ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo 2
Attori dentro e fuori il Cpa

Alessia Del Torto, 2001

2.1. Esigenze formative dell'operatore nel processo penale minorile

L'impostazione del processo penale minorile richiede al sistema dei servizi, e quindi anche al Cpa, un grosso impegno sul piano organizzativo e metodologico per individuare modalità operative dinamiche conformi ai principi ispiratori della normativa.

Per rispondere a tale esigenza, l'operatore deve svolgere un ruolo articolato e complesso che richiede capacità e competenze a diversi livelli che vanno dalla gestione del rapporto con il minore alla interazione con le altre figure professionali dell'équipe, dal collegamento con gli altri servizi del territorio alle funzioni organizzative di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

A ciò si aggiunge la natura relazionale-sistemica del processo che lo vede strutturato su forti livelli di comunicazione ed interazione tra i servizi che intervengono nei vari momenti dell'iter giudiziario.

In particolare (1), all'operatore del Cpa è richiesta una specifica competenza comunicativa verso:

  • il minore, per costruire un contesto di rapporto adeguato e pertinente al suo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, nonché per cogliere, decodificare ed utilizzare i suoi messaggi ed i suoi segnali;
  • la famiglia, per conoscerne il sistema, cercare forme di alleanza e collaborazione e per utilizzarla e valorizzarla come risorsa dell'intervento;
  • la magistratura, affinché le scelte e le azioni dei giudici e degli operatori si muovano entro cornici coerenti e secondo obiettivi comuni;
  • i vari servizi del territorio per gestire e definire i termini della collaborazione nell'ottica di garantire al minore un percorso articolato e coerente.

All'operatore è altresì richiesta una forte competenza interpretativa per adattare gli obiettivi e i significati della normativa alla specificità dei casi, ai vincoli ambientali e al sistema dei servizi. Il suo compito è quello di interpretare, attraverso criteri metodologici predefiniti, i fatti accaduti e valutare le risorse esistenti perché il soggetto possa avere delle possibilità per ritessere e riprendere il proprio cammino nella realizzazione di un progetto educativo.

Un primo criterio metodologico è quello attinente la dimensione conoscitiva del contesto in cui si opera.

Gli artt. 1 e 9 D.P.R. 448/1988 indicano i parametri a cui devono attenersi tutti i soggetti che intervengono nella vicenda giudiziaria del minore: la personalità del soggetto, le sue esigenze educative, le condizioni e le risorse dei suoi sistemi di vita.

Investire adeguatamente su questo livello è una premessa fondamentale per garantire la validità e l'efficacia delle tappe successive dell'intervento educativo.

Un secondo criterio riguarda la dimensione di analisi della domanda e dei contesti che richiede un approfondimento dei contesti con le loro caratteristiche organizzative, relazionali e simboliche. Gli operatori dei Servizi minorili si muovono all'interno di uno scenario complesso ed articolato che richiede uno sforzo ed un'attenzione continua per cogliere e ridefinire la situazione in cui si sta intervenendo.

In quest'ottica (2), l'assegnazione di un caso all'educatore del Cpa avviene, tendenzialmente, sulla base di una divisione per zone, allo scopo di favorire sia l'inserimento di questa nuova figura nell'ambiente del ragazzo sia una conoscenza del suo contesto più dettagliata. Inoltre, la conoscenza dei luoghi propri del minore non può che agevolare il rapporto e il dialogo tra operatore e giovane.

Nel rispetto di questi criteri si delinea dunque un setting flessibile che assicura strategie educative individualizzate e metodologie costruttive all'interno delle équipe territoriali.

L'ultimo criterio, ma non per questo meno importante, è quello attinente alla necessità di sviluppare negli operatori un orientamento alla progettualità.

Da un punto di vista metodologico, il lavoro progettuale prevede una strutturazione circolare di fasi diverse che vanno dalla scelta e analisi del problema su cui intervenire, alla costruzione di ipotesi e strategie di intervento, alla loro sperimentazione e verifica fino alla riformulazione del problema.

In tutte le varie tappe, agli operatori è richiesta una continua attività di 'presa di decisione' e di 'scelta' che orienta i possibili percorsi del progetto, per poi giungere all'attività conclusiva di verifica del lavoro svolto; è, quindi, richiesto loro di sviluppare un'attitudine a programmare, monitorare e valutare il proprio operato incrementando una dimensione di "ricerca" intesa come "capacità di apprendere dall'esperienza" (3).

Nella realtà operativa sembra, invece, diffusa una certa 'disattenzione' che porta, come conseguenza, a disperdere la ricchezza del patrimonio operativo, professionale e culturale maturato dagli operatori nell'esperienza quotidiana.

A ragion di questa complessità, al fine di ottenere la massima specializzazione nel settore penale minorile, il D.P.R. 448/1988 e le relative norme di attuazione hanno previsto corsi di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori, dagli educatori minorili dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli Enti locali ai magistrati minorili, dal personale addetto alle apposite sezioni di polizia giudiziaria per minorenni ai difensori legali.

In particolare, l'art. 5 D.Lgs. 272/1989 in ordine alla "Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili" prevede che:

"Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva".

In realtà (4), non esiste nel nostro ordinamento l'obbligo di una specifica formazione professionale per i magistrati che nel corso della carriera richiedono di essere destinati allo svolgimento delle funzioni minorili. L'ordinamento ha di fatto riposto la specializzazione dell'organo giudiziario minorile esclusivamente nella composizione del collegio giudicante, che integra al suo interno professionisti delle discipline pedagogiche e psicologiche, lasciando il Gip, quale organo monocratico, in una posizione più marginale.

All'interno del dibattito che ha preceduto l'approvazione del D.P.R. 448/1988 si discusse ampiamente del delicato rapporto sussistente tra la struttura monocratica dell'organo giudiziario investigativo (Gip) e la sua esigenza di specializzazione. In quella stessa sede, si ritenne, contro la volontà del Consiglio superiore della magistratura, che tale esigenza sarebbe stata sufficientemente soddisfatta dallo 'sdoppiamento' dell'organo giudiziario legittimato ad intervenire prima della richiesta di rinvio a giudizio del minore imputato.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere al Progetto preliminare del D.P.R. 448/1988, contro la tesi che poi si affermò, osservava:

"Non parrebbe consentita una ipotesi...di uno 'sdoppiamento' del Gip, monocratico in certi casi e collegiale in altri (e cioè nell'udienza preliminare), non essendovi dubbio che il Gip e il Gup, nell'ambito della nuova disciplina, sono destinati a coincidere come organo (anche se fisicamente possono essere diversi) e che non è consentita una diversa strutturazione e composizione dell'organo a seconda delle varie attività ad esso demandate".

Nella prassi operativa, comunque, la scelta di differenziare la struttura del Giudice per le indagini preliminari (Gip) da quella del Giudice per l'udienza preliminare (Gup) ha permesso di garantire accanto alle esigenze di agilità e speditezza processuale, anche quella di specializzazione del Gup. Probabilmente, se il legislatore avesse previsto una struttura collegiale anche per il Gip, avrebbe finito per paralizzare la giustizia penale minorile, poiché sarebbe stato impossibile conciliare le esigenze di presenza continua e di pronto intervento (all'udienza di convalida presso il Cpa) proprie di tale organo con la difficoltà di assicurare la partecipazione costante e tempestiva del giudice onorario.

Allo stesso modo, si è potuto osservare, tuttavia, che per le valutazioni richieste quasi mai di carattere esclusivamente tecnico ed ordinatorio, sussistono effettive esigenze di specializzazione anche per il Gip a cui dovrebbero rispondere i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 D.Lgs. 272/1989.

Di seguito a questa prima previsione, l'art. 6 commi 2 e 3 in materia di "Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni", in attuazione dell'art. 5 D.P.R. 448/1988 (già ampiamente trattato al capitolo precedente in Prime operazioni di polizia giudiziaria) prevede che:

"Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni".

E infine, l'art. 14 sui "Programmi di formazione per operatori minorili":

"Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali".

2.2. Modello organizzativo del Cpa

Sull'organizzazione e la gestione del Cpa, l'Ufficio per la giustizia minorile ha emanato due circolari, la lettera circolare n. 365072 del 21 ottobre 1989 e la lettera circolare n. 365080 del 7 novembre 1989 dove, evidenziato il carattere di sperimentalità del servizio, viene presa in considerazione la possibilità di "progressivi aggiustamenti in corso d'esercizio".

Il modello originario del servizio, previsto dalla lettera circolare n. 365072, prevede due soluzioni diverse a seconda delle realtà geografiche: nei Distretti più piccoli, la soluzione adottata è quella di un'équipe 'a chiamata' che si attivi soltanto in caso di necessità, cioè in caso di ingressi di minori in Cpa; al contrario, nei Distretti a più alto tasso di criminalità minorile (elencati nel dettaglio dalla stessa circolare) si prevede un équipe stabile. L'organico, in questo caso, è "costituito da:

  • un coordinatore responsabile, appartenente al personale educativo o di servizio sociale, o un direttore o reggente di Ipm o di Ussm;
  • l'équipe tecnica interdisciplinare, costituta da un assistente sociale, un educatore e un consulente psicologo;
  • un segretario-economo;
  • un adeguato numero di agenti di custodia e vigilatrici;
  • il personale civile o convenzionato per l'area assistita;
  • un autista".

È, altresì, indicato che "deve essere assicurata una presenza tecnica, nel corso della giornata, per almeno nove ore (9-18), con adeguata turnazione da concordare all'interno della stessa équipe per l'intera settimana".

Tale configurazione organizzativa è stata, a suo tempo, subito testata, e nel breve arco di dieci giorni si è rivelata inadeguata rispetto alle peculiarità che anche i più grandi distretti territoriali esprimevano ed esprimono in termini soprattutto di incidenza della criminalità minorile e, quindi, di relativa utenza del servizio.

Cosicché, se in alcune realtà particolarmente problematiche, come le grandi aree metropolitane, il flusso di ingressi in Cpa giustificava la presenza dell'équipe interprofessionale stabile (assistente sociale, educatore e consulente psicologo), questa non era la situazione ricorrente su tutto il territorio nazionale.

Nei fatti, è stata così ridefinita la stessa équipe che da stabile diventava "a chiamata in relazione alle esigenze, con modalità concordate in loco, ad eccezione dei distretti di Milano, Napoli, Palermo e Catania" (5).

Attualmente le figure professionali a chiamata sono prevalentemente gli assistenti sociali, gli psicologici che comunque hanno all'interno della Giustizia minorile contratti come consulenti esterni, e, in alcuni casi, anche il personale di polizia penitenziaria. Rimane stabile la figura centrale dell'educatore.

La variabilità del personale (educativo e di polizia penitenziaria) in turno al Cpa, con la conseguente possibile disomogeneità operativa, richiede che l'azione del personale sia il più coerente ed omogenea possibile, pur nel quadro di un lavoro necessariamente dinamico e flessibile per la variabile legata al flusso di utenza. La discontinuità di presenze degli utenti, infatti, non consente assestamenti di procedure, dal momento che nel servizio possono essere presenti pochi ragazzi, anche nessuno, come molti: il Cpa deve essere necessariamente organizzato per poter rispondere ad ogni tipo di affluenza.

In questo contesto, è opportuno (6) che le diverse iniziative siano discusse ed organizzate in via preventiva dagli operatori e, solo successivamente, messe in atto sulla base di criteri comuni stabiliti collegialmente. Contenuti ed organizzazione del lavoro devono essere, quindi, condivisi e decisi, seguendo le direttive della Direzione, nel corso delle riunioni.

I criteri di svolgimento del lavoro, definiti collegialmente, costituiscono norme esplicite di comportamento professionale che ognuno è tenuto a conoscere e a rispettare.

Il modello organizzativo di un servizio che si presenta di piccole dimensioni e che lavora in tempi veloci si dovrebbe incentrare, quindi, sull'équipe come strumento cardine intorno a cui ruota il Centro.

L'équipe interdisciplinare di un Cpa, nello spirito della multidisciplinarietà degli approcci e dell'integrazione professionale proprio della riforma processuale, è composta da un assistente sociale, un educatore ed un consulente, ma a seconda dei casi, può includere anche figure professionali diverse, tra cui gli assistenti sociali degli Enti locali e gli educatori di comunità.

A livello di principio (7), l'èquipe è riconosciuta come luogo privilegiato per la programmazione, il coordinamento e la supervisione di ogni attività, e dovrebbe rappresentare quella cornice entro cui l'azione di ogni operatore trova un significato ed un termine di confronto, uno spazio che riconosce, valorizza ed elabora le differenze di ruolo, restituendo ad ogni figura quelle peculiarità che, a livello operativo, assicurano la continuità degli interventi.

In realtà, la prassi fa emergere logiche ancora tradizionali in cui viene privilegiata l'una o l'altra figura professionale e, in particolare, l'educatore, per gli interventi esplicati all'interno della struttura e l'assistente sociale per le azioni rivolte all'esterno.

Allo psicologo, quasi mai integrato nell'équipe per il suo rapporto di consulenza, non rimane che uno spazio di competenze circoscritto a situazioni e casi ritenuti particolarmente problematici sotto il profilo psicologico.

All'interno del Cpa, si possono comunque riconoscere tre diverse aree operative che ne delineano la struttura organizzativa:

  • l'area della sicurezza affidata al personale di polizia penitenziaria;
  • l'area tecnica composta dal direttore, dagli educatori e dall'assistente sociale qualora già inserito nell'organico;
  • l'area amministrativa composta da operatori amministrativi e di area pedagogica addetti al funzionamento complessivo della segreteria e della gestione contabile.

2.3. Figure professionali interne al Cpa

2.3.1. Educatore

La figura dell'educatore è presente nelle strutture educative del Ministero di grazia e giustizia fin dagli anni '50 ed è stata formalmente riconosciuta con la Legge n. 1494/1962. Allora, si connotava fondamentalmente come una funzione di controllo del comportamento, cosicché la conflittualità tra l'aspetto formale della funzione e la qualità di ruolo dell'educatore, centrata sulla relazione pedagogica, emergeva con evidenza.

In seguito, il trasferimento delle attività amministrative di prevenzione del disadattamento minorile ai Servizi degli Enti locali (ad opera del D.P.R. 616/1977) ridefinì la relazione che l'educatore era chiamato a stabilire per guidare e aiutare il ragazzo rispetto alla violazione della norma penale.

In questo nuovo assetto, i problemi della devianza minorile cominciano ad essere gestiti in un'ottica rieducativa in cui il minore che infrange la legge è considerato un soggetto bisognoso di cure, terapia e correzione. La riforma del processo penale minorile incide ulteriormente nell'individuazione di questo contesto operativo.

Si ridefiniscono, così, gli obiettivi dell'azione pedagogica in una prospettiva di interventi immediati (l'impatto con il circuito penale) e a più lungo termine (il progetto educativo individualizzato). In relazione a questi obiettivi, il compito dell'educatore è la ricerca e l'analisi delle risorse proprie del minore, della famiglia e dell'ambiente di vita.

All'interno del Cpa l'educatore è la figura centrale. Il suo ruolo è essenzialmente quello di fungere da mediatore tra l'utenza (il minore e la sua famiglia) e la magistratura, attraverso il passaggio di tutte le informazioni relative al caso: in questo senso, l'educatore può essere considerato una figura intermedia. Non sempre, infatti, può esistere un rapporto chiaro e diretto tra il giudice e il minore, sia perché il rapporto di potere è troppo sbilanciato sia perché la situazione contingente dell'udienza di convalida può non favorire l'apertura della comunicazione.

È quindi l'educatore che presenta il minore alla magistratura e si attiva affinché il giudice prenda la decisione migliore per il ragazzo.

In questa cornice, l'educatore si presenta anche come esperto di comunicazione; deve, cioè, essere in grado di costruire e gestire processi di comunicazione ed interazione, individuando le forme, le strategie e i tempi adeguati secondo gli interlocutori coinvolti.

La sua funzione educativa (8) si sviluppa, così, nella:

  • comunicazione al minore e ai suoi genitori di informazioni sulla struttura che accoglie il ragazzo, su ciò che lo attende nei giorni successivi, sul significato e i contenuti dell'udienza di convalida, sui possibili esiti di tale udienza (attività di informazione e chiarificazione di cui al D.M. 23 ottobre 1989 n. 365066);
  • raccolta di informazioni sulla storia del minore dal punto di vista dei rapporti intrafamiliari, dei percorsi scolastici e lavorativi, ed infine del contesto amicale.

Sia la raccolta di informazioni sulla storia del ragazzo che l'osservazione delle modalità con le quali il minore accoglie le informazioni trasmessegli dall'educatore, sono funzionali alla stesura di una relazione di osservazione per il Gip, nella quale l'educatore descrive quelle che sono le risorse personali, familiari e ambientali, indicando una proposta di intervento.

A tal fine, i principali strumenti di cui si avvale l'educatore sono il colloquio di primo ingresso e il colloquio con il nucleo familiare con o senza il minore.

Il colloquio di primo ingresso è funzionale, oltre che alla suddetta raccolta di informazioni, anche all'offerta di uno stimolo sia cognitivo sia relazionale/affettivo per aiutare il minore a riflettere sulla propria storia, ed in particolare, sulle cause ed i contesti che lo hanno portato a delinquere.

L'incontro con la famiglia, invece, può essere utile per mediare la grossa conflittualità che spesso si scatena tra genitori e figlio, mediazione che può prendere la forma di un aiuto alla comprensione delle motivazioni e delle circostanze che hanno spinto il ragazzo a commettere il reato. Questo, ovviamente, è possibile con nuclei familiari che in qualche misura partecipino ai valori più comuni e condivisi dalla convivenza civile, molto più difficile è il confronto quando la famiglia stessa sia portatrice di 'regole devianti'. All'interno dell'analisi delle tre diverse realtà campione illustrata nel capitolo successivo, emerge, a tal proposito, la difficoltà di coinvolgimento delle famiglie, e, quindi, di intervento e responsabilizzazione, soprattutto in riferimento all'area del napoletano dove il minore, in realtà, nella maggior parte dei casi, non ha fatto altro che adeguarsi al modello familiare.

L'ampiezza e la complessità della funzione educativa trova la sua essenza nella relazione educativa che l'operatore instaura con il minore all'interno di un rapporto umano fondato sul rispetto della dignità dell'altro.

Relazione educativa e rapporto umano possono così essere considerate obiettivi, ma soprattutto strumenti dell'azione tesa a favorire un percorso che si concluda con la fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Obiettivo ultimo della relazione è comunque quello di indurre nel minore un cambiamento sul piano:

  • relazionale/affettivo, ovvero sull'autopercezione da parte del ragazzo, sul suo modo di costruire la realtà e interpretare le difficoltà;
  • comportamentale, nel momento in cui l'educatore sostiene il minore nell'adempimento di determinate attività che servono a realizzare il progetto individuale;
  • organizzativo, favorendo le risorse istituzionali e attivando la rete dei servizi territoriali.

"La finalità del cambiamento è la responsabilizzazione del minore, sia sul piano delle intenzioni che dei comportamenti, in modo tale da attivarlo a protagonista delle sue azioni" (9).

2.3.2. Polizia penitenziaria

Il corpo di polizia penitenziaria dipende dal 1948 dal Ministero di grazia e giustizia; il suo regolamento, tuttora parzialmente vigente, risale al 1937 (R.D. n. 2584 del 30/12/1937) di cui ancora oggi si assaporano i retaggi dello stereotipo di quella figura che va volgarmente sotto il nome di 'secondino'.

La legge di riforma penitenziaria n. 374 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" ha rappresentato una svolta significativa nel percorso di umanizzazione e professionalità all'interno dell'esecuzione penale, fino ad arrivare al nuovo "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria" con la legge n. 395 del 15 dicembre 1990 che sancisce il conseguimento di tre obiettivi: smilitarizzazione, professionalità e sindacalizzazione dello stesso corpo.

Il Corpo di polizia penitenziaria diviene un corpo civile, posto alle dipendenze del Ministero di grazia e Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

All'interno di questo quadro normativo si definisce la funzione istituzionale della polizia penitenziaria nelle strutture minorili e, quindi, nel Cpa.

In base all'art. 5 della Legge n. 395/1990 la polizia penitenziaria ha mansioni relative all'area della sicurezza, quindi mansioni di vigilanza e custodia, sia rispetto alla struttura sia rispetto ai minori ospiti e al personale in servizio.

Preordinate a questo ruolo sono le necessarie attività, al momento dell'ingresso del minore in Cpa, dell'accoglienza, perquisizione, immatricolazione e la sua sistemazione all'interno della struttura (attività trattate nel capitolo precedente nella parte relativa al Collocamento del minore in Cpa. Ingresso e permanenza).

A ciò si aggiungono eventuali spazi di collaborazione con l'area tecnica all'interno dell'équipe, spazi ancor oggi da valorizzare proprio in considerazione del fatto che l'agente di polizia penitenziaria è la figura professionale che vive a più stretto contatto con il minore grazie all'ambiente particolarmente ristretto e ad una condivisione quotidiana delle diverse attività che ne agevolano la conoscenza e la comunicazione.

Detto questo, sembra inevitabile sollevare una perplessità: considerato che le disposizioni minorili ribadiscano più volte che tutto il personale operante nel settore minorile (compresa quindi anche la polizia penitenziaria) deve presentare particolari attitudini, specializzazione o specifiche esperienze, non sembra eccessivo rimandare in toto alla polizia penitenziaria, pur specializzata (e non sempre lo è) la gestione (accoglienza, permanenza, dimissioni del minore) di un servizio, come quello del Cpa che per definizione legislativa non deve caratterizzarsi come una struttura di tipo carcerario?

A tal proposito, si sottolinea che in alcuni Cpa (10) le uniche figure di riferimento stabilmente presenti all'interno della struttura sono solo ed esclusivamente gli agenti di polizia penitenziaria, essendo gli uffici degli educatori addirittura esterni ai locali del Cpa.

Allo stesso tempo, il continuo contatto con i minori e la prevalenza della socialità nell'organizzazione della struttura, con la conseguente riduzione degli aspetti custodialistici, mettono in risalto la difficoltà di un agire di ruolo che deve conciliare il controllo con il 'trattamento', il rispetto delle regole di convivenza della struttura con istanze volte al recupero sociale.

Evidente è la difficoltà derivante da questa sovrapposizione di funzioni: da una parte, garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza, dall'altra, partecipare alle attività di osservazione. Questa difficoltà emerge ancor più in relazione al problema dell'integrazione con le altre figure professionali coinvolte nella funzione educativa.

Infatti, la presenza nello stesso ambiente operativo di due figure professionali storicamente antitetiche, quali l'agente e l'educatore, può essere causa di un reciproco sconfinamento di ruoli che, invece, dovrebbe essere superato a favore di una collaborazione dove tutte le informazioni e le impressioni sul ragazzo non vadano disperse, ma, anzi, confluiscano verso l'educatore garantendo la necessaria circolarità d'informazioni.

2.3.3. Consulente psicologo

Nell'ambito dei Servizi della giustizia minorile, la pianta organica nazionale prevede l'inserimento della figura del consulente psicologo in pianta stabile soltanto all'interno dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, dei Centri per la giustizia minorile e per quei servizi territoriali che presentano particolari esigenze legate al contesto e alla tipologia di utenza. Negli altri casi, è aperta la possibilità di un rapporto a convenzione tra il consulente psicologo e la struttura.

L'attività del consulente è inevitabilmente determinata dal servizio in cui è inserito, quindi dai suoi tempi e contenuti.

All'interno del Cpa, il limitato tempo di permanenza del minore fa sì che l'area di operatività del consulente sia incentrata (e limitata) sul livello dell'azione individuale che si esplicita attraverso i colloqui con il ragazzo, i colloqui con gli altri operatori della struttura, l'osservazione diretta in Cpa e, infine, i colloqui con la famiglia. Impossibile, invece, sviluppare il lavoro su un livello di progettualità che prenda in esame possibilità di interventi a lungo termine, così come avviene nell'ambito dell'Istituto penale minorile e dell'Ufficio di servizio sociale per minorenni.

Di fatto, nel Cpa, lo psicologo deve riuscire di volta in volta ad individuare modalità di intervento significative per il ragazzo, valutare il singolo caso e, semmai, utilizzarlo per arrivare alla definizione dei bisogni e all'individuazione degli obiettivi.

Un'ultima osservazione riguarda il profilo professionale del consulente che il comma 2 dell'art. 8 D.Lgs. 27271989 individua tra "gli esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia". Nella pratica, la pianta organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha invece previsto soltanto la figura del consulente psicologo.

2.3.4. Direttore-coordinatore

La lettera circolare n. 365080, ormai più volte citata, prevede che "il ruolo del coordinatore è finalizzato ad assumere la necessaria rappresentatività e responsabilità complessiva del Centro nei riguardi dell'Amministrazione e dell'autorità giudiziaria minorile, oltre che ad assicurare la funzionalità e la interconnessione con i vari servizi anche attraverso il collegamento contabile-amministrativo con il competente Centro per la giustizia minorile. Ne consegue che il coordinatore, le cui funzioni sono individuabili nei profili professionali di 7º e 8º livello del personale di servizio sociale e pedagogico, organizza anche l'attività degli operatori civili e militari incaricati di prestare servizio nel Centro stesso, nel rispetto dell'autonomia professionale riconosciuta dalla vigente normativa a ciascuna categoria".

Secondo la previsione della circolare n. 365072 dell'Ufficio per la giustizia minorile, il Cpa può essere diretto da "un funzionario del personale di educazione o di servizio sociale, ovvero un direttore o reggente di istituto o di Ussm".

Entrambi i quadri direttivi indicati, appartenevano, prima dell'autonomia dell'Ufficio per la giustizia minorile (1984), alla carriera direttiva penitenziaria e di servizio sociale per gli adulti, ciò determinando l'utilizzo di personale reggente proveniente dalla carriera tecnica degli assistenti sociali e degli educatori, di cui all'interno del sistema minorile esistevano i ruoli.

Ad oggi (11), nell'evoluzione politica della giustizia minorile, il ruolo di direttore, proprio per la sua originaria matrice tecnica, è meritevole di particolare attenzione.

Infatti, laddove si è passati a prediligere una maggiore efficacia nell'azione tecnica ed amministrativa, superando la cosiddetta logica per adempimenti con la logica per progetti, le competenze di natura gestionale-amministrative, necessarie alla complessa organizzazione dei Servizi della giustizia minorile (tra cui il Cpa), sono state perfettamente soddisfatte.

La logica per progetti che, inevitabilmente, si richiama alla Direzione per obiettivi (d.p.o., modello tipico delle organizzazioni aziendali), spostando l'attenzione dal rispetto delle regole al conseguimento dei risultati con una visione di globalità del sistema, ha messo in moto un meccanismo dove la programmazione e l'orientamento ai risultati (sia all'interno del servizio che verso gli utenti) ben si conciliano con la multidisciplinarietà e l'integrazione di risorse e professionalità, come prospettate dalle nuove disposizioni sul processo penale minorile.

È proprio in questa nuova ottica che risulta necessario promuovere corsi di formazione integrativi, rivolti a chi oggi dirige un servizio, rispetto all'acquisizione di comuni orientamenti ed impostazioni verso un processo che faciliti la comunicazione orizzontale tra le diverse strutture organizzative.

2.4. Figure esterne al Cpa

Le figure professionali non direttamente previste all'interno del servizio Cpa, ma il cui intervento, oltre che fisiologico, è essenziale nella logica della circolarità delle informazioni richiesta in questa particolare fase del procedimento penale minorile, sono il Pubblico ministero (Pm), la polizia giudiziaria (12), il Giudice per le indagini preliminari (Gip) e il difensore legale.

2.4.1. Pubblico ministero

La funzione, il contenuto e l'epilogo dell'attività del Pm nella fase delle indagini preliminari nel processo penale ordinario, e per estensione ad opera dell'art. 1 D.P.R 448/1988 nel processo penale minorile, sono indicati da tre fondamentali articoli del Codice di procedura penale:

  • art. 326 "Finalità delle indagini preliminari":

    "Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale";

  • art. 358 "Attività di indagine del Pubblico ministero":

    " Il Pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini";

  • art. 405 "Inizio dell'azione penale" (comma 1):

    "Il Pubblico ministero quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione....ovvero con richiesta di rinvio a giudizio".

Alla finalità di ricostruire la realtà storica del fatto oggetto della notizia di reato, nel processo penale minorile, si deve, aggiungere la necessità di individuare e riconoscere le connotazioni psico-sociologiche della personalità del minore, come previsto dall'art. 9 D.P.R. 448/1988 sugli "Accertamenti sulla personalità del minorenne":

"Il Pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Agli stessi fini il Pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità."

In altri casi, invece, potrà imporsi come primissima indagine quella relativa all'età del soggetto indagato, accertamento fondamentale in riferimento alla diversa disciplina applicabile all'imputato a seconda che sia minore o adulto. Ora, se l'art. 8 D.P.R. 448/1988 riconosce nel caso di incertezza sulla minore età dell'imputato soltanto al giudice la facoltà di disporre perizia, nel silenzio della legge e in virtù del rinvio di cui all'art. 1 D.P.R. 448/1988, il Pm potrà comunque avvalersi della facoltà attribuitagli dagli art. 350 e 360 cpp.

Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti in materia di libertà personale, l'art. 18 D.P.R. 448/1988 prevede che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto o al fermo ne diano immediata notizia al Pm del luogo dove è stato commesso il reato affinché quest'ultimo ne possa, se del caso, disporre il collocamento in Cpa, in comunità o presso l'abitazione familiare, o la remissione in libertà.

Allo stesso tempo, è da chiarire che, nel nuovo processo penale minorile, il Pm, a differenza del precedente sistema processuale, non può in alcun modo disporre della libertà personale dell'indagato, e non può svolgere una attività istruttoria attraverso cui acquisire prove, in ordine alla responsabilità, valide anche nel processo. In questo nuovo contesto, potrà svolgere le indagini preliminari per accertare se deve o non deve essere promossa l'azione penale ed in ordine a quale imputazione. In particolare è quindi esaltato il suo ruolo non solo di organo investigativo, ma anche di titolare dell'azione penale.

È, infatti, il Pm minorile ad effettuare tutte quelle indagini idonee a determinare la scelta processuale più opportuna; nell'ampia gamma di soluzioni che il Gip può adottare, la funzione del Pm diviene essenziale per individuare e proporre un progetto-intervento educativo nei confronti di un soggetto in età evolutiva che ha espresso con il reato una grave condizione di disagio personale.

Così, nel caso in cui partecipi all'udienza di convalida, il Pm sarà il primo soggetto processuale a intervenire, indicando i motivi dell'arresto o del fermo e illustrando le richieste in ordine alla libertà personale (ex art. 391 comma 3 cpp). Nel caso, invece, in cui ritenga di non comparire, dovrà trasmettere al giudice "le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano" (ex art. 390 comma 3-bis cpp).

Il fascicolo delle indagini preliminari con le richieste del Pm rappresenta la prima documentazione di cui prende visione il Gip ancor prima di arrivare in udienza di convalida.

Rispetto alle sinergie processuali del Gip con i magistrati della Procura, si evidenzia (13) che esistono alcuni rapporti informali preordinati ad individuare adeguate strategie di azione con il precipuo scopo, da un lato, di sollecitare, in funzione responsabilizzante, le energie positive del minore sottoposto alle indagini, dall'altro, di costringere i genitori e i familiari a prendere coscienza dei problemi del minore. Talvolta, accade che il Pm contatti il Gip per un consulto preventivo quando nel corso delle attività di indagine emergono elementi che suggeriscono una particolare strategia di azione.

Un esempio tipico di sinergie processuali che il Gip concorda preliminarmente con il magistrato requirente riguarda l'uso strumentale del processo: il Pm, d'accordo con il Gip, richiede strumentalmente delle misure cautelari al solo scopo di far sapere al minore indagato che il magistrato intende sottoporlo a misure restrittive della libertà personale. Ovviamente proprio perché strumentale, il Gip rigetta la richiesta del Pm.

Infine, ultima caratteristica del Pm che non può dirsi persa neanche con il nuovo processo e con la conseguente accentuazione del suo ruolo di parte, è quella di essere deputato a vigilare sull'osservanza della legge. Il Pm è, infatti, chiamato ad essere elemento di garanzia di osservanza sia dei criteri ispiratori sia delle finalità del processo stesso.

2.4.2. Giudice per le indagini preliminari

L'istituzione della funzione di Gip presso il Tribunale per i minorenni rappresenta l'unica rilevante modifica realizzata a livello di ordinamento giudiziario al fine di adeguare il processo penale minorile al nuovo impianto accusatorio delineato dal D.P.R. 448/1988. La riforma richiede, infatti, la figura di un giudice terzo con funzioni di controllo del risultato delle attività del Pm.

Le diverse tendenze sviluppatesi in sede di dibattito preriforma in merito alla composizione di tale organo giudicante, se monocratico o collegiale, si sono incontrate su un piano di mediazione che ha soddisfatto le opposte esigenze di celerità e specializzazione.

Così, l'art. 50-bis Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), inserito dal D.P.R. 449/1988 ha risolto il dibattito, prevedendo che:

"In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

Nell'udienza preliminare, il Tribunale per i Minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale."

A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura con la circolare n. 16537 del 28 novembre 1989 ha deliberato che:

"Il magistrato incaricato dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari non deve, salvo casi eccezionali, essere anche incaricato di funzioni di giudice del dibattimento".

Il Consiglio ha, tuttavia, ammesso nella medesima circolare la possibilità di assegnare agli stessi magistrati tanto le funzioni di Gip quanto quelle di dibattimento, purché siano rispettati idonei meccanismi di rotazione che consentano di evitare la "incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento" ex art. 34 cpp, come integrato dalle successive sentenze della Corte costituzionale.

Nell'ambito del processo penale minorile, il Gip è quindi l'organo giudiziario che interviene nella fase investigativa con attribuzioni in tema di libertà e di definizione del procedimento, in particolare, si ricordano i provvedimenti che possono:

  1. definire il procedimento:
    • decreto di archiviazione;
    • sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
    • sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne;
  2. chiudere la fase delle indagini preliminari senza definire il procedimento:
    • decreto che dispone il giudizio immediato;
    • decreto per il rito abbreviato in caso di rinuncia al giudizio immediato;
    • intervenire in via incidentale senza definire né il procedimento né la fase delle indagini preliminari:
    • ordinanza di convalida del fermo e dell'arresto;
    • ordinanza di applicazione o modifica delle misure cautelari;
    • decreto di riapertura delle indagini;
    • decreto di rigetto della richiesta di giudizio immediato.

Sul ruolo del Gip nell'ambito dell'udienza di convalida e sul rapporto che intercorre tra la relazione educativa del Cpa e la decisione del Gip si rimanda alla trattazione del primo capitolo relativo alla parte Udienza di convalida con il Gip e dimissioni dal Cpa.

2.4.3. Difensore legale

L'art. 11 D.P.R. 448/1988, richiamando l'art. 97 cpp, fa sì che il minore imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia sia assistito da un difensore d'ufficio e, nel caso di minore non abbiente, sia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Lo stesso articolo prevede che "il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile".

A tal proposito, l'art. 15 comma 2 D.Lgs. 272/1989 considera "in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva", e per tale motivo, il comma 4 prosegue prevedendo che:

"Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni....organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva".

Sul piano dell'intervento nella fase delle indagini preliminari, gli artt. 390 e 391 cpp, richiamati dall'art. 18 D.P.R. 448/1988, prevedono che il difensore debba essere avvisato entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida al Gip da parte del Pm in ordine all'arresto o al fermo, e la sua partecipazione è dichiarata necessaria in sede di udienza di convalida.

Nel caso in cui il difensore di fiducia o d'ufficio non sia stato reperito o non compaia, il giudice dovrà provvedere designando, come sostituto, altro difensore immediatamente reperibile.

Infine, l'art. 104 del cpp in ordine ai "Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare" (esteso al minore indagato collocato in Cpa dalla circolare n. 365080 del 7/11/1989 dell'Ufficio per la giustizia minorile) prevede che il minore possa avere colloqui con l'avvocato difensore sin dall'inizio della misura cui è sottoposto. È, quindi cura degli operatori avvertire il difensore dell'avvenuto ingresso del minore per rendere possibile l'esplicazione di tale diritto. È, altresì, cura degli operatori accertare e documentare la qualità di difensore nel momento in cui questi acceda nei locali del Cpa.

Note

1. A. Mestiz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, cit., pp. 119-122.

2. P. Valentini (a cura di), Cultura preventiva e azione comunicativa con i ragazzi autori di reato, cit., pp. 105-106.

3. A. Mestiz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, cit., p. 123.

4. A.Mestiz, A.Cocchini, A.Niccolì, Organizzazione e funzionamento dei tribunali per i minorenni, cit., p. 126.

5. Lettera circolare n. 365080 del 7 novembre 1989, Ufficio per la giustizia minorile.

6. Nella fattispecie, secondo il regolamento interno del Cpa di Firenze.

7. I. Mastropasqua, I minori e la giustizia: operatori e servizi dell'area penale, Liguori, Napoli, 1997, p. 189.

8. P. Valentini (a cura di), Cultura preventiva e azione comunicativa con i ragazzi autori di reato, cit., p. 107.

9. Ivi, p. 103.

10. Per es. Cpa maschile Colli Aminei di Napoli.

11. I. Mastropasqua, I minori e la giustizia: operatori e servizi dell'area penale, cit., pp. 191-192.

12. Per l'analisi di questa figura si rimanda alla trattazione nel capitolo primo, Prime operazioni di polizia giudiziaria.

13. A. Mestiz, A.Cocchini, A. Nicolì, Organizzazione e funzionamento dei tribunali per i minorenni, cit., p. 125.