ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

2. Un nuovo approccio alla devianza minorile

Paola Sánchez-Moreno, 2002

2.1 I principi raccolti nella normativa internazionale ed europea

Finora ci siamo occupati dell'evoluzione del trattamento penale dei minori in ambito strettamente nazionale. Tuttavia al fine di comprendere meglio come siamo arrivati all'adozione della legge 5/2000, risulta opportuno fare un accenno alla normativa internazionale sulla materia poiché essa ha avuto un influenza non indifferente sul modo di legiferare a livello nazionale.

Negli ultimi vent'anni le Nazioni unite si sono occupate in modo specifico del trattamento del minore delinquente. Sono stati infatti adottati diversi testi: la Convenzione sui diritti del fanciullo (1), le Regole minime sull'amministrazione della giustizia di minori (Regole di Beijing) (2), le Regole per la protezione dei minori privati di libertà (3) e le Direttrici per la prevenzione della delinquenza giovanile (Direttrici di Riadh) (4). A livello europeo, il Consiglio d'Europa si è occupato di queste tematiche in particolare attraverso l'adozione della Raccomandazione sulle risposte sociali alla devianza giovanile (5). Il concetto di diritto penale minorile configurato in questi strumenti internazionali risponde ad un diritto penale minimo che prevede l'applicazione delle quattro "D": decriminalizzazione, deistituzionalizzazione, diversione, e degiudizializzazione (6).

Prima di occuparci dello studio specifico di ciascuno di questi strumenti internazionali, occorre fare delle considerazione generali su alcune questioni fondamentali. Innanzitutto bisogna dire che le Nazioni unite non sono riuscite a stabilire un età minima di responsabilità penale minorile limitandosi a disporre nell'articolo 4 delle Regole di Beijing che non si deve trattare di "un età troppo precoce tenuto conto delle circostanze che accompagnano alla maturità emozionale, mentale e intellettuale del minore".

Le Nazioni unite hanno adottato due criteri completamente opposti per ciò che riguarda l'ambito oggettivo del diritto penale minorile. Da una parte, le Regole di Beijing accolgono, nell'articolo 3.1, il concetto ampio della delinquenza minorile quando stabiliscono che esse saranno d'applicazione anche ai minori processati per compiere atti non punibili se commessi dagli adulti. Dall'altra, le Direttrici di Riadh fanno coincidere le fattispecie di reato previste per gli adulti con quelle dei minori adoperando in questo caso un criterio ristretto di delinquenza minorile. In questo senso, l'articolo 56 delle Direttrici di Riadh proibisce al fine di evitare la stigmatizzazione, la vittimizzazione e la criminalizzazione dei giovani, la creazione di reati specifici per i minori. Per ciò che riguarda le misure applicabili, la normativa internazionale configura un catalogo ampio e flessibile in modo tale da favorire l'adozione di misure alternative alla privazione di libertà.

In riferimento all'ambito strettamente processuale, le direttrici internazionali proclamano il rispetto delle principali garanzie processuali così come: la presunzione d'innocenza, l'assistenza di avvocato, la notifica delle accuse, il confronto e l'esame incrociato dei testi, e così via al fine di garantire il due process. I testi internazionali introducono nel diritto penale minorile il concetto di diversion che pone l'obbligo agli Stati di prevedere i meccanismi necessari volti, se del caso, ad evitare al minore il processo giudiziale (7).

Passiamo allora allo studio specifico e in ordine cronologico dei pilastri della normativa internazionali ed europea sulla materia.

Il 29 novembre 1985, l'Assemblea generale delle Nazioni unite adotta le Regole minime sull'amministrazione della giustizia minorile. Questo strumento si pone come obiettivo principale quello della tutela del minore in conflitto con la legge. Si riconosce importanza prioritaria al principio della proporzionalità della pena in relazione al reato commesso. Si stabilisce l'esigenza del riconoscimento di tutte le garanzie processuali nel processo penale minorile e si prevede un catalogo ampio e flessibile di misure applicabili. In relazione all'applicazione di tali misure si prevede l'esercizio da parte del giudice di certo potere discrezionale nell'individuazione della misura più adatta al caso concreto. Queste misure devono essere indirizzate al trattamento e all'educazione del minore. Si stabilisce inoltre nell'articolo 22 l'esigenza della specializzazione del personale coinvolto nel processo (8). Infine, l'articolo 11 delle Regole di Beijing sul ricorso alle misure extragiudiziarie prevede la possibilità di occuparsi del minore attraverso vie extragiudiziarie evitando così il processo formale (9).

Rimanendo nella sfera delle Nazioni unite mi soffermerò sui precetti più significativi della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo relativi alla giustizia minorile, ratificata dalla Spagna il 30 novembre 1990. L'adozione della Convezione ONU rappresenta uno dei momenti più significativi nel riconoscimento dei diritti del bambino e di conseguenza del minore come soggetto di diritti. La Convenzione raccoglie tre principi fondamentali che informano tutto l'articolato: il principio di non discriminazione, il principio dell'interesse superiore del fanciullo e il principio del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. L'ambito d'applicazione della Convezione comprende i minori da zero ai diciotto anni di età. L'articolo 40 della Convezione, dedicato all'amministrazione della giustizia minorile, stabilisce quanto segue.

1. Gli Stati riconoscono ad ogni fanciullo/a sospettato/a, accusato/a o riconosciuto/a colpevole di un infrazione alla legge penale il diritto ad un trattamento tale di favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali degli altri e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a questa.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

  1. affinché nessun fanciullo/a sia sospettato/a, accusato/a o riconosciuto/a colpevole di una infrazione alla legge penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
  2. affinché ogni fanciullo/a sospettato/a o accusato di una infrazione alla legge penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
    1. di essere ritenuto/a innocenti fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
    2. di essere informato/a il prima possibile e direttamente delle accuse rivoltegli, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, e di beneficiare di un'assistenza giuridica o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
    3. che il suo caso sia giudicato senza indugio dall'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo consigliere giuridico o di altra assistenza appropriata, e in presenza dei suoi genitori o rappresentati legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo/a a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
    4. di non essere costretto a testimoniare o a dichiararsi colpevole, a interrogare o a far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico in condizioni di parità;
    5. ove sia riconosciuto autore di violazioni contro la legge penale, di poter ricorrere contro questa decisione e contro ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità della legge;
    6. di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
    7. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la creazione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli/e sospettati/e, accusati/e o riconosciuti/e colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

  1. di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli/e non abbiano la capacità di commettere reato;
  2. di adottare misure, ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, per trattare questi/e fanciulli/e senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, l'affidamento familiare, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionalizzata, in vista di assistere ai fanciulli/e un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

In relazione alle disposizioni che si occupano dell'intervento penale, l'articolo 37 stabilisce che il minore non debba essere soggetto a pene capitali né all'ergastolo. La privazione di libertà deve costituire un provvedimento di "extrema ratio", avere la durata più breve possibile e il minore privato di libertà dovrà essere tenuto separato dagli adulti. Infine il minore privato di libertà dovrà avere rapidamente accesso all'assistenza giuridica e il diritto di contestare la legalità della privazione di libertà. Occorre dire che nonostante la Spagna abbia ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo nel 1990, i diritti e le garanzie da essa proclamati non sono stati riconosciuti fino all'adozione della legge 4/92.

Le Regole delle Nazioni unite per la protezione dei minori privati di libertà sono state approvate dall'Assemblea generale nel 1990. L'idea di base di questo testo è quello di fare un uso limitatissimo ed eccezionale della misura della privazione di libertà. Nei casi in cui il minore sia detenuto, i centri di detenzione dovranno rispettare le condizioni basilari relativa i seguenti ambiti della vita del minore in carcere: la documentazione su ciascun minore, la separazione dagli adulti, l'igiene, la salute, l'alimentazione, l'intimità, l'educazione, le attività ricreative, le pratiche religiose, le visite e la comunicazione, il regime disciplinare, le sanzioni, i programmi di reinserimento sociale e di formazione specializzata personale.

Infine le Nazioni unite hanno adottato delle Direttrici per le prevenzione della delinquenza giovanile. Le Direttrici di Riadh sono state approvate anche esse nel 1990 e si occupano sia della prevenzione generale che dei processi di socializzazione del minore attraverso la famiglia, la comunità, la scuola, ecc.

In ambito europeo, il Consiglio d'Europa ha approvato nel 1987 la Raccomandazione (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile. Questo testo, che ha carattere non vincolante, si sviluppa nella stessa linea della normativa fin qui esaminata. Si possono comunque sottolineare i seguenti principi basilari: la necessità dello sviluppo di una politica efficace sulla prevenzione della devianza giovanile, il principio di minimo intervento, la specializzazione di tutto il personale coinvolto nel processo, il riconoscimento delle garanzie processuali, l'uso limitato della carcerazione dei minori, la previsione di un ampio catalogo di misure, la durata a tempo determinato delle misure e infine la motivazione dell'uso della misura di privazione di libertà.

2.2 L'emergere di un nuovo approccio alla devianza minorile: il modello di responsabilità

La normativa internazionale ed europea fin qui esaminata risponde ad un modello di trattamento della devianza minorile denominato di "responsabilità" elaborato alla luce delle sentenze emesse alla fine degli anni sessanta dalla Corte suprema americana. Nella sentenza del caso Gault, quella più celebre, si stabiliva la necessità di estendere le garanzie costituzionali al trattamento della devianza minorile ed in particolare si dichiarava che:

le garanzie processuali sono anche applicate ai minori. Esse esigono che si comunichi in tempo utile al giovane, ai suoi genitori o tutori i reati per i quali viene incriminato, in modo tale da poter preparare la difesa; il diritto del minore ad essere consigliato e difeso da un avvocato; il privilegio di non auto dichiararsi colpevole e nel caso in cui lo facesse di considerare la confessione non valida, tranne nell'eventualità che il fatto fosse stato provato tramite altri mezzi. Si prevede infine il confronto e l'esame incrociato dei testi.

Tale sentenza obbligò a livello nazionale a modificare la legislazione minorile di tutti gli Stati americani nel rispetto delle garanzie processuali e a livello mondiale diede vita alla creazione di un movimento tendente a dotare i minori degli stessi diritti degli adulti.

Tale modello fu definito "di responsabilità" poiché oltre a dichiarare il minore soggetto di diritti lo dichiarava responsabile delle azioni e delle conseguenze sociali da esse provocate. L'idea di base di questo modello risiede nel principio educativo: "educare nella responsabilità" (10). Per la prima volta grazie al modello di responsabilità si introduce nel diritto penale un'attenzione particolare alla vittima del reato prevedendo meccanismi volti alla riparazione del danno attraverso gli strumenti della compensazione, la restituzione e il lavoro volontario.

Seguendo Giménez Salinas, si possono riassumere le caratteristiche del modello di responsabilità nei seguenti punti:

  • ravvicinamento della giustizia penale degli adulti a quella dei minori per ciò che riguarda il riconoscimento dei diritti e delle garanzie;
  • rafforzamento della posizione legale dei giovani;
  • maggiore responsabilità dei minori;
  • riduzione al minimo indispensabile dell'intervento della giustizia;
  • previsione di un ampio catalogo delle misure di risposta giuridica al reato fondate su principi educativi e sulla riduzione al minimo delle sanzioni privative di libertà;
  • maggiore attenzione verso la vittima;
  • attenzione prioritaria alle necessità personali, familiari e sociali del minore;
  • l'aspetto più rilevante riguarda l'introduzione di un età penale minima e massima. L'età minima di solito è stabilita tra i dieci e i quattordici anni a seconda dei paesi, sotto questa età la giustizia dei minori non interviene e un età massima stabilita intorno ai diciotto anni (11).

Tutto ciò presuppone da una parte, il rifiuto del paradigma della "non imputabilità" del minore poiché si riconosce in egli la capacità di assumersi la responsabilità per le azioni commesse e dall'altra, l'introduzione di un modello penale non repressivo che prevede delle formule proprie e autonome rispetto al modello penale degli adulti (12).

Nonostante questo modello di giustizia minorile si sia introdotto in Europa verso la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80, in Spagna è stato applicato solo dall'inizio degli anni '90. In effetti il processo di riflessione e il dibattito dottrinale e politico sul modello di trattamento più adeguato al contesto nazionale è stato molto lungo e anche molto combattuto. Sono passati molti anni dall'approvazione della Costituzione prima che il governo si sia deciso ad affrontare in modo serio il problema della devianza minorile. Un primo tentativo è stato fatto con la legge del '92, ma solo dall'entrata in vigore della legge 5/2000, in gennaio 2001, la Spagna si è dotata di una normativa rispettosa dei principi sanciti dai documenti internazionali alla pari degli altri paesi europei.

2.3 La legge organica 4/1992, del 5 giugno, regolatrice della competenza e del procedimento dei tribunali per i minorenni

Negli ultimi vent'anni la Spagna è stata oggetto di importanti trasformazioni determinate dall'avvento della democrazia. In questi anni si sono rafforzate le libertà moderne, la Spagna è entrata a formar parte dei più importanti fori e associazioni internazionali, e le diverse istituzioni dello Stato, quali la giustizia, le prigioni e la polizia, hanno assunto i propri ruoli nel rispetto di una società plurale. Purtroppo in questi anni si sono anche riscontrate delle realtà sociali non piacevoli come l'incremento della delinquenza e della droga, situazioni che la transizione dal regime franchista a quello democratico non hanno aiutato a migliorare. Infatti davanti a questioni così fondamentali come la configurazione del nuovo Stato, non si è trovato il tempo necessario per affrontare in modo riflessivo problemi sociali così complessi come quello della devianza minorile (13). L'approvazione della Costituzione nel 1978 rappresenta la chiusura definitiva di un periodo di trentacinque anni di dittatura e di tutto quello che ciò ha comportato per il riconoscimento dei diritti e delle libertà delle persone. Nell'ambito del processo giudiziario, la Costituzione prevede il riconoscimento di un sistema di garanzie e diritti stabiliti sulla base del principio d'uguaglianza. Il minore diventa soggetto di diritti e di doveri ed in particolare, per ciò che riguarda il processo penale minorile, gli vengono riconosciuti gli stessi diritti e garanzie degli adulti. La Costituzione introduce le basi per la creazione di uno Stato democratico che comporta, tra l'altro, l'introduzione di una nuova organizzazione del potere giudiziario e delle modalità di funzionamento dei suoi organi giurisdizionali (14). Si poneva pertanto il problema di aggiornare tutta una legislazione che risultava sfasata rispetto ai principi raccolti nella Costituzione, circostanza che colpiva inevitabilmente anche la legislazione e gli organi giurisdizionali minorili.

Già nel 1982, il primo governo socialista annunciava che tra le prime venti leggi da modificare si trovava la legge dei tribunali tutelari dei minori. Nel 1985, la legge organica del potere giudiziario concedeva al governo un anno di tempo per presentare in Parlamento la riforma della legge dei tribunali tutelari dei minori. Nel frattempo però essa stessa introduceva delle modiche importati alla legge del '48. Oltre a inserire i tribunali tutelari nella giurisdizione ordinaria e a dotare di potestà giurisdizionale i giudici per i minori, la legge organica del potere giudiziario introduceva il principio di legalità e di tipicità nei processi minorili. L'introduzione di tali principi fece sì che scomparissero dalla giustizia minorile le condotte irregolari. D'allora in avanti il minore sarebbe stato giudicato solo ed esclusivamente per i fatti qualificati come reati nel codice penale.

Nel 1987 entrava in vigore la legge 21/87 di modifica del codice civile, che assegnava la competenza per la protezione dei minori alle entità pubbliche territoriali limitando così la competenza del tribunale tutelare a quella esclusivamente penale.

2.3.1 La sentenza d'incostituzionalità dell'articolo 15 della legge 1948 dei tribunali tutelari dei minori

La promulgazione della Costituzione e della legge organica del potere giudiziario, che richiedeva, la riforma urgente della giustizia minorile, mettono sempre più in questione la legittimità della legge del '48. In effetti, la situazione politico, sociale e culturale a cui apparteneva la legge del 1948 era ormai superata da tempo, e alcuni giuristi incominciavano a denunciare l'inadeguatezza della stessa. Questa situazione portò alla denuncia d'incostituzionalità dell'articolo 15 della legge presso il tribunale costituzionale da parte di diversi giudici dei tribunali per i minorenni. Essi sostenevano che il suddetto articolo violava gli articoli 9.3, 10.2, 14, 24, 39.4, e 120 della Costituzione relativi al principio di non discriminazione e d'uguaglianza, al principio della certezza del diritto, alla tutela giudiziale effettiva, alla protezione dell'infanzia, al processo pubblico, e così via. L'articolo 15, come abbiamo visto, escludeva l'applicazione delle regole processuali vigenti nelle altre giurisdizioni al processo penale minorile. Esso comportava la non applicazione delle garanzie proprie del processo ordinario a quello per i minori, dove di fatto non intervenivano né l'avvocato difensore né il pubblico ministero. Il testo dell'articolo 15 recitava così: "le sessioni che i tribunali tutelari celebrino non sono pubbliche e il tribunale non è soggetto alle regole processuali vigenti nelle altre giurisdizioni".

Il processo d'incostituzionalità si risolve con la sentenza 36/91 del 14 febbraio 1991, che dichiarò incostituzionale l'articolo 15. Nel corso del dibattimento si sono evidenziate due posizioni contrapposte: da una parte, quella sostenuta dall'avvocato dello Stato, che riteneva che non essendo il procedimento di riforma dei minori un vero processo, ma piuttosto un procedimento di carattere educativo e cautelare, non doveva essere sottoposto alle regole processuali; dall'altra, quella del procuratore generale dello Stato favorevole all'applicazione delle garanzie processuali riconosciute nella Costituzione anche al procedimento di riforma del minore. Il tribunale Costituzionale, in risposta alla posizione avanzata dall'avvocato dello Stato, argomentò che la natura, penale o educativa, del procedimento che si svolge davanti ai tribunali tutelari dei minori era sostanzialmente l'oggetto della questione d'incostituzionalità e pertanto materia da risolvere dallo stesso tribunale costituzionale.

La questione d'incostituzionalità è stata infine risolta con l'applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dalla Spagna, ed in particolare del Patto internazionale dei diritti civili e politici, della Convenzione europea sui diritti umani e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dove si richiede il rispetto delle garanzie processuali nei procedimenti o processi nei quali viene accertata la responsabilità penale del minore. In particolare, l'articolo 40.2.b) della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce che:

Gli Stati parti vigilano in particolare:

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

  1. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
  2. di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
  3. che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per medio di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentati legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa della sua età o della sua situazione;
  4. di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole, di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
  5. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
  6. di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
  7. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Sulla base degli strumenti internazionali menzionati, la sentenza numero 36/91 del 14 febbraio dichiarò che:

i diritti fondamentali riconosciuti nell'articolo 24 della Costituzione (15) devono essere rispettati anche nei processi contro i minori in ambito penale e, di conseguenza, in tanto che questi diritti sono garantiti soltanto mediante l'applicazione delle norme processuali che lo regolano, l'articolo 15 della legge dei tribunali tutelari dei minori poiché esclude l'applicazione delle "regole processuali in vigore nelle altre giurisdizioni" deve essere dichiarato incostituzionale e nullo (16).

Il diritto alla tutela effettiva era stato violato anche nel suo sottodiritto al giudice imparziale poiché il processo regolato dalla legge del '48 prevedeva che il giudice esercitasse le funzioni di accusa, difesa e giudizio.

Il tribunale Costituzionale dichiarò inoltre che la legge del '48 violava il principio della certezza del diritto riconosciuto nell'articolo 9.3 (17) e il principio d'uguaglianza dell'articolo 14 della Costituzione. È stata d'importanza fondamentale, l'affermazione fatta dal tribunale costituzionale a proposito della natura giuridica del procedimento minorile secondo cui il processo regolato dalla legge sui tribunali tutelari dei minori rappresenta soltanto una variante di quello penale.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'articolo 15 creò il conseguente vuoto normativo che dovette essere riempito dal buon saper fare dei giudici dei tribunali tutelari. Questa situazione si prolungò fino alla promulgazione della legge organica 4/1992, del 5 giugno, regolatrice della competenza e del procedimento dei tribunali per i minorenni (18). Il tribunale costituzionale consapevole del vuoto normativo che si sarebbe prodotto dalla dichiarazione d'incostituzionalità dell'articolo 15 e al fine di riempirlo in qualche modo dichiarò nella sentenza che:

la dichiarazione d'incostituzionalità dell'articolo 15 della legge dei tribunali tutelari dei minori, per ciò che riguarda il procedimento di riforma, da vita a una situazione normativa oscura e addirittura a un vuoto normativo che solamente la volontà del legislatore può riempire in modo definitivo. In questo senso, (...), dobbiamo sottolineare l'imperiosa necessità che, nel rispetto di quanto stabilito nella legge organica del potere giudiziario, il Parlamento proceda alla riforma della legislazione tutelare dei minori. Nel frattempo, saranno i propri giudici coloro che dovranno riempire il vuoto prodotto. Fortunatamente, il menzionato articolo 40.2.b) della Convenzione sui diritti del fanciullo e la nostra dottrina sui diritti garantiti dall'articolo 24 e in modo particolare, sul diritto al giudice imparziale possono facilitare questo compito.

2.3.2 Il dibattito in Parlamento

Come conseguenza quindi della dichiarazione d'incostituzionalità dell'articolo 15 della legge dei tribunali tutelari dei minori, è stata adottata la legge 4/1992 a carattere urgente e provvisorio. La premessa alla legge disponeva quanto segue: "la presente legge ha il carattere di una riforma urgente che anticipa parte di una rinnovata legislazione sulla riforma dei minori che sarà oggetto di misure legislative successive". La legge del '92 modificò quindi alcuni articoli della legge del '48 ma ne lasciò molti inalterati. La riforma parziale della legge del '48 provocò delle contraddizioni nel nuovo testo. In un unico testo dovevano convivere i precetti dell'ormai vecchio articolato, appartenenti all'ideologia positiva correzionale, insieme ai nuovi precetti basati sui principi raccolti nella sentenza d'incostituzionalità 36/91 (19). Il carattere provvisorio della legge e la parzialità della sua riforma sono state oggetto di numerose critiche delle quali ci occuperemo più avanti. Risulta paradossale che l'insoddisfazione prodotta dall'adozione di questa legge venisse manifestata anche dal portavoce del gruppo politico proponente che in occasione della sua approvazione in Parlamento dichiarò: "questa legge non può essere considerata come l'espressione della politica minorile del gruppo socialista" (20).

Il dibattito in Parlamento sul progetto di legge presentato dal gruppo socialista si era centrato fondamentalmente sulla questione dell'imputabilità del minore. Alcuni gruppi politici, in particolare i comunisti, sostenevano che non essendo il minore imputabile, il procedimento per i reati da lui commessi dovevano sostanziarsi nell'ambito di un processo di carattere assistenziale non punitivo. Altri gruppi politici, i socialisti e la destra, sostenevano invece che il minore doveva rispondere per i reati commessi dinanzi ad un organo giudiziario. All'interno di quest'ultima posizione, i socialisti erano a favore di un modello giudiziario penale non punitivo mentre la destra difendeva il modello giudiziario penale puro e semplice, denominato dalla dottrina modello "ipergiudiziario" (21). Alla fine ha prevalso la posizione maggioritaria a favore di un modello giudiziario a carattere penale rispettoso delle garanzie costituzionali, in particolare dei diritti fondamentali raccolti nell'articolo 24 della Costituzione, che ha comportato l'abbandono definitivo del modello protettivo - assistenziale della legge del'48.

Il nuovo modello aveva come caratteristica fondamentale il rispetto del principio dell'interesse superiore del fanciullo che comportava tra l'altro l'applicazione di misure di carattere educativo, di reinserimento sociale ed addirittura di degiudizializzazione. In contrapposizione al modello precedente, dove il minore era considerato incapace, nel nuovo processo si attribuisce al minore una "responsabilità in evoluzione" (22). Nella premessa alla legge si dichiara infatti che "la presente legge prevede una cornice flessibile in modo tale che i tribunali dei minorenni possano individuare le misure applicabili ai minori (...) sulla base dell'interesse del minore".

Per ciò che riguarda la competenza dei tribunali dei minorenni, si prevede che i giudici esercitino la funzione giurisdizionale per i fatti delittuosi previsti nel codice penale commessi da ragazzi tra i 12 e i 16 anni di età. Il minore di 12 anni viene messo a disposizione delle istituzioni amministrative di protezione del minore. In contrapposizione alla legge del '48, che prevedeva unicamente un limite massimo di età, la legge del '92 stabilisce un limite minimo e massimo per accedere al sistema di giustizia minorile. Nella nuova legge, il tribunale dei minorenni è competente solo per i fatti costitutivi di reato. Spariscono definitivamente le condotte irregolari.

Nonostante i diversi punti deboli della legge, ci troviamo davanti ad un processo rispettoso di tutte le garanzie costituzionali, di carattere flessibile, ove prevale l'interesse superiore del bambino e dove sono previste le figure del pubblico ministero e dell'avvocato difensore del minore.

2.3.3 I principi che informano il processo

Nella legge del '48, il tribunale tutelare godeva di un ampio potere discrezionale che gli permetteva di decidere sulle sorti del giovane "delinquente" senza alcun tipo di controllo. La nuova legge prevede invece il rispetto di tutte le garanzie processuali riconosciute nella Costituzione e introduce alcuni principi caratteristici del processo penale minorile. Si è già accennato al principio dell'interesse superiore del fanciullo menzionato nella premessa alla legge che comporta il rispetto della personalità del minore e dei suoi meccanismi di sviluppo. Questo principio ha evidentemente un impatto fondamentale sul tipo di misura da applicare e sull'intero svolgimento del processo. Le misure devono rispettare i bisogni educativi del minore. A questo proposito si prevede l'intervento nel processo di un gruppo tecnico che relaziona sulla situazione psicologica, educativa e familiare del minore nonché sulle condizioni ambientali. Il disegno processuale previsto dalla legge dovrebbe rispondere a finalità pedagogiche oltre che a quelle punitive. In questo senso la legge prevede, ad esempio, la sospensione del processo e la riparazione extragiudiziale del danno quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore. L'intera attività processuale si dovrà in definitiva adeguare alle necessità di diverso genere del minore.

Strettamente legato al principio dell'interesse superiore del fanciullo è il principio di minimo intervento, che viene applicato non solo durante il processo ma sopratutto come via di depenalizzazione di comportamenti devianti. Questo principio dà la possibilità al pubblico ministero di non perseguire determinati reati se accompagnati da determinate circostanze, come ad esempio la poca gravità dei fatti. In questo caso, il tribunale dei minorenni può archiviare il caso oppure decidere a favore della sospensione della sentenza a tempo determinato. Il principio di minimo intervento, raccolto nella premessa alla legge, prevede che siano concesse all'organo giurisdizionale "ampie facoltà al fine di concordare il termine del processo per evitare, per quanto possibile, gli effetti afflittivi che lo stesso possa produrre al minore". Tale principio viene dunque applicato sia dalla procura dei minori sia dell'organo giurisdizionale nonché dal gruppo tecnico.

Il principio di opportunità si introduce nella fase preliminare del processo allo scopo di evitare al minore gli effetti stigmatizzanti e afflittivi dello stesso. A tal fine il pubblico ministero può, nei casi prestabiliti dalla legge, rinunciare all'esercizio dell'azione penale. Di solito il pubblico ministero rinuncia all'azione penale nei casi in cui il minore ha commesso un infrazione occasionale non grave e in quelli in cui il minore non si trova psicologicamente e socialmente in un processo delinquenziale. La legge del '92 concede al pubblico ministero un amplissimo potere discrezionale nell'applicazione del principio d'opportunità, che esercita liberamente sia a favore dell'azione penale sia a favore dell'archiviazione del caso.

La legge disponeva infatti che coloro che in virtù del loro incarico venissero a conoscenza di una notizia di reato avrebbero dovuto informare il pubblico ministero, il quale, se del caso, avrebbe deciso a favore dell'esercizio dell'azione penale. L'espressione "se del caso" concedeva al pubblico ministero la possibilità di decidere liberamente a favore o meno dell'esercizio dell'azione penale senza alcun tipo di controllo. Il pubblico ministero non doveva nemmeno motivare tale rinuncia che tra l'altro non veniva neppure a conoscenza del giudice. L'ampio potere discrezionale portò all'uso indiscriminato di tale facoltà da parte del pubblico ministero e mise a repentaglio il rispetto del principio di legalità e di sicurezza giuridica (23). Come avremo occasione di vedere nella legge del 2000 si è cercato di limitare in parte il potere discrezionale del pubblico ministero nell'esercizio di questa facoltà.

Il principio di pubblicità vige nei processi penali per gli adulti ma non sempre si applica a quelli per i minori in virtù del interesse superiore del fanciullo.

2.3.4 Gli organi del nuovo processo penale

La legge del '48 non prevedeva l'intervento né del pubblico ministero né dell'avvocato difensore del minore. La legge del '92 nel rispetto delle garanzie processuali riconosciute nella Costituzione ha recuperato queste figure e ne ha introdotto delle altre molto importanti, come il gruppo d'esperti.

2.3.4.1 Il pubblico ministero

Una novità fondamentale è stata l'attribuzione dell'azione processuale - 'dominus procedendi'- al pubblico ministero introdotta dalla legge del '92. La premessa alla legge stabilisce a questo proposito che: "la direzione dell'indagine e dell'iniziativa processuale corrisponde al pubblico ministero, in modo tale da preservare l'imparzialità dell'organo giudicante". Fino a quel momento quest'azione era esercitata dal giudice istruttore, che tuttora la continua a esercitare nella giurisdizione ordinaria. Questa particolarità esclusiva del processo penale minorile è stata molto criticata da parte della dottrina e dallo schieramento politico di destra. Ma la vera innovazione si produce in relazione alla legge del '48 dove la figura del pubblico ministero non esisteva proprio. Precorritrice di questa innovazione è stata la sentenza d'incostituzionalità 36/91, che non solo ha introdotto la figura del pubblico ministero nel procedimento minorile ma gli ha anche attribuito un ruolo di importantissimo rilievo. La suddetta sentenza attribuisce al pubblico ministero la qualifica di garanzia processuale basilare che lo vincola nello svolgimento delle sue funzioni al principio di legalità. Egli esercita il ruolo di "difensore del minore", nel senso che lo protegge, lo tutela e lo assiste durante tutto il procedimento e vigila sul rispetto dei precetti costituzionali e sulla possibilità che vengano esercitate azioni pregiudizievoli nei confronti del minore. Si tratta sostanzialmente di un'opzione garantista che intende preservare la figura del giudice imparziale. Secondo le parole di Dolz Lago (24):

il suo intervento (del pubblico ministero) nel procedimento è basilare e al contempo molto ampio e trascendentale, ciò ci permette affermare che si è operato una autentica metamorfosi o trasfigurazione del pubblico ministero nel procedimento di riforma del minore, dove dalla totale assenza siamo passati a una sua presenza decisiva.

2.3.4.2. Il gruppo tecnico

Nell'anno 1988 si introduce nei tribunali per i minorenni la figura istituzionale del gruppo tecnico che trova supporto giuridico solo a posteriori nella legge del '92. Questo organo, composto da psicologi, assistenti sociali e educatori appartenenti organicamente al Ministero di Giustizia, nasce con il compito di fornire consulenza al giudice e al pubblico ministero, attraverso la redazione di un rapporto a carattere obbligatorio sulla situazione psicologica, familiare e sociale del minore. Questo rapporto sebbene non vincoli l'organo giurisdizionale gioca un ruolo fondamentale nella sua decisione. L'introduzione del gruppo tecnico rappresenta un ulteriore garanzia per il minore dal momento che il suo intervento proporziona al giudice altri elementi di valutazione sulla condizione del minore oltre a quelli puramente giuridici. Non c'è più una valutazione unilaterale da parte del giudice ma si apre la possibilità alla partecipazione di professionalità specializzate nella condotta del minore.

2.3.5 Le misure applicabili

Le misure previste nella nuova legge del '92 tendono alla responsabilizzazione del minore deviante. Dagli anni '90 si introduce una corrente secondo la quale la risposta nei confronti della devianza minorile deve tendere ad un diritto penale minimo che permetta l'applicazione delle quattro "D": Decriminalizzazione, Degiudizializzazione, Diversione e Deistituzionalizzazione (25). Infatti, la legge del '92, come abbiamo già accennato, introduce per la prima volta, grazie al principio d'opportunità, la possibilità di archiviare i casi "meno gravi" in cui non vi sia stata violenza o intimidazione sulle persone per accedere a una riparazione extragiudiziaria.

La legge introduce inoltre il principio di minimo intervento, che consente al giudice di non perseguire determinati reati sotto alcune circostanze. La premessa alla legge fa riferimento a questo principio quando dichiara che all'organo giurisdizionale saranno concesse "ampie facoltà al fine di concordare il termine del processo per evitare, per quanto possibile, gli effetti afflittivi che lo stesso possa produrre al minore".

In virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo si stabilisce una cornice flessibile che permette al giudice di scegliere le misure più adeguate da applicare al minore. La misura viene individuata prendendo in considerazione sia il fatto commesso dal minore, in virtù del principio di proporzionalità, sia le circostanze psicosociali, e la personalità e i bisogni del minore. È a questo fine che il pubblico ministero chiede al gruppo tecnico di redigere un rapporto sulla situazione psicologica, educativa, familiare e del contorno sociale del minore nonché, in generale, su qualsiasi circostanza che possa aver contribuito alla commissione del fatto.

La legge del '92 stabilisce il limite temporale delle misure nei due anni. Questa previsione comporta due importanti conquiste rispetto alla legge del '48: da una parte la sentenza deve specificare il limite temporale delle misure, dall'altra le misure non possono prolungarsi oltre i due anni. La possibilità che introduce la legge del '92 di modificare o addirittura revocare le misure durante la loro esecuzione in funzione dell'evoluzione del minore da ulteriore mostra del carattere flessibile della medesima.

L'articolo 17 della legge stabilisce il tipo di misura che può essere applicata dal giudice. Si tratta di un semplice elenco senza alcun riferimento alla portata o alla descrizione della misura. Le misure previste sono le seguenti: l'ammonizione, l'internamento di fine settimana, la libertà vigilata, l'affidamento a persona o nucleo familiare, la privazione del diritto alla guida di motorini e di veicoli a motore, la prestazione di servizi in beneficio della comunità, il trattamento in ambulatorio o l'inserimento in un centro di salute, l'inserimento in un centro a regime aperto, semiaperto o chiuso. La legge introduce tre nuove misure: la privazione del diritto alla guida di motorini e di veicoli a motore, la prestazione di servizi in beneficio della comunità e il trattamento in ambulatorio o l'inserimento in un centro di salute. Il breve internamento viene invece sostituito dall'internamento di fine settimana e il collocamento in famiglia dall'affidamento familiare. Passiamo a esaminare brevemente queste misure.

L'ammonizione consiste in un richiamo da parte del giudice ad osservare un comportamento adeguato alle norme morali e legali.

L'internamento di fine settimana rappresenta un alternativa all'ammonizione benché abbia un carattere punitivo più deciso. Questa misura si dovrebbe applicare ai minori recidivi che si trovino in esecuzione di una misura non privativa di libertà. Parte della dottrina valuta possibile l'internamento in comunità o addirittura nel proprio domicilio (26).

La libertà vigilata ha lo scopo principale di stabilire un controllo giudiziale sulla condotta del minore attraverso la figura del delegato, responsabile della sua evoluzione ed esecuzione. Questa misura può essere applicata da sola o abbinata a una misura d'internamento. Nella prima modalità risulta efficace soltanto se accompagnata da un piano educativo dettagliato che produca il totale reinserimento sociale del minore. Quando abbinata alla misura d'internamento, la libertà vigilata si attiva alla fine della reclusione come supporto per il reinserimento sociale del minore (27).

L'affidamento a persona o nucleo familiare può essere applicata da sola o abbinata a una misura d'internamento. Essa si applica nei casi in cui sia raccomandabile allontanare il minore dalla sua famiglia, dal suo quartiere e dal suo ambiente abituale.

La misura della privazione del diritto di guidare motorini e veicoli a motore può comportare la perdita della patente oppure il diritto ad ottenerla in futuro.

La prestazione di un servizio in beneficio della comunità ha un contenuto eminentemente educativo e si applica sopratutto nei casi di atti vandalici e di teppismo. L'applicazione di tale misura deve essere accompagnata dal consenso del minore e non deve comportare un lavoro.

La misura del trattamento in ambulatorio o l'ingresso in centro terapeutico è strettamente legata allo stato psichico del minore indipendentemente dal reato commesso. Si applica di solito nei casi di tossicodipendenza e di minori con bisogni terapeutici.

La misura dell'internamento rappresenta l'ultima ratio. La legge prevede tre tipi di internamento: in centro a regime aperto, semiaperto e chiuso. Quest'ultima si applicherà in casi eccezionali. Nei centri a regime aperto il minore dovrà soltanto pernottare. Il minore potrà uscire dai centri a regime semiaperto solo con relativa autorizzazione da parte dell'educatore o direttore del centro.

2.3.6 La conciliazione e la riparazione del danno (articoli 15.6 e 16.3)

La legge del '92 introduce per la prima volta nella legislazione spagnola la possibilità di riparare il danno causato alla vittima. Nonostante la legge parli esclusivamente di riparazione è implicita l'eventualità di svolgere una conciliazione. La legge prevede due momenti diversi del processo in cui si può realizzare la riparazione del danno: in fase d'istruzione e in fase d'esecuzione della misura.

L'articolo 16.3 della legge prevede la possibilità di eseguire la riparazione del danno come alternativa all'esecuzione della misura stabilita dal giudice nella sentenza. L'articolo stabilisce che:

attesa la natura dei fatti, il giudice minorile, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o dell'avvocato, potrà decidere la sospensione della decisione per un tempo determinato e massimo di due anni, sempre che, di comune accordo, il minore, debitamente assistito, e le vittime, accettino una proposta di riparazione extragiudiziale. Tale opportunità può essere concessa qualora le vittime, opportunamente citate, non esprimano la propria opposizione o questa sia manifestamente infondata. A questo scopo, sentito il gruppo tecnico, il pubblico ministero e l'avvocato, il giudice dovrà valutare motivatamente, dal punto di vista esclusivo dell'interesse del minore, il senso pedagogico e educativo della riparazione proposta [...] Qualora il minore non esegua la riparazione si revocherà la sospensione della sentenza e si darà compimento alla misura stabilita dal giudice.

In questo caso, il procedimento va avanti fino all'esecuzione della misura che viene poi sostituita dalla conciliazione e/o riparazione del danno. La sospensione della sentenza è dunque funzionale alla realizzazione della riparazione. Qualora la riparazione non venga compiuta il giudice darà esecuzione alla sentenza.

La riparazione in fase d'istruzione è prevista dall'articolo 15.6 della legge che stabilisce quanto segue:

considerando la poca gravità dei fatti, le condizioni e le circostanze del minore, il fatto che non vi sia stata violenza o intimidazione, o che il minore abbia riparato o si impegni a riparare il danno causato alla vittima, il giudice, su proposta del pubblico ministero, darà per conclusa ogni azione.

In questo caso si evita il proseguimento del processo per dare esecuzione alla conciliazione e/o riparazione del danno. Qualora questa non venga realizzata si darà prosecuzione al processo.

2.3.7 Critiche alla legge

Le principali critiche indirizzate alla legge del '92 riguardano, come abbiamo già menzionato, il suo carattere provvisorio e la parzialità della sua riforma, che si limita alla rielaborazione di alcuni articoli e alla soppressione di altri. Si conservano in sostanza le basi ideologiche della precedente legislazione evitando così di affrontare la materia in modo globale e adeguato alla nuova realtà sociale.

Valero Oltra ha sostenuto che le modifiche che la legge del '92 ha procurato alla legge del '48 hanno esclusivamente eliminato l'assenza di garanzie di cui era vittima quest'ultima senza però eliminare i principi di valenza protettiva e assistenzialista sul trattamento del minore. (28) Sulla stessa linea critica, Clochán Montalvo, scrive che:

la riforma parziale operata da questa legge, per il suo carattere di riforma urgente, è sempre insufficiente per la teoria e la pratica, che insistentemente richiedono una rinnovata legislazione minorile che costituisca un corpo normativo di ordine sostantivo, processuale e che abbandoni l'impostazione correzionale positivista e che tratti il minore o giovane come quello che veramente è, non un adulto, certamente, ma nemmeno un incapace o deficiente. In definitiva, riconoscere la responsabilità per i suoi atti e reagire contro il delitto con un trattamento adeguato alle circostanze e nel rispetto delle garanzie legali vigenti nel diritto degli adulti (29).

Ornosa Fernández ha fatto delle critiche specifiche e tecniche alla legge. Innanzitutto ha sostenuto che l'uso di una terminologia diversa da quella adoperata per il processo penale degli adulti cerca invano di nascondere la vera natura penale del processo. Considera un attacco alla tutela dei diritti del minore l'assenza di avvocato nella fase preliminare del processo nel momento in cui il minore si dichiara disponibile a svolgere una riparazione extragiudiziale. Ma soprattutto Ornosa ha criticato l'enorme potere che la legge conferisce al pubblico ministero e viceversa il ruolo ridotto attribuito al giudice.

Nonostante le critiche sopra riportate non si possono negare alcuni aspetti molto positivi introdotti da questa legge che, a differenza del vecchio modello, che vedeva il minore come un soggetto passivo del processo, propone un minore più attivo, capace e responsabile in un contesto processuale garantista che non presenta alcuna frattura (30).

2.4 Il Codice penale del '95

L'entrata in vigore del nuovo Codice penale del 1995 accresce il carattere provvisorio della legge del '92 quando stabilisce nel suo articolo 19 che:

i minori di diciotto anni non saranno responsabili criminalmente secondo questo Codice. Quando un minore di tale età commetta un reato sarà responsabile secondo quanto stabilito nella legge che regoli la responsabilità penale del minore.

Considerato che nel 1995 non c'era una legge di responsabilità penale del minore, il codice penale specifica successivamente che l'articolo 19 rimarrà in sospeso fino all'entrata in vigore della suddetta legge. Come conseguenza fino all'entrata in vigore della legge 5/2000, il tredici gennaio 2001, i ragazzi fra i 16 e i 18 anni sono stati considerati adulti ai fini penali nonostante il codice penale stabilisse diversamente.

2.5 La legge 5/2000, del 12 gennaio, regolatrice della responsabilità penale minorile: natura del nuovo processo penale minorile

La legge 5/2000 di responsabilità penale del minore risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa internazionale nonché all'urgente bisogno di adottare una normativa progressista che regoli tutti gli aspetti del processo penale minorile. La legge 4/1992, come abbiamo appena visto, aveva solo parzialmente modificato la legge precedente e aveva inoltre carattere provvisorio.

Con l'adozione della legge 5/2000 di responsabilità penale del minore si riconosce per la prima volta senza paura la vera natura penale della giustizia minorile. Non è infatti casuale che la legge si chiami regolatrice della responsabilità penale. Il minore dovrà rispondere degli atti costitutivi di reato da lui commessi attraverso la realizzazione di misure di carattere educativo. D'altra parte il carattere penale del processo minorile non pregiudica la natura preminentemente educativa del medesimo. In questo senso la premessa alla legge stabilisce che essa veste natura formalmente penale e materialmente sanzionatrice-educativa. Si tratta di un processo specializzato in cui viene richiesto il possesso di una formazione specifica a tutti i soggetti coinvolti nello stesso. La polizia, il giudice minorile, il pubblico ministero, l'avvocato e il gruppo tecnico devono rispondere all'esigenza della specializzazione che comporta la conoscenza del minore, delle sue circostanze, dei principi che regolano il processo così come degli obiettivi dell'intervento penale.

Affrontiamo allora le caratteristiche più significative di questo processo. Innanzitutto la competenza del tribunale dei minori si estende ai soggetti dai quattordici ai diciotto anni di età e in alcuni casi dai diciotto ai ventuno. Esso ha significato il raggiungimento di un aspirazione mai messa in atto prima e cioè, l'equiparazione della maggiore età civile a quella penale. Viene inoltre elevata l'età minima dai dodici ai quattordici anni. La legge stabilisce due fasce di età, dai quattordici ai sedici anni e dai sedici ai diciotto, per le quali prevede delle conseguenze giuridiche leggermente diverse per quanto riguarda l'intensità del trattamento. Nel caso di infrazioni non gravi, di comportamento non recidivo e di altre particolari circostanze, la legge potrà essere applicata ai giovani dai diciotto ai ventuno anni (31).

La nuova legge contiene norme di diritto sostanziale, processuale e penitenziario e ha come testi di riferimento il codice penale e la legge di procedura penale. Si prevede la divisione delle funzioni d'inquisizione e di giudizio nelle figure del pubblico ministero e del giudice rispettivamente al fine di garantire l'imparzialità dell'organo giudicante. Si prevede un ventaglio ampio di misure di carattere educativo la cui durata si allunga notevolmente rispetto alla legge precedente che stabiliva un limite massimo di due anni. La misura dell'internamento si applica solo come ultimo rimedio nei casi molto gravi.

Il gruppo tecnico, secondo quanto stabilito dall'articolo 27, ha il compito di elaborare in fase d'istruzione una relazione sulla situazione psicologica, educativa e familiare del minore, così come sull'ambiente sociale e in generale su qualsiasi altra circostanza rilevante al fine dell'adozione di una delle misure previste dalla legge. Viene concesso al gruppo tecnico un discreto "potere d'iniziativa" dal momento che esso dispone della facoltà di proporre l'opportunità di archiviare il caso e di essere ascoltato in occasione dell'adozione di decisioni importanti durante il processo.

2.6 I principi che informano il nuovo processo penale minorile

La finalità della giurisdizione penale minorile è stata quella di dare una risposta diversa e specializzata alla devianza minorile rispetto a quella degli adulti. L'aspetto differenziale ha consistito eminentemente nell'offrire al minore una risposta di carattere educativo e nel limitare quelle di carattere puramente retributivo. Si perseguono fini di prevenzione speciale volti ad evitare la commissione di ulteriori reati da parte del minore attraverso il suo reinserimento sociale. Ciò nonostante non bisogna neppure dimenticare che ci muoviamo nell'ambito del diritto penale e che pertanto la risposta avrà inevitabilmente un certo carattere afflittivo e d'intimidazione. Per comprendere meglio l'elemento differenziale del diritto penale minorile bisogna fare un accenno ai principi di carattere generale e ai criteri specifici caratteristici di questa giustizia.

Il principio per eccellenza della giustizia minorile è quello dell'interesse superiore del fanciullo. Ogni disposizione della legge penale minorile deve essere pertanto interpretata sulla base di tale concetto. La sua applicazione ha dunque molteplici implicazione tra cui per esempio l'eventualità che il pubblico ministero possa, davanti a un reato non grave, scegliere di non esercitare l'azione penale oppure di archiviare il caso qualora si concretizzino una serie di presupposti.

La più forte implicazione del principio dell'interesse superiore del fanciullo sta nel carattere educativo delle misure da applicare, che devono rispondere alla situazione personale, familiare, scolastico e sociale del minore. Un'altra conseguenza significativa dell'applicazione di tale principio si concretizza nel divieto dell'esercizio dell'azione particolare da parte della vittima del reato al fine di evitare il conflitto tra due interessi contrapposti (32).

Un altro principio applicato al nuovo processo penale minorile è quello d'uguaglianza, che comporta il riconoscimento degli stessi diritti e garanzie del processo penale degli adulti a quello dei minori. A questo proposito l'articolo primo della Costituzione proclama l'uguaglianza quale valore superiore dell'ordinamento giuridico e l'articolo quattordici riconosce l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nei confronti della legge. L'articolo 1.3 della legge 5/2000 dispone che devono essere rispettati tutti i diritti sanciti nella Costituzione, nella legge di protezione giuridica del minore, nella Convezione sui diritti del fanciullo e negli altri strumenti di diritto internazionali ratificati dalla Spagna sui minori coinvolti nel processo penale minorile. Sono anche applicati al processo penale minorile i principi tradizionali di diritto penale quali l'accusatorio, la legalità penale, la tipicità, la proporzionalità, la contraddizione, l'oralità, ecc. L'unica eccezione riguarda il principio di pubblicità che viene limitato nell'interesse superiore del fanciullo. Esso comporta l'impossibilità di procurare informazioni sul minore a persone che non abbiano un interesse legittimo nella causa e l'impossibilità di assistere alle sessioni del processo. Queste limitazione sono estese in maniera particolare agli operatori dei mass media.

L'altra eccezione alla concezione tradizionale del processo penale è costituita dal principio d'opportunità. Esso viene definito da Gimeno Sendra come la facoltà concessa al titolare dell'azione penale per disporre del suo esercizio, sotto determinate condizioni, indipendentemente che sia stata accreditata l'esistenza di un fatto punibile a carico di un determinato soggetto (33). Questo significa che il pubblico ministero disporrà di certa discrezionalità nella facoltà di esercitare o meno l'azione penale. Questa discrezionalità può essere più o meno amplia in funzione di ciò che prevede la legge. Spesso in virtù dell'interesse superiore del fanciullo è concesso al pubblico ministero il potere discrezionale di rinunciare all'esercizio dell'azione penale nei casi di reati meno grave e di minori non recidivi. Il principio di opportunità costituisce uno dei capisaldi sul quale si appoggia l'intervento penale a carico dei minori. Viceversa nel processo penale ordinario vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che si contrappone a quello di discrezionalità. In virtù del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale da ogni reato o contravvenzione deve nascere l'azione penale. Il principio d'opportunità si manifesta nella legge 5/2000 attraverso la possibilità concessa al pubblico ministero di rinunciare all'esercizio dell'azione penale nei casi di reati "meno gravi" e alla possibilità concessa al giudice di minori di archiviare il caso nell'eventualità che si sia verificata la conciliazione o riparazione del danno.

Il principio d'opportunità è anche previsto nella normativa internazionale. A questo proposito l'articolo 11.2 delle Regole di Beijing dispone che:

la polizia, la procura o altri servizi che hanno in carico i casi di delinquenza giovanile, avranno il potere di decidere tali casi a loro discrezione, senza ricorrere ai procedimenti formali, in conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche in armonia coi principi contenuti in queste regole.

In Spagna il principio d'opportunità è stato inserito per la prima volta nella giustizia minorile dalla legge 4/1992. Tale legge, come abbiamo avuto occasione di trattare, concedeva un ampio potere discrezionale nell'esercizio dell'azione penale al pubblico ministero. La legge del 2000 ha cercato di limitare l'applicazione del principio d'opportunità attraverso la previsione contenuta nell'articolo 16.2 che stabilisce l'obbligatorietà dell'azione penale nei casi in cui vi sia l'indizio che i fatti sono costitutivi di reato. L'applicazione del principio d'opportunità si è voluto limitare, da un lato, per evitare l'uso indiscriminato che era stato fatto del medesimo dall'entrata in vigore della legge del '92 e, dall'altro, per impedire di mettere a repentaglio il principio di legalità e di sicurezza giuridica. Ciò nonostante, la legge 5/2000 ha previsto diverse eccezioni all'articolo 16.2, che avremo occasione di trattare più avanti quando ci occuperemo dei casi di decriminalizzazione e di degiudizializzazione.

Il principio di minimo intervento costituisce un aspirazione del diritto penale moderno. La Convenzione sui diritti del fanciullo lo prevede nel suo articolo 40.3.b) quando stabilisce l'opportunità di trattare i minori senza ricorrere a procedure giudiziarie. Consiste, come nel caso del principio d'opportunità, nella rinuncia all'esercizio dell'azione penale nei casi di reati "meno gravi". Si punta a ottenere un diritto penale minimo, in cui l'attivazione degli organi giudiziari comporti l'ultima alternativa. Nel caso dei minori l'obiettivo sarebbe quello di depenalizzare determinate condotte considerate "meno gravi" oppure quello di trovare delle alternative al processo penale attraverso vie extragiudiziarie come la diversion e la mediazione.

Altri principi fondamentali che regolano il processo penale minorile sono l'accusatorio (34), il diritto di difesa, il principio di legalità e di tipicità (35), quello di proporzionalità della pena al reato (36), il contraddittorio (37), il diritto d'appello (38), e infine il diritto alla presunzione di non colpevolezza (39). L'unica eccezione all'applicazione dei principi che regolano il processo penale ordinario a quello minorile lo costituisce il principio di pubblicità che viene limitato in certe circostanze.

2.7 La degiudizializzazione nella legge 5/2000

Prima di affrontare questo argomento mi soffermerò, seguendo il testo di Ruiz Vadillo, sui concetti di decriminalizzazione, depenalizzazione, degiudizializzazione e diversione che vengono spesso usati indistintamente tra di loro. (40) Il concetto di decriminalizzazione fa riferimento al processo o alla decisione legislativa in virtù delle quali si estrae dal Codice o da una legge penale una condotta da essi prevista, eliminando in modo definitivo la possibilità di associare alla medesima una pena. Si tratta pertanto del fenomeno contrario alla tipicità o criminalizzazione. Includere o escludere condotte nel Codice penale significa criminalizzare e decriminalizzare rispettivamente. La depenalizzazione consiste in una riduzione qualitativa e quantitativa della pena. Per esempio, la sostituzione di una pena privativa di libertà da un'altra di privazione dei diritti. In un certo senso si potrebbe affermare che si depenalizza allorquando si prevede un sistema di pene alternative. D'altro canto, la degiudizializzazione implica sostituire i tribunali penali, che giudicano sempre attraverso un processo penale, con altri organi sia di natura giuridica non penale sia di tipo amministrativo o sociale. Infine, la diversione o principio d'opportunità, fa riferimento alla facoltà concessa alle autorità incaricate della persecuzione dei reati e delle contravvenzioni, di solito il pubblico ministero, di non esercitare tale funzione.

Nell'ambito della giustizia minorile si è spesso parlato dell'opportunità di decriminalizzare certe condotte considerate "meno gravi" o particolarmente legate o inerenti all'età minorile. In Spagna questo processo di decriminalizzazione non si è mai avverato anzi la legge del '48 prevedeva la criminalizzazione di certe condotte non rientranti in fattispecie penali, le cosiddette "condotte irregolari". Nemmeno l'attuale legge 5/2000 prevede la decriminalizzazione di condotte penalmente rilevanti e rimanda invece al Codice penale la determinazione delle condotte costitutive di reato. Questa scelta è stata oggetto di critica da parte della dottrina che avrebbe voluto che certi reati fossero decriminalizzati se commessi da minori. A favore della decriminalizzazione di alcune condotte si argomenta, da una parte, che la devianza minorile è un fenomeno normale e che sparisce, nella maggioranza dei casi, spontaneamente con il raggiungimento dell'età adulta e, dall'altra, che il processo penale e la sanzione hanno un effetto stigmatizzante e dunque controproducente sui minori. Avendo pertanto la giustizia minorile carattere non retributivo e di prevenzione speciale è opportuno limitare al massimo le condotte costitutive di reato (41). La decriminalizzazione di certe condotte si ottiene allora attraverso l'introduzione nella legislazione minorile del principio d'opportunità, che concede la possibilità di non perseguire certi reati "meno gravi" in cui non si sia verificata violenza o intimidazione sulle persone attraverso la rinuncia all'esercizio dell'azione penale. Questa modalità di decriminalizzazione presenta secondo la dottrina l'inconveniente di minacciare altri principi che devono vigere nel processo penale minorile quali il principio di legalità e d'uguaglianza. Sarebbe dunque auspicabile l'introduzione nella giustizia minorile di casi di decriminalizzazione a carattere generale in modo da evitare l'uso discrezionale di questa facoltà nelle mani esclusive del pubblico ministero (42).

Viceversa il fenomeno della depenalizzazione è comune nella giustizia minorile. Innanzitutto nella giustizia minorile non sono previste delle pene ma delle misure. Inoltre le misure sono completamente diverse dalle pene previste per gli adulti per la commissione dello stesso tipo di reato. Si verifica dunque una riduzione dell'intensità dell'intervento penale. Difatti il ruolo delle pene è prevalentemente retributivo mentre quello delle misure è eminentemente educativo.

Passiamo allora allo studio del fenomeno della degiudizializzazione. Come abbiamo visto, la degiudizializzazione comporta la sostituzione dei tribunali penali con organi sia di natura giuridica non penale sia di tipo amministrativo o sociale. Questa possibilità si ottiene di solito attraverso l'introduzione del, tante volte accennato, principio d'opportunità che per l'appunto permette di evitare il processo penale formale. È allora che si inseriscono le vie extragiudiziarie di risoluzione dei conflitti. Come si è già accennato, la legge 5/2000 ha cercato di limitare l'uso del principio d'opportunità attraverso il rafforzamento del principio di legalità ed in particolare dell'obbligatorietà dell'azione penale. Dichiara infatti l'articolo 16.2 che il pubblico ministero dovrà esercitare l'azione penale sempre che ci sia l'indizio della commissione di un fatto costitutivo di reato. Ciò nonostante, la legge 5/2000 ha previsto diverse eccezioni all'articolo 16.2, permettendo in questo modo l'introduzione di alcuni casi di degiudizializzazione che passiamo direttamente ad affrontare.

2.7.1 L'articolo 18 della legge organica regolatrice della responsabilità penale minorile

L'eccezione più netta al principio di legalità la introduce l'articolo 18 che stabilisce quanto segue:

il pubblico ministero potrà rinunciare all'esercizio dell'azione penale qualora i fatti denunciati costituiscano reati "meno gravi" privi di violenza o intimidazione nelle persone, o contravvenzioni, tassativamente previsti nel Codice penale o nelle leggi penali speciali. In questo caso, il pubblico ministero trasmette gli atti all'entità pubblica di protezione di minori per l'applicazione, se del caso, di quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge. [...] Tuttavia, qualora risulti che il minore abbia commesso in precedenza altri fatti della stessa natura, il pubblico ministero dovrà esercitare l'azione penale, e se del caso, procedere secondo quanto stabilito nell'articolo 27.4 della presente legge.

La legge introduce attraverso il principio d'opportunità la facoltà del pubblico ministero a rinunciare all'esercizio dell'azione penale. Viene dunque riconosciuto al pubblico ministero un potere esclusivo e di grosso rilievo subordinato unicamente al requisito di reati "meno gravi" privi di violenza o intimidazione nelle persone o da contravvenzioni. A differenza dell'articolo 19, che tratteremo successivamente, la violenza o l'intimidazione possono non essere gravi. I delitti "meno gravi" sono definiti dall'articolo 13.2 del codice penale come quelli sanzionati da pene "meno gravi". A sua volta le pene "meno gravi" vengono elencate nell'articolo 33.3 dello stesso codice. I concetti di violenza e intimidazione non pongono problemi di carattere interpretativo poiché godono di un amplia giurisprudenza che li definisce. Non viene richiesto al pubblico ministero né un documento di motivazione della sua decisione né l'obbligo di informare le vittime del reato. Inoltre questa sua decisione non è appellabile.

Questo articolo è stato molto criticato dalla dottrina quale retaggio dell'ideologia positiva correzionale. Ornosa Fernández sostiene che a partire dal titolo dell'articolo, che fa riferimento alla "Rinuncia dell'esercizio dell'azione penale per correzione nell'ambito educativo familiare" si respira la tanto criticata ideologia tutelare. In effetti questa intestazione fa riferimento alla rinuncia dell'esercizio dell'azione penale qualora il minore sia stato oggetto di sufficiente rimprovero nell'ambito familiare oppure scolare. La critica principale che viene fatta a questo precetto fa riferimento all'impossibilità da parte dei minori appartenenti alle cosiddette famiglie destrutturate e di coloro che non sono stati scolarizzati di beneficiare di tale alternativa. In questo caso viene meno il principio d'uguaglianza e si produce la criminalizzazione della disuguaglianza sociale. L'Unicef nella sua relazione sul progetto di legge dispone a proposito di tale articolo che:

costituisce una netta violazione del principio d'uguaglianza e non discriminazione, poiché favorisce quei minori che si trovano in una buona situazione familiare dal momento che non sarà esercitata nei loro confronti l'azione penale mentre invece coloro che appartengono a ambiti familiari destrutturati saranno esposti a tale azione (43).

Una volta che il pubblico ministero rinuncia all'esercizio dell'azione penale deve obbligatoriamente trasmettere gli atti all'organo amministrativo di protezione del minore che secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge provvederà all'applicazione di una misura di carattere protettivo. La legge introduce una pratica pericolosa che consiste nel decriminalizzare delle condotte che successivamente vengono sottoposte "al giudizio" dell'autorità amministrativa. Secondo il parere di Ornosa Fernández, il legislatore non ha voluto lasciare senza intervento i casi in cui il pubblico ministero decide di non esercitare l'azione penale privando in questo modo al minore dei diritti e delle garanzie proprie del processo penale. Viene per l'appunto applicata al minore una misura che può risultare più gravosa rispetto a una eventuale misura convenuta nell'ambito di un processo penale (44).

L'articolo introduce un'eccezione alla possibilità di rinunciare all'azione penale nei casi di recidiva. Il testo richiede infatti che il minore non abbia commesso in precedenza fatti della stessa natura ossia reati "meno gravi" privi di violenza o intimidazione. Viene però concessa al pubblico ministero la facoltà di richiedere in una fase successiva l'archiviazione del caso secondo quanto stabilito nell'articolo 27.4, che sarà oggetto di studio più avanti.

La dottrina è favorevole a un'applicazione generosa di questa possibilità dal momento che l'ottanta per cento dei minori che accedono al sistema di giustizia minorile hanno commesso in passato un reato di carattere occasionale. In questi casi la detenzione e il rimprovero dei genitori bastano a evitare che il minore commetta ulteriori reati (45).

2.7.2 L'articolo 19 della legge organica regolatrice della responsabilità penale minorile

Il più netto esempio di degiudizializzazione è introdotto dall'articolo 19, intitolato "Archiviazione del caso per conciliazione o riparazione tra il minore e la vittima", che recita in questo modo:

1. Il pubblico ministero potrà altresì rinunciare alla prosecuzione del procedimento, considerando la poca gravità e le circostanze dei fatti e del minore, in particolar modo la mancanza di violenza o intimidazione gravi nella commissione dei fatti, e alla circostanza che il minore inoltre si sia conciliato con la vittima o si sia impegnato a riparare il danno causato alla vittima o al danneggiato dal reato, o si sia impegnato a compiere l'attività educativa proposta dal gruppo tecnico nella sua relazione.

La rinuncia nella prosecuzione del procedimento sarà soltanto possibile qualora il fatto imputato al minore costituisca un reato meno grave o una contravvenzione.

2. Agli effetti di quanto stabilito dal comma precedente, si considera raggiunta la conciliazione qualora il minore riconosca il danno causato e si scusi davanti alla vittima, ed essa accetti la scusa, e si considera riparazione l'impegno assunto dal minore nei confronti della vittima o danneggiato di compiere determinate azioni nel loro beneficio o in beneficio della comunità, seguito dal suo compimento effettivo. (...).

3. Il rispettivo gruppo tecnico ricoprirà le funzioni di mediazione fra il minore e la vittima o danneggiato, agli effetti di quanto indicato nei comma precedenti, e informerà il pubblico ministero degli impegni acquisiti e del suo grado di compimento.

4. Una volta raggiunta la conciliazione o realizzati gli impegni di riparazione assunti nei confronti della vittima o danneggiato dal reato o contravvenzione commesso, o qualora l'uno o l'altro non fossero eseguibili per cause estranee alla volontà del minore, il pubblico ministero chiuderà la fase d'istruzione e chiederà dal giudice l'archiviazione degli atti, [...].

5. Nel caso in cui il minore non eseguisse la riparazione o l'attività educativa concordate, il pubblico ministero eserciterà l'azione penale.

6. Nei casi in cui la vittima del reato o della contravvenzione fosse minore d'età o incapace, l'impegno al quale si riferisce il presente articolo dovrà essere assunto dal rappresentante legale della vittima, con l'approvazione del giudice di minori.

La legge prevede infatti l'estrazione del minore dal processo penale minorile qualora si verifichino una serie di requisiti. Si introduce la via extragiudiziale alla soluzione del conflitto attraverso la strada della conciliazione, la riparazione e la mediazione penale, che ci occuperà il terzo capitolo di questo lavoro. In questo caso il pubblico ministero ha già esercitato l'azione penale e chiede dal giudice l'archiviazione del caso. Ci troviamo in una fase successiva del processo rispetto al presupposto previsto dall'articolo diciotto. In questo caso occorre l'intervento del giudice. Viene infatti precisato dalla dottrina l'uso improprio della terminologia usata dal legislatore quando si riferisce alla rinuncia da parte del pubblico ministero alla prosecuzione del procedimento. Questa svista viene comunque emendata nel comma quattro dove si specifica che "il pubblico ministero chiuderà la fase d'istruzione e chiederà dal giudice l'archiviazione degli atti".

I requisiti richiesti dalla legge al fine di aprire la via extragiudiziaria sono i seguenti:

  • la mancanza di violenza o intimidazione gravi nei fatti e, secondo quanto specificato successivamente, che si tratti di reato meno grave o contravvenzione.
  • il riconoscimento da parte del minore di una "certa partecipazione" negli atti costitutivi di reato.
  • la proposta da parte del gruppo tecnico di un progetto di mediazione accettato dal minore e dalla vittima
  • la realizzazione effettiva dell'attività riparatrice o di mediazione da parte del minore. Il compimento da parte del minore dell'attività riparatrice rende questo irresponsabile penalmente.

Per ciò che riguarda lo svolgimento dell'attività riparatrice e di mediazione si rimanda al capitolo seguente.

2.7.3 L'articolo 27.4 della legge organica regolatrice della responsabilità penale minorile

L'articolo 27.4 introduce un ulteriore possibilità per accedere alla via extragiudiziaria della riparazione del danno e della mediazione in un momento successivo rispetto all'articolo 19. Ci troviamo infatti nel momento della preparazione del rapporto da parte del gruppo tecnico. In questa occasione il gruppo d'esperti ha la possibilità di proporre l'opportunità di non proseguire il procedimento. Nel comma quattro l'articolo stabilisce quanto segue:

il gruppo tecnico potrà altrettanto proporre nella sua relazione l'opportunità di non continuare nella prosecuzione del procedimento nell'interesse superiore del fanciullo, perché considera che sia stato espresso sufficiente rimprovero nei confronti del minore attraverso gli interventi già attuati oppure per considerare qualunque intervento inadeguato per l'interesse del minore tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. In questo caso, se si verificano i requisiti contenuti nell'articolo 19.1 della legge, il pubblico ministero potrà rimettere il caso al giudice con proposta di archiviazione, e trasmettere, se del caso, gli atti alla rispettiva entità pubblica di protezione del minore, agli effetti che operi in protezione del minore.

Il pubblico ministero potrà richiedere l'archiviazione del caso se il reato è meno grave privo di violenza o intimidazione alle persone e il minore è stato sufficientemente rimproverato o se è trascorso troppo tempo dalla commissione dei fatti pregiudicando il contenuto educativo dell'intervento. Il minore dunque non accede all'attività riparatrice e di mediazione come previsto nell'articolo 19 ma può essere oggetto di una misura di carattere protettivo da parte dell'entità pubblica di protezione del minore. Ci troviamo davanti a un caso di degiudizializzazione non accompagnato da misura educativa.

2.7.4 Critiche alla degiudizializzazione

Nonostante che le strategie di degiudizializzazione siano state promosse e incentivate dalle convenzioni internazionali, non sono rimaste essenti da critica. In effetti parte della dottrina ha sottolineato degli aspetti pericolosi nell'introduzione di meccanismi che escludono il processo formale. In questo senso si è espresso García Pérez in relazione ai casi di degiudizializzazione che sboccano in percorsi extragiudiziari accompagnati di misure educative (46). I rischi ai quali si fa riferimento sono, da una parte, quello dell'estensione della rete di controllo sociale che porterebbe a perseguire condotte che prima dell'introduzione di meccanismi extragiudiziari di risoluzione del conflitto sarebbero state considerate irrilevanti. Dall'altra si teme che attraverso questo tipo di meccanismi si imponga al minore misure di maggiore intensità rispetto a quelle adottate nel processo penale. Per esempio condotte oggetto della misura d'ammonimento in sede formale potrebbero essere oggetto della misura di prestazione in beneficio della comunità in sede informale. Ma il rischio che desta maggiori preoccupazioni è quello della violazione del principio della certezza del diritto e d'uguaglianza. In relazione al primo si teme che davanti allo stesso tipo di fatti e a minori con la stessa personalità non si riesca a prevedere le conseguenze giuridiche collegate alla condotta deviante. In relazione al secondo si sostiene che la discrezionalità che accompagna il ricorso alle vie extragiudiziarie porti all'introduzione di pratiche discriminatorie. Si teme infine che l'introduzione di strategie di degiudizializzazione non favoriscano l'inserimento di meccanismi di decriminalizzazione nell'ambito della giustizia minorile.

Note

1. Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Spagna il 31 dicembre 1990.

2. Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite 40/33, di 29 novembre 1985.

3. Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite 45/113, di 14 dicembre 1990.

4. Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite 45/112, di 1990.

5. Raccomandazione 87 (20), di 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

6. O. García Pérez, Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, en Revista de Derecho penal y criminología, 2. Epoca, núm. 3, 1999, p.38.

7. O. García Pérez, Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, pp. 41- 44.

8. L'articolo 22 dispone quanto segue: "1. La formazione professionale, l'aggiornamento, corsi di riqualificazione e altre iniziative appropriate d'insegnamento tenderanno a fornire e a sostenere la necessaria competenza professionale del personale che si occupa dei minori".

9. L'articolo 11 dispone che: "Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente previsto dall'articolo 14.1 2. La polizia, la Procura o altri servizi che hanno in carico i casi di delinquenza giovanile, avranno il potere di decidere tali casi a loro discrezione, senza ricorrere a procedimenti formali, in conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche ai principi contenuti un queste regole. 3. Il ricorso a misure extra-giudiziarie, che implicano l'affidamento ai servizi della comunità o ad altri, richiede il consenso del giovane o dei suoi genitori o tutori restando inteso che tale decisione di affidamento può essere soggetta a revisione da parte dell'autorità competente qualora ne sia fatta domanda. 4. al fine di facilitare la soluzione discrezionale dei casi dei giovani che delinquono, saranno compiuti sforzi per organizzare programmi comunitari di sorveglianza e di orientamento per assicurare la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime".

10. E. Giménez-Salinas Colomer, La mayoría de edad penal en la reforma, en Política criminal y reforma penal, Homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal, Ed. Revista de derecho privado, Editoriales de derecho reunidas, 1993, pp. 619.

11. E. Giménez-Salinas Colomer, La mayoría de edad penal en la reforma, en Política criminal y reforma penal, Homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal, Ed. Revista de derecho privado, Editoriales de derecho reunidas, 1993, pp. 619 - 620.

12. A. García Pablos, Presupuestos criminologícos y político-criminales de un modelo de responsabilidad de jóvenes y menores, en Menores privados de libertad, Cuadernos de derecho judicial, Consejo general del poder judicial, Madrid, 1996, pp. 275.

13. V. Garrido, P. Stangeland, S. Redondo, Principios de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

14. J. Martín Ostos, Jurisdicción de menores, 1994, p. 90.

15. L'articolo 24 sancisce che: "1. Tutte le persone hanno diritto di ottenere la tutela effettive dei giudici e dei tribunali nell'esercizio dei loro diritti ed interessi legittimi, senza che, in nessun caso possano restare prive di difesa. 2. Egualmente tutti hanno diritto al giudice ordinario predeterminato dalla legge, alla difesa e all'assistenza di un avvocato, ad essere informati dell'accusa formulata contro di loro, ad un processo pubblico senza indebite dilazioni e con ogni garanzia, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare dichiarazioni autolesive, a non confessarsi colpevoli e alla presunzione di innocenza".

16. A.M. Lorca Navarrete, El proceso español del menor, Dykinson, Madrid, 1993, p. 43.

17. L'articolo 9.3 della Costituzione stabilisce che "La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia delle norme giuridiche, la pubblicità delle norme, l'irretroattività delle disposizioni sanzionatorie sfavorevoli o restrittive dei diritti individuali, la sicurezza giuridica, la responsabilità e al divieto d'azione arbitraria da parte dei pubblici poteri".

18. M. R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores: Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Editorial Bosch, 2001, pp. 59 e 60.

19. M.R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores: Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Editorial Bosch, Barcelona, 2001, pp. 60.

20. A.M. Lorca Navarrete, El proceso español del menor, cit., pp. 16.

21. A.M. Lorca Navarrete, El proceso español del menor, Dykinson, Madrid, 1993, p. 26.

22. Termine usato dall'autore J. Urra Portillo nel suo libro: Menores, la transformación de la realidad: Ley orgánica 4/1992, cit., p.13.

23. M. R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores: Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Bosch, Barcelona, 2001, p.82- 83.

24. M.J. Dolz Lago, El fiscal ante la reforma de menores: radiografía de una metamorfosis paradójica: Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991 y al Proyecto de ley de reforma de la ley de tribunales tutelares de menores en La Ley, num. 2985, 21 de abril 1992, pp. 976.

25. J. Urra Portillo, Menores, la transformación de la realidad: Ley orgánica 4/1992, cit., p. 42.

26. M.J. Coronado Buitrago, Medidas y ejecución en Niños y jóvenes criminales: Prevención, tipología, Criminología, Procedimiento y derecho correccional, Instituto de estudios jurídicos Marqués de Beccaria, Editorial Comares, Granada, 1995, pp. 174.

27. C. Ganzenmüller Roig, Contenido y criterios de selección de las medidas de reforma en la Ley orgánica 4/1992. El Ministerio Fiscal en la ejecución de las medidas, en Poder Judicial, num. 32, 1993, pp. 41 e 42.

28. R. Valero Oltra, De los tribunales tutelares a los juzgados de menores. Sistemas de tratamiento de la delincuencia de menores, en Revista del Ministerio Fiscal, num. 6, 1999, pp. 150.

29. J.A. Clochán Montalvo, Hacia un derecho penal juvenil en España. A propósito del Anteproyecto de ley orgánica penal juvenil y del menor, en Boletín de información del Ministerio de Justicia, num. 1771, Madrid, 1996, pp. 1591.

30. A.M. Lorca Navarrete, El proceso español del menor, cit., p. 92.

31. I. Espinosa Casares, Comentarios a la Ley de responsabilidad penal del menor, en Revista Iuris, num. 39, mayo 2000, p. 53.

32. M.R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores, Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Editorial Bosch, Barcelona, 2001, pp. 76-79.

33. V. Gimeno Sendra, Los procedimientos penales simplificados, en Revista del Poder Judicial, num. Especial, p. 34.

34. L'accusatorio, così previsto nell'articolo 8.1, risponde alla configurazione di un triangolo che vede al vertice il giudice e ai due lati accusa e difesa, in posizione contrapposta, su un piano paritario di facoltà e di diritti.

35. Il principio di legalità e di tipicità, previsti negli articoli 1.1 e 43, importa il divieto di punire qualsiasi fatto che al momento della commissione, non sia espressamente previsto come reato e di sanzionarlo con pene che non siano dalla legge espressamente previsti.

36. Prevista nell'articolo 8.2.

37. Il contraddittorio, previsto nell'articolo 22, consiste nel garantire alle parti, o comunque ai soggetti interessati, la conoscenza dell'esistenza di procedimenti giurisdizionali o contenziosi amministrativi, onde poter esercitare il diritto di difesa e far valere le proprie ragioni. Tale principio si estrinseca in due momenti fondamentali: nella fase delle indagini preliminari, come diritto dell'indagato ad essere informato perché possa esercitare il suo diritto di difesa; nel dibattimento, come diritto alla parità di posizioni, che si estrinseca nel diritto di difendersi provando quanto si afferma.

38. Prevista dall'articolo 41 e 42.

39. Secondo il diritto di non colpevolezza, stabilito nell'articolo 39.1, l'imputato non può essere ritenuto colpevole, fino a che non sia stata emanata una sentenza definitiva dei reati a lui ascritti.

40. E. Ruiz Vadillo, Descriminalización y despenalización: reforma penal y descriminalización en Reformas penales en el mundo de hoy, Ed. de Antonio Beristain, Instituto Vasco de Criminología, Madrid, 1984, pp. 375 e ss.

41. O. García Pérez, Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, en Revista de derecho penal y criminología, segunda época, num. 3, 1999, p. 33.

42. M.R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores: Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Editorial Bosch, Madrid, 2001, p. 112.

43. M.R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores: Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Editorial Bosch, Barcelona, 2001, p. 244.

44. M.R. Ornosa Fernández, Derecho penal de menores: Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Editorial Bosch, Barcelona, 2001, p. 246.

45. J, Martín, La Médiation pénal dans le système de justice juvénile en Espagne: l'exemple catalan, Corso di legislazione minorile, Seminario, Ordine degli Avvocati di Bari, Bari, 2001.

46. O. García Pérez, Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, en Revista de derecho penal y criminología, segunda época, num. 3, 1999.