ADIR - L'altro diritto

Il superamento degli OPG e la collocazione dei rei folli: le istanze ex art. 35-bis o.p.

a cura di Giulia Melani, 2016

Ai margini del percorso riformatore: i rei folli e le molteplici categorie giuridiche

La legge n. 9 del 17 febbraio 2012, ha fissato un termine per il definitivo superamento degli OPG, statuendo che a far data dal 31 marzo 2013 (poi 31 marzo 2015, a seguito dell'approvazione dei due decreti legge di proroga), le misure di sicurezza si sarebbero dovute eseguire all'interno di nuove strutture a completa gestione sanitaria.

La riforma si è concentrata prevalentemente sui soggetti sottoposti a misura di sicurezza e non su quei soggetti, con posizioni giuridiche diverse e variegate, che potremmo raggruppare sotto la macro-categoria dei rei folli. Ciò anche in ragione del fatto che la precedente riforma della sanità penitenziaria aveva, a riguardo, individuato una linea di intervento: ricondurre al carcere i soggetti che, a vario titolo (come vedremo con l'eccezione dei 148 c.p.), si trovavano in OPG, non sottoposti a misura di sicurezza.

Con la progressiva attuazione della recente riforma, si sono riscontrate alcune situazioni critiche concernenti proprio questi soggetti, rimasti ai margini della recente riforma.

L'illegittimità del collocamento in strutture penitenziarie dei detenuti affetti da infermità mentale sopravvenuta tale da comportare l'ordine di ricovero ai sensi dell'art. 148 c.p.

In concomitanza con la lenta e progressiva chiusura degli OPG, si è potuto riscontrare che alcuni dei soggetti che vi si trovavano in ragione di un ordine di ricovero ai sensi dell'art. 148 c.p. sono stati trasferiti in sezioni o reparti penitenziari destinati ad accogliere soggetti affetti da infermità psichica. Tale operazione, non prevista dagli allegati A e C al DPCM 1º aprile 2008 (anzi, ivi espressamente esclusa), né dalla successiva riforma che ha sancito il definitivo superamento degli OPG, appare illegittima e perciò lesiva del diritto alla libertà personale.

L'art. 148 c.p. infatti, stabilisce che i detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta, tale da impedire la prosecuzione dell'esecuzione, siano ricoverati in OPG, casa di cura e custodia o ospedale psichiatrico civile (quest'ultimo soltanto qualora la pena loro inflitta per il reato commesso sia inferiore a 3 anni di reclusione). Tale previsione è confermata dall'art. 111 D.P.R. 230/2000 - che, ai commi 3 e 4, prevede l'assegnazione ad un OPG o ad una casa di cura e custodia dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 148 c.p.

Dunque, la destinazione dei detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta e perciò soggetti ad un ordine di ricovero ex art. 148 c.p. ad un'apposita sezione di un istituto penitenziario, modalità di esecuzione sostanzialmente diversa da quella legislativamente prevista, è illegittima e produttiva di un pregiudizio grave alla libertà personale, così come garantita dall'art. 13 co. 2 della nostra Carta costituzionale, laddove prevede una riserva di legge assoluta e rinforzata in ordine all'individuazione dei "modi" di restrizione della libertà personale.

Il quadro normativo peraltro, è rimasto invariato anche con la riforma della sanità penitenziaria che pure, aveva previsto tra le linee di intervento in materia di OPG, quella della riconduzione nei penitenziari dei pazienti degli OPG in esecuzione della pena o in custodia cautelare. Infatti, nell'allegato A al D.P.C.M. 1º aprile 2008 si può leggere, con riferimento ai reparti penitenziari per soggetti affetti da infermità psichica, che questi: "sono destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in OPG o in case di cura e custodia". Peraltro la nota 6 all'allegato C dello stesso DPCM chiarisce che, in assenza di una modifica normativa, i soggetti sottoposti ad ordine di ricovero ex art. 148 c.p. sono esclusi dalle linee di intervento ivi previste.

Dunque, seppure tra gli obiettivi della riforma vi fosse quello di distrarre dagli OPG gli imputabili presenti, si era consapevoli che per raggiungere questo obiettivo, per quanto riguarda i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all'art. 148 c.p., si doveva procedere ad una modifica del codice penale. Modifica mai approvata.

L'unico chiaro riferimento all'esecuzione dell'ordine di ricovero ex art. 148 c.p. presso una sezione penitenziaria si rintraccia nella previsione contenuta al punto 3.2. dell'allegato all'Accordo adottato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22.01.2016 (Rep. atti 3/CU), non sufficiente a legittimare un modo di esecuzione contra legem, in quanto l'accordo non può (e non dovrebbe avere neppure l'ambizione di) modificare un'espressa previsione legislativa, tanto meno, in una materia, come questa, soggetta a riserva di legge assoluta.

La truffa dell'etichette: reparti per la tutela della salute mentale o ordinarie sezioni?

Come previsto dagli allegati A e C al DPCM 1º aprile 2008, progressivamente, i soggetti che si trovavano in OPG in esecuzione pena o in custodia cautelare (nelle varie posizioni giuridiche), sono stati trasferiti presso appositi reparti istituiti in alcuni penitenziari.

La normativa nazionale ed i successivi accordi adottati in Conferenza unificata hanno stabilito che questi reparti/sezioni/articolazioni debbano uniformarsi ad alcuni criteri di carattere generale, ma non hanno previsto degli standard specifici e dettagliati.

In alcune regioni sono stati adottati accordi tra le amministrazioni coinvolte funzionali a specificare tali criteri, in modo da assicurare ai detenuti presenti in queste sezioni un livello adeguato di cure.

Si è potuto riscontrare che alcune delle sezioni approntate per accogliere i soggetti affetti da patologie psichiatriche all'interno dei penitenziari, altro non sono che sezioni ordinarie, diversamente denominate, con un pregiudizio grave per la salute dei soggetti ivi detenuti.

Tale situazione si può, talvolta, ricondurre al mancato rispetto di quei criteri minimi stabiliti, in primo luogo dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento, secondariamente dagli accordi presi in conferenza unificata.

Tra i criteri, possiamo indicare i seguenti:

  1. le sezioni per soggetti affetti da infermità mentale dovrebbero essere, ai sensi dell'art. 65 O.P., sezioni ove viene assicurato un idoneo trattamento;
  2. gli operatori professionali e volontari che svolgono attività in queste sezioni dovrebbero essere, ai sensi dell'art. 111 co. 2 D.P.R. 230/2000, selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati;
  3. nelle sezioni dovrebbe essere garantita una speciale attenzione alla salute mentale degli ospiti e quindi una specifica dotazione di risorse e una stretta integrazione con le strutture deputate alla tutela della salute mentale (D.M. 21 aprile 2000 punto 3.2.8.);
  4. in queste strutture il DSM dovrebbe, come previsto dall'accordo 3/CU adottato nella seduta del 22.01.2015 dalla Conferenza Unificata, garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.

Istanze ex art. 35 bis o.p. per illegittimo collocamento in strutture penitenziarie dei soggetti sottoposti ad ordine di ricovero ex art. 148: i due modelli

Questa istanza può essere promossa da tutti i detenuti che, sottoposti ad ordine di ricovero in OPG o in casa di cura e custodia, in ragione di una infermità psichica tale da impedire la prosecuzione dell'esecuzione, siano stati con successivi provvedimenti trasferiti in sezioni psichiatriche istituite presso sezioni penitenziarie.

Esistono due modelli di istanza:

  1. il primo (PDF RTF) è rivolto a coloro che siano stati illegittimamente trasferiti presso una sezione penitenziaria per infermi o minorati psichici, ma non lamentino anche l'inadeguatezza delle cure e del trattamento ivi offerti.

    In questo modello si debbono inserire i dati anagrafici ed indicare negli appositi spazi lasciati in bianco: i riferimenti dell'ordine di ricovero, la denominazione dell'OPG o della casa di cura e custodia di provenienza e la sezione psichiatrica in cui il soggetto si trova al momento detenuto.

    L'ufficio di sorveglianza competente, da indicare nell'apposito spazio lasciato in bianco, è ai sensi dell'art. 677 c.p.p., quello che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

  2. il secondo modello (PDF RTF) è rivolto a coloro che non solo si trovano illegittimamente in una sezione per infermi o minorati psichici, ma altresì lamentano l'inadeguatezza del trattamento e delle cure offerte nella sezione.

    Per la redazione di questa istanza è richiesta, oltre alla compilazione degli spazi relativi ai dati anagrafici, all'ordine di ricovero in OPG, all'OPG di provenienza e alla sezione penitenziaria di destinazione, la descrizione di alcune delle condizioni di detenzione, in particolare si dovranno indicare:

    • al punto a) i deficit concernenti il trattamento, con una descrizione delle attività trattamentali predisposte ed eventualmente un raffronto con quelle previste per gli altri detenuti dell'istituto;
    • al punto b) il personale assegnato, se personale prevalentemente sanitario o soltanto penitenziario e se adeguatamente formato, oppure personale che operava in altre sezioni dell'istituto;
    • al punto c) se la gestione della sezione sia affidata all'ASL, oppure all'amministrazione penitenziaria;
    • al punto d) se ed in che misura sia presente il DSM;

    L'ufficio di sorveglianza competente da indicare nell'apposito spazio lasciato in bianco è ai sensi dell'art. 677 c.p.p. quello che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

Istanze ex art. 35 bis o.p. per inadeguatezza delle cure e del trattamento offerti nelle sezioni psichiatriche penitenziarie

Questa istanza (PDF RTF) può essere presentata da tutti i soggetti che si trovino nelle sezioni/articolazioni/reparti per minorati psichici o affetti da infermità psichica, a qualunque titolo (osservazione psichiatrica, minorati psichici, periziandi ...) e che lamentino l'insufficienza ed inadeguatezza delle cure prestate e dei servizi offerti.

In ragione della richiamata mancanza di standard specifici e puntuali, l'istante dovrà descrivere dettagliatamente le condizioni di fatto in cui si trova, con particolare attenzione per:

  • i deficit concernenti il trattamento, con una descrizione delle attività trattamentali predisposte ed eventualmente un raffronto con quelle previste per gli altri detenuti dell'istituto, da indicare al punto a);
  • il personale assegnato alla sezione, se personale prevalentemente sanitario o soltanto penitenziario e se adeguatamente formato, oppure personale che operava in altre sezioni dell'istituto, da indicare al punto b);
  • se la gestione della sezione sia affidata all'ASL, oppure all'amministrazione penitenziaria, da indicare al punto c);
  • se ed in che misura sia presente il DSM, da indicare al punto d);

L'ufficio di sorveglianza competente da indicare nell'apposito spazio lasciato in bianco è ai sensi dell'art. 677 c.p.p. quello che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

In questa istanza, oltre ai dati anagrafici e a quelli identificativi dell'OPG o dell'istituto penitenziario di provenienza e del penitenziario di destinazione, si dovrà aver cura di indicare il titolo per cui il soggetto si trova in una sezione penitenziaria.