli internati dopo la riforma del 1975
- 5.3.
- Legge n. 180 del 1978 e gli OPG
- 5.3.1.
- I punti di connessione tra OP e OPG prima della Legge Basaglia
- 5.3.2.
- Effetti indiretti: un potenziamento?
- 5.3.3.
- Effetti indiretti: Si può parlare di funzione terapeutica?
Capitolo IV. L'OPG negli anni '80 e '90: il silenzio diffuso e le sentenze della Corte Costituzionale
- Le presunzione di pericolosità sociale al vaglio della Corte
- 1.1.
- Illegittima la presunzione di persistenza della patologia psichiatrica: la sentenza n. 139 del 1982
- 1.1.1.
- Bilanciamento tra cura e custodia nella sentenza n. 139 del 1982
- 1.2.
- La presunzione di pericolosità del semi-infermo: sentenza n. 249 del 1983
- 1.3.
- La presunzione di pericolosità sociale dopo le sentenze del 1982 e del 1983: la riforma dell'ordinamento penitenziario e il nuovo codice di procedura penale
- Niente più OPG per i minori: sentenza n. 324 del 1998
- L'OPG da misura unica ad extrema ratio: la sentenza n. 253 del 2003
- 3.1.
- La possibilità di applicare altre misure anche in via provvisoria
- 3.2.
- Quali misure per il prosciolto folle pericoloso?
Capitolo V. Le proposte di riforma e il "definitivo superamento" degli OPG
- Proposte di riforma: le tipologia
- 1.1.
- Le proposte abolizioniste
- 1.1.1.
- L'opzione della carcerizzazione
- 1.1.2.
- L'opzione della medicalizzazione
- 1.2.
- Le proposte riformatrici
- 1.2.1.
- La questione dell'imputabilità
- 1.2.2.
- La questione della pericolosità sociale
- 1.2.3.
- La misura di sicurezza
- 1.2.4.
- Il progetto Regione Toscana - Emilia Romagna
- Gli OPG alle soglie del Duemila
- 2.1.
- I luoghi
- Aversa
- Montelupo Fiorentino
- Reggio Emilia
- Napoli Sant'Eframo e Secondigliano
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Castiglione delle Stiviere
- Le case di cura e custodia
- 2.2.
- Gli internati
- 2.3.
- Il trattamento
- 2.4.
- La scoperta di un problema: i dimissibili
- Verso la sanitarizzazione dell'OPG: la riforma della sanità penitenziaria
- 3.1.
- La sanità in carcere: breve storia
- 3.1.1.
- Gli effetti della riforma della sanità penitenziaria sugli OPG
- Il tentativo di superamento dell'OPG: tra ritardi, proroghe e lievi inversioni di rotta
- 4.1.
- La Commissione Marino e le ispezioni negli OPG italiani
- 4.2.
- La legge n. 9 del 2012: un termine per il superamento
- 4.2.1.
- Le fasi di attuazione della legge n.9 del 2012: un susseguirsi di inadempimenti
- 4.2.2.
- Il decreto Balduzzi e i primi aggiustamenti alla riforma
- 4.2.3.
- I Programmi regionali
- 4.2.4.
- L'ultima proroga per il superamento degli OPG: le modifiche all'impianto originario della riforma
- 4.2.5.
- Le modifiche ai programmi regionali
- 4.3.
- I nuovi OPG tra pericolosità sociale e sanitarizzazione
Capitolo VI. L'OPG terapeutico e le istituzioni alternative
- Dall'OPG "rigido" all'OPG "flessibile"
- L'OPG flessibile: l'analisi delle grandezze numeriche
- 2.1.
- La revoca anticipata, una possibilità scarsamente applicata
- 2.2.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza
- 2.3.
- OPG e alternative: un bilancio
- 2.3.1.
- La libertà vigilata è stata un'alternativa di successo?
- 2.3.2.
- L'assegnazione ad una casa di cura e custodia come "alternativa" all'OPG: una nuova «truffa delle etichette»
- 2.3.3.
- Alternative all'OPG: effetto net-widening?
- Il futuro degli OPG
- 3.1.
- Misura di sicurezza del ricovero in OPG: extrema ratio
- 3.2.
- Contro gli ergastoli bianchi un limite alla durata massima della misura di sicurezza
- 3.3.
- Nelle istituzioni a gestione terapeutica sarà vigente il regime penitenziario?
- 3.4.
- Come il reale superamento degli OPG passa per il potenziamento dei servizi psichiatrici territoriali e la presa in carico dei pazienti psichiatrico giudiziari