ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo primo
L'evoluzione normativa premiale: decretazione d'urgenza antiterroristica e antimafia

Desy Parrini, 2007

1. L'espandersi della grande criminalità e la necessità di una normativa speciale

A partire dalla fine degli anni sessanta il nostro Paese è stato investito da nuove forme di criminalità le quali, ricorrendo ad atti di violenza contro le persone, le cose e l'incolumità pubblica, creavano un gravissimo allarme collettivo e gettavano le premesse per l'insorgere, nei cittadini, di una sensazione di sfiducia nelle istituzioni democratiche.

Nel giro di pochi mesi, insieme a numerosi episodi minori, si ha una serie di gravi attentati all'ordine e all'incolumità pubblica. La serie inizia il 25 aprile 1969, anniversario della liberazione: alla Fiera campionaria e alla stazione di Milano esplodono due bombe provocando il ferimento di 19 persone; continua il 9 agosto quando su otto treni in servizio in diverse parti della penisola, ma soprattutto al nord, esplodono altrettanti ordigni; poi, il 12 dicembre, l'episodio più grave di tutti: quello della Banca dell'Agricoltura di Milano a Piazza Fontana, dove l'esplosione di una bomba ad alto potenziale provoca un vero e proprio massacro: muoiono sedici persone e ne vengono ferite novanta. Nella stessa giornata altre tre bombe esplodono a Roma provocando sedici feriti, mentre un'altra viene trovata inesplosa alla Banca Commerciale di Milano. L'episodio di Piazza Fontana e le giornate del dicembre 1969 segnano l'inizio di una "spirale (1) di violenza destinata a durare per molto tempo e a caratterizzare un'intera fase della vita nazionale".

Il diffondersi dei fatti di terrorismo (2) e del fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione impose, al legislatore, di provvedere ad una elaborazione di norme idonee a contrastare attività criminali riconducibili alla delinquenza organizzata e che, di per sé, presupponevano l'esistenza di associazioni stabilmente dedite al crimine eversivo- terroristico.

La gravità dei singoli reati commessi e il fatto che ognuno di essi fosse manifestazione di un unico disegno criminoso, determinarono delle importanti conseguenze sul piano investigativo, processuale e sanzionatorio. Da un lato, si è provveduto alla creazione di organismi investigativi specializzati ed alla realizzazione di forme di "coordinamento" tra gli uffici del pubblico ministero investiti delle indagini. Da un altro, si è palesata l'inevitabilità di "processi inchiesta" (cc.dd. maxi-processi) aventi a oggetto sia le condotte di partecipazione degli imputati alle associazioni criminali, sia un elevato numero di episodi specifici (come le rapine di autofinanziamento, i singoli sequestri di persona, gli attentati) rappresentativi delle finalità perseguite dall'una o dall'altra associazione. Infine, è stata avvertita la necessità della creazione di una normativa speciale che, per un verso, aggravasse le sanzioni a carico degli autori dei reati e, per l'altro, consentisse la concessione di speciali attenuanti a chi, dissociandosi dai complici, avesse collaborato con l'autorità di polizia o giudiziaria.

Sul finire degli anni '70, furono introdotte articolate previsioni in materia di delitti terroristici mediante l'individuazione di un trattamento differenziato che prevedeva, da un lato, una normativa premiale per chi, imputato di tali delitti, collaborava con gli organi della giustizia penale e, da un altro, una contrapposta normativa di particolare rigore per chi, imputato dei medesimi delitti, non teneva atteggiamenti collaborativi.

1.1. L'evoluzione legislativa premiale negli anni '70 e '80

Quando il legislatore italiano ha disciplinato la figura del collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata, ha adottato come impostazione di base la normativa antiterroristica ed è per questo motivo che riteniamo utile ripercorrere tale legislazione.

Tuttavia prima di analizzare la cosiddetta "legislazione d'emergenza", vogliamo esaminare quella in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) poiché è con questo reato che il legislatore italiano ha sperimentato la "tecnica premiale".

1.1.1. Disposizioni premiali per il reato di sequestro a scopo di estorsione

Iniziamo, dunque, dalla storia (3) della disciplina del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, la quale, quasi coincide, con quella delle sue diverse modifiche premiali (4).

Nella sua versione originaria, l'art. 630 c.p. era composto da due commi: il primo conteneva la previsione della pena da otto a quindici anni di reclusione e da quattrocentomila ad ottocentomila lire di multa per il sequestro di persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; il 2º comma prevedeva un aggravamento di pena (da dodici a diciotto anni di reclusione) nel caso di conseguimento dell'intento.

E' con la legge 14 ottobre 1974 n. 497, che l'art. 630 c.p. viene modificato mediante la previsione, per l'agente o il concorrente che si fosse adoperato in modo da consentire alla vittima di riacquistare la libertà senza il pagamento del riscatto, dell'applicazione delle pene previste per il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.). Tale norma premiante è stata sostanzialmente riprodotta dal decreto legge 21/03/1978 n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18/05/1978, seppur limitatamente al concorrente (operando quindi una restrizione dell'operatività di essa) e con l'aggiunta del requisito ulteriore della dissociazione, ed infine accolta nel testo vigente, al comma 4 a seguito della legge 30/12/1980 n. 894.

A ben vedere si tratta, in tutte e tre le versioni che si sono succedute, di un'ipotesi particolare di ravvedimento sostanziale (5) previsto dal n. 6 dell'art. 62 c.p.: viene premiata la contro-condotta che incide sull'offesa già concretizzatesi, impedendone il protrarsi.

Gli elementi costitutivi dell'attenuante, che non può applicarsi al mero tentativo (6), sono pertanto:

  1. una dissociazione;
  2. il contributo del correo alla liberazione;
  3. la liberazione senza pagamento del riscatto.

Prima di esaminare partitamene questi tre profili, occorre dar conto del fatto che la giurisprudenza (7) ha risolto in modo negativo il quesito se l'attenuante possa applicarsi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.

Merita inoltre un cenno una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino (8) che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 1984 ha dichiarato per un aspetto inammissibile e per l'altro infondata. Il profilo dichiarato inammissibile era quello relativo alla pretesa incostituzionalità del comma 4 alla luce del principio della pena intesa come rieducazione ai sensi dell'art. 27 comma 3; mentre su un altro profilo la Corte ha emanato una decisione interpretativa di rigetto: la censura mossa al comma 4 dell'articolo in esame consisteva nella disparità di trattamento, laddove esso prevede l'attenuante per il singolo correo che si dissocia e offre il suo contributo per la liberazione della vittima, ma non sembra contemplare la possibilità di applicare la diminuente ai casi di decisione unanime di tutti i sequestratori di porre l'ostaggio in libertà senza pagamento del riscatto. La Corte ha invece stabilito che tale possibilità interpretativa (9) deve ritenersi consentita dalla norma.

Tornando adesso, all'analisi degli elementi costitutivi dell'attenuante introdotta dal comma 4 dell'art. 630 c.p., la legge non dice che cosa debba intendersi per dissociazione e non lo fa neppure al comma 5 dello stesso articolo, dove pure si richiede che il reo si dissoci dai concorrenti. La dizione sembrerebbe presupporre l'esistenza di un'associazione per delinquere, ma il sequestro estorsivo, pur essendolo nella pratica, sul piano normativo non è necessariamente un delitto-scopo di un'associazione per delinquere. Ciò è tanto vero che una pronuncia della Cassazione (10) ha affermato che l'attenuante si può ritenere applicabile anche ai casi di sequestro attuato da una sola persona.

Assodato che occorre l'abbandono del progetto criminoso, altro problema che la giurisprudenza (11) ha dovuto affrontare è se occorra un pentimento vero e proprio o se il distacco dal pactum sceleris possa essere mosso da altri motivi.

Circa la gratuità della liberazione, si è posto il quesito se possa applicarsi l'attenuante in due casi:

  1. nel riscatto parziale, dove per parziale si deve intendere la somma minore di quella su cui i familiari della vittima sono stati costretti a consentire;
  2. nel caso di riscatto pagato o promesso dopo la liberazione dell'ostaggio.

Per entrambi i casi la giurisprudenza (12) propende per la non applicazione dell'attenuante.

Ma la legge n. 894/1980 non si è limitata a modificare il comma 4 dell'art. 630 c.p., ha infatti introdotto al comma 5 un'ulteriore disposizione premiale prevista "nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti". Secondo parte della dottrina (13), tale previsione normativa costituisce l'emblema dell'evoluzione penale-premiale del nostro ordinamento, poiché introduce le due ipotesi paradigmatiche sulle quali verrà modellata la gran parte della legislazione premiale italiana, nonché buona parte delle normative premiali dell'Europa continentale; non solo, ma con la seconda parte del comma 5 prevede un'ipotesi di ravvedimento processuale (14).

Dopo questi interventi legislativi, la figura del collaboratore, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, è ben delineata e regolamentata; la collaborazione, dunque, può estrinsecarsi, tanto nell'adoperarsi in modo che il sequestrato riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione (comma quarto dell'art. 630 c.p.), quanto nell'evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriori (15) (comma quinto, parte prima), quanto, infine, nell'aiutare la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti (16) (comma quinto parte seconda). Come contropartita della collaborazione prestata, il soggetto riceverà i congrui sconti pena previsti dalla legge: nel primo caso si applicheranno le pene previste per il delitto di sequestro di persona; nel secondo e nel terzo caso, la pena dell'ergastolo verrà sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni, mentre le altre pene saranno ridotte da un terzo a due terzi.

Tuttavia la condotta collaborativa introdotta con la legge 894/1980 necessita di un ulteriore requisito per essere considerata tale: quello della dissociazione. Vediamo cosa debba intendersi con tale espressione e quale sia il comportamento che il soggetto debba porre in essere per "rientrare" nel disposto dell'art. 630 comma 5º c.p.

Il legislatore con tale requisito ha inteso pretendere da parte del concorrente la revoca dell'adesione non solo rispetto alla specifica risoluzione criminosa (17), ma anche al pactum sceleris che lo vincolava ai complici. La dissociazione va vista simmetricamente all'associazione: così come quest'ultima consta di un momento soggettivo, che è l'adesione al programma associativo, e di uno oggettivo, rappresentato dall'assunzione di un ruolo nell'ambito della stessa, così va interpretata la prima, soggettivamente, come revoca dall'adesione originaria e, oggettivamente, come attività materiale diretta al fine (18).

Anche la giurisprudenza si è subito orientata in questi termini (19), specificando con più pronunzie che ai fini dell'applicazione della diminuente prevista dall'art. 630, quinto comma c.p., non è necessario che l'atteggiamento di collaborazione con la polizia o con l'autorità giudiziaria del concorrente dissociato consegua ad un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente collaborare solo per motivi di tornaconto personale o per conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante (20).

L'ultimo intervento legislativo in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione è quello contenuto nel d.l. 8/1991, convertito in l. 82/1991 il quale ha introdotto la previsione di due nuove figure criminose: viene infatti considerato comportamento delittuoso il fatto di chi contragga, anche all'estero, un'assicurazione per la copertura dei rischi del prezzo del riscatto; e altresì, quello di chi, avendo notizia di un sequestro di persona a scopo di estorsione anche soltanto tentato o di circostanze relative al pagamento del prezzo per la liberazione dell'ostaggio o comunque utili per la liberazione, ovvero per l'accertamento o la cattura dei colpevoli, ometta o ritardi di riferirne all'autorità di cui all'art. 361 c.p.

1.1.2. Disposizioni premiali per i reati di terrorismo

Dopo aver ricostruito, seppur a grandi linee, la normativa premiale per il sequestro di persona a scopo di estorsione, passiamo a quella anti-terrorismo, per poi soffermarci ampiamente su quella antimafia.

Com'è noto, gli anni '70 sono stati caratterizzati da una serie di attentati terroristici, provenienti da frange estremistiche sia di destra che di sinistra e sono culminati col sequestro (21) dell'On. Aldo Moro. Il legislatore è stato così "costretto" a varare una serie di provvedimenti urgenti sia di natura sostanziale che processuale, subito etichettati come "legislazione d'emergenza".

Infatti, pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro dell'On Moro, il Governo emanò il d.l. 21 marzo 1978 n. 59, il quale riscriveva l'art. 630 c.p., rubricandolo "sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione". Fu, poi, un emendamento proposto dallo stesso Governo a scartare la soluzione dell'unione delle due figure di sequestro ed è così che la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191 ne operò la separazione, introducendo la nuova figura del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, disciplinata dall'art. 289-bis c.p., e lasciando che l'art. 630 regolamentasse esclusivamente il sequestro estorsivo.

Anche di fronte al terrorismo, la risposta legislativa è stata quella di introdurre misure idonee a favorire la dissociazione e la collaborazione dei concorrenti, ricorrendo, dunque, alla previsione di norme premiali.

Oltre all'art. 289-bis comma 4º (22) c.p., il legislatore ha disciplinato altre fattispecie premiali: quelle contenute negli articoli 4 e 5 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito dalla legge n. 15/1980; quelle previste negli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 304/1982 (23) ed, infine, quella racchiusa nell'art. 1 (24) della legge 34/1987.

Il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in l. 6 febbraio 1980, n. 15, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" risponde ad una duplice finalità: da un lato, l'inasprimento della risposta penale all'attività terroristica, inasprimento attuato sul piano della normativa sostanziale (articoli 1, 2 e 3 del d.l.) e di quella processuale (artt. 7, 8, 9 e 10 del d.l.); dall'altro, la previsione di un trattamento di favore per i colpevoli di terrorismo sul presupposto di comportamenti il cui carattere peculiare è l'abbandono dell'iniziativa delittuosa intrapresa.

Pertanto, mentre per un verso si assiste alla configurazione di nuove ipotesi di delitto (artt. 270-bis e 280 c.p. rispettivamente introdotti con gli artt. 2 e 3 del d.l. 625/1979), di una nuova circostanza aggravante comune (quella della "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", ipotizzata nell'art. 1 del decreto legge in questione), e di inasprimenti in ordine ai provvedimenti relativi alla libertà personale degli imputati (ampliamento dei termini di custodia preventiva; estensione dei casi di obbligatorietà del mandato di cattura; nuove condizioni ostative alla concessione della libertà provvisoria), per altro verso si registra l'introduzione di misure che alleggeriscono, o addirittura escludono, la sanzione penale.

Chelazzi (25) fa notare che, "mentre l'indirizzo legislativo "di rigore" ha suggerito norme di portata sostanziale e processuale, quello improntato a favore del terrorista ravveduto ha trovato espressione solo negli artt. 4 e 5 del d.l., e quindi solo in disposizioni di rilievo sostanziale, senza adeguati e specifici riscontri di natura processuale, segnatamente in tema di libertà personale".

I criteri di politica criminale seguiti dal legislatore con le disposizioni di favore di cui agli artt. 4 e 5 del d.l. sono due: da un lato, offrire idonei controstimoli al consolidarsi dell'intento delittuoso, tenendo conto a tal fine, qoad poenam, di una condotta che si pone in una direzione opposta rispetto alle finalità delittuose perseguite; dall'altro, minare dall'interno i gruppi terroristici, attraverso l'apprezzamento della collaborazione che il colpevole rende agli organi di polizia ed alla magistratura. L'intento di insidiare dall'interno i gruppi terroristici non è finalizzato solo alle indagini circa uno o più delitti già commessi, bensì ha un raggio d'azione maggiore, in quanto proiettato anche sui vantaggi che gli organi di polizia e la magistratura possono conseguire, a seguito dei dati conoscitivi acquisiti, riguardanti i complessi e gli svariati aspetti della lotta armata.

Il decreto legge 625/1979 prevede all'articolo 4 (26) una circostanza attenuante per chi, dissociandosi dai concorrenti, "si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti". Le espressioni "nei confronti del concorrente" e "individuazione o cattura dei concorrenti" affermano chiaramente che tale circostanza attenuante sia suscettibile di applicazione solo per i delitti (27) plurisoggettivi. Qualche problema esegetico ha dato, invece, la locuzione "commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", in quanto l'espressione impegna l'interprete sul significato da attribuire alla parola "commessi" e nell'individuazione del contenuto della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il primo interrogativo pone un duplice ordine di problemi: se l'attenuante sia compatibile solo con i delitti in cui la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e se sia applicabile per il delitto consumato o tentato; se sia compatibile solo con i delitti a consumazione istantanea, ovvero anche con i delitti permanenti, con quelli abituali, con quelli aggravati dall'evento ed, infine, con i delitti di attentato. Per il primo problema che abbiamo posto, la soluzione è data dal disposto del 2º comma dell'articolo 4, che statuisce la non applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 1 "quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente"; infatti, è chiaro, che se si muovesse dall'asserzione che l'attenuante opera solo per i delitti in cui la finalità figura come elemento costitutivo la previsione di cui al 2º comma non avrebbe nessun rilievo pratico. Inoltre tale conclusione è avvalorata dal fatto che l'attenuante, se non fosse riferibile ai delitti aggravati ex art. 1, sarebbe limitata a ben pochi casi.

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi suscitato dall'espressione "commessi", occorre rintracciare la soluzione del quesito nell'analisi delle condotte richieste per la sussistenza dell'attenuante. L'art. 4 (28) prevede due condotte distinte: quella di chi "dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" e quella di chi "concretamente aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti". Quest'ultima previsione è compatibile con tutte le figure di reato che abbiamo citato, poiché richiede semplicemente un'attività di collaborazione da parte del colpevole, diretta alla identificazione dei concorrenti o della loro cattura. Mentre, alla stessa conclusione non si può pervenire per la prima condotta delineata dall'art. 4, in quanto compatibile solo con i delitti suscettibili di "conseguenze ulteriori", che il colpevole, con la sua condotta, deve cercare di impedire. Infatti l'attenuante in questione non può essere applicata, ad esempio, nei delitti a consumazione istantanea poiché dopo la consumazione non è possibile individuare conseguenze ulteriori che il concorrente possa adoperarsi per evitare, al contrario troverà applicazione per i delitti permanenti o abituali visto che in queste categorie di reati per aversi la consumazione è necessario un minimum, oltrepassato il quale permane la fase di consumazione del reato e in ordine al quale si possono ravvisare le "conseguenze ulteriori". Alla stessa conclusione si perviene anche per i delitti aggravati dall'evento, per il delitto tentato (29) e per i delitti di attentato.

Dobbiamo ora risolvere l'altro problema posto dall'interpretazione dell'espressione "per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ebbene la finalità in questione va ritenuta come il proposito di far valere, mediante il compimento di atti di violenza, istanze politiche in contrasto con il metodo democratico sancito dalla Costituzione.

Passiamo adesso all'art. 5 della l. 15/1980, che recita: "fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti".

L'elaborazione di questa norma è stata lunga e travagliata; il legislatore ha manifestato difficoltà oggettive nell'individuazione della formula tecnica ottimale rispetto ad un tema così complesso e delicato, e incertezze nella enucleazione, fra le varie scelte di politica criminale possibili, di una misura legislativa strumentale rispetto allo scopo perseguito.

La ratio della disposizione riprende e sviluppa quella stessa che ha animato l'introduzione dell'art. 4 del d.l. n. 625/1979: offrire controstimoli all'attività delittuosa compiuta per finalità di terrorismo, mediante l'introduzione di benefici per chi recede dal perseguire tale finalità e dimostra sia la disponibilità a fornire alle autorità dati conoscitivi rilevanti, sia l'intenzione di limitare le conseguenze del delitto commesso. In questo modo la norma si propone anche scopi di prevenzione, anche se sono perseguiti indirettamente, poiché dà concretezza giuridica all'interesse conoscitivo sui vari aspetti della lotta armata, e promette anche al colpevole una risposta così generosa da indurlo, potenzialmente, a rompere i legami con le organizzazioni terroristiche.

La disposizione introduce una causa speciale di estinzione della punibilità, poiché la non punibilità consegue a fatti che si verificano dopo che l'illecito penale si è già verificato. Tale causa di non punibilità è compatibile sia con i delitti commessi da un unico autore, sia con quelli plurisoggettivi, a concorso necessario o eventuale.

Ma a quali delitti si può applicare la disposizione di cui all'art. 5? La norma in esame contiene la seguente riserva: "Fuori dal caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale". Come è noto, l'art. 56 c.p. disciplina il delitto tentato, perciò due sono le soluzioni cui si può pervenire circa l'ambito di applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 625/1979: o è del tutto estraneo rispetto al delitto tentato o opera pure rispetto ad esso.

La prima interpretazione si fonderebbe, secondo Chelazzi, su una lettura di tipo formale e restrittivo della clausola di riserva, in modo da attribuirle il significato di escludere l'applicabilità dell'articolo 5 alla situazione ticipizzata dall'art. 56 comma 4º c.p. Tale tesi, però, urterebbe contro esigenze di natura logica ed equitativa. Come fa notare Chelazzi (30):

"si trascurerebbe il dato rappresentato dalla tipicità della locuzione -volontariamente impedisce l'evento- che nell'articolo 5 del d.l. contrassegna uno dei due elementi che integrano la causa di non punibilità, locuzione che negli stessi termini letterali ricorre proprio nell'ultimo comma dell'art. 56 c.p. In secondo luogo, sarebbe inevitabile la conclusione che l'art. 5 del d.l. si applica con riferimento ai delitti in cui esiste un evento, la cui verificazione, peraltro, non determina la consumazione. Si avrebbe, quindi, la seguente situazione: per i delitti in cui l'evento costituisce condizione per la consumazione, il suo volontario impedimento ricadrebbe sotto la disciplina dell'art. 56 c.p. e configurerebbe una circostanza attenuante; invece, per i delitti in cui l'evento sta al di fuori della consumazione (delitti aggravati dall'evento) il suo volontario impedimento integrerebbe addirittura una causa di non punibilità, sia pure nel concorso di altri requisiti. Il che sarebbe conclusione a dir poco paradossale, specie se si tiene presente che l'art. 56 comma 4º c.p., proprio in quanto configura un'attenuante, è destinato a non esplicare alcuna pratica efficacia in punto di diminuzione della pena quando la finalità di terrorismo ricorre quale circostanza aggravante, e ciò in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 625/1979".

Allora, la domanda, che ci eravamo posti circa l'ambito di applicazione dell'art. 5 del d.l. in esame, va riproposta nei seguenti termini: tale disposizione è limitata ai delitti tentati oppure è più estesa? Facendo sempre ricorso a Chelazzi (31) "l'unica conclusione consentita è che l'art. 5 del d.l. ha un ambito applicativi limitato ai soli delitti tentati e, più esattamente, che esso istituisce una causa speciale di non punibilità per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, il cui nucleo centrale è dato dalla stessa condotta che, secondo la norma di ius comune, integra il recesso attivo".

Merita, ora, un cenno il mancato riferimento, nell'art. 5 del d.l. n. 625/1979, alla "dissociazione", prevista, invece, tra i requisiti della fattispecie di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Tale omissione non è casuale, bensì determinata dalla considerazione che la causa di non punibilità è stata costruita facendo leva sulla volontarietà del comportamento e sull'effettivo conseguimento del risultato, consistente nell'impedimento dell'evento. E' il risultato cui mirava il legislatore (l'impedimento dell'evento), dunque, che lo ha portato a non richiedere ulteriori dati soggettivi, diversi da quello della volontarietà. Ne consegue, perciò, sotto il profilo soggettivo, che il riconoscimento della causa di non punibilità è condizionato alla semplice mancanza di cause esterne tali da rendere impossibile o irragionevole una determinazione volitiva in senso diverso da parte del colpevole.

Affinché la causa di estinzione della punibilità possa operare occorre che il colpevole fornisca "elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto". Come per il primo elemento richiesto per l'operatività della causa di non punibilità, vale a dire l'impedimento dell'evento, è pretesa la realizzazione di un risultato anche per il secondo comportamento, che consiste nella ricostruzione del fatto. Questa soluzione appare, anche secondo Padovani (32), in piena sintonia con la logica del ravvedimento attivo, il quale pone sempre a carico del reo l'effettivo conseguimento del risultato cui è subordinata la concessione della misura di favore.

Occorre puntualizzare il significato dell'aggettivo "determinanti" (33), adoperato dal legislatore per caratterizzare gli "elementi di prova" forniti dal colpevole. La determinatezza dei dati probatori forniti dall'autore si configura se questi sono assunti dal giudice come presupposti necessari ed indispensabili per la ricostruzione del fatto e l'individuazione dei concorrenti, nell'ipotesi di delitto concorsuale. Data la definizione di "determinanti", restano da affrontare talune problematiche che da essa derivano. In primo luogo, prospettiamo la seguente ipotesi: il colpevole fornisce gli elementi di prova per la ricostruzione del fatto e l'individuazione degli eventuali concorrenti, solo dopo che il risultato sia stato aliunde raggiunto. L'esimente troverà applicazione? No, perché il risultato è stato conseguito indipendentemente dalla fattiva collaborazione dell'autore, il quale non ha così fornito elementi determinanti e non ricorrendo il requisito della determinatezza la causa di non punibilità non può operare. Pensiamo, adesso, ad un'altra ipotesi, una di delitto concorsuale: un concorrente fornisce gli elementi di prova dopo che un altro partecipe li ha già rivelati; ancora una volta si deve concludere che l'esimente non troverà applicazione, in quanto il risultato perseguito dal legislatore è già stato realizzato. Differente è il caso in cui le fattive collaborazioni di più concorrenti si integrino, in modo tale che senza l'una o l'altra non sarebbe stata possibile l'esatta ricostruzione del fatto e l'individuazione degli altri concorrenti: in questo caso la causa di non punibilità opererà nei confronti di tutti i compartecipi, posto che il contributo fornito da ciascuno può ben dirsi determinante.

Rimane da analizzare il significato dell'espressione "ricostruzione del fatto". A proposito si possono dare due interpretazioni. Secondo una prima analisi (34), il fatto da ricostruire si potrebbe intendere in senso ampio, in modo da ricomprendere non solo il comportamento criminoso cui l'esimente deve applicarsi, ma anche ciò che non costituisce oggetto di previsione penale. Ma questa interpretazione pecca di indeterminatezza e in secondo luogo non si vede come mai il contenuto della collaborazione debba trascendere il fatto cui essa va applicata. Bisogna, dunque, ricorrere ad una interpretazione più ristretta del dettato legislativo, nel senso che la ricostruzione del fatto dovrà sicuramente comprendere la fase che va dal compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto fino all'impedimento dell'evento. Dovranno rientrare in tale espressione le modalità esecutive della condotta, l'accordo intervenuto fra i correi, le singole condotte da questi tenute, il dolo del proprio reato e poi quegli elementi che, seppur incidentali rispetto alla sussistenza del fatto di reato, sono oggetto di previsione penale quali circostanze aggravanti.

Questa è, per usare un'espressione di Giordano (35), una disciplina di transizione tra il vecchio e il nuovo, poiché, in precedenza, la causa di non punibilità era connessa con la mancata realizzazione del reato ovvero con l'eliminazione delle sue conseguenze. Le tecniche premiali di natura processuale aprono un nuovo capitolo di storia nel sistema giudiziario, non essendo in alcun modo equiparabili la dissociazione ed il contributo investigativo all'elisione dell'antigiuridicità. Occorre tenere ben chiaro che si tratta di una sperimentazione, pur sempre relegata in una normazione d'emergenza, giustificabile giuridicamente e politicamente con la tendenziale temporaneità e rimettibilità del fenomeno e, soprattutto, in ragione della presunta stabilità del sistema giuridico generale.

Per estirpare il terrorismo e l'eversione, il legislatore ha optato per una politica criminale che, anche attraverso meccanismi premiali, fosse in grado di sfaldare il più possibile il fronte del "partito armato", sollecitando con la legge 29 maggio 1982 n. 304 i fenomeni della dissociazione e, ancora di più, della collaborazione. Così trovano fondamento in tale corpus legislativo sia la disposizione contenente la diminuzione della pena per chi propriamente "collabora", sia quella per chi si ritira definitivamente dalla lotta armata.

La l. 29 maggio 1982, n. 304 (36), recante "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale", ha proseguito ed accentuato la componente premiale della politica criminale di quell'epoca.

L'art. 1 stabilisce la non punibilità di coloro che, dopo avere commesso, per finalità terroristiche, uno o più fra i delitti previsti dagli artt. 270, 270-bis, 304, 305 e 306 c.p., prima della sentenza definitiva di condanna, disciolgono o contribuiscono allo scioglimento dell'associazione o della banda, o "recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda".

L'art. 2 della l. n. 304/1982 introduce un trattamento di favore per quei terroristi che, pur dissociandosi o essendosi già dissociati dalla organizzazione criminale di cui facevano parte, non sono, tuttavia, nella condizione di usufruire della causa di non punibilità prevista dalla stessa legge e non possono o non vogliono fornire agli organi inquirenti quella collaborazione disciplinata dal successivo art. 3. L'art. 2 stabilisce la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da quindici a ventuno anni e la diminuzione delle altre pene di un terzo, con il limite massimo in ogni caso di quindici anni, "per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'art. 1 commi 1º e 2º, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o so adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del n. 2 dell'art. 61 c.p.".

La ratio della norma è evidente: lo Stato vuole incentivare tutti i possibili fenomeni di effettiva dissociazione all'interno delle organizzazioni operanti nel campo del terrorismo e dell'eversione politica, anche a costo di parziali rinunce all'esercizio della propria potestà punitiva.

Caselli (37) rintraccia alla base di tale requisito la preoccupazione da parte del legislatore "di evitare che il beneficio sia unicamente ricollegato ad un comportamento soggettivo (e morale) qual è quello che consiste nel rendere dichiarazioni ammissive complete; per contro, si è voluto ancorare detto beneficio anche ad un elemento oggettivo (ed utilitaristico), richiedendo un comportamento che sia anche nei fatti antagonista rispetto all'attività delinquenziale del gruppo cui il reo aveva appartenuto; così da ottenere, in complesso un atteggiamento sintomatico di un autentico ravvedimento".

Peraltro è stato osservato, sempre dallo stesso Caselli (38), che "tale attività antagonistica (complementare rispetto alla confessione) appare non facilmente realizzabile in concreto con l'efficacia richiesta dalla legge. Invero, la frattura che si viene a creare fra dissociato confesso e gruppo di originaria appartenenza rende piuttosto improbabile che il primo conservi capacità effettiva di incidere sull'attività criminosa del gruppo, sia con riguardo alle conseguenze dei reati già perpetrati, sia con riferimento alla commissione di reati futuri; tanto più se si considera che l'esecuzione dei reati progettati è affidata spesso a clandestini o addirittura sconosciuti al dissociato confesso, il quale, in ogni caso, incontra limiti operativi ben precisi (ai fini che qui interessano) nella circostanza che egli stesso ha scelto di non parlare delle responsabilità di terze persone".

Analizziamo le due condotte (39) contenute nell'art. 2 della l. n. 304/1982, la prima delle quali risulta la fedele trasposizione dell'art. 62 n. 6 c.p., mentre la seconda ha il suo precedente nell'art. 4 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella l. 6 febbraio 1980 n. 15.

In via preliminare merita osservare che le condotte in esame hanno riguardo sia al passato, di cui si tendono ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose, sia al futuro, volendo evitare la commissione di ulteriori delitti; quindi si può dedurre che il legislatore, prevedendole alternativamente e non cumulativamente, abbia voluto offrire al terrorista pentito la più vasta gamma possibile di comportamenti di ravvedimento attivo. Inoltre, anche le modifiche introdotte dalla disciplina dell'art. 2 rispetto a quella delle norme che abbiamo assunto a "fonte", sono espressione di questa precisa volontà legislativa di facilitazione.

Infatti, se si confronta la formulazione dell'art. 2 l. n. 304/1982 (in relazione alla condotta di attenuazione o elisione delle conseguenze dannose o pericolose) con il disposto dell'art. 62 n. 6 c.p. (secondo cui "attenua l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato") si nota immediatamente come le novità apportate dalla legge n. 302/1982 consistano nel diverso limite temporale previsto per la realizzazione del comportamento che dà diritto alla diminuzione di pena (è difatti sufficiente che esso sia avvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna anziché prima del giudizio), nella eliminazione del requisito della "spontaneità" dell'attivazione e dell'ipotesi dell'integrale riparazione del danno attraverso il risarcimento di esso e, quando possibile, le restituzioni. Orbene, ciascuna di tali innovazioni è volta a favorire l'applicazione dell'attenuante, rendendo meno rigido e meno rigoroso il comportamento richiesto.

Di contro, sono sorte delle difficoltà circa il tipo di connessione che deve intercorrere tra il reato commesso dall'imputato ed il reato rispetto a cui si deve dirigere l'attività impeditiva.

Infatti, anche un "reato-fine" dell'associazione, se può considerarsi collegato, ex art. 61 n. 2 c.p., con il precedente reato associativo e con tutti i "reati-mezzo" che specificamente lo concernono, non è normalmente ritenuto connesso ad un precedente "reato-fine". Allora la conseguenza sarebbe che, l'imputato dissociato di uno o più "reati-fine", che si attivasse efficacemente ed impedisse la commissione di un ulteriore "reato-fine" facente parte del programma criminoso dell'associazione terroristica nei cui confronti si è dissociato, non potrebbe beneficiare dell'attenuazione di pena ex art. 2. Però, prima di addivenire a siffatta conclusione, verifichiamo che non ne sia possibile un'altra.

A tal fine, ripercorriamo il ragionamento elaborato da Maddalena (40) e prendiamo le mosse dall'art. 4 d.l. n. 625/1979, il quale concede l'attenuante "nei confronti di chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori". Abbiamo già dato conto delle difficoltà che la dottrina aveva incontrato circa il significato da attribuire alla locuzione "conseguenze ulteriori".

Secondo Padovani (41) "consistono in qualsiasi effetto dell'attività delittuosa dotato di rilevanza giuridico penale", mentre per Chelazzi (42) non tutti i reati sono suscettibili di "conseguenze ulteriori" e limitava il campo di applicazione della normativa ai delitti permanenti, a quelli abituali, a quelli aggravati dall'evento e, infine, al delitto tentato. Secondo questa dottrina non si poteva concedere l'attenuante sotto il profilo dell'essersi adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori a chi si fosse attivato per impedire la commissione di reati connessi: premesso, sotto tale profilo, che l'unica ipotesi in astratto prospettabile per l'applicazione dell'attenuante è quella della connessione teleologica ex art. 61 n. 2 c.p., viene concluso che, qualunque interpretazione estensiva si voglia dare all'espressione "conseguenze ulteriori", l'attenuante non potrà operare perché essa al massimo potrà giungere fino al punto in cui non si concretizzi una nuova condotta autonoma, che, proprio per questa sua caratteristica non può considerarsi conseguenza ulteriore di quella che integra il "reato-mezzo".

Ebbene, proprio per eliminare simili incertezze interpretative il legislatore ha deciso di parlare, per un verso, di "conseguenze dannose o pericolose del reato", dall'altro, di "commissione di reati ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.".

Ancora una volta, risulta di tutta evidenza l'intento estensivo racchiuso nella nuova locuzione "conseguenze dannose o pericolose del reato", che sicuramente ricomprende qualsiasi fatto o situazione che rappresenti l'effetto del reato commesso.

Quanto all'espressione "commissione di reati connessi all'art. ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.", abbiamo appena visto come la stessa fosse considerata esaustiva di ogni possibile ipotesi di connessione rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 4 d.l. n. 625/1979; quindi il legislatore ha voluto così operare la massima possibile apertura di fronte a qualsiasi forma di ravvedimento attivo.

Le due condotte descritte dall'art. 2 della l. 29 maggio 1982 n. 304, per la concessione dell'attenuante ivi prevista, devono essere caratterizzate dall'efficacia, caratteristica introdotta dall'avverbio "efficacemente".

Si tratta dello stesso connotato che riproduce quello del disposto dell'art. 62 n. 6 c.p. a proposito della seconda ipotesi di ravvedimento attivo, in merito alla quale la prevalente giurisprudenza (43) ritiene che la condizione sia integrata solo allorché il comportamento dell'imputato abbia effettivamente portato alla elisione o alla attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose, anche se non mancano decisioni per cui "basta che l'azione del colpevole sia improntata a serietà di intenti sì da essere virtualmente idonea a conseguire lo scopo".

E' ovvio che la locuzione in esame ("efficacemente") assume lo stesso significato anche in materia di terrorismo.

Alla luce delle considerazioni svolte si può concludere che, per realizzare l'ultimo comportamento previsto dall'art. 2 l. n. 304/1982, è necessaria e sufficiente una qualsiasi attività del soggetto che oggettivamente risulta antagonista alla precedente attività eversiva e sia realizzata o attraverso l'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose dei reati già commessi o attraverso una qualunque attivazione, diversa dalla piena confessione, che serva oggettivamente a contrastare il raggiungimento delle finalità terroristiche od eversive del gruppo.

Il disposto dell'art. 3 della legge n. 304/1982 introduce una circostanza attenuante per l'imputato che "prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'art. 1 commi 1º e 2º, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori".

Tale norma trova il suo precedente nell'art 4 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 ed il legislatore del 1982 ha inteso sviluppare le sue potenzialità di strumento di lotta al terrorismo, sia mediante una più estesa ed articolata gamma di istituti volti a promuovere qualsiasi ipotesi di dissociazione dalla lotta armata, sia attraverso una disciplina più benevola nei confronti dei componenti delle formazioni eversive che collaborano attivamente con gli organi inquirenti contribuendo alla identificazione e/o cattura degli altri militanti del partito armato.

Se prendiamo le mosse dalla prima delle condotte descritte dall'art. 3 legge n. 304 del 1982 (aiutare l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale), si nota con agilità la derivazione dal disposto dell'art. 4 d.l. n. 625/1979 in quanto le uniche differenze consistono nella sostituzione dell'espressione "concorrenti" che appare nell'art. 4 con quella di "autori di reati commessi per la medesima finalità", nella eliminazione dell'avverbio "concretamente" che qualifica il tipo di aiuto richiesto, nell'estensione del trattamento di favore a tutti i reati e non solo ai delitti, nell'indicazione alternativa e non più congiunta dell'autorità di polizia e di quella giudiziaria quali destinatarie dell'aiuto.

La prima fra le innovazioni indicate è di sostanziale rilievo, giacché con essa il legislatore ha stabilito che, per beneficiare dell'attenuazione della pena, è necessario e sufficiente che l'aiuto fornito concerna l'identificazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi "con la stessa finalità", indipendentemente dal fatto che essi siano concorrenti nel o nei delitti attribuiti all'imputato.

La ragione di ciò va rintracciata nella volontà di consentire l'applicazione del beneficio anche all'imputato che, nonostante abbia confessato le proprie responsabilità, non sia in grado di fornire alcun elemento di novità per quanto concerne gli autori di ogni singolo reato da lui commesso, ad esempio perché gli stessi sono già noti agli organi inquirenti o perché sono reati ad esecuzione monosoggettiva ed infine perché non è in grado di indicarli per cause indipendenti alla sua volontà.

Quindi con la nuova dizione risulta sufficiente che egli aiuti l'autorità di polizia e/o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di qualsiasi altro componente della medesima organizzazione criminale. Questo è ciò che Maddalena (44) definisce il risvolto positivo della nuova formulazione, al quale, tuttavia, se ne accosta uno di segno negativo, dal momento che dalla necessaria completezza della collaborazione richiesta discende anche la conseguenza che egli non possa beneficiare dell'attenuazione di pena, qualora si limiti ad indicare, sia pure con carattere di novità, i concorrenti nei singoli reati da lui commessi, senza completare il quadro con l'indicazione di coloro che, perseguendo le medesime finalità terroristico/eversive, hanno commesso reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli da lui compiuti.

In altri termini, per poter fruire dell'attenuante in questione l'imputato deve rivelare tutto quello che sa circa la composizione della banda o dell'associazione rispetto alla quale si distacca e circa i delitti commessi dalla stessa o ad essa riconducibili.

Anche l'assenza di qualsiasi specificazione da parte del legislatore sulle modalità di attuazione dell'"aiuto" rivela la chiara volontà di ammettere qualsiasi tipo di ausilio, estrinsecabile in qualunque forma: l'importante è che esso sia indirizzato a consentire alla polizia e alla autorità giudiziaria la raccolta di "prove decisive" per la individuazione o la cattura di altri terroristi.

La seconda condotta che, ai sensi dell'art. 3, dà diritto all'attenuante della fattiva collaborazione, è rappresentata dal fatto dell'imputato che "fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso".

Parte della dottrina, come Caselli e Perduca, ha rilevato l'incongruità dell'equiparazione di due situazioni caratterizzate da una evidente disparità di intensità di collaborazione, rintracciando, nella seconda condotta descritta dall'art. 3, un comportamento dal grado di collaborazione inferiore e sottolineando l'opportunità di far corrispondere a tale livello collaborativo un trattamento differente, essendovi il rischio di "standardizzare (45) il comportamento collaborativo al più basso dei due livelli, sottraendo così alla norma una parte almeno della sua efficacia".

In realtà tale rischio, paventato ad esempio da Caselli e Perduca, non si verifica perché la seconda condotta, di livello inferiore, entra in gioco solo allorché l'imputato non sia assolutamente in grado di poter offrire la prima (46).

Di conseguenza, mentre nel primo comportamento descritto dall'art. 3 legge n. 304/1982 (47), si premia l'aiuto offerto per l'individuazione e la cattura di uno o più autori di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione, reati che possono essere del tutto estranei al procedimento in corso, nella seconda ipotesi viene in considerazione solo lo specifico episodio in ordine a cui vengono forniti gli elementi di prova. Questo significa che, qualora l'imputato non abbia tenuto il primo dei due comportamenti previsti, potrà fruire dell'attenuazione di pena prevista dall'art. 3 solo limitatamente ai singoli delitti per cui si verifichi la "collaborazione inferiore".

Ecco, così, che l'osservazione sull'incongruità dell'equiparazione operata dal legislatore tra le due condotte va rivista e corretta in quanto il campo di applicazione del beneficio è attenuato, giacché, se l'imputato aspira ad ottenere per tutti i reati a lui ascritti la speciale attenuazione di pena, dovrà o tenere il primo comportamento indicato dall'art. 3 o riuscire a reiterare quello descritto dall'ultima parte del 1º comma con riferimento a tutti i delitti che gli vengono imputati.

Comune alle attenuanti ex artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304 è il requisito della piena confessione di tutti i reati commessi. Questa formula ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi circa il significato da dare all'espressione "tutti i reati commessi". Vediamo di fare chiarezza, precisandone la portata. Visto che la legge concerne reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, non è ovviamente richiesta la confessione di reati che l'imputato abbia commesso al di fuori della sua esperienza terroristica.

La domanda a cui dare risposta è se il legislatore abbia inteso tutti i reati commessi dall'imputato durante la sua militanza terroristica ovvero solo quei reati che formano oggetto del procedimento in cui dovrebbe trovar applicazione l'attenuante.

Tale problema non risulta affrontato esplicitamente nel corso dei lavori preparatori, forse perché si presumeva la celebrazione di un unico processo per tutti i reati attribuiti a ciascun imputato (48).

Quindi ciascun giudice per valutare la sussistenza del requisito della "piena confessione di tutti i reati commessi", dovrà prendere in considerazione solo i reati oggetto del thema decidendum o dovrà estendere la sua indagine anche agli altri reati?

Da un punto di vista squisitamente logico è preferibile la prima soluzione in quanto il giudice, chiamato ad applicare l'art. 2 o l'art. 3 della l. n. 304/1982, è in grado di valutare la pienezza della confessione resa dall'imputato circa quei reati sottoposti al suo giudizio. Ed inoltre, già è difficile pronunziarsi sulla sussistenza o no del requisito della piena confessione limitatamente ai reati costituenti il thema decidendum, come potrebbe, allora, accertare il giudice se l'imputato ha commesso ulteriori reati, per di più sulla base in materiale probatorio incompleto e frammentario?

Tuttavia, dai lavori preparatori della legge in questione, seppur implicitamente, emerge la volontà da parte del legislatore di pretendere dal dissociato e dal collaboratore la piena confessione di tutti i reati da lui commessi durante la sua esperienza terroristica (49).

La legge n. 304/1982 se, da un lato introduce circostanze attenuanti e cause di non punibilità a fronte di condotte da essa specificamente descritte, dall'altro prevede l'ipotesi di revoca di tali benefici, infatti all'art. 10 leggiamo che "quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli artt. 1 e 5 e le attenuanti previste dagli artt. 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di Cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia", in tal caso, appunto, "il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi".

La peculiarità di questa materia si riflette anche in tale disposizione, allorché viene introdotta un'ipotesi di revisione in peius della sentenza nella quale era stata applicata o una causa di non punibilità o una circostanza attenuante, visto che la revisione nasce come un mezzo di impugnazione straordinario delle sentenze passate in giudicato volto ad ottenere una sentenza a favore del condannato.

Viene, così, introdotto in un ordinamento giuridico in cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale, il principio della minore punibilità o non punibilità per la collaborazione e dissociazione dell'agente.

Come abbiamo già ricordato, si tratta di una disciplina a termine, sia con riferimento al momento della commissione del reato, poiché viene limitata ai reati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, sia con riferimento al comportamento d tenere per beneficiare del "premio", da attuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 12).

Come fa notare Giordano (50), "le tecniche premiali giungono in tal modo ad una dimensione di compiutezza, dove la logica di scambio tra responsabilità individuale ed esigenza di dilatazione dell'accertamento investigativo costituisce il leit-motiv della legge.

Si arrivò poi all'approvazione della l. 18 febbraio 1987, n. 34, che reca "Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo" con la quale si introducevano temperamenti e sostituzioni di pena ai cosiddetti "dissociati". La condotta di dissociazione veniva indicata dettagliatamente, all'articolo 1, nel "comportamento di chi, imputato o condannato per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica".

Anche la legge n. 34/1987, come la 304/1982, non è più suscettibile di applicazione poiché la sua efficacia è stata circoscritta "ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983" (art. 8).

Mediante essa, il legislatore dettò norme di chiusura in grado di favorire al massimo il recupero dei giovani che si erano lasciati attrarre nella spirale della lotta politica violenta, ma che da essa risultavano essersi realmente allontanati.

Nel contrasto dei reati con finalità di terrorismo o di eversione (51), la soluzione individuata dal legislatore ottenne il successo auspicato e contribuì in modo rilevante alla sconfitta dei più agguerriti gruppi criminali.

Tuttavia tali successi, furono stemperati dalle numerose "vendette trasversali", che gli originari complici attuarono nei confronti dei terroristi pentiti.

Ne ricordiamo una, emblematica: il fratello di Patrizio Peci (52), Roberto, fu sequestrato, tenuto prigioniero per giorni e giorni ed infine trucidato in una discarica, mentre la sua esecuzione veniva filmata per poter distribuire la videocassetta (poi trasmessa da qualcuno senza troppa vergogna).

Le tecniche premiali diventano così un mezzo per spezzare la catena di solidarietà segreta che lega e mantiene salda la vita degli associati e per destabilizzare il fenomeno associativo.

1.2. La legislazione premiale degli anni '90: in materia di sostanze stupefacenti

Dopo la "legislazione d'emergenza" emanata per contrastare il fenomeno del terrorismo, il legislatore ha atteso circa dieci anni per estendere l'istituto della collaborazione ad altre fattispecie di reato, e precisamente alle ipotesi di traffico di stupefacenti e di associazione costituita allo scopo di effettuare tale traffico, nonostante il decennio in questione fosse stato caratterizzato da gravissimi fatti di criminalità (53) di stampo mafioso e, quindi, fosse già necessaria una normativa specifica.

E' con il D.P.R. 09/10/1990 n. 309 (54) che il legislatore, nel ridisegnare i delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73) e di associazione finalizzata al traffico di dette sostanze (art. 74), introduce specifiche attenuanti (55) per chi decide di collaborare con gli inquirenti.

Ai sensi dell'art. 73 co. 7 del Testo Unico, "le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Si tratta di una circostanza attenuante ad effetto speciale che differisce da quelle che abbiamo visto in tema, ad esempio, di sequestro di persona a scopo di estorsione, poiché racchiude in un'unica fattispecie premiale due ipotesi, fino ad allora, distinte: l'adoperarsi "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" (56), e, come condotta esemplificativa di questa, l'aiutare "concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Da un'attenta lettura del dettato normativo (57) emerge qual è la connotazione dominante: il comportamento rilevante deve essere comunque preventivo rispetto ad ulteriori attività delittuose. Sarà, pertanto, ricompreso ogni ausilio decisivo, fornito alle autorità inquirenti o di indagine, in ordine al ritrovamento di sostanze stupefacenti, di loro materie prime nei diversi stadi della lavorazione, o di strumenti indispensabili per la loro produzione o traffico, ovvero teso all'arresto o individuazione dei responsabili.

L'art. 74 del menzionato Testo Unico al comma 7 prevede un'altra attenuante ad effetto speciale, la quale prevede una riduzione di pena dalla metà a due terzi "per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti".

La norma premiale in questione presenta significative divergenze rispetto a quella contenuta nell'art. 73 comma 7. Innanzitutto, occorre che l'agente si "sia efficacemente adoperato" per conseguire il risultato previsto dalla norma, vale a dire che l'agente debba aver effettivamente determinato (o contribuito a determinare), con la propria condotta, l'assicurazione delle prove del reato o la sottrazione delle risorse (58) decisive per la commissione dei delitti.

Inoltre con l'aggettivo "decisive" il legislatore ha verosimilmente inteso esigere dall'associato un contributo collaborativo più consistente di quello richiesto all'autore o al compartecipe dei reati di cui all'art. 73 del T.U. Questo, presumibilmente, perché si è ritenuto che in relazione ad una condotta criminosa punita con pene particolarmente aspre e alla struttura associativa del reato, non fosse sufficiente sottrarre all'associazione risorse solo "rilevanti", come, invece, è previsto ai sensi dell'art. 73 co. 7. Ma cosa dobbiamo intendere per risorse decisive? Quelle, in assenza delle quali, l'associazione non è in grado di realizzare i reati oggetto del programma criminoso oppure è costretta a provvedere ad una ristrutturazione del proprio organigramma.

2. La genesi della normativa sui collaboratori di giustizia per reati di criminalità organizzata

Nella legislazione antimafia (59), l'esperienza del terrorismo è stata certamente una guida indispensabile, ma c'erano dei problemi specifici da risolvere: da un lato, una cultura di diffidenza verso i primi pentiti di mafia, che spesso venivano ritenuti malati di mente e, dall'altro, l'esigenza di assicurare una corretta acquisizione della prova resistibile ad ogni tentativo di distorsione, e l'obiettivo di non scoraggiare i "pentimenti" garantendo le condizioni minimali di sicurezza dei prossimi congiunti dei collaboranti, che erano vittime di vendette trasversali, proprio come era avvenuto anche per i familiari dei terroristi che si erano dissociati o che avevano collaborato con l'autorità di polizia o quella giudiziaria.

Alla costruzione di un vero e proprio sottosistema relativo alla protezione ed all'assistenza dei collaboratori di giustizia, alla loro "utilizzazione" in fase di indagini e di dibattimento ed al conseguente trattamento sanzionatorio, si è giunti per gradi, attraverso successive disposizioni normative che si sono integrate e stratificate, secondo un criterio di progressivi "aggiustamenti", spesso riconducibili alla necessità "politica" di dare risposte di fronte ai numerosi episodi di violenza e di sangue che hanno caratterizzato l'attività della criminalità organizzata tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '90.

Quando il legislatore estese, dal sequestro di persona al traffico di droga, la possibilità di incentivare la collaborazione del compartecipe, nel nostro ordinamento erano già presenti tutte le figure di reato associativo che, ancora oggi, ne caratterizzano l'assetto (come ad esempio le fattispecie incriminatici previste dagli artt. 416, 416-bis, 305, 306 c.p. e dall'art. 74 del D.P.R. 309/90). Eppure, in un primo tempo, si ritenne opportuno estendere il meccanismo premiale, già introdotto per i reati terroristici nonché per il reato di cui all'art. 630 c.p., solo con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Presumibilmente, perché si voleva riconoscere allo strumento investigativo e processuale della collaborazione ancora un carattere di eccezionalità, da elargire con parsimonia, limitandolo a quei reati che sembravano minacciare direttamente l'assetto istituzionale dello Stato (come i reati di matrice terroristica), o che creassero, a livello internazionale, un'immagine negativa del nostro Paese (come i sequestri di persona), o che fossero percepiti dall'opinione pubblica come particolarmente insidiosi e potenzialmente in grado di compromettere la salute delle giovani generazioni.

Che il principale problema del nostro Paese fosse rappresentato dalla criminalità organizzata (tra le cui attività rientrava, senza dubbio, il traffico di stupefacenti, ma con cui sicuramente essa non si esauriva o si identificava) non risultò circostanza sufficiente per affrontare, per tempo ed in maniera organica, evitando squilibri e disarmonie, la regolamentazione e la disciplina di quello, che oramai, veniva considerato uno strumento prezioso al contrasto della grande criminalità: la collaborazione processuale.

Bisognerà attendere il D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 203/1991 perché fosse previsto un meccanismo di incentivazione della collaborazione con riferimento ai "reati di mafia" (60), nonostante sin dai primi anni '80 alcuni magistrati, impegnati sul fronte dell'antimafia, prospettarono l'esigenza di introdurre nuove forme di intervento premiale per la criminalità organizzata non caratterizzata politicamente (61).

In particolare, la richiesta insistente e accorata di una disciplina legislativa della collaborazione, che regolamentasse le diminuzioni di pena, le misure di protezione adottabili e i criteri di valutazione della chiamata di correo, era basata sulla convinzione che, essa, avrebbe consentito un'espansione del fenomeno collaborativo all'interno delle organizzazioni mafiose e una corretta utilizzazione processuale delle chiamate in correità.

Inoltre, anche i risultati eccellenti ottenuti grazie alle rivelazioni dei primi pentiti di mafia (si pensi al maxiprocesso svoltosi a Palermo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987) contribuivano a rendere la questione di primaria importanza. Tuttavia, tali istanze incontrarono forti opposizioni poiché, come abbiamo già sottolineato, vi era una pregiudiziale diffidenza nei confronti del pentito di mafia. Secondo molti un tale soggetto sarebbe mosso solo da fini utilitaristici e vendicativi, a differenza (62) del pentito terrorista che era indotto a collaborare dopo aver preso coscienza della sconfitta della propria strategia politico-eversiva e dell'erroneità della stessa.

Inoltre, si paventava che l'estensione della legislazione premiale, varata per combattere il terrorismo, ai pentiti di mafia avrebbe potuto innescare incontrollabili fenomeni di collaborazioni false e conseguenti ripercussioni su cittadini onesti, come è avvenuto nel caso Tortora (63).

Parte della dottrina penalistica era fortemente contraria all'estensione della legislazione premiale ai collaboratori per reati di criminalità organizzata.

In primis, il meccanismo di applicazione del beneficio era tacciato di porsi in contrasto con le tipiche funzioni della pena. In particolare, era ritenuto (64) minato il principio di proporzionalità della pena in relazione alla gravità del reato e al grado di responsabilità personale, poiché si riteneva che, i capi delle organizzazioni criminali, in quanto capaci di rivelazioni maggiori a causa del loro ruolo preminente al loro interno, avrebbero fruito di sconti di pena più cospicui rispetto ai gregari delle stesse.

In secondo luogo, la legislazione premiale non trovava giustificazione neppure nella funzione di prevenzione speciale della pena poiché veniva osservato che le diminuzioni di pena non conseguono ad una prognosi favorevole circa la minore pericolosità del reo, ma solo alla verifica della rilevanza probatoria delle rivelazioni del collaboratore (65).

Infine, per negare la compatibilità della legislazione premiale con la funzione della prevenzione generale della pena, si è evidenziato che "l'allarme sociale per il tipo di crimini perpetrati dal pentito, elevatissimo all'origine, non scema certo dopo le sue rivelazioni" (66).

E ancora, l'effetto deterrente della sanzione penale sembrava indebolito dal fatto che l'autore di un reato fosse consapevole di poter ottenere uno sconto di pena se si fosse ravveduto.

Tuttavia, altra parte della dottrina riteneva che la legislazione premiale ben si sposasse sia con la funzione di prevenzione generale della pena che speciale. Sotto il primo profilo, si segnalava la disgregazione delle organizzazioni criminali e la conseguente salvaguardia dei beni giuridici da esse messe in pericolo; sotto il secondo, si rilevava che "sia essa fondata su un profondo recupero di valori etici, o semplicemente su un ripensamento politico, la scelta collaborativa esprime comunque un motivato distacco dalle pratiche e dalle stesse motivazioni della lotta armata" (67).

Il dibattito circa la previsione di norme premiali per i pentiti di mafia si è protratto per circa undici anni, creando una situazione di stallo a livello legislativo e comportando un più grave pregiudizio nella questione della sicurezza dei collaboratori e dei loro familiari. "Questione" che, in realtà, è stata affrontata, seppur parzialmente, con qualche anno di anticipo rispetto all'altro versante, dalla l. 486/1988 mediante la delega, all'Alto Commissariato (68) per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di adottare o di far adottare dagli uffici competenti tutte le misure idonee ad assicurare la "incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso delle indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso", (art. 2).

Risale, invece, agli anni 1991-1994 l'introduzione nel sistema (penale, penitenziario, processuale e tutorio) di una normativa in materia di collaborazione con la giustizia per i pentiti di mafia.

Ma, ancora una volta, sotto la pressione dell'emergenza del momento, il legislatore è ricorso alla decretazione d'urgenza, comportando così scelte non meditate profondamente e soprattutto non sufficientemente coordinate tra loro.

Eppure può apparire contraddittorio che, per un fenomeno come la mafia, presente in Italia, nelle sue forme più arcaiche prima dell'Unità del Paese, si sia dovuti ricorrere alla emanazione di decreti legge, che per definizione devono rispondere a casi straordinari di necessità e di urgenza e la mafia non è certo "nata" negli anni '90.

Infatti, già nel 1965 con la l. n. 575 la mafia era stata "riconosciuta" in sede normativa e l'introduzione nel codice penale del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso era avvenuta nel 1982 con la legge "La Torre", dal nome del deputato, vittima della mafia, che l'aveva inutilmente presentata anni prima in Parlamento.

Tuttavia, per quanto riguarda l'approntamento degli strumenti premiali, processuali e investigativi con cui accertare e contrastare i delitti di mafia, ricorrendo alla collaborazione dei delatori, si è preferito disegnare una sorta di ordinamento parallelo, sostanzialmente esterno al sistema codicistico e mutuato dalla legislazione antiterroristica. Tale scelta non era affatto obbligata in quanto, da un lato, la normativa antimafia aveva mosso i suoi passi prima di quella antiterrorismo, e dall'altro, lo stesso impianto del codice lasciava aperta la strada ad interventi di modifica e completamento, con il possibile ampliamento delle ipotesi premiali ed un'adeguata integrazione della normativa sul concorso di persone.

E' con il d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, poi convertito dalla l. 15 marzo 1991 n. 82 ("Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia") che viene introdotta una disciplina organica (69) della protezione dei collaboratori di giustizia.

Nell'ambito, poi, di tale indirizzo legislativo di intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno mafioso, dovuto anche al prezioso contributo di Giovanni Falcone, che era stato nominato nel marzo del 1991 direttore generale degli affari penali presso il ministero di grazia e giustizia, come abbiamo già avuto modo di ricordare, è stato emanato il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, che disciplina la prima fattispecie premiale per i dissociati dalle organizzazioni mafiose.

Infine, solo dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992) venne emanato il d.l. giugno 1992 n. 306, convertito in legge subito dopo la strage di via D'Amelio (19 luglio 1992), rubricato "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, con cui furono introdotti, da un lato, inasprimenti per gli imputati di associazione mafiosa, e dall'altro, ulteriori benefici per i collaboratori di mafia.

Ricordiamo altri interventi normativi, per poi riprenderli ed esaminarli, introdotti dopo l'estensione della normativa di favore ai collaboratori per fatti di mafia e prima della l. 13/02/2001, n. 45 (oggetto del nostro studio):

  • il D. Lgs. 29/03/1993, n. 119, rubricato "Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia";
  • il D.M. 24/11/1994, n. 687, "Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri per la formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione".

2.1. La prima fattispecie premiale per i "dissociati" dalle organizzazioni criminali: la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152

Come abbiamo già anticipato è solo col decreto legge n. 152/1991, intitolato "circostanze aggravanti e attenuanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose", che è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una disposizione premiale per chi avesse collaborato con la giustizia per i delitti di mafia. Ancora una volta il legislatore italiano ha compiuto la sua attività spinto dall'emergenza, ricorrendo al decreto legge, così come aveva fatto in precedenza con la legislazione antiterroristica.

Leggendo i lavori preparatori del d.l. n. 152/1991 emerge chiaramente l'accostamento (70) fra criminalità mafiosa e criminalità terroristica e sulla base di tale analogia viene giustificata anche la sostanziale identica risposta legislativa; infatti, in modo analogo al legislatore dell'emergenza terroristica, è stata prevista una circostanza aggravante (art. 7, 1º comma) per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e, contestualmente, una corrispondente diminuzione per chi collabori con le autorità, con l'intento di rompere il vincolo d'omertà che caratterizza gli appartenenti alle associazioni i tipo mafioso.

L'art. 8 prevede che "per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà".

La principale differenza di tale norma rispetto al modello preesistente nel sistema sta nella previsione di una sola forma tipica di condotta di collaborazione: mentre l'art. 4 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 ne prevedeva due in alternativa tra di loro (l'essersi adoperato per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori e l'aiutare concretamente l'autorità di polizia e/o giudiziaria nell'identificazione o cattura dei concorrenti), nell'art. 8 del d.l. n. 152/1991 la collaborazione processuale rileva in via semplificativa, come modalità eventuale di impedimento delle conseguenze ulteriori. Detta collaborazione, che deve essere oggettivamente idonea all'impedimento delle conseguenze ulteriori, ha ad oggetto reati suscettivi di ulteriori progressi offensivi, quali i delitti a consumazione anticipata, i delitti permanenti, i delitti abituali e quelli aggravati dall'evento, oltre ai delitti tentati.

Ovviamente l'attenuante in esame non si estende a qualsiasi reato commesso dal collaborante, ma solo ai delitti indicati dall'art. 8 del d.l. n. 152/1991, ovvero a quello di cui all'art. 416-bis c.p. e a quelli commessi avvalendosi delle condizioni ivi previste (assoggettamento ed omertà) ovvero a quelli commessi per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

Un elemento di novità nella formulazione della norma è dato dal destinatario (71) del beneficio contemplato all'art. 8: si parla di imputato e non più di concorrente o con formula generica a "chi si adoperi" o a "chi si sia adoperato". Ricordiamo che da un punto di vista processuale imputato è colui che è stato rinviato a giudizio, perciò se accogliessimo tale significo arriveremmo a conseguenze applicative del tutto irragionevoli, perché ad esempio rimarrebbe escluso dal beneficio chi presta il proprio contributo probatorio in qualità di reato connesso oppure il mafioso indagato, che rilasciasse dichiarazioni utili per la cattura di determinati concorrenti, o ancora l'imputato del reato di associazione di tipo mafioso che fornisse un utile contributo probatorio in ordine all'accertamento di reati commessi da affiliati alla stessa cosca a cui egli non abbia partecipato e oggetto di procedimento distinti. Inoltre si può notare come per un imputato sia oggettivamente difficile con le proprie dichiarazioni evitare le conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa, mentre la collaborazione sarà prestata più utilmente se il soggetto rilascia delle dichiarazioni nell'immediatezza del fermo o dell'arresto.

Non resta, pertanto, che affermare che il legislatore abbia utilizzato il termine imputato con un'accezione decisamente atecnica.

Merita, con un cenno, ribadire anche per questa attenuante quanto già sostenuto per quelle in materia di terrorismo a proposito della locuzione "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori": con tale espressione non viene richiesto, vista la sua struttura finalistica, l'effettivo impedimento delle conseguenze ulteriori, bensì la sua idoneità oggettiva al raggiungimento dello scopo.

Altro elemento richiesto per la fruizione della circostanza attenuante ex art. 8 è il requisito della dissociazione, da intendersi come la rottura dal pactum sceleris con gli altri membri dell'associazione criminale.

Sono stati evidenziati dei problemi, circa il contenuto della dissociazione, nel caso in cui la diminuente debba essere applicata ai delitti commessi "al fine" di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, giacché chi commette reati con tale finalità non è necessariamente membro dell'associazione, ma può essere anche extraneus ad essa. Tuttavia, anche in questi casi, si conclude (72) col ritenere che la dissociazione consista nel recesso del collaborante dal sodalizio criminoso.

Infine occorre spendere due parole per la locuzione "elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori di reati" poiché si tratta di un requisito probatorio nuovo in quanto non viene specificato che debba trattarsi di elementi di prova. L'omissione si può spiegare in base ad un'ipotetica scelta del legislatore di collocare la collaborazione nella fase anteriore al dibattimento, quando ancora non si può formare la prova propriamente intesa, salvo eccezioni come l'incidente probatorio.

Gli elementi decisivi forniti devono consistere in narrazioni dettagliate dei fatti e i chiamate di correo e/o indicazioni di nascondigli di latitanti in assenza delle quali, rispettivamente, i fatti non sarebbero stati spiegati adeguatamente, e le individuazioni o le catture non sarebbero state ottenute. Come eccezione, vale la posizione dominante sull'art. 4 del d.l. n. 625/1979, per cui il collaborante merita il beneficio anche nelle ipotesi nelle quali il suo contributo, pur concretamente e oggettivamente idoneo ai risultati descritti nella norma, non venga di fatto valorizzato dall'autorità di polizia e/o da quella giudiziaria.

2.2. Il diritto premiale nell'ordinamento penitenziario

Il sistema di incentivazione premiale (73) della collaborazione di giustizia non si esaurisce nella previsione di fattispecie contenenti notevoli "sconti" di pena da applicare al momento dell'irrogazione della sanzione penale, bensì opera, con un notevole significato strategico, anche nella fase esecutiva della pena. Apposite previsioni normative, volte ad incentivare la collaborazione anche a seguito di sentenza passata in giudicato, sono state introdotte con il d.l. n. 152/1991 convertito dalla l. n. 203/1991 e con il d.l. 306/1992 convertito dalla l. 356/1992.

L'impianto normativo delineato dai sopraccitati testi legislativi si articola su due piani:

da un lato, con la previsione della restrizione nella concessione dei benefici penitenziari e un aggravamento del regime carcerario nei confronti dei detenuti o internati per reati di criminalità organizzata, con la sola eccezione di coloro che collaborano con la giustizia; dall'altro, con l'introduzione di ulteriori vantaggi in termini di benefici penitenziari.

L'indirizzo politico di tipo premiale ha spiegato dunque i suoi effetti anche nell'ordinamento penitenziario, soprattutto mediante l'eliminazione della differenziazione peggiorativa del regime penitenziario speciale previsto per gli indiziati o condannati per reati di mafia.

In via generale, l'ordinamento penitenziario prevede all'art. 4-bis il divieto di concessione di benefici quando sussiste un collegamento attuale del condannato con la criminalità organizzata, collegamento che, per i condannati per reati di mafia, è presunto in maniera assoluta; mentre è presunto con possibilità di accertamento negativo (mediante acquisizione di informazioni dal questore ex art. 1 d.l. n. 187/1993) per condannati per delitti di criminalità organizzata non mafiosa; deve, invece, essere accertato di volta in volta per i condannati per delitti dolosi comuni (da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ex art. 20, l. n. 121/1981).

Il regime differenziato è stato introdotto in via eccezionale con l'art. 10 della l. n. 663/1986 (c.d. legge Gozzini), che ha aggiunto l'art. 41-bis all'ordinamento penitenziario, poi modificato nuovamente con l'art. 19 del d.l. n. 306/1992 attraverso l'introduzione del comma 2 all'art. 41-bis della l. n. 354/1975. Viene dunque riconosciuta la facoltà al allora Ministro di grazia e giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti, "in casi eccezionali di rivolta o di altri gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica" anche a delitti di criminalità organizzata. La restrizione riguarda la vita in comune del detenuto, la possibilità di svolgere attività all'aperto, il numero e le modalità dei colloqui con i familiari, la lettura di giornali e riviste, l'uso di apparecchi radio-televisivi e la possibilità di ricevere pacchi dall'esterno. Tale disposizione ha favorito l'avvio di collaborazioni a causa della difficile sopportabilità della condizione di isolamento da parte del detenuto.

Con il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991 n. 203 è stato aggiunto all'ordinamento penitenziario l'art. 58-ter (74). Con questa modifica si stabilisce che le limitazioni alla concessione di benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione, tranne la liberazione anticipata) previste per i condannati per taluno dei delitti di criminalità organizzata contemplati al comma 1º dell'art. 4-bis della l. n. 354/1975, introdotto dal d.l. n. 152/1991, "non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori di reati".

Dalla lettura dell'art. 58-ter o.p. emerge in tutta evidenza la pressoché totale trasposizione delle norme che hanno introdotto la collaborazione come fattispecie premiale dalla legislazione antiterroristica fino a quella antimafia. Così viene introdotta la possibilità di collaborare con la giustizia anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, durante la fase esecutiva della pena.

Il 2º comma dell'art. 58-ter attribuisce il compito di accertare la sussistenza della condotta collaborativa al Tribunale di sorveglianza, che decide "assunte le necessarie informazioni e sentito il P.M. competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione".

L'art. 15 del d.l. n. 306/92 ha modificato l'art. 4-bis della l. 354/75 laddove stabilisce che i benefici possono essere concessi se i detenuti per mafia, per sequestro di persona e per traffico di droga collaborano con la giustizia "a norma dell'art. 58-ter".

La Corte costituzionale (75), con sentenza n. 357 del 27 luglio 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1º secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui "non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempreché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata". Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 22 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1º, l. n. 354/1975 nella parte in cui "non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempreché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata"; nonché dell'art. 2 comma 1º d.l. 13 maggio 1991, n. 152, nella parte in cui "non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempreché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata". Così argomentando la Corte costituzionale ha esteso l'ambito di applicazione dei benefici premiali a coloro che, pur non avendo offerto un'apprezzabile collaborazione o a causa del ruolo marginale rivestito all'interno dell'organizzazione criminale o a causa del pregresso accertamento dei fatti, sono ugualmente meritevoli dei benefici perché hanno interrotto i collegamenti con la stessa.

Significative sono le novità (76) apportate dagli artt. 13-bis (77) e 13-ter della l. 82/91, aggiunti dal d.l. 306/92, convertito in l. 356/92 sotto il profilo delle modalità di detenzione offerte al collaborante.

L'articolazione normativa dell'art. 13-bis si può ricondurre a quattro tipologie distinte, in relazione alla posizione penitenziaria del collaboratore. La prima ipotesi concerne i soggetti per i quali la sentenza di condanna sia già in corso di esecuzione, e che, quindi, siano detenuti per espiazione di pena o internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza: in presenza di gravi e urgenti motivi, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede lo stabilimento penitenziario può autorizzare, "su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno", che il collaboratore venga custodito, per il tempo necessario alla stesura del programma di protezione, in un luogo diverso dall'istituto in cui è in corso l'esecuzione. La seconda ipotesi riguarda i soggetti sottoposti a misura alternativa alla detenzione: in questo caso il procuratore generale presso la corte d'appello nella cui circoscrizione la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare "specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata". Al 2º comma dell'art. 13-bis del d.l. n. 8/91 erano estese, individuando così la terza ipotesi, le autorizzazioni previste dal 1º comma ai soggetti condannati a pena detentiva o a misura di sicurezza con sentenza definitiva la cui esecuzione non abbia ancora avuto inizio: in questo caso la competenza a provvedere spettava al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio. Infine, l'art. 13-bis 3º comma del d.l. n. 8/91 raccordava la disciplina della protezione dei collaboratori con la struttura della Direzione nazionale antimafia, prevedendo nell'ipotesi di collaborazione prestata da persona condannata con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p., che i provvedimenti interinali consentiti dai commi 1 e 2 fossero adottati dal procuratore generale "d'intesa con il procuratore nazionale antimafia".

Di questa disposizione normativa, che introduceva un meccanismo di cautela anticipatoria (78) per i collaboratori, veniva contestato il potere di input del Capo della polizia nell'iter procedimentale di cui all'art. 13-bis. In effetti si venivano a creare delle situazioni paradossali per cui il p.m. che in fase di indagini avesse voluto proteggere il collaboratore in attesa delle more della messa a punto del programma di protezione, non avrebbe potuto presentare la propria autonoma richiesta al procuratore generale, bensì avrebbe dovuto rivolgersi al Capo della polizia, esporgli i fatti e indicargli gli elementi a sostegno della propria proposta; in seguito, sarebbe stato il Capo della polizia, così elevato a filtro e ad arbitro dell'attivazione della procedura, ad adire il procuratore generale. Altro paradosso che veniva fortemente criticato era l'ipotesi che si verificava quando, a seguito di avocazione, le indagini erano condotte dal procuratore generale competente a pronunciare l'autorizzazione ex art. 13-bis: l'imprescindibilità dell'iniziativa del Capo della polizia imponeva all'organo inquirente di sollecitare l'alto funzionario all'esercizio del potere di attivazione, così da consentire all'inquirente stesso di disporre la tutela anticipatoria; nel caso in cui il Capo della polizia non avesse inoltrato la richiesta, non ritenendo integrati i presupposti di legge (gravi e urgenti motivi di sicurezza), il sistema avrebbe subito una totale paralisi.

Altra critica mossa a tale novità legislativa era il meccanismo eccessivamente farraginoso (79) che veniva delineato, soprattutto se messo a confronto con la procedura "principale" (80) disciplinata dall'art. 11 1º comma della legge 82/91 in ordine all'ammissione del collaboratore al programma di protezione.

L'altra novità introdotta dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 è costituita dall'inserimento, dopo l'art. 13-bis d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, dell'art. 13-ter, che nei primi due commi così disponeva:

"1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

Con questo dettato normativo si crea un'inversione di tendenza per cui il legislatore, anziché rivedere il meccanismo premiale adottato con l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, ha scelto di intervenire nella fase di esecuzione della pena. Così, la nuova disposizione consentiva di applicare ai collaboratori le misure alternative alla detenzione anche al di là dei limiti (81) di pena previsti nell'ordinamento penitenziario. Ne conseguiva che persino la pena dell'ergastolo poteva essere sostituita con l'affidamento in prova al servizio sociale, che ai sensi dell'art. 47 o.p. può essere concesso solo quando la pena da scontare non supera i tre anni. E poiché, come è noto, l'affidamento in prova al servizio sociale consente di scontare la pena fuori dal carcere con la sola osservanza di prescrizioni non particolarmente afflittive per la libertà personale, è facilmente palpabile la carica innovativa della disposizione.

Competente era il tribunale o il magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa al programma di protezione aveva il domicilio, sentita l'autorità che aveva adottato il programma.

Sotto il profilo procedimentale, il rito di sorveglianza di cui all'art. 678 c.p.p. costituiva la griglia su cui si innestavano le integrazioni introdotte dall'art. 13-ter 1º e 2º comma: l'innovazione più profonda era l'inserimento tra la fase dell'iniziativa e quella della decisione, di un particolare subprocedimento a struttura complessa, imposto dalla peculiare posizione del collaboratore: il magistrato di sorveglianza non poteva decidere prima di aver acquisito il parere dell'autorità che aveva deliberato il programma di protezione, ossia della Commissione centrale, la quale, a sua volta, acquisiva a tal fine previe informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

Il trattamento penitenziario "premiale" risultava, in tal modo, sempre sottoposto al filtro dell'organo che aveva deliberato l'ammissione del collaboratore al programma di protezione; in caso di parere sfavorevole della Commissione centrale la magistratura di sorveglianza, in composizione monocratica o collegiale, poteva ugualmente concedere trattamenti beneficiali, ma il provvedimento doveva essere "specificamente motivato".

Uno degli aspetti più criticati di questa disposizione di legge era l'ingiustificata sperequazione che si veniva a creare tra collaboratore e collaboratore, in quanto solo quelli ammessi al programma speciale di protezione potevano usufruire dei benefici penitenziari previsti dall'art. 13-ter d.l. 15 gennaio 1991 n. 8.

Note

1. Così G. Mammarella, L'Italia contemporanea 1943-1998, Il Mulino, Bologna 2000, p. 348. Per la ricostruzione storica del terrorismo si veda I. Montanelli e M. Cervi, L'Italia del Novecento, Rizzoli, Milano 1998.

2. Nei due anni successivi al 1969, gli atti di terrorismo e gli attentati sono continuati con un'insistenza impressionante: si contano ben 271 esplosioni dinamitarde a tutta la prima metà del 1972. L'assassinio del commissario Calabresi avvenuto nel maggio 1972, episodi come la morte dell'anarchico Pinelli, "caduto" da una finestra della Questura di Milano dove veniva interrogato per la strage di Piazza Fontana, o come quello in cui trovò la morte l'editore Feltrinelli, sono solo alcuni dei moltissimi casi nei quali le responsabilità reali non vennero mai chiarite.

3. Per la ricostruzione storica della fattispecie incriminatrice in esame si veda G. Marini, M. Lo Monica, L. Mazza, Commentario al codice penale, Tomo IV, UTET, Torino 2002. Sinteticamente merita ricordare che la figura criminosa in esame ritrova il suo immediato precedente legislativo nell'art. 410 del Codice Zanardelli del 1889, il quale prevedeva il delitto di ricatto, delineandone una nozione non lontana da quella attuale. Ancora precedentemente, il Codice sardo-italiano del 1859, all'art. 602, considerava aggravata l'estorsione con sequestro di persona, prevedendo una pena maggiore nel caso di maltrattamenti (art. 603); nello stesso senso, il Codice toscano del 1853 disciplinava il ricatto come una specie aggravata di estorsione (artt. 393, 394).

4. Cfr., per uno studio di questo aspetto, S. Luberto, I sequestri di persona a scopo di estorsione, Cedam, Padova, 1984. Sul delitto in esame, cfr., poi la monografia di D. Brunelli, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, Cedam, Padova, 1995.

5. E' definito tale quel ravvedimento che comporta la prevenzione, la reintegrazione, l'attenuazione o l'eliminazione dell'offesa.

6. Così G. Lattanti ed E. Lupo, Codice penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, volume XI, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 2000, p.161.

7. Cass., 1 aprile 1987, Azzarri, in Cassazione penale, 1989, p. 2014 ha infatti affermato che l'attenuante di cui all'art. 630 comma 4 c.p., introdotta dal decreto legge n. 59 del 1978, è parte di una disciplina complessiva del reato più grave di quella previgente. Deinde esclusa la sua applicabilità ai fatti pregressi, ne rimane esclusa anche l'applicabilità dell'attenuante.

8. Ordinanza 14 marzo 1983, Foro Italiano 1984, II, 142.

9. Non è dello stesso parere F. Albeggiani, Nota alla sentenza n. 143 del 1984 della Corte Costituzionale, Foro Italiano 1984, I, 1770 per il quale la scelta esegetica della Corte appare "un poco forzata e che sarebbe stato meglio emanare una sentenza d'accoglimento del genere delle additive".

10. Cass., 15 gennaio 1988, Sità, Cassazione Penale 1989, 389.

11. Attualmente è pacifico che non è richiesto alcun pentimento morale per chi collabora con la giustizia, mentre in precedenza non era così; infatti se da un lato abbiamo sentenze (cfr. Cass., 20 novembre 1996, Marras, Cass. Pen. 1999, 883) che al riguardo stabiliscono che l'attenuante di cui al comma 4 presuppone che da parte di uno o più compartecipi vi sia una rottura dell'originario accordo criminoso, che tale rottura porti in concreto alla liberazione dell'ostaggio e che questa non sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione, mettendo in evidenza così una scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri; dall'altro ve ne sono altre (cfr. Cass., 2 luglio 1992, Pastiglia, Cass. Pen., 1994, 317) che hanno che non occorre che il contributo alle indagini sia dovuto ad una effettiva resipiscenza morale, ben potendo esservi alla base della collaborazione un calcolo utilitaristico.

12. V. Cass., 24 ottobre 1986, Russo, Cass. Pen., 1988, 624, secondo cui la condizione posta dal comma 4 dell'art. 630, relativa all'applicabilità della diminuente per il concorrente che abbia tenuto un comportamento dal quale sia derivata la liberazione senza il versamento del riscatto, non è soddisfatto in caso di pagamento parziale del riscatto medesimo. A questo orientamento si oppone A.A. Dalia, voce Sequestro di persona a scopo di estorsione, in Enc. Dir., vol. XLII, Giuffrè, 1990, p. 213, secondo il quale la giurisprudenza, così opinando, "chiude le porte al correo proprio nel momento in cui costui potrebbe essere tentato di dissociarsi; infatti al momento del pagamento di una prima rata di riscatto il complice potrebbe essere indotto a dissociarsi o perché già soddisfatto dell'incasso o, al contrario, perché deluso o truffato dai suoi sodali, che non gli girano la sua parte". Mentre per l'altro caso prospettato (riscatto pagato o promesso dopo la liberazione dell'ostaggio) la citata sentenza Sità ha affermato che se "il riscatto viene chiesto dopo la liberazione del rapito, non solo è configurabile il reato, perché la richiesta così formulata conserva la sua capacità intimidatrice, ma è esclusa anche l'attenuante di cui al comma 4, giacché quest'ultima presuppone, non solo la liberazione della vittima, ma anche l'abbandono del proposito estorsivo.

13. Ci riferiamo in particolare a Carlo Ruga Riva, Il premio per la collaborazione processuale, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 2002, p. 30.

14. Tale definizione non deriva dal luogo in cui è prestata, poiché la collaborazione non avviene necessariamente durante il processo, ma può essere resa anche fuori da esso, e cioè prima (per esempio in sede di indagini preliminari) o dopo (vale a dire davanti alla magistratura di sorveglianza, nella fase di esecuzione della pena). La collaborazione si definisce "processuale" in relazione al suo scopo, che è quello di fornire un contributo probatorio all'accertamento di fatti di reato e/o all'individuazione o cattura dei loro autori.

15. Con tale espressione si intendono gli sviluppi penalmente rilevanti dell'offesa già arrecata, che si concretino nei delitti di lesioni, maltrattamenti, omicidio dell'ostaggio.

16. Il legislatore del 1980 ha così spostato il baricentro della contro-condotta dall'interruzione dell'offesa permanente (art. 630 co. 4 c.p.), all'impedimento delle sue conseguenze ulteriori (art. 630 comma 5 prima parte) e al contributo informativo in funzione dell'individuazione o cattura dei concorrenti (art. 630 comma 5 seconda parte) segnando un progressivo allontanamento dal piano dell'offesa arrecata con la condotta illecita. Questo è quanto fa notare Carlo Ruga Riva, Il premio per la collaborazione processuale, cit., p. 31.

17. F. Palazzo, La recente legislazione penale, Cedam, Padova, 1985; G. Chelazzi, La dissociazione dal terrorismo: artt. 4 e 5 d.l. 15/12/79 n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980 n. 15, Giuffrè, Milano 1981.

18. Cfr. F. Giunta, Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative, in "Archivio penale", 1983, 239 s.

19. Cass. pen., sez. II, 26 giugno 1986, n. 6262 (ud. 17 dicembre 1985), Carissimi. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che il concetto, espressamente indicato dal legislatore, di "dissociazione" dai correi deve intendersi come atteggiamento privo di riserve mentali e volto in maniera diretta ad una completa, chiara e concreta indicazione dell'attività delittuosa commessa e dei suoi autori.

20. Cass. pen., sez. II, 7 maggio 1987, n. 5577 (ud. 11 marzo 1987), Nardella.

21. Ricordiamo la data "dell'agguato di via Fani": 16 marzo 1978 e quella dell'uccisione, avvenuta dopo 55 giorni di prigionia: 9 maggio dello stesso anno. L'intento non è quello di "istruire" su avvenimenti che hanno segnato la storia dell'Italia e che sono conosciuti da tutti, ma quello di mettere in relazione tale vicenda, sicuramente la più drammatica della "strategia della tensione" con gli interventi legislativi volti a contrastare il terrorismo.

22. "Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni". E' immediato l'accostamento di tale norma premiale con quella contenuta nell'art. 630 co. 4 c.p., peraltro entrambe introdotte con la stessa legge (191/1978); i precetti sono identici, l'unica differenza consiste nella misura minima del premio concedibile: sei mesi in relazione all'art. 630 co. 4 c.p. e due anni riguardo all'art. 289-bis co. c.p. E' dunque anche questa un'ipotesi di ravvedimento sostanziale.

23. Questa legge ha predisposto una disciplina penale-premiale organica per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Si tratta di una normativa peculiare in quanto applicabile, ab inizio, solo ai reati commessi o la cui permanenza fosse iniziata entro il 31 gennaio 1982; perciò pur essendo formalmente ancora in vigore, non è suscettibile di applicazione.

24. Si tratta di un'ipotesi di mera dissociazione contenuta in tale legge, rubricata "Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo". Con questa disposizione "s'introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico penale una fattispecie di ravvedimento postdelittuoso 'puramente dissociativa'. Effetti in senso ampio attenuativi della responsabilità sono riconnessi al semplice distacco dalla associazione di appartenenza, senza che venga richiesta alcuna forma di collaborazione con la giustizia, che non sia quella minima della ammissione delle 'attività svolte'" (così G. Flora, Commento all'art. 1 L. 18/2/1987 n. 34 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, LP 1987, p. 595); l'ammissione verte, ad esempio, sul ruolo svolto dall'agente nell'ambito dell'associazione o all'interno del movimento, mentre non sono richieste indicazioni sulla struttura dell'associazione né tanto meno su ruoli, posizioni o responsabilità altrui (G.Flora, Commento, cit., p. 598).

25. G. Chelazzi, La dissociazione dal terrorismo, cit. p. 6.

26. Cfr. D. Spirito, Riflessioni sulla natura giuridica dell'art. 4 Legge 6 febbraio 1980 n.15, in "Foro napoletano" 1980, III, 221.

27. T. Padovani, Commento all'art. 4 della l. 6 febbraio 1980, n. 15 in "Legislazione penale" 1981, p.54. Secondo Padovani il fatto che l'art. 4 della legge 15/1980 non si riferisca a tutti i reati "commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", ma ai soli delitti "risulta ben poco plausibile, pur se di scarsa rilevanza pratica"; infatti secondo l'autore "appare assurdo che il concorrente in una contravvenzione a scopo terroristico non possa fruire dell'attenuante... Al minor disvalore giuridico-penale implicito in un reato contravvenzionale, dovrebbe invero far riscontro non già un trattamento aprioristicamente deteriore rispetto ai delitti, ma, semmai, un regime di maggior favore". Non è dello stesso parere Chelazzi, il quale ritiene che "l'esclusione delle contravvenzioni dall'ambito di applicabilità dell'attenuante appare giustificata per ragioni concernenti proprio questa categoria di reati (i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione), in G. Chelazzi, La dissociazione dal terrorismo, cit. p. 9.

28. Sull'attenuante speciale di cui all'art. 4 della legge 15/1980 si legga M. Mazzanti, La legge 6 febbraio 1980, n. 15, contro il terrorismo, in "La giustizia penale", 1980, III, p. 236. Secondo l'autore "il tenore della norma implica un comportamento particolarmente complesso...: il che renderà difficile, in concreto, l'applicazione della circostanza.

29. Non è della stessa opinione C. R. Calderone, Emergenza e necessità di tutela dell'ordine democratico a proposito del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625, in "Giurisprudenza di merito", 1980, 212, il quale esclude in ogni caso che l'attenuante possa riferirsi ad un delitto tentato.

30. G. Chelazzi, La dissociazione dal terrorismo, cit., p. 61.

31. G. Chelazzi, op. cit., p. 63.

32. T. Padovani, Commento all'art. 4 della l. 6 febbraio 1980, n. 15, cit. p. 60.

33. F. Palazzo, La recente legislazione penale, cit. p. 198.

34. Così G. Chelazzi, op. cit., p. 67.

35. P. Giordano, Profili premiali della risposta punitiva dello Stato, in "Cassazione penale", 1997, p.572.

36. Sulla legge 304/1982 in generale M. Chiavario, Premessa, in "Legislazione penale", 1982, 539.

37. G. C. Caselli, La questione pentiti, in "Quaderni e giustizia", 1981, p. 13.

38. Opinione di G. C. Caselli contenuta in M. Maddalena, Le circostanze attenuanti per i terroristi pentiti, Giuffrè Editore, Varese, 1984, p. 124.

39. Per l'analisi di queste cfr. G.C. Caselli - A. Perduca, Commento all'art. 2 legge n. 304 del 1982, in "Legislazione penale", 1982, p. 555.

40. Cfr. M. Maddalena, op. cit., p. 132 ss.

41. T. Padovani, Commento all'art. 4 legge n.15 del 1980, cit., p. 57.

42. G. Chelazzi, op. cit., p. 13.

43. Vedasi Cass. 6 aprile 1981, Schubeje, in Rivista penale, 1982, p. 294; Cass. 27 febbraio 1973, Sparapani, in Giustizia penale, 1973, II, c. 600, m 963.

44. Cfr. M. Maddalena, Le circostanze attenuanti per i terroristi pentiti, cit., p. 152.

45. G.C. Caselli - A. Perduca, Commento all'art. 2 legge n. 304 del 1982, cit., p. 565.

46. L'utilizzo dell'avverbio "comunque", che qualifica l'introduzione della seconda condotta, sta ad indicare appunto l'impossibilità di realizzazione della prima.

47. Per l'analisi di tale legge G.C. Caselli - M. Laudi - P. Miletto - A. Perduca, La dissociazione dal terrorismo, Giuffrè Editore, Milano, 1989.

48. Tale presunzione è stata smentita dalla realtà, infatti nella prassi sono stati separati i procedimenti per reati associativi da quelli sui vari episodi commessi dalla banda.

49. Cfr M. Maddalena, Le circostanze attenuanti per i terroristi pentiti, cit., p. 43.

50. P. Giordano, Profili premiali della risposta punitiva dello Stato, cit., p. 573.

51. Hanno finalità di terrorismo tutti gli atti violenti che si dirigono a innescare il panico e l'insicurezza nell'opinione pubblica (si pensi ad un incendio appiccato all'abitazione di un giudice popolare che deve giudicare i componenti di un'organizzazione terroristica). Mentre hanno finalità di eversione tutti gli atti violenti che, pur senza seminare il panico, sono diretti a provocare sovvertimenti dell'ordine costituzionale vigente (si pensi ad una rapina finalizzata a predisporre l'armamento di un'associazione che mira a prendere il potere).

52. Capo colonna delle BR di Torino, che collaborò con l'autorità giudiziaria. Le sue prime dichiarazioni furono raccolte e verbalizzate dall'allora giudice istruttore Gian Carlo Caselli.

53. Omicidio di Pio La Torre avvenuto il 30/04/1982, omicidi di Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie e della scorta accaduto il 03/09/1982 e poi, omicidio di Giacomo Ciaccio Montalto, di Rocco Chinnici, di Giuseppe Fava, di Giuseppe Montana, di Antonio Cassarà e Roberto Antiochia, di Rosario Livatino, fatti avvenuti rispettivamente il 24/01/1983, 29/07/1983, 05/01/1983, 05/0171984, 28/07/1985, 06/08/1985, 21/09/1990.

54. Si tratta del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope che ha sostituito la legge previdente 22/12/1975 n. 685.

55. Per un'analisi delle due attenuanti S. D'Amico, Il collaboratore della giustizia, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1995, p. 145.

56. Tale espressione è riconoscibilmente mutuata dalla nuova formulazione dell'art. 630 c.p. data dalla L. 894/1980.

57. Un esame dei profili premiali di questa normativa è elaborata da G. Flora, Le fattispecie di ravvedimento postdelittuoso nella nuova legge sugli stupefacenti, in AA. VV., La riforma della legislazione penale in materia di stupefacenti, a cura di F. Bricola e G. Insolera, Cedam, Padova, 1991, p. 87 ss.

58. Rientrano in tale concetto: quantitativi di sostanze stupefacenti, mezzi finanziari, supporti logistici ed anche "risorse umane"(vale a dire compartecipi o fornitori dello stupefacente). In questo senso, F. Palazzo, Consumo e traffico degli stupefacenti. (Profili penali), II ed., riveduta e ampliata, Cedam, Padova, 1993, p. 186.

59. In senso critico sulla frammentarietà della legislazione in materia di premi e di sicurezza per i collaboratori, G. Falcone, Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza, in "Difesa penale", 1992, 35, p. 76.

60. Tale normativa, a lungo sollecitata da numerosi magistrati impegnati sul fronte della lotta alla criminalità di tipo mafioso, fu elaborata dopo l'uccisione del giudice Livatino, avvenuta il 21 settembre 1990, ed ebbe ulteriore impulso successivamente alla nomina di Giovanni Falcone alla carica di direttore generale degli affari penali, nel marzo del 1991.

61. Cfr., per tutti, G. Falcone, Intervento, in AA. VV., La legislazione premiale, Giuffrè Editore, Milano 1987, p. 227 ss.

62. Sulle differenti motivazioni sottese alla collaborazione del terrorista e del mafioso pentito abbiamo avuto conferma sia dal procuratore generale di Torino Gian Carlo Caselli sia dall'ex procuratore nazionale antimafia PieroLuigi Vigna.

63. Tortora è diventato l'emblema dell'ingiustizia all'italiana: sulla base di alcune affermazioni, prive di alcun fondamento, rilasciate da due pentiti, Pasquale Barra e Giuseppe Panico, fu arrestato il 17 giugno 1983 e accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico finalizzato al traffico di armi e di droga. La sua odissea durò ben 1185 giorni, fino a quando non fu assolto, con formula piena, in secondo grado dalla quinta sezione della Corte d'Appello di Napoli. Cfr., Silvia Tortora, Enzo Tortora Cara Silvia, Lettere per non dimenticare, Marsilio, Venezia 2003.

64. Cfr., T. Padovani, Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità, in AA.VV., La legislazione premiale, cit., p. 58 e E. Musco, La premialità nel diritto penale, in AA. VV., La legislazione premiale, cit., p. 121.

65. Cfr., Musco, op. cit., p. 124.

66. Cfr., Padovani, Premio e corrispettivo, cit., p. 59.

67. Cfr., D. Pulitanò, Tecniche premiali: fra diritto e processo penale, in AA. VV., La legislazione premiale, cit., p. 84.

68. L'ufficio dell'Alto Commissariato fu istituito subito dopo la strage di via Carini a Palermo, dove, il 4 settembre 1982, persero la vita, per mano di mafia, il Prefetto di Palermo Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraio e l'agente della scorta Donato Russo. Nel 1988, la normativa concernente la struttura e l'attività dell'ufficio dell'Alto Commissariato venne modificata e nel 1993 fu soppresso a seguito della istituzione e dell'entrata in funzione dei cosiddetti servizi centralizzati di polizia, stabilmente incaricati dell'attività di contrasto al fenomeno mafioso.

69. Così A. Bernasconi, La collaborazione processuale, Giuffrè Editore, Milano, 1995, p.89.

70. Cfr. C. Ruga Riva, Il premio per la collaborazione processuale, Giuffrè Editore, Milano, 2002, p. 74.

71. Così C. Ruga Riva, op. cit., p. 76.

72. Cfr. G.C. Caselli - A. Ingroia, Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d'emergenza, in AA. VV. "Processo penale e criminalità organizzata", Editori Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 212.

73. A. Presutti, Alternative al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale, in AA. VV., Criminalità organizzata e politiche penitenziarie, Raffaello Cortina Editore, Milano 1994. Secondo l'autore "carcere e pena vengono, in sostanza, piegati a scopi prettamente processuali giacché, a ben vedere, la spinta verso l'atteggiamento collaborativo deriva dall'effetto combinato della sospensione delle regole trattamentali (art. 41bis comma 2 ord. penit.) e del divieto di concessione dei benefici (art. 4bis ord. penit.). Nel senso che, quanto più insostenibile è resa la detenzione, tanto più appetibili divengono le alternative ad essa e massimo risulta l'incentivo alla collaborazione: questa, nel mentre conquista al condannato più o meno ampi spazi di libertà, gli consente di sfuggire ai rigori della segregazione penitenziaria".

74. In merito, F. P. C. Iovino, Osservazioni sulla recente riforma dell'ordinamento penitenziario, in "Cassazione penale", 1993, p. 1264 e C. Fiorio, Sempre nuove questioni di diritto penitenziario: la collaborazione come presupposto per i benefici, in "Giurisprudenza costituzionale", 1993, p. 2505 ss.

75. Cfr. G. Santacroce, Ancora sull'art. 4bis ord. pen. e sui diversi gradi di ammissione ai benefici penitenziari: i limiti della tipizzazione per titoli di reato, in "Giustizia penale", 1994, II, c. 321 ss.

76. Cfr. S. D'Amico, Il collaboratore della giustizia, cit. p. 90 ss.

77. Questo articolo, così come l'art 13-ter, è stato abrogato dall'art. 7 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

78. Così viene definita da G. Di Chiara, D.L. 8/6/1992 n. 306 (antimafia), in "Legislazione Penale", 1993, p. 165 ss.

79. Cfr., per tutti, G. Di Chiara, D.L. 8/671992 n. 306 (antimafia), cit., p.170.

80. L'iniziativa spetta al procuratore della Repubblica, mentre la decisione è presa dalla Commissione centrale prevista all'art. 10 comma 1º del decreto legge n. 8/1991.

81. Nonostante, come è già stato ricordato in una nota precedente, l'art. 13-ter sia stato abrogato, per i collaboratori è ancora possibile accedere ad alcune delle misure alternative, disciplinate dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, senza il rispetto dei limiti di pena previsti dai singoli articoli che le prevedono. Questo è possibile ai sensi dell'art. 58-ter 1º comma dell'ordinamento penitenziario, il quale prevede che "I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per...".