ADIR - L'altro diritto

Il regime di semilibertà

Roberto Perotti, 2006

1. Nozione

Il regime di semilibertà si allontana dallo schema delle misure alternative: l'istituto è finalizzato a consentire una modalità di esecuzione della pena detentiva particolarmente favorevole al consolidamento dell'evoluzione positiva della personalità del condannato soprattutto attraverso il reinserimento, seppur parziale e controllato, nell'ambiente libero. L'art. 48, comma primo, dell'Ordinamento penitenziario recita, infatti: "Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale". Non è corretto, quindi, parlare di misura alternativa alla detenzione, poiché il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario; tuttavia gli ampi margini di libertà concessi all'interessato e le possibilità di ripresa di contatto con l'ambiente libero integrano gli estremi di "una vicenda profondamente modificativa delle modalità di esecuzione della pena" (1).

2. Presupposti

La competenza a disporre l'ammissione al regime di semilibertà ed alla relativa revoca spetta al Tribunale di sorveglianza (art. 70, comma primo, dell'Ordinamento penitenziario), il quale deve valutare l'idoneità, al fine dell'attuazione della misura, dell'attività risocializzante prospettata dall'interessato ed opportunamente verificata. Le cosiddette attività risocializzanti, da svolgersi all'esterno dell'istituto e costituenti il motivo della parziale ammissione del condannato al di fuori di questo, non devono necessariamente consistere nello svolgimento di un lavoro subordinato autonomo o professionale. È fondamentale, invece, che queste attività assorbano, per il tempo di dimissione dall'istituto, la sfera comportamentale del condannato o dell'internato in senso utile e finalizzato al riadattamento sociale.

Come recita l'art. 50, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario: "L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". L'indagine del Tribunale di sorveglianza deve essere quindi rivolta a due elementi distinti tra loro, ma integrantesi nella valutazione finale:

  • Un primo, consistente nell'apprezzamento dei progressi compiuti nel corso del trattamento.
  • Un secondo, consistente nell'indagine diretta a valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del condannato.

Tali presupposti sono l'oggetto di un accertamento complesso realizzato dal giudice e dagli operatori penitenziari.

Il giudice, al quale è offerto un ampio spazio di discrezionalità da queste disposizioni, deve emettere il provvedimento, concessivo o di diniego del beneficio, corredato da un'approfondita motivazione. È da rilevare, a questo proposito, che la giurisprudenza di merito non offre un quadro di riferimento interpretativo uniforme. Da un lato, infatti, valorizzando esclusivamente l'aspetto relativo ai progressi compiuti nel corso del trattamento, numerose pronunzie (2) hanno affermato l'assoluta irrilevanza dei precedenti penali e giudiziali del condannato ai fini della valutazione dell'opportunità dell'ammissione al regime di semilibertà. In senso contrario, numerose decisioni (3) hanno ritenuto che i precedenti penali del soggetto, al pari del suo comportamento anteriore alla carcerazione, fossero in ogni caso suscettibili di valutazione seppure in relazione ai dati comportamentali maturati durante il trattamento carcerario. La valutazione dei due elementi, come detto, non può essere fatta oggetto di considerazione frazionata; in altre parole, il beneficio è concedibile in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, ma il legislatore ha anche imposto di verificare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento del soggetto in società. Per questo motivo non si può negare che le vicende sanzionate con la pena in esecuzione e le eventuali pregresse violazioni della legge penale costituiscano, dal punto di vista criminologico, il punto di partenza della valutazione del soggetto. In conclusione, quindi, la natura del delitto e l'eventuale recidiva costituiscono un parametro di base sul quale il magistrato sviluppa la sua valutazione di idoneità al beneficio della semilibertà. Tale idoneità, inoltre, difficilmente può essere apprezzata soltanto dall'esito di una pur accurata osservazione intramuraria e di un'azione terapeutica a fronte della quale l'interessato può essere indotto ad assumere atteggiamenti finalizzati all'ottenimento della misura alternativa.

Gli operatori penitenziari hanno il compito di fornire un'accurata osservazione della personalità del soggetto: essi sono chiamati a verificare l'evoluzione della personalità del condannato, ponendo particolare attenzione al pericolo che l'interessato può essere indotto ad assumere atteggiamenti simulati, finalizzati all'ottenimento della misura alternativa. Si deve, tuttavia, rilevare che le autonome acquisizioni istruttorie del Tribunale di sorveglianza (informazioni dagli organi di polizia circa il mantenimento di collegamenti con la criminalità, la possibilità di effettuare perizia criminologica), valutate alla luce degli atteggiamenti serbati dal condannato nel tempo anteriore all'esecuzione della pena, costituiscono il necessario completamento dell'indagine sui progressi comportamentali ed esauriscono l'apprezzamento diretto a valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del condannato che la legge richiede. Inoltre, i progressi nel trattamento, da valutarsi ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà, non possono prescindere dalla particolare considerazione delle condizioni di salute, del quoziente intellettivo e dell'estrazione sociale dell'interessato. In questo quadro assume particolare rilevanza la verifica delle condizioni personali ed ambientali in cui la persona può svolgere la misura alternativa. L'indagine dei servizi sociali, in tali casi ha rilevanza essenziale ed è chiaro che tale indagine è ulteriore rispetto alla valutazione dell'elemento dei progressi compiuti nel corso del trattamento.

3. La pena in esecuzione

Nei confronti del condannato all'ergastolo l'ammissione al regime di semilibertà può essere disposta quando abbia scontato almeno venti anni di pena (art. 50, quinto comma, dell'Ordinamento penitenziario).

3.1. Aspetti procedimentali

La domanda per l'ammissione al regime di semilibertà è proposta dal condannato al Tribunale di sorveglianza competente sul luogo di espiazione della pena (art. 677, comma primo, Codice di procedura penale).

3.2. Contenuto ed esito della misura

I condannati alla pena dell'ergastolo (la disciplina è comune ai condannati a pena temporanea) ammessi alla semilibertà sono assegnati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome degli istituti ordinari e sono autorizzati ad indossare abiti civili anche durante la permanenza nella struttura carceraria (art. 48, comma secondo, dell'Ordinamento penitenziario). È prevista l'istituzione di sezioni autonome di istituti per la semilibertà in edifici o parti di edifici di civile abitazione (art. 101, comma ottavo, del Regolamento di esecuzione). I detenuti in semilibertà possono essere assegnati a questi edifici secondo le disponibilità e le opportunità del programma di trattamento.

Nei confronti del semilibero è formulato un particolare programma di trattamento che deve essere approvato (ai sensi dell'art. 69, comma quinto, dell'Ordinamento penitenziario) dal magistrato di sorveglianza. Tale programma può essere redatto, in via provvisoria, dal solo direttore dell'istituto, salva la successiva conferma o rielaborazione dell'apposito organo collegiale. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. La responsabilità del trattamento è affidata al direttore che, per la vigilanza e l'assistenza al soggetto nell'ambiente libero, si avvale dell'opera del Centro di servizio sociale per adulti (art. 101 del Regolamento di esecuzione).

L'ammissione al regime di semilibertà può essere revocata in ogni tempo quando il soggetto dimostri di non essere idoneo al trattamento (art. 51, comma primo, dell'Ordinamento penitenziario). Il concetto di idoneità al trattamento lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei comportamenti; inoltre, il giudice stesso è tenuto ad effettuare una penetrante indagine degli atteggiamenti del semilibero, delle condizioni in cui la misura ha avuto svolgimento, delle prospettive per un futuro miglioramento della gestione stessa, nonché dei fatti che possono aver inciso su una non corretta gestione del programma di trattamento (4).

Il condannato che si rende assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre dodici ore, è punibile a titolo di evasione (art. 385 del Codice penale). Se l'assenza è contenuta nell'ambito delle dodici ore, il semilibero è punito in via disciplinare. La denuncia per evasione comporta la sospensione, in via amministrativa, dell'attuazione della semilibertà. La condanna definitiva comporta la revoca del beneficio (art. 51 dell'Ordinamento penitenziario). La revoca della semilibertà può essere giustificata anche dal venir meno delle condizioni oggettive per le quali, presenti gli altri presupposti, è concesso il beneficio, quindi anche quando il condannato non ne abbia colpa: è il caso in cui viene a mancare per il semilibero, la disponibilità di attività risocializzante.

L'attività di vigilanza e di assistenza sui semiliberi è effettuata nell'ambiente esterno, principalmente dal Centro di servizio sociale per adulti. Il Centro informa immediatamente il magistrato di sorveglianza circa i comportamenti atti a determinare l'emanazione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 51-ter dell'Ordinamento penitenziario. Relaziona a richiesta del magistrato o del tribunale di sorveglianza, in merito all'evoluzione del trattamento (art. 72, comma quarto, dell'Ordinamento penitenziario). Gli organi di polizia quando costatano, nell'esercizio delle generali funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'autorità, violazioni delle prescrizioni del programma di trattamento, devono riferire immediatamente i fatti al magistrato di sorveglianza e al direttore dell'istituto penitenziario. Nelle ipotesi di reato, svolgeranno la funzione di polizia giudiziaria con immediata trasmissione di notizia al Pubblico ministero e con rapporto al magistrato di sorveglianza ed al direttore dell'istituto.

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a quarantacinque giorni l'anno (art. 52, comma primo, dell'Ordinamento penitenziario). Durante la licenza, il condannato è sottoposto al regime della "libertà vigilata" (art. 52, comma secondo, dell'Ordinamento penitenziario). Le prescrizioni concernenti tale regime sono determinate dal magistrato di sorveglianza. È espressamente previsto (art. 102, comma terzo, del Regolamento di esecuzione) che il semilibero in licenza si presenti all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora di arrivo e di partenza. Al semilibero in licenza è consegnata dalla Direzione dell'istituto parte del peculio per far fronte alle esigenze economiche; se il soggetto non è in grado di affrontare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui ha da trascorrere la licenza, il direttore dell'istituto deve munirlo, a richiesta, dei titoli di viaggio necessari (artt. 102 e 89 del Regolamento di esecuzione). Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà. Il mancato tempestivo rientro dalla licenza è valutato dalla legge allo stesso modo dell'ingiustificata assenza dall'istituto.

4. L'interpretazione giurisprudenziale

Si mostra alcuni aspetti messi a fuoco dall'interpretazione giurisprudenziale, in modo da completare la disamina dell'istituto:

  • L'ammissione al regime di semilibertà si giustifica per la controllata esigenza dei progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento penitenziario, ma può essere disposta proprio per il fine perseguito dal legislatore di favorire il graduale reinserimento dei meritevoli nella società solo quando le circostanze, il tempo ed il luogo rendano possibile ed indolore tale reinserimento e non vanifichino i progressi compiuti nel trattamento. In mancanza di queste due condizioni, l'una soggettiva, perché attinente ai progressi compiuti dal condannato od internato, l'altra oggettiva, perché esterna a tali progressi e coincidente con il momento, il luogo e le modalità del reinserimento, condizioni tra di loro interdipendenti, non può essere disposta l'ammissione del soggetto al regime di semilibertà (5).
  • La condizione di straniero privo di permesso di soggiorno non è di per sé ostativa alla concessione della semilibertà, poiché tale misura consente uno spazio di libertà molto ridotto (e molto controllabile) e poiché l'espiazione della pena in regime di semilibertà non comporta alcuna violazione o elusione delle norme in materia di immigrazione clandestina (6).
  • Il giudizio concernente l'adozione della misura alternativa alla detenzione è fondato sulle risultanze del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame della personalità e la relativa motivazione non può limitarsi a formule di stile o al richiamo di testi normativi ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie, l'avvenuta valutazione di tutti i criteri previsti dalla legge che hanno condotto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza o della proposta (7).
  • Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (8).
  • Il limite di almeno venti anni di pena espiata, previsto dall'art. 50, quinto comma, dell'ordinamento penitenziario come condizione per l'ammissibilità del condannato all'ergastolo al regime di semilibertà, non è suscettibile di riduzione per effetto di indulto; quest'ultimo, per la sua natura di causa estintiva della pena, opera soltanto nel senso dell'anticipazione della data fissata per il termine dell'espiazione (e quindi, nel caso dell'ergastolo, di quella che segna il maturarsi delle condizioni per l'eventuale concessione della liberazione condizionale), e non nel senso dell'anticipazione del passaggio da una determinata forma di espiazione ad un'altra meno afflittiva, quale è la semidetenzione rispetto alla detenzione ordinaria (9).
  • Ai fini di stabilire se ricorre la condizione di cui all'art. 50, comma quinto, dell'ordinamento penitenziario, secondo cui "il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno venti anni di pena", qualora la pena dell'ergastolo sia inclusa in un provvedimento di unificazione di pene concorrenti insieme a pene temporanee già in parte scontate, non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per cui è stata inflitta la pena dell'ergastolo (10).
  • In tema di esecuzione della pena, l'ammissione al regime di semilibertà è consentita solo in conseguenza dei progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, e tale valutazione non può coincidere soltanto con il giudizio positivo circa l'osservanza della disciplina carceraria e dell'espletamento dell'attività lavorativa (11).
  • Ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà è richiesto l'accertamento che il soggetto abbia compiuto progressi nel corso del trattamento: se questi non postulano il compimento del processo rieducativo, com'è invece necessario per la diversa misura della liberazione condizionale, presuppongono, però, che tale processo abbia già prodotto una seria modifica nel modo di atteggiarsi del soggetto di fronte agli stimoli esterni. Nel procedere alla relativa indagine il giudice di merito può anche ritenere non ostativa alla concessione del beneficio un'infrazione disciplinare ove motivatamente la giudichi occasionale e priva di significato senza poter, però, trascurare di prenderla in considerazione (12).
  • Al fine di stabilire se il detenuto sia meritevole dell'applicazione della semilibertà, il giudice è tenuto a condurre un'indagine sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esistenza delle condizioni che possano garantirne un graduale reinserimento nella società. Il riferimento ai precedenti specifici dell'interessato non può che costituire il punto di partenza di tale indagine che va confrontato con la successiva eventuale evoluzione positiva comportamentale, che possa indurre a formulare una prognosi positiva ai fini della concessione della semilibertà (13).
  • L'ammissione al regime di semilibertà presuppone una valutazione della capacità differenziata di ogni detenuto, tenendosi particolarmente conto delle condizioni di salute, del quoziente intellettivo, dell'estrazione sociale e di ogni altra utile circostanza (14)
  • Non sussiste incompatibilità tra la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano e la misura alternativa della semilibertà, sia perché non vi è ostacolo normativo, sia perché trovano applicazione in tempi diversi, sia perché le misure alternative trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che si trovano ad espiare pene, inflitte dal giudice italiano, in istituti italiani, senza differenziazione di nazionalità. Neppure può ravvisarsi contrasto tra l'espulsione ed il fine del regime della semilibertà, volto a favorire il reinserimento del soggetto nella società, senza distinzione tra società italiana ed estera, dato che la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione (15).
  • Per soddisfare l'obbligo della motivazione in sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà il giudice di merito deve, con preciso riferimento alle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, porre in evidenza, in relazione agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, se sussistono o no le condizioni per un graduale reinserimento dello stesso nella società (16).
  • La richiesta di modifica dell'attività lavorativa, prevista dall'originario programma di trattamento avanzata dal detenuto ammesso al regime di semilibertà non equivale a nuova richiesta di ammissione a tale regime, poiché ha ad oggetto soltanto una parziale modifica del programma di trattamento che di per sé, inerisce ad una misura alternativa già in corso di applicazione (17).
  • La revoca del beneficio della semilibertà è giustificata dal venir meno delle condizioni oggettive per le quali, presenti gli altri presupposti, è stato concesso tale trattamento, e ciò anche quando il condannato non ne abbia colpa in quanto, diversamente, egli verrebbe a fruire di un beneficio senza causa, cioè senza lo svolgimento dell'attività utile al suo reinserimento (18).

4.1. La sentenza n. 403 del 1993 della Corte Costituzionale

Una possibile ipotesi di discriminazione nella disciplina dell'ergastolo è quella che si viene a creare tra condannato all'ergastolo che mantiene in carcere una condotta irreprensibile ed altri che, invece, commettono reati anche in regime di carcerazione. È da ricordare, prima di tutto, che gli artt. 72 e 80 del Codice penale, relativi al concorso dei reati ed al cumulo delle pene, prevedono che colui il quale commette più delitti, uno dei quali comporti l'ergastolo, è assoggettato a tale pena con l'addizionale dell'isolamento diurno (variabile secondo la gravità degli illeciti commessi) e tale regime sanzionatorio opera anche in caso di commissione di reati dopo la sentenza di condanna all'ergastolo. L'art. 50, comma quinto della legge 26 luglio 1975 n. 354 dispone che anche "il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla semilibertà dopo aver espiato almeno venti anni di pena", senza differenziare i detenuti che hanno mantenuto in carcere una condotta irreprensibile ed altri che hanno commesso reati durante la carcerazione. Dalla normativa penale, secondo il Tribunale di sorveglianza di Torino (19), si evince la previsione di un identico regime, ai fini della semilibertà, fra ergastolani che hanno tenuto buona condotta ed ergastolani che hanno continuato a delinquere.

La Corte costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma quinto, della legge n. 354 del 1975, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché quell'articolo, per i condannati all'ergastolo, subordina l'ammissione alla semilibertà all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione, anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, dichiara inammissibile le questione con la sentenza n. 403 del 1993, esprimendosi, però, in due direzioni.

Sul merito della questione la Corte censura il regime vigente, riconoscendo: "l'indubbia diversità di situazioni ravvisabile tra condannati all'ergastolo che tengono un'irreprensibile condotta ...e condannati alla stessa pena che nel corso dell'esecuzione pongono in essere fatti di rilevanza penale" (20). Il giudice costituzionale, poi, osserva che la caducazione dell'art. 50, quinto comma, non è la soluzione univoca che possa "rimuovere la situazione di privilegio ai fini dell'accesso al beneficio della semilibertà del condannato all'ergastolo che continui a delinquere"; infatti:

la riconduzione a ragionevolezza del regime censurato potrebbe realizzarsi attraverso interventi legislativi di diversa complessità sulla sola normativa penitenziaria ovvero sulla normativa penitenziaria e la normativa sostanziale insieme, così da stabilire un periodo anche determinato, ma in base a canoni conformi a ragionevolezza entro il quale la intervenuta commissione di reati possa spostare il giorno di decorrenza dell'ammissione al beneficio (21).

Il giudice costituzionale sottolinea, inoltre, la differenza di regime intercorrente fra concorso di reati che comportano, tutti, pene temporanee e concorso degli stessi che comportino, almeno uno di essi, la pena dell'ergastolo, disciplinati rispettivamente dagli artt. 73 e 72 del Codice penale e afferma che: "non è possibile istituire una disciplina assolutamente simmetrica, operando il diverso criterio non solo quantitativo, ma anche qualitativo fissato dall'art. 72 dello stesso codice" (22).

La sentenza termina con la constatazione di come non sia individuabile una soluzione costituzionalmente obbligata, quindi "provvedere ad una domanda di tal genere implicherebbe conseguentemente una scelta discrezionale che eccede dai poteri di questa Corte, rientrando nell'esclusiva competenza del legislatore" (23).

La decisione della Corte costituzionale solleva la reazione critica di Gladio Gemma, il quale approva pienamente la censura mossa al trattamento indifferenziato dei condannati all'ergastolo che abbiano commesso un reato durante l'espiazione della pena, ma dissente nettamente dalla decisione di inammissibilità emanata dalla Corte per due ragioni: la prima, poiché ritiene che le decisioni di inammissibilità per difetto di potere non devono essere pronunciate, ma "devono essere bandite dalla giurisprudenza costituzionale" (24); la seconda, poiché secondo l'autore la questione prospettata doveva essere risolta con una sentenza di accoglimento. Circa questo secondo profilo, l'autore muove tre obiezioni alla decisione della Corte:

  1. Il principio che deve orientare l'interprete in materia di concorso di reati, è quello del cumulo materiale, che deve essere applicato anche all'ipotesi prevista dall'art. 50, comma quinto, della legge n. 354 del 1975.
  2. L'applicazione del cumulo materiale alla pena dell'ergastolo, comporta che l'ergastolano che commette un reato durante l'espiazione della pena può essere posto in semilibertà dopo aver scontato venti anni più la metà della pena infertagli dalla sentenza di condanna successiva a quella che ha pronunciato l'ergastolo.
  3. L'unica modifica ragionevole è quella dell'art. 50, comma quinto, della legge 354 del 1975, poiché è questa la norma che determina la lacuna nell'ordinamento.

Per Gemma, quindi, l'unica soluzione possibile, in caso di concorso di reati e di pene, e di misure sostitutive, è l'applicabilità del cumulo dei periodi espiati o da espiare in caso di commissione di una pluralità di reati, prima o durante la reclusione.

4.2. La sospensione cautelativa della semilibertà (art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario)

Se il condannato, ammesso al regime di semilibertà, pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione questa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi, immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. È previsto che il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessi di avere efficacia se la decisione del Tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Alla scadenza del termine e qualora non sia sopravvenuta una decisione sul merito del Tribunale di sorveglianza, il provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza è caducato per volontà di legge. Di conseguenza, il direttore dell'istituto penitenziario deve far riassumere all'interessato la posizione giuridica di ammesso al regime di semilibertà.

5. Gli interventi del Dipartimento amministrazione penitenziaria concernenti il regime di semilibertà

L'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, con le numerose innovazioni che apporta, determina una grand'attività da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria tesa all'individuazione delle modalità di applicazione ed interpretazione delle disposizioni della legge stessa e in particolare di quelle concernenti il regime di semilibertà, che è uno degli istituti dell'ordinamento penitenziario, che subisce le maggiori modifiche.

Il primo intervento da segnalare concerne l'individuazione di alcuni criteri metodologici diretti a disciplinare l'attività di collaborazione fra gli istituti penitenziari ed i centri di servizio sociale nell'esecuzione della semilibertà (25). Nella circolare sono fornite direttive in merito al programma di trattamento, alle informazioni sull'attività di vigilanza ed assistenza ed alle informazioni sulle variazioni intervenute nella condizione giuridica e personale del semilibero. Circa il programma di trattamento, il Dipartimento invita ad evitare che la formulazione provvisoria del programma di trattamento (eseguita dal direttore dell'istituto) sia l'unico documento su cui si basa l'esecuzione della misura alternativa; inoltre, si prevede che nel programma di trattamento debbano essere contenuti gli obblighi per il semilibero di corrispondere agli interventi del servizio sociale. S'invita, infine, il direttore dell'istituto ad inviare al Centro di servizio sociale incaricato il programma di trattamento e a fornirne copia al detenuto semilibero, affinché possa dimostrare la legittimità della sua presenza all'esterno. Circa le informazioni sull'attività di vigilanza e di assistenza, si dispone che il Servizio sociale debba riferire, anche verbalmente, sull'andamento della misura alternativa, mentre è ribadito che gli eventuali rapporti sul comportamento del semilibero - anche per esigenze di revoca - devono essere redatti solamente dal Direttore dell'istituto. Le informazioni sulle variazioni intervenute nella condizione giuridica e personale del semilibero, infine, devono essere tempestivamente comunicate dalla Direzione dell'istituto al Centro di servizio sociale.

Con un intervento successivo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risponde ad una serie di quesiti concernenti l'applicazione dell'art. 51-ter della legge n. 354 del 1975 (26). La circolare fissa alcuni cardini nell'interpretazione dell'articolo suddetto:

  1. nel caso di perdita di efficacia del decreto di sospensione della misura alternativa per mancata decisione del Tribunale di sorveglianza "entro trenta giorni dalla ricezione degli atti", la dimissione di un detenuto dall'istituto deve avvenire previo ordine della competente autorità giudiziaria.
  2. Le Direzioni devono chiedere sempre, con largo anticipo sulla scadenza dei trenta giorni, il provvedimento di dimissione del detenuto.
  3. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria interpellata non risponda, le Direzioni devono reiterare la richiesta, evidenziando che l'omissione del provvedimento può causare la protrazione della detenzione sine titulo, stante il decorso del termine di legge.

Con una circolare del novembre del 1990 (27), invece, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel caso in cui la semilibertà sia concessa per svolgere un'attività lavorativa, indica i dati che devono essere contenuti nei programmi di trattamento per i semiliberi: la ditta, l'indirizzo del luogo di lavoro, le mansioni svolte dal semilibero, l'orario di lavoro. Nel caso, poi, in cui l'attività lavorativa preveda una mobilità in un vasto territorio, è necessario prevedere un programma dettagliato degli spostamenti.

La circolare del marzo 1993 (28), poi, risolve i problemi di avviamento al lavoro relativo ai detenuti extracomunitari, senza permesso di soggiorno, sottoposti al regime di semilibertà: in questa circolare sono fornite le procedure per l'avviamento al lavoro dei cittadini stranieri stabilite in base ad un'intesa fra il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del lavoro, il Ministero degli interni e il Ministero degli esteri.

Con la circolare del 2 ottobre 1996 (29), infine, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di evitare la prassi per la quale la retribuzione percepita dai detenuti semiliberi è ricevuta direttamente dai detenuti stessi e non per tramite della Direzione dell'istituto, dispone che la Direzione s'impegni affinché i datori di lavoro versino alle stesse la retribuzione spettante al lavoratore semilibero. La circolare richiama anche ai Provveditori regionali, perché svolgano una funzione di controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nella circolare medesima.

6. L'ergastolo e la semilibertà

Il quinto comma del nuovo art. 50, che recita: "il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno venti anni di pena", è sicuramente una delle disposizioni più importanti da un punto di vista sia 'tecnico', sia 'ideologico' dell'intera legge n. 663 del 1986. Essa introduce nell'istituto un grande elemento di flessibilità; rappresenta, come detto in precedenza, una delle innovazioni auspicate dalla dottrina ed è, infine, una fra quelle di maggiore impatto sull'opinione pubblica. In seguito all'entrata in vigore della legge di riforma penitenziaria, i mass-media riportano, infatti, titoli preoccupanti: "L'ergastolo non esiste più" (30), "Nasce il carcere con lo sconto. Scompare in pratica la figura dell'ergastolo" (31), in cui è scritto:

Il carcere a vita non esiste più: lo ha cancellato nei fatti la nuova riforma penitenziaria con una serie di istituti che ne hanno determinato l'abrogazione sostanziale che non era riuscita nemmeno all'iniziativa referendaria di qualche anno fa.

La semilibertà, che consente all'ergastolano di "essere detenuto di notte e libero cittadino di giorno", è sicuramente il contributo più consistente al diffondersi di tale opinione nel grande pubblico.

Con l'estensione della possibilità di fruire del regime di semilibertà da parte dei condannati alla pena dell'ergastolo, tuttavia, il legislatore modifica profondamente l'ordinamento penitenziario al fine di attuare pienamente il principio contenuto nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Nella Relazione della Commissione giustizia si afferma, infatti:

Il mantenimento dell'esclusione apparirebbe del tutto privo di senso, solo che si consideri come, già secondo la legislazione vigente, il condannato all'ergastolo può comunque beneficiare della più favorevole misura della liberazione condizionale. Nel sistema che si propone, viceversa, la semilibertà, potendo essere concessa prima della liberazione condizionale potrebbe essere utilmente impiegata proprio come momento preparatorio della stessa liberazione nell'ottica del cosiddetto trattamento progressivo (32).

È da ricordare, poi, che nel corso dei lavori della Commissione giustizia del Senato, si riduce il limite di pena da scontare per essere ammessi al beneficio, dagli originali venti anni (33), fino a diciotto. In seguito, però, è accolta, il 29 aprile 1986, la proposta del Senatore Gallo (formulata in sede referente il 17 aprile 1986) che riporta agli originari venti anni di pena espiata, il limite entro il quale il condannato all'ergastolo può beneficiare della semilibertà.

L'estensione della fruibilità del regime di semilibertà deve essere letto con tutte le innovazioni apportate alla disciplina dell'ergastolo dalla legge n. 663 del 1986, che, come detto, estende la fruibilità dei permessi premio agli ergastolani, riduce da vent'otto a ventisei anni il periodo di pena che occorre aver scontato per essere ammessi alla liberazione condizionale e, infine, estende ai condannati all'ergastolo i benefici delle riduzioni di pena. Da questi dati emerge con chiarezza che la legge 663/1986 rappresenta il punto di arrivo di tutta una serie di interventi a livello legislativo, giurisprudenziale e della dottrina, tesi ad umanizzare e a finalizzare in senso rieducativo la pena dell'ergastolo, o, addirittura, ad abolirlo, poiché in contrasto con la Costituzione.

Gli interventi legislativi trasformano la pena dell'ergastolo nella pena "dotata dei più evidenti connotati e dei più ampi margini di flessibilità in sede esecutiva", come afferma Guido Casaroli (34). L'ergastolo, in altre parole, si configura come unico caso di razionale collegamento tra le diverse misure alternative, secondo una corretta e reale logica di 'progressione del trattamento'. Si consente una costante verifica del processo di rieducazione del condannato verso la finalità del suo reinserimento sociale, cui fa da riscontro la possibilità di una contestuale fruibilità di benefici sempre più ampi. È, infatti, possibile individuare una progressiva sequenza premiale che mette in rapporto "regolarità della condotta" - "partecipazione all'opera di rieducazione" - "progressi compiuti nel corso del trattamento" - "comportamento che faccia ritenere sicuro il ravvedimento" con i permessi premio, la liberazione anticipata, la semilibertà e la liberazione condizionale (35). In particolare, è assegnato alla semilibertà un ruolo preparatorio e una funzione propedeutica al ritorno in libertà (sia pur vigilata ed assistita), fornendo alla successiva libertà condizionale una base solida di valutazione del detenuto che ha già sperimentato la vita sociale, sia pure sottoposto ai vincoli della semilibertà.

Da un punto di vista generale, è poi da aggiungere che l'estensione del beneficio della semilibertà ai condannati all'ergastolo fa esclamare ad una parte della dottrina che la pena dell'ergastolo è bandita dal nostro ordinamento, sostituita da una sentenza penale "indeterminata" (36). Contraria a questa tesi rimane una parte considerevole della dottrina, che rileva con assoluta precisione e partecipazione come, invece, continui ad esistere, nel nostro ordinamento, la pena dell'ergastolo (37).

Note

1. Canepa M., Marcheselli A., Merlo S., Lezioni di diritto penitenziario, cit., p. 141.

2. In questo senso, Cassazione 4 marzo 1987, in "Cassazione penale", 1988, p. 1107; Cassazione 15 dicembre 1983, in "Cassazione penale", 1985, p. 998; Cassazione, 12 luglio 1988, "Cassazione penale", 1991, p. 143; Cassazione 12 luglio 1990, in "Cassazione penale", 1992, n. 163.

3. Cassazione 6 dicembre 1986, in "Cassazione penale" 1988, p. 520; Cassazione 2 aprile 1986, in "Cassazione penale" 1987, p. 1237; Cassazione 10 agosto 1989, in "Cassazione penale" 1991, p. 144; Cassazione 26 febbraio 1992, in "Cassazione penale", 1992, p. 1898.

4. Cassazione 10 novembre 1987, in "Rivista penale", 1988, p. 1015; Cassazione 21 novembre 1985, in "Rivista penale", 1986, p. 1075; Cassazione 22 ottobre 1990, in "Cassazione penale", 1992, p. 775; Cassazione 27 marzo 1990, in "Cassazione penale", 1991, p. 1621, che sottolinea la legittimità della revoca nel caso in cui "l'ambiente personale e sociale in cui il soggetto trascorre parte della giornata non è favorevole per realizzare il graduale reinserimento dell'interessato".

5. Cassazione penale, sezione I, 24 novembre 1979 (c.c. 6 novembre 1979, n. 2838), Pizzimenti.

6. Cassazione penale, sezione I, 17 gennaio 2005, n. 782 (c.c. 14 dicembre 2004), P.G. in proc. Sheqja.

7. Cassazione, 3 marzo 1987, in "Rivista penale", 1987, p. 1124.

8. Cassazione penale, sezione I, 11 marzo 1994, n. 84 (c.c. 11 gennaio 1994), Giglio.

9. Cassazione penale, sezione I, 8 luglio 1993, n. 2443 (c.c. 21 maggio 1993), P.M. in proc. Settimo.

10. Cassazione penale, sezione I, 5 luglio 1994, n. 2338 (c.c. 18 maggio 1994), Scordo.

11. Cassazione penale, sezione I, 27 giugno 1989 (c.c. 14 giugno 1989, n. 1783), Gambino.

12. Cassazione penale, sezione I, 5 luglio 1994, n. 2774 (c.c. 8 giugno 1994), Solarino.

13. Cassazione penale, sezione I, 18 giugno 1993, n. 1784 (c.c. 27 aprile 1993), Pastafiglia.

14. Cassazione penale, sezione I, 14 febbraio 1980 (c.c. 17 dicembre 1979, n. 3421), Zattoni.

15. Cassazione penale, sezione I, 26 febbraio 1985 (c.c. 31 gennaio 1985, n. 315), Ortiz.

16. Cassazione penale, sezione I, 5 dicembre 1987 (c.c. 26 ottobre 1987, n. 4830), Cardella.

17. Cassazione penale, sezione I, 22 febbraio 1994, n. 5 (c.c. 10 gennaio 1994), Proietti.

18. Cassazione penale, sezione I, 7 agosto 1982 (c.c. 28 giugno 1982, n. 1450), Loddo.

19. Tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza 5 gennaio 1993, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 13 del 24 marzo 1993, 1ª serie speciale.

20. Corte costituzionale sentenza 5 novembre 1993, n. 403, in "Giurisprudenza costituzionale", 1993, p. 3354, con nota di Gemma G., Ergastolo e semilibertà: un'altra decisione di inammissibilità, cattivo surrogato di una mancata decisione di accoglimento.

21. Corte costituzionale sentenza 5 novembre 1993, n. 403, cit., p. 3354.

22. Ibid.

23. Ibid.

24. Gemma G., Ergastolo e semilibertà: un'altra decisione di inammissibilità, cattivo surrogato di una mancata decisione di accoglimento, cit. p. 3364, l'autore basa la propria affermazione in conformità a spunti derivanti da una consistente dottrina e giurisprudenza costituzionale.

25. Circolare Dipartimento amministrazione penitenziaria, 3 febbraio 1987, n. 3197/5646. "Collaborazione fra istituti penitenziari e i Centri di servizio sociale negli interventi relativi ai detenuti ed agli internati. Attività del gruppo di osservazione e trattamento".

26. Circolare Dipartimento amministrazione penitenziaria, 24 gennaio 2005, n. 3600/6050. "Applicazione dell'art. 51-ter della legge n. 354 del 1975".

27. Circolare Dipartimento amministrazione penitenziaria, 28 novembre 1990, n. 605156-13. "Prescrizioni e variazioni provvedimenti ammissioni lavoro esterno. Programmi trattamento semilibertà".

28. Circolare Dipartimento amministrazione penitenziaria, 23 marzo 1993, n. 691858-1/12.1. "Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno, semiliberi, affidati in prova al servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata".

29. Circolare Dipartimento amministrazione penitenziaria, 2 ottobre 1996, n. 577275/12. "Retribuzione detenuti semiliberi".

30. "La Repubblica", 4 novembre 1986, p. 1.

31. "Corriere della sera", 4 novembre 1986, p. 1.

32. Relazione della Commissione giustizia del Senato, comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1986, p. 8.

33. Disegni di legge d'iniziativa dei Senatori Gozzini, Napoleoni e altri ("Modifiche alla l. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario"), comunicati alla Presidenza il 21 gennaio e il 19 luglio 1983.

34. Casaroli G., La semilibertà, in Flora G. (cura di), Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario - L. 10 ottobre 1986, n. 663, cit., p. 324.

35. Alcuni autori evidenziano il difetto di coordinamento fra liberazione anticipata e semilibertà, che mette in discussione la successione logico-razionale fra le misure premiali. Tra questi: Casaroli, La semilibertà, cit.; Palazzo F., La nuova disciplina della semilibertà: perfezionamento tecnico e potenziamento funzionale di un «buon» istituto, in Grevi V. (a cura di), L'ordinamento penitenziario dopo la riforma, Padova 1988, Cedam, p. 238.

36. Casaroli, La semilibertà, cit., p. 326.

37. Palazzo F., La nuova disciplina della semilibertà: perfezionamento tecnico e potenziamento funzionale di un «buon» istituto, cit., Ferrajoli, Ergastolo e diritti fondamentali, in "Dei delitti e delle pene", n. 2, 1992, p. 79.