ADIR - L'altro diritto

La remissione del debito

Roberto Perotti, 2006

1. Note introduttive

La remissione del debito è l'istituto di diritto penitenziario attraverso il quale si realizza, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, la rinuncia dello Stato alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.

La remissione del debito risponde a dichiarati scopi di premialità della c.d. "buona condotta carceraria" e di incentivo al processo di reinserimento sociale del detenuto, in armonia con il principio di finalizzazione rieducativa dell'esecuzione penale stabilito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

Le spese di mantenimento in carcere sono quelle affrontate dall'amministrazione penitenziaria per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (art. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Ordinamento penitenziario") (1). La disposizione del comma quarto della norma citata precisa che "sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo". Sotto il profilo quantitativo, il successivo comma quinto della norma in esame stabilisce che "il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale", ed è dunque tale importo a costituire il debito rimettibile (2).

Le spese processuali rappresentano, invece, il costo economico del processo che ha portato alla condanna del soggetto. Tali spese, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (3), hanno natura di sanzione economica accessoria alla pena. Secondo dottrina e giurisprudenza (4), non ricadrebbero nel novero delle spese poste a carico del condannato quelle relative ai procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza.

Devono ritenersi estranee all'ambito di applicazione della remissione gli importi relativi alle sanzioni di natura penale (multa e ammenda), le somme dovute a titolo di sanzione processuale alla cassa ammende. Le spese di pubblicazione della sentenza di condanna previste dall'art. 694 del Codice penale sono, invece, rimettibili, alla luce del disposto dell'art. 5 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), che nell'elencare le spese del processo ripetibili, indica alla lettera f) anche "le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato".

Estranee all'applicazione della remissione del debito sono, inoltre, le spese di registrazione della sentenza di condanna (5).

L'istituto della remissione del debito, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non può essere applicato in rapporto alle condanne a sola pena pecuniaria (6).

I destinatari del beneficio della remissione devono individuarsi nei condannati e negli internati (7).

L'entrata in vigore del Testo Unico in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) ha determinato l'abrogazione espressa dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di tal che, l'istituto della remissione del debito è oggi disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

  1. l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
  2. l'art. 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

2. La nuova disciplina

L'art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) ha introdotto la nuova disciplina della remissione del debito in termini parzialmente innovativi rispetto alla previsione dell'abrogato art. 56 dell'Ordinamento penitenziario.

Il primo elemento di novità concerne la distinzione in separati commi della fattispecie in rapporto alle vicende dell'esecuzione penale del condannato che richieda il beneficio. Il primo comma dell'art. 6 citato, si occupa della remissione del debito per le spese processuali di chi non ha sofferto detenzione per la condanna subita:

Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà (8).

La locuzione "spese del processo" (l'art. 56 dell'Ordinamento penitenziario prevedeva la locuzione "spese del procedimento", così come l'attuale art. 106 del nuovo regolamento penitenziario, Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) conferma che le spese rimettibili sono soltanto quelle propriamente "processuali" ovverosia relative al processo penale che si è concluso con la condanna del soggetto, con esclusione quindi degli importi connessi alle spese di altri "procedimenti" quali il procedimento di sorveglianza e quello di competenza del giudice dell'esecuzione di cui agli art. 665 e ss. del Codice di procedura penale.

Dall'espressione "il debito ... è rimesso" si desume, invece, che la valutazione di competenza del magistrato di sorveglianza si configura non quale discrezionalità piena (come ad esempio accade con riferimento alla concedibilità dei permessi premio di cui all'art. 30-ter dell'Ordinamento penitenziario, il quale stabilisce "il magistrato di sorveglianza ... può concedere permessi premio ...") bensì quale discrezionalità vincolata: nel senso che, qualora risulti integrato il duplice presupposto previsto dalla legge (disagiate condizioni economiche e regolarità della condotta in libertà o in carcere) il giudice non potrebbe esimersi dal concedere il beneficio.

Il primo requisito, "oggettivo", di concedibilità è rappresentato dalle "disagiate condizioni economiche" dell'interessato: l'art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia ha mantenuto quest'espressione già criticata dalla dottrina, con riferimento al vecchio art. 56 dell'Ordinamento penitenziario, per la sua genericità.

La citata locuzione, infatti, non può identificarsi con quella - dai contorni giuridici maggiormente definiti - dell'insolvibilità (l'impossibilità assoluta di pagare), né con l'insolvenza (la temporanea difficoltà a adempiere) né infine con la condizione di indigenza.

La dottrina ha suggerito di avvicinare la"disagiatezza" di cui all'istituto della rimessione del debito alla "non abbienza", condizione particolare che la legge prende in considerazione quale presupposto per l'attivazione di una serie articolata di istituti, quali il patrocinio a spese dello Stato (si veda in proposito l'art. 24, comma terzo, della Costituzione: "sono assicurati ai non abbienti ... i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione").

La Corte di cassazione ha elaborato, in proposito, una giurisprudenza che distingue, all'interno del profilo della "disagiatezza delle condizioni economiche" l'aspetto "oggettivo", connesso alla valutazione in abstracto della situazione patrimoniale del soggetto, intesa quale obiettiva incapienza dei beni del condannato a fronte dell'ammontare del debito; e quello "soggettivo" collegato, invece, alla valutazione dell'impatto che l'assolvimento del debito nei confronti dell'erario provocherebbe sulla situazione complessiva del condannato, in rapporto all'esigenza di sopperire alle fondamentali esigenze di vita (9).

In altri termini, la giurisprudenza ha osservato che la disagiatezza delle condizioni economiche può, in concreto, sussistere anche qualora il soggetto disponga di sufficienti mezzi per pagare il debito erariale, ma così facendo provochi uno squilibrio economico di portata tale da incidere sulle residue possibilità di assolvere alle primarie esigenze di vita, compromettendo così il percorso di reinserimento sociale.

Il secondo requisito, "soggettivo", per la concedibilità della remissione del debito relativo alle spese processuali è l'accertamento della regolare condotta tenuta in libertà dal soggetto che non abbia sofferto detenzione o internamento per la condanna (10).

Della situazione di colui che abbia subito detenzione o internamento si occupa, invece, il successivo comma secondo dell'art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia:

Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Con riferimento al momento in cui nasce la legittimazione alla richiesta del beneficio in esame, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della valutazione della costanza della regolare condotta tenuta dal detenuto, sia necessario il decorso di un congruo lasso di tempo dall'inizio dell'espiazione della pena, che consenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato, compreso quello serbato in libertà (11).

La norma recentemente introdotta, tuttavia, limita senza dubbi il sindacato del magistrato di sorveglianza alla condotta strettamente carceraria (se vi è stata), potendo valutarsi la condotta tenuta in libertà soltanto se "l'interessato non è stato detenuto o internato". La valutazione della condotta posteriore al periodo detentivo sofferto dall'interessato può, comunque, essere presa in considerazione dal magistrato di sorveglianza al fine di verificare "l'evoluzione della condotta del soggetto": la norma dell'art. 106 del regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) inserisce, infatti, la valutazione della condotta del soggetto tra gli elementi istruttori valutabili ai fini della decisione sulla concessione del beneficio.

La giurisprudenza prevalente (ma non dominante) della Cassazione, infine, ritiene che ai fini della normativa in materia di remissione del debito e - più specificamente- in relazione ai parametri di valutazione della condotta dell'interessato, la pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva (12).

3. Procedimento applicativo

Il terzo comma dell'art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia recita:

La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se è in corso.

Anzitutto, la norma introduce un elemento di novità rispetto all'abrogato art. 56 dell'Ordinamento penitenziario, laddove richiede che la domanda sia "corredata da idonea documentazione" (13). Deve, tuttavia, ritenersi che l'inciso introdotto dalla nuova disciplina abbia natura pleonastica e non muti in senso sostanziale lo stato delle cose: rimane, infatti, intatto l'onere istruttorio che grava sulla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, in relazione a tutte quelle informazioni la cui natura esclude la possibilità di un'integrazione di fonte privata, quali ad esempio le notizie sulla condotta del soggetto richiedibili alle forze dell'ordine ovvero il certificato penale completo. La stessa normativa regolamentare (art. 106 del regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) non lascia dubbi sul fatto che l'istruttoria del procedimento sia disimpegnata dalla cancelleria del magistrato di sorveglianza.

L'istanza di remissione del debito può essere formulata "dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina": questa dizione sembrerebbe escludere la legittimazione del difensore e l'attivabilità d'ufficio del magistrato di sorveglianza. E' ammesso pacificamente, tuttavia, tanto l'impulso del difensore quanto l'avvio officioso della procedura, alla luce della disciplina generale del procedimento di sorveglianza posta dall'art. 678 del Codice di procedura penale.

Competente a decidere in rapporto alla concessione della remissione del debito è il magistrato di sorveglianza.

L'art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia prevede che la proponibilità dell'istanza perdura "fino a che non si è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se è in corso". La formulazione si riferisce alla procedura attivata dalla Stato per il recupero delle spese e contiene il riferimento alla sospensione della procedura esecutiva in pendenza della domanda di remissione, disciplinata dall'art. 106 del regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

L'art. 106 detta, inoltre, norme di dettaglio in materia di istruttoria del procedimento di rimessione del debito, stabilendo che il magistrato di sorveglianza:

ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi a sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.

La procedura rimane disciplinata dagli artt. 666 e 678 del Codice di procedura penale. La forma del provvedimento decisorio adottato dal magistrato di sorveglianza in esito al procedimento è quella dell'ordinanza, ex art. 69 dell'Ordinamento penitenziario.

3.1. L'istanza di remissione del debito

L'istanza di remissione del debito deve essere indirizzata all'ufficio di sorveglianza della circoscrizione al quale è preposto il magistrato di sorveglianza competente.

La competenza di questo organo è stabilita in base alle condizioni dell'interessato. Può variare a seconda che costui sia detenuto o internato ovvero si trovi in stato di libertà:

  1. se l'interessato è detenuto o internato, la competenza è attribuita al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, art. 677, comma primo, Codice di procedura penale;
  2. se l'interessato è in stato di libertà, la competenza spetta al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio (cioè la sede abituale degli affari), art. 677, comma secondo, Codice di procedura penale.

Quando non è possibile individuare gli elementi suddetti, si applica il criterio residuale formulato dal comma secondo dell'art. 677 del Codice di procedura penale: la competenza è attribuita al magistrato di sorveglianza del luogo nel quale fu pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di più sentenze, del luogo ove fu pronunziata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

Fac-simile dell'istanza di remissione del debito

Note

1. E' da ritenersi che rientrino nel novero delle spese di mantenimento altresì quelle sopportate dallo Stato in rapporto alla custodia cautelare in carcere sofferta dal condannato: l'art. 692, comma primo, del Codice di procedura penale, prevede, infatti, che "quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia".

2. Su tale aspetto ha inciso il Testo Unico in materia di spese di giustizia laddove (art. 206 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114) ha stabilito che "le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione".

3. Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 6 aprile 1998 in materia di intrasmissibilità agli eredi delle obbligazioni per le spese processuali gravanti sul condannato defunto.

4. Vanni R., Esecuzione di pene pecuniarie e recupero delle spese processuali e di mantenimento in carcere, in "Giustizia penale", 1998, III, p. 600.

5. Cassazione penale, sez. I, 14 dicembre 1998, n. 4972 (c.c. 13 ottobre 1998), Caffarena U.

6. Cassazione penale, sez. I, 23 giugno 1994, n. 2706, P.M. in proc. Vinco.

7. Per tale ultima categoria di soggetti, la dottrina si è posta il problema dell'applicabilità dell'istituto a coloro che si trovano internati in ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in casa di cura e di custodia poiché riconosciuti affetti da vizio totale o parziale di mente: in relazione a tali internati, non sarebbe possibile valutare il requisito della regolare condotta previsto dalla legge ai fini della concessione del beneficio. Tuttavia è la legge stessa che induce a ritenere, al contrario, pacifica l'estensione della disciplina della remissione del debito anche ai soggetti internati affetti da malattia psichiatrica. Infatti, l'art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) precisa che la regolare condotta da valutarsi al fine della concessione del beneficio, è quella indicata dall'art. 30-ter, comma ottavo, della legge 354/1975. Non vi sono quindi, motivi ostativi per negare alla categoria degli internati l'accesso alla norma di favore della remissione del debito atteso che il giudice può trarre elemento di giudizio sulla condotta del soggetto internato evincendolo dal rispetto formale delle regole dell'istituto o dell'ospedale psichiatrico, dalla collaborazione alle cure prestate e dalla partecipazione alle attività didattiche o terapeutiche ivi organizzate.

8. La formulazione della disposizione citata recepisce il contenuto della sentenza della Corte costituzionale 15 luglio 1991, n. 342, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'abrogato art. 56 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedeva che, indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o in forza di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, al condannato potesse essere rimesso il debito per le spese del procedimento se, ricorrendo il presupposto delle disagiate condizioni economiche, abbia serbato in libertà una condotta regolare.

9. Si vedano Cassazione penale, sez. I, 12 aprile 1994, n. 1137 (c.c. 8 marzo 1994), Spagnolo e Cassazione penale, sez. I, 3 giugno 1997, n. 2932 (c.c. 23 aprile 1997), Akriche.

10. Questo requisito, secondo la dottrina, appare privo di qualsiasi elemento oggettivo cui il giudice possa ancorare la valutazione della "regolarità" della condotta in libertà e comporta un'irragionevole ampiezza del potere discrezionale attribuito al giudice rispetto a quanto avviene alla valutazione della condotta del soggetto che ha subito detenzione.

11. Cassazione, sez. I, 7 luglio 1998, Cocca, in "La giustizia penale", 1999, II, p. 513; Cassazione penale, sez. I, 17 marzo 1997, Campanile, in CED.

12. Cassazione penale, sez. I, 19 febbraio 2001, n. 6715 (ud. 15 dicembre 2000), Bido G.M.

13. La giurisprudenza che si è occupata del problema istruttorio del procedimento di rimessione del debito con riferimento alla disciplina previgente (che non conteneva alcun accenno su eventuali obblighi dell'interessato in ordine alla documentazione della domanda), ha stabilito che il contenuto minimo dell'istanza dovesse essere costituito, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dell'entità del debito e dal titolo relativo (Cassazione penale, sez. I, 17 aprile 1998, Chiocchi), e che, non essendo prevista dalla vecchia normativa alcun ulteriore onere istruttorio, la raccolta della documentazione probatoria fosse riservata all'ufficio giudiziario competente (Cassazione penale, sez. I, 10 dicembre 1990, Palmieri).