ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Osservazioni conclusive

Grazia Macrì, 2003

Dopo aver analizzato le normative che fino ad ora si sono susseguite in Italia in materia di accesso alla giustizia dei ceti economicamente e socialmente deboli, e dopo un breve colloquio avuto con il professor Trocker, al quale ho chiesto un suo parere sulla positività o meno della nuova legge che ha esteso anche ai giudizi civili ed amministrativi il patrocinio a spese dello Stato, ho tratto alcune conclusioni.

In particolare, bisogna prendere coscienza, che, in tutte le iniziative di rinnovamento dell'istituto che si sono succedute, compresa l'ultima avvenuta con la legge n. 134 del 2001, sono rimasti accantonati i problemi dell'assistenza stragiudiziale e della consulenza legale per i non abbienti. Questa è stata, e continua ad essere secondo me la lacuna più grave della disciplina dell'assistenza ai non abbienti.

È vero che un'opera di consulenza è esercitata di fatto - e talvolta con risultati apprezzabili - da una quantità di enti ed associazioni di carattere sindacale, economico ecc., ma come Trocker sostiene:

Una simile occasionale ed aleatoria soluzione del problema non può ritenersi soddisfacente, sia perché non tutti i settori in cui sarebbe opportuna una consulenza legale per i poveri appaiono coperti dalle libere iniziative private, sia perché l'attuazione del precetto costituzionale è compito primario dello Stato ed i non abbienti debbono poter contare su un'assistenza che, non li costringa a passare attraverso il tramite, in vario modo oneroso, delle organizzazioni di parte (1).

La tutela dei diritti dei cittadini, dovrebbe realizzarsi, non solo nella fase processuale, ma anche, se non principalmente, in una fase anteriore all'eventuale processo. La nuova legge, continuando a prevedere per i non abbienti un'assistenza legale solo all'interno di un processo, senza consentire ad essi in alcun modo la possibilità di una consulenza legale gratuita nella fase preprocessuale, continua ad attuare in maniera ancora una volta insufficiente il principio della eguaglianza effettiva e non puramente formale che la Costituzione solennemente proclama all'art. 3.

È anche vero che il nostro legislatore, all'art. 87 del t.u. in materia di spese di giustizia ha previsto un servizio pubblico di informazione e consulenza da istituirsi presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ma questo come già precisato non ha niente a che vedere con l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale.

Questo tipo di servizio, è già operativo ma, nutro dei forti dubbi sull'efficienza del suo funzionamento. Mi chiedo innanzitutto, se il contributo che gli utenti dovranno versare per la consulenza prestata, renderà accessibile tale servizio ai soggetti molto poveri o se invece non dovremo ancora una volta constatare che saranno le associazioni di volontariato, a continuare a svolgere il servizio di consulenza tramite i loro legali. E ancora mi chiedo: il povero verrà facilmente a conoscenza dell'esistenza di questo servizio?

Il t.u., non avendo previsto una forma di assistenza stragiudiziale dell'esistenza di questo servizio? attraverso l'opera di liberi professionisti retribuiti dallo Stato, ha contribuito a lasciare l'Italia all'ultimo posto, in tema di assistenza ai non abbienti. Gli altri paesi Europei invece, già da molto tempo hanno aggiornato le loro leggi sul gratuito patrocinio. Mi riferisco in particolare, all'Inghilterra e alla Francia. In questi due paesi, nel secondo dopoguerra, si è fatta strada la consapevolezza che il problema dell'assistenza legale non si esaurisce nell'esigenza di rendere concreto ed effettivo il diritto alla tutela giudiziale. Francia e Inghilterra, hanno capito per primi, che a tale esigenza, va affiancata, quella della tutela prima e fuori del giudizio, sia nella forma della consulenza in senso stretto sia nella forma dell'assistenza ad eventuali trattative stragiudiziali, tanto di tipo informale quanto di tipo arbitrale, amministrativo, ecc.

È stata l'Inghilterra a fare il primo passo e a prendere coscienza di quanto appena detto, subito dopo, anche la Francia, con la loi no. 91-647 du juillet 1991 relative a l'aide juridique non solo ha migliorato il suo sistema di assistenza giudiziaria ma ha creato un sistema di servizio statale di consulenza stragiudiziale (2).

Nell'organizzare forme di assistenza legale stragiudiziale per i meno abbienti, questi paesi, seguono in prevalenza il modello che affida la consulenza all'attività dei liberi professionisti. Chi si trova in una data condizione economica e intende tutelare i propri diritti al di fuori di una controversia giudiziale o provare l'eventuale necessità di assistenza in giudizio, ha diritto di rivolgersi per la consulenza e assistenza ad un avvocato di propria fiducia la cui prestazione sarà a totale o parziale carico dello Stato (3).

Un altro punto del t.u. che sento di dover criticare è l'aver ancorato ancora una volta il concetto di non abbienza ad un criterio oggettivo fisso concernente il solo reddito, senza tener conto, del variabile costo dei singoli processi. Questo continua a comportare una delimitazione degli aventi diritto astratta e scarsamente conforme alle finalità del dettato costituzionale.

È vero che il limite di reddito per ottenere il beneficio, è stato innalzato a euro 9.296,22 e che è previsto un meccanismo di adeguamento in base al valore della moneta, ma il legislatore ha continuato ha creare categorie chiuse di abbienti e non abbienti, e così facendo, come ha sottolineato Trocker, non si riesce a sopperire alle autentiche necessità di una giustizia effettivamente accessibile per tutti.

La conclusione è che, un soggetto che possiede un reddito di euro 9.300,00 è considerato persona ricca e quindi in grado di affrontare le spese di qualsiasi processo.

Io sarei più d'accordo con le affermazioni di Trocker, il quale sostiene:

Decisivo appare il collegamento dell'art. 24, 3º comma con l'art. 24, 1º comma e con l'art. 3, 2º comma della Costituzione, dal quale si evince che non si tratta di stabilire chi è non abbiente in senso assoluto o in senso genericamente sociale, ma bensì chi tale sia ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, ossia in relazione alla libertà di accedere alla tutela giudiziaria dei propri diritti, considerando gli ostacoli di carattere economico - le spese del processo - che si frappongono al godimento di quella libertà. Nel contesto funzionale della difesa giudiziale dei diritti, il concetto di non abbienza assume un carattere eminentemente relativo e trova nella condizione economica di un soggetto, da un lato, e nel costo del processo dall'altro, i suoi termini di riferimento obbligati (4).

La strada che permette di realizzare una tendenziale uguaglianza tra gli utenti della giustizia, in relazione all'onere economico imposto dalle spese di una lite, è secondo Trocker quella della graduazione dello stato di non abbienza e della correlativa introduzione di forme di ammissione parziale al patrocinio statale.

Dobbiamo ancora una volta constatare come l'Italia rimane priva di tali previsioni, mentre tutti gli altri moderni sistemi di assistenza giudiziaria, hanno percorso la strada sopra indicata. L'Inghilterra, è stata quella che ha introdotto per prima forme di patrocinio a parziale carico dello Stato, poi è stata seguita dalla Svezia, Germania e Francia.

In Francia, ad esempio, la loi no. 91-647 del 10-07-91 ha reso l'assistenza legale del tutto gratuita per coloro il cui reddito mensile non superi i 4.400 Fr., e parzialmente gratuita per coloro che hanno un reddito mensile inferiore a 6.600 Fr. (5) Nella legge francese vi è poi una disposizione che consente, agli organi preposti all'ammissione dei non abbienti al beneficio della difesa (gratuita) in giudizio, di concederlo anche a coloro il cui reddito non rientri negli standards appena ricordati, allorché la peculiarità della situazione concreta e l'oggetto della lite giustifichino tale trattamento eccezionale.

Traspare da questa norma, la lodevole preoccupazione del legislatore francese di ammettere al patrocinio statale tutte le persone che si trovino in concreto nell'impossibilità - totale o parziale - di assumersi il carico finanziario di un'azione giudiziaria.

Quelle che ho finora menzionato, sono secondo me le pecche più gravi del legislatore del 2002. Quanto ad altri difetti che la legge nuova potrebbe contenere, forse è troppo presto per arrivare a delle conclusioni. Bisognerà aspettare che la legge venga applicata e probabilmente che qualche giudice denunci alla Corte Costituzionale le carenze di questa normativa.

Da parte loro, gli operatori pratici (avvocati), che io ho avuto modo di contattare presso le varie associazioni di volontariato, mentre hanno sottolineato le carenze di cui erano dotate le precedenti norme sul patrocinio dei non abbienti, non hanno invece saputo esprimere alcun giudizio sulla nuova legge, né in positivo, né in negativo. Qualcuno addirittura non aveva avuto ancora modo di aggiornarsi sui nuovi contenuti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato e, la risposta che ho ricevuto in prevalenza è stata: "Probabilmente lei, che sta compilando una tesi sull'assistenza giudiziaria ai non abbienti, sarà molto più esperta di noi in materia!"

Capisco che la legge è entrata in vigore da poco e che è lunga e difficile da interpretare, ma forse un avvocato, al quale può capitare, che gli si presenti per chiedere consiglio un soggetto non abbiente, dovrebbe essere colui che illumina il suo cliente sulla possibilità che lo Stato gli offre di poter agire in giudizio gratis. Può darsi che gli operatori pratici siano stati poco sensibilizzati?

Purtroppo, molti miei dubbi, a causa dello scarso interessamento a questa nuova legge, sono rimasti irrisolti, aspetteremo che questa si consolidi per vedere se è la fotocopia di tutte le altre o se invece il nostro legislatore stavolta ha fatto qualcosa di buono. Da quel poco che ho potuto constatare non ne sono molto sicura.

Note

1. Cfr, N. Trocker, Patrocinio gratuito, cit., p. 307.

2. Cfr. N. Trocker, Patrocinio gratuito, cit., p. 294.

3. Ibid.

4. Cfr. N. Trocker, Patrocinio gratuito, cit., p. 307.

5. I dati a mia disposizione risalgono al 1995, per questo motivo faccio riferimento alla vecchia moneta francese.