ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo 2
L'immigrazione: caratteri generali e leggi

Emanuela Cimmino, 2006

Premessa

Generalmente con il termine IMMIGRAZIONE si definisce ogni movimento migratorio individuale o di massa originato da motivi economici, di studio, di lavoro o dall'intento di fuggire da situazioni conflittuali del proprio paese che porta a stabilirsi, in via temporanea o definitiva, in un luogo diverso da quello di origine.

L'immigrazione in Italia è un fenomeno abbastanza recente. Per oltre un secolo terra di emigrazione, il nostro Paese si trova di fronte ad un repentino cambiamento di ruolo ed è chiamato a misurarsi, sul piano culturale e politico, con l'afflusso crescente di uomini e donne di culture, usi e religioni assai diverse tra loro così che l'espressione "società multietnica" è diventata una realtà quotidiana.

Sul piano storico, l'arrivo dei primi flussi migratori comincia nei primi anni '70 con l'inizio della crisi del petrolio. L'Italia viene scelta dagli immigrati che non possono più raggiungere i ricchi Paesi dell'Europa centro-settentrionale a causa delle politiche restrittive e della chiusura delle frontiere da parte degli Stati più industrializzati.

Dalla seconda metà degli anni 80, l'Italia ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero degli ingressi di cittadini stranieri; è in questo periodo che il problema comincia ad essere percepito dall'opinione pubblica e gli studiosi intraprendono ricerche più approfondite sulla condizione degli immigrati.

L'Italia, a differenza di altri Stati europei solo da pochi anni si è impegnata ad elaborare politiche sull'immigrazione; durante gli anni '70 e la prima metà degli anni '80, lo Stato ha preferito "non decidere" in materia di immigrazione, lasciando al libero gioco delle forze del mercato il compito di regolamentare i flussi migratori e agli enti locali ed alle organizzazioni assistenziali quello di affrontare, in qualche modo, le emergenze con centri di prima accoglienza, mense, dormitori.

Si tratta di politiche che non hanno tenuto conto dei bisogni e soprattutto dei diritti di chi proveniva da un altro paese fornendo prevalentemente assistenza caritatevole e in assenza di una legge specifica, inoltre, l'unica soluzione era individuata nell'espulsione con il ritorno immediato nel paese di origine.

Solo alla fine del 1986 abbiamo la prima legge in materia di immigrazione, periodo in cui si avverte la necessità di un intervento da parte dello Stato che esprima la volontà di regolarizzare i flussi migratori, tenendo conto anche dei diritti degli stranieri.

2.1 Le leggi in materia di immigrazione in Italia

La legge n. 943 del 30/12/86 mira a definire le norme per i lavoratori extracomunitari e le loro famiglie, facendo riferimento unicamente al lavoro subordinato senza nessun accenno al lavoro autonomo.

Si precisano inoltre le condizioni per l'espulsione e le sanzioni per i datori di lavoro che non denunciano l'assunzione di lavoratori extracomunitari.

Con la legge del 28 febbraio del 1990 n.39, si accetta ufficialmente la presenza stabile di stranieri che vivono e lavorano in Italia; Si attribuiscono loro diritti non più legati solo al lavoro ma più in generale diritti della persona.

La legge 6/03/98 n. 40 guarda in modo particolare all'integrazione sociale e ai diritti- doveri degli stranieri, facendo emergere la consapevolezza nella società contemporanea che non s può più evitare questa realtà e che bisogna cercare nuovi strumenti per costruire un dialogo con le altre culture.

Nella legge sono inserite innovazioni importanti, per quanto concerne le misure d'integrazione, quale, ad esempio, la carta di soggiorno, un documento che permette di rimanere a tempo indeterminato dopo 5 anni di permanenza con regolare permesso di soggiorno. La legge prevede, quindi, che l'espulsione possa essere disposta solo gravi motivi di ordine pubblico e che lo status di titolare di carta di soggiorno si estenda anche al coniuge e ai figli minori conviventi.

Il ricongiungimento familiare viene garantito e si allarga la sfera dei parenti che ne può usufruire.

Quanto all'assistenza sanitaria, lo straniero regolarmente soggiornante ha parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Ai minori presenti sul territorio, regolari e clandestini, tra le altre forme d tutela è esteso l'obbligo scolastico.

Per tutti gli stranieri, infine, è prevista un'azione civile contro qualsiasi atto di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

Con le tabelle seguenti si sono voluti sintetizzare gli elementi caratterizzanti ogni singola legge per confrontarne e comprenderne le differenze.

Si percepirà, leggendo, che, oltre alle diverse esigenze oggettive di controllo dei flussi migratori, cambia anche la sensibilità di fronte allo straniero: da lavoratore utile per l'economia del paese, a persona desiderosa di creare un nuovo progetto di vita nel nostro territorio e che quindi ha bisogno di strutture sociali e culturali.

TAB. 11 - LEGGE 30/12/'86 N. 943
Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine
Disposizioni Previsioni
Soggetti ai quali si applicano le norme
  • lavoratori extracomunitari regolari e loro famiglie
sono esclusi:
  • i lavoratori frontalieri
  • gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale
  • gli stranieri occupati da organizzazioni o da imprese operanti nel territorio italiano a tempo determinato
  • gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale
  • i cittadini degli stati membri della CEE
  • gli artisti e i lavoratori dello spettacolo
  • i marittimi
Politiche migratorie Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie
  • presso la Direzione Generale del collocamento è istituito un servizio per i problemi dei lavoratori
  • commissioni regionali per programmare i flussi dei lavoratori in entrata e interventi di integrazione sociale
Ingresso nel territorio dello Stato
  • Passaporto valido
  • visto d'ingresso
  • documentazione che giustifichi le ragioni d'ingresso
Motivi del soggiorno
  • lavoro subordinato
  • ricongiungimento familiare
  • studio
Lavoro subordinato
  • autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici provinciali del lavoro; essa ha validità biennale
  • l'assunzione per servizi domestici avviene con richiesta nominativa
  • gli studenti possono chiedere l'autorizzazione per lavoro a tempo determinato per un tempo non superiore alle 500 ore annuali
  • speciali liste di collocamento e relative graduatorie
  • dopo 24 mesi dal primo avviamento al lavoro se lo straniero è disoccupato passa nelle liste di collocamento dei lavoratori italiani
la perdita di lavoro non comporta anche quella del permesso di soggiorno
Studio
  • si può richiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale se ci sono accordi specifici tra gli Stati
  • i lavoratori immigrati possono partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati sul territorio
Ricongiungimento familiare
  • dato ai lavoratori legalmente residenti in Italia e occupati, con: coniuge, figli minori a carico, genitori a carico senza possibilità di lavoro
Espulsioni
  • immigrati clandestini
  • i lavoratori extracomunitari che entro i termini previsti non hanno inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione
Ruolo delle regioni Per favorire l'integrazione sociale organizzano:
  • consulte regionali
  • corsi di lingua e cultura italiana
  • corsi di formazione e inserimento al lavoro
  • programmi culturali per i diversi gruppi nazionali
TAB. 12 - LEGGE 28/02/'90 N. 39
Conversione in legge recante norme urgenti in materia di aiuto politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione di cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo
Disposizioni Previsioni
Ingresso nel territorio
  • Passaporto non scaduto
  • visto rilasciato dall'ambasciata italiana del paese di provenienza
  • documenti che attestano che ha un'occupazione regolarmente retribuita o enti, privatiche garantiscono di dargli alloggio, mantenimento, copertura di eventuali spese sanitarie e denaro per rientrare in patria
Motivi del soggiorno
  • lavoro autonomo o subordinato
  • assistenza a familiari
  • ricongiungimenti familiari
  • studio
  • turismo
  • religione
Documenti richiesti per il soggiorno
  • permesso di soggiorno: deve essere richiesto in questura entro 8 giorni dalla data d'ingresso
validità
  • per lavoro o studio: il primo permesso dura 2 anni
  • per turismo: in base al periodo del visto o massimo 3 mesi
  • per stranieri coniugati con un italiano è illimitato
proroga
  • il primo permesso è prorogabile per 4 anni; bisogna dimostrare che si ha un reddito minimo proveniente da lavoro o si fa un'autocertificazione
Asilo politico
  • per i cittadini extracomunitari che provengono da paesi in cui sono perseguitati per motivi razziali, politici, religiosi, ...
  • presentare domanda agli uffici di polizia di frontiera
divieto d'ingresso
  • a chi ha soggiornato per più di 3 mesi in paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra
  • a chi ha già ottenuto asilo politico in altri paesi
  • a chi è stato condannato in Italia per gravi reati o appartenenti ad organizzazioni mafiose o di traffico di droga
Lavoro subordinato
  • diritto ad un contratto di lavoro
  • i lavoratori hanno il dovere di denunciare i datori di lavoro inadempienti
Lavoro autonomo
  • devono iscriversi agli albi e ai registri professionali
  • avere regolare licenza
  • gli ambulanti con licenza possono assumere fino a 5 dipendenti extracomunitari
Espulsioni
  • clandestini pregiudicati o sottoposti a procedimenti penali
  • devono lasciare l'Italia entro 15 giorni dall'espulsione
Sanità
  • ha diritto chi ha il permesso di soggiorno
  • tutti i lavoratori regolari
  • i lavoratori autonomi devono versare contributi volontari
Studio Sono riconosciuti diplomi e lauree solo se hanno valore legale anche in Italia
Prima accoglienza Chi ha il permesso di soggiorno può essere ospitato per i primi sei mesi in Italia in centri di prima accoglienza predisposti dai comuni
TAB. 13 - LEGGE 6/03/'98 N. 40
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Disposizioni Previsioni
Soggetti ai quali si applicano le norme
  • cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
  • apolidi
  • cittadini di Stati membri dell'Unione europea se le nuove norme sono più favorevoli
Diritti e doveri dello straniero
  • diritti fondamentali della persona
  • diritti civili del cittadino
  • diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale
  • diritto alla tutela giurisdizionale e all'accesso ai pubblici servizi
  • diritto alla traduzione degli atti ricevuti dalla pubblica amministrazione
  • diritto alla protezione diplomatica
  • diritto di difesa
  • diritto all'unità familiare e al ricongiungimento
  • doveri imposti dalla legge italiana
Politiche migratorie
  • documento programmatico triennale sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato
  • previsione e fissazione di flussi d'ingresso
  • coordinamento Stato italiano-Unione europea-organizzazioni e istituzioni internazionali-Paesi di origine in materia d'immigrazione
  • coordinamento Stato italiano-Regione-Province-Comuni-Enti locali in materia di integrazione sociale degli stranieri
Ingresso nel territorio dello Stato
  • passaporto valido
  • visto d'ingresso
  • documentazione idonea a dimostrare lo scopo e le condizioni di soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza
divieti
  • straniero privo dei requisiti per l'ingresso
  • minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Documenti richiesti per il soggiorno Permesso di soggiorno, anche se rilasciato da altro Paese dell'Unione europea:
  • richiesto alla Questura entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nello Stato
  • rilasciato o rinnovato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda
  • la durata è specifica in funzione della motivazione del rilascio
  • possibilità di rinnovo per una durata non superiore al doppio di quella inizialmente stabilita
Motivi del soggiorno
  • lavoro
  • turismo
  • motivi familiari
  • studio
  • formazione
  • giustizia
  • attesa di emigrazione in altro Stato
  • esercizio delle funzioni di ministro di culto
  • cure mediche
  • convivenza in istituti civili o religiosi
  • protezione sociale
  • ragioni umanitarie
Carta di soggiorno
  • richiesta in Questura dopo soggiorno di almeno 5 anni
  • rilascio subordinato (a) alla dimostrazione di disporre di reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari e (b) alla mancanza di procedimenti penali in corso
  • a tempo indeterminato
  • revocata in caso di sentenza di condanna per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza
  • garantisce ampie facoltà allo straniero e limita la possibilità di espulsione amministrativa ai casi di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ovvero nei confronti di stranieri che appartengono a particolari categorie "a rischio"
Controlli alle frontiere
  • potenziamento e perfezionamento delle misure di controllo, anche attraverso l'automazione delle procedure
  • coordinamento dei controlli di frontiera e di vigilanza marittima e terrestre
  • intese di collaborazione con i Paesi di origine dei flussi migratori
  • realizzazione di centri di accoglienza presso i valichi di frontiera
Reati in materia di immigrazione
  • immigrazione clandestina
  • ipotesi d'immigrazione clandestina aggravata
  • agevolazione della permanenza clandestina
  • violazione delle norme in materia di lavoro degli stranieri
  • reingresso dello straniero espulso
  • elusione dei provvedimenti disposti dal giudice contro le attività discriminatorie
Espulsione
  • amministrativa
  • misura di sicurezza
  • sanzione sostitutiva della detenzione
Divieti Di respingimento
  • stranieri che possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, cittadinanza, religione, opinioni politiche, ovvero possa essere ulteriormente rinviato in altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
di espulsione
  • stranieri minori di anni 18
  • stranieri in possesso della carta di soggiorno
  • stranieri conviventi con parenti entro il IV grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana
  • donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono
Lavoro subordinato
  • richiesta nominativa o generica del datore di lavoro all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro
  • autorizzazione al lavoro da parte di detto ufficio da utilizzare entro 6 mesi dal rilascio
  • possibilità per il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro di iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno
  • prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro a favore di uno straniero al fine di ottenere dalla Questura autorizzazione all'ingresso nel terrritorio e ai fini del rilascio del visto d'ingresso, dell'iscrizione nelle liste di collocamento e del rilascio del permesso di soggiorno
Lavoro stagionale
  • richiesta nominativa o generica del datore di lavoro all'ufficio periferico del MdL
  • autorizzazione al lavoro da parte di detto ufficio valida da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 o 9 mesi
  • possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
  • forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Lavoro autonomo
  • consentito solo nei casi di attività non occasionale e non riservata a cittadini italiani o dell'Unione europea
  • subordinato alla disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento dell'attività, al possesso dei requisiti per l'iscrizione in albi e registri ed al rilascio da parte dell'autorità competente di un nulla osta all'esercizio dell'attività
  • subordinato alla disponibilità di alloggio e reddito adeguato superiore al minimo di legge per l'esenzione del contributo alla spesa sanitaria oppure di altra idonea garanzia
visto di ingresso rilasciato/negato entro 120 giorni dalla domanda ed utilizzato entro 180 giorni dal rilascio
Altre ipotesi di lavoro
  • ingresso per casi particolari (dirigenti, personale specializzato, docenti universitari, ecc.) da disciplinarsi mediante apposito regolamento
Tutela dei minori
  • soggiorno in conformità ai documenti di uno o entrambi i genitori
  • disposizioni specifiche in materia di sussistenza al minore
  • competenza del Tribunale per i Minorenni
Assistenza sanitaria
  • iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio Sanitario Nazionale a seconda della categoria di stranieri e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
  • assicurazione per il rischio di malattie, infortunio e maternità
  • assistenza e cure essenziali agli stranieri non inscritti al Servizio Sanitario Nazionale
Istruzione
  • obbligo scolastico per i minori stranieri
  • diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica
  • corsi di lingua italiana
  • attività interculturali
  • accesso ai corsi delle università
  • borse di studio
  • riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
Alloggio e assistenza sociale
  • realizzazione di centri di accoglienza
  • accesso agli alloggi sociali, collettivi o privati, all'edilizia residenziale pubblica ed ai programmi pubblici in materia di accesso all'abitazione
  • provvidenze e prestazioni di assistenza pubblica
Integrazione sociale e lotta alla discriminazione
  • programmi pubblici di inserimento degli stranieri nella società
  • tipizzazione delle attività discriminatorie
  • azione civile contro la discriminazione per la cessazione dell'attività, rimozione degli effetti e risarcimento del danno anche non patrimoniale
Organi di tutela
  • Fondo nazionale per le politiche migratorie
  • commissione per le politiche di integrazione
  • comitato per i minori stranieri
TAB. 14 - Sintesi delle disposizioni delle tre leggi
L. 30/12/86 nº943 L. 28/02/90 nº39 L. 6/03/98 nº40
Soggetti ai quali si applicano le norme X X X
Politiche migratorie X X X
Ingresso nel territorio dello Stato X X X
Motivi del soggiorno X X X
Documenti richiesti per il soggiorno X X X
Diritti e doveri dello straniero - - X
Asilo politico - X -
Carta di soggiorno - - X
Controlli alle frontiere - - X
Reati in materia d'immigrazione - - X
Espulsioni X X X
Divieti - - X
Lavoro subordinato X X X
Lavoro stagionale - - X
Lavoro autonomo - X X
Altre ipotesi di lavoro - - X
Assistenza sanitaria X X X
Istruzione/studio X X X
Prima accoglienza e assistenza sociale - X X
Ruolo delle Regioni X - -
Tutela dei minori - - X
Intervento sociale e lotta alla discriminalità - - X
Organi di tutela - - X

Fonte: Il Sole 24 ore, Guida al diritto, 28 marzo 1998, 95-99

2.2 La recente legislazione: L. 189/02 (legge Bossi-Fini)

La legge 189/02 modifica in molte parti la legge Turco-Napolitano (legge n. 40/1998, poi Testo unico n. 286/1998), che costituisce la disciplina generale in materia di immigrazione.

Quasi tutti i principali punti della legge Turco-Napolitano sono stati modificati a svantaggio degli stranieri: visti d'ingresso, permesso di soggiorno, carta di soggiorno, espulsione, ricongiungimento familiare, accesso dello straniero ai diritti sociali, diritto di asilo.

L'ingresso in Italia oggi può dirsi difficoltoso, come più difficoltosa è resa la permanenza regolare; sono accelerate e semplificate le procedure per l'espulsione dei "clandestini" le cui modalità di esecuzione divengono sempre più dure; sono state limitate le possibilità di ricongiungimento familiare; si riduce la concreta praticabilità del diritto di asilo.

In dettaglio è possibile schematizzare le principali modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini:

VISTI D'INGRESSO. La novità consiste nel fatto che le Autorità Consolari italiane, alle quali viene chiesto il rilascio del visto d'ingresso nel nostro paese, possono negarlo anche con atto non motivato, per motivi di sicurezza.

PERMESSO DI SOGGIORNO. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, lo straniero sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prima di chiedere il permesso, lo straniero deve aver già stipulato il "contratto di soggiorno", un contratto cioè tra lo straniero stesso ed il suo datore di lavoro, con il quale quest'ultimo garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e si impegna a pagare le spese necessarie per il suo ritorno nel paese di provenienza. Il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede lo straniero. Lo Sportello Unico per l'immigrazione è un nuovo organo istituito dalla legge Bossi-Fini presso ogni Prefettura e che ha competenza in ordine a tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.

Sono stati modificati anche i tempi del permesso di soggiorno, il quale ha la stessa durata del contratto di soggiorno e non può essere superiore a nove mesi per lavoro stagionale, un anno per lavoro subordinato a tempo determinato e due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.

CARTA DI SOGGIORNO. L'unica modifica riguarda il periodo di permanenza regolare in Italia necessario al fine di ottenere la carta stessa: era di cinque anni con la 40/98, mentre è passato a sei con l'attuale legislazione.

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA. L'espulsione degli stranieri che non sono in regola con il permesso di soggiorno è eseguita sempre con accompagnamento coattivo alla frontiera, tranne che si tratti di espulsione dello straniero che non ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini previsti dalla legge.

CENTRI DI TEMPORANEA PERMANENZA E ASSISTENZA. Questo istituto giuridico, creato specificamente per gli immigrati, ha sollevato numerosi dubbi di legittimità costituzionale, in quanto prevede una limitazione della libertà personale disposta con provvedimento amministrativo, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che consente ciò solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Gli immigrati in attesa di espulsione, invece, sono costretti a stare in questi centri, per accertamenti relativi all'identità, anche se non hanno commesso alcun reato.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. Viene ridimensionata la cerchia dei familiari che possono ricongiungersi allo straniero regolarmente soggiornante in Italia. Ferma restando tale possibilità per il coniuge e per i figli minorenni, i figli maggiorenni potranno ricongiungersi solo qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al loro sostentamento per motivi di salute che comportino invalidità totale.

I genitori, poi, potranno ricongiungersi solo qualora non abbiano, nel paese di origine, altri figli.

I genitori ultrasessantacinquenni potranno invece ricongiungersi qualora gli eventuali altri figli non siano in grado di provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. Il lavoratore straniero, che faccia ritorno nel proprio paese, potrà godere dei diritti previdenziali maturati in Italia soltanto dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

DIRITTO ALL'ABITAZIONE: Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizioni di parità con i cittadini italiani, solo se titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale.

DIRITTO DI ASILO POLITICO. Il richiedente potrà essere trattenuto nei centri di identificazione, tutte le volte che sarà necessario per verificarne l'identità o la nazionalità, se non è fornito di documenti di viaggio o di identità, oppure per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo. Inoltre il trattenimento dovrà essere disposto quando il richiedente asilo abbia tentato di sottrarsi ai controlli di frontiera ovvero sia uno straniero già soggetto a provvedimento di espulsione.

NORME PENALI. Nella L.198/02 sono previste anche norme penali: alcune introducono nuovi reati (per esempio falsificazione di permessi, contratti, carte di soggiorno) o aumentano le pene per quelli già previsti nella legge Turco-Napolitano, altre prevedono procedure semplificate per espellere gli stranieri accusati di aver commesso reati.

Sono previste aggravanti specifiche per chi favorisce l'immigrazione clandestina; allo stesso tempo, però, sono previsti sconti di pena per i "trafficanti" che collaborano con la polizia.

Se, inoltre, viene arrestato uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, il giudice, in sede di convalida dell'arresto pronuncia, "sentenza di non luogo a procedere"e lo straniero viene espulso con accompagnamento alla frontiera, con la conseguenza che lo straniero non sarà sottoposto al processo e non potrà, quindi, difendersi per i reati contestati.

Ancora, lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno, che deve scontare una pena detentiva inferiore ai due anni, verrà espulso con accompagnamento alla frontiera.

Infine, si dispone che il giudice comunichi al Questore e all'Autorità Consolare i provvedimenti di custodia cautelare o le sentenze di condanna nei confronti degli stranieri condannati per un reato per il quale è previsto l'arresto, al fine di facilitarne l'espulsione una volta usciti dal carcere.

Da tutto ciò appare evidente come sia più forte l'esigenza di regolamentare i flussi migratori, piuttosto che riconoscere i diritti degli straneri.

2.3 Regolari e irregolari

Generalmente, si è soliti operare una distinzione tra immigrazione regolare, irregolare e clandestina.

Sono considerati immigrati regolari, tutti i cittadini stranieri il cui ingresso e la cui permanenza nel territorio dello Stato avvengono nel rispetto delle condizioni di legge (in possesso di passaporto valido e muniti, dopo essere entrati regolarmente nel territorio, di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno).

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Può, inoltre partecipare alla vita pubblica locale e gli è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Possono, considerarsi immigrati irregolari coloro che, entrati con un regolare visto d' ingresso, non hanno chiesto entro il termine previsto dalla legge (otto giorni lavorativi) il permesso di soggiorno al Questore della provincia in cui lo straniero si trova; coloro che, entrati regolarmente e muniti di regolare permesso di soggiorno alla scadenza dello stesso non ne hanno richiesto il rinnovo; coloro che, pur avendo chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per assenza dei requisiti prescritti, non lo hanno ottenuto.

Tutti gli altri extracomunitari che entrano in Italia eludendo ogni controllo sono da considerarsi immigrati clandestini.

Le condizioni di inserimento per questi ultimi sono più problematiche, anche perché, una volta giunti in Italia sono più facilmente preda di organizzazioni criminali.

La disperazione dei clandestini è, infatti, sfruttata da organizzazioni che gestiscono un vero e proprio "business", controllando la raccolta, l'imbarco ed il trasporto via mare per il raggiungimento delle coste italiane, in cambio di cospicue somme di denaro. Gran parte dei clandestini che giungono nel nostro paese sono reclutati dalla malavita ed impiegati in attività illecite.