Amicus curiae alla Corte costituzionale sull'illegittimità dell'assenza di difesa tecnica per i sottoposti a TSO
Accogliendo la tesi sostenuta dal tribunale di Firenze, con la sentenza 157/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato la necessità della difesa tecnica nelle decisioni sul TSO ospedaliero. L'altro diritto aveva presentato un amicus curiae nel quale, come scrive la Corte al punto 4.3., si sostiene che
la partecipazione del difensore all’audizione rappresenterebbe il mezzo più idoneo per mettere fine allo “svuotamento” della sentenza n. 76 del 2025 di questa Corte, determinato dalle indicazioni di molti tribunali tese a “raccomandare”, più che a “consentire”, l’audizione a distanza, rendendo così difficile una audizione in senso pieno, anche per la condizione di sofferente psichico dell’audito, probabilmente soggetto a terapia farmacologica.
L’opinione deduce, in ogni caso, il contrasto della disciplina censurata con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 12, 14, 17 e 25, lettera d), della richiamata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritenendo che sussista una incompatibilità assoluta tra le norme convenzionali e il ricovero ospedaliero coattivo.
Sul nostro intervento la Corte scrive quanto segue:
13.2. – Le garanzie costituzionali del diritto di difesa e al contraddittorio, pure ineludibili, non esauriscono certamente lo spettro delle misure necessarie ad assicurare la migliore presa in carico del paziente affetto da disturbo psichico, rispetto alla quale la dimensione della cura e il rispetto della libertà decisionale conservano un rilievo preminente.
13.3. – Questa Corte ha già espresso – e reitera oggi – un invito al legislatore a rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo, valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale, in modo che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona, così come la previsione di soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali.
Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, d’altra parte, coglie il momento di acuzie di un disagio psichico che spesso si radica in situazioni di marginalità sociale, sicché la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie.
Si tratta, tuttavia, come è evidente, di scelte complesse che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità costituzionale e che sono riservate al legislatore.
Consideriamo questa decisione un importante passo verso la tutela giuridica dei sofferenti psichici e le indicazioni date al legislatore capaci di portare il nostro ordinamento in linea con la Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Speriamo che il legislatore non le disattenda.