ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo 3
La decarcerazione

Chiara Rugi, 2000

3.1. Le misure di decarcerazione minorile

Come è stato evidenziato nei precedenti capitoli si discute da tempo sulla necessità di 'decarcerizzare' o comunque di non intervenire, nei confronti di chi è incappato nelle maglie della giustizia, attraverso sistemi puramente afflittivi. Del resto, appare ormai assodato che la penalizzazione nei termini classici non è in grado di offrire al minore la possibilità di 'riconvertire' se stesso attraverso la sperimentazione di regole ed obiettivi concreti. L'attuale quadro legislativo è fortemente influenzato da questi convinzioni (1).

In tema di decarcerazione il nuovo processo penale minorile offre un ampio ventaglio di possibilità 'alternative' e 'sostitutive' al carcere in linea con l'evoluzione culturale della giustizia minorile in materia e con quanto previsto dai più recenti documenti internazionali (2).

La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta una delle innovazioni più significative del processo penale minorile, in quanto tutte le ipotesi di probation, applicate anche in altri Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza di condanna.

Nella sospensione del processo con messa alla prova l'obiettivo del recupero prevale, invece, sulla pretesa statuale di processare e punire per un fatto costituente reato, a condizione che sussistano concreti elementi per ritenere che il minore abbia superato le proprie difficoltà o possa superarle.

Il presupposto dell'istituto dell'art. 28 è che il recupero sociale ragazzo sia più probabile nell'ambiente abituale di vita: la detenzione, al contrario, isolerebbe il soggetto dal suo contesto sociale e familiare e comporterebbe la cristallizzazione del singolo atto trasgressivo.

Il giudice quando ritiene che vi siano risorse personali del ragazzo e ambientali idonee, può decidere, sulla base di valutazioni e proposte degli operatori sociali, di applicare la misura, se le caratteristiche di personalità del soggetto lasciano presupporre che egli sappia avvantaggiarsi della decisione.

L'art. 28 prevede, quindi, la possibilità per il giudice di sospendere, in udienza preliminare dal G.U.P. o in dibattimento (3), l'iter processuale per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, o per un periodo non superiore ad un anno negli altri casi.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il ragazzo ai servizi della giustizia minorile che, in collaborazione con i servizi locali, svolgono un'attività di osservazione, trattamento e sostegno verificando l'osservanza delle prescrizioni ipartitegli dal giudice (4).

L'ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato.

La sospensione può essere concessa per tutti i reati, anche quelli più gravi; può essere revocata in caso di gravi e ripetute trasgressioni delle prescrizioni imposte (art. 28.5).

A norma dell'art. 29, decorso il periodo di sospensione, il giudice, fissa una nuova udienza (preliminare o dibattimentale, secondo lo stadio del processo raggiunto prima della sospensione) e dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, tenuto conto del comportamento del minore e delle evoluzioni della sua personalità. Nel caso, invece, ritenga che la prova non abbia dato esito positivo fisserà un'udienza (preliminare o dibattimentale) per adottare i provvedimenti richiesti, valutare la responsabilità o meno dell'imputato, emettere la decisione ritenuta più congrua dopo la valutazione della personalità dell'imputato e delle prove raccolte (5).

Con la sentenza di cui all'art. 29 il giudice dichiara il non luogo a procedere nei confronti del minore, per essersi il reato estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova ed è evidente, quindi, come l'esito positivo della prova possa costituire un notevole vantaggio per il minore (6).

Un ulteriore spazio innovativo della messa alla prova è rappresentato dall'attività di riparazione del danno e di conciliazione con la parte offesa, previsto come uno degli elementi da considerare nell'elaborazione del progetto d'intervento (7). Viene assegnato valore alla ricomposizione della devianza, e quindi del conflitto che essa ha generato, "attraverso l'attivazione di processi educativi, volti a riconoscere la soggettività del minore nella sua relazione con l'altro e la soggettività dell'altro nella relazione con il minore" (8). In quest'ambito è stato evidenziato il ruolo e la funzione complessiva di 'mediazione' che il legislatore ha assegnato ai servizi minorili. Tale ruolo è stato definito di mediazione giudiziaria; 'mediazione' perché riguarda operazioni che coinvolgono soggetti da mettere in relazione in vista di specifiche finalità; 'giudiziaria' perché gli obiettivi e i risultati a cui mirare, sono definiti nel processo ed esercitano un'influenza sull'andamento e sull'esito di esso (9). Fino ad oggi, nelle esperienze di relative all'art. 28, si è prevalentemente inteso la mediazione come uno degli elementi del progetto educativo del minore. In tale contesto il fine mediazione può essere inteso, sia nella sua dimensione più diretta della relazione tra autore e vittima del reato, sia nella accezione più generale della solidarietà verso la collettività. Quest'ultima può attuarsi attraverso l'inserimento del soggetto in attività di volontariato o essere costituita dal risarcimento simbolico del danno, ipotesi questa praticabile per esempio quando la parte lesa è un ente, un'azienda, un soggetto con un entità giuridicamente riconosciuta (10). L'attività di mediazione diretta con la vittima del reato è invece meno praticata, anche perché la "riconciliazione proposta in quest'ottica necessita di una libera scelta sulla base di una consapevolezza e di una volontà di risolvere il conflitto con l'altro" (11).

Appare infatti estremamente difficile prevedere 'formalmente' la conciliazione tra vittima e autore del reato. A questo proposito Patrizi parla di un "vero e proprio paradosso" costituito dal fatto che il giudice obbliga il ragazzo, attraverso la prescrizione, a tenere un comportamento, che per sua natura, presuppone una scelta autonoma (12). Lo spazio assegnato dall'art. 28 alla mediazione ha determinato l'apertura di un ampio dibattito a livello nazionale che ha avuto come oggetto l'attività stessa di mediazione ed il ruolo della vittima del reato, spostando la necessità della mediazione prevista dalla messa alla prova in una prospettiva più ampia di azione della giustizia minorile (13). Nel contesto normativo attuale che non contempla una disciplina giuridica della mediazione penale, la sperimentazione appare come una fase propedeutica e necessaria che può fornire un contributo importante anche alla predisposizione di una legge in materia (14). A questo fine sono stati elaborati progetti sperimentali che prevedono l'apertura di Uffici di Mediazione.

Il servizio di mediazione, stante il carattere di equidistanza che lo contraddistingue, deve poter realizzare una situazione che consenta alle parti in causa di esprimersi in uno spazio fisico che, dovendo facilitare la comunicazione, si configuri il più possibile neutrale. Tra gli operatori esistono, a questo proposito, due diversi orientamenti. Il primo sostiene che lo spazio della mediazione sia da ritagliare all'interno del degli stessi servizi minorili e più propriamente presso gli uffici del sevizio sociale, quale servizio sociale del penale e non solo del penitenziario, al cui interno potrebbero trovare spazio anche altre figure professionali, istituzionali ed anche il privato sociale. Il secondo orientamento intende, invece, la mediazione come attività esercitata da un terzo neutrale e propende per l'istituzione dell'ufficio di mediazione al di fuori dei servizi della giustizia minorile (15).

Tra le misure di decarcerazione la nuova normativa ripropone anche le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 30). Prima dell'emanazione del D.P.R. 448/88, tali sanzioni sostitutive erano disciplinate dalla legge n. 689 del 1981 che ne prevedeva una generale applicabilità ai minori, stabilendo, però, il diverso e più ampio limite della pena detentiva non superiore a due anni (16). Anche il nuovo codice di procedura penale minorile dispone che tali misure possono essere applicate dal giudice quando, tenuto conto delle esigenze educative del minore, si deve applicare una pena detentiva non superiore a due anni. Tale limite fa riferimento alla pena concretamente erogabile "senza esclusioni soggettive ed oggettive, che rende le sanzioni sostitutive applicabili anche per i reati punibili con pene edittali elevate, su cui sono intervenute le attenuanti generiche e la diminuente della minore età (17). Appare evidente l'opportunità delle sanzioni sostitutive in alternativa al carcere, soprattutto in relazione alla necessità di non interrompere i processi educativi in corso, consentendo la prosecuzione dei rapporti sociali e delle attività di studio e di lavoro. Le sanzioni sostitutive possono essere applicate con sentenza di condanna dal giudice dell'udienza preliminare, dal tribunale e nel giudizio di appello. In tali casi il giudice è tenuto a precisare quale delle misure dovrà trovare applicazione, motivando le ragioni di tale scelta. La competenza a stabilirne il contenuto e le modalità di svolgimento, spetta, invece, al magistrato di sorveglianza che, a tal fine, entro tre giorni dalla comunicazione convoca il ragazzo, la famiglia ed i servizi minorili con lo scopo di definire un piano educativo.

Con la sanzione sostitutiva della semidetenzione, al minore viene imposto di trascorrere una parte della giornata (almeno dieci ore) in un istituto di semilibertà, separato dal carcere, dal quale si può allontanare esclusivamente per esigenze di studio o di lavoro. Il magistrato dovrà precisare le ore di permanenza e gli orari in cui il ragazzo potrà allontanarsi dall'istituto per svolgere le attività utili al suo reinserimento sociale.

La libertà controllata consiste, invece, nel sottoporre il ragazzo ad una serie di prescrizioni limitative a contenuto negativo (relative a ciò che non deve fare), ed a contenuto positivo (relative a ciò che deve fare). Già la norma del 1981 diversificava sostanzialmente l'applicazione della disciplina tra adulti e minori: la misura applicata ai primi consisteva in una serie di prescrizioni gestite dalle forze dell'ordine mentre per i minori si svolgeva con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale. "Attualmente la norma configura un'azione a maglie larghe, da costruirsi nel progetto educativo che il magistrato di sorveglianza individua con i sevizi minorili, il minore e la sua famiglia" (18). Pazè sottolinea (19) come il legislatore in questo caso abbia perso un'occasione per ripensare ai contenuti della libertà controllata, non prevedendo nuovi tipi di prescrizioni come l'obbligo di prestazioni a favore della comunità, anche se l'elaborazione di un piano educativo può consentire anche la strutturazione di un programma articolato, che non sia connotato solo in termini meramente prescrittivi.

All'insieme di norme con il quale il legislatore detta una disciplina specifica per i minori se ne affiancano altre, emanate per i soggetti adulti, che possono, comunque applicarsi anche nei confronti dei minori. Tra queste norme rientrano quelle che prevedono le misure alternative alla detenzione, nelle quali viene fatto rientrare anche l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 76 c.p., "in quanto atto a determinare la prosecuzione della pena in regime di libertà vigilata che chiaramente si contrappone alla condizione di detenuto" (20).

Le misure alternative alla detenzione sono, invece, quelle previste dal capo VI dall'Ordinamento Penitenziario (21), nel quale hanno trovato una definizione gli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, e della detenzione domiciliare. In proposito è importante ricordare l'ultima delle numerose modifiche alle norme dell'Ordinamento Penitenziario, rappresentata dalla legge n. 165 del 1998 (Legge Simeone) che si inserisce nel solco della Legge Gozzini (n. 663 del 1986) sulla via della riduzione e della depenalizzazione dell'area carceraria. La Legge Simeone ha introdotto, infatti, ipotesi in cui è possibile usufruire delle misure alternative senza transitare dal carcere ed ha esteso i presupposti per l'applicazione di tali misure, ovvero ne ha amplificato la sfera di applicazione, prevedendo anche nuove figure (22). In riferimento a tale legge, sebbene nulla venga disposto esplicitamente in merito alla sua applicabilità al sistema penale minorile, se ne deve ugualmente ritenere la rilevanza piena per la nuova disciplina dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), nonché una rilevanza pratica residuale per le misure alternative, dato il rinvio del D.P.R. 448/88 al c.p.p. per l'esecuzione, ed il rinvio della disposizione transitoria (incompleta), contenuto nell'art. 79 della legge 354/75, alle misure alternative (23).

La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale è considerata la misura alternativa per eccellenza in quanto si svolge totalmente nel territorio e mira ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 165 del 1998 (legge Simeone).

L'art. 47 prevede che il condannato sia affidato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Presupposto per l'applicazione della misura è che la pena definitiva non superi tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena (24). Il provvedimento può essere adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47.2). Il comma 3 dell'art. 47 prevede, comunque, che l'affidamento in prova possa essere disposto anche senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo al commissione del reato, ha tenuto un comportamento tale da far ritenere l'avvenuto reinserimento e l'assicurazione che egli non commetta altri reati. È da sottolineare l'importanza di tale procedura che consente di evitare dannosi rientri in istituto, soprattutto rispetto alla particolarità della condizione minorile.

Nei confronti di persona condannata ad una pena non superiore a quattro anni, anche se residuo di maggior pena, vi è la possibilità di ottenere l'applicazione dell'art. 90 e dell'art. 94 del testo unico D.P.R. 309/90 (25). L'art. 90 configura una vera e propria forma di sospensione della pena detentiva, mentre l'art. 94 costituisce una particolare forma di affidamento (26). Tale misura è rivolta ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti che intendono intraprendere o proseguire un programma terapeutico e che sono condannati ad una pena non superiore a quattro anni.

La misura alternativa della detenzione domiciliare è, invece, stata introdotta dalla legge 663/86 di modifica dell'Ordinamento Penitenziario. Con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, di attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando, così, la carcerazione e le relative conseguenze negative. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di assistenza e accoglienza e può essere concessa quando la detenzione, anche residua, non è superiore a quattro anni e ricorrano alcune condizioni quali, tra l'altro, che il condannato sia minore degli anni ventuno e vi siano esigenze di studio, lavoro, famiglia (27). La legge Simeone ha poi ulteriormente ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. Nel comma 1bis dell'art. 47ter, infatti, è stata introdotta una forma sui generis di detenzione domiciliare che può essere applicata per le pene non superiori a due anni, indipendentemente dalle condizioni generali di applicazione di questa misura, nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, con la condizione generale dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

La misura alternativa della semilibertà è regolamentata dall'art. 48 dell'Ordinamento penitenziario e consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena. Tale opportunità è sempre fruibile quando si tratta di arresto o di reclusione fino a sei mesi se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale (art. 50.1). Negli altri casi il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena, ovvero, se si tratta di condannati per delitti indicati dal comma 1 dell'art. 4bis, di almeno due terzi della stessa (art 50.2). Tuttavia, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale (e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel 1º comma dell'art. 4bis) è possibile accedere al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai programmi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50.4) (28). Secondo il comma 6 dell'art. 50, quando ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, al condannato che ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale può essere concessa la misura della semilibertà anche successivamente all'inizio della esecuzione della pena (29). La semilibertà si basa su un piano di trattamento redatto dall'istituto penale e approvato dal magistrato di sorveglianza, contenente le prescrizioni che il giovane dovrà seguire, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale. i condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono, infine, assegnati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome di istituti ordinari.

È opportuno sottolineare che i detenuti e gli internati per particolari delitti (art. 41bis e 630 c.p.; art. 74 D.P.R. 309/90) possono ottenere le misure alternative solo se collaborano con la giustizia secondo le disposizioni degli art. 4bis e 58ter della legge 354/75, mentre i detenuti e gli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, ovvero per delitti di particolare gravità (art. 575 c.p., 628.3 c.p. ecc...) possono essere ammessi ai benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il D.L. 306/92 (convertito nella legge 356 del 1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti alla concessione di misure alternative, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 4bis e all'art. 58quater dell'ordinamento penitenziario, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità, commesso durante un'evasione o un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa.

3.2. L'applicazione delle misure

Per verificare l'applicazione delle misure di decarcerazione minorile può essere utile far riferimento ai dati dell'analisi sviluppata dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (U.G.C.M.), sulla base di dati provenienti dai Tribunali per i Minorenni e da rilevazioni trimestrali degli uffici di servizio sociale per minorenni (U.S.S.M.). I dati disponibili arrivano al 1988 e quelli dell'U.S.S.M. riguardano i soggetti presi in carico da tali uffici in relazione all'applicazione dell'art. 28 D.P.R. 448/88, delle misure alternative e delle misure sostitutive.

3.2.1. Art. 28 D.P.R. 448/88

Gli interventi effettuati per l'applicazione dell'art. 28 rappresentano una parte consistente del lavoro svolto dagli uffici del servizio sociale per i minori, preceduti in ordine numerico soltanto dagli interventi per l'applicazione di misure cautelari (30). Riscontrare, quindi, che buona parte del lavoro degli uffici del servizio sociale è rivolta proprio a questo tipo di intervento è un po' come prendere atto che la politica di gestione della devianza minorile è aperta alle possibilità che prevedano più un percorso alternativo alla penalizzazione del reo. Tra le varie misure decarcerizzanti, la sospensione del processo e messa alla prova è l'unica nei confronti della quale l'U.G.C.M. ha avviato un monitoraggio completo e particolareggiato e nei confronti della quale, quindi, risultano essere disponibili più dati. Tale monitoraggio è stato avviato dall'U.G.C.M. alla fine del 1991 con lo scopo di verificare nel tempo l'applicazione di questo nuovo istituto del processo penale minorile. La serie storica in esame evidenzia che il numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova è andato aumentando, in particolare negli ultimi tre anni considerati, come dimostrano la tabella 2.1.2. ed il corrispondente grafico (2.1.1). Nel 1998 sono stati registrati 1249 provvedimenti, con un incremento del 12,1% rispetto all'anno precedente e del 58,5% rispetto al primo anno in esame.

Grafico 2.1.1. Provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88. Analisi storica
Tabella 2.1.2. Provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni 1992-98. Valori assoluti e numeri indice
Anni Provvedimenti di applicazione art. 28 Numeri indice (base mobile) Numeri indice (base fissa)
1992 788 - -
1993 845 107,2 107,2
1994 826 97,8 104,8
1995 740 89,6 93,9
1996 938 126,8 119,0
1997 1114 118,8 141,4
1998 1249 112,1 158,5

Come è già stato evidenziato, la sospensione del processo e messa alla prova può essere assunta sia in sede di udienza preliminare da parte del G.U.P. sia in sede di dibattimento. Nel primo caso l'applicazione della misura riguarda soggetti nei cui confronti sono state svolte indagini preliminari; nel secondo caso si tratta, invece di soggetti imputati, che pertanto sono stati rinviati a giudizio. Come negli anni precedenti anche nel 1998 l'autorità decisoria prevalente è risultata essere il G.U.P., che nell'anno in esame ha emesso 1036 provvedimenti di concessione dell'art. 28, pari all'83% del totale. La prevalenza del G.U.P. ha riguardato tutti i tribunali minorili, mentre il tribunale minorile in cui è stato registrato il maggior numero di provvedimenti di concessione di art. 28 D.P.R. 448/88 è stato quello di Cagliari (133 provvedimenti), seguita da quello di Milano (106 provvedimenti) e di Ancona (104 provvedimenti). (Tabella 2.1.3.)

Tabella 2.1.3. Provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 per autorità decisoria e sede processuale. Anno 1998 (31)
Sedi processuali Autorità decisoria Totale
G.U.P. T.M. n.r.
Ancona 75 28 1 104
Bari 65 3 68
Bologna 31 15 46
Bolzano 22 1 23
Brescia 47 1 1 49
Cagliari 90 28 15 133
Caltanissetta 20 1 21
Campobasso 17 6 23
Catania 46 46
Catanzaro 4 2 6
Firenze 49 10 59
Genova 69 8 3 80
L'Aquila 26 1 27
Lecce 37 1 38
Messina 2 2 4
Milano 85 20 1 106
Napoli 63 2 65
Palermo 24 24
Perugia 32 5 37
Potenza 14 2 16
Reggio Calabria - - - -
Roma 37 5 3 45
Salerno 17 12 6 35
Sassari 23 3 26
Taranto 70 2 72
Torino 16 3 1 20
Trento 8 1 9
Trieste 1 1
Venezia 18 7 25
n.r. 28 3 10 41
Totale complessivo 1.036 154 59 1.249

Disaggregando i dati per regione (tabella 2.1.4.), emerge una forte differenza territoriale, che vede i tassi più alti di concessione della messa alla prova in Molise (22,5%), in Sardegna (16,9%), in Trentino Alto Adige (15,8%) e nelle Marche (13,7%). Da notare che le percentuali della prima e della terza regione fanno riferimento a 'numeri' piuttosto bassi, mentre quelle della seconda e della quarta sono basate su un numero di concessioni di art. 28 che prevale anche in termini di valore assoluto. I tassi più bassi, invece sono quelli del Friuli Venezia Giulia (0,2%) e della Calabria (0,7%).

Tabella 2.1.4. Avvii dell'azione giudiziaria, provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 e rapporti per regione. Anno 1998
Regioni Avvii dell'azione giudiziaria Provv. concess. art. 28 Rapporti
Piemonte e Valle d'Aosta 1.181 20 1,7%
Lombardia 3.148 155 4,9%
Trentino - Alto Adige 202 32 15,8%
Veneto 833 25 3,0%
Friuli Venezia Giulia 421 1 0,2%
Liguria 989 80 8,1%
Emilia Romagna 1.228 46 3,7%
Toscana 2.036 59 2,9%
Umbria 467 37 7,9%
Marche 761 104 13,7%
Lazio 2.882 45 1,6%
Abruzzo 809 27 3,3%
Molise 102 23 22,5%
Campania 1.764 100 5,7%
Puglia 2.516 178 7,1%
Basilicata 476 16 3,4%
Calabria 897 6 0,7%
Sicilia 2.484 95 3,8%
Sardegna 941 159 16,9%
Estero 1
n.r. 41
Totale generale 24.138 1.249 5,2%

I dati relativi alla tipologia di reato confermano come l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova non dipende dal tipo di reato commesso. Tale misura risulta, infatti, essere applicata sia in relazione a reati molto lievi, come le infrazioni del codice della strada, sia a delitti molto gravi quali l'omicidio. Come è già stato detto, infatti, la concessione della misura non è legata tanto alla gravità del reato, quanto alle caratteristiche di personalità del soggetto ed alla sua attitudine al cambiamento.

Dai dati analizzati emerge la prevalenza di concessioni per i reati contro il patrimonio (50%), in particolare furto aggravato e rapina; di rilievo sono anche i casi di concessione per i reati contro l'economia e la fede pubblica (16,4%), costituiti essenzialmente da quelli contro la disposizioni del T.U. 309/90 sugli stupefacenti, e per i reati contro la persona (14,4%, soprattutto lesioni personali) (32).

È importante ricordare che la sospensione del processo per applicazione dell'art. 28 può avvenire anche esistendo una misura cautelare in atto. Dalla tabella che segue (2.1.5.) si nota, comunque, come nel 79,5% dei casi i soggetti non erano sottoposti a misure cautelari personali. Piuttosto basse sono le percentuali dei ragazzi a cui è stata concessa la messa alla prova pur essendo soggetti a prescrizioni o obbligati a permanere in casa o i comunità o in custodia cautelare (percentuali che si aggirano tra il 4% e il 7%) (33).

Tabella 2.1.5. Status dei soggetti interessati dai provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 nel 1998
Assenza di misure cautelari personali 552
Soggetto a prescrizioni specifiche 35
Permanenza in casa 28
Permanenza in comunità 47
In custodia cautelare 25
Soggetto a provv. civile temporaneo 7
n.r. 555
Totale 1.249

Con riferimento alla durata della prova, nel 92% dei casi essa è risultata compresa nell'anno (tabella 2.1.6.); in particolare il maggior numero dei casi ha una durata di sei mesi, mentre la durata media della misura è pari a otto mesi. Sono pochi i casi in cui la durata della prova supera l'anno (5,6% del totale); il comma 1 dell'art. 28 prevede, infatti, un limite massimo per la durata di essa ma non un limite minimo e quindi, anche per i reati più gravi, è possibile stabilire un periodo di sospensione del processo che rientri nell'anno.

Tabella 2.1.6. Provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 nel 1998 per durata della messa alla prova espressi in mesi
Durata in mesiNumero provvedimentiDurata in mesiNumero provvedimenti
15131
226146
369153
496162
5591830
6331191
740201
81542424
950261
1045361
114n.r.26
12274Totale1.249

L'art. 27 del D.L. 272/89, contenente le norme di attuazione del D.P.R; 448/88, prevede che la decisione del giudice venga presa sulla base di un progetto elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio assistenziali degli enti locali. Come ricordato tale progetto deve essere accettato dal ragazzo e deve essere adatto alla sua personalità ed alle risorse familiari ed ambientali che possono essere mobilitate. Nel 1998 i provvedimenti adottati dal giudice sulla base della predisposizione di un progetto di intervento nei confronti del minore sono stati 1065, pari al 85,3% delle misure disposte. Soltanto in 31 casi (pari al 2,5% del totale) la misura è stata concessa senza che fosse già stato elaborato un progetto. Si tratta generalmente di situazioni in cui il giudice decide la concessione della messa alla prova e contemporaneamente incarica i servizi sociali di elaborare un progetto. Questi casi sono stati decisi in diverse sedi processuali ed hanno riguardato trenta ragazzi italiani ed un ragazzo proveniente dal Marocco.

Proseguendo nell'analisi i dati confermano che la maggior parte dei progetti vengono elaborati e gestiti da più enti: nel 1998 i servizi sociali dell'amministrazione minorile hanno gestito 726 progetti, ma soltanto 115 di questi (pari al 15,8%) in maniera esclusiva. Per i restanti 611 progetti gli U.S.S.M. si sono avvalsi della collaborazione di altri enti quali la A.S.L., i Comuni ed il privato sociale (34). La collaborazione tra U.S.S.M. e servizi locali è di fondamentale importanza in quanto costituisce il mezzo attraverso cui vengono reperite ed attivate le risorse del sociale. Questa collaborazione permette di unire la specializzazione nel settore della devianza minorile con la conoscenza delle risorse del territorio. Da notare, inoltre, come le attività dei servizi sociali non si esauriscono con l'elaborazione del progetto, ma prosegue nel sostegno del ragazzo, nella verifica dell'andamento della prova e nell'informazione del giudice.

Il comma 2 dell'art. 28 prevede, come abbiamo detto, che il giudice possa "impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione della persona offesa dal reato". Soltanto in 403 dei 1246 casi registrati nel 1998 il giudice ha impartito al ragazzo una o più prescrizioni. Quelle più frequentemente impartite riguardano attività di volontariato, di studio, di lavoro; frequentemente si chiede al ragazzo di avere contatti con il servizio sociale e anche di avvalersi del sostegno psicologico. In alcuni casi è prescritta la permanenza in comunità.

Soltanto in 29 casi il giudice ha impartito prescrizioni di tipo espressamente riparatorio-conciliativo: in particolare è stata prescritta la riconciliazione con la parte lesa in 23 casi e il risarcimento simbolico del danno in 6 casi (tabella 2.1.7.).

Appare, infine, importante sottolineare che, nonostante che nella maggior parte dei provvedimenti concessi, il giudice non abbia impartito specifiche prescrizioni, non significa che queste manchino del tutto. È lo stesso progetto di messa alla prova, elaborato dall'U.S.S.M. e accettato dal ragazzo, infatti, a contenere un programma e della regole a cui il minore deve necessariamente attenersi ed è molto frequente che sia la stessa ordinanza con la quale il giudice dispone l'applicazione della misura che, per la determinazione delle prescrizioni, rimanda direttamente al programma precedentemente elaborato.

Tabella 2.1.7. Prescrizioni impartite ai soggetti cui è stato concesso l'art. 28 D.P.R. 448/88 nell'anno 1998
Attività di volontariato 197
Attività di studio 132
Attività lavorativa 188
Attività sportiva 47
Frequenza corso professionale 9
Frequenza gruppo parrocchiale 2
Contatti con il servizio sociale 62
Sostegno psicologico 89
Non frequentare coimputati 2
Orario uscita/rientro casa 2
Obbligo restare a casa 1
Permanenza in comunità 72
Riconciliazione parte lesa 23
Risarcimento simbolico del danno 6
Nessuna prescrizione 846

Siccome uno stesso soggetto può essere interessato da più provvedimenti di concessione di art. 28 D.P.R. 448/88, per effettuare l'analisi i dati sono stati depurati dai casi di concessione dell'art. 28 disposti nei confronti dello stesso soggetto nel corso del 1998. I dati della seguente tabella (2.1.8.) mettono in evidenza come il rapporto tra numero dei provvedimenti emessi ed i soggetti cui la misura è stata applicata sia molto vicino all'unità (1,06 esattamente) e, pertanto, i risultati dell'analisi non cambierebbero di molto utilizzando l'uno o l'altro dato; si ritiene tuttavia più corretto effettuare l'analisi sulle "teste" piuttosto che sui "provvedimenti".

Tabella 2.1.8. Provvedimenti di concessione di art. 28 D.P.R. 448/88 nell'anno 1998 e numero di soggetti cui è stata concessa la misura. Rapporto
Provvedimenti di concessione art. 28 1.249
Soggetti cui è stata concessa la messa alla prova 1.183
Rapporto 1,06

Con riferimento al sesso si nota come il 96% dei soggetti sia di sesso maschile. Nel 1998 la misura è stata applicata soltanto a 50 ragazze. La prevalenza del sesso maschile è in realtà tipica della devianza minorile; per quanto invece riguarda l'età, prevalente risulta essere la classe di età tra i 16 e i 17 anni, seguita da quella dei 18 anni e oltre. Verosimilmente ciò accade sia perché il numero delle denunce di minori di 16 e 17 anni è superiore rispetto a quello di minori di età più piccola sia perché i ragazzi più prossimi alla maggiore età dovrebbero avere una maggiore consapevolezza circa l'adesione al progetto. (Tabella 2.1.9.)

Tabella 2.1.9. Soggetti cui è stato concesso l'art. 28 D.P.R. 448/88 nell'anno 1998 per classe di età e sesso
Classi di età Maschi Femmine Totale
14-15 101 4 105
16-17 569 23 592
18 e oltre 440 21 461
n.r. 23 2 25
Totale 1.133 50 1.183

Con riferimento al paese di provenienza, dalla tabella 2.1.10. si nota come il 96% dei ragazzi sia di nazionalità italiana. È evidente che questo dato deriva dalle notevoli difficoltà, se non proprio a volte dall'impossibilità, di formulare un progetto per un ragazzo straniero, non avendo risorse familiari e ambientali cui fare riferimento.

L'analisi dei soggetti ha, inoltre, permesso di rilevare che il livello di scolarità dei ragazzi in messa alla prova è medio basso, dal momento che la maggior parte di essi ha la licenza elementare o la licenza media inferiore e non sta proseguendo negli studi. Poco più della metà dei ragazzi in osservazione svolge un'attività lavorativa, in particolare quelli che hanno compiuto i 16 anni di età; si tratta comunque principalmente di attività di apprendista o di operaio. Anche le famiglie di questi ragazzi hanno evidenziato un basso livello di scolarizzazione; si tratta probabilmente anche di famiglie con un basso tenore di vita, dal momento che la maggior parte di esse sono monoreddito e la posizione lavorativa dei genitori è prevalentemente quella di operaio.

Tabella 2.1.10. Soggetti cui è stato concesso l'art. 28 D.P.R. 448/88 nell'anno 1998 per nazionalità e sesso
Nazionalità Maschi Femmine Totale
Albania 12 12
Algeria 1 1
Argentina 2 2
Cile 1 1
Colombia 2 2
Ecuador 2 2
Ex-Cecoslovacchia 1 1
Ex-Jugoslavia 6 1 7
Francia 1 1
Italia 1.090 49 1.139
Marocco 10 10
Polonia 2 2
Romania 1 1
Salvador 1 1
Tunisia 1 1
Totale 1.133 50 1.183

Ripetiamo che trascorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato. In caso di esito negativo della prova il processo prosegue. Il giudice si pronuncerà sul merito a conclusione dell'udienza preliminare o del dibattimento. Pertanto, in sede di udienza preliminare potrà essere emessa una sentenza di non luogo a procedere o per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale, oppure una sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, o, ancora, un decreto di rinvio a giudizio. In sede dibattimentale verrà emessa una sentenza di assoluzione o di condanna.

È evidente che l'analisi dell'esito è estremamente importante: essa rappresenta la verifica dell'andamento della prova e, quindi, il riscontro delle attese di chi ha lavorato al progetto (35). Dall'esame della tabella 2.1.11. relativa al 1998 si nota che la maggior parte delle concessioni di messa alla prova si concludono con esito positivo; in particolare nel 60,5% dei casi (su un totale di 1249) è stato emesso un provvedimento di estinzione del reato, percentuale che sale all'83,8% se viene calcolata sul totale delle messe alla prova di cui si conosce l'esito (902) (36).

Un provvedimento di condanna è stato pronunciato nel 6,6% dei casi (9,1% dei casi definiti), ed ha riguardato, in termini di nazionalità, 76 italiani e 6 stranieri, in termini di sesso 79 maschi e 3 femmine. Questi dati, se letti in termini relativi, possono apparire di maggiore interesse. Infatti, si è concluso con una sentenza di condanna l'8,7% delle messe alla prova di ragazzi italiani ed il 18,2% di quelle concesse a ragazzi stranieri, così come il 9,2% delle messe alla prova concesse a ragazzi di sesso maschile ed il 7,5% di quelle riguardanti il sesso femminile.

Tabella 2.1.11. Esito della sentenza finale per andamento della prova. Anno 1998
Esito della sentenza Andamento Totale
Positivo Negativo
Estinzione 756 756
Proscioglimento 6 6
Rinvio a giudizio 40 40
Proroga 15 15
Perdono 3 3
Condanna 82 82
Totale 756 146 902

3.2.2. Le misure sostitutive

Tra le misure sostitutive quella che emerge con maggior vigore è l'applicazione della libertà controllata. Come tuttavia verrà evidenziato, questa è una misura a cui ricorrono prevalentemente i tribunali del Sud e delle Isole. Appare lecito ipotizzare che, proprio laddove il ricorso alla carcerizzazione è più alto, lo strumento deflativo applicato risulta essere proprio la libertà controllata, nonostante questa non sia una misura specifica per i minori. Ed è anche facile pensare che i tribunali preferiscono ricorrere a questa misura - piuttosto che alla messa alla prova - per il minore 'impegno' che la libertà controllata richiede a tutti i soggetti che sono coinvolti nel procedimento. A differenza della misura prevista dall'art. 28 D.P.R. 448/88, infatti, la libertà controllata si sostanzia in una serie di prescrizioni connotate in termini meramente prescrittivi e non è necessario, quindi, che il ragazzo ad essa sottoposto sia già conosciuto dai servizi sociali, che questi abbiano predisposto per lui un programma articolato finalizzato ai suoi obiettivi di crescita e che poi il minore vi abbia aderito.

Tabella 2.2.1. Interventi attuati degli U.S.S.M. per applicazione di misure sostitutive. Anno 1998
Interventi per applicazione di misure sostitutive ITALIANI NOMADI STRANIERI TOTALE
M F M F M F M F
Semidetenzione 13 3 1 17
Pres. progetto libertà controllata 117 1 22 16 2 1 141 18
Applicazione libertà controllata 443 6 49 26 11 1 503 33

In relazione alle misure sostitutive va segnalato che gli U.S.S.M. del Sud e delle Isole sono quelli che più intervengono a favore della libertà controllata. Questo emerge sia dal dato assoluto che dal rapporto sul numero delle prese in carico. In particolare le magistrature che maggiormente dispensano tale misura sono quelle di Napoli, Bari, Foggia, Cagliari, Catania e Palermo. Il dato più alto al Centro-Nord è quello di Bologna.

In particolare, disaggregando i dati per aree territoriali e paesi di provenienza dei minori, risulta che al Nord la misura della semidetenzione è stata applicata a 3 ragazzi italiani, a 3 nomadi e a un solo straniero; al Sud ne hanno usufruito solo 10 minori italiani; nelle Isole ed al Centro, invece tale misura non ha trovato nessuna applicazione. Della misura sostitutiva della libertà controllata, invece, hanno usufruito 93 ragazzi al Nord (di cui 51 italiani, 24 nomadi e 8 stranieri), 45 al Centro, con alte percentuali di italiani (42,2%) e nomadi (51,1%); 128 nelle Isole (tutti italiani tranne 2 nomadi); infine al Sud la libertà controllata ha trovato, come si è anticipato la sua massima applicazione con 247 casi, tutti relativi a minori italiani.

Per quanto concerne la distribuzione per sesso notiamo che nel 1998 nessuna femmina ha usufruito della semidetenzione, mentre, su un totale di 530 minori ai quali è stata applicata la misura della libertà controllata, solo 33 sono femmine.

3.2.3. Le misure alternative

In relazione alle misure alternative è opportuno ricordare che esse possono essere attribuite esclusivamente ai definitivi ed è quindi ragionevole riscontrare che, di fatto, sia i progetti che le applicazioni di misure alternative, numericamente rappresentino una scarsa quota di interventi. È altrettanto vero che per i minorenni sono previste, come ormai appare chiaro, una serie di altre misure deflative che intervengono nelle primissime fasi processuali, prima ancora che il ragazzo sia condannato definitivamente. (37) Ad ogni modo la misura alternativa d'elezione è, e non potrebbe essere diversamente, l'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 O.P.), sia per presentazione di progetti che per applicazione vera e propria. È evidente come, sempre con riferimento all'art. 47, siano di gran lunga superiori i progetti presentati che non le applicazioni effettive. Ciò può trovare spiegazione nel fatto che i progetti, richiedendo un minimo di adesione agli stessi da parte dei ragazzi, non sono poi favorevolmente valutati dal Tribunale di Sorveglianza ai fini di una reale fattibilità.

La tabella che segue prende in esame gli interventi rivolti alle misure alternative.

Tabella 2.3.1. Interventi attuati dagli U.S.S.M. per applicazione di misure alternative. Anno 1998
Interventi per applicazione di misure alternative Italiani Nomadi Stranieri Totale
MF F MF F MF F MF F
Pres. progetto art. 47 204 8 105 55 10 319 63
Applicazione art. 47 131 3 36 9 12 179 14
Pres. progetto art. 94 L. Stup. 9 2 1 11 1
Applicazione art. 94 L. Stup. 14 1 1 16
Present. progetto det. domiciliare 63 3 8 4 1 72 7
Applicazione det. domiciliare 37 2 26 15 63 17
Pres. progetto semilibertà 5 3 8
Applicazione semilibertà 5 5

Passando ad analizzare gli interventi attuati per l'applicazione di misure alternative rispetto alle diverse aree territoriali, si nota anzitutto il ridotto numero di interventi di questo tipo in tutte le arre territoriali (1,7% dei presi in carico al Sud, 2,1% nelle altre aree). Si nota inoltre la diffusa prevalenza degli interventi per l'applicazione dell'art. 47 O.P. che rappresentano il 62% al Nord (contro il 32,4% di applicazione della detenzione domiciliare, il 4,2% di applicazione dell'art. 94 del D.P.R. 309/90 e l'1,4% di applicazione della semilibertà). Al centro su un totale di 46 casi nei quali sono state concesse misure alternative alla detenzione, 35 sono rappresentate dall'art. 47 O.P.; negli altri 11 casi si tratta dell'art. 47ter O.P. (10 provvedimenti) e della semilibertà (con un solo provvedimento). Al Sud, su un totale di 94 casi, l'affidamento in prova ai servizi sociali trova applicazione nel 60,6% di essi, mentre l'affidamento in casi particolari (art. 94 T.U. 309/90) viene applicato per l'1,6%, la detenzione domiciliare per il 22,4% e la semilibertà per il 4,4%. Nelle Isole, infine, 47 sono i soggetti che hanno usufruito del beneficio dell'art. 47 O.P. e 8 quelli a cui è stata concessi 47ter O.P.

Anche per quanto riguarda le misure alternative, l'analisi della loro applicazione, effettuata secondo la distinzione per nazionalità di provenienza dei soggetti interessati, mostra come anche per questa misura vi siano diversità di trattamento tra italiani e stranieri. Nel 1998, infatti sono state emessi in totale 251 provvedimenti di concessione di misure alternative, ma solo 76 (30,3%) di essi riguardavano soggetti non italiani. Più in particolare 63 interventi erano diretti a soggetti nomadi e solo 13 (5,2%) a minori extracomunitari.

La misura più utilizzata, dopo l'affidamento in prova, risulta essere quella della detenzione domiciliare che viene applicata spesso nei confronti delle giovani nomadi (su un totale di 30 misure alternative concesse nei confronti di ragazze, ben 15 sono relativi a provvedimenti ex art. 47ter di cui hanno beneficiato a ragazze nomadi).

L'attuale affidamento in prova si configura come ipotesi di probation penitenziario, che ridimensiona la centralità del carcere e dell'esperienza carceraria rispetto ad una ipotesi di approccio e di reinserimento sul territorio. Le differenze tra affidamento in prova e la sospensione del processo e messa alla prova sono evidenti. L'affidamento in prova prevede la pronuncia di condanna a pena definitiva; la messa alla prova si attua sospendendo il processo, il che vuole dire prima della pronuncia di condanna. L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale (38), la messa alla prova estingue il reato. L'uno è di competenza del magistrato di sorveglianza, l'altra del giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento. La sospensione del processo e messa alla prova, inoltre, può essere concessa solo per reati commessi da minorenni e non prevede reati ostativi alla sua concessione.

3.3. La situazione a Firenze dal 1995 ad oggi

I dati illustrati nei precedenti paragrafi sull'applicazione della messa alla prova e delle misure sostitutive e alternative alla carcerazione, mostrano come, a livello nazionale, esse siano applicate in modo differenziato nelle diverse aree territoriali. Ciò induce ad ipotizzare che l'attuazione del principio della residualità della detenzione affermato dal D.P.R. 448/88, sia influenzato in modo rilevante dalla politica giudiziaria attuata dai Tribunali minorili.

Abbiamo, quindi, tentato di interpretare i dati nazionali, attraverso un numero più elevato di informazioni, soprattutto qualitative, per determinare se e come a viene a concretizzarsi, in relazione alle diverse tipologie di popolazione minorile, la tutela dei diritti all'educazione e allo sviluppo dei minori attraverso il ricorso a risposte penali alternative alla istituzionalizzazione.

In via preliminare, tuttavia, sono state raccolte ed analizzate una serie di informazioni relative all'utenza dell'Istituto Penale Minorile di Firenze, ritenendo che la valutazione di tali dati potesse fornire indicazioni rilevanti per la comprensione dei 'meccanismi' attraverso i quali viene ad attuarsi la politica di decarcerazione minorile.

Come abbiamo più volte anticipato, la maggior parte dei minori che fanno il loro ingresso in I.P.M. sono stranieri. La tabella 3.1. mostra che l'81,9% dei giovani entrati nell'istituto dal 1995 al maggio 2000, è costituito da stranieri, che rappresentano anche il 78% dei minori usciti nel corso dei cinque anni considerati.

Tabella 3.1. Ingressi in I.P.M. distinti per anno e nazionalità (39)
1995 1996 1997 1998 1999 Gen-mag 2000 TOT %
INGRESSI totali 107 131 122 101 127 71 659 100
INGRESSI Stranieri 82 104 100 91 103 60 540 81,9

È sembrato utile calcolare (40) il numero effettivo dei minori che hanno fatto ingresso in istituto dal 1995. I dati statistici, infatti, prendono in considerazione gli ingressi senza tener conto del fatto che un numero rilevante di minori è entrato più volte in carcere nel corso dell'anno o del periodo esaminato. Il calcolo che è stato effettuato ha consentito di determinare che il totale degli ingressi (659), registrati tra il 1º gennaio 1995 e il 31 maggio 2000, è riferibile a 511 soggetti. Ben 111 di questi minori sono infatti recidivi ed hanno fatto più volte ingresso in I.P.M. nel periodo che abbiamo considerato; la maggior parte dei "recidivi" è costituita da giovani stranieri, mentre gli italiani sono soltanto 10, pari al 9,1%.

Il numero rilevante di minori stranieri ha reso opportuna una verifica più particolareggiata sui motivi di ingresso e di uscita dall'istituto di questi minori.

La tabella seguente mostra che la maggior parte degli ingressi in I.P.M. (64,6%) di giovani immigrati trova titolo in provvedimenti di custodia cautelare, mentre solo una piccola percentuale (9%) avviene in esecuzione di sentenza a condanna definitiva.

Tabella 3.2. Ingressi in I.P.M. relativi a minori stranieri distinti per anno e motivo di entrata
1995 1996 1997 1998 1999 Gen-mag 2000 TOT %
Ingressi stranieri 82 104 100 91 103 60 540 100%
Per custodia cautelare 60 47 63 78 56 45 348 64,6%
Esecuzione pena 10 16 10 4 6 3 49 9%
Altro 12 41 28 9 41 12 132 24,4%

Una volta determinati questi dati, è stato scelto un secondo campo di indagine, rappresentato da tutti i provvedimenti di applicazione della sospensione del processo e messa alla prova, delle misure sostitutive e delle misure alternative alla detenzione, disposti nell'ambito della competenza del Tribunale per i Minori di Firenze tra il 1995 e i primi quattro mesi del 2000. In un primo momento sono stati analizzati tutti i fascicoli relativi all'applicazione dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Da tali fascicoli sono stati ricavati e catalogati i dati generali che riguardano i minori che hanno usufruito della messa alla prova, le caratteristiche dei progetti a cui sono stati sottoposti e la valutazione finale della prova; successivamente sono state messe in relazione le caratteristiche di tutti i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori stranieri con quelli disposti in favore di minori ragazzi italiani, in modo da rilevarne le diversità. La verifica ha poi preso in considerazione le misure sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, rispetto alle quali è stato determinato il numero dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minori nel quinquennio e la tipologia dei minori a cui sono stati concessi. Infine sono stati raccolti una serie di dati e di informazioni sulle misure alternative alla detenzione la cui competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza. Anche in questo caso la ricerca ha mirato a determinare il numero complessivo di provvedimenti emessi dal 1995 al maggio 2000 e a stabilire le caratteristiche dei minori a cui sono stati applicati, nonché le circostanze in cui è avvenuta tale applicazione.

3.3.1. La sospensione del processo e la messa alla prova

La prima parte della ricerca ha avuto ad oggetto la messa alla prova che, per le sue caratteristiche richiede un elevato impegno sia in termini progettuali che in termini di risorse da parte del sistema processuale e dei servizi.

Le condizioni dei minori che vengono inclusi o esclusi da questa misura fortemente innovativa, possono evidenziare le logiche e le funzioni di tutela dello sviluppo che realmente vengono assegnati ad essa. Trattandosi, infatti, di una misura di difficile applicazione, che richiede notevoli investimenti in termini organizzativi, di coordinamento e di professionalità, è facile intuire che i minori a cui può essere concessa con probabilità di successo, vengono attentamente selezionati. L'individuazione dei criteri di selettività costituisce un importante passo per la comprensione delle concrete politiche di decarcerazione.

In primo luogo sono stati analizzati e catalogati i dati generali dei ragazzi che hanno usufruito della messa alla prova, le caratteristiche dei progetti che sono stati predisposti per loro e la valutazione finale della prova; successivamente sono state messe a confronto le caratteristiche di tutti i provvedimenti di messa alla prova relativi a minori stranieri con quelli disposti in favore di ragazzi italiani, in modo da rilevare le diversità delle logiche con cui vengono concessi.

Nell'arco del periodo considerato sono stati emessi dal Tribunale per i Minori di Firenze 407 provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova; di questi ben 357 sono stati disposti dal G.U.P., mentre solo 50 sono stati decisi dal giudice dell'udienza dibattimentale (tabella 3.1.1). Nonostante che la sospensione possa essere disposta, per espressa previsione dell'art. 28 D.P.R. 448/88, sia in sede di udienza preliminare che in dibattimento, in quest'ultima fase processuale risulta esservi un'applicazione 'residuale', segno questo che l'udienza preliminare rappresenta il momento nel quale, in via preferenziale, si attivano i filtri di verifica per la concessione della messa alla prova. In alcuni casi, tuttavia, può accadere che il G.U.P. non disponga la sospensione del processo poiché mancano, in sede di udienza preliminare, le condizioni oggettive necessarie affinché il minore possa usufruire di questo provvedimento. Ciò si verifica, in particolare, per i giovani stranieri che spesso non hanno i riferimenti familiari e sociali che di fatto facilitano l'accesso alle misure di decarcerazione, quali ad esempio, comunità che, in assenza di una famiglia presente sul territorio, possano accoglierli per la durata della prova. In questo senso, il tempo che trascorre tra l'udienza preliminare e quella dibattimentale, può essere utile affinché vengano reperite le risorse che rendono concretamente applicabile l'art. 28.

Tabella 3.1.1. Ordinanze di sospensione del processo e messa alla prova anni 1995-2000 distinti per autorità decisoria e anno
ANNO G.U.P. G.U.D. TOTALE
1995 70 13 83
1996 76 4 80
1997 58 16 74
1998 69 7 76
1999 42 10 52
2000 (I e II bimestre) 42 - 42
TOTALE 357 50 407

Può essere utile analizzare i rapporti tra le varie modalità di esaurimento dei procedimenti avviati davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i Minori di Firenze tra i 1995 e i primi quattro mesi dell'anno in corso. Ci siamo limitati a riportare i dati relativi ai provvedimenti emessi dal G.U.P. ritenendoli più significativi, considerato lo scarso numero di sospensioni del processo e messa alla prova disposte in udienza dibattimentale.

Come è possibile notare dalla tabella 3.1.2. il provvedimento più applicato in udienza preliminare è il decreto che dispone il giudizio che costituisce il 34,9% sul totale delle decisioni nel periodo di tempo considerato; non molto inferiore è la percentuale relativa ai provvedimenti che hanno concesso il perdono giudiziale (24,3%). Il 10,7% e il 9,3% sono invece rappresentati da sentenze di non luogo a procedere, rispettivamente, per irrilevanza del fatto e per le altre formule assolutorie previste dall'art. 425 c.p.p. Il 7,5% è relativo alle ordinanze di sospensione del processo per messa alla prova mentre le sentenze di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono pari al 6,7%. Pochissimi sono stati i provvedimenti di condanna a pena sostitutiva (43 pari allo 0,7%), così come le sentenze sia di condanna (che sono state in tutto 16, pari allo 0,4%) che di assoluzione (solo 4 pari allo 0,08%), emesse a seguito di giudizio abbreviato. Appare interessante notare che nell'arco dei cinque anni esaminati i diversi provvedimenti non hanno avuto una applicazione costante. Si può infatti constatare che dal 1998 la quantità di decreti di disposizione del giudizio è diminuita in modo consistente rispetto agli anni precedenti, durante i quali era rimasta costante; contemporaneamente si è elevato il numero dei provvedimenti di perdono giudiziale e delle sentenze di proscioglimento. Questi dati mostrano come tra il 1997 e il 1998 vi sia stata una modifica nella politica giudiziaria attuata dal Tribunale fiorentino e non sembra essere casuale il fatto che ciò sia avvenuto in coincidenza dell'arrivo di nuovi giudici minorili e, in particolare, del nuovo Presidente del Tribunale per i Minori.

Tabella 3.1.2. Modalità di esaurimento dei provvedimenti emessi dal G.U.P. Anni 1995/gennaio-maggio 2000
Modalità esaurimento 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOT %
Sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 111 54 15 142 22 1 345 6,7%
Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 85 66 103 82 118 25 479 9,3%
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 136 70 95 99 135 13 548 10,7%
Perdono giudiziale 202 179 177 162 423 100 1243 24,3%
Sentenza di condanna a pena sostitutiva 4 10 18 10 1 - 43 0,7%
Sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato 2 1 6 3 3 1 16 0,4%
Sentenza di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato 2 - 1 - 1 - 4 0,08%
Decreto che dispone il giudizio 449 411 412 314 186 13 1785 34,9%
Ordinanza di sospensione e messa alla prova 70 76 58 69 52 42 367 7,5%
Altrimenti esauriti 53 110 29 45 53 - 290 5,8%
TOTALE 1114 977 914 926 994 195 5120 100%

Per quanto riguarda la tipologia dei reati di cui risultano imputati i minori messi alla prova, i dati elaborati confermano la tendenza riscontrata a livello nazionale riferita al 1998. La sospensione del processo e messa alla prova viene, infatti, disposta dal Tribunale per i Minori di Firenze in relazione a reati di diversa gravità.

Dalla tabella 3.1.3 emerge la prevalenza di reati contro il patrimonio (44,5%), in particolare furto aggravato, rapina e ricettazione; seguono i reati contro le persone (22,9%) e quelli contro le disposizioni del T.U. 309/90 sugli stupefacenti, che sono in costante ascesa.

Tabella 3.1.3. Imputazioni a carico dei minori interessati dai provvedimenti di concessione dell'art. 28 D.P.R. 448/88
REATI 1995 1996 1997 1998 1999 Gen-mag. 2000 TOT %
Reati contro la persona 15 10 22 21 13 13 94 22,9
di cui: Omicidio 1 1 1
Omicidio preterintenzionale 1
Lesioni personali 11 5 8 10 4
Violazione del domicilio 2 1
Sequestro di persona 1 1 1
Percosse 2 1 8
Minaccia 3 6 2 1
Ingiuria
Violenza sessuale 2 2
Violenza privata 3 1 2 3 2
Diffamazione 2
Reati contro il patrimonio 38 35 41 33 21 14 182 44,5
di cui: Danneggiamento 4 7 3 5 3 3
Estorsione 2 1 6 1 2
Rapina 6 2 4 10 5 4
Ricettazione 3 4 8 1 1 2
Furto 22 21 20 17 14 3
Deturpamento 1
Violazione T.U. stupefacenti 10 3 10 17 22 13 75 18,3
Reati contro lo Stato e l'ordine pubblico 7 7 2 1 3 20 4,9
di cui: Oltraggio a P.U. 5 4 1 1 1
Resistenza a P.U. 2 3 1 2
Reati contro la famiglia e la moralità pubblica 2 1 1 4 0,97
Violazioni del codice della strada 2 1 1 4 0,97
Altro 5 9 3 5 5 3 30 7,33
Totale 79 66 78 78 62 46 409 100

Possiamo notare che, per quanto riguarda la durata della prova, nella gran parte dei casi, la sospensione del processo è disposta per un periodo non superiore ad un anno. Soltanto due volte, infatti, l'ordinanza di sospensione ha previsto una durata della prova di due anni. La maggioranza delle misure applicate (il 32,5%) hanno una durata di sei mesi, così come, di poco superiore a sei mesi, è anche la durata media della prova. Dall'esame dei fascicoli, inoltre, è stato possibile riscontrare che il periodo trascorso in prova risulta essere più lungo per i reati più gravi quali l'omicidio, la violenza sessuale, la rapina; mentre le durate più brevi corrispondono a reati quali le infrazioni al codice della strada o l'oltraggio a pubblico ufficiale. È risultata evidente, infatti, una certa proporzionalità tra la pena prevista per il reato, di cui sono imputati i minori messi alla prova, e la durata della prova stessa. Se è vero che è lo stesso art. 28 a prevedere che la durata massima delle prova sia diversa in relazione alla gravità del reato per il quale si procede, è tuttavia da rilevare che la sospensione è disposta quando il giudice "ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova", a prescindere da una valutazione sulla colpevolezza (41). La prassi di commisurare la durata della messa alla prova alla pena prevista per il reato, invece, fa supporre che i giudici utilizzino la misura prevista dall'art. 28 in funzione di pena, senza che sia stata accertata la responsabilità penale del minore, sollevando, con ciò, seri dubbi sulla legittimità costituzionale di tale pratica. (Tabella 3.1.4.)

Tabella 3.1.4. Provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 per durata della prova e anno
Durata n. provv 1995 n. provv 1996 n. provv 1997 n. provv 1998 n. provv 1999 n. provv 2000 Totale %
1 mese 1 1 1 3 0,8
2 mesi 2 3 3 2 2 12 12,9
3 mesi 18 10 8 6 5 3 50 12,4
4 mesi 8 11 12 10 6 1 49 12,2
5 mesi 5 7 10 15 1 5 43 10,6
6 mesi 32 25 17 18 25 14 131 32,5
7 mesi 1 3 3 6 3 3 19 4,5
8 mesi 9 6 8 7 7 1 38 9,3
9 mesi 3 3 3 9 18 4,2
10 mesi 4 4 5 5 1 19 4,5
11 mesi 1 1 0,2
1 anno 4 7 3 5 2 1 22 5,5
2 anni 1 1 2 0,4
Totale 83 80 70 76 52 41 407 100%

L'età dei giovani che hanno usufruito dell'art. 28 D.P.R. 448/88 è alta: molti di loro sono già maggiorenni al momento della concessione del provvedimento ed è prevalente la classe di età tra i 17 e 18 anni.

Come già abbiamo potuto constatare valutando i dati riferiti all'applicazione su scala nazionale dell'art. 28, vi è una preferenza dei giudici a disporre la prova nei confronti di soggetti con età abbastanza elevata. Ciò probabilmente deriva dalla convinzione che, con la maturità, il minore abbia una maggiore capacità di confrontarsi con gli impegni e le responsabilità che la prova comporta. (Tabella 3.1.5.)

Tabella 3.1.5. Provvedimenti di concessione art. 28 D.P.R. 448/88 per classe di età e anno
ETÀ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOT %
15 anni 3 9 9 6 6 - 33 8,1
16 anni 9 19 11 13 7 3 62 15,3
17 anni 21 17 21 14 16 10 99 24,4
18 anni 35 25 19 31 10 20 140 34,3
19 anni 11 10 9 9 9 8 56 13,7
20 anni 4 - 4 3 2 1 14 3,4
21 anni - - 1 - 2 - 3 0,8
TOT 83 80 74 76 52 42 407 100

Differenziando poi i provvedimenti secondo il sesso, è facilmente rilevabile la esiguità di concessioni nei confronti di femmine: il 2,7% del totale nei cinque anni considerati. Va notato, comunque, che, in generale, sul totale dei provvedimenti penali avviati ogni anno nei confronti di minorenni, solo una piccola percentuale riguarda ragazze.

Dai dati raccolti è stato possibile rilevare che il 32% dei soggetti ai quali è stata applicata la messa alla prova è rappresentato da studenti, il 18% ha un lavoro o sta per intraprenderlo; fra questi il 9% fa l'apprendista, mentre il 10,8% non ha nessuna occupazione.

In riferimento alla scolarità dei minori messi alla prova, abbiamo riscontrato come il 46% ha conseguito la licenza di scuola media inferiore, il 18,8% ha proseguito negli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore; il 12,6% dei minori è rappresentato, invece, da soggetti che hanno frequentato le scuole elementari, senza però conseguirne il titolo. Si deve tenere presente, tuttavia, che per l'elaborazione di questi dati sono stati presi in considerazione solo i titoli scolastici italiani; l'equiparazione dei corrispondenti titoli scolastici conseguiti da minori stranieri avrebbe sicuramente innalzato il tasso di scolarità (42).

Passando ad esaminare le caratteristiche del progetto d'intervento, abbiamo constatato che spesso il giudice, in particolare il G.U.P., ha disposto il rinvio dell'udienza perché fosse possibile ai Servizi Sociali Minorili l'elaborazione di un programma di messa alla prova che, al momento dell'udienza, nonostante vi fossero le condizioni per poter predisporre il provvedimento, non era stato ancora elaborato. Ciò pone in primo piano l'importanza del programma affinché il giudice decida in favore della sospensione; non risulta, infatti, che il Tribunale abbia deciso la concessione della misura senza che i Servizi Sociali avessero prima elaborato un progetto. Il giudice, inoltre, ha sempre impartito una o più prescrizioni dirette al minore. Molte volte, tuttavia, l'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova non contiene tali prescrizioni, poiché è comune che il giudice, anziché determinarle direttamente, faccia espresso rinvio al programma di messa alla prova elaborato dai Servizi Sociali, che già le include.

L'analisi della tabella 3.1.6, mostra come siano di gran lunga preferite le prescrizioni relative ad attività di studio, di lavoro e di volontariato e come, nella grande maggioranza dei casi, il Tribunale ritenga necessario che il minore in prova mantenga frequenti contatti con gli uffici del Servizio Sociale Minorile.

Appare anche importante sottolineare che solo in un caso il giudice ha impartito prescrizioni relative alla riconciliazione con la parte lesa. Nel caso specifico il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, anche se questo poi non ha comportato il fallimento della prova. Ciò conferma le perplessità sollevate a proposito della mediazione tra vittima e autore del reato, di cui abbiamo già parlato (43), che sono, probabilmente, alla base della scelta dei giudici di non imporre ai minori prescrizioni di questo tipo.

Tabella 3.1.6. Prescrizioni impartite ai soggetti cui è stato concesso l'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni 1995/gennaio-maggio 2000
TIPO DI PRESCRIZIONE NUMERO
Attività lavorativa 330
Attività di volontariato 204
Attività di studio 276
Attività sportiva 52
Frequenza corso di preparazione 189
Frequenza gruppo parrocchiale 4
Contatti con Servizi Sociali 368
Sostegno psicologico 112
Non frequentare coimputati e/o compagnie devianti 48
Orario uscita/rientro 96
Permanenza in comunità 23
Riconciliazione con parti lese 1
Risarcimento simbolico danno 0
Altro 10

È da notare, infine, quale indice della funzionalità della misura stessa, che il maggior numero di sospensioni del processo applicate si è concluso con esito positivo ha rappresentato il 70,2% del totale dei provvedimenti emessi nei cinque anni considerati, mentre il 16,8/% ha avuto un esito negativo. Fra questi il 12,1% è rappresentato da decreti di rinvio a giudizio, il 3,8% da provvedimenti di concessione del perdono giudiziale, lo 0,9% da sentenze di condanna.

Da notare che il perdono giudiziale, nonostante rappresenti un provvedimento favorevole al minore, viene concesso anche a seguito di sospensioni che si sono concluse con esito negativo. L'analisi dei fascicoli ci ha permesso di chiarire, tuttavia, che in tali circostanze il perdono viene generalmente disposto in favore dei minori che, durante il periodo di prova - valutato complessivamente negativo - abbiano tenuto anche comportamenti che hanno soddisfatto, seppure parzialmente, gli obiettivi di maturazione a cui mira l'istituto previsto dall'art. 28. In tali casi il giudice, pur non dichiarando l'estinzione del reato, concede spesso il provvedimento previsto dall'art. 169 c.p.; quanto poi al fatto che il giudice non decida di applicare subito il perdono laddove vi sono i presupposti e preferisca ricorrere alla messa alla prova, può trovare spiegazione nel fatto che quest'ultima misura, a differenza del perdono giudiziale, comportando degli impegni e delle responsabilità, è ritenuta più adatta alle necessità educative dei minori. Deve essere rilevato, infine, che di alcuni provvedimenti non è stato possibile conoscere l'esito finale. Mancano inoltre dal computo totale i provvedimenti che sono ancora in corso.

Tabella 3.1.7. Esito della sentenza finale
Esito prova 1995 1996 1997 1998 1999 Maggio 2000 Totale %
Estinzione 70 54 57 61 40 4 286 70,2%
Rinvio a giudizio 9 20 9 7 4 49 12,1%
Proroga 1 2 3 0,7%
Perdono 3 6 5 1 15 3,8%
Condanna 1 2 4 0,9%
in corso 1 3 38 42 10,4%
non risulta 7 8 1,8%
Totale 83 80 74 76 52 42 407 100%

Un dato rilevante circa l'applicazione del processo e messa alla prova riguarda la nazionalità dei minori che hanno avuto accesso a questa misura. L'89,2% di coloro che ne hanno beneficiato è di nazionalità italiana, mentre i minori extracomunitari destinatari di questa misura sono una percentuale molto bassa. Abbiamo più volte ricordato che i minori stranieri sono quasi sempre privi di relazioni familiari e territoriali e ciò li pone in condizioni di maggiore disagio rispetto ai ragazzi italiani. Tutto questo influisce anche sulla possibilità che gli extracomunitari hanno di usufruire di misure di decarcerizzazione, le quali trovano attuazione solo dove vi sono condizioni familiari, sociali, territoriali positive - come una famiglia, un'attività di studio o di lavoro - delle quali i minori possano usufruire. La sospensione del processo e messa alla prova, infatti, non trova applicazione in modo proporzionale alle necessità di crescita e socializzazione dei minori; tende a realizzarsi, piuttosto, un'inversione di questo criterio proporzionale per cui i minori con più problemi sono quelli che hanno una minore possibilità di essere "messi alla prova". La ricerca condotta ha, infatti, evidenziato che dal 1995 ad oggi, il Tribunale per Minori di Firenze ha disposto l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 28 nei confronti di soli 44 soggetti extracomunitari, dimostrando con ciò che maggiori sono le risorse disponibili, maggiore sarà anche la possibilità del minore di evitare la carcerazione.

Andando ad analizzare le caratteristiche degli immigrati che sono stati messi alla prova, con riferimento al paese di provenienza, emerge che la maggior parte dei provvedimenti sono stati concessi nei confronti di minori provenienti dalla ex-Jugoslavia 34,1% (si tratta soprattutto di minori nomadi), dall'Albania (27,2%) e dal Marocco (20,4%); più basse le percentuali dei provvedimenti relativi a minori algerini (4,6%) e tunisini (9,1%). (Tabella 3.1.8) Soltanto due ragazze di nazionalità straniera, inoltre, sono state messe in prova.

Tabella 3.1.8. Minori a cui è stato concesso l'art. 28 D.P.R. 448/88 distinti per nazionalità
NAZIONALITÀ Maschi Femmine TOTALE %
Albania 11 1 12 27,2%
Ex-Jugoslavia 14 1 15 34,1%
Marocco 9 9 20,4%
Algeria 2 2 4,6%
Tunisia 4 4 9,1%
Altro 2 2 4,6%
TOTALE 42 2 44 100%

Se rapportiamo il numero dei provvedimenti concessi con quello dei minori processati il dato appare ancora più significativo: la percentuale di misure concesse rispetto al totale dei minori stranieri che sono stati processati è pari al 3,1% ed in generale anche le percentuali che si riferiscono all'applicazione della misura in relazione alle diverse nazionalità mostrano come a fronte di un numero molto alto di minori extracomunitari processati assai pochi sono i casi in cui viene concessa la sospensione del processo e messa alla prova.

Tabella 3.1.9. Rapporti tra minori sottoposti a procedimento penale e concessione dell'art. 28 D.P.R. 448/88 distinti per nazionalità (44)
NAZIONALITÀ Concessioni Minori stranieri Rapporto
Albania 12 484 2,5%
Ex-Jugoslavia 15 595 2,6%
Marocco 9 230 3,9%
Algeria 2 35 5,7%
Tunisia 4 30 13,3%
Altro 2 80 2,5%
TOTALE 44 1454 3,1%

I dati relativi alla tipologia di reato che hanno dato l'avvio ai procedimenti nei confronti di minori immigrati mostrano una sostanziale identità tra le imputazioni di questa particolare categoria di soggetti e quelle della totalità dei giovani messi alla prova. Dalla tabella che segue, si ricava, infatti, come siano prevalenti reati contro il patrimonio (pari al 50%) e come tra questi sia maggiore il numero dei furti (aggravati), delle ricettazioni e delle rapine. Seguono, poi, i reati contro la persona (26,6%) e quelli legati al traffico di stupefacenti (15,6%).

Tabella 3.1.10. Imputazioni a carico dei minori stranieri interessati dal provvedimento di concessione dell'art 28 D.P.R. 448/88
REATI Imputazioni %
Contro la persona 17 26,6
di cui: tentato omicidio 1
percosse 5
lesioni personali 3
minacce 4
sequestro di persona 1
violenza sessuale 3
Contro il patrimonio 32 50
di cui: danneggiamento 4
rapina 4
ricettazione 6
furto 18
Contro il T.U. stupefacenti 10 15,6
Contro lo Stato e l'ordine pubblico 1 1,6
di cui: oltraggio a P.U. 1
Contro la famiglia e la moralità pubblica 1 1,6
Violazione del Codice della strada 2 4,1
Totale 64 100

La prova disposta nei confronti dei giovani stranieri ha avuto una durata media pari a 7 mesi, ed è, quindi, di poco superiore rispetto alla durata media riferita alla totalità dei provvedimenti.

Rispetto all'età, invece, i minori stranieri in prova sono risultati di poco più giovani rispetto alla media calcolata sul totale delle sospensioni. La maggioranza dei provvedimenti è stata, infatti, concessa a soggetti immigrati di 17 anni (17 provvedimenti pari al 38,6%); seguono i giovani di 16 anni (14 provvedimenti pari al 15,2%) e i diciottenni (9 provvedimenti pari all'11,3%). In riferimento agli stranieri è necessario puntualizzare, tuttavia, come questi minori, in assenza di documenti di identità, dichiarino quasi sempre un'età inferiore a quella reale.

Ciò che maggiormente differenzia i minori stranieri da quelli italiani, tuttavia, sembra essere l'iter che conduce all'applicazione dell'art. 28.

I minori immigrati che vengono messi alla prova sono generalmente accomunati dal fatto di essere presi in carico dai Servizi Sociali Minorili in relazione ad altri reati commessi, per i quali stanno scontando la pena (45). Nei loro confronti, dunque, sono già in atto una serie di risorse che permettono, al momento della commissione di un nuovo reato, di predisporre un programma di intervento per la messa alla prova. Questi giovani, infatti, spesso svolgono già un lavoro o un'attività di tirocinio oppure di studio e sono inseriti in comunità-alloggio; spesso, se commettono un nuovo reato, il giudice non dispone nei loro confronti la custodia cautelare in carcere decidendo più volte per l'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità e i Servizi Sociali sono in grado da subito di predisporre un programma di messa alla prova da presentare al giudice dell'udienza preliminare. Paradossalmente, quindi, il fatto che il minore stia già scontando una pena, agevola, almeno in parte, la messa alla prova; tale provvedimento, invece, non viene concesso alla maggioranza dei minori stranieri che non dispongono dei riferimenti sociali e familiari necessari.

Va considerato, inoltre, che, come abbiamo visto, nei confronti della gran parte dei giovani immigrati autori di reato, data la mancanza di una residenza certa, viene disposta la misura della custodia cautelare in carcere (46). Nella maggioranza dei casi, accade che, a causa del ritardo con il quale viene fissata l'udienza preliminare, la misura cautelare venga a cessare per decorrenza dei termini, senza che sia ancora iniziato il processo. La conseguenza è che molti minori stranieri, una volta dimessi dal carcere, si disinteressano del procedimento penale a loro carico, non si presentano all'udienza preliminare successiva alla loro scarcerazione e vengono, quindi, condannati in contumacia; questo atteggiamento gli fa perdere la possibilità di ottenere la sospensione del processo che, come sappiamo, richiede necessariamente l'adesione del minore.

Se per i minori stranieri, quindi, perché i giudici decidano l'applicazione dell'art. 28 è necessario che sia già esistente un programma di messa la prova con tutto ciò che tale programma prevede, per i minori italiani tutto questo non è necessario. Nei confronti dei giovani italiani, infatti, accade frequentemente che il giudice valuti opportuna la messa alla prova, anche in assenza di una proposta in tal senso da parte dell'U.S.S.M., ovviamente, questo per la presenza di una maggiore disponibilità di risorse familiari ed ambientali, che hanno una rilevante importanza ai fini della concessione del beneficio. Si nota, infatti, come, in presenza di tali condizioni favorevoli, il giudice decida di mettere il ragazzo alla prova, anche se in sede dell'udienza preliminare non risulta che sia stato già elaborato il relativo programma. Difatti nel 48% dei casi relativi all'applicazione di questo istituto a minori italiani, il G.U.P. ha disposto il rinvio dell'udienza perché fosse possibile ai Servizi Sociali produrre un progetto di messa alla prova.

Ad esemplificazione dei dati statistici, è sembrato interessante ricostruire l'iter di due procedimenti che hanno condotto alla concessione della messa alla prova, il primo, nei confronti di un minore straniero, l'altro, di un minore italiano. Ognuno dei casi considerati è significativo poiché contiene le caratteristiche comuni alla maggior parte dei provvedimenti concessi alle due categorie dei minori. I due casi inoltre, sono facilmente paragonabili dal momento che entrambi i soggetti sono coetanei e imputati dello stesso reato (furto aggravato).

  1. Il giovane straniero al momento della commissione del reato è ospite di una comunità e frequenta il II anno della scuola media. Nei suoi confronti viene emesso un provvedimento di custodia cautelare in relazione al reato commesso. Il minore risulta già essere stato preso in carico, per precedenti reati, dai Servizi Sociali, che, nei due mesi di custodia cautelare, redigono tempestivamente un programma di messa alla prova che prevede:
    1. che il ragazzo venga nuovamente accolto dalla comunità dove viveva;
    2. che si impegni a collaborare con gli operatori e a rispettare le regole della comunità, anche per quanto riguarda i permessi e gli orari per l'uscita;
    3. che si impegni a frequentare un'associazione di volontariato presso la quale seguirà il programma diurno che si articola nel seguente modo:
      • per 10 ore settimanali (3 pomeriggi e 2 mattine) sarà impegnato nella preparazione scolastica al fine di conseguire come privatista la licenza media;
      • per 3 mattine alla settimana (dalle 9,30 alle 13) farà attività di volontariato; si impegnerà nella ricerca di lavoro e parallelamente provvederà alla regolarizzazione dei documenti sia di identità.
      • Grazie alla disponibilità di una famiglia il ragazzo potrà trascorrere presso di loro due pomeriggi la settimana, purché tutti i soggetti che si occupano del minore siano informati delle sue attività.
      • Un operatore, il maestro d'arte della falegnameria dell'I.P.M. conosciuto durante una precedente detenzione, offre la sua disponibilità a trascorrere del tempo con il ragazzo.
      • Con frequenza almeno mensile saranno effettuate da parte dei servizi sociali delle verifiche, sia col ragazzo che con gli operatori e gli altri soggetti interessati.

    In sede di udienza preliminare il G.U.P. emette ordinanza di sospensione e messa alla prova per otto mesi e prescrive al minore di attenersi a quanto disposto nel programma.

  2. Il minore di nazionalità italiana vive presso la propria famiglia. Nessuna misura cautelare viene disposta nei suoi confronti, a seguito del reato. La relazione dei Servizi Sociali diretta al G.U.P. non contiene alcuna indicazione in merito all'opportunità di concedere la messa alla prova, né tantomemo predispone un programma per la stessa. In sede di udienza preliminare il giudice dispone il rinvio affinché i Servizi Sociali formulino il progetto. Nell'udienza di rinvio il giudice dispone la sospensione per sei mesi e rimanda al progetto predisposto per la determinazione delle prescrizioni.

    Tale progetto prevede:

    1. impegno quotidiano in ambito scolastico;
    2. attività di utilità sociale presso associazioni di volontariato;
    3. colloqui con gli psicologi.

3.3.2. La semidetenzione e la libertà controllata

I dati ricavati dal Tribunale per i Minori di Firenze in merito all'applicazione delle misure sostitutive, mostrano come il ricorso alla libertà controllata e alla semidetenzione sia limitato.

Nei cinque anni esaminati risulta, infatti, che solo una volta, nel 1997, il giudice del dibattimento abbia disposto la misura della semidetenzione a favore di un ragazzo italiano, in sostituzione di quattro mesi di pena detentiva.

È opportuno ricordare come la mancata applicazione di questo provvedimento da parte del Tribunale per i Minori, sia da ricondurre alla carenza di appositi istituti nei quali, per espressa disposizione legislativa, dovrebbero trovare esecuzione sia le misure sostitutive che quelle alternative. L'art. 8 D.P.R. 272/89 (47) prevede, infatti, che dei servizi che costituiscono i Centri per la giustizia minorile, facciano parte anche "gli istituti di semilibertà con i servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative". L'inattuazione di questa disposizione preclude, dunque, ai giudici la possibilità di disporre la decarcerazione attraverso la semidetenzione e ciò appare ancora più grave in relazione alla situazione dei minori stranieri. Il fatto che risulti impossibile poter ricorrere ad una misura quale la semilibertà, che sarebbe facilmente attuabile anche per quei soggetti che mancano di relazioni familiari o comunitarie, comporta un'addizionale perdita di tutela per quei minori - generalmente stranieri - in condizioni di maggiore disagio.

Per quanto concerne la libertà controlla la tabella che segue mostra il modesto numero dei provvedimenti che sono stati concessi dal Tribunale per i Minori di Firenze dal 1995.

Essi sono in totale 62 ed hanno riguardato 48 italiani e 14 stranieri e sono stati emessi soprattutto tra il 1996 e il 1998. Dal 1995, invece, solo due sono state le sentenze di condanna a pena sostitutive.

Tabella 3.2.1. Provvedimenti di concessione della libertà controllata distinti per anni ed autorità decisoria
ANNO Concessioni
G.U.P. G.U.D. TOTALE
1995 4 3 7
1996 10 5 15
1997 18 9 27
1998 10 2 13
1999 1 - 1
Gen.-maggio 2000 - - -
TOTALE 43 19 62

In merito alla durata della misura, si può notare come la maggior parte dei provvedimenti dispongono la libertà controllata per un periodo di due mesi.

Nonostante che nei confronti dei minori il limite di pena perché possa essere applicata una misura sostitutiva, sia costituito da una condanna a pena detentiva non superiore a 2 anni, la libertà controllata è stata generalmente concessa in riferimento a condanne piuttosto brevi (48). Mai la misura è stata disposta per un periodo superiore a dieci mesi.

Tabella 3.2.2. Durata della pena sostitutiva della libertà controllata
Pena inflitta Durata misura sostitutiva N. provv.
10 gg. 20 gg. 4
20 gg. 40 gg. 12
1 mese 2 mesi 30
1 mese 15 gg. 2 mesi 30 gg. 8
2 mesi 4 mesi 4
3 mesi 6 mesi 4
5 mesi 10 mesi 2

Anche i reati per i quali sono state emesse le condanne sono quelli meno gravi, tra quelli tipici della devianza minorile. Si tratta nella maggior parte di delitti contro il patrimonio (85%), in particolare furto aggravato (78% del totale); seguono pochi casi di reati contro la persona (6%) e di violazione del T.U. sugli stupefacenti (4%).

I pochi casi di pene sostituite concesse nell'arco di cinque anni, fa supporre la netta preferenza da parte dei giudici verso l'altro mezzo di decarcerazione applicabile dal Tribunale per i Minori, e cioè verso la messa alla prova.

In relazione all'attuazione delle misure sostitutive si deve sottolineare che l'art. 30 D.P.R. 448/88 ha ampliato i poteri discrezionali del Magistrato di Sorveglianza, prevedendo la possibilità che, in sede di determinazione delle prescrizioni relative alla libertà controllata, egli tenga conto anche delle "esigenze educative del minorenne". Ciò, tuttavia, non ha nei fatti reso meno "rigida" l'esecuzione di tale misura i cui contenuti sono determinati dalla legge 689/81. Tale legge, infatti, regola in modo assai dettagliato il contenuto delle pene sostitutive e, in relazione all'esecuzione della libertà controllata, prevede una serie di prescrizioni "limitative" che probabilmente sono valutate troppo afflittive per i minori.

3.3.3. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'affidamento terapeutico, la detenzione domiciliare e la semilibertà

Il secondo campo di indagine preso in considerazione ai fini della verifica sull'applicazione delle misure di decarcerazione è rappresentato da tutti i provvedimenti relativi alla concessione di misure alternative alla detenzione, concessi dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze tra il 1995 e i primi quattro mesi del 2000.

Prima di esaminare tali dati ci soffermiamo ancora sull'I.P.M. "Meucci" verificando scarcerazioni avvenute nel quinquennio considerato ed esaminando se e in quale misura le pene alternative siano motivo di uscita dallo stesso istituto.

Come mostra la tabella 3.3.1. anche per le scarcerazioni, così come abbiamo visto per gli ingressi, il numero dei minori stranieri è di gran lunga superiore a quello dei minori italiani; sul totale delle uscite, infatti, il 78% è relativo a minori extracomunitari.

Tabella 3.3.1. Scarcerazioni dall'I.P.M. distinte per anno e nazionalità
1995 1996 1997 1998 1999 Gen-mag. 2000 TOT %
TOTALE USCITE 137 130 121 93 107 64 652 100
USCITE STRANIERI 92 82 99 81 34 56 509 78

Anche in questo caso, quindi, riteniamo di doverci soffermare, in particolare, sui dati relativi al numero e ai motivi delle uscite dei minori immigrati. Analizzando i titoli in base ai quali sono avvenute le scarcerazioni notiamo che il 43% delle dimissioni dal carcere di giovani stranieri è avvenuto per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Se a questa percentuale si sommano quelle riferite alle scarcerazioni per intervenuta revoca della custodia in carcere (8,1%) e per sostituzione della stessa con altra misura cautelare in libertà (13,8%) (49), risulta che un numero davvero rilevante di provvedimenti di scarcerazione ha riguardato minori stranieri in custodia cautelare. Sono molto pochi, invece, i giovani immigrati che, trovandosi in carcere per l'espiazione di una pena definitiva, vengono dimessi dall'istituto al termine della stessa (si tratta di 54 soggetti, pari al 10,7% del totale delle scarcerazioni).

I dati mostrano, infine, che il numero di provvedimenti di decarcerazione per l'applicazione delle misure alternative è esiguo. Dal 1995, infatti, sono stati affidati in prova al servizio sociale solo 9 minori stranieri detenuti (pari all'1,8% delle scarcerazioni degli extracomunitari e all'1,4% delle uscite totali) e solo 2 sono stati i provvedimenti con i quali è stata disposta la detenzione domiciliare nei confronti della stessa tipologia di soggetti.

Tabella 3.3.2. Scarcerazioni dei minori stranieri distinti per anno e motivo di uscita
1995 1996 1997 1998 1999 Gen-mag 2000 TOT %
Fine pena 10 20 9 6 6 3 54 10,7
Decorrenza termini custodia cautelare 39 26 55 52 30 21 223 43,9
Revoca custodia cautelare 4 7 7 7 11 5 41 8,2
Sostituzione custodia cautelare con altra misura 10 19 7 5 18 10 69 13,8
Affidamento in prova al servizio sociale - 2 3 2 2 - 9 1,8
Detenzione domiciliare - 1 - 1 - - 2 0,5
Altro 34 12 - 8 31 17 102 20,1
TOTALE SCARCERAZIONI 92 87 99 81 94 56 509 100

Estendendo l'analisi ai minori italiani possiamo constatare che, nello stesso periodo, sono usciti dal carcere minorile per l'applicazione di una misura alternativa, 17 minori, che costituiscono il 2,6% del totale.

La piccola percentuale di provvedimenti di decarcerazione concessi ai ragazzi detenuti, attraverso l'applicazione delle misure alternative, trova spiegazione nello scarso numero di minori presenti in istituto in esecuzione di una pena definitiva (dal 1995 al maggio 2000 i minori 'definitivi' presenti in media all'I.P.M. 'Meucci' sono stati 6, su un totale di 18 presenze medie giornaliere).

In generale è possibile affermare che il ricorso alle pene alternative è limitato dal fatto che benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario, sono applicabili solo a coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato.

È da rilevare come la decarcerazione attuata dal Tribunale di Sorveglianza attraverso le misure alternative alla detenzione, possa essere considerata "residuale" rispetto a quella che viene attivata dal Tribunale per i Minori, essenzialmente attraverso l'applicazione della sospensione del processo e messa alla prova.

Dall'analisi dei fascicoli esaminati presso questo Tribunale è stato possibile constatare che i dati relativi all'applicazione di queste misure, nell'ambito del territorio fiorentino, rispecchiano l'andamento nazionale. La misura che maggiormente viene disposta risulta essere l'affidamento in prova al servizio sociale che ha rappresentato, nei cinque anni considerati il 55,8% dei provvedimenti emessi. Segue l'applicazione della detenzione domiciliare (31,6% dei provvedimenti), mentre i provvedimenti di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/90 hanno costituito l'11,6% del totale. Da rilevare infine, che una sola volta il Tribunale è intervenuto a disporre la proroga di un provvedimento di semilibertà già disposto in precedenza. (Tabella 3.3.3.)

Tabella 3.3.3. Misure alternative concesse distinte per tipo di provvedimento e anno
ANNO Art. 47 O.P. Art. 94 D.P.R. 909/90 Art. 47ter O.P. Art. 48 O.P. TOTALE %
1995 5 4 1 1 (proroga) 11 15,1%
1996 2 1 1 - 4 5,2%
1997 12 1 1 - 14 20%
1998 7 1 10 - 18 25,5%
1999 12 1 8 - 21 30%
Gen-mag. 2000 2 - 1 - 3 4,2%
TOTALE 39 8 22 1 70 100%
% 55,8% 11,2% 31,6% 1,4% 100%

Passando ad esaminare più nello specifico le diverse misure alternative, notiamo come l'affidamento in prova ai servizi sociali sia stato disposto in 39 casi e ha riguardato 36 maschi (di cui 18 stranieri e 4 nomadi) e 3 femmine (una delle quali nomade). L'età dei giovani ai quali è stata concessa la misura è quasi sempre superiore ai 18 anni ed è comunque compresa tra 17 e 23 anni.

Tabella 3.3.4. Provvedimenti di concessione delle misure alternative distinti secondo l'età
ETÀ Numero provvedimenti
17 anni 2
18 anni 4
19 anni 9
20 anni 11
21 anni 6
22 anni 5
23 anni 1

L'affidamento è disposto in generale in alternativa a pene piuttosto brevi e, la maggior parte dei provvedimenti ha riguardato soggetti non detenuti al momento della concessione del provvedimento (50).

Anche in questo caso dai dati relativi alla tipologia di reato si può riscontrare la netta prevalenza di condanne per reati contro il patrimonio (tra i quali prevalgono il furto aggravato e la rapina) che costituiscono il 63,5%; seguono i delitti contro la fede pubblica (9,8%) ed i reati in violazione delle disposizioni del D.P.R. 309/90 sugli stupefacenti (6,3%); il 4,9% è invece costituito dai reati contro la pubblica amministrazione, in particolare oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Come è stato rilevato a proposito della sospensione del processo e messa alla prova, anche il beneficio previsto dall'art. 47 O.P. risulta essere applicato in modo selettivo e tale selezione avviene non secondo criteri che fanno riferimento alle necessità di risocializzazione e di educazione del minore, bensì tenendo conto del 'costo', in termini di risorse disponibili, che la decarcerazione comporta. Ciò trova conferma, per esempio, nel fatto che la grande maggioranza dei minori che sono stati affidati in prova al sevizio sociale, può usufruire di una attività lavorativa, presupposto che è nei fatti indispensabile ai fini della concessione della misura. Questo giustifica anche la circostanza che l'affidamento in prova al servizio sociale sia meno applicato rispetto alla sospensione del processo e messa alla prova, per la quale, invece, non è indispensabile il requisito del lavoro.

In parte diverse sono le condizioni necessarie perché sia concesso l'affidamento a minori tossicodipendenti ex art. 94 D.P.R. 309/90. L'esistenza di un programma terapeutico-riabilitativo e la disponibilità di una struttura per l'esecuzione della misura sembrano essere elementi sufficienti affinché il Tribunale di Sorveglianza applichi il provvedimento. Come abbiamo già detto, questa misura è stata applicata in percentuale molto limitata (tabella 3.3.3.) ed infatti risulta essere stata disposta per 8 minori, la metà dei quali stranieri.

Anche questa volta, per rendere meno aride la statistiche, riportiamo alcuni casi di applicazione di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ed ex art. 94 D.P.R. 309/90.

  1. Il minore di nazionalità albanese è diciassettenne al momento in cui viene arrestato per rapina. Viene emesso nei suoi confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere, dove rimane a seguito di condanna a sette mesi di reclusione. Dopo aver scontato cinque mesi in istituto, gli operatori del carcere presentano al Tribunale di Sorveglianza istanza di affidamento ex art. 47 O.P. che prevede il collocamento in una struttura comunitaria dato che il ragazzo manca totalmente di ogni riferimento all'esterno. Il Tribunale di Sorveglianza ammette il minore in prova al servizio sociale per un mese motivando la decisione sulla base degli atti si osservazione e trattamento, che hanno evidenziato un costante atteggiamento positivo.
  2. Il ragazzo italiano (19 anni) è condannato alla pena di due mesi di reclusione per furto e oltraggio a pubblico ufficiale. Non viene disposta nei suoi confronti nessuna misura cautelare e, divenuta irrevocabile la sentenza, la Procura della Repubblica per i Minorenni emette ordine di esecuzione per la carcerazione e sospensione dell'esecuzione per 30 giorni ai sensi dell'art. 656 c.p.p.

    Viene presentata istanza affinché il Tribunale di Sorveglianza disponga nei suoi confronti l'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo corrispondente alla durata della pena da espiare così da consentirgli di proseguire il suo recupero sociale. Nell'istanza si fa presente che il giovane è positivamente inserito nel proprio contesto sociale e provvede al proprio mantenimento lavorando come operaio apprendista. Il Tribunale di Sorveglianza affida il giovane al servizio sociale.

  3. Il ragazzo, italiano di 22 anni, è detenuto a seguito di condanna a nove mesi di reclusione e due di arresto per furto aggravato, lesioni personali e violazione del codice della strada. Durante la permanenza in carcere, il minore ha intrapreso una serie di rapporti con una comunità di recupero per tossicodipendenti che si dichiara disponibile ad accoglierlo per inserirlo in un programma terapeutico. La relazione dei servizi sociali e quella dell'équipe trattamento esprimono un parere positivo sulla possibilità di intraprendere il programma che il giovane ha concordato con la A.S.L. Il Tribunale di Sorveglianza decide di disporre l'affidamento ai sensi dell'art. 94 D.P.R 309/90.

Passando all'analisi dei provvedimenti che hanno applicato la detenzione domiciliare, notiamo che essi sono prevalentemente concessi a giovani donne. Su un totale di 22 detenzioni domiciliari disposte, 15 sono in favore di ragazze, 13 delle quali nomadi. I maschi che hanno usufruito di questo beneficio si dividono in 4 stranieri e 3 italiani.

L'età dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la misura prevista dall'art. 47 ter O.P. è compresa tra i 17 e 21 anni come mostra la tabella 3.3.5.

Tabella 3.3.5. Minori ai quali è stato applicata la detenzione domiciliare distinti per sesso ed età
ETÀ Maschi Femmine TOTALE
17 anni 1 2 3
18 anni 2 5 7
19 anni 1 2 3
20 anni 1 4 5
21 anni 2 2 4
TOTALE 7 15 22

Per quanto riguarda i reati, notiamo come sia netta la prevalenza di delitti contro il patrimonio, costituente l'89,3% del totale e, tra questi, la quasi totalità è rappresentata da furto aggravato. Da rilevare, inoltre, come tutte le 13 nomadi siano state condannate per tale reato.

Un dato molto significativo è rappresentato dal fatto che le detenzioni domiciliari relative a queste giovani, siano state disposte tra il 1998 e il 1999, anni in cui è concentrato l'82% dei provvedimenti emessi (18 su un totale di 22), mentre negli anni precedenti l'art. 47 ter non risulta mai essere stato applicato a giovani nomadi. (Tabella 3.3.6.).

Deve essere sottolineato, tuttavia, come il maggiore numero di provvedimenti emessi tra il 1998 e il 1999 sia da mettere in correlazione alla scelta innovativa che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha operato considerando il "campo nomadi" quale "abitazione del condannato" come luogo per l'espiazione della detenzione domiciliare. Ricordiamo, infatti, che l'art. 47 ter O.P. prevede che la detenzione domiciliare debba trovare esecuzione "nell'abitazione del condannato o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura e assistenza" ed è soltanto decidendo di interpretare in modo estensivo questa norma che è possibile disporre questa misura alternativa a soggetti che sono privi di una dimora fissa.

Tabella 3.3.6. Provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare distinti per anno
ANNO N. provv. %
1995 1 4,5%
1996 1 4,5%
1997 1 4,5%
1998 10 45,5%
1999 8 36,5%
gen/magg 2000 1 4,5%
TOTALE 22 100%

Non sappiamo se questa tendenza verrà confermata anche per l'anno in corso visto che i dati relativi al 2000 non sono significativi, in quanto parziali.

Tra le pene alternative risulta inapplicata la misura della semidetenzione. L'unico provvedimento è stato emesso nel 1995 e si è limitato a disporre la proroga di un provvedimento già in corso. Sulla inattuazione di questo istituto valgono le considerazioni svolte a proposito della semilibertà.

Note

1. Diciamo questo nonostante che il già citato decreto legislativo 12/91 abbia segnato un'inversione di tendenza rispetto alla precedente legge Gozzini; riteniamo, comunque che la normativa del 1991, come quella restrittiva del 1992 -1993, che esamineremo successivamente, siano frutto di un operare nettamente schizofrenico del legislatore, il quale, ondeggia tra chiusure ed aperture del carcere, legate più alla contingenza che alla necessità di costruire una disciplina organica e razionale; cfr. F. Corbi, L'esecuzione nel processo penale, Giappichelli, Torino 1992, pp. 357 e ss.

2. Ci si riferisce, in particolare alle 'Regole di Pechino' e alla raccomandazione 87/20 del Consiglio d'Europa di cui ci siamo occupati nel secondo capitolo, pp. 91 e ss.

3. La Corte di Cassazione ha ritenuto che anche il giudice di appello abbia il potere di pronunciarsi in merito (Cassazione 28 maggio 1991, in Cassazione penale 1992, p. 3104), specificando poi che la facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne di cui all'art. 28 D.P.R. 448/88, non può essere esercitata se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art; 9 D.P.R. 448/88 ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione per messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione dell'omissione come vizio della decisione di primo grado, rende, invece, inammissibile la richiesta formulata per la prima volta in grado di appello.

4. Le modalità di intervento dei servizi sono espressamente stabilite dall'art. 27 del D.P.R. n. 272 del 1989, che prevede l'elaborazione di un vero e proprio progetto di trattamento del minore con periodiche relazioni al presidente del collegio che ha disposto la sospensione o ad un giudice da lui stesso delegato e con una relazione specifica sempre al presidente e al pubblico ministero nel caso ricorrano gli estremi di cui all'art. 28.5 (che prevede la revoca della misura in caso di ripetute e gravi trasgressioni delle violazioni imposte) e nel caso che sia terminato il periodo di sospensione; sul progetto di intervento si veda I. Mastropasqua, I minori e la giustizia, cit., p. 46.

5. È discusso se il giudice possa, in tale sede, anche valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato o se invece possa e debba farlo solo prima di mettere alla prova il ragazzo. È evidente che, aderendo alla prima soluzione anche un minore successivamente dichiarato incapace può essere messo alla prova e, in solo in caso di esito negativo della stessa, essere prosciolto ex art. 98 c.p.; in posizione favorevole cfr. G. Battistacci, Il processo minorile, in G. Fumu (a cura di), Le riforme complementari: il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, Cedam, Padova 1991, p. 37. la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudizio sulla capacità del minore di superare positivamente la prova, non può essere inficiato dall'ammissione dello specifico accertamento sulla maturità del minore, poiché questo non inerisce all'istituto in esame, ma all'imputabilità, che nel caso specifico non era stata posta in discussione; in Cassazione, febbraio 1993, Franzè, C.E.D. Cass., n. 194044).

6. Cfr. F. Palomba, Commento all'art. 28, in Esperienze di Giustizia Minorile, 1- 4, 1989, p. 197; F. Palomba, Nuovi strumenti processuali: sospensione del giudizio e mediazione, in Lo Giudice (a cura di), La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori, Giuffrè, Milano 1990; G. Battistacci, Il processo penale minorile, cit.

7. Cfr. G. Ponti (a cura di), Tutela della vittima e mediazione penale, Giuffrè, Milano 1994.

8. I. Mastropasqua, I minori e la giustizia, cit., p. 56.

9. Cfr. F. Palomba, Commento all'art. 28, cit.

10. Si pensi per esempio ai furti nei magazzini o all'oltraggio a pubblico ufficiale ecc.

11. I. Mastropasqua, I minori e la giustizia, cit., p. 57. Nonostante i risultati positivi raggiunti in altri paesi, e nonostante che il nostro legislatore abbia recepito le indicazioni contenute negli atti internazionali, in Italia la conciliazione del minore con la vittima del reato viene prescritta raramente, come sottolineato in G. De Leo, A. Dell'Antonio (a cura di), Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori, Giuffrè, Milano 1993, pp. 132-133.

12. P. Patrizi, Potenzialità e rischi operativi del nuovo codice processuale minorile, in De Cataldo Neuburger (a cura di), Nel segno del minore, cit.

13. Vari sono stati i convegni, i simposi, e gli stages formativi organizzati negli ultimi anni sulla mediazione giudiziaria, tra i quali il corso tenuto a Torino nei giorni 23-24 settembre e 3-4 ottobre 1996.

14. Commissione Nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti tra le regioni e gli enti locali, L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo, Roma, febbraio 1999.

15. Sul ruolo della mediazione nell'ambito del processo penale, si vedano, inoltre le posizioni critiche di alcuni operatori del servizi sociali: cfr. M. Abate, Mediazione penale minorile a Torino: elementi di riflessione critica; M. Abate, Mediazione e mediazione penale, considerazioni sul concetto di mediazione nel contesto penale minorile; M. Abate, La mediazione nell'ambito penale minorile; V. Gambolati, Mediazione e verità; C. Leoni, Quale mediazione?.

16. Con la legge 24 novembre 1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" il legislatore, tra l'altro, introdusse nel sistema sanzioni diverse da quelle tradizionali che si propongono quali strumenti sostitutivi alle pene ordinarie. L'art. 53 di tale legge, che oggi si applica solo agli adulti, prevede che il giudice con la sentenza di condanna possa sostituire la pena detentiva (arresto e reclusione) con la semidetenzione (entro il limite di un anno), ovvero con la libertà controllata (entro il limite di sei mesi) o anche possa procedere a sostituire con la pena pecuniaria della specie corrispondente, la pena detentiva quando questa è determinata entro il limite di tre mesi. Cfr. M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit., pp. 295 e ss.; AA.VV., Modifiche al sistema penale. Sanzioni sostitutive, Giuffrè, Milano 1982; C. Trapani, Le sanzioni sostitutive, Cedam, Padova 1985.

17. P. Pazè, Commento all'art. 30, in Esperienze di giustizia minorile, n. 1- 4, 1985, p. 218.

18. I. Mastropasqua, I minori e la giustizia, cit., p. 62.

19. P. Pazè, Commento all'art. 30, cit.

20. La concessione e la revoca della misura spetta al tribunale dei minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza. Cfr. M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano 1996, pp. 188 e ss; la disciplina dell'istituto è sommariamente descritta supra, p.32.

21. Si tratta della legge n. 354 del 1975, modificata, però, dalle già richiamate norme di depenalizzazione e di riduzione dell'area carceraria della Legge Gozzini (n. 663 del 1986), nonché dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (successivamente convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203) e dai Decreti Legge 8 giugno 1992 n. 306 e 14 giugno 1993 n. 187 (poi convertiti nella Legge 7 agosto 1992 n. 356) che che hanno a loro volta rappresentato una sostanziale abrogazione della Legge Gozzini per particolari categorie di condannati. Il primo decreto citato ha infatti inserito nell'Ordinamento Penitenziario l'art. 4bis in base al quale, la concessione delle misure alternative previste dal capo VI della stessa legge 354/75, nonché dei permessi premio e dell'ammissione al lavoro all'esterno, fatta eccezione per la liberazione condizionale, per particolari categorie di condannati, è subordinata a particolari presupposti (vedi p. 168). Infine, l'ultima modifica all'Ordinamento penitenziario è stata apportata dalla legge Simeone (n. 165 del 1998).

22. La prospettiva è sempre quella della decarcerizzazione in senso normativo e non penologico e va ad incrementare quella che Cohen chiama la "divaricazione a forbice" tra esecuzione penale ed esecuzione penitenziaria, produttiva della c.d. "area penale esterna". È opportuno sottolineare come anche in questo caso ci si trovi di fronte ad una delle fasi alterne che hanno da sempre caratterizzato la materia penitenziaria, nel senso che la Simeone si pone in contrasto, quanto a finalità, con la legislazione immediatamente precedente. Come e stato evidenziato supra l'emanazione di leggi ispirate a principi contrari le une successive alle altre, non rappresenta un fenomeno nuovo per la materia penitenziaria.

23. In materia di esecuzione delle pena detentive l'art. 24 del D.Lgsl. 272/89, dettando una disposizione riferita alla generalità delle misure penali, prevede che questa avvenga "secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età"; in materia di attribuzione della magistratura di sorveglianza minorile, l'art. 3 comma 2 del D.P.R. 448/88 dispone che esse siano esercitate nei confronti di coloro che commisero i fatto reato quando erano minori degli anni diciotto, con il limite - non previsto dall'art. 79.2 della legge 354/75, ma specificato nel l'art. 3.2 D.P.R. 448/88 - del compimento del venticinquesimo anno di età.

24. Per le vicende giurisprudenziali che hanno portato a questa interpretazione, secondo la quale "l'istituto dell'affidamento in prova ha ormai assunto i connotati di un beneficio terminale anche per lunghe pene", si veda M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit. pp. 215-222.

25. In tal modo il legislatore ha inteso limitare la presenza negli istituti penitenziari di soggetti tossicodipendenti e nello stesso tempo evitare interruzioni di programmi terapeutici già in corso.

26. L'affidamento in prova in casi particolari, previsto originariamente all'art. 47bis dell'Ordinamento Penitenziario, era stato introdotto dalla legge n. 297 del 21 giugno 1985 e poi modificato dalla legge Gozzini. In seguito è stato recepito dal Testo Unico in materia di stupefacenti (appunto il D.P.R. 309/90) come art. 94, che è l'ultimo e unico riferimento normativo dopo che la legge 165/98 ha abrogato l'art. 47bis dell'Ordinamento Penitenziario.

27. Gli altri requisiti per la concessione della detenzione domiciliare che non hanno diretto riferimento ai minori, elencati al comma 1 dell'art. 47ter sono costituiti dall'essere il condannato: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; b) padre esercente la potestà, di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata assolutamente a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente.

28. L'art 50.5 prevede che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso al regime di semilibertà solo dopo aver espiato almeno venti anni di pena. A questo proposito è opportuno ricordare come la Corte Costituzionale, con sentenza 28-4-1994, n.168, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art; 22 del codice penale "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

29. Si applica, in tal caso, l'art. 47.4 in quanto compatibile.

30. Si consideri, però la diversa natura delle categorie di intervento: mentre le misure cautelari sono, in una certa misura, obbligatorie, l'art. 28 rientra nelle proposte 'alternative' al percorso classico e dunque richiede una vera e propria mobilitazione di risorse ed energie sia da parte dei servizi sia da parte dei soggetti interessati.

31. La voce "n.r." significa che il dato non è stato specificato dai relativi tribunali.

32. È importante notare che le tipologie di reato sopra specificate e l'incidenza di ciascuna di esse sul totale sono in realtà quelle tipiche della devianza minorile.

33. Questi dati non prendono in considerazione i 555 casi (costituenti il 44,4% del totale), di mancata risposta da parte dei Servizi periferici.

34. I dati relativi al 1998 dimostrano che riferimento agli enti che hanno collaborato ai progetti, si nota una forte collaborazione del privato sociale; si tratta speso di comunità in cui il ragazzo viene inserito e dove lo stesso segue il progetto educativo e/o terapeutico. Consistente è anche l'apporto fornito dal comune dalla A.S.L. In particolare il privato sociale ha collaborato a 508 progetti, gestendone autonomamente 77; il comune è l'ente che ha gestito autonomamente più progetti (122 su un totale di 451 progetti); infine la A.S.L. ha collaborato a 281 progetti, realizzandone in maniera esclusiva 34.

35. Nell'esaminare i dati è necessario tener conto che, al momento dell'elaborazione degli stessi, parte delle messe alla prova risultava essere ancora in corso.

36. Da notare che la tabella 1.2.11. fa riferimento soltanto alle messe alla prova di cui si conosce l'esito e non tiene conto dei procedimenti ancora in corso (302) e di quelli il cui esito non è stato rilevato (45).

37. Vedi per esempio l'art. 28 D.P.R. 448/88, oppure il perdono giudiziale.

38. L'effetto estintivo è limitato alla pena detentiva e non si estende alla eventuale pena pecuniaria; così Cass. Sez. Unite, 16 ottobre 1995, in Diritto penale e processuale, 1995, p. 1376.

39. I dati riportati in questa tabella, come tutti quelli delle tabelle che seguiranno, si riferiscono al periodo compreso tra il 1º gennaio 1995 e il 31 maggio 2000.

40. Ciò non tanto ai fini dello studio delle pratiche di decarcerazione, quanto, piuttosto, per avere un quadro più preciso relativo alla situazione del carcere minorile.

41. Art. 28 comma 1 D.P.R. 448/88 "Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno.

42. Sia i dati sulla scolarità che quelli sull'occupazione dei minori stranieri, sono approssimativi, poiché dai fascicoli non è sempre stato possibile ricavare queste informazioni.

43. Si veda in proposito supra.

44. I dati sulla base dei quali sono state calcolate le percentuali non sono riferiti al numero totale di minori stranieri processati ma solo a quelli comparsi davanti al G.U.P. e quindi le relative percentuali sono molto approssimate in eccesso. Non è stato purtroppo possibile reperire i dati generali in assenza di un'elaborazione statistica in merito da parte del Tribunale.

45. Si tratta spesso di minori che già stanno usufruendo della messa alla prova o di altre misure come l'affidamento in prova ai servizi sociali. Altre volte si tratta di quei pochi minori che, essendo in condizioni di abbandono e disagio, sono seguiti dai servizi sociali e riescono ad usufruire di servizi territoriali quali le comunità alloggio.

46. Vedi tabella 3.2.

47. Si veda a proposito il cap. 2.

48. È opportuno, circa gli effetti della pena sostitutiva e dei criteri di ragguaglio, richiamare il testo dell'art. 57 L.689/81 statuente che "per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva delle specie corrispondente a quelle della pena sostitutiva. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva, anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionata della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva è equivalente ad un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata".

49. Si tratta di prescrizioni, collocamento in casa e in comunità.

50. Ciò si è verificato, in particolare, dopo che la legge 165/98 (Legge Simeone) ha modificato l'art. 656 c.p.p., relativo all'esecuzione delle pene detentive.