ADIR - L'altro diritto

Parametri per idoneità abitativa e igienico-sanitaria (*)

2012

L'art. 29 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) così come modificato dalla legge 94 del 2009 statuisce che "lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio, conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali".

Il citato articolo stabilisce dunque due condizioni che deve soddisfare l'alloggio di chi richiede il ricongiungimento familiare: esso deve avere i requisiti igienico-sanitari nonché l'idoneità abitativa.

Per quanto riguarda il requisito della idoneità igienico-sanitaria la circolare del Ministero dell'Interno 18 novembre del 2009 "fa presente che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975 ('Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione')".

Il citato decreto stabilisce i requisiti igienico-sanitari per le abitazioni la cui costruzione o ristrutturazione è autorizzata dal momento della sua approvazione in poi, mentre le norme relative ai criteri di idoneità degli alloggi erano precedentemente fissati dalle Istruzioni Ministeriali del 20/06/1986.

Gli art. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contengono norme relative al rapporto superficie dell'alloggio e suoi abitanti. In particolare l'art. 2 stabilisce che "Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14". Mentre l'art. 3 prevede che "Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone".

Questi parametri sono diversi da quelli stabiliti dalla ricordata Delibera della Giunta Regionale n. 700 del 04.07.2005 che facendo riferimento all'art. 13, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, in materia di edilizia residenziale pubblica aveva fissato la capienza degli alloggi "in non oltre due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare", stabilendo che, secondo quanto stabilito al punto b-2 della Tabella B, allegata alla sopra richiamata legge regionale 96/96, per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

La predetta delibera, così come la legge regionale 96/96, pur facendo esplicito riferimento al D.M. 5 luglio 1975 aveva deciso di derogare il rapporto superficie dell'alloggio e suoi abitanti.

Far prevalere il rapporto tra superficie dell'alloggio e suoi abitanti previsto dal D.M: 5 luglio 1975 su quello previsto dalla delibera 700/2005, che si continua ad applicare alle certificazioni di idoneità alloggiativa previste dall'art 5-bis comma 1 a) e dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, potrebbe determinare disparità di trattamento non solo tra cittadini italiani/europei e cittadini stranieri (a questi ultimi verrebbero riferiti standards abitativi significativamente più elevati), ma anche tra gli stessi cittadini stranieri penalizzando le famiglie in cui uno dei suoi membri esercita il diritto al ricongiungimento del coniuge rispetto a quelle in cui entrambi i coniugi entrano nel territorio nazionale con permessi per motivi di lavoro o di altro tipo, o rispetto ai coniugi i cui figli nascono in Italia, o, infine, rispetto a quelle che decidono di chiedere il permesso CE di lungo periodo anche per i familiari già presenti sul territorio. Infatti sia per l'ingresso per motivi di lavoro sia per il ricongiungimento di chi è titolare del permesso CE di lungo periodo gli art. 5-bis comma 1 a) e 9 comma 1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 continuano a richiedere la sola idoneità alloggiativa, che viene rilasciata in base agli standard Delibera della Giunta regionale, senza riferimento ai requisiti igienico sanitari.

Il già citato art. 2 del D.M. 5 luglio 1975 in riferimento agli utenti dell'alloggio parla genericamente di "abitanti" senza distinguerli in base all'età, mentre l'art. 29 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che lo straniero che si ricongiunge con un "figlio di età inferiore agli anni quattordici" non deve dimostrare la conformità dell'alloggio ai parametri igienico-sanitari o a quelli abitativi, ma semplicemente dimostrare che il proprietario dell'alloggio acconsente che il minore vi dimori.

Con circolare 20 febbraio 2007, il Ministero degli Interni. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, considerate le pronunce della giurisprudenza, afferma che "nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di anni 14, lo stesso vada escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi dell'alloggio per il quale il richiedente ha dimostrato la disponibilità".

Dalle considerazioni svolte si può dedurre:

  1. Che per quanto concerne i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti, valgono anche per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, i criteri stabiliti per l'idoneità alloggiativa dalla delibera 700/2005 e quindi possono dimorare "non oltre due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare"; ove per vano utile si intende, secondo quanto stabilito al punto b-2 della Tabella B, allegata alla sopra richiamata legge regionale 96/96, ogni vano dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.
  2. Che per gli immobili la cui costruzione o ristrutturazione è stata autorizzata dopo l'emanazione del D.M. 5 luglio 1975 ai fini del rilascio della predetta certificazione i comuni devono accertare il rispetto dei requisiti da esso previsti ed esclusivamente di essi. Ossia devono accertare le seguenti condizioni:
    1. Altezza: L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (art. 1 D.M. Sanità 5 luglio 1975, con ultimo comma aggiunto dall'articolo 1 del D.M. Sanità 9 giugno 1999)
    2. Riscaldamento: Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. (art. 4 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
    3. Umidità: Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. (art. 1 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
    4. Illuminazione: Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. (art. 5 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
    5. Ventilazione: Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. (art. 6 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
    6. Bagno: La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. (art. 7 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
  3. Che ove alla richiesta sia allegato il certificato di agibilità questo costituisce documentazione sufficiente per il rilascio della certificazione di idoneità igienico sanitaria. Nel caso che tale certificato manchi, l'accertamento dei predetti requisiti deve essere fatto sulla base della piante catastale, salvo per quanto riguarda l'altezza delle finestre, la presenza di macchie d'umido e, ove necessario, degli impianti di areazione forzata. Per questi ultimi tre requisiti potranno essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal proprietario dell'immobile o di chi comunque ne sia titolare e ospiti lo straniero.
  4. Che gli immobili la cui costruzione è stata autorizzata precedentemente all'emanazione D.M. Sanità 5 luglio 1975, sono idonei da un punto di visto igienico sanitario quando rispettino le Istruzioni Ministeriali del 20/06/1986 o comunque le normative previgenti fissanti i parametri per gli immobili da adibire a civile abitazione. Anche in questo caso, ove non sia allegato il certificato di agibilità, tenuto conto che la destinazione del locale a civile abitazione consente di presumere la sua conformità agli standard in vigore all'epoca della costruzione, gli uffici dovranno accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile o comunque di chi ne sia titolare e ospiti lo straniero.

*. Regione Toscana e Anci Toscana hanno istituito un gruppo di lavoro congiunto per esaminare i problemi relativi all'applicazione delle norme del Testo unico sull'immigrazione in materia di idoneità abitativa e igienico-sanitaria. Per favorire una omogeneizzazione delle prassi applicative il gruppo di lavoro in collaborazione con l'Altro Diritto ha elaborato questo documento.