ADIR - L'altro diritto

La liberazione anticipata

Roberto Perotti, 2006

1. Natura dell'istituto

La liberazione anticipata non può essere considerata una misura alternativa alla detenzione, benché sia collocata sistematicamente nel Capo VI (intitolato "Misure alternative alla detenzione") della legge sull'ordinamento penitenziario. La liberazione anticipata, infatti, consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione.

L'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario definisce la liberazione anticipata come "una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata" che è concessa "al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione", allo scopo:

  1. del riconoscimento di tale partecipazione,
  2. del suo più efficace reinserimento nella società.

Il presupposto sostanziale della liberazione anticipata è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione: funzione principale dell'istituto è, quindi, quella di gratificare un comportamento dell'interessato. La finalità del più efficace reinserimento nella società si realizza attraverso la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione, che determina l'anticipazione del ripristino dello stato di libertà per il condannato: in questo senso, pertanto, si parla di un efficace strumento di reinserimento.

Nella vigente formulazione la misura della liberazione anticipata assume prevalente carattere premiale ed incentivante, come sottolinea la dottrina fin dalla prima riforma del 1986 (1). L'istituto mira essenzialmente ad indirizzare i detenuti alla partecipazione all'opera di rieducazione, usufruendo dell'opportunità offertegli dal trattamento ed anche dall'osservazione penitenziaria (2). La liberazione anticipata è, inoltre, uno strumento per il governo disciplinare degli istituti penitenziari, dal momento che la partecipazione all'opera di rieducazione si esprime, principalmente, nell'osservanza delle norme che regolano la vita negli istituti.

E' da rilevare, però, che il giudizio sul comportamento del detenuto varia a seconda dell'offerta e degli strumenti di rieducazione che gli sono forniti dall'Amministrazione penitenziaria: nel caso in cui questi strumenti siano modesti o insufficienti l'interessato può accedere più facilmente al beneficio, poiché l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione coincide, di fatto, con l'assenza di negativi rilievi disciplinari. Viceversa, qualora gli strumenti di rieducazione siano presenti ed efficaci, il detenuto deve dimostrare di aver usufruito con successo delle opportunità offertegli. Il giudizio sull'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, quindi, deve basarsi sulle condizioni di vita in carcere del detenuto in funzione degli interventi in concreto attuati dall'Amministrazione penitenziaria.

Per la formazione dei semestri da prendersi in considerazione per la liberazione anticipata è valutato anche il periodo trascorso in custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

I parametri che sono valutati per la concessione del beneficio, sono: la diligenza e la puntualità nell'osservanza delle prescrizioni, l'assiduità nello svolgimento dell'eventuale attività lavorativa o di studio, l'impegno nella cura della prole o nel mantenere i contatti con i presidi sanitari territoriali.

2. La valutazione semestrale

Prima della riforma del 1986, la giurisprudenza della Corte di cassazione, in contrasto con il prevalente orientamento delle sezioni di sorveglianza e della dottrina, sostiene il principio della globalità della valutazione del comportamento del detenuto al fine della concessione della liberazione anticipata. Questa impostazione comporta l'adozione di un unico provvedimento, da compiersi nella parte terminale della pena, contente un giudizio globale del periodo di detenzione.

Con la legge n. 663 del 1986 si specifica con chiarezza che la detrazione deve essere riferita ad ogni singolo semestre di pena scontata. Si codifica, così, il principio di "semestralizzazione" o "atomistico" che deve essere inteso come:

Potere dovere del giudice di esprimere la valutazione positiva o negativa sulla richiesta di liberazione anticipata in relazione a ciascuno dei semestri di pena scontata, siano detti semestri valutati con separati provvedimenti, siano fatti oggetto di unica ordinanza, in ogni caso con facoltà di adottare decisioni diverse per i vari semestri (3).

3. Il procedimento per la concessione e la revoca della liberazione anticipata

Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Avverso l'ordinanza, il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorvegliaina decide ai sensi dell'art. 678 del Codice procedura penale (Procedimento di sorveglianza) e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvediemnto impugnato.

La revoca della liberazione anticipata è disciplinata dall'art. 54, terzo comma, dell'Ordinamento penitenziario, il quale prevede: "La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca". Per condanna deve intendersi quella inflitta con sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del Codice di procedura penale.

Di fondamentale importanza è la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma,

nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio (4).

In seguito a questa sentenza, il meccanismo della revoca non è più automatico: il tribunale di sorveglianza, quindi, deve valutare gli atteggiamenti generali del condannato e l'evoluzione della sua personalità in funzione degli atti di devianza posti in essere e penalmente sanzionati. L'esistenza del presupposto per la revoca della riduzione di pena già concessa (la condanna per delitto non colposo) deve essere valutata come un elemento impeditivo alla concessione del beneficio in precedenza eventualmente non richiesto. La revoca della riduzione di pena concessa per liberazione anticipata può avvenire successivamente al termine finale della pena ed alla conseguente scarcerazione del condannato: in questi casi il soggetto deve essere riarrestato per l'espiazione di una pena pari alla durata della liberazione anticipata concessa.

4. La presunzione di avvenuta espiazione

Il quarto comma dell'art. 54 della legge penitenziaria, che "si applica anche ai condannati all'ergastolo", dispone che: "agli effetti del computo di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1, si considera come scontata".

Questa "presunzione di avvenuta espiazione della pena" (5) si riconnette al significato e alle finalità della liberazione anticipata che incentiva la partecipazione all'opera di rieducazione. In concreto, per la concessione dei benefici connessi alla condizione dell'avvenuta espiazione di una determinata quantità di pena in termini assoluti (è il caso del condannato all'ergastolo), "i giorni di liberazione anticipata si considerano come pena espiata" (6). Questa presunzione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis del Codice penale) e di sequestro a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 del Codice penale), qualora sia stata cagionata la morte del sequestrato: il quarto comma dell'art 58-quater dell'Ordinamento penitenziario, inserito con la legge n. 203 del 1991, prevede, infatti, la necessità della effettiva espiazione di almeno ventisei anni di pena, nel caso dell'ergastolo, al fine della concessione dei benefici penitenziari specificati nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione).

SCHEMA DEGLI EFFETTI DELLA PRESUNZIONE DI ESPIAZIONE (7)
(art. 54 dell'ordinamento penitenziario)
Pena in espiazione Permessi premio Regime di semilibertà Liberazione condizionale
(1) (2) (1) (2) (1) (2)
Ergastolo anni 10 anni 8 anni 20 anni 16 anni 26 anni 21
  1. Entità della pena da espiare in astratto per dettato normativo.
  2. Entità della pena da espiare in concreto nell'ipotesi di integrale concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata.

N.B.- La tabella non riflette gli inasprimenti dei presupposti per la concessione introdotti dalla legge 203/1991.

5. Commentario di giurisprudenza

5.1. Liberazione anticipata: natura e concetto di "partecipazione all'opera di rieducazione"

  • Ai fini della liberazione anticipata occorre avere riguardo al comportamento tenuto dal condannato all'interno degli istitui penitenziari, mentre rilevanza del tutto secondaria ed accessoria assumono i precedenti penali e giudiziari, i quali possono costituire elementi di base per l'esame scientifico della personalità e per elaborare il trattamento individualizzato ancorchè si riferiscano al comportamento del condannato in libertà (8).
  • La liberazione anticipata, disciplinata dall'art. 54, ord. pen., oltre che misura destinata a favorire un più efficace reinserimento nella società del detenuto, premiando la sua partecipazione all'opera di rieducazione, è concepita come uno strumento idoneo a mantenere la disciplina negli istituti penitenziari, con la conseguenza che deve essere negata a chi è incorso in sanzioni disciplinari e può essere concessa al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti senza incorrere in ammonizioni o sanzioni disciplinari (9).
  • In tema di liberazione anticipata, nell'assenza di occasioni trattamentali offerte dall'amministrazione penitenziaria, è corretto individuare la prova della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione basandosi, oltre che sulla mancanza anche e soprattutto su altri elementi quali le reiterate richieste di essere ammesso al lavoro, malgrado le precarie condizioni fisiche, allo scopo di contribuire al bilancio familiare, come pure i frequenti contatti epistolari mantenuti con la famiglia (10).
  • Il comportamneto puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che presiedono allo svolgimento di attività nell'ambito di un istituto penitenziario non è sufficiente a realizzare la condizione di legge per la concessione della liberazione anticipata, essendo necessario che il condannato si attivi positivamente e dia così prova del processo di recupero sociale (11).
  • Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata e per la valutazione, in particolare del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, è legittimo far riferimento anche al reato commesso giacché quanto quest'ultimo appare più grave per la sicurezza sociale, tanto maggiori devono essere da parte del condannato il grado di adesione al trattamento e l'entità dei progressi realizzati (12)
  • In tema di liberazione anticipata, posto che l'opera di rieducazione alla quale fa riferimento l'art. 54 ord. pen. ha la doppia finalità di premiare il detenuto che vi abbia partecipato e di garantire che nella società si reinserisca un soggetto in grado di operare scelte di vita diverse da quelle che hanno dato luogo all'inflizione della pena, deve ritenersi che, quando per qualsivoglia ragione, ancorché inerente all'organizzazione penitenziaria, il trattamento rieducativo non sia stato praticato, il beneficio in questione, mancando oggettivamente la realizzazione della duplice, anzidetta finalità, non possa essere concesso (13).

5.2. Valutazione semestrale c.d. frazionata

  • In materia di misura alternativa alla detenzione, pur dovendosi ritenere legittimo che un comportamento negativamente valutabile ai fini della concessione del beneficio penitenziario ed inerente a periodo semestrale diverso, anche se contiguo, a quello preso in considerazione per l'applicabilità della misura della liberazione anticipata, possa essere esaminato e possa incidere sul semestre in valutazione, incombe tuttavia al giudice di merito il dovere di indicare puntualmente i motivi in base ai quali detta condotta viene a proiettare i propri effetti oltre il periodo semestrale in cui è realizzata (14).
  • In tema di liberazione anticipata, mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini dell'esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto, non è logico proiettare gli effetti della medesima trasgressione sui semestri successivi, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata (15).
  • Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, però, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (16).
  • E' illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione al primo semestre di detenzione, valutato in termini negativi solo per l'appartenenza a tale periodo del giorno di commissione del reato, in quanto quest'ultimo costituisce il presupposto e l'antecedente necessario alla detenzione, ma non può essere preso in considerazione per la valutazione del comportamento, né può far parte degli elementi utilizzabili ai fini della concessione del beneficio (17).

5.3. Casi particolari

  • La semilibertà è compatibile con la liberazione anticipata: non può contestarsi che la prima costituisce una modalità di espiazione della pena e sostituisce solo parzialmente lo stato di detenzione poiché il condannato trascorre all'esterno dell'istituto solo una parte della giornata e si trova in stato di restrizione intramuraria per la restante parte; sicché sussiste la possibilità di valutare, da parte degli operatori penitenziari, i progressi nella partecipazione all'opera di rieducazione, poiché non vengono del tutto interrotti i rapporti con gli operatori penitenziari, con i compagni di pena ed il personale di custodia e costituisce ulteriore elemento di valutazione positiva l'operosità e diligenza dimostrata nell'espletamento dell'attività lavorativa (18).
  • Ai fini della liberazione anticipata, nei semestri di pena scontata, debbono essere valutati anche quelli trascorsi in stato di custodia cautelare. Tuttavia il giudice deve tenere conto delle differenze riscontrabili nella condizione carceraria dell'imputato e del condannato. L'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento debba essere, a fine rieducativo, individualizzato in relazione ai risultati scientifici dell'osservazione della personalità del condannato e indica quali elementi del trattamento, l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative, Per gli imputati, invece, la partecipazione alle attività costituite dal trattamento ha carattere facoltativo e l'attività lavorativa può essere esclusa per giustificati motivi o per disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel valutare perciò la sussistenza delle condizioni per la liberazione anticipata occorrerà verificare se l'eventuale svolgimento di attività rieducative fosse compatibile con la posizione giuridica dell'imputato e considerare che la partecipazione alle stesse è facoltativa (19).
  • L'osservazione del condannato ai fini della liberazione anticipata non è limitata ai periodi di stretta detenzione ed è applicabile anche ai periodi in cui il soggetto usufruisce di permessi premio dato che la prova di partecipazione all'opera di rieducazione deve essere data anche per periodi trascorsi al di fuori delle strutture penitenziarie o durante l'eventuale periodo di detenzione domiciliare. Il soggetto detenuto, invero, allorché fruisce dei permessi premio previsti dall'ordinamento penitenziario non perde il suo «status» ed è tenuto ad uniformarsi a criteri di condotta la cui violazione può essere anche sanzionata sul piano disciplinare. L'art. 30 ter della L. 354/1975 invero, espressamente stabilisce che l'esperienza dei permessi premio è fonte integrante del programma di trattamento e calcola il periodo di tempo del permesso premio come pena espiata (20).

5.4. Liberazione anticipata ed ergastolo

L'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1990, n. 394, non consente di estendere l'indulto alla pena dell'ergastolo. La specifica connotazione di quest'ultimo, ossia la perpetuità, è infatti ontologicamente incompatibile con tutte quelle cause estintive della pena che presuppongono, ai fini della loro applicazione, una durata definita nel tempo. Né può pervenirsi a diversa conclusione solo perché l'ergastolo, al pari delle altre pene detentive permette il ricorso agli istituti della liberazione condizionale (art. 176, terzo comma, del Codice penale) e della liberazione anticipata (art. 54 dell'ordinamento penitenziario). Ciò perché in relazione a tali benefici, estesi all'ergastolo in seguito ad appropriati interventi normativi successivi ad alcune pronunce della Corte costituzionale, non si è derogato al principio dell'inscindibilità dell'ergastolo, né si è eliminato il carattere perpetuo di esso, ma si è solo affermato che, dopo un certo periodo di detenzione, anche il condannato all'ergastolo può fruire di quei benefici se ha dato prova, con la sua condotta, di ravvedimento, ovvero ha dimostrato attivo interesse all'opera di rieducazione (21).

Note

1. Fiandaca G., Commento all'art. 18 L. 10 ottobre 1986, n. 663, in "Legislazione penale", 1987, p. 203.

2. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 276 (in "Cassazione penale", 1991, I, pp. 4 e ss.), indica che gli artt. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che sostituisce il primo) costruiscono l'istituto della liberazione anticipata come "un beneficio diretto a sollecitare l'adesione e la partecipazione del condannato all'azione di rieducazione, mediante l'abbuono di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, sicché l'abbuono spetta separatamente per ogni semestre in cui il soggetto abbia dato prova di partecipazione all'azione educativa e non in base ad una valutazione finale e globale, che può comportare la perdita del beneficio per una valutazione finale negativa di carattere disciplinare".

3. Canepa M., Marcheselli A., Merlo S., Lezioni di diritto penitenziario, Giuffrè editore, Milano 2002, p. 153.

4. Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 1995, n. 186, in "Cassazione penale", 1995, p. 2771 e in "Giurisprudenza penale", 1995, I, p. 243.

5. Canepa M., Marcheselli A., Merlo S., Lezioni di diritto penitenziario, cit., p. 154.

6. Ivi, p. 155.

7. Ibid.

8. Cassazione penale, sezione I, 28 luglio 1989 (c.c. 7 luglio 1989, n. 2047), De Gregori.

9. Cassazione penale, 11 maggio 1995, Ianni, in "Cassazione penale", 1996, p. 2373.

10. Cassazione penale, sezione I, 31 gennaio 1996, n. 5443 (c.c. 31 ottobre 1995), P.G. in proc. De Simone.

11. Cassazione penale, sezione I, ord. 5 dicembre 1977, n. 2335 (c.c. 11 novembre 1977), Viglioglia.

12. Cassazione penale, sezione I, 12 aprile 1994, n. 1252 (c.c. 15 marzo 1994), Scivano.

13. Cassazione penale, 11 gennaio 1995, Scivoli, in "Cassazione penale", 1995, p. 3530.

14. Cassazione penale, sezione I, 12 marzo 1996, n. 777 (c.c. 6 febbraio 1996), Galeandro.

15. Cassazione penale, sezione I, 17 febbraio 1998, n. 7152 (c.c. 19 dicembre 1997), Chianchino.

16. Cassazione penale, sezione I, 4 gennaio 2000, n. 5819 (c.c. 22 ottobre 1999), Signoriello G.

17. Cassazione penale, sezione I, 19 dicembre 2000, n. 5384 (c.c. 29 settembre 2000), De Stefano.

18. Cassazione penale, sezione I, 23 novembre 1992, n. 3499 (c.c. 23 settembre 1992), P.M. in proc. Villecaro.

19. Cassazione penale, sezione I, 23 settembre 1994, n. 3656 (c.c. 18 luglio 1994), Cannella.

20. Cassazione penale, sezione I, 11 maggio 1990 (c.c. 19 aprile 1990, n. 1055), Minniti.

21. Cassazione penale, sezione V, 4 settembre 1993, n. 2594 (c.c. 7 luglio 1993), Chinellato.