ADIR - L'altro diritto

La dilazione e la rateizzazione delle spese processuali e di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali

Roberto Perotti, 2006

L'istituto della dilazione e rateizzazione delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali è così disciplinato:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
  • Decreto ministeriale 28 marzo 2003, Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario.
  • Circolare Ministero della giustizia, 6 ottobre 2002, n. 6, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di giustizia.
  • Circolare Ministero della giustizia, 23 ottobre 2003, n. 11, Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali, nonché delle comunicazioni al concessionario.

Il debitore che si trova in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione (al fine di evitare il pignoramento dei beni o del quinto dello stipendio) può chiedere la dilazione, la rateizzazione, ovvero la dilazione e successiva rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali.

La domanda, sottoscritta dall'interessato e autenticata ex art. 38, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere presentata all'ufficio recupero crediti competente, prima dell'inizio della procedura esecutiva (tale momento va identificato nell'atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione, ex art. 491 del Codice di procedura civile), personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore mediante apposita delega scritta. La domanda può essere trasmessa anche a mezzo di raccomandata: in questo caso si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata (1).

L'istanza deve essere indirizzata all'Ufficio recupero crediti (ex Campione penale) del Tribunale o della Corte d'appello competente con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali ed alle spese di mantenimento in carcere la cui espiazione sia cessata alla data del 30 giugno 2002 (2). Viceversa, competente a decidere sull'istanza di dilazione e rateizzazione delle spese di mantenimento in carcere la cui espiazione sia cessata a far data dal 30 giugno 2002 è l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto: in questo caso l'istanza deve essere presentata al funzionario competente presso lo stesso istituto, la cui individuazione deve essere riportata con chiarezza negli atti e provvedimenti inerenti alla pratica (art. 5, comma terzo legge 241/1990) (3).

Le istanze di rateizzazione e di dilazione sono assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo, pari ad euro 15,00.

Sulla richiesta di dilazione e di rateizzazione decide il funzionario addetto all'ufficio competente.

Il numero e l'importo delle rate sono determinati tenuto conto della somma che il debitore può versare mensilmente e delle sue condizioni economiche. In ogni caso l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00. La scadenza di ogni rata è fissata nell'ultimo giorno del mese. Nell'ipotesi di richiesta congiunta di dilazione e successiva rateizzazione, l'integrale pagamento del debito deve avvenire nel termine massimo di 30 mesi (4).

Con il provvedimento con il quale è concesso il beneficio sono applicati anche gli interessi nella misura prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - richiamato dall'art. 232, comma quinto, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - fissati al tasso del 6% annuo fino al 30 giugno 2003 e, a decorrere dal primo luglio 2003, al tasso del 4%. Gli interessi sono applicati con la seguente decorrenza (5):

  1. nella fase dell'adempimento spontaneo: dal giorno successivo alla scadenza del termine di un mese dalla notifica dell'invito al pagamento;
  2. nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito: dal sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento, quando la domanda è presentata prima di tale data; ovvero dalla data di presentazione della domanda quando, invece, la stessa è presentata dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In questa ipotesi sono aggiunti gli interessi di mora per il periodo compreso tra il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e quella di presentazione della domanda.

Dopo aver ottenuto la dilazione ovvero la rateizzazione, il debitore può chiedere di estinguere anticipatamente il debito. In tale caso:

  1. se è stato accordato il beneficio della dilazione non devono più essere riscossi gli interessi a partire dalla data in cui è effettuato il pagamento e fino alla data di scadenza del termine di dilazione;
  2. se è stato accordato il beneficio della rateizzazione non sono più dovuti gli interessi sulla rate non ancora scadute (6).

Nel caso in cui la dilazione ovvero la rateizzazione sia accordata nella fase dell'adempimento spontaneo, l'ufficio competente allega al provvedimento di concessione del beneficio il modello di versamento F23 precompilato con i dati necessari per i pagamenti. Il pagamento delle rate o della somma dilazionata iscritte a ruolo, invece, può essere eseguito:

  1. presso gli sportelli del concessionario (Riscossione S.p.A.) che ha notificato la cartella di pagamento;
  2. utilizzando il bollettino di conto corrente postale.

Fac-simile della domanda di dilazione e rateizzazione

Note

1. Si veda art. 3 del Decreto ministeriale 28 marzo 2003.

2. La competenza dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale o della Corte d'appello è determinata in base alle norme che regolano la competenza del giudice dell'esecuzione (art. 665 del Codice di procedura penale):

  1. in genere è competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento, il giudice che lo ha deliberato, art. 656 del Codice di procedura penale;
  2. se trattasi di provvedimento emesso in primo grado, non appellato o comunque con appello dichiarato inammissibile, oppure se il giudizio di appello si è concluso con una conferma o con una riforma attinente esclusivamente alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, giudice dell'esecuzione competente, è il giudice di primo grado;
  3. ove il provvedimento emesso in grado di appello abbia riformato la pronuncia di primo grado operando "una rielaborazione sostanziale" della decisione impugnata, la competenza all'esecuzione appartiene al giudice di appello;
  4. qualora sia stato proposto ricorso per Cassazione concluso o con declaratoria di inammissibilità, o con rigetto o annullamento senza rinvio e trattasi di ricorso per saltum o avverso provvedimento non appellabile e, infine, avverso una decisione resa in grado di appello che conferma una decisone di primo grado o la riforma solo quanto alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione di primo grado; in caso contrario, giudice dell'esecuzione competente sarà il giudice d'appello. Se il giudizio di Cassazione, invece, si è concluso con una sentenza di annullamento con rinvio, competente per l'esecuzione è il giudice di rinvio.
  5. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione debba effettuarsi con riferimento a più provvedimenti pronunciati da giudici diversi, diviene competente quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

3. La materia è disciplinata dal criterio indicato nel punto 6 della circolare del Ministero della giustizia 6 ottobre 2002, n. 6.

4. Art. 8 del Decreto ministeriale 28 marzo 2003.

5. Art. 12 del Decreto ministeriale 28 marzo 2003.

6. Circolare Ministero della giustizia, 23 ottobre 2003, n. 11.