ADIR - L'altro diritto

Documenti internazionali e normativa

2009

Documenti e normativa di riferimento (internazionale)

1983

  • Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983. Qui si raccomanda l'attenzione all'aiuto alle vittime e lo sviluppo di una politica criminale attenta agli interessi e ai bisogni delle vittime.
  • Convenzione Europea sulla Vittime dei Reati Violenti del Consiglio Ministri della Comunità Europea - ETS n. 116 del 24/11/1983, in vigore dal 1988. In essa l'idea del risarcimento assume il significato non tanto di un diritto in capo alla vittima, quanto di un interesse all'equità e alla solidarietà sociale

1985

  • La Raccomandazione R (85) 11 del 28/06/1985 del Consiglio d'Europa (sulla Posizione della Vittima nell'ambito del Processo Penale) prevedeva, tra l'altro, che si attribuisse al giudice la facoltà di obbligare il convenuto a risarcire la vittima e di subordinare al pagamento dell'indennizzo dovuto la possibilità di accordare al reo la libertà condizionata.
  • Raccomandazione R (85) 4 del Consiglio d'Europa (sulle vittime delle violenze in ambito familiare).
  • E' possibile poi ritrovare una ulteriore cornice di riferimento nel dettato della Risoluzione 40/34 delle Nazioni Unite del 29/11/1985, che raccomanda di ricorrere a meccanismi informali di composizione delle vertenze, compresa la mediazione, quando ciò risulti idoneo per agevolare la conciliazione ed il risarcimento delle vittime.
  • Nazioni Unite - Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere (A/RES/40/34) del 29/11/19085. Nella parte relativa alle vittime di reato, invita ad un trattamento rispettoso e compassionevole (compassionate) da parte della polizia e della magistratura, sottolineando l'importanza di fornire alla vittima informazioni, assistenza e risarcimento. Nel 1990 il Segretariato delle Nazioni unite fornì agli Stati membri una serie di linee guida sull'applicazione e l'implementazione della Dichiarazione

1987

  • Consiglio d'Europa - Raccomandazione R (87) 21 sull'assistenza alle vittime. Stimolava l'offerta di servizi di assistenza immediata, la promozione di sforzi tesi al coordinamento dei servizi e l'incoraggiamento di esperimenti di mediazione.

1988

  • Consiglio d'Europa - Raccomandazione R (88) 15, sulla protezione dei consumatori.

1990

  • Le regole minime delle Nazioni Unite del 1990 concernenti i provvedimenti non detentivi sottolineano l'importanza di un maggiore coinvolgimento della collettività nell'amministrazione della giustizia penale e la necessità di stimolare negli autori di reati il senso di responsabilità verso le vittime e verso la società nel suo insieme.

1992

  • La raccomandazione R(92) 16 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alle norme europee sulle sanzioni e misure a livello di collettività considera le sanzioni e misure la cui esecuzione avviene nella collettività come mezzi importanti per combattere la criminalità e per evitare gli effetti negativi della detenzione.

1997

  • La Risoluzione sugli Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1997/33 del 21/07/1997 ripropone la richiesta di prestare maggior attenzione alle vittime e alla loro assistenza e protezione.
  • Il Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 modifica alcune disposizioni del trattato sull'Unione europea, come pure dei trattati istitutivi delle Comunità europee e di alcuni atti connessi.

1998

  • Risoluzione sulla Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative dell'Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998 che raccomanda tra le altre cose l'uso della mediazione nelle controversie nonché l'uso delle forme di compensazione e riparazione civilistica in favore delle vittime.

1999

  • La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale dell'Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999. Qui si raccomanda ulteriormente agli Stati membri l'utilizzo e lo sviluppo della mediazione e delle forme di giustizia riparativa in alternativa ai procedimenti formali di giustizia penale.
  • La raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999. Qui si indicano alcuni principi generali in tema di mediazione penale e si invitano gli Stati membri ad osservarli.
  • La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale intitolata "Vittime di reati nell'Unione europea: Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" del 14 luglio 1999 afferma che la mediazione tra vittima e autore del reato potrebbe essere un'alternativa a procedure penali lunghe e scoraggianti, nell'interesse delle vittime, in quanto renderebbe possibile il risarcimento dei danni o il recupero degli oggetti sottratti al di fuori del normale procedimento penale
  • La Raccomandazione concernente il sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione carceraria del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(99)22 del 30/09/1999. Qui si indicano la mediazione vittima-delinquente e la compensazione della vittima come misure alternative alla detenzione.
  • Le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Qui viene tra le altre cose sottolineato il bisogno necessità di elaborare norme minime per la tutela delle vittime di reato ma anche creare programmi nazionali per finanziare iniziative sulla tutela delle vittime della criminalità, sul loro accesso alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni.

2000

  • Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti, 10-17 aprile 2000. Qui si sottolinea l'importanza dell'introduzione programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale e si incoraggiano le politiche di giustizia riparatrice.
  • Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000. Qui si presenta uno schema preliminare di dichiarazione dei principi di utilizzo dei programmi di giustizia riparativa a cui dovrebbero attenersi gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale.
  • Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - n. 55/59 del 04/12/2000. Si ribadiscono i contenuti della dichiarazione di Vienna, l'importanza dello sviluppo delle forme di mediazione, giustizia riparativa e dell'azione a favore delle vittime della criminalità
  • La risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - n. 55/60 del 04/07/2000 - circa l'attuazione degli impegni presi a Vienna.
  • La risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell'Unione europea(1), afferma l'importanza di promuovere i diritti delle vittime di reati.

2001

  • Nella stessa prospettiva di un efficace orientamento programmatico della futura azione delle autorità governative a tutela delle vittime sembra muoversi la disposizione di cui all'articolo 10 della Decisione quadro assunta dal Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2001, nel prevedere la possibilità per gli Stati membri di "promuovere" la mediazione quale ricerca di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, nell'ambito dei procedimenti penali avviati per quelle tipologie di reato dagli stessi ritenute idonee per questo tipo di misura (la cui attuazione, peraltro, è stata sensibilmente prolungata nel tempo, sino alla data limite del 22 marzo 2006). Anche tale attività non può tuttavia prescindere da un'attività di supporto della vittima, che contempli la preventiva elaborazione dei propri vissuti rispetto al reato subito (paura, rancore, smarrimento, angoscia e così via), nonché un accompagnamento durante il percorso di mediazione/riparazione.
  • Va segnalato inoltre che il Libro Verde sulla tutela delle vittime, pubblicato in data 28.09.2001 da parte del Consiglio Europeo, riconosce una competenza direttamente risarcitoria agli Stati in via sussidiaria nei confronti delle vittime di cui alla Convenzione Europea sulle vittime di reati violenti del 1983, che si trovino in stato di indigenza, o il cui reo non sia stato individuato. Peraltro l'Italia non ha stipulato tale convenzione, limitandosi a garantire un risarcimento esclusivamente alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione, del racket e degli incidenti stradali.
  • Regolamento del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I).

2002

  • Risoluzione concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, n. 56/261 del 31/01/2002. In tale risoluzione vengonoi recepiti i piani d'azione predisposti dalla Commissione per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni con gli Stati membri.
  • Proposta di direttiva del Consiglio del 16/10/2002 relativa al risarcimento alle vittime di reati (COM/2002/0562 def.)
  • Risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002. Qui si spingono gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa nonché ricerche, valutazioni e scambi di esperienze. Vengono date indicazioni in tal senso e si sottolinea l'utilità della giustizia riparativa ai fini della prevenzione della criminalità, della promozione dell'armonia sociale e dell'intervento a favore delle vittime, dei rei e delle comunità. La giustizia riparativa favorisce infatti un ritorno alla normalità e alla tranquillità per le vittime, una maggior responsabilizzazione e comprensione degli atti compiuti da parte dei colpevoli e una maggior consapevolezza delle cause della criminalità e dei modi per contrastarla da parte delle comunità.

2003

  • Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2003)20 sulla giustizia riparativa in ambito minorile.

2004

  • Direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Obiettivo della presente direttiva è stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Il sistema dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

Normativa di riferimento (Italia)

Mediazione in esecuzione pena

  • l'art. 11 della L. 663/86 concernente le prescrizioni da impartire agli affidati in prova al servizio sociale («Nel verbale (delle prescrizioni, n.d.r.) deve (e non più può) anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato»);
  • l'art. 27 del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento penitenziario riformato nel 2000 (D.P.R. n. 230) al primo comma stabilisce che l'osservazione della personalità dei condannati deve implicare anche «[...] una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa»;
  • l'art. 118 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario contempla che, in particolare, «gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati [...] da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo».

Mediazione presso il giudice di pace

  • Art 29 co 4 dlgs 274/2000

    il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

    In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione.

  • Art 35 dlgs 274/2000

    Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

    Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Mediazione penale minorile

Artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88 sulla sospensione del processo e la messa alla prova. L'art. 28 recita "Con il medesimo provvedimento il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato".