ADIR - L'altro diritto

La mediazione penale

2009

Introduzione

La mediazione penale rappresenta una tecnica operativa, un dispositivo per l'applicazione e inveramento del paradigma della Giustizia riparativa. Con quest'ultima espressione si vuole indicare, a massimo livello di astrazione, un modello di analisi e intervento sul reato, inteso come formalizzazione giuridica di uno specifico micro conflitto sociale, caratterizzato dal ricorso a strumenti che promuovono la riconciliazione tra i soggetti confliggenti (imputato e p.o.), la riparazione simbolica e/o materiale delle conseguenze negative del conflitto, nonché il rafforzamento del senso di sicurezza collettiva.

Il reato non è più considerato come un'offesa commessa contro la società in astratto, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare - bensì come la parte emergente e giuridicamente rilevante di una più complessa (e critica) relazione sociale, che, nel suo deteriorarsi per i fattori più vari, può provocare privazioni, sofferenza, dolore a persone in carne ed ossa e che richiede principalmente l'attivazione di forme di dialogo, di riparazione e riconciliazione legate a quella specifica e irripetibile situazione di conflitto.

Alcuni studiosi vedono nella Giustizia riparativa un paradigma di giustizia penale: accanto a Retribuzione e Rieducazione, la Giustizia riparativa appunto. Tale lettura appare fortemente riduttiva e per molti versi fuorviante. La Giustizia riparativa non è giustizia penale, è un'altra prospettiva di analisi e di intervento, dotata di criteri di razionalità suoi propri, la cui strada in certi punti incrocia la giustizia penale, senza confondersi tuttavia con essa.

La Giustizia riparativa, infatti, non si amministra attraverso il processo, non conosce sostanzialmente i ruoli cristallizzati del diritto, soprattutto non conosce la pena, al contrario cerca di superare la logica dell'accertamento della verità, della distinzione tra vincitori e vinti, del castigo, muovendo prima di tutto da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come espressione giuridica di un conflitto che provoca la rottura di aspettative condivise.

La Giustizia riparativa è dunque un nuovo vocabolario per pensare il reato e le sue conseguenze, che decostruisce dialogicamente i ruoli delle parti, che offre nuove parole per pensare e concettualizzare il conflitto.

Per dirla metaforicamente, Giustizia penale e Giustizia riparativa, oppure giurista e operatore della GR, guardano nella stessa direzione ma vedono cose diverse: da una parte il reato dall'altra il conflitto, da una parte il processo, l'accertamento della verità, l'allocazione della responsabilità, eventualmente la pena, dall'altra l'iter di mediazione, il lavoro di riconciliazione, la riparazione.

Attualmente L'altro diritto gestisce gli uffici di mediazione penale presso i giudici di pace di Firenze e Pontassieve (dal 2004 e dunque seconda esperienza del genere in Italia), Prato e Pisa (dal 2009), nonché l'Ufficio di Mediazione penale Minorile di Firenze (in collaborazione con Co&So).

Profili procedurali della mediazione penale presso il Giudice di Pace

  • COME SI INSERISCE LA MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO PRESSO IL Giudice di pace: L'art. 29 del d.lvo 274 del 2000, decreto che sancisce la competenza del Giudice di Pace in materia penale, prevede che il giudice, nei casi di reati procedibili a querela di parte, laddove ravvisi la possibilità della conciliazione fra queste ultime, possa, nel corso della prima udienza, rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi per avvalersi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

    È proprio nell'ambito di tale previsione normativa che si inserisce l'attività dell'Ufficio di Mediazione presso il Giudice di Pace.

    Tale previsione appare perfettamente in sintonia con la caratterizzazione data dal legislatore al procedimento penale celebrato innanzi al Giudice di Pace. Infatti si tratta di un procedimento in cui accanto alla semplificazione del rito ed alla tenuità della sanzione si dà ampio spazio alla conciliazione.

    Il giudice di pace nel corso di tutto il procedimento, secondo quanto prevede il II comma dell'art. 2, deve favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti. La ragione per la quale il legislatore ha dato tale rilievo alla conciliazione fra le parti è da ricercare nella circostanza che la competenza per materia del giudice di pace riguarda reati c.d. bagatellari, che sono il sintomo di una microconflittualità fra privati e che spesso non coinvolgono interessi collettivi.

    Si aggiunga che molti dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono procedibili a querela di parte e che nella prassi accade che coinvolgano familiari o vicini di casa, rivelandosi, pertanto, sintomatici di conflitti di lunga durata e che, gestiti in maniera inadeguata o completamente trascurati, portano alla proposizione di una querela e all'instaurarsi di un procedimento penale, circostanza che, indipendentemente dalla risposta giudiziaria che viene data, porta spesso alla cronicizzazione del conflitto.

    In particolare i reati di competenza del giudice di pace che per la loro natura si prestano ad essere oggetto di mediazione sono: l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia semplice, le percosse, le lesioni personali lievissime, il danneggiamento.

    Inoltre le parti del procedimento penale o i loro difensori possono rivolgersi direttamente all'Ufficio di Mediazione in vista della definizione alternativa del procedimento penale di competenza del giudice di pace prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, ovvero della pronuncia di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie poste in essere dall'imputato. Secondo tale norma l'autore del reato può 'riparare' il danno causato dalla propria condotta alla persona offesa, attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno, e in tal caso il giudice di pace può ritenere estinto il reato stesso. Pertanto l'attività di mediazione può costituire un'occasione in cui dare attuazione alle varie forme di riparazione del danno da parte dell'autore del reato in favore della vittima dello stesso.

  • IN SEDE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART 29 il giudice di pace che ritiene di dover dare la possibilità alle parti di esperire un tentativo di mediazione, ordina al cancelliere di inserire nel verbale di udienza la clausola ex ART 29 CO. 4 DLGS 274/2000; CONTESTUALMENTE RINVIA L'UDIENZA (IL DECRETO PREVEDE NON MENO DI 2 MESI)
  • IL CANCELLIERE COMPILERÀ APPOSITO MODULO DI INVIO CASO con la sola indicazione del nome delle parti e dei rispettivi legali, l'RGGDP, il nome del giudice inviante, e la data dell'udienza di rinvio. Il modulo verrà inviato all'ufficio.
  • ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE
  • SUCCESSIVAMENTE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE l'ufficio invierà l'esito al GdP inviante, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza di rinvio. L'esito conterrà alternativamente le comunicazioni: ESITO POSITIVO; ESITO NEGATIVO; NON LUOGO.
  • ESITI PROCEDURALI DELLA MEDIAZIONE PENALE: Il principale esito procedurale che la mediazione può produrre nell'ambito del processo penale innanzi al giudice di pace è la remissione della querela da parte della persona offesa, con conseguente pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità. Inoltre il buon esito della mediazione, potendo risolversi nella riparazione del danno causato dal reato, può portare ad una pronuncia di estinzione del reato come conseguenza delle condotte riparatorie tenute dal reo prima dell'udienza di comparizione, sulla base di quanto previsto dall'art. 35 D.L.vo 274/2000.

Protocollo operativo della mediazione penale presso il Giudice di Pace

Il protocollo si articola in pre-mediazione (fasi 1, 2, 3, 4, 5), mediazione (fasi 6a, 6b, 7, 8) e post-mediazione (fasi 9, 10).

1.

INVIO CASO IN MEDIAZIONE: Si concretizza nella proposta della mediazione da parte del G.d.P. in sede di udienza di comparizione (dibattimento può anche essere aperto). E' formalmente irrilevante l'opposizione delle parti in udienza.

Riferimenti normativi: art. 29 co. 4 ex D.lgs. 274/2000.

2.

ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO da parte dell'Ufficio di mediazione per mezzo della cancelleria; attribuzione del fascicolo ad un membro dell'équipe (resp. fascicolo) in base ad esigenze organizzative interne Uff. med (distribuzione perequata carico di lavoro tra membri équipe).

3.

PRIMO CONTATTO: Invio lettere ad avvocati con allegato lettera per parti. Finalità è informare gli interessati dell'incarico affidato all'Ufficio di mediazione, dei profili di senso e della ricaduta che la mediazione potrà avere sul procedimento penale.

4.

COLLOQUI PRELIMINARI INDIVIDUALI: momento cruciale nel percorso di mediazione, spesso determinante per il suo esito. Deve essere preparato con molta cura. L'attività del mediatore in questo primo incontro deve essere tesa a favorire la mediazione, ma non deve in alcun modo forzare il querelante a partecipare al programma, proprio per evitare il rischio di una seconda eventuale vittimizzazione. Anche l'adesione querelato dovrebbe essere il più possibile spontanea (ma spesso viene vista come modalità per ottenere dei benefici). DUE FASI: 1) INFORMATIVA- profili di senso e procedurali med, può partecipare Avv.; 2) RICOSTRUZIONE CONFLITTO- E' preferibile fare Coll. Prel. prima con par querelante poi con querelato.

5.

STUDIO DI FATTIBILITA': l'équipe deve valutare la fattibilità dell'intervento attraverso l'esame di alcuni requisiti delle parti (minimo di fiducia reciproca, shock, trauma subito, aspettative, pretese, possibilità seconda vittimizzazione, capacità di autocontrollo emozionale).

6a.

MEDIAZIONE DIRETTA: L'incontro deve avvenire senza la presenza di terzi (parenti/amici parti, legali). Saranno presenti le parti e tre mediatori (il responsabile del fascicolo più due membri dell'équipe). La forte tensione emotiva, il rancore, l'atteggiamento ostile possono pregiudicare il raggiungimento di un accordo; entrambe le parti devono fare i conti con i rispettivi pregiudizi.

La modulazione dell'intervento varierà nello specifico in base a caratteristiche conflitto e confliggenti (a seconda dei casi stile direttivo, empowering style, ibrido, ecc.).

6b.

MEDIAZIONE INDIRETTA: Quando le parti rifiutano l'incontro faccia a faccia per diversi motivi, il mediatore può proporre una mediazione indiretta attraverso:

  • Scambio di corrispondenza e documenti
  • Colloqui telefonici
  • Colloqui con legali (facilitare la transazione)
  • Ulteriori incontri separati delle parti
7.

ACCORDO DI MEDIAZIONE: Tale accordo deve contenere le soluzioni individuate dalle parti, siano esse atti concreti (indennizzo, riparazione), azioni simboliche (le scuse, un dono) oppure norme di comportamento (seguire dei corsi, svolgere attività di volontariato). L'accordo deve essere compreso da entrambi le parti in quanto ciascuna si impegna in qualcosa; l'accordo deve definire i tempi e i modi delle attività di riparazione. E' necessario inoltre chiarire l'uso giuridico che può essere fatto dell'accordo e nella redazione occorre tenere presente anche la possibilità che le parti lo possano sottoporre al parere di qualcuno (avvocato, famiglia).

Due Tipologie accordo: Accordo “Regolamentazione dettagliata” oppure Accordo “Costituzionale” (dichiarazione di principi), in base ad esigenze parti.

8.

CONCLUSIONE: La conclusione della mediazione può essere positiva o negativa. Si considera positiva quando le due persone cambiano prospettiva di relazione, riconoscono l'altro come persona, da questa composizione può scaturire una riparazione simbolica o materiale.

Suggello formale dell'esito positivo è la remissione della querela.

Riflessione équipe su andamento ed esito dell'incontro di mediazione (cosa ha funzionato, cosa no ecc.)

9.

INVIO ESITO AL GDP (Massima sintesi-formule previste: NO MED.; MED. POSITIVA; MED. NEG.)

10.

FOLLOW-UP (monitoraggio esiti): Valutazione della conformità della condotta riparativa all'accordo di riparazione siglato dalle parti dopo congruo periodo da effettuazione mediazione; Verifica del livello di soddisfazione delle parti.

Mediazione penale minorile

Le prime esperienze di mediazione penale minorile in Italia risalgono ormai agli inizi degli anni novanta e costituiscono pertanto una realtà consolidata, in seguito all'emanazione del d.P.R. 448/88 che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo processo penale minorile.

L'intero processo minorile è improntato alla rieducazione, intesa nella sua accezione più ampia, finalizzato alla responsabilizzazione ed alla crescita del minore autore di reato, in quanto soggetto con una personalità in fieri che deve cogliere dell'esperienza processuale oltre che il carattere retributivo anche l'aspetto educativo e nell'incontro con la vittima non può non vedersi uno strumento pedagogicamente importante.

Nel processo penale a carico di imputati minorenni, con l'intento di tutelare comunque il minore anche se, ed in quanto, autore di reato, alla vittima viene riconosciuto un ruolo del tutto marginale, che si sostanzia tra l'altro nella scelta legislativa di vietare alla stessa di costituirsi parte civile, previsione questa che sicuramente ha l'effetto di creare un ulteriore senso di vittimizzazione nelle persone offese dal reato.

La mediazione si rivela in questo senso un valido strumento anche per la vittima che trova in essa il momento e lo spazio in cui confrontarsi realmente e di essere ascoltata, oltre che dai mediatori, soprattutto dall'autore del reato.

Nel 2005 l'altro Diritto ha costituito un'A.T.I. (associazione temporanea di impresa) con il consorzio CO&SO ed il consorzio CGM con i quali gestisce a Firenze l'Ufficio di Mediazione penale Minorile che è stato istituito a seguito del protocollo operativo per l'istituzione sperimentale Servizio Regionale sperimentale per la Mediazione Penale Minorile, stipulato con Regione Toscana, Comune di Firenze, Centro di Giustizia Minorile per la Regione Toscana, Tribunale per i minorenni di Firenze e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze- sottoscritto nell'ambito del Progetto di Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana, approvato dal Comune di Firenze con delibera della Giunta della Società della Salute n. 4/z del 20.10.2004.

I mediatori de L'altro Diritto che collaborano all'Ufficio di mediazione penale minorile, come gli altri colleghi dell'Ufficio di mediazione penale minorile hanno seguito un corso di formazione teorico e pratico in mediazione penale minorile, della durata di 180 ore, secondo il modello di mediazione umanistica teorizzato da J. Morineau.

L'Ufficio di mediazione penale minorile, stante la competenza territoriale del Tribunale dei minorenni di Firenze, ha competenza regionale; la segreteria dell'ufficio è in Largo Liverani 6/7 a Firenze; negli stessi locali si svolgono poi i colloqui preliminari e gli incontri di mediazione.

I casi vengono inviati alla Segreteria dell'Ufficio di Mediazione penale minorile sia dal Tribunale dei minorenni di Firenze ex art. 27 d.P.R. n. 448/88, sia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Firenze ex art. 9 d.P.R. n. 448/88, oppure dall'U.S.S.M. ai fini di ulteriori accertamenti della personalità del minore.

La segreteria contatta le parti al fine di fissare i colloqui preliminari ed il coordinatore affida il caso ad un mediatore, il quale effettua i colloqui preliminari individuali ed in caso venga prestato il consenso, previa verificata della fattibilità da parte dei mediatori, viene organizzato un incontro di mediazione alla presenza di un'équipe di mediatori.

L'esito positivo/negativo della mediazione viene poi comunicato all'organo inviante, secondo il protocollo d'intesa e nel rispetto dei principi propri del processo penale minorile, volti alla non interferenza tra iter processuale penale e mediazione.

Nel marzo 2006 l'Ufficio di mediazione penale presso il Giudice di Pace di Firenze, gestito da L'Altro Diritto ha sottoscritto un Accordo sulle procedure di invio e restituzione dei casi con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze e l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni, in base al quale in caso di reati procedibili a querela di parte, l'Ufficio di mediazione penale minorile propone, “in parallelo al percorso di mediazione penale minorile, un percorso mediativo/conciliativo”, al fine di verificare la possibilità di ritiro della querela. Tale procedimento, del tutto eventuale, nel caso in cui il querelato e/o la parte lesa siano minorenni coinvolge esclusivamente i loro legali rappresentanti, legittimati alla remissione della querela ed alla accettazione della stessa.