ADIR - L'altro diritto

Vademecum sull'esecuzione delle pene pecuniarie

a cura di Leonardo Bresci, 2004

1. Recupero e conversione delle pene pecuniarie

Procedura di recupero delle pene pecuniarie

L'esazione delle pene pecuniarie avviene secondo i seguenti passaggi:

  1. Notifica dell'invito di pagamento (art. 212 T.U.) - (Pagamento spontaneo)

    Entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione (Campione penale) deve notificare al condannato l'invito al pagamento. L'invito contiene l'intimazione di pagare entro il termine di 30 giorni e di depositare la ricevuta di versamento entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

    Avvertenza: ovviamente ogni condannato ad una pena pecuniaria può spontaneamente pagare senza incorrere in ulteriori spese e interessi moratori. Altro vantaggio di un celere pagamento è che dal giorno dell'estinzione della pena pecuniaria cominciano a decorrere i tre anni necessari per richiedere la riabilitazione.

    Per effettuare il pagamento occorre però aspettare la notifica da parte del Campione penale e deve essere fatto per intero anche se alcuni uffici giudiziari, in via informale, consentono il pagamento dilazionato in due tre volte.

  2. Riscossione mediante ruolo (art. 213/223 T.U.)

    Se il condannato non paga entro il termine previsto (sostanzialmente entro un mese e 10 giorni dalla notifica dell'invito), la cancelleria iscrive a ruolo la somma dovuta dal condannato provvedendo contestualmente alla consegna della relativa pratica al concessionario per la riscossione dei tributi (CERIT)

    A questo punto il concessionario ha un termine di 4 mesi per notificare la cartella di pagamento al debitore, contenente l'intimazione al pagamento entro 60 giorni, decorsi i quali il concessionario può procedere alla riscossione coattiva tramite esecuzione forzata da parte degli ufficiali esattoriali.

    Se anche tale procedura esecutiva ha esisto negativo il concessionario provvede a darne comunicazione al Campione penale il quale, a sua volta, da impulso alla successiva fase della procedura di conversione della pena pecuniaria

    Avvertenza: Se si è nell'impossibilità di pagare non occorre allarmarsi. Infatti, com'è noto, non esiste più nel nostro ordinamento la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva!!

    Anche in questa fase non è possibile chiedere un pagamento dilazionato al Concessionario, il quale può solamente procedere, in mancanza di beni tali da soddisfare le ragioni del credito, al pignoramento del quinto dello stipendio. Evenienza questa ultima che spesso può rappresentare uno svantaggio maggiore rispetto all'ipotesi di una conversione o rateizzazione da parte del magistrato di sorveglianza.

    Siccome tale attività esecutiva non è, ad avviso di chi scrive, certamente necessaria è consigliabile contattare il concessionario agente (v. elenco) per esporre la propria situazione ed esortarlo a trasmette gli atti al campione penale, al fine di dare impulso alla fase di conversione.

Procedura di conversione della pena pecuniaria

  1. Trasmissione degli atti

    Dopo la comunicazione da parte del concessionario che attesta l'infruttuoso esito del recupero della multa o dell'ammenda, il Campione penale trasmette gli atti al pm affinché presenti richiesta di conversione presso il magistrato di sorveglianza competente (art. 182 disp. att. c.p.p.)

  2. Decisione del magistrato di sorveglianza

    Il magistrato di sorveglianza, dopo aver svolto nuove indagini ai sensi dell'art. 182, II comma, disp. att. C.p.p., può accertare:

    • la solvibilità del condannato. Di conseguenza il concessionario riprende la riscossione coattiva sul bene individuato dal magistrato.
    • l'insolvenza (temporanea situazione di precarietà /indisponibilità economica). In tal caso il magistrato di sorveglianza ha due possibilità: 1) disporre la rateizzazione della pena pecuniaria ex art. 133- ter c.p. (dilazionando la somma dovuta in rate da un minimo di tre ad un massimo di trenta); 2) differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi (rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura).
    • l'effettiva insolvibilità del condannato. In tal caso il magistrato di sorveglianza procede alla conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo.

Avvertenza: Per ottenere la conversione, la rateizzazione o la dilazione non occorre fare un'apposita istanza al magistrato di sorveglianza, in quanto si tratta di una procedura esecutiva che si muove su impulso di ufficio. Sebbene non necessaria appare consigliabile presentarla comunque in funzione di sollecito, ma soltanto dopo al magistrato di sorveglianza competente siano tornati gli atti della pena pecuniaria non riscossa dal concessionario, altrimenti egli dichiarerà certamente inammissibile la domanda.

2. Rateizzazione della pena pecuniaria

Mentre è sempre possibile la rateizzazione nell'ambito del procedimento penale, è da escludere la possibilità di richiesta di dilazioni in via amministrativa (fasi A e B), ossia al concessionario che gestisce il recupero delle multe.

Infatti, il T. U. in materia di riscossione mediante ruolo delle pene pecuniarie rinvia a tutta una serie di norme del D. P. R. 602/1973 (Formazione dei ruoli, consegna dei ruoli al concessionario, modalità di pagamento, ecc.) ad eccezione della norma relativa alla dilazione di pagamento (art. 19 D.P.R.). Al contrario, l'art. 19 è espressamente richiamato. in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Il legislatore ha pertanto limitato la facoltà di rateizzare la pena pecuniaria ai soli organi giudiziari, non potendosi neppure applicare (perché abrogata dallo stesso T.U.) la vecchia norma della Tariffa penale (art. 237) che attribuiva ad organi dell'amministrazione delle Finanze di dilazionare il pagamento fino a sei anni, previa garanzia della propria solvibilità.

Diversamente in via giurisdizionale è, anzitutto, il giudice di cognizione che nella sentenza di condanna a pena pecuniaria può disporre il pagamento rateale della multa o dell'ammenda. Il pagamento rateale può, inoltre, essere disposto anche in sede di esecuzione della condanna dal magistrato di sorveglianza, il quale non può comunque prescindere dall'accertamento della sussistenza del requisito della insolvenza (art. 660 c.p.p.).

3. Ipotesi di irreperibilità del condannato

Ai sensi dell'art. 212 T.U., l'invito di pagamento deve essere notificato secondo la disciplina prevista dagli artt. 137 ss. c.p.c.: notificazione in mani proprie; notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, ecc.

In particolare, riguardo al procedimento di recupero della pena pecuniaria nei confronti del condannato irreperibile l'art. 235 del T.U. disciplina due diverse ipotesi:

  • Condanna alla sola pena pecuniaria

    La notifica dell'avviso di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 143 c.pc. (ossia presso il comune di residenza o di nascita, ovvero tramite consegna copia al pm) comporta l'annullamento del credito da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione. È prevista comunque la reviviscenza del credito qualora successivamente il condannato risulti reperibile.

  • Condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva

    Alla notifica ex art. 143 c.p.c segue l'annullamento del credito da parte della cancelleria e la trasmissione degli atti al pm che provvede all'esecuzione con il rito degli irreperibili (in sostanza viene emanato un decreto di irreperibilità con il quale si ordina che la notificazione sia validamente eseguita mediante consegna al difensore designato nel decreto stesso). Accertata in tal modo la "reperibilità" del debitore, il pm rimette gli atti alla cancelleria per l'iscrizione a ruolo del credito.