ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo quarto
La condizione attuale dell'istruzione nelle carceri italiane

Monia Coralli, 2002

4.1 Lo scopo della ricerca

Nei paragrafi precedenti sono state analizzate le disposizioni normative, in merito ai corsi di istruzione in carcere, previste dall'Ordinamento penitenziario del 1975 e dal regolamento di esecuzione del 1976 prima e poi quello del 2000. Detta analisi è stata limitata ai corsi di scuola dell'obbligo ed a quelli di istruzione secondaria superiore, in considerazione della scelta di dedicare all'attività universitaria in carcere, il quarto capitolo del presente lavoro. Sono state inoltre affrontate le discipline concernenti il servizio di biblioteca ed i benefici economici previsti a favore degli studenti detenuti, al fine di comprendere il complessivo quadro normativo in cui si inserisce l'attività di istruzione negli istituti penitenziari. Nel corso di questa analisi sono emerse innumerevoli gravi mancanze delle disposizioni esaminate, prima tra tutte l'assenza di garanzie in grado di assicurare, incondizionatamente, l'esercizio del diritto all'istruzione e l'inconcepibile confusione in merito alla connotazione giuridica che l'istruzione stessa assume nei riguardi dei detenuti italiani e di quelli stranieri. Non ci stancheremo mai di ribadire che, per i cittadini italiani detenuti, l'istruzione è innanzi tutto un diritto costituzionale il cui esercizio ha un indiscusso valore dal punto di vista del trattamento, ma detto valore non può e non deve ridurre tale diritto a mero elemento di un programma di rieducazione. Nei confronti dei detenuti stranieri, da un punto di vista normativo, l'istruzione è un diritto civico riconosciuto, e come tale assume rilevanza principalmente quale irrinunciabile elemento del trattamento di rieducazione, il cui esercizio contribuisce in modo determinante a perseguire il fine rieducativo a cui la sanzione penale deve tendere. Il contenuto delle disposizioni in merito all'istruzione è stato manipolato in funzione delle esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari, soffocandone la natura di "diritto" e facendolo riemergere sottoforma di elemento del trattamento.

Sviscerato il contenuto delle disposizioni normative in merito all'istruzione in carcere, è stato opportuno monitorare l'attuale effettiva condizione di tale attività negli istituti penitenziari nazionali. Con il bagaglio normativo allarmante che emerge dai testi in vigore, l'approccio a tale attività di monitoraggio è stato, a dir poco, angosciante. Lo scopo della ricerca che abbiamo intrapreso è quello di comprendere il reale stato di attuazione dei corsi di istruzione in carcere, verificando quanto, ad oggi, il diritto allo studio è effettivamente riconosciuto nelle strutture di reclusione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in conformità agli scopi educativi, trattamentali e di reinserimento sociale a cui la sanzione penale deve tendere. La ricerca inoltre è tesa ad evidenziare le ripercussioni che i vuoti, la superficialità, la confusione e spesso l'ossessionante ricerca di sicurezza riscontrati dalle disposizioni normative, infliggono quotidianamente e direttamente alle persone recluse.

La ricerca si è svolta inviando, a tutti i direttori degli istituti penitenziari italiani, un questionario, preparato allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie a conoscere come, nei singoli istituti, si è provveduto ad attivare i corsi di istruzione previsti dai testi normativi. L'obbiettivo è quello di comporre un quadro nazionale aggiornato sulla reale attivazione dei corsi di istruzione nelle carceri. Il questionario, prima di essere inviato ai direttori degli istituti penitenziari e per conoscenza a tutti i P.R.A.P. regionali, è stato sottoposto al parere dell'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale si è espresso favorevolmente in merito alla ricerca ed ha autorizzato, nonché incoraggiato, inviando la Circolare Ministeriale del 17 marzo 2002, Prot. n. 1305 a firma del Consigliere Tamburino, i direttori di tutti gli istituti penitenziari nazionali a collaborare alla ricerca compilando il questionario inviato. Come accennato si è ritenuto opportuno inviare copia del questionario e della lettera di presentazione anche a tutti i P.R.A.P. regionali al fine di stimolare la loro collaborazione nel sollecitare gli istituti penitenziari di loro competenza a rispondere al questionario inviato. Verso la metà del maggio 2002, dopo circa due mesi dall'invio dei questionari, è stata inviata, dallo stesso Ufficio Studi Ricerche Legislazione e rapporti internazionali del D.A.P., una lettera di sollecitazione alle carceri nazionali al fine di incentivare le direzioni degli istituti penitenziari che ancora non avevano compilato e rispedito il questionario a provvedere quanto prima. I questionari sono stati inviati a tutti gli istituti penitenziari nazionali per adulti, siano essi case circondariali (C.C.) o di reclusione (C.R.), ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) ed istituti penitenziari a custodia attenuata.

4.2 L'indagine

Come abbiamo esposto nel precedente paragrafo, la ricerca attivata allo scopo di conoscere lo stato di attuazione dei corsi scolastici nelle carceri italiane, è stata realizzata inviando un questionario a tutti i direttori degli istituti di reclusione nazionali. In questa sede sarà illustrato il contenuto del questionario inviato, sottolineando la ratio di ogni domanda nonché lo scopo perseguito nel porla. Non riporteremo le singole domande ma ci limiteremo ad indicare il contenuto sostanziale dei quesiti presenti nel questionario, ricordando che il testo integrale dello stesso è riportato nell'appendice del presente lavoro.

Il questionario si apre chiedendo di indicare il tipo di istituto penitenziario a cui le risposte si riferiscono, se trattasi di una Casa Circondariale, Casa di Reclusione, Ospedale Psichiatrico Giudiziario od Istituto a Custodia Attenuata. Questa informazione rappresenta un iniziale aiuto per l'interpretazione delle successive risposte in quanto, l'indicazione del tipo di istituto fornisce già una primo quadro informativo sulla popolazione in esso ristretta. Se chi risponde è un operatore di una Casa di Reclusione si può tendenzialmente immaginare che la maggior parte delle persone recluse in detto istituto sono in esecuzione pena, mentre chi risponde da una Casa Circondariale ci prepara a ricevere informazioni in merito ad una popolazione ristretta che si trova sia in esecuzione pena, che in custodia cautelare (in attesa di giudizio, appellante o ricorrente). Se chi risponde è un operatore di O.P.G. saremo preparati a ricevere informazioni in merito a persone, condannate o imputate, che sono state dichiarate parzialmente o totalmente incapaci di intendere e di volere e che sono recluse in istituti che dovrebbero avere caratteristiche tali da consentire supporti medico psichiatrici adatti. Infine se chi risponde è un operatore di un istituto penitenziario a custodia attenuata saremo pronti a ricevere informazioni di persone per lo più condannate in ultimo grado, che riportano condanne non lunghe e che sono sottoposte ad un regime meno severo degli istituti penitenziari comuni. Spesso queste strutture sono riservate a coloro che hanno problemi di tossicodipendenza, che sono in età piuttosto giovane.

Il questionario è composto da cinquantadue domande, di cui molte ne contengono altre al loro interno, volte a specificare il quesito iniziale. È stato chiesto di non rispondere a due domande del questionario, nonostante siano state stampate, perché in seguito a consultazioni con l'Ufficio Studi del D.A.P., si è compreso che le informazioni chieste in detti quesiti non sarebbero state facilmente aggregabili, così si è pregato di ignorarle.

Le domande iniziali del questionario, dalla n. 1 alla n. 6 compresa, hanno lo scopo di raccogliere dati numerici riguardanti il personale dell'area trattamentale impegnato nell'istituto e la popolazione reclusa nell'istituto stesso. Queste informazioni sono state considerate prioritarie per comprendere la reale funzionalità delle forze disponibili dell'area trattamentale rispetto alla popolazione reclusa. Al fine di individuare le forze dell'area trattamentale è stato chiesto di indicare (domanda n. 1) il numero degli educatori e degli insegnanti, distinguendo in merito a questi ultimi, i volontari dai dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione. Quest'ultima distinzione è stata richiesta al fine di ottenere indicazioni in merito al concreto coinvolgimento, nell'attività d'istruzione, della scuola pubblica esterna. Inoltre, per comprendere se l'istituto è afflitto dal problema del "sovraffollamento" è stato chiesto di indicare (domanda n. 3) il numero di reclusi che l'istituto è in grado di ospitare in base alla sua progettazione strutturale, nonché il numero dei reclusi effettivamente presente. Comparando le risposte relative a dette domande si vuole comprendere se la consistenza numerica del personale addetto al trattamento è adeguata rispetto all'utenza detenuta presente, potendo così rilevare una carenza o un esubero del personale preposto alle attività trattamentali. Per comprendere meglio il tipo di utenza reclusa presente, è stato chiesto di indicare: la percentuale dei detenuti stranieri rispetto al totale presenti, il numero di detenuti uomini e di detenuti donne, il numero di coloro che sono il esecuzione pena, i cosiddetti "definitivi" e quello di coloro che non sono ancora stati giudicati definitivamente, i cosiddetti "non definitivi" (domanda n. 4), la percentuale di detenuti che riportano condanne entro i quattro anni (domanda n. 5) e se ci sono detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza (domanda n. 6). Le domande, sopra indicate, inerenti alla posizione giuridica dei detenuti, nonché quella tesa a conoscere quanti riportano condanne entro quattro anni, sono state poste al fine di conoscere l'effettiva mole di lavoro degli operatori dell'area trattamentali, anche se le statistiche penitenziarie, data la veloce mutevolezza dei dati e delle situazioni a cui si riferiscono, non sono attendibili per cui i dati che se ne ricaveranno saranno naturalmente solo indicativi. Gli educatori sono tenuti a preparare programmi individuali di trattamento solo per i detenuti "definitivi", in quanto coloro che sono in attesa di giudizio o "non definitivi", sino a che non vengono condannati in ultimo grado, non sono soggetti ad alcun tipo di programma rieducativo. Inoltre coloro i quali riportano una condanna sotto i quattro anni, o un residuo pena di altrettanta durata, sono ammissibili, nel rispetto dei requisiti temporali e personali previsti, alle diverse misure alternative. Questo implica che nei confronti di questi detenuti, e comunque di tutti coloro che sono "definitivi", l'impegno dell'educatore è determinante. Egli deve predisporre il programma individuale di trattamento ed aprire l'osservazione del detenuto. Durante il periodo dell'osservazione l'educatore procede ad attivare ed "osservare" il percorso di rieducazione del detenuto. Durante tale percorso, l'educatore riporta la propria valutazione stilando una relazione. L'importanza di tale relazione è considerevole in quanto è previsto che sia allegata alle istanze di permesso premio nonché a quelle delle diverse misure alternative. Da quanto esposto è possibile comprendere che il lavoro dell'educatore è più o meno gravoso in considerazione del numero dei detenuti che necessitano del suo attivo operato.

Le domande dalla n. 7 alla n. 12, sono state poste al fine di comporre un quadro generale dello stato di attivazione dei corsi scolastici nell'istituto penitenziario. A tale scopo, in dette domande è stato chiesto: se nell'istituto sono stati attivati corsi di istruzione scolastica nonché le motivazioni dell'eventuale mancata attivazione (domanda n. 7); in quale anno sono stati attivati i primi corsi scolastici ed in quali reparti erano previsti (domanda n. 10); l'ordine cronologico in cui sono stati attivati i corsi ed in quali reparti (domanda n. 11); quali e quanti sono i corsi scolastici attivati oggi nell'istituto, in quali reparti sono previsti e quanti di questi sono tenuti da insegnanti volontari o impegnati istituzionalmente (domanda n. 9); come sono informati i reclusi in merito ai corsi scolastici attivati nell'istituto, ai metodi per accedervi nonché dell'esistenza di una eventuale biblioteca (domanda n. 12); se è stata istituita la commissione didattica prevista al comma n. 6 dell'art. 41 del D.P.R. 230/2000 (domanda n. 8). L'importanza di comprendere se nell'istituto penitenziario sono stati attivati o meno corsi scolastici, di qualunque livello, è prioritario ai fini di questa ricerca. Una risposta negativa in merito a tale quesito rende vana gran parte delle altre domande contenute nel questionario e soprattutto testimonia un'inadempienza trattamentale nonché una palese violazione costituzionale. Conoscere le forze su cui sono i corsi scolastici sono attivati rileva per comprendere quanto e come la scuola pubblica, o comunque esterna, avverte la propria responsabilità di offrire l'istruzione ai soggetti reclusi e quanto il volontariato, spesso specchio della sensibilità sociale del territorio, è sensibile ed attivo, di fronte ad eventuali inadempienze delle istituzioni scolastiche nei confronti della popolazione detenuta. Comprendere da quanto tempo i corsi scolastici sono stati attivati ed a quali è stata data priorità, permette di rilevare quali sono le esigenze scolastiche più pressanti della popolazione reclusa o quelle ritenute tali dall'amministrazione. Conoscere in quali reparti del penitenziario sono stati istituiti i corsi d'istruzione, consente di rilevare possibili criteri in base ai quali è stata decisa l'attivazione dei corsi scolastici. Tali criteri possono essere: quello di una certa permanenza del detenuto in istituto (nel caso di detenuti nei reparti A.S.), quello di garantire innanzi tutto il diritto costituzionale all'istruzione (nel caso di detenuti "non definitivi", nel reparto cosiddetto giudiziario), quello di dare priorità all'aspetto trattamentale dell'istruzione (nel caso di detenuti "definitivi", nel reparto cosiddetto penale). Naturalmente questi criteri non sono certi ma solo eventuali. Lo scopo delle domande in merito ai reparti è quello di individuare, nelle relative risposte, tali orientamenti, altri che possono emergere, nonché il semplice dato statistico. Le domande tese a comprendere come i detenuti vengono informati dei corsi scolastici attivati nonché quella sulla costituzione della commissione didattica, sono state poste al fine di individuare l'effettiva osservanza delle indicazioni presenti nel regolamento di esecuzione del 2000, rispettivamente al comma 4 dell'articolo 41, in merito all'informazione "adeguata" da offrire ai detenuti, ed al comma 6 dello stesso articolo, in merito alla costituzione della commissione didattica.

A questo punto del questionario, le domande di carattere generale in merito alla capienza dell'edificio penitenziario, alla popolazione reclusa presente, agli operatori del trattamento, alle forze del volontariato, ed allo stato di attuazione dei corsi di istruzione, consentono di avere il quadro complessivo, generale proprio di ciascun istituto. Questa tappa è essenziale per contestualizzare e meglio interpretare i dati che vengono richiesti ponendo le domande successive, specifiche sui diversi corsi di istruzione. Le domande dalla n. 13 alla n. 19 sono volte a comprendere come sono stati attivati i corsi di istruzione obbligatoria: quelle dalla n. 13 alla n. 16 sono dedicate alla scuola elementare e quelle dalla n. 17 alla n. 19 alla scuola media inferiore. Il criterio, nonché lo scopo seguiti nella formulazione dei quesiti in merito ai corsi di scuola obbligatori, sono gli stessi: conoscere il numero dei corsi di scuola elementare e media inferiore attivati (domanda n. 13 e n. 17), il numero dei componenti di ciascuna classe (domanda n. 15 e n. 19), se detti corsi consentono ai detenuti studenti di completare il percorso scolastico intrapreso (domanda n. 14 e n. 18) ed infine i criteri di ammissione ai corsi (domanda n. 16). I dati numerici richiesti hanno lo scopo di rilevare la concreta attivazione del servizio scolastico obbligatorio in carcere nonché di conoscere quanti detenuti, di fatto, frequentano corsi di istruzione. Al fine di valutare se i corsi della scuola dell'obbligo attivati offrono ai detenuti un'istruzione adeguata, è stato fondamentale chiedere se detti percorsi scolastici conducono gli studenti fino alla licenza elementare, al diploma di scuola media inferiore, nonché, in seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 9/'99, alla conclusione del biennio superiore obbligatorio. Inoltre, chiedendo di enunciare i criteri attraverso i quali sono individuati i detenuti da ammettere ai vari corsi scolastici, ci si è proposti di focalizzare gli elementi, giuridici, personali o formali considerati rilevanti al fine di consentire la partecipazione di un soggetto ai corsi di istruzione.

Le domande n. 20-21-22 sono state poste allo scopo di comprendere il grado di attivazione dei corsi di scuola secondaria superiore. A tal fine è stato chiesto di indicare: il numero dei corsi di livello superiore attivati, i reparti dove detti corsi sono previsti, gli indirizzi scolastici decisi ed i motivi di tali scelte (domanda n. 20), il numero dei componenti di ciascuna classe (domanda n. 22) ed infine, se detti corsi conducono gli studenti sino al conseguimento del diploma di maturità (domanda n. 21). In considerazione del fatto che la scuola superiore è facoltativa, oltre all'importanza di conoscere l'effettiva attuazione del servizio scolastico a livello superiore, interessa comprendere i motivi per cui sono stati scelti determinati indirizzi invece di altri. Completiamo l'esame delle domande inerenti ai corsi attivati negli istituti penitenziari con i quesiti n. 29 e n. 30: il primo si propone di raccogliere informazioni in merito ad eventuali corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per detenuti stranieri, mentre il secondo chiede di indicare se sono stati attivati corsi di alfabetizzazione informatica. Ponendo detti quesiti, si desidera conoscere se, come e quanto è stata considerata l'importanza che riveste, nei confronti dei detenuti stranieri, l'acquisizione di una proprietà linguistica di base nonché se è stata opportunamente valutata l'esigenza di offrire, anche ai soggetti reclusi, in considerazione della dinamica del mondo del lavoro e dell'evoluzione della società in genere, una preparazione, a livello base, nel campo dell'informatica. Le suddette domande al loro interno presentano altri quesiti posti al fine di comprendere il grado di attivazione di detti corsi, nonché la cura riservata alla loro attuazione.

Terminata l'analisi delle domande inerenti ai corsi d'istruzione obbligatoria, secondaria superiore, di alfabetizzazione della lingua italiana e di alfabetizzazione informatica, passiamo ad esaminare quelle poste al fine di comprendere la dinamica generale di detti corsi. Le domande dalla n. 23 alla n. 28 sono volte a raccogliere le seguenti informazioni: il numero degli studenti che hanno frequentato l'intero anno scolastico 2000/2001 (domanda n. 23); i motivi che determinano l'esclusione di uno studente dal corso scolastico che sta frequentando (domanda n. 24); come e se avviene la reintegrazione del numero degli studenti di ciascuna classe durante il corso (domanda n. 25); come e se è previsto l'inserimento automatico dei detenuti studenti che escono dall'istituto, per fine pena o perché ammessi a misura alternativa, in una scuola esterna, diversamente individuata in relazione al fatto che, i corsi interni, siano o meno istituzionali (domande n. 26 e 27); se e quanti studenti, una volta liberi, proseguono gli studi intrapresi in carcere (domanda n. 28). Lo scopo di queste domande è quello di sviscerare come, le questioni in esse evidenziate, sono state affrontate da ciascuna direzione. Una prima problematica è costituita dalla mobilità dei detenuti, piaga peculiare che affligge i soggetti reclusi, e che incide considerevolmente sulla loro reale possibilità di frequentare, interamente, i corsi scolastici. Considerato quanto appena detto e sottolineando l'importanza di offrire al maggior numero di detenuti la possibilità di frequentare i corsi scolastici, il fatto di prevedere la reintegrazione del numero dei componenti delle classi, qualora si verifichino assenze definitive, contribuisce, in modo considerevole, ad attutire sia la gravosità del problema mobilità che a perseguire l'obbiettivo di offrire al maggior numero di detenuti, la possibilità di seguire i corsi scolastici. Inoltre si è cercato di capire se le amministrazioni carcerarie si sono poste, e come hanno risolto, il problema di garantire, concretamente, l'inserimento, in istituti scolastici esterni, degli studenti ex-detenuti, semiliberi, affidati nonché ammessi ad altre misure alternative. In questo modo si offre a detti studenti la continuità dello studio intrapreso nonché la percezione di non aver mai cessato di essere parte della società nella quale sono tornati. Infine è stato considerato importante chiedere se e quanti detenuti hanno, di fatto, proseguito gli studi una volta usciti dal carcere, allo scopo di comprendere il significato che, la maggior parte dei detenuti, attribuisce alla scuola, ovvero se essa è percepita esclusivamente come un'occasione per "riempire l'ozio carcerario" o un progetto cui dedicarsi anche fuori.

Con le domande dalla n. 31 alla n. 36 si sono voluti raccogliere dati in merito alla concreta osservanza, da parte dell'amministrazione penitenziaria, delle disposizioni in merito ai benefici economici previsti dall'art. 45 del regolamento di esecuzione del 2000 nonché del rispetto del principio di non sovrapponibilità delle attività trattamentali, indicato dal comma quattro dell'art. 41, dello stesso testo regolamentare. A tale scopo sono state richieste precise informazioni in merito: agli orari in cui sono svolti i singoli corsi scolastici e gli impegni di lavoro, chiedendo di indicare se è stato rispettato il principio della non sovrapponibilità di tali attività (domanda n. 31); al mantenimento del lavoro, anche se con orario ridotto, da parte dello studente detenuto che frequenta i corsi di scuola dell'obbligo, e se, per le ore lavorative effettivamente svolte, è erogata a suo favore una mercede, come previsto dal comma 5 dell'art. 45 del regolamento di esecuzione in vigore (domanda n. 32); ai premi di rendimento per tutti gli studenti che hanno frequentato con esito positivo i vari corsi, nonché ai sussidi giornalieri previsti, dal comma 3 dell'art. 45 del regolamento di esecuzione, per gli studenti impegnati nei corsi di livello superiore ed infine al rimborso delle spese scolastiche previsto dal comma 4 dell'art. 45 del regolamento di esecuzione del 2000 (domande n. 33-34-35-36). Inoltre è stato chiesto di indicare i tempi effettivi di erogazione dei benefici economici previsti, al fine di comprendere se e quando, concretamente, detti benefici economici si materializzano nelle tasche degli studenti detenuti.

Le domande dalla n. 37 alla n. 39 sono volte ad ottenere informazioni in merito alla condizione degli studenti universitari detenuti. È stato chiesto se attualmente o in passato l'istituto ha ospitato studenti detenuti universitari (domanda n. 37), se le disposizioni didattiche ed ambientali previste, dal comma 4 dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del 2000, a favore di detti studenti, sono state attivate (domanda n. 38) e se è corrisposto il premio di rendimento nonché il rimborso delle spese scolastiche previsti dal comma n. 4 dell'articolo 45 del regolamento in vigore (domanda n. 39). L'adempimento delle disposizioni introdotte, a favore di questo tipo di studenti, dal testo del regolamento di esecuzione in vigore, sono essenziali per consentire ad un soggetto detenuto di applicarsi nello studio universitario. Prevedere locali adeguati allo studio, celle singole e materiale didattico costantemente a disposizione, sono condizioni minime e spesso, nella pratica, ancora insufficienti, a garantire un ambiente consono all'applicazione nello studio universitario del detenuto. A dimostrazione di quanto appena detto si rinvia al capitolo precedente, dedicato allo studio universitario negli istituti penitenziari, dove sono state affrontate tutte le problematiche inerenti a detto argomento, alcune delle quali osservate direttamente da me che ho deciso di vivere l'esperienza di una giornata di studio in carcere.

Riconosciuta l'importanza di adibire spazi interni al carcere da dedicare alle attività scolastiche, nonché alla biblioteca, è stata posta la domanda n. 41, in cui si chiede se e quali lavori di ristrutturazione sono stati necessari al fine di ricavare detti spazi didattici.

Le domande dalla n. 42 alla n. 48 sono dirette a raccogliere dati in merito al servizio di biblioteca, al fine di comprendere quanto e come, il diritto alla lettura nonché la necessità di avere a disposizione il materiale didattico utile e spesso essenziale alle diverse attività di istruzione, siano concretamente rispettati nelle singole strutture penitenziarie. A tale scopo è stato chiesto: se e quando nell'istituto è stata allestita una biblioteca, nel rispetto dell'art. 21 del regolamento di esecuzione del 2000 e del 1976 nonché dall'art. 12 dell'ordinamento penitenziario del 1975 (domanda n. 42); se nella scelta dei libri e dei periodici della biblioteca è stato rispettato il pluralismo culturale esistente nella società, come previsto dal secondo comma dell'art. 21 del regolamento di esecuzione del 2000 e del 1976 (domanda n. 43); qual'è in concreto l'apporto, previsto al comma tre dell'art, 21 del regolamento di esecuzione del 2000, dei rappresentanti dei detenuti al funzionamento del servizio di biblioteca (domanda n. 44); quali sono i criteri seguiti per autorizzare l'accesso dei detenuti alla biblioteca, nonché gli orari ed i giorni in cui detto accesso è consentito (domande n. 46 e 45); se è stata allestita una biblioteca in ogni reparto oppure una biblioteca unica, utilizzabile da tutti i detenuti dell'istituto senza distinzioni in base al regime di sicurezza cui sono sottoposti ed indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne (domande n. 47 e n. 48).

Le modalità di accesso alla biblioteca nonché gli orari in cui questo può avvenire sono di competenza della direzione dell'istituto penitenziario che decide, a seconda della disponibilità degli spazi e del personale di sicurezza, come gestire il servizio. Se la biblioteca è provvista di una sala di lettura dovrà essere deciso anche quanti detenuti di volta in volta possono accedere alla sala, quanto possono rimanervi al fine di consentire agli altri di usufruire di tale opportunità. L'accesso alla sala di lettura può risultare di fondamentale importanza perché può rappresentare l'unico luogo in cui gli studenti detenuti possono ritagliarsi qualche ora per studiare in tranquillità. Inoltre, a seconda dei locali e del personale di polizia penitenziaria disponibili, sarà deciso se ciascun detenuto può scegliersi i libri direttamente dagli scaffali della biblioteca oppure di sceglierli da un catalogo ed ottenerne la consegna tramite il bibliotecario.

La domanda n. 40 è stata posta allo scopo di rilevare se, dalle direzioni degli istituti penitenziari, è osservata la cautela prevista, al comma quattro dell'art. 41 del regolamento di esecuzione, in merito ai trasferimenti dei detenuti che sono impegnati nelle attività scolastiche. Detta cautela è essenziale per assicurare, allo studente, la possibilità di concludere comunque l'anno scolastico intrapreso nonché di proseguire e completare il proprio percorso di studio.

L'attivazione dei corsi scolastici e del servizio di biblioteca richiedono l'impiego di agenti di polizia penitenziaria addetti alla sorveglianza durante lo svolgimento di tali attività. Gli agenti di polizia penitenziaria impegnati nella sorveglianza di queste attività devono accompagnare i detenuti dalla sezione in cui sono locati sino all'area adibita alle attività di trattamento e culturali, dove sono state allestite le aule e la biblioteca. Una volta accompagnati i detenuti, gli agenti sorvegliano lo svolgimento regolare dell'attività, sia scolastica che di lettura quindi, una volta terminata l'attività stessa, riaccompagnano i detenuti alle rispettive sezioni.

Al fine di comprendere quanto l'effettivo aumento dell'impegno del personale di sicurezza in conseguenza dell'attivazione di dette attività, è stato chiesto di indicare il numero degli agenti di polizia penitenziaria in media impegnati nel servizio di sorveglianza dei corsi scolastici e della biblioteca (domanda n. 49).

Infine le domande n. 50, 51, 52 sono dirette a comprende le difficoltà che l'istituto penitenziario ha incontrato, ed incontra, nell'attivazione dei corsi di istruzione (domanda n. 50), nonché a conoscere i progetti di ciascuna direzione carceraria volti a migliorare l'attuale condizione dei corsi scolastici interni (domanda n. 51). La domanda n. 52 è stata inserita al fine di stimolare, da parte della direzione e degli operatori di ciascun istituto penitenziario, ulteriori segnalazioni in merito agli argomenti oggetto del questionario.

4.3 I risultati della ricerca

All'inizio del mese di aprile del 2002 sono stati inviati i questionari a tutti le carceri nazionali, per l'esattezza 205 questionari ad altrettanti istituti penitenziari per adulti, tra cui ospedali psichiatrici giudiziari ed istituti a custodia attenuata. Alla fine del mese di aprile sono iniziate ad arrivare le prime risposte e gli arrivi si sono protratti per buona parte di agosto sino a giungere agli inizi di settembre a 143 questionari compilati provenienti omogeneamente da tutte le regioni d'Italia. Nel mese di giugno, dato che i questionari di risposta arrivavano con molta lentezza ed erano pervenuti solo poco più di 60 questionari, è stato richiesto al consigliere Tamburino, direttore dell'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di inviare una lettera di sollecito agli istituti penitenziari nazionali al fine di incentivare le direzioni delle carceri che ancora non avevano risposto, a provvedere a compilare il questionario inviato. Solo due questionari sono ritornati al mittente, quelli inviati al carcere di Urbino e di Rossano. Spesso è stato necessario inviare ulteriori copie del questionario ad istituti ai quali, per svariati motivi, non lo avevano ricevuto o lo avevano smarrito. Per una maggiore chiarezza procederò ad illustrare i dati raccolti seguendo l'ordine degli argomenti presi in esame dal questionario, accorpando così le risposte inerenti la stessa materia.

Merita di essere sottolineata la spiacevole sorpresa che i questionari compilati ricevuti hanno riservato. Mi riferisco all'estrema superficialità ed approssimazione con cui il lavoro di compilazione è stato svolto dalla stragrande maggioranza delle direzioni degli istituti penitenziari che hanno risposto. Infatti non sono state infrequenti le domande non risposte, o risposte in modo incomprensibile e dubbio e a volte ci sono contraddizioni all'interno dello stesso questionario. Premesso questo iniziamo ad esaminare i dati raccolti che spesso sono stati necessariamente interpretati da chi scrive.

I dati delle risposte iniziali, inerenti al tipo di istituto penitenziario, al numero di detenuti ospitabili nell'istituto stesso, al numero dei detenuti presenti, nonché alla situazione numerica degli educatori e degli insegnanti, sia quelli dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione che i volontari, ed ancora se nell'istituto sono presenti sezioni in regime di alta sorveglianza (AS), sono stati raccolti in tabelle riportate alla fine di questo paragrafo. Da queste tabelle emerge innanzitutto la situazione di sovraffollamento in cui versa la maggior parte degli istituti penitenziari nazionali. Circa 75 carceri su 143 vivono una condizione di sovraffollamento e molti dei restanti presentano una situazione di piena capienza, poco sopra o sotto il limite di contenimento. Le carceri che non sono afflitte dalla piaga del sovraffollamento sono soprattutto istituti di piccole dimensioni e spesso istituti a custodia attenuata o case lavoro. Questo probabilmente perché istituti di questo tipo accettano solo detenuti che hanno particolari requisiti, riguardanti la posizione giuridica, la lunghezza della pena, spesso lo stato di tossicodipendenza e l'età, requisiti che attuano una iniziale selezione e limitazione degli ingressi in istituto. Altro dato allarmante raccolto, ma prevedibile, è l'esiguo numero di educatori presente in ciascun istituto penitenziario. Spesso ci sono istituti in cui non esiste neanche un educatore "fisso" bensì educatori distaccati da altri istituti, che svolgono l'attività in modo temporaneo, i cosiddetti "in missione", o part time. È degna di segnalazione la tragica situazione in cui verte il carcere di "S. Vittore" a Milano, dove per 2039 detenuti presenti sono disponibili solo quattro educatori a tempo pieno ed uno part-time...Questo significa che ciascun educatore ha più di 400 detenuti da assistere! Ma la situazione di S. Vittore è solo un caso estremo dal quale purtroppo non si discostano molto, come emerge dalle tabelle, molti altri istituti. La media dei detenuti assistiti da ciascun educatore è spesso di oltre 150 soggetti che, come è intuibile rappresenta un notevole carico di lavoro per gli operatori dell'area trattamentale.

Un altro dato che emerge dalle tabelle è la presenza, in quasi tutti gli istituti di pena, di insegnanti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dei 143 carceri che hanno risposto solo il 9 per cento non vede impegnati, al suo interno, insegnanti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione e comunque almeno nel 50 per cento dei casi in cui non ci sono insegnanti dipendenti dal Ministero sono presenti insegnanti volontari. In merito a questi ultimi le tabelle evidenziano come la presenza di insegnanti volontari sia molto limitata e concentrata soprattutto al nord Italia. Gli istituti che hanno insegnanti volontari che operano al loro interno sono solo 33 su 143, ovvero solo il 23 per cento. Questo a prima vista potrebbe far supporre una situazione estremamente positiva, ovvero che i corsi istituzionali retti da insegnanti di ruolo riescono a soddisfare completamente le esigenze ed i percorsi scolastici attivati nella maggior parte degli istituti penitenziari. Come vedremo in seguito, non è così perché, mentre i corsi di scuola elementare e media inferiore sono stati attivati in quasi tutti gli istituti penitenziari, quelli universitari e di scuola secondaria superiore, soprattutto quelli completi e che conducono sino al diploma, sono il fiore all'occhiello di pochissime realtà carcerarie.

L'ultimo dato che emerge dalle tabelle riassuntive di questo primo quadro nazionale riguarda i reparti di alta sorveglianza. 54 istituti penitenziari su 143 hanno al loro interno detenuti sottoposti al regime di alta sorveglianza (1), quindi solo il 37,7 per cento hanno reparti ad essi destinati.

Prima di trattare le informazioni strettamente concernenti la situazione dei corsi di istruzione negli istituti penitenziari nazionali, sono stati raccolti altri dati che forniscono un quadro generale della condizione degli istituti penitenziari italiani. Per quanto concerne la presenza di stranieri nelle carceri è possibile affermare che il 41 per cento degli istituti che hanno risposto presenta al suo interno una popolazione detenuta straniera al di sotto del 30 per cento della popolazione detenuta complessiva; il 47 per cento ha una presenza di detenuti stranieri che va dal 30 al 60 per cento dell'intera popolazione ristretta ed in fine l'11,9 per cento degli istituti ha una popolazione straniera superiore al 60 per cento della popolazione reclusa complessiva. Solo un istituto penitenziario, quello di Eboli (Sa), ha dichiarato di non avere presenze straniere tra i detenuti. Tra gli istituti penitenziari che hanno risposto il 76,9 per cento ha dichiarato di avere al suo interno almeno un reparto "giudiziario", ovvero un reparto in cui sono ristretti detenuti che ancora non hanno riportato una condanna definitiva, mentre il 90,9 per cento presentano reparti dove sono ristretti detenuti che stanno scontando una condanna definitiva, i cosiddetti reparti "penali". Tra i detenuti reclusi aventi una condanna definitiva, il 21,7 per cento degli istituti di pena ha dichiarato di avere meno del 30 per cento di detenuti con una condanna entro i quattro anni, il 37,8 per cento ha dichiarato di avere condannati ad una pena entro i quattro anni tra il 30 ed il 60 per cento ed il 28 per cento degli istituti che hanno risposto ha dichiarato che la percentuale di condannati ad una pena entro i quattro anni è di oltre il 60 per cento.

Alla domanda n. 7 del questionario, riguardante l'attivazione o meno di corsi scolastici all'interno dell'istituto di pena, hanno risposto 136 istituti su 143 questionari arrivati. Tutti i 136 gli istituti hanno dichiarato di avere attivato corsi di istruzione all'interno del carcere ed inoltre 52 istituti di pena hanno segnalato di avere attivato corsi di istruzione per i detenuti ristretti nei reparti di alta sorveglianza (AS). Gli istituti che pur avendo al loro interno reparti di AS non hanno attivato corsi di istruzione a questi destinati hanno addotto principalmente, per tale mancanza, le seguenti motivazioni: i reparti di alta sorveglianza non prevedono la predisposizione, al loro interno, di spazi comuni; il regime del reparto As impone che non ci siano contatti tra i detenuti del reparto ed i soggetti esterni all'amministrazione penitenziaria; infine la mancanza di spazi e di insegnanti. Viste le motivazioni addotte da questi istituti sorge spontaneo chiedersi come mai in altri istituti aventi reparti di alta sorveglianza queste problematiche non sono state poste o sono state risolte e come. Gli istituti che hanno attivato corsi in alta sorveglianza si sono comportati illegittimamente o sono gli istituti che non li hanno istituiti che indicano motivazioni infondate (visto che nei testi normativi non è indicato alcun divieto di istituire corsi scolastici nei reparti di alta sorveglianza)?

In merito all'istituzione o meno della commissione didattica per la programmazione scolastica annuale o pluriennale, prevista dal comma n. 6 dell'art. 41 del D.P.R. n. 230 del 30/6/2000, 64 istituti su 143 hanno risposto di averla istituita e di averle affidato compiti propositivi, di programmazione, organizzazione, verifica, consulenza, coordinamento delle risorse, di monitoraggio del rendimento e del comportamento degli allievi. Gli istituti che ancora non hanno istituito la commissione didattica hanno addotto per lo più le seguenti motivazioni: l'istituto è di piccole dimensioni; la commissione è in attesa di prossima costituzione; la carenza di operatori dell'area trattamentali; la mancanza di tempo.

Alle domande se sono stati attivati corsi scolastici che si reggono sulle forze del volontariato solo il 23,7 per cento degli istituti ha risposto affermativamente. È possibile notare che questi istituti sono quasi tutte carceri maschili e che i corsi retti dal volontariato sono stati attivati in tutti i reparti degli istituti penitenziari, distribuiti equamente tra i reparti giudiziari e quelli penali, per lo più di media sorveglianza.

Gli istituti penali che hanno attivato corsi scolastici istituzionalizzati sono 140 rispetto ai 143 che hanno risposto, ovvero il 98 per cento. Questi 140 carceri vedono circa 100 istituti che hanno attivato almeno un corso di scuola elementare, che spesso svolge la funzione anche di corso di alfabetizzazione per stranieri o analfabeti di ritorno, 114 istituti in cui è stato attivato almeno un corso di scuola media inferiore, 38 istituti in cui è stato attivato almeno un corso di scuola secondaria superiore ed in 36 carceri sono stati istituiti altri tipi di corsi, come quello di alfabetizzazione informatica, di alfabetizzazione italiana per stranieri, di inglese oppure scuole d'arte e musica. Per lo più i corsi scolastici sono stati attivati tra il 1975 ed il 1980. C'è un istituto penitenziario, quello di Benevento, che ha attivato i propri corsi scolastici nel 1956 mentre gli altri istituti penitenziari li hanno attivati dopo il 1990. I corsi scolastici istituiti risultano essere destinati ai detenuti di tutti i reparti, sia giudiziario che penale, anche se con una lieve predominanza per quelli del reparto giudiziario. I primi corsi scolastici ad essere attivati sono stati quelli di livello elementare, poi ci sono stati quelli di livello medio inferiore, quindi quelli di alfabetizzazione e di scuola secondaria superiore ed infine i corsi di altro genere, come quelli di informatica, inglese, etc. Anche in questo caso emerge che i reparti scelti per sperimentare l'attivazione dei corsi scolastici sono stati principalmente i reparti giudiziari. Generalmente i detenuti vengono informati, in merito alle opportunità scolastiche, attraverso comunicazioni affisse in sezione oppure in occasione di colloqui con gli operatori dell'area trattamentale, ed ancora dallo scrivano o con il passaparola.

I corsi a livello di scuola elementare, come abbiamo già accennato, sono stati i primi ad essere stati attivati e sono presenti in almeno 100 istituti dei 143 di cui abbiamo i dati, quindi possiamo affermare che il 70 per cento degli istituti nazionali ha attivato almeno un corso di scuola elementare. Gli istituti che hanno attivato questi corsi sono equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia al nord, al centro che al sud Italia. Prevalentemente i corsi di scuola elementare sono stati attivati nei reparti giudiziari e coprono l'intero percorso scolastico, portando gli studenti detenuti sino al conseguimento della licenza elementare. Spesso il programma dei normali cinque anni viene svolto in un solo anno, facendo sostenere l'esame da privatisti agli studenti. Ciascuna classe elementare è composta da un minimo di due studenti (in questo caso il corso è generalmente individuale e retto da insegnanti volontari) ad un massimo di 31, con una media di 10/15 studenti per classe. Questo dato numerico in merito alla composizione delle classi è riscontrabile per lo più nei reparti maschili di media ed alta sorveglianza, mentre nei reparti femminili il numero dei componenti di ciascuna classe va da un minimo di uno studente (in questo caso il corso è retto da insegnanti volontari) ad un massimo di venti studenti, con una presenza media per classe di almeno 8 studentesse. Il 60 per cento delle classi di scuola elementare presenta tra i suoi membri studenti detenuti stranieri.

L'80 per cento degli istituti penitenziari applica gli stessi criteri per individuare gli alunni delle scuole elementari, medie inferiori e secondarie superiori. Questi criteri sono: l'ordine cronologico di arrivo della domandina (2) di ammissione ai corsi scolastici; la posizione giuridica del detenuto; la lunghezza della pena; il profilo disciplinare e la mancanza di divieto d'incontro del richiedente; il possesso del titolo di studio pregresso; la valutazione dell'interesse e delle motivazioni reali dello studente. In merito alle modalità di ammissione ai corsi scolastici obbligatori mi sembra curioso segnalare una prassi in atto nell'istituto penitenziario di Eboli (Sa). In questo istituto sembra che i detenuti che non hanno conseguito il diploma di scuola media inferiore, che sino al 2000 testimoniava il compimento della scuola dell'obbligo, siano tenuti a frequentare i corsi di scuola dell'obbligo che ancora restano loro per conseguire il diploma di scuola media inferiore. Come abbiamo più volte espresso nel corso di questa ricerca, l'obbligo scolastico si ritiene adempiuto non solo con il conseguimento del diploma di scuola media inferiore bensì avendo frequentato almeno otto anni di scuola, oggi dieci. Chissà in cosa incorre un detenuto recluso nell'istituto penitenziario di Eboli che, avendo frequentato la scuola per il tempo necessario e sufficiente ad aver adempiuto l'obbligo scolastico anche senza aver conseguito il diploma di scuola media inferiore, si rifiuti di frequentare oltre tempo i corsi scolastici istituiti all'interno dell'istituto di pena? Incorre in sanzioni disciplinari? Il suo comportamento ha delle ripercussioni a livello di valutazione trattamentale? Lo studio è un diritto costituzionale e solo sino ad un certo punto un obbligo. Sarebbe grave se in questo istituto diventasse un obbligo perpetuo o peggio, se scontare la pena nell'istituto penitenziario di Eboli volesse dire tornare ai tempi in cui frequentare la scuola in carcere era, per i detenuti, un obbligo addirittura sanzionato? Sarebbero domande interessanti da porre agli operatori del trattamento dell'istituto penitenziario di Eboli, dato che si sono limitati a dare questa informazione senza preoccuparsi di spiegarla.

Passiamo adesso ai corsi di scuola media inferiore. Circa 123 istituti penitenziari dei 143 che hanno risposto al questionario hanno attivato almeno un corso di scuola media inferiore, quindi possiamo dire che l'86 per cento delle carceri nazionali ha attivato almeno un corso di scuola di questo livello. I corsi di scuola media inferiore attivati sono per lo più destinati ai detenuti non definitivi, ovvero ristretti nei reparti giudiziari degli istituti di pena e in 99 istituti su 123 i corsi attivati conducono sino al conseguimento del diploma di scuola media inferiore. La maggioranza di questi corsi è strutturata sul modello delle "150 ore", ovvero dei corsi per lavoratori, come stabilito dalla direttiva ministeriale n. 455 del 1997. In ogni caso non ci sono corsi di questo livello che prevedono una durata di cinque anni, ovvero tre anni più due come prevede la nuova normativa, ma al massimo sono corsi di tre anni conformi al vecchio ordinamento scolastico. Il numero di studenti detenuti che compone in media ciascuna classe è di 15 unità, sia per i corsi attivati nei reparti maschili di media che alta sicurezza, mentre il numero di studenti detenuti donne per ciascuna classe di scuola media inferiore è di circa 10 studentesse. Il 66 per cento delle classi dei corsi di scuola media inferiore attivati sul territorio nazionale è composto anche da studenti detenuti stranieri.

Per quanto riguarda i corsi di scuola secondaria superiore, molti degli istituti che hanno inviato il questionario compilato, e per la precisione 59, ovvero il 41,2 per cento, non hanno dato risposte in merito all'attivazione di questo tipo di corsi. Dei 143 questionari ricevuti solo 48 istituti hanno dichiarato di aver attivato corsi di scuola secondaria superiore. I corsi attivati interessano sia i detenuti ristretti nei reparti giudiziari che quelli nei reparti penali, senza la prevalenza di un tipo di reparto rispetto ad un altro. Gli indirizzi scolastici attivati sono per lo più tecnici quali: istituto tecnico per geometri, istituto tecnico commerciale, istituto per servizi alberghieri e di ristorazione, ma sono stati attivati anche due licei, uno artistico ed uno scientifico. Le principali motivazioni di queste scelte di indirizzo scolastico, per i corsi di scuola secondaria superiore, sono state indicate nella maggiore spendibilità all'esterno del titolo di studio, nel fatto che vi è stata richiesta per questi indirizzi scolastici da parte degli studenti detenuti e non ultima motivazione è quella di aver riscontrato una maggiore facilità di reperire personale docente all'interno di questi istituti scolastici. La scelta di questi indirizzi scolastici è comune sia ai corsi destinati ai detenuti ristretti nei reparti di media sicurezza che a quelli in alta sicurezza e nei reparti o istituti femminili. Le informazioni sulla completezza del percorso scolastico dei corsi di scuola superiore sono state molto scarse. Ben 95 istituti penitenziari non hanno specificato se il corso attivato presso la loro struttura conduce sino al conseguimento del diploma di maturità o meno. Solo 22 istituti hanno risposto affermativamente a questo quesito mentre i restanti che hanno risposto negativamente hanno indicato le seguenti motivazioni alle loro risposte: il corso è di recente istituzione, quindi non è completo, oppure spesso è previsto solo il biennio o il triennio ed il restante percorso scolastico viene svolto come privatisti. Il numero degli studenti che compone in media ciascuna classe di scuola secondaria superiore è, per le sezioni maschili, sia di media che di alta sorveglianza, di 10/15 studenti, mentre per le sezioni femminili le classi sono composte in media da 7 studentesse. Il 18 per cento degli istituti che hanno attivato corsi di questo livello hanno dichiarato di avere, tra i componenti delle classi superiori, studenti detenuti stranieri.

Alla domanda se sono stati attivati corsi di alfabetizzazione per studenti stranieri, il 56 per cento degli istituti penitenziari ha risposto affermativamente, mentre i restanti hanno risposto negativamente asserendo quale motivazione per tale mancanza che nella maggior parte dei casi il ruolo dei corsi di alfabetizzazione viene svolto dal corso di istruzione elementare e che non è possibile istituire un corso ad hoc perché mancano risorse economiche, di tempo e di spazio. Gli istituti che hanno dichiarato di avere almeno un corso di alfabetizzazione per detenuti stranieri hanno deciso di attivare per lo più corsi istituzionalizzati e non corsi retti dal volontariato.

In merito all'attivazione di eventuali corsi di alfabetizzazione informatica, circa 66 istituti penali su 143 hanno risposto positivamente, 73 hanno risposto negativamente ed i restanti non hanno risposto. La media dei corsi di alfabetizzazione informatica attivati nei 66 istituti che hanno risposto positivamente è di almeno un corso per anno in ciascun istituto. Gli anni in cui sono stati attivati la maggior parte di questi corsi sono quelli dal 1993 al 2001. I reparti dove l'attivazione di questi corsi è avvenuta sono stati principalmente quelli penali. I corsi di alfabetizzazione informatica hanno una durata media di tre - quattro mesi o di 200-600 ore ed i partecipanti a ciascun corso sono in media 10-15. I criteri applicati per ammettere i detenuti a questi corsi sono per lo più gli stessi che vengono applicati dall'istituto penitenziario per l'ammissione dei detenuti ai corsi scolastici, con l'eccezione che spesso è richiesto allo studente detenuto di aver conseguito almeno il diploma di scuola media inferiore.

Le risposte in merito a quanti studenti detenuti hanno o meno frequentato l'intero anno scolastico nel 2000/2001 sono state poche, imprecise e sfuggenti. Il 49 per cento degli istituti che ha spedito il questionario non ha risposto a questo quesito. Dai pochi dati raccolti si può affermare che la percentuale degli studenti detenuti che ha completato l'anno scolastico 2000/2001 va da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 73 per cento dei componenti iniziali di ciascuna classe. Di questi la percentuale dei promossi va dal 90 al 100 per cento e solo in rarissimi casi è scesa verso il 50 - 60 per cento.

Per quanto riguarda i principali motivi di esclusione di uno studente detenuto dalla frequenza di un corso scolastico al quale è stato ammesso, sono stati indicati il compimento di gravi infrazioni disciplinari, l'inadempimento agli obblighi scolastici, come assenze prolungate ingiustificate, e le infrazioni ex art. 77 (3) del D.P.R. n. 230 del 2000 indicate ai numeri 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La reintegrazione degli eventuali posti vacanti all'interno delle classi dei corsi scolastici, per qualunque motivo si siano resi disponibili ad anno scolastico iniziato, avviene in 96 istituti rispetto ai 143 che hanno risposto. Alla reintegrazione dei componenti delle classi si provvede ripescando nominativi dalla lista di attesa delle domandine presentate dai detenuti che hanno fatto richiesta di essere ammessi ai corsi scolastici. Ai nuovi studenti vengono applicati i criteri di ammissione generalmente osservati per l'individuazione degli studenti all'inizio dell'anno, previa valutazione da parte dei docenti se sono in grado di inserirsi in una classe o meno. Se i possibili studenti rispondono ai requisiti richiesti, sono inseriti nella classe. Normalmente questa operazione avviene in tempi rapidi, nel giro di 10 -15 giorni. Dai dati raccolti non emerge un termine generalmente osservato entro il quale si effettuano le nuove ammissioni ai corsi scolastici iniziati. Solo in alcuni istituti viene osservato il termine ultimo di gennaio o la possibilità per gli studenti inseriti di seguire almeno cento ore di lezione.

Passiamo adesso ad esaminare i dati in merito alla possibilità che hanno gli studenti detenuti di continuare all'esterno, nel caso siano rimessi in libertà o accedano a misure alternative, il corso di scuola iniziato in carcere. Solo 62 degli istituti penitenziari che hanno risposto prevedono questa possibilità, previa richiesta dello studente interessato e limitatamente ai corsi che in carcere sono istituzionalizzati. Infatti per i corsi retti sul volontariato, solo sei istituti di pena prevedono questa possibilità e in questi casi l'inserimento dello studente ex detenuto in una classe scolastica all'esterno avviene in due modi: il primo vede gli insegnanti volontari che lavorano anche presso un istituto scolastico esterno fare da tramite tra il carcere, lo studente detenuto e l'istituto scolastico esterno dal quale dipendono e presso il quale lo studente è iscritto, al fine di provvedere all'inserimento dello studente ex detenuto in una classe della scuola esterna; nel secondo caso, gli insegnanti volontari continuano all'esterno ad offrire il loro supporto didattico allo studente, preparandolo per l'esame da privatista. Le motivazioni e gli ostacoli che sono stati indicati nel caso in cui non è stata prevista la possibilità di continuare all'esterno gli studi iniziati in carcere, anche se trattasi di corsi istituzionalizzati, sono stati: i gravi problemi che incontrano gli studenti stranieri ex detenuti privi di permesso di soggiorno nel proseguire all'esterno gli studi iniziati ed il dato di fatto che sovente molti detenuti non provengono dal contesto territoriale in cui si trova il carcere e quindi tornano nelle rispettive zone di abitazione, evitando così di fare richiesta di prosecuzione degli studi, richiesta necessaria per attivare tutto il meccanismo di inserimento dello studente nella scuola esterna. Non ci sono dati in merito alla percentuale di studenti ex detenuti che proseguono gli studi una volta usciti dal carcere. Dei 143 questionari ricevuti, in merito a questo quesito, tutti gli istituti hanno risposto di non avere informazioni, salvo tre carceri, quello di Opera a Milano, di Piacenza e di Cerinola, che hanno segnalato la percentuale dell'1 e del 5 per cento di studenti ex detenuti che hanno proseguito gli studi una volta usciti dal carcere. Tali informazioni sono giunte alle direzioni degli istituti penitenziari dagli operatori del volontariato e dall'amministrazione penitenziaria.

Anche i dati rilevati in merito alla non sovrapponibilità delle attività lavorative con quelle di studio sono stati molto scarsi ed approssimativi. È possibile solo evidenziare una tendenza generale a fissare orari che rendano compatibili le due attività, soprattutto nei riguardi di coloro che decidono di seguire corsi di scuola elementare e media inferiore. In ogni caso chi lavora percepisce sempre una mercede proporzionata alle ore di lavoro effettivamente svolte e l'eventuale richiesta di esonero dall'attività lavorativa al fine di seguire corsi di istruzione, e viceversa, non ha alcuna ripercussione a livello trattamentale. Alcuni istituti penitenziari hanno risposto che gli studenti detenuti reclusi nel loro istituto sono sostanzialmente ancora costretti a fare una scelta tra lavoro e studio. Questi istituti hanno per lo più definito tale situazione come una necessità indotta dalle limitate risorse lavorative disponibili che costringono a proporre la scelta tra studio e lavoro al detenuto, al fine di impegnare la maggior parte dei reclusi in attività trattamentali. Questa è una ulteriore dimostrazione di come né il diritto al lavoro né quello allo studio siano tutelati.

Purtroppo devo ripetermi perché anche le risposte in merito ai benefici economici previsti per gli studenti detenuti sono state molto approssimative e spesso addirittura assenti. In media ha risposto ai quesiti in tale materia il 25 per cento degli istituti che ha compilato il questionario. Le informazioni più attendibili sono state offerte in merito alle domande sull'erogazione del premio di rendimento per gli studenti meritevoli. Tale premio è erogato dall'80 per cento degli istituti penitenziari che ha risposto e viene versato entro un minimo temporale di due mesi ed un massimo di un anno, in base ai tempi di accreditamento dei fondi sul relativo capitolo di bilancio. Il 30 per cento delle carceri che ha risposto prevede anche il versamento del rimborso spese previsto dal comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. n. 230 del 2000 per gli studenti detenuti che hanno frequentato con profitto i corsi di scuola secondaria superiore e che versano in disagiate condizioni economiche. Tale rimborso viene versato entro 12 mesi dalla chiusura dell'anno scolastico in relazione ai fondi disponibili. Pare che la mancata erogazione del rimborso sia dovuta esclusivamente all'eventuale mancanza di fondi disponibili. Per quanto riguarda il versamento del sussidio giornaliero per ogni giorno di frequenza o di assenza non volontaria spettante agli studenti detenuti che frequentano i corsi di scuola secondaria superiore, previsto dal comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. n. 230 del 2000, solo il 23 per cento dei 143 istituti penitenziari che hanno risposto ne prevede il versamento entro un minimo temporale di 30 giorni ed uno massimo di 12 mesi. Molti istituti non hanno risposto al quesito in esame. Il 12 per cento delle carceri che ha risposto negativamente ha addotto quali motivazioni la mancanza di fondi, il fatto che gli studenti che seguono corsi di quel livello spesso sono privatisti e per loro non è previsto alcun sussidio, ed ancora alcuni istituti hanno indicato che la direzione si limita a pagare, agli studenti detenuti che frequentano corsi di scuola secondaria superiore, le tasse di iscrizione ed i libri di testo senza erogare alcun sussidio giornaliero. Infine, in merito al sussidio per il periodo che intercorre tra la chiusura di un anno scolastico e l'apertura del successivo indicato a favore degli studenti detenuti che hanno frequentato i corsi di scuola secondaria superiore, previsto dal comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. n. 230 del 2000, le risposte sono state scarsissime, circa il 28 per cento rispetto ai 143 questionari ricevuti. Solo il 42 per cento delle carceri che ha risposto prevede l'erogazione di questo sussidio, sempre che il detenuto non lavori e ci siano fondi disponibili, mentre il 58 per cento non lo prevede. La motivazione principale per la mancata erogazione del sussidio è la mancanza di fondi.

Passiamo adesso ad esaminare le informazioni inerenti alla presenza ed alle condizioni degli studenti universitari detenuti nelle carceri nazionali. Attualmente, distribuiti in 49 istituti penitenziari nazionali, sia del nord, centro e sud Italia, sono presenti 108 studenti detenuti iscritti all'università, di cui 103 uomini e 5 donne. In media si va da un minimo di uno o due iscritti presenti in ciascun istituto penitenziario ad un massimo di 25 e 22 iscritti rispettivamente nelle carceri di Prato e di Torino, dove sono attivi il "Polo Universitario" toscano ed il "Polo Universitario" de "Le Vallette". Le facoltà scelte dagli studenti detenuti sono principalmente umanistiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia e Storia ma ci sono iscritti anche alle facoltà di Economia e Commercio ed Ingegneria. La maggior parte dei detenuti iscritti all'università è ristretta in reparti penali di media e massima sicurezza e sostengono in media all'anno da un minimo di 2 o 3 esami ad un massimo di 6 o 7. In merito all'eventuale particolare ubicazione all'interno del carcere di questo tipo di studenti, meno del 50 per cento dei 143 istituti penitenziari che hanno compilato il questionario ha fornito informazioni. Il 25 per cento degli istituti di pena prevede la collocazione dei detenuti iscritti all'università in cella singola o con altri detenuti studenti, mentre il restante 25 per cento non riserva alcuna attenzione logistica particolare a questo tipo di studenti causa la carenza di spazi e per evitare situazioni privilegiate all'interno dell'istituto. In quasi tutte le carceri è possibile, per gli studenti universitari detenuti, portare materiale didattico in cella, materiale individuato in libri, dispense, cancelleria e raramente in computer. Per quanto concerne le domande in merito al rimborso spese, nonché al premio di rendimento a favore degli studenti detenuti iscritti all'università, che abbiano sostenuto tutti gli esami del loro anno e che versano in disagiate condizioni economiche, previsto dal comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. n. 230 del 2000, si sono avute pochissime risposte dalle quali è possibile rilevare che generalmente tali somme sono versate entro dodici mesi dalla fine dell'anno scolastico ed a patto che lo studente abbia sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio anno accademico, motivo questo spesso ricorrente per il mancato versamento del rimborso spese e del premio di rendimento.

In merito alla cautela da osservarsi nel proporre trasferimenti di studenti detenuti durante il corso dell'anno scolastico, prevista dal comma 4 dell'art. 41 del D.P.R. n. 230 del 2000, il 74 per cento degli istituti penitenziari che hanno compilato il questionario ha risposto di osservare questa cautela e di non farlo solo quando il trasferimento è disposto per motivi di sicurezza o disciplinari riguardanti il comportamento del detenuto nei riguardi del quale è stato proposto il provvedimento di trasferimento.

Al fine di attivare i corsi scolastici all'interno degli istituti penitenziari non è stata segnalata la necessità di procedere a gravi interventi di ristrutturazione dei locali da adibirsi ad aule di lezioni ed alla biblioteca. Infatti 78 istituti su 143 hanno risposto di non aver provveduto ad alcuna opera di ristrutturazione, mentre gli altri hanno segnalato interventi logistici che hanno avuto una durata massima di un anno e che si sono sostanziati, nella maggioranza dei casi, in opere di adattamento, di divisioni interne, di trasformazione dei locali e di imbiancatura.

Affrontiamo adesso i dati riguardanti l'esistenza o meno di una biblioteca interna alle carceri ed alla sua gestione. La quasi totalità degli istituti penitenziari, il 95 per cento, ha allestito al suo interno almeno una biblioteca. L'istituto penitenziario di Aversa vanta una biblioteca dal 1945, poi c'è l'istituto di Bari che ha allestito la sua biblioteca nel 1975 e quindi ci sono tutti gli altri istituti che hanno provveduto ad allestire la propria biblioteca soprattutto tra gli anni 80 e 90. I pochissimi istituti che non hanno una biblioteca o ne hanno una usufruibile solo da una parte dei reclusi, generalmente da quelli che si trovano nei reparti maschili sottoposti al regime di media sorveglianza, hanno addotto quali motivazioni per il mancato allestimento di altre biblioteche quella dell'assoluta carenza di spazio. Nella scelta dei libri e dei periodici della biblioteca risulta rappresentato il pluralismo culturale esistente nella società ed all'interno degli istituti penitenziari. Nei rari casi in cui il pluralismo culturale non viene rappresentato le cause di tale inosservanza sono state individuate nella mancanza di richieste da parte dei detenuti e nella carenza di risorse economiche da destinare all'acquisto di libri scritti in altre lingue. Le lingue straniere maggiormente considerate sono l'inglese, il francese, lo spagnolo ed il tedesco, seguono l'arabo e l'albanese. I rappresentanti dei detenuti, qualora dimostrino il loro interesse per la gestione della biblioteca, esplicano funzioni di collaborazione nella scelta dei libri, nella catalogazione dei volumi e spesso nel lavoro di distribuzione e prestito dei testi. Normalmente le biblioteche degli istituti penitenziari sono aperte sia al mattino che al pomeriggio, per una media di almeno tre giorni alla settimana, spesso per l'intera settimana, esclusi i giorni festivi. Raramente le biblioteche osservano un orario continuato giornaliero. L'accesso alla biblioteca è generalmente consentito previa richiesta del detenuto, senza che siano applicati particolari filtri di selezione delle richieste. Non tutte le biblioteche hanno una sala di lettura. In questo caso i detenuti non accedono alla biblioteca ma la distribuzione dei volumi avviene direttamente in sezione ad opera del bibliotecario. Quando invece esiste una sala di lettura sono previsti dei turni per farvi accedere e soffermare i detenuti in modo che la sala non contenga, in media, più di cinque lettori per volta. I detenuti che si trovano nei reparti di alta sorveglianza o nei reparti femminili spesso hanno a disposizione una biblioteca allestita nel rispettivo reparto di appartenenza, in caso contrario possono usufruire del prestito dei libri inoltrando richiesta al bibliotecario od allo scrivano, il quale provvede alla distribuzione ed al ritiro dei volumi richiesti.

Per quanto riguarda il personale di polizia penitenziario addetto alla sorveglianza delle attività scolastiche e della biblioteca, dalle informazioni raccolte emerge che generalmente vengono impegnati uno o due agenti al mattino ed uno o due al pomeriggio e che gli agenti che si occupano della sorveglianza dello svolgimento delle attività scolastiche spesso sono gli stessi impegnati nella sorveglianza delle attività inerenti il funzionamento della biblioteca in quanto, nella maggior parte dei casi, la biblioteca è ubicata negli stessi locali adibiti alle attività didattiche.

Non sono state segnalate particolari difficoltà nell'attivazione dei corsi scolastici quanto nello svolgimento degli stessi. Infatti le direzioni degli istituti penitenziari che hanno risposto hanno sottolineato difficoltà nella gestione dei corsi scolastici attivati dovute sia alla mancanza di spazi che di personale ma soprattutto indotte dall'elevato tourn over della popolazione reclusa, e quindi anche degli studenti detenuti ammessi ai corsi scolastici. Quest'ultima difficoltà non permette la continuità delle attività didattiche ed impedisce di portare regolarmente a termine i programmi scolastici iniziati. Altre difficoltà sono state segnalate dagli istituti di piccole e medie dimensioni che si trovano nella situazione di avere talmente poche richieste di detenuti che intendono andare a scuola da non poter attivare un corso scolastico istituzionale. Infine, ma non di minore importanza, alcuni istituti hanno lamentato la difficoltà di avere a disposizione un carente organico di polizia penitenziaria e quindi si trovano nella condizione di non poterlo gravare di ulteriori impegni, come quello della sorveglianza di un'area destinata alle attività didattiche e dello svolgimento delle stesse, oltre a quelli che normalmente svolge. Per il futuro, gli uffici direttivi e del trattamento della maggior parte degli istituti penitenziari hanno manifestato intenzione di intensificare i contatti con le scuole esterne, di formare gruppi di docenti stabili, di aumentare il numero dei corsi scolastici già istituiti e di istituire quelli mancanti per completare i percorsi didattici attivati, di creare poli didattici o sezioni contenenti esclusivamente detenuti che frequentano la scuola ed è in progetto, in diversi istituti d'Italia sia del centro-sud che del nord, la creazione di altri poli universitari.

Risultati del questionario
REGIONE E NOME DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DETENUTI OSPITABILI DETENUTI PRESENTI DONNE PRESENTI AS EDUCATORI INSEGNANTI MPI INSEGNANTI VOLONTARI
ABRUZZO CC Avezzano 75 60 NN SI 1 1 NESSUNO
CC L'Aquila NR 172 NN SI 3 1 NESSUNO
CC - CR Vasto 150 171 NN NO 2 6 NR
CR Chieti 128 106 NN NO 1 4 NR
CR Pescara 175 218 27 NO 1 + 1 P.T. 6 NR
CC Lanciano 330 198 NN SI 1 2 NR
BASILICATA CC Matera NR 128 NN NR 1 7 NR
CC Matera 37 37 NN NO 1 IN MISS E P.T 1 NR
CC Melfi 129 200 NN SI 1 + 1 P.T. 4 NR
CALABRIA CC Crotone 76 87 NN NO 1 1 NESSUNO
CC Reggio Calabria NR 213 NN NR 2 4 NESSUNO
CC "Siano" - Catanzaro NR 395 NN SI 2 IN MISS 5 NR
CC - CR Palmi - Reggio Calabria 109 130 NN SI 2 4 NR
CC Paola 160 185 NN NO 1 16 NESSUNO
CAMPANIA CR - TD Eboli - Salerno 50 40 NN NO 2 5 6
CC - CR Carinola 306 300 NN SI 3 4 NR
CC - CR Ariano Irpino 164 180 NN SI 3 5 NR
CC Arienzo 104 106 NN NO 2 4 2
CC Sala Consilina 26 26 NN NO 1 IN MISS NR NESSUNO
CC Secondigliano - Napoli 1350 1400 NN SI 11 41 NESSUNO
CC Benevento 465 437 20 SI 3 15 NESSUNO
CC S. Maria Capua Vetere 450 691 25 SI 3 10 NESSUNO
OPG Aversa 200 170 NN SI 2 + 2 DIST 5 NR
CC - CR Poggioreale - Napoli 900 2300 NN NR 10 20 3
CCF Pozzuoli 91 158 158 NO 3 7 NR
CC Vallo della Lucania - Salerno 54 47 NN NO 1 IN MISS.P.T. 6 NESSUNO
CC - TD Lauro 54 52 NN NO 1 IN MISS 3 NR
EMILIA ROMAGNA CL "S. Giuliano" - Saliceta (Mo) 90 47 NN NO 1 1 NESSUNO
CC Piacenza 250 295 13 SI 2 5 NR
CC Ferrara 406 330 NN NO 2 6 2
CL Castelfranco Emilia (Mo) 97 24 NN NO 1 1 NESSUNO
CC Ravenna 65 112 NN NO 1 4 1
CC "S. Anna" - Modena 155/200 367 18 SI 3 31 2
OPG Reggio Emilia 120/190 237 NN SI 4 5 NESSUNO
CC Rimini 110 158 NN NO 3 8 NESSUNO
CC Forlì 165 156 20 NO 2 + 1 SEGRETERIA 1 NR
CC - CR Bologna 744 906 63 SI 6 + 1 DIST 13 NR
FRIULI VENEZIA GIULIA CC Tolmezzo 220 203 NN NR 1 17 NESSUNO
CC Udine 160 176 18 NO 2 5 1
CC Trieste 180 208 RISTRUT. NR 2 3 NR
CC Gorizia 45 74 NN NO 1 1 NR
LAZIO CC Velletri 150 325 NN NR 6 3 NR
CC Latina NR 142 23 NR 2 5 NESSUNO
CR Paliano 80 47 4 SI 3 6 NESSUNO
CCF Rebibbia - Roma 292 NN 297 SI 7 17 NESSUNO
CC - CR Viterbo 425/822 540 NN SI 5 8 16
CC Rebibbia - Roma NR NR NN NR 9 12 NR
CC Regina Coeli - Roma 600/650 900/950 NN NR 7 11 NESSUNO
CC Rieti 37 41 NN NO 1 IN MISS NR NR
CC Cassino 138 131 NN NO 2 6 NR
CC Rebibbia - Roma 35 30 NN NO 2 + 2 P.T. 4 NR
CC Civitavecchia 468 458 28 SI 2 + 1 P.T. NR NR
CC Frosinone 350 335 + 1 semilibero NN SI 5 8 NESSUNO
LIGURIA CC Sanremo 219 268 NN NR 1 6 NR
CC Pontedecimo - Genova 80 + 3 NN 92 NO 1 5 NR
CC Savona 35/45 73 NN NO 1 3 NR
CC Imperia 64/120 101 NN NO 1 6 NR
CC Chiavari - Genova 73 72 NN NO 1 5 NR
CC La Spezia 120/198 217 NN NO 2 + 2 DIST 15 NN
LOMBARDIA CC Monza 565 710 115 SI 1 8 NR
CC "S. Vittore" - Milano 800 2039 134 NR 4 + 1 P.T. 12 10
CC Varese 90 124 NN NO 2 5 2
CC Sondrio 42 57 NN NR 1 2 NESSUNO
OPG Castiglione delle Stiviere 223 220 77/90 IN CARICO NO 4 3 NESSUNO
CC - CR Como 170/250 491 40 + 1 ART. 21 SI 2 + 1 MISS + 1 DIST 5 12
CC - CR Voghera 248 185 NN SI 2 P.T. 4 14
CC - CR "Opera" - Milano 650 1170 69 SI 3 8 26
CC Cremona 300 302 NN NO 1 P.T. 5 5
CC Brescia 190 510 NN NR 1 15 3
CC Mantova 100 139 9 NO 1 4 10
CC Bergamo 242 516 30 SI 3 16 3
MARCHE CC - CR Ancona 290 160 NN SI 3 NR NR
CC Pesaro 241 206 16 SI 4 5 NR
CC - CR Ascoli Piceno 100/110 140 NN NO 1 DIR.A.P. NR NR
CR Fermo 63 49 NN NO 1 4 NESSUNO
MOLISE CC - CR Larino 100 175 NN SI 1 6 NESSUNO
CC Isernia 60/70 62 NN NR 1 4 1
CC - CR Campobasso 85 118 8 + 1 ART. 21 SI 1 + 1 P.T. 7 NR
PIEMONTE CC Fossano 138 148 NN NO 1 2 NESSUNO
CC - CR Alba 80 177 NN NO 1 6 NESSUNO
CC Biella 300 280 NN SI 1 + 1 IN MISS 8 NESSUNO
CC Vercelli 191 305 43 SI 3 5 NR
CC - CR "Le Vallette" - Torino 1000 1270 128 SI 5 + 5 P.T. 14 NR
CC - CR Saluzzo 160 320 NN NR 2 5 14
CC Verbania 100 83 NN NO 2 P.T. NESSUNO NESSUNO
CC - CR Cuneo 331 291 NN NO 2 6 NR
CC Asti 150 309 NN SI 1 6 17
PUGLIA CR Turi 120 170 NN NO 2 5 NR
CC Bari 292 557 10 SI 4 9 NESSUNO
CC - CR Lecce 550 1141 51 SI 6 31 NESSUNO
CC - CR Trani 341 383 34 SI 6 6 20
CC Brindisi 61 76 NN NR 3 NESSUNO NR
CC - TD S. Severo - Foggia 43/50 19 NN NO 1 6 NESSUNO
CC Lucera 134 170 NN NO 2 4 5
CC - CR Taranto 450 521 20 SI 4 NR NR
CC - CR Foggia 294 529 15 SI 3 + 1 DIST 4 NESSUNO
SARDEGNA CR Isili 154 87 NN NO 3 NESSUNO 3
CC Oristano 90 104 5 NO 1 + 1 DIST 5 NR
CC Macomer 90 80 NN NO 1 3 2
CR Is Arena Arbus - Cagliari 150 NR NN NO 1 5 NR
CC - CR Nuoro 227 264 11 SI 1 6 NR
CC Tempio Pausania 37 37 NN NO 1 IN MISS.P.T. 1 NESSUNO
SICILIA OCCIDENTALE CC "Ucciardone" - Palermo 600 673 NN SI 5 + 1 P.T. 7 NR
CC Marsala 33 34 NN NO 1 P.T. 1 NR
CC Sciacca 65 75 NN NR 1 6 NESSUNO
CC Enna NR 153 14 SI 2 7 NESSUNO
CC Agrigento 394 331 21 SI 2 6 NR
CC Castelvetrano 84 24 NN NO 1 P.T. 3 NESSUNO
CC Trapani NR NR NR NR 2 9 3
CR Favignana 95 136 NN NO 1 5 8
SICILIA ORIENTALE CC Siracusa 360 430 NON FUNZIONANTE SI 1 + 1 P.T. 5 NR
CC Modica 58 56 NN NO 1 6 NESSUNO
CC Ragusa 150 121 7 NR 3 9 NESSUNO
CC Piazza Lanza - Catania NR NR NR SI 6 11 NESSUNO
CC Caltagirone 69 96 NN NR 1 1 NR
CR Augusta 300 545 NN SI 3 8 NR
CR Noto 71 71 NN SI 1 NR NR
CC Giarre - Catania 60/120 20 NN NO 1 6 NR
TOSCANA CC "Solliccianino" - Firenze 57 46 NN NO 2 4 7
CCF Empoli 22 8 8 NO 1 3 NESSUNO
OPG Montelupo Fiorentino 200 195 NN NR 2 3 NESSUNO
CR S. Gimignano 210 300 NN SI 3 23 NESSUNO
CC - CR Lucca 116 160 10 NR 2 NESSUNO NESSUNO
CC Arezzo 96 92 NN NO 2 3 NESSUNO
CC - CR Pisa 190 279 12 NO 4 4 10/15
CC - CR Volterra 160 158 NN SI 2 6 NR
CC Grosseto 40 NR NN NO 1 1 NESSUNO
CC Livorno 250 343 45 SI 4 17 NR
CC - CR "Sollicciano" - Firenze 650 1053 80 SI 4 + 1 P.T.+1 DIR.A.P. 30 5
CC - CR Prato 530 500 NN SI 2 24 20
TRENTINO ALTO ADIGE CC Rovereto 48 84 16 NO 1 5 1
CC Trento 90/110 145 CHIUSA 2001 NO 2 7 3
CC Bolzano 81 146 NN NR 2 4 2
UMBRIA CC Terni 190 257 NN NR 3 6 NR
CR Orvieto 111 106 NN NO 3 5 NESSUNO
CCF - CRF Perugia 193 280 53 NR 3 6 NR
CC - CR Spoleto 388 420 NN SI 3 6 NR
VALLE D'AOSTA CC Aosta 120 240 NN NR NESSUNO NESSUNO 8
VENETO CC "S. M. Maggiore" - Venezia 135 170 NN NO 1 4 NR
CC - CR Vicenza 110 181 NN SI 2 4 NESSUNO
CC Pordenone 38 85 NN SI 2 1 NESSUNO
CC "Giudecca" - Venezia 40 47 NN NO 1 DIST. P.T. 3 NR
CC - CR Treviso 127 270 NN NO 4 6 10
CC Padova 92 242 NN NO 1 + 1 P.T. + 1 DIR.A.P. 14 NESSUNO
CC Rovigo NN 85 11 NO 1 5 2
CR Padova 350 636/700 NN SI 3 + 1 DIR.A.P 13 12
CC "Montorio" - Verona 442 648 50 NO 3 14 NESSUNO

LEGENDA:

CC: Casa Circondariale P.T.: Part Time
TD: Tossicodipendenti DIR. A. P.: Direttore Area Pedagogica
CR: Casa di Reclusione MISS: In missione
CCF: Casa Circondariale Femminile DIST: Distaccato
OPG: Ospedale Psichiatrico Giudiziario SEGRETERIA: Compiti di segreteria
NN: Nessuno
NR: Non Risposta


Istituti penitenziari che non hanno mandato il questionario
REGIONE ISTITUTO
ABRUZZO CC - CR Sulmona
CC Teramo
BASILICATA CC - CR Potenza
CALABRIA CC Castrovillari
CC - CR Cosenza
CC Lamezia Terme
CC Locri
CC Rossano
CC Vibo Valentia
CAMPANIA CC - CR Avellino
CCF Caserta
OPG Napoli
CC - CR Salerno
EMILIA ROMAGNA CC - CR Parma
CC Reggio Emilia
FRIULI VENEZIA GIULIA CC Pordenone
LAZIO CR Rebibbia - Roma
LIGURIA CCF Genova
LOMBARDIA CR Verziano - Brescia
CC - CR Busto Arsizio
CC Lecco
CC Lodi
CC Pavia
CC Vigevano
MARCHE CC Camerino
CR Fossombrone
CC Urbino
PIEMONTE CC Alessandria
CR Alessandria
CC Ivrea
CC - CR Novara
CC "Le Nuove" - Torino
PUGLIA CRF Trani
SARDEGNA CR Alghero
CC - CR Cagliari
CC Iglesias
CC Lanusei
CR Mamone
CC Sassari
CC Tempio Pausania
SICILIA OCCIDENTALE CC - CR Caltanissetta
CC Nicosia
CC Palermo
CC - CR S. Cataldo
CC Termini Imprese
SICILIA ORIENTALE OPG Barcellona Pozzo di Gotto
CC - CR Bicocca - Catania
CR - TD Messina
CC Messina
CC Ristretta
TOSCANA SEM. Firenze
CR Gorgona
CC - CR Massa
CC Massa Marittima
CR Pianosa
CC Pistoia
CR Porto Azzurro
CC Siena
UMBRIA CC - CR Perugina
VENETO CC Belluno
CCF - CRF Venezia
Istituti penitenziari che hanno mandato il questionario in ritardo per essere incluso nella ricerca
REGIONE ISTITUTO
LAZIO CC - CR Frosinone
LIGURIA CC La Spezia
MARCHE CC Fermo
SICILIA OCCIDENTALE CR Favignana

4.4 Valutazione dei dati

Nel paragrafo precedente abbiamo esposto i risultati ricavati dai questionari compilati e ricevuti dalle direzioni degli istituti penitenziari nazionali. È giunto quindi il momento di tirare le conclusioni della ricerca svolta. Come ho già accennato i questionari compilati che sono rientrati hanno riservato delle spiacevoli sorprese che inducono a considerare scarsamente attendibili le informazione in essi presenti. In genere tutti i dati che non sono stati verificati concretamente non sono il massimo dell'attendibilità in più se sono stati raccolti da questionari compilati in modo contraddittorio, confuso e stringato, come nel caso dei questionari ricevuti, le informazioni contenute negli stessi sono da considerarsi ancora meno affidabili. Infatti, molte delle domande del questionario inviato sono state ignorate e la stragrande maggioranza delle risposte pervenute erano scritte talmente male, a livello grammaticale e di ortografia, che non è stato lavoro da poco interpretarle e cercare di scoprirne il senso. Le informazioni pervenuteci oltre ad essere scarse erano, nella maggior parte dei casi, di dubbia interpretazione, enigmatiche. Alcune sono rimaste oscure e sono state ridotte a semplici dati non spiegati che hanno suscitato molte perplessità a chi li ha letti e chi scrive. Sarebbe necessario telefonare a ciascun istituto e farsi spiegare gran parte delle risposte indicate ma è un lavoro al quale eventualmente si rinvia al momento in cui si procederà ad un'analisi della ricerca più approfondita. Il modo in cui sono stati compilati i questionari denota una palese superficialità nello svolgimento del lavoro di compilazione, nonché una ignoranza, da parte degli operatori dell'area trattamentale, sullo stato delle cose, non solo in merito ai corsi di istruzione attivati all'interno dell'istituto, ma anche in merito alle informazioni generali sulle condizioni dell'istituto penitenziario luogo di lavoro di chi si è assunto il compito di rispondere e rispedire il questionario. Questa mia dura critica investe il 90 per cento dei questionari ricevuti cioè la quasi totalità delle risposte avute. Anche le risposte date alle domande chiuse, quelle dove era richiesto semplicemente di barrare una casella, spesso sono risultate un'operazione difficile e faticosa per chi ha risposto...È stato problematico fare anche questa semplice operazione, figuratevi cosa non si è letto per le domande aperte! Moltissime sono state le risposte di circostanza, risposte che avrebbe potuto dare chiunque, anche chi non lavora in un carcere e che denotano la mancanza del minimo interesse per quello che si sta facendo e di cui si sta parlando. Il mio tono è molto polemico perché la maggior parte dei questionari compilati ricevuti presenta queste caratteristiche vanificando di conseguenza la possibilità di parlare in modo preciso di un aspetto importante della realtà carceraria, ovvero l'istruzione. Premesso questo è molto difficile tirare le conclusioni di un discorso costruito su basi tanto sciatte, ma prendendo per buone le informazioni faticosamente interpretate cercherò di fare emergere le molte domande suscitate dal contenuto dei questionari.

Abbiamo osservato che nella quasi totalità degli istituti penitenziari nazionali sono stati attivati corsi di istruzione, soprattutto corsi di scuola elementare e media inferiore. Questo potrebbe far presumere che la situazione dell'istruzione a livello nazionale all'interno degli istituti di pena, sia più che soddisfacente in quanto in tutte le carceri è offerta, almeno formalmente, la possibilità di frequentare corsi scolastici. Questi dati non devono però trarci in inganno. È certamente rilevante che in ciascun istituto siano stati attivati corsi di istruzione ma perché possa ritenersi rispettato il diritto allo studio deve essere offerta a tutti i detenuti che lo desiderano la possibilità di frequentarli. Non è quindi sufficiente sapere che sono stati istituiti corsi scolastici bensì sarebbe fondamentale conoscere se i corsi attivati sono in grado di soddisfare completamente le esigenze della popolazione ristretta in ciascun istituto di pena. Infatti, come abbiamo appreso dai questionari ricevuti, le classi scolastiche in carcere normalmente sono composte da circa 10-15 studenti quindi ogni corso attivato, ed in molti istituti è stato attivato un solo corso, concede in media la possibilità solo a 10-15 detenuti di frequentarlo. Se le richieste di frequentare la scuola rientrano nel numero di posti disponibili all'interno delle classi attivate si può affermare che il diritto allo studio è tutelato altrimenti, se rimangono fuori delle richieste, anche se sono stati attivati corsi scolastici, non si ha una tutela effettiva e completa del diritto allo studio. Se i posti all'interno delle classi istituite sono inferiori alle richieste presentate dai detenuti dell'istituto, perché il diritto allo studio possa ritenersi rispettato è necessario attivare altri corsi scolastici od aumentare le classi dei corsi esistenti. Questo discorso naturalmente deve essere fatto per ciascun livello di scuola, da quello elementare a quello superiore. Quindi, aver appreso dalle informazioni raccolte che in ciascun istituto penitenziario sono stati attivati corsi scolastici, ha una rilevanza molto limitata in quanto non ci è permesso di mettere in relazione questo dato con il numero delle richieste che rimangono insoddisfatte e che sono state presentate dagli aspiranti studenti detenuti.

Un altro aspetto che non ci è dato di conoscere è perché le classi all'interno degli istituti penitenziari, nonostante l'elevato tourn over degli studenti, siano composte, rispetto alle classi che vengono formate nelle scuole all'esterno, da un numero tanto limitato di discenti. Potremo presumere che, vista la costanza del dato, ovvero che da quasi tutti i questionari risulta che le classi scolastiche sono per lo più composte da 10-15 alunni, tale scelta potrebbe essere indotta da motivi di sicurezza. In ogni caso, dal momento che nessuno si è preoccupato di spiegare questa informazione, il suddetto quesito rimane aperto.

La maggior parte degli istituti penitenziari ha indicato, nel questionario, di non aver incontrato difficoltà nell'attivare i corsi di studio all'interno della propria struttura bensì nella loro gestione. Alla luce di quanto affermato, è spontaneo chiedersi perché la maggior parte di questi istituti non ha per lo meno attivato interamente tutti i percorsi scolastici sino al conseguimento del diploma di maturità, e magari più percorsi completi, in modo da soddisfare l'intera utenza reclusa, ...ma anche questo è un quesito al quale non possiamo dare risposta.

La piaga del sovraffollamento affligge più della metà degli istituti di pena presenti sul territorio nazionale. Questo di certo è uno dei principali motivi per cui, negli istituti penitenziari, spesso non è possibile creare condizioni adatte allo studio di cui possano beneficiare tutti gli studenti detenuti e non solo quelli universitari. Certamente in un contesto dove le persone sono stipate ed accalcate è estremamente difficile ritagliare spazi da riservare singolarmente a ciascuno studente. Per questo motivo sarebbe opportuno almeno creare degli spazi comuni dove i detenuti studenti possono ritrovarsi e soprattutto studiare. Di questi possibili spazi non è fatta menzione in nessun questionario. Spesso un po' di tranquillità potrebbe essere rubata sfruttando la sala di lettura della biblioteca ma non tutte le biblioteche delle carceri hanno una sala di lettura e comunque visto che, probabilmente per motivi di sicurezza, raramente è consentito che possano stare all'interno della sala di lettura più di cinque detenuti insieme, non è possibile per tutti gli studenti usufruire di questo spazio che di per se non è in grado neanche di contenere i componenti di una singola classe. Una cosa è certa: studiare all'interno di una sezione dove sono presenti altre celle, quindi in un ambiente rumoroso, studiare in cella, ovvero in un ambiente angusto ed insieme ad altri detenuti, è qualcosa di estremamente difficile. Se poi aggiungiamo che spesso i compagni di cella non studiano e che l'istituto può essere sovraffollato od al limite della capienza, l'impresa di studiare in carcere diventa impossibile. Un minimo di tranquillità serve a ciascuno studente, non solo a quelli iscritti all'università e visto che spesso neanche per questi ultimi gli istituti penitenziari nazionali sono in grado di garantire a tutti una cella singola, sarebbe almeno auspicabile che venissero creati dei luoghi dove gli studenti, di qualunque livello, possano ritagliarsi qualche ora da dedicare tranquillamente alla loro attività di studio. Garantire il diritto allo studio nelle carceri significa innanzi tutto dare a tutti i detenuti la possibilità effettiva di studiare attivando corsi scolastici accessibili a tutti ed in grado di soddisfare tutte le richieste, nonché creare condizioni tali da rendere effettivamente possibile agli studenti l'applicazione nello studio.

Un altro aspetto che emerge dai dati raccolti è che in alcuni istituti penitenziari i detenuti sono ancora posti di fronte alla scelta se lavorare o studiare. L'importanza della non sovrapponibilità di queste due attività è stata ampiamente affrontata nel corso della presente ricerca, per questo motivo in questa sede mi limito a ricordare che sia il lavoro che lo studio non sono semplici attività del trattamento ma sono diritti costituzionalmente garantiti e non è concepibile che esistano ancora situazioni in cui le persone sono poste di fronte alla scelta, in questo caso indotta da esigenze puramente amministrative o trattamentali, se usufruire o meno di un diritto a scapito di un altro.

La maggior parte degli istituti penitenziari ha inoltre indicato alcuni criteri di ammissione che vengono applicati al fine di individuare i detenuti che possono accedere ai corsi scolastici. Sino a che i criteri riguardano la verifica del titolo di studio pregresso propedeutico per poter frequentare un corso scolastico di livello superiore non ci sono problemi in quanto lo stesso requisito viene richiesto anche all'esterno, ma quando vengono indicati e seguiti altri parametri, come quello disciplinare o quello della lunghezza della pena, non stento ad affermare che si rasenta l'illegittimità. All'esterno è irrilevante il comportamento di chi desidera frequentare un corso scolastico, come è del resto irrilevante se questo individuo si trova nelle condizioni di frequentare l'intero anno o meno. Questi sono aspetti che non interessano le autorità scolastiche o altri e sui quali non vengono fatte alcun tipo di indagini, neanche informali. In carcere sembra che tutto debba necessariamente complicarsi, cosa che è contraria ad ogni logica dato che in un ambiente difficile le situazioni dovrebbero tendere ad essere snellite e non appesantite. Il controllo sull'esistenza di eventuali divieti di incontro che possono essere stati disposti a carico di un detenuto è giustamente accettabile, ma non si comprende come il profilo disciplinare o la lunghezza di una condanna possano incidere sul legittimo diritto di ciascun individuo di essere ammesso alla frequenza del corso scolastico scelto, esercitando così il diritto allo studio riconosciutogli.

La scelta di assumere quale criterio di ammissibilità ai corsi scolastici la lunghezza della pena probabilmente è stata presa in considerazione dell'elevato ricambio dei componenti di una classe all'interno di un istituto penitenziario. Infatti spesso accade che i detenuti abbandonino i corsi scolastici iniziati perché escono per fine pena o in quanto ammessi a misura alternativa. Se nel valutare la lunghezza della pena, o meglio il residuo pena di ciascun richiedente, si considerano i termini entro i quali è possibile per questi vedere accettata la propria istanza di accesso ad una misura alternativa, la possibilità di essere ammessi ai corsi scolastici viene ad essere riservata solo a coloro che hanno pene superiori a quattro o cinque anni e questo non è solo inconcepibile ma anche illegittimo. Non è concepibile subordinare l'esercizio di un diritto, quale lo studio, diritto che spetta a chiunque anche se in condizioni di detenzione, al fatto di essere stati condannati ad una pena di almeno cinque anni solo al fine di perseguire l'esigenza che lo studente detenuto sia in grado di garantire, per almeno l'intero anno, la propria presenza al corso scolastico scelto. La possibilità di frequentare l'intero anno scolastico deve essere una preoccupazione esclusiva dello studente, il quale deve essere responsabile dell'impegno presosi e quindi agire in modo da portarlo a termine, a sua scelta, ed in qualunque situazione si trovi. Per questo motivo sarebbe importante che fosse previsto l'inserimento pressoché automatico dello studente ex detenuto in una classe di un istituto scolastico all'esterno, mettendo così lo studente stesso nella possibilità di rifiutare l'opportunità di proseguire l'anno scolastico iniziato e non nella condizione attuale, che è quella di dover richiedere ed attivare una procedura ad hoc per poter continuare, in una scuola esterna, lo studio intrapreso. Inoltre, dover conteggiare il residuo pena che un detenuto deve scontare, valutare se è nei termini o meno per accedere ad una misura alternativa, controllare che se gli è già stata concessa e quando gli è stata revocata per comprendere se dovrà trascorrere molto tempo prima che possa nuovamente essergli concessa, controllare il profilo disciplinare del richiedente, valutare le reali motivazioni della sua richiesta di frequentare la scuola sono tutte operazioni che contribuiscono ad aumentare la mole di lavoro degli educatori, i quali, come è facilmente rilevabile dalle tabelle inserite nel precedente paragrafo, sono presenti in numero assolutamente insufficiente rispetto all'utenza che devono assistere. Detto questo, personalmente non vedo la necessità di prevedere criteri per le ammissioni ai corsi scolastici che non siano quelli di verificare il possesso del titolo di studio pregresso propedeutico per l'accesso ad un corso scolastico, esempio il diploma elementare per accedere alla scuola media e così via, e quelli di verificare che un detenuto non sia sottoposto a divieto d'incontro con altri compagni.

Per quanto riguarda i benefici economici previsti a favore degli studenti detenuti è possibile notare, dalle informazioni pervenuteci, che la scusa di non avere fondi disponibili rappresenta una valida scappatoia per non osservare quanto previsto in materia dal regolamento di esecuzione in vigore. Anche in questo caso sarebbe opportuno verificare se in realtà i fondi non ci sono oppure non vengono accreditati in tempo utile da essere distribuiti in quanto vengono richiesti in ritardo e con procedure approssimative. La carenza di organico che affligge l'area trattamentale della maggior parte degli istituti penitenziari nazionali incide anche su questo aspetto, in quanto le procedure per richiedere i fondi al fine di soddisfare l'erogazione agli studenti detenuti dei benefici economici nei termini e modi stabiliti dal regolamento di esecuzione del 2000, necessitano di attenzione e tempo, elementi preziosi per i pochi educatori impegnati nelle strutture penitenziarie. Gli educatori sono spesso oberati dai troppi detenuti da seguire perché le strutture sono sovraffollate e dal fatto che il loro operato è richiesto su diversi fronti. In queste condizioni di lavoro, benefici economici, premi di rendimento, sussidi e rimborsi spese per gli studenti detenuti vengono relegati ad aspetti ed esigenze di secondo ordine rispetto ad altri problemi cui far fronte, ricevendo attenzione dagli operatori del trattamento solo nei ritagli di tempo. Dai questionari completati risulta che quasi tutti gli operatori degli istituti di pena sono a conoscenza dei benefici economici contemplati a favore degli studenti detenuti che di conseguenza sono formalmente previsti, ma nella pratica tali somme di denaro non vengono erogate o nel migliore dei casi vengono distribuite solo a distanza di molto tempo, spesso con il rischio che lo studente detenuto sia già uscito per fine pena o in misura alternativa. In questi casi lo studente ex detenuto perde la possibilità di ricevere quanto gli spetta, spesso per ignoranza di quanto gli è dovuto o per fatica di attivare una procedura di recupero del credito dai tempi lunghi.

Tra le informazioni raccolte emerge che spesso è prevista l'esclusione di uno studente detenuto dai corsi scolastici in seguito a richiami disciplinari o comportamenti offensivi che lo studente stesso ha assunto nei confronti degli insegnanti o dei compagni. Anche questo provvedimento mi sembra assolutamente contrario al principio di uguaglianza, in quanto prima di procedere all'esclusione di uno studente da un corso scolastico dovrebbe essere prevista, come del resto accade nelle scuole all'esterno, la possibilità di sospendere dall'attività scolastica lo studente che ha assunto un comportamento non consono. È vero che la maggior parte degli istituti penitenziari ha dichiarato di non aver quasi mai provveduto all'esclusione di studenti da un corso scolastico per motivi disciplinari ma è anche vero che questa possibilità è prevista e che potrebbe non essersi mai verificata perché il filtro iniziale sulle ammissioni è molto rigido ed esclude a priori individui che apparentemente potrebbero costituire elementi di disturbo all'interno di una classe.

Alcuni istituti penitenziari hanno imputano la mancata attivazione di corsi scolastici o di un numero maggiore di corsi alla carenza di organico di polizia penitenziaria. In considerazione delle informazioni raccolte dai questionari ricevuti mi permetto di definire questa motivazione "fittizia" in quanto, per la sorveglianza dei corsi di istruzione e della biblioteca generalmente sono impiegati solo uno o due agenti e non credo che l'impiego di una o due unità di polizia penitenziaria in più possa costituire un ostacolo insormontabile tale da giustificare la mancata istituzione di nuovi corsi scolastici. Per questo motivo reputo tale risposta una delle tante improvvisate, avente l'unico scopo di riempire gli spazi vuoti del questionario inviato, indicando qualcosa di minimamente attinente al fine di completare in qualche modo lo stampato sottoposto.

Un ulteriore aspetto che sarebbe da verificare in concreto e che le risposte del questionario potrebbero aver camuffato facilmente è la reale situazione delle biblioteche carcerarie. Infatti dalle risposte avute, praticamente in tutti gli istituti penitenziari nazionali è stata allestita almeno una biblioteca, provvista o meno di una sala di lettura. I quesiti che rimangono aperti sono: in quali condizioni qualitative sono le biblioteche allestite nelle carceri? I libri allineati negli scaffali di queste biblioteche sono libri che possono stimolare la curiosità e l'intelletto delle persone o sono solo il rifiuto delle biblioteche pubbliche e private che sostano in un luogo diverso prima di andare al macero? Perché non viene data a tutti i detenuti la possibilità di scegliersi direttamente le letture, facendosi incuriosire dalle copertine e dalle trame dei libri anche nel caso in cui la biblioteca del carcere non sia provvista di una sala di lettura? Quanti, quali e in che condizioni sono i libri scritti in lingua straniera presenti nelle biblioteche carcerarie che sono state definite conformi e rispettose del pluralismo culturale sociale?

Infine vorrei segnalare un aspetto positivo che è emerso dalle risposte dei questionari, ovvero la generale tendenza in tutti gli istituti penitenziari a prediligere corsi scolastici istituzionali rispetto a quelli retti dalle forze del volontariato. Questa tendenza è emersa dai dati della quasi totalità degli stampati ricevuti e certamente denota un aspetto estremamente positivo, anche se non è detto che un corso istituzionalizzato sia qualitativamente migliore di uno retto da insegnanti volontari. In quest'ultimo caso infatti gli studenti detenuti certamente hanno a disposizioni per lo più persone che hanno scelto liberamente di prestare il loro tempo a questa attività in carcere mentre nel caso dei corsi istituzionalizzati c'è il rischio che gli insegnanti siano stati mandati lì ad insegnare contro voglia oppure abbiano accettato l'incarico in attesa di un impiego migliore. Una cosa è certa, almeno al livello di continuità didattica i corsi istituzionalizzati generalmente offrono più garanzie rispetto a quelli retti dal volontariato che infatti possono venire allestiti o cessare con maggiore facilità e risentono in modo più rilevante di eventuali problemi personali o professionali che possono sorgere nelle vite private degli insegnanti. Quindi che gli istituti di pena cerchino di creare un servizio scolastico stabile è una tendenza da sottolineare e da apprezzare.

In queste pagine ho cercato di evidenziare le principali difficoltà che sono state incontrate nel corso della valutazione delle risposte dei questionari. Il reale problema è riuscire veramente a comprendere come stanno le cose. Il sospetto più grande è che la compilazione del questionario abbia avuto l'effetto di un sopralluogo non annunciato all'interno di ciascun istituto penitenziario e come succede spesso in questi casi agli ispettori viene fatto visitare, improvvisando scuse di circostanza ma non astruse, il reparto di reclusione in cui le condizioni sono migliori. La stessa cosa è avvenuta per la compilazione del questionario. Sono state date informazioni di circostanza, in modo burocratico e prevedibile che di per se non significano molto e che andrebbero verificate nella sostanza perché prese in astratto possono ingannare e non poco. Gli operatori degli istituti penitenziari hanno spesso manifestato l'intenzione di attivare nuovi canali per migliorare e completare la collaborazione tra carcere, istituzioni scolastiche esterne ed amministrazione penitenziaria allo scopo di migliorare i servizi scolastici istituiti e da istituire. Se questo è vero e se ci sono delle reali difficoltà perché non le hanno fatte emergere dalla compilazione del questionario? Perché non hanno descritto con più precisione la realtà che stanno vivendo e quali sono in concreto le prospettive per il futuro scolastico all'interno dell'istituto penitenziario oggetto delle risposte? Compilare un questionario preparato in collaborazione con l'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria poteva rappresentare un'occasione per fare emergere la reale situazione in cui viene vissuto il servizio scolastico dai detenuti e dagli operatori del trattamento. Miglioramenti, collaborazione, perché non è stata sfruttata l'occasione per iniziare a far sì che non siano solo propositi con cui riempirsi la bocca ma progetti concreti? Se è vero che si vuole maggiore collaborazione perché alle risposte aperte poste in conclusione del questionario la maggior parte degli operatori penitenziari non ha risposto o lo ha fatto con frasi di circostanza esponendo raramente e quasi mai in modo esaustivo le difficoltà incontrate, i reali progetti in corso o in attesa di attuazione? Si desidera veramente aumentare la collaborazione, migliorare il servizio scolastico nelle carceri o ci si vuole solo liberare dall'impiccio di dover fare qualcosa che per legge deve essere fatto, deve esistere, ma che in sostanza è creato solo in modo tale da fare tacere, almeno in apparenza, chi controlla? Quanto in realtà si crede nell'importanza dell'esistenza di un efficiente servizio scolastico all'interno di un carcere?

Note

1. I reparti di alta sorveglianza sono destinati a detenuti che sono stati condannati, o sono imputati, per reati di tipo associativo e di particolare pericolosità sociale. Questi reparti sono sottoposti ad un regime di sorveglianza più alto ed a controlli più rigidi.

2. La domandina è il modulo interno prestampato con cui i detenuti espongono le loro richieste, siano esse di parlare con l'educatore, con l'assistente sociale, con un assistente volontario etc...e con cui possono chiedere di frequentare i corsi scolastici.

3. Art. 77 D.P.R. n. 230 del 2000: "Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1)...; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3)...; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità; 5)...; 6) simulazione di malattia; 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno in casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) intimidazione dei compagni o sopraffazione nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione; 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30 ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.