ADIR - L'altro diritto

Concorso di Assistente giudiziario

a cura di Diana Genovese, 2018

Il giorno 18 novembre 2016, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione ha indetto il bando di ammissione per il concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario indetto il 18 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre 2016.

Atteso che tra i requisiti per l'ammissione il suddetto bando richiedeva il requisito della cittadinanza italiana, la nostra associazione, in virtù della propria iscrizione al "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni", con raccomandata p.e.c. del 21.12.2016, ha invitato il Ministero della Giustizia a rimuovere tempestivamente la clausola in questione ritenendola discriminatoria e a prorogare la scadenza dell'invio della domanda di ammissione in modo da consentire ai soggetti illegittimamente esclusi di proporre domanda in tempo utile.

Nella diffida si precisava che l'articolo del bando richiedente il possesso della cittadinanza italiana costituisse una discriminazione fondata sull'origine nazionale, come tale vietata dalla normativa italiana e dai Trattati dell'Unione europea.

In seguito alle modifiche apportate all'art. 38 del D.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) dalla legge 6 agosto 2013 n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, è stata infatti operata un'equiparazione in materia di accesso al pubblico impiego tra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai cittadini di un Paese membro dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno.

Secondo il nuovo testo dell'art. 38 D.lgs. 165/2001 l'unico caso in cui è consentito subordinare l'ammissione ai concorsi pubblici al requisito della cittadinanza italiana è quello in cui le mansioni del posto di lavoro implichino "esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri" ovvero attengano "alla tutela dell'interesse nazionale".

A seguito della diffida inviata al Ministero della Giustizia, nessuna risposta perveniva all'associazione L'altro diritto ODV, la quale pertanto ha promosso il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., in corso causa instaurata ai sensi dell'art. 44 D.lgs. n. 286/1998, art. 28 d.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. di fronte al Tribunale di Firenze.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso con ordinanza emessa in data 27.05.2017 la quale ha ordinato al Ministero della Giustizia: 1) di ammettere con riserva i candidati cittadini comunitari e i candidati cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. 165/2001 (familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) che hanno presentato domanda; 2) di sospendere la procedura concorsuale sino alla conclusione del giudizio di merito in modo da consentire ai soggetti illegittimamente esclusi di essere rimessi nei termini per presentare la domanda e di partecipare con riserva al concorso.

In primo luogo, il giudice ha riconosciuto la legittimazione processuale dell'associazione, respingendo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato la quale sosteneva che l'azione discriminatoria collettiva fosse consentita nel nostro ordinamento solo relativamente ai fattori della razza e dell'origine etnica, ma non a quello della nazionalità in virtù dell'art. 5, co. 3, del d.lgs. 215/2003. Sul punto, il Tribunale di Firenze ha sposato l'orientamento di recente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui il mancato riconoscimento in capo ad un ente esponenziale in caso di discriminazione collettiva in ragione della nazionalità si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dovendo i fattori di discriminazione di cui all'art. 43 d.lgs. 286/1998 (razza, colore, ascendenza o origine nazionale o etnica, convinzioni e pratiche religiose) godere della medesima protezione e sussistendo per tutti la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti esponenziali di cui al d.lgs. 251/2003.

Nel merito, l'ordinanza richiama la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea la quale, in tema di discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'art. 49 TFUE, ha ritenuto illegittimo il requisito della cittadinanza per l'accesso a determinate posizioni lavorative pubbliche o private collegate all'esercizio di pubblici poteri consistenti in attività ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri ovvero attività il cui esercizio pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorità amministrative o giudiziarie lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorità.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 97/2013 in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, il Tribunale di Firenze si è conformato all'interpretazione sostanzialistica accolta dalla giurisprudenza comunitaria e sostenuta dalla nostra associazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza come il criterio organizzativo introdotto dal D.P.C.M. del 1994, secondo il quale tutti i posti appartenenti al ruolo civile del Ministero della Giustizia richiedono il requisito della cittadinanza italiana si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e con la nozione "restrittiva e funzionale, che presuppone in modo abituale e non occasionale, l'esercizio di pubblici poteri, inteso come esercizio di poteri di imperio o di coercizione collegati a funzioni di interesse pubblico generale".

Si ribadisce dunque la necessità di valutare caso per caso ed in concreto se un determinato posto presso la Pubblica Amministrazione costituisca o meno esercizio di pubblici poteri.

Nel caso di specie, il giudice ha chiarito che la figura professionale dell'assistente giudiziario rappresenta un'attività ausiliaria, preparatoria all'esercizio di pubblici poteri. Sebbene, infatti, "il suo esercizio comporti la partecipazione obbligatoria al funzionamento dell'amministrazione della giustizia non costituisce comunque partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri in quanto i contatti con l'autorità giudiziaria lasciano inalterati i poteri di valutazione e di decisione di stretta pertinenza di quest'ultima".

La clausola contestata che subordina l'ammissione al requisito della cittadinanza italiana è stata pertanto ritenuta illegittima in quanto discriminatoria e suscettibile di disapplicazione per incompatibilità con i testi normativi comunitari così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

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