ISSN 1827-0565
La funzione dell'OPG
Aspetti normativi e sociologici
Introduzione
Capitolo I. Il manicomio giudiziario: l'origine della nuova istituzione
- L'invenzione del manicomio criminale negli anni '70 del XIX secolo: la soluzione al nuovo problema dei rei folli e dei folli rei
- 1.1.
 - Il dibattito giuspenalisitico tardo ottocentesco: Scuola Classica e Scuola Positiva
 - 1.2.
 - Dal meccanismo classico della «porta girevole» alla nuova categoria del pazzo criminale
 - 1.3.
 - I manicomi criminali nel panorama internazionale del XIX secolo
 - 1.4.
 - Il contesto normativo italiano: il codice penale sardo del 1859 e la mancanza di una legge unitaria in materia manicomiale
 - 1.5.
 - Le ragioni dei sostenitori del manicomio criminale: custodire i pericolosi, curare i folli, liberare le carceri dai soggetti più difficili
 
 - L'istituzione dei manicomi giudiziari in Italia
- 2.1.
 - L'apertura delle prime strutture psichiatrico-giudiziarie come istituti di pena speciali
 - 2.2.
 - I mutamenti normativi
- 2.2.1.
 - Il Codice penale Zanardelli del 1889
 - 2.2.2.
 - Il regolamento generale delle carceri
 
 - 2.3.
 - Le critiche ai manicomi giudiziari da parte degli esponenti della Scuola Positiva
 
 - I manicomi giudiziari all'inizio del XX secolo
- 3.1.
 - La legge manicomiale del 1904
 - 3.2.
 - Il tentativo di uniformare il diritto penale ai principi della Scuola positiva: il progetto Ferri
 
 - I manicomi giudiziari come misura di sicurezza: il Codice Rocco del 1930
- 4.1.
 - I presupposti teorici: La Terza Scuola o Scuola Tecnico-giuridica
- 4.1.1.
 - Il compromesso tra Scuola Classica e Scuola positiva: il doppio binario
 
 - 4.2.
 - La normativa del Codice Rocco
- 4.2.1.
 - L'imputabilità
 - 4.2.2.
 - Le misure di sicurezza
- 4.2.2.1.
 - I principi: legalità e successione nel tempo
 - 4.2.2.2.
 - I presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza: la commissione del reato e la pericolosità sociale
 - 4.2.2.3.
 - La pericolosità sociale presunta
 - 4.2.2.4.
 - Le misure di sicurezza: tipologie
 - 4.2.2.5.
 - La durata delle misure di sicurezza
 - 4.2.2.6.
 - La revoca anticipata
 
 - 4.2.3.
 - I manicomi giudiziari oltre la misura di sicurezza: le categorie di internati
 
 - 4.3.
 - Le prime critiche dottrinarie al sistema dualistico
 
 
Capitolo II. Manicomio giudiziario e Costituzione repubblicana
- L'articolo 25 della Costituzione: costituzionalizzazione del doppio binario?
 - Le critiche alle misure di sicurezza
- 2.1.
 - Il dibattito giurisprudenziale in materia di fungibilità
 - 2.2.
 - Critiche al dualismo: le misure di sicurezza sono solo una «frode delle etichette»?
 - 2.3.
 - Stesso contenuto ma minori garanzie: riflessioni sulla legittimità delle misure di sicurezza
 - 2.4.
 - Critiche al manicomio giudiziario
- 2.4.1.
 - Imputabilità e pericolosità sociale al netto delle incertezza scientifiche: le critiche alla perizia e agli accertamenti diagnostici e prognostici
 - 2.4.2.
 - Manicomio giudiziario e principi costituzionali: il divieto di trattamenti inumani e degradanti e la tutela del diritto fondamentale alla salute
 
 
 - La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di manicomio giudiziario negli anni '60 e '70: la legittimità della presunzione di pericolosità sociale
 
Capitolo III. La riforma del manicomio e la nascita dell'OPG
- Manicomi comuni e manicomi giudiziari prima della riforma dell'assistenza psichiatrica: come la funzione di cura ha giustificato la custodia dei folli
- 1.1.
 - Il quadro normativo dell'assistenza psichiatrica prima della riforma
 
 - Verso il cambiamento
- 2.1.
 - La critica alle istituzioni totali: la teoria di Goffman
 - 2.2.
 - La critica foucaultiana alle istituzioni manicomiali
 - 2.3.
 - I presupposti teorico-pratici: il movimento antipsichiatrico
 
 - La riforma dell'assistenza psichiatrica: scissione di cura e custodia
- 3.1.
 - L'iter di riforma della legge sull'assistenza psichiatrica: dalla legge Mariotti alla legge Basaglia
 - 3.2.
 - La legge n. 180 del 1978
 
 - Il manicomio giudiziario negli anni '70
- 4.1.
 - I grandi scandali: Antonietta Bernardini ed il caso Trivini
 - 4.2.
 - La revoca anticipata: la sentenza n. 110 del 1974 della Corte Costituzionale
- 4.2.1.
 - L'interpretazione del nuovo potere di revoca: il potere di modifica
 
 - 4.3.
 - L'introduzione dell'ordinamento penitenziario: dal manicomio giudiziario all'OPG
 
 - Gli effetti delle riforme sugli OPG
- 5.1.
 - Gli effetti dell'introduzione dell'ordinamento penitenziario
- 5.1.1.
 - Misure alternative e benefici: l'esclusione degli internati
 - 5.1.2.
 - Il trattamento penitenziario
- 5.1.2.1.
 - Il trattamento penitenziario: il regime «duro»
 
 - 5.1.3.
 - La contenzione
 
 - 5.2.
 - Le categorie giuridiche degli internati dopo la riforma del 1975
 - 5.3.
 - Legge n. 180 del 1978 e gli OPG
- 5.3.1.
 - I punti di connessione tra OP e OPG prima della Legge Basaglia
 - 5.3.2.
 - Effetti indiretti: un potenziamento?
 - 5.3.3.
 - Effetti indiretti: Si può parlare di funzione terapeutica?
 
 
 
Capitolo IV. L'OPG negli anni '80 e '90: il silenzio diffuso e le sentenze della Corte Costituzionale
- Le presunzione di pericolosità sociale al vaglio della Corte
- 1.1.
 - Illegittima la presunzione di persistenza della patologia psichiatrica: la sentenza n. 139 del 1982
- 1.1.1.
 - Bilanciamento tra cura e custodia nella sentenza n. 139 del 1982
 
 - 1.2.
 - La presunzione di pericolosità del semi-infermo: sentenza n. 249 del 1983
 - 1.3.
 - La presunzione di pericolosità sociale dopo le sentenze del 1982 e del 1983: la riforma dell'ordinamento penitenziario e il nuovo codice di procedura penale
 
 - Niente più OPG per i minori: sentenza n. 324 del 1998
 - L'OPG da misura unica ad extrema ratio: la sentenza n. 253 del 2003
- 3.1.
 - La possibilità di applicare altre misure anche in via provvisoria
 - 3.2.
 - Quali misure per il prosciolto folle pericoloso?
 
 
Capitolo V. Le proposte di riforma e il "definitivo superamento" degli OPG
- Proposte di riforma: le tipologia
- 1.1.
 - Le proposte abolizioniste
- 1.1.1.
 - L'opzione della carcerizzazione
 - 1.1.2.
 - L'opzione della medicalizzazione
 
 - 1.2.
 - Le proposte riformatrici
- 1.2.1.
 - La questione dell'imputabilità
 - 1.2.2.
 - La questione della pericolosità sociale
 - 1.2.3.
 - La misura di sicurezza
 - 1.2.4.
 - Il progetto Regione Toscana - Emilia Romagna
 
 
 - Gli OPG alle soglie del Duemila
- 2.1.
 - I luoghi
- Aversa
 - Montelupo Fiorentino
 - Reggio Emilia
 - Napoli Sant'Eframo e Secondigliano
 - Barcellona Pozzo di Gotto
 - Castiglione delle Stiviere
 - Le case di cura e custodia
 
 - 2.2.
 - Gli internati
 - 2.3.
 - Il trattamento
 - 2.4.
 - La scoperta di un problema: i dimissibili
 
 - Verso la sanitarizzazione dell'OPG: la riforma della sanità penitenziaria
- 3.1.
 - La sanità in carcere: breve storia
- 3.1.1.
 - Gli effetti della riforma della sanità penitenziaria sugli OPG
 
 
 - Il tentativo di superamento dell'OPG: tra ritardi, proroghe e lievi inversioni di rotta
- 4.1.
 - La Commissione Marino e le ispezioni negli OPG italiani
 - 4.2.
 - La legge n. 9 del 2012: un termine per il superamento
- 4.2.1.
 - Le fasi di attuazione della legge n.9 del 2012: un susseguirsi di inadempimenti
 - 4.2.2.
 - Il decreto Balduzzi e i primi aggiustamenti alla riforma
 - 4.2.3.
 - I Programmi regionali
 - 4.2.4.
 - L'ultima proroga per il superamento degli OPG: le modifiche all'impianto originario della riforma
 - 4.2.5.
 - Le modifiche ai programmi regionali
 
 - 4.3.
 - I nuovi OPG tra pericolosità sociale e sanitarizzazione
 
 
Capitolo VI. L'OPG terapeutico e le istituzioni alternative
- Dall'OPG "rigido" all'OPG "flessibile"
 - L'OPG flessibile: l'analisi delle grandezze numeriche
- 2.1.
 - La revoca anticipata, una possibilità scarsamente applicata
 - 2.2.
 - La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza
 - 2.3.
 - OPG e alternative: un bilancio
- 2.3.1.
 - La libertà vigilata è stata un'alternativa di successo?
 - 2.3.2.
 - L'assegnazione ad una casa di cura e custodia come "alternativa" all'OPG: una nuova «truffa delle etichette»
 - 2.3.3.
 - Alternative all'OPG: effetto net-widening?
 
 
 - Il futuro degli OPG
- 3.1.
 - Misura di sicurezza del ricovero in OPG: extrema ratio
 - 3.2.
 - Contro gli ergastoli bianchi un limite alla durata massima della misura di sicurezza
 - 3.3.
 - Nelle istituzioni a gestione terapeutica sarà vigente il regime penitenziario?
 - 3.4.
 - Come il reale superamento degli OPG passa per il potenziamento dei servizi psichiatrici territoriali e la presa in carico dei pazienti psichiatrico giudiziari