ADIR - L'altro diritto

Trasferimento delle persone detenute all'estero

a cura di Adriano Saldarelli, 2005

Estradizione e mandato d'arresto

Il trasferimento di una persona detenuta da uno Stato ad un altro Stato può avvenire nell'ambito di distinte procedure, a seconda del momento processuale in cui viene richiesto, dal soggetto richiedente o dalle finalità per cui viene concesso. Si parla generalmente di estradizione per definire quella forma di cooperazione giudiziaria che consiste nella consegna da parte di uno Stato (richiesto) ad un altro Stato (richiedente) di una persona ricercata o perché oggetto di una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale (estradizione esecutiva) o perché oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (estradizione processuale). La materia dell'estradizione è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26); dalla legge ordinaria (art. 13 c.p. e artt. 696 - 722 c.p.p.), dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria.

Negli ultimi anni, tutte queste forme di cooperazione hanno ricevuto, in ambito europeo, un forte impulso con l'approvazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo (la 2002/584/GAI, attuata in Italia con la L. 22 aprile 2005 n 69), che ha inteso sostituire, tra i venticinque Paesi membri dell'Unione, il sistema dell'estradizione con quello di una consegna "semplificata" dei ricercati, fondata sul principio del mutuo riconoscimento, alla quale sono seguite altre decisioni quadro, tutte tese ad attuare il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari e ad agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale. Da ultimo deve essere ricordata la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.

Tutti questi atti, tuttavia, non hanno finalità principalmente umanitarie, ma sono destinati a creare un nuovo sistema semplificato di consegna di persone ricercate a scopo di giustizia.

Trasferimento delle persone condannate

Si parla invece di trasferimento delle persone condannate per indicare la procedura in base alla quale un condannato che sta già scontando la pena in un paese viene trasferito in un altro paese, generalmente quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena. Essa opera su un piano diverso rispetto all'estradizione e agli altri strumenti di cooperazione giudiziaria: essa ha finalità prevalentemente di carattere umanitario, nel senso che mira a favorire, in determinati casi, il reinserimento sociale delle persone condannate avvicinandole al loro paese d'origine, in modo tale da superare tutte quelle difficoltà che, su un piano umano, sociale e culturale, oltreché per l'assenza di contatti con i familiari, possono derivare dall'esecuzione della pena in un paese straniero. In tale prospettiva, non può che risultare ovvia la necessità del consenso della persona interessata, dalla quale, nella maggior parte dei casi, partirà l'impulso che mette in moto la procedura, diversamente da quanto avviene generalmente nelle procedure estradizionali o di consegna, che prescindono dal consenso dell'interessato.

Convenzione di Strasburgo

Il principale strumento per attuare il trasferimento delle persone condannate è la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi paesi, che deve essere integrata, per quanto in essa non specificato, dalla normativa codicistica ed, in particolare, dagli artt. 742 e ss. c.p.p.

Condizioni

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se ricorrono le seguenti condizioni:

  • la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
  • la sentenza è definitiva;
  • la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
  • la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;
  • gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Oltre al consenso della persona condannata, è essenziale, quindi, che vi sia anche l'accordo dei due Stati, i quali, tuttavia, sono soggetti a dei precisi obblighi, secondo quanto previsto dall'art. 4 e, cioè:

  • se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva;
  • se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede

Inoltre, la persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

Sarebbe previsto, poi, anche l'obbligo - largamente disatteso, almeno in Italia - di informare ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione da parte dello Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.

Procedimento

Per instaurare la suddetta procedura è necessario inviare la relativa istanza al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia penale - Ufficio II - Cooperazione internazionale Via Arenula, 70 - 00186 ROMA.

L'istanza può essere presentata direttamente dal detenuto con il deposito nell'ufficio matricola del carcere oppure tramite difensore a tal fine nominato. Non è richiesta l'allegazione di alcun documento. Una volta verificata l'ammissibilità della richiesta, dovrà instaurarsi la fase giurisdizionale, prevista dall'art. 743 c.p.p., dinnanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna, che delibera con sentenza. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale e dell'interessato.

Fonti bilaterali

  1. Italia - Albania Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (Roma, 2002)

    Si prevede, in particolare, che su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto della persona condannata, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta e che su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima, quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo secondo l'ordinamento interno dello Stato di condanna comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. A tal fine si richiede unicamente che lo Stato di esecuzione presti il proprio consenso solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.

  2. Italia - Romania Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine (Roma, 2003)

    Anche in questo caso, si può procedere anche senza il consenso della persona condannata - che però deve essere obbligatoriamente sentita - in determinati casi, e, cioè:

    • quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna
    • quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
  3. Italia - Hong Kong Accordo sul trasferimento delle persone condannate (Hong Kong, 1999)
  4. Italia - Perù Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (Roma, 1994)
  5. Italia - Thailandia Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali (Bangkok, 1984)

In prospettiva

Infine, come già accennato, è stata approvata la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, che impone agli Stati membri di adottare entro il 5 dicembre 2011 (termine derogabile per la Polonia) strumenti legislativi idonei ad attuare i principi della direttiva, le cui finalità sono esplicitate nello stesso preambolo: "Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l'esecuzione della parte residua della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e solo previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale di tale convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell'interessato indipendentemente dal suo consenso, non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura. I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell'Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest'ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata".