ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo I
Il modello originario: indeterminate sentencing

Salvatore Cannata, 2002

1. Il sentencing nel sistema federale: considerazioni preliminari in margine all'assetto costituzionale degli USA e alla c.d. bifurcation del processo penale

Alla corretta individuazione della nozione di sentencing federale contribuiscono due fattori fondamentali: il particolare assetto dell'esperienza giuridica statunitense e la struttura propria del processo penale nordamericano. In via preliminare va notato come, spesso, si faccia comunemente riferimento all'universo giuridico statunitense come ad un quid omogeneo, unitario. Niente di più lontano, però, dalla realtà: il sistema giuridico statunitense è, infatti, costituito da cinquantadue distinti ordinamenti giuridici (1).

Si tratta degli ordinamenti giuridici corrispondenti ai cinquanta stati sovrani che compongono lo stato federale statunitense e dei particolari ordinamenti "semi-statali" del District of Columbia e del federal government (2).

Cinquantadue sistemi giuridici autonomi ed indipendenti, legati da un particolare vincolo federalista (3). Non è questa la sede opportuna per affrontare tutti i nodi, e non tutti risolti, legati alla struttura federale degli Stati Uniti d'America. Per tutte, bastino due considerazioni.

La prima, di ordine generale: il federalismo statunitense si caratterizza per essere un esempio di federalismo a devoluzione limitata. Dal punto di vista della ripartizione di competenze, è, infatti, netta la prevalenza, almeno formale, dei singoli ordinamenti statuali sul federal government, sulle strutture di governo federali. Il Congress, il parlamento federale, ha la facoltà di provvedere solo e soltanto sulle materie espressamente indicate e devolute alla sua competenza dall'Art. I, sezione 8 della Costituzione degli Stati Uniti, i c.d. enumerated powers (4). Tolte le materie costituzionalmente riservate a livello federale, tra le quali rientrano l'imposizione delle tasse federali, la potestà di battere moneta, la regolamentazione del commercio interstatale ed estero (5), si rientra nella potestà esclusiva dei singoli stati (6).

La seconda considerazione trae spunto dagli effetti che l'assetto federale degli USA, e della particolare forma di sovereignity devolution, di devoluzione di poteri, che essi rappresentano, producono a livello processuale. Non sono meramente teoriche, ma anzi hanno per decenni lacerato le più alte corti statunitensi, le ipotesi in cui la medesima condotta di uno stesso soggetto integri gli estremi di due reati, uno previsto dalla legislazione statale e l'altro da quella federale.

Ipotesi per le quali si rende necessario stabilire chi sia competente a giudicare.

Per affrontare la soluzione di queste ipotesi, la Corte Suprema federale ha enucleato la c.d. "dual sovereignty rule", con la quale fu stabilito che la medesima condotta dell'imputato che víola le leggi di entrambi gli ordinamenti, statale e federale, integra due reati diversi, uno statale ed uno federale (7).

Le conseguenze di questa impostazione data, dalla Corte, al problema della doppia processabilità del cittadino statunitense, sono immediatamente intuibili. L'essere in presenza di due distinti reati comporta che tanto l'ordinamento statale quanto quello federale abbiano il diritto di procedere contro il loro autore, non operando in questi casi, per esplicita ammissione della stessa Corte, il principio del double jeopardy, corrispondente al nostro ne bis in idem, che impedisce la perseguibilità, per due volte, di uno stesso imputato, per lo stesso reato.

Tutti gli ordinamenti coinvolti nella realizzazione della fattispecie penale hanno pari titolo, eguale legittimazione giuridica, a procedere giurisdizionalmente, nelle proprie forme rituali, all'accertamento e alla punizione dell'illecito. La dinamica federalista dell'assetto costituzionale statunitense sembra, quindi, prevalere sulle garanzie individuali del singolo, in primis dell'imputato. Il rispetto delle singole sfere di autonomia di statale e federale, la pedissequa riaffermazione della loro autonoma e irrinunciabile sovranità, che apre il campo all'inevitabilità concettuale del fenomeno dei doppi processi, sembra, cioè, prevalere sulle più elementari garanzie individuali.

Cenni di un timido allontanamento sostanziale dalla c.d. dual sovereignty rule sono riscontrabili nell'atteggiamento assunto in materia di dual prosecution dallo U.S. Attorney General (8) a partire dal caso Petite v. U.S. (9): atteggiamento infatti noto con il nome di Petite Policy.

Questa impostazione che, già dagli anni '60, ha caratterizzato l'ufficio centrale del federal prosecutor, modificandone l'atteggiamento applicativo della c.d. dual sovereignity, si è sviluppata attorno a due elementi di discontinuità rispetto alla prassi giurisdizionale tradizionalmente seguita dalla pubblica accusa federale in tema di esercizio dell'azione penale nei casi di pluralità degli ordinamenti coinvolti e quindi formalmente legittimati a procedere.

Da parte dello U.S. Attorney General si è posta come necessaria la presenza di "ragioni cogenti" che inducano a promuovere l'azione penale nei confronti di un soggetto già processato per lo stesso fatto in sede statale, e cioè la sussistenza di un concreto e significativo interesse federale al processo. Della decisione sulla sussistenza di queste "ragioni cogenti" è stato investito il Department of Justice: lo United States Attorney's Manual stabilisce, infatti, che prima di procedere in relazione ad una condotta già oggetto di processo statale, il District attorney debba chiedere l'autorizzazione a quest'organo (10).

Resta da sottolineare che, benché esplicito l'intento restrittivo nel ricorso alla dual prosecution da parte dei federal prosecutor, esso non sia supportato dalla predisposizione di adeguate garanzie processuali in favore dell'imputato. Valga per tutte la seguente considerazione: l'inosservanza della prescrizione dello U.S. Attorney's Manual, mera direttiva interna all'organizzazione federale della pubblica accusa, non è impugnabile dall'imputato né rilevabile d'ufficio da parte del giudice.

Poste dunque le premesse per una corretta percezione della complessità dell'esperienza giuridica nordamericana e scendendo nello specifico settore del diritto processuale penale, ai fini della nostra indagine va sottolineata la principale connotazione genetica del processo penale statunitense: il suo essere, cioè, caratterizzato dallo sdoppiamento del giudizio in due fasi.

A tal proposito si parla, infatti, di processo bifasico (11). Le radici del bifurcated system vanno ricercate principalmente nella c.d. undue prejudice rule. Questa regola di common law recepisce la tradizionale prassi di esclusione probatoria dal dibattimento by jury di tutti gli elementi probatori attinenti alla personalità dell'imputato ed ai suoi precedenti penali (12).

La ratio della regola probatoria dell'undue prejudice risiede nell'essere questa posta a presidio del principio del libero convincimento del giudice: si vuole evitare, cioè, che l'imputato venga condannato solo per gli elementi che attengono alla sua presunta pericolosità sociale o al suo passato criminale ma che esorbitano dal fatto storico di reato oggetto dell'imputazione (13).

Regola filosofica che si è imposta come principio ordinante la struttura stessa del processo penale di common law. Tutti gli elementi attinenti alla "storia personale" dell'imputato diventano oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice, in una fase del procedimento penale, il sentencing, diversa da quella del giudizio di merito, il trial. Valutazione autonoma perché effettuata in una apposita udienza successiva e separata rispetto a quella dibattimentale, il c.d. sentencing hearing, secondo regole procedurali diverse da quelle previste per il giudizio di merito (14) e preordinata alla determinazione della pena imponibile ad imputato la cui colpevolezza è già stata accertata.

Muovendo da questa premessa filosofica, il processo penale nordamericano si è sviluppato sulla base del principio dell'articolazione del giudizio in due fasi formalmente autonome e processualmente distinte.

La prima fase, guilt fact-finding, quella diretta alla determinazione della responsabilità penale dell'imputato, è dedicata all'accertamento del fatto criminoso e alla attribuibilità dello stesso all'imputato e si può concludere con un provvedimento (verdict) di condanna (conviction) o di assoluzione (acquittal) (15).

La seconda, il sentencing, è destinata alla determinazione e commisurazione della pena sulla base della rilettura, nel corso della celebrazione di una apposita udienza ad hoc, delle caratteristiche del fatto storico di reato e della personalità del colpevole (16) e si conclude con il provvedimento che irroga la pena concretamente applicabile al caso, il c.d. sentence.

La letteratura (17) è pressoché concorde nell'assimilare (18) il termine sentencing all'insieme delle problematiche legate alla "commisurazione della pena in senso lato" (19). Condividendo pienamente questa impostazione, a nostro avviso appare corretto guardare al sentencing come all'insieme delle operazioni che presiedono al procedimento di determinazione della pena applicabile al caso concreto, avendo avuto riguardo alle caratteristiche, oggettive, del fatto storico di reato e, soggettive, del suo autore.

La nostra analisi, est in verbis, si rivolge al federal sentencing, e cioè, al procedimento di determinazione della pena prevista dalle disciplina legislativa federale (20) e celebrato dagli organi giurisdizionali federali ad essa soggetti.

Sono organi giurisdizionali federali le U.S. District Courts, tribunali di primo grado dislocati nei 94 districts in cui è suddiviso il territorio nazionale, le U.S. Circuit Courts of Appeals, giudici dell'appello territorialmente articolati in 12 Circuits, e la U.S. Supreme Court, nei casi in cui l'organo di vertice dell'ordinamento giudiziario statunitense sia costituzionalmente o discrezionalmente investito delle funzioni di giudice penale di ultima istanza (21).

Storicamente, si deve prendere atto che, nei paesi angloamericani di common law, il procedimento di commisurazione della pena ha conosciuto due modelli, filosoficamente e strutturalmente alternativi: l'indeterminate sentencing e il determinate sentencing. Con ciò si vuole sottolineare il fatto che, benché nel corso degli ultimi due secoli la procedura penale di common law adottata dai vari paesi che in questa tradizione si riconoscono abbia ospitato le soluzione commisurative più disparate, (ticket to leave, parole board, presumptive guidelines, voluntary guidelines, etc.), in realtà due sole sono le categorie, i sistemi di determinazione della pena che si sono contrapposti da un punto di vista di politica del diritto e di teoria generale della sanzione penale.

L'operare di questa dicotomia sistemica tra modelli commisurativi indeterminati (c.d. indeterminate sentencing system) e determinati (c.d. determinate sentencing system) ha comprensibilmente interessato e informato anche lo sviluppo storico del sentencing federale statunitense. Che, seguendo il modello evolutivo comune alla maggior parte degli ordinamenti processual-penalistici di common law, è passato da una completa adesione al modulo commisurativo indeterminato all'adozione, culminata in tempi molto recenti con l'introduzione delle Federal Sentencing Guidelines, di un sistema di individuazione della pena fortemente predeterminato.

2. Indeterminate sentencing: il concetto di sistema commisurativo a pena indeterminata

In via di prima approssimazione, potremo definire l'indeterminate sentencing system come quel sistema processuale penale caratterizzato dai seguenti elementi:

  1. pluralità di soggetti che affiancano, fino ad esautorarlo, il giudice in sede di procedimento commisurativo;
  2. estrema ampiezza della cornice edittale applicabile al caso concreto;
  3. insussistenza dell'obbligo di motivazione della sentenza per la parte che attiene alla misura della pena, da cui la
  4. sostanziale inappellabilità del contenuto sanzionatorio della sentenza penale di condanna;
  5. non preventiva determinazione della pena da scontare in concreto da parte del giudice nel dispositivo di condanna, con conseguente
  6. rimessione della sua definizione all'intervento, ad esecuzione della sentenza già iniziata, di un organo amministrativo e non giurisdizionale diverso dal giudice.

La caratteristica fondante del c.d. sentencing indeterminato è dunque l'indeterminatezza della pena. Indeterminatezza che pervade tutti gli aspetti in cui si articola il procedimento di sentencing. Si può ben parlare infatti di indeterminatezza della pena sia sotto il profilo soggettivo che da un punto di vista oggettivo, avendo riguardo, cioè, al manifestarsi sostanziale e processuale del meccanismo commisurativo.

Sotto il profilo soggettivo, dei soggetti cioè partecipanti al procedimento commisurativo, il sentencing, o almeno quello c.d. indeterminato, viene correntemente definito come un processo a "discrezionalità multipla" (22).

Alla determinazione della pena contribuiscono direttamente o indirettamente almeno cinque "attori" differenti (23), ciascuno dei quali chiamato a recitare la propria, autonoma parte.

Si tratta del legislatore, del prosecutor, del probation officer, del giudice e infine del parole board.

Al legislatore è istituzionalmente demandato il compito di fissare le cornici edittali di pena per ciascuna fattispecie astratta di reato, la base legale del procedimento commisurativo.

Nella figura del prosecutor (24) risiede l'organo processuale cui spetta l'esercizio dell'azione penale. Il suo ruolo nel sentencing process è fondamentale: al prosecutor spetta in via esclusiva la "gestione dell'accusa". Ciò significa che è titolare del potere discrezionale di decidere se esercitare o meno l'azione penale (25), di quello di individuare l'accusa e formulare l'imputazione, cioè di selezionare all'interno del fatto storico di reato la o le condotte da perseguire e di determinarne la qualificazione giuridica, e soprattutto del potere di concludere con l'imputato l'accordo per un guilty plea, con tutte le implicazioni che un accordo giudiziale di questo tipo, che ricorre nel 90% dei casi, ha sulla misura della pena concretamente applicabile da parte del giudice (26).

A livello di ordinamento federale, esistono due diversi organi dell'accusa: gli U.S. District Attorneys, organi periferici dislocati territorialmente in ciascuno dei districts, cioè l'ambito di giurisdizione del quale è competente la singola U.S. District Court, e lo U.S. Attorney General, ufficio centrale con sede a Washington D.C. Il tratto comune ai membri dell'ufficio federale del pubblico ministero è la loro nomina "politica": indipendentemente dalla loro appartenenza alla struttura periferica o centralizzata, essi sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti previo "advice and consent" del Senato.

Quanto alle loro attribuzioni, i District Attorneys hanno il compito, limitatamente al "distretto" di loro competenza, di "promuovere l'azione penale in ogni distretto contro tutti i delinquenti per i reati rientranti nella giurisidzione degli Stati Uniti e di rappresentare gli Stati Uniti in tutte le cause civili che li riguardano" (27).

Lo U.S. Attorney General ha, a seguito delle riforme del 1861 e del 1870, funzioni sia processuali che amministrative. Come ufficio della accusa federale, l'Attorney General riveste la funzione di rappresentante processuale degli Stati Uniti di fronte alle appellate courts e presso la Corte Suprema. Come organo di vertice dell'amministrazione della giustizia federale, esso è il titolare politico e amministrativo del Department of Justice e soprattutto ha la c.d. "superintendence and direction" dei District Attorneys, cioè gli è riconosciuto il potere di supervisione e controllo delle loro attività.

Il potere di superintendece and direction di cui è investito l'Attorney General si traduce nel riconoscimento della disponibilità in capo a quest'ultimo di una serie di strumenti di intervento, anche incisivi, sulla gestione territoriale dell'accusa da parte dei District Attorneys: dall'emanazione di direttive di politica criminale volte ad uniformarne l'operato, in particolare attraverso la pubblicazione dello U.S. Attorney's Manual, al potere di "affiancare" al District Attorney territorialmente competente un "assistant" alle sue dipendenze dirette fino alla possibilità, eccezionale, di avocare a sé la trattazione di casi particolarmente delicati o complessi.

Ma la previsione di strumenti che agevolino il coordinamento ammininistrativo tra i diversi organi, periferici e centrali, in cui si articola l'ufficio del prosecutor federale, non permette, comunque, che tra essi si instauri un rapporto di tipo gerarchico: a ciò è di ostacolo insormontabile la circostanza strutturale che la nomina e la rimozione dall'incarico dei singoli District Attorneys non è rimessa all'Attorney General, ma ad un diverso soggetto, il Presidente degli Stati Uniti.

In posizione interlocutoria tra il prosecutor, che cristallizza l'imputazione, e il giudice che su di essa è chiamato a decidere ed a commisurare eventualmente la misura della sanzione penale, si colloca il probation officer. Il probation office è l'organo del quale si avvale il giudice per condurre tutte le indagini necessarie alla ricostruzione della personalità dell'imputato (28).

Le indagini svolte dal probation officer, le c.d. presentence investigations, si rivolgono all'acquisizione di notizie riguardanti direttamente il condannato (carattere, precedenti penali, comportamento nei confronti della persona offesa del reato) o il suo ambiente familiare e sociale (grado di socializzazione, condizione economica, livello di istruzione, etc.). Tali informazioni sono di regola desunte da quelle provenienti dai fascicoli dell'accusa (prosecutor's file) e dai rapporti di polizia, nonché da quelle emerse in occasione dell'udienza dibattimentale, almeno nei casi in cui essa sia stata celebrata.

Tutta l'attività investigativa del probation officer e le relative acquisizioni istruttorie convergono nel fascicolo delle Presentence Report Investigations (PSI) (29), atto che costituisce il punto di partenza, ed in molti casi di arrivo, dell'opera giudiziale di determinazione della pena. Generalmente il PSI rappresenta, infatti, l'unico strumento commisurativo (30), cioè realmente ricognitivo della personalità in senso lato dell'imputato, di cui il giudice dispone.

La funzione del PSI nel sentencing process è resa fondamentale dall'interazione di due fattori. Il primo attiene alla predominanza della giustizia contrattata nella definizione dei casi penali nell'ordinamento federale. Le ipotesi di c.d. guilty plea, di casi penali in cui l'accertamento del fatto storico, la sua qualificazione giuridica e la determinazione della colpevolezza dell'imputato sono oggetto di uno specifico accordo tra accusa e difesa, costituiscono il 90% di tutti quelli che approdano davanti al giudice per la quantificazione della pena.

Il PSI rappresenta, in queste ipotesi, l'unico strumento di cui il giudice federale possa avvalersi per entrare in possesso di tutti gli elementi, relativi al fatto storico di reato e alla personalità del suo autore, rilevanti ai fini commisurativi, cioè di tutti i profili sostanziali e processuali relativi all'addebito penale "ammesso" dal colpevole e le cui conseguenze il giudice è chiamato trarre.

In tutti quei casi, cioè, sui quali non si è proceduto ad una piena istruzione dibattimentale, con il rispetto di tutte le regole di due process of law che ciò comporta o lo si è fatto solo parzialmente: questo accade, statistiche alla mano, nel 90% dei casi processati a livello federale (31).

A tal proposito, c'è chi, sottolineando la anomalia rappresentata dalla "normalità" di questa dinamica paraprocessuale, parla del PSI come di una "guilt fact finding device", come cioè di un atto che assolve impropriamente alle funzioni di accertamento del fatto storico e di sua attribuibilità all'imputato tradizionalmente assegnate al trial (32).

A contribuire alla cristallizzazione della situazione prasseologica di monopolio istruttorio rappresentato dalle presentence investigations, interviene la particolare struttura del sentencing hearing, cioè dell'udienza che si svolge di fronte al giudice in sede di commisurazione della pena. Tale udienza si svolge, formalmente, in contraddittorio tra le parti. In particolare, l'imputato ha il diritto di "to be present ..., to be represented, and to make his allocution, in which he may contest the conclusions of the PSI and present contrary facts, including a defense prepared PSI ..." (33): l'imputato può dunque intervenire in sede di sentencing contestando le risultanze del PSI, proponendone eventualemente di alternative.

Ma se si guarda alle (rectius: alla assenza di) regole che presiedono alla redazione degli elementi contenuti nel PSI, loro utilizzabilità ed alla disciplina della disclosure, del diritto cioè dell'imputato alla conoscibilità del PSI, delle sue fonti e procedimenti istruttori (34), risulta evidente come nel sentencing hearing il contraddittorio non sia assicurato in modo paritario tra accusa e difesa, ma sia fortemente sbilanciato a favore della prima, e quasi irrimediabilmente condizionato dal contenuto del PSI.

Infatti, per quanto attiene alle regole procedurali dell'istruttoria che presiede la formazione del presentence report, nel leading case, discusso nel 1949, Williams v. New York (35), la Corte Suprema federale affermò, con quella che sarebbe passata appunto alla storia come la Williams doctrine, il diritto del giudice di ricevere la "più completa prospettazione di fatti e circostanze idonei ad illuminare la personalità dell'imputato" (36).

Dovendosi intendere per "completa prospettazione" anche l'allegazione di elementi ottenuti al di fuori dell'applicazione "delle rigorose regole probatorie operanti in sede di trial" (37), e cioè ad esempio violando le prescrizioni che sanzionano con l'inutilizzabilità le dichiarazioni per sentitio dire (c.d. "hearsay rule") o quelle che stabiliscono l'inammissibilità delle prove raccolte illegittimamente, in violazione delle regole processuali di esclusione probatoria (c.d. "exclusionary rule") (38).

La pronuncia della Corte Suprema del 1949 dette altresì riconoscimento formale della autonomia del sentencing anche sotto il profilo del diverso standard probatorio richiesto rispetto a quello dibattimentale. Se l'allegazione dei fatti incriminanti, in sede di trial, di giudizio di merito, doveva essere sorretta dalla prova "beyond any reasonable doubt" (39), all'inferenza probatoria sul libero convincimento del giudice da parte degli elementi rilevanti ai fini commisurativi (sentencing fact findings), e nel caso specifico quelli contenuti nel PSI, non veniva opposto alcun limite particolare, non valendo per essi alcuno specifico obbligo di prova, in primis quella "oltre ogni ragionevole dubbio": si pensi alla circostanza che solo a partire dagli anni '70 e solo da parte di alcune corti federali si iniziò ad imporre, con riguardo ai sentencing fact findings, almeno il rispetto della clausola del "preponderance of evidence", regola probatoria del processo civile (!).

La Williams doctrine era chiara: "the due process clause should not be treated as a device for freezing the evidential procedure of sentencing in the mold of trial procedure" (40). Come a dire: le regole che governano il diritto alla prova nel sentencing non sono sorrette dalla clausola garantista del due process dibattimentale, ma ispirate all'esigenza di assicurare la pena il più congrua possibile con la personalità dell'imputato, esigenza che si traduce nel permettere al PSI una ricognizione pressoché illimitata nella ricostruzione di essa.

In ultima analisi, il trionfo dell'ideale dell'individualizzazione della pena.

Quanto al profilo del contraddittorio sub specie di diritto dell'imputato alla conoscibilità del PSI, vi è da dire che la disclosure del presentence report, e cioè la possibilità per l'imputato di visionare il PSI, di chiedere ed ottenere le informazioni circa le fonti e le procedure adottate per l'acquisizione degli elementi istruttori da parte del probation officer al fine di contestarne ammissibilità o inutilizzabilità, è sempre stata nei regimi a c.d. sentencing indeterminato autorizzata in rarissime ipotesi eccezionali se non addirittura esclusa in via di principio.

Si pensi al fatto che nella fase di sentencing hearing all'imputato non è riconosciuto il diritto di sottoporre a cross-examination l'estensore del presentence report né di controinterrogare altri eventuali testimoni, diritto "cardine" invece nell'escussione dibattimentale.

A ciò si aggiunga che l'intera materia della "rivelabilità" del PSI è stata superficialmente riformata solo a partire dal 1975, in piena crisi del modello generale di commisurazione indeterminata, e soltanto con limitati interventi parziali, tra i quali merita accennare al riconoscimento del diritto dell'imputato a consultare il presentence report, ad ottenerne e conservarne copia, ma con il limite della non divulgabilità delle informazioni dalla cui rivelazione potrebbe risultare "... un danno fisico o morale o altrimenti all'imputato o ad altre persone ..." (41).

In conclusione, appare chiaro come il normale sostituirsi del PSI all'istruzione dibattimentale tramite il meccanismo della giustizia negoziata e la profonda attenuazione del contraddittorio, tanto in senso oggettivo che soggettivo, cui si assiste nella fase del sentencing hearing hanno finito per attribuire al presentence report una funzione istruttoria imprenscindibile all'interno della dinamica commisurativa propria dell'indeterminate sentencing.

Dinamica che formalmente si conclude con l'intervento del giudice: è la sua pronuncia, il c.d. sentence, che fissa la tipologia ed il quantum di pena applicabile (42) al caso concreto. Ma la pronuncia del giudice, superficialmente motivata, pienamente discrezionale e sostanzialmente non suscettibile di alcuna forma di ulteriore controllo in sede giurisdizionale, non è l'ultimo atto, conclusivo e finale, del sentencing indeterminato: la sentenza del giudice non fissa in realtà la pena che l'imputato dovrà concretamente scontare.

A ciò provvederà un altro organo, non giurisdizionale, legittimato ad intervenire nel corso dell'esecuzione della pena, quindi modificando eventualmente la pena stabilita dal giudice in un momento successivo alla sua formale comminazione, e in virtù di una procedura dai connotati più amministrativi che giurisdizionali: il Parole Board (43).

Si tratta di un organo consultivo composto normalmente da un magistrato, uno psichiatra, un sociologo e da un criminologo, che ha "il compito di valutare il grado di risocializzazione raggiunto dal condannato attraverso i programmi di recupero attivati nella istituzione carceraria e, di conseguenza, il potere di autorizzare, a certe condizioni, il rilascio anticipato del detenuto" (44).

L'intento del legislatore era quello di procedere ad una reale, immediata individualizzazione della pena a fini riabilitativi.

Tramite l'istituto del Parole si mirava a rendere effettivi, concretamente premiali gli sforzi di risocializzazione compiuti dal detenuto, in primis attraverso la sua partecipazione ai programmi di recupero "istituzionalizzati", attivati, cioè, all'interno della stessa istituzione carceraria: questi poteva essere rilasciato, in virtù della sua (presunta) riabilitazione socio-personale dopo aver scontato un periodo di reclusione minimo stabilito proporzionalmente alla misura della pena inizialmente inflitta (45).

Due sono le caratteristiche peculiari dell'istituto del parole release, che tra l'altro hanno contribuito al suo abbandono tanto a livello federale che statale in epoca di riforma in chiave determinata dei relativi meccanismi sanzionatori: la sostanziale automaticità della concessione del beneficio e l'assenza di regole procedimentali e parametri decisionali certi.

L'automatismo con il quale il parole release è stato esercitato (46) (il fenomeno della c.d. fiscalizzazione del rilascio) ha progressivamente ingenerato tanto nel giudice che nel condannato una sorta di "aspettativa" al rilascio anticipato. Con una serie di conseguenze, tra loro concatenate, che hanno prasseologicamente svuotato il significato individualizzativo-riabilitativo dell'intervento del board.

Da una parte, infatti, l'alta probabilità dell'esito positivo delle richieste di rilascio anticipato si è cristallizzata in una prassi di cui è rimasta vittima lo stesso board che per non contraddirla, e quindi per non contraddire se stesso, ha assunto una soglia di controllo e tollerabilità sempre più bassa sulla reale risocializzazione del condannato, frustrando, così, il compito istituzionalmente assegnatogli di individualizzazione della pena al caso concreto.

Dall'altra, la formalizzazione del rilascio anticipato ha indotto i giudici, in sede di comminatoria della condanna, ad attestarsi su livelli edittali piuttosto elevati prevedendo e calcolando in anticipo lo sconto di pena (automaticamente) concesso dal Parole Board (47).

Quanto al procedimento decisionale del board, esso si caratterizza per essere assolutamente discrezionale. Si pensi alle circostanze dell'assenza di una puntuale regolamentazione legislativa già in punto di principi o parametri vincolanti di massima (48), della mancanza di motivazione del provvedimento con cui il board assume la sua decisione di autorizzazione o diniego del rilascio anticipato e della segretezza dell'udienza, la cui partecipazione è limitata ai membri del board e al condannato istante.

Riassumendo: proprio nel carattere non definitivo della pronuncia giudiziale in ordine alla misura della sanzione risiede il tratto distintivo del c.d. sentencing indeterminato. Si potrebbe anche dire che la sentenza del giudice che stabilisce in concreto la pena cui soggiace il condannato abbia efficacia ed esecutività provvisoria.

Non perché tale sentenza sia soggetta ad appello, del resto praticamente escluso per i profili attinenti alla quantificazione della pena. Da un punto di vista processuale, infatti, l'indeterminatezza della pena si risolve, anche, nel non essere il sentence sorretto da alcun obbligo di motivazione e dal risultare praticamente inappellabile.

A tal guisa che, storicamente, l'introduzione di meccanismi di sentence review si è sempre accompagnata alla riformulazione in ottica determinata dell'impianto commisuratorio nel suo complesso (49). L'impostazione tipica dell'indeterminate sentencing postula, infatti, nel modo più rigoroso l'assenza dell'obbligo di motivazione della sentenza con cui il giudice fissa la misura della pena, il sentence, e la sua inappellabilità quod poenam.

Piuttosto, l'efficacia provvisoria del giudicato penale di condanna è dovuta alla circostanza che sulla misura e sulla concreta esecuzione della pena comminata discrezionalemente dal giudice può intervenire, questa volta in via definitiva, un organo ulteriore rispetto al giudice: il Parole Board. Questo meccanismo, noto come "trasformazione della pena in fase esecutiva" (50), ed in generale la flessibilità della comminatoria penale, tanto in fase commisurativa che esecutiva, rappresentano il quid pluris dei sistemi commisurativi di tipo indeterminato. Flessibilità cui si accompagna, da un punto di vista sostanziale, la circostanza per cui, nei sistemi a sentencing c.d. indeterminato, la fattispecie incriminatrice si limita, di regola, ad imporre una cornice edittale talmente ampia dall'essere, in pratica, inutiliter data (51).

Tali prescrizioni edittali, seppur formalmente vincolanti l'operato commisurativo del giudice, proprio nello stabilire un margine di scelta così ampio, rappresentano piuttosto il riconoscimento legislativo della concreta discrezionalità del giudice nell'opera di individuazione della pena applicabile al caso concreto.

3. L'evoluzione storica dell'indeterminate sentencing e della sua legittimazione teorica

La filosofia sottesa alla commisurazione delle pena nel sistema federale statunitense, ma più in generale in tutti i paesi di common law, almeno ai loro stadi originari di sviluppo, è quella del riconoscimento della maggior discrezionalità giudiziale possibile. Accanto all'idea che l'imputato abbia diritto ad essere giudicato dai suoi "pari", ("peers"), che si traduce nella garanzia processuale di rango costituzionale del jury trial (52), l'altro asse portante del processo penale angloamericano è che in ultima istanza al giudice, e non al legislatore, venga rimesso l'apprezzamento discrezionale della "misura della colpa" dell'imputato, della quantificazione del danno sociale prodotto da quest'ultimo alla comunità dei consociati cui appartiene il bene offeso dalla sua condotta illecita, e della individuazione della sanzione corrispondente.

Il dato storico da cui muovere è dunque questo: il sentencing angloamericano nasce come atto puramente discrezionale del giudice.

A questo assioma si conforma sin dai suoi esordi l'ordinamento federale statunitense: già all'indomani della rivoluzione federale, ai giudici veniva riconosciuta una amplissima discrezionalità in sede di commisurazione della pena. Riconoscimento, questo, che va ben oltre il mero dato strutturale della bifasicità del processo penale o di qualsivoglia questione meramente procedurale. Ancor prima che le corti federali fossero istituite con il Judiciary Act del 1789, il Congresso emanava norme penali nelle quali si prevedeva esplicitamente che l'imputato fosse punito, all'interno di un arco di pena legislativamente predeterminato solo nel massimo, a "discrezione della corte" (53); e questo, ripetiamo, prima ancora che un sistema giurisdizionale federale fosse stato inaugurato.

Il sentencing federale nasce e rimane sostanzialmente per due secoli un momento del processo penale fortemente influenzato dalla discrezionalità del giudice, un "affare del giudice" (54). Fino alla sua riforma del 1984, l'apertura verso il basso delle cornici edittali fissate dalle fattispecie incrimintrici federali, che si limitano nella maggior parte dei casi a stabilire il massimo di pena irrogabile ma non il minimo (statuory maximum term), e la sostanziale inappellabilità del sentence hanno caratterizzato in chiave fortemente discrezionale il procedimento federale di determinazione della pena.

Il backgroung filosofico alle spalle del modello commisurativo c.d. indeterminato è stato, storicamente, l'ideale riabilitativo. L'idea che la sanzione penale potesse e dovesse mirare al recupero personale del condannato. E a alla sua risocializzazione ha determinato dapprima l'adozione stessa del c.d. indeterminate sentencing da parte degli ordinamenti giuridici statunitensi e poi, parallelamente alla sua evoluzione, ne ha indotto trasformazioni e innovazioni. Le istanze riabilitative, prima filosofiche che commisurative, hanno conosciuto infatti, nella loro esperienza nordamericana, almeno due diversi modelli attuativi.

Il primo, originario modello riabilitativo che si è affermato negli USA, nel periodo che va dalla fine del XVIII alla metà del XIX secolo, fu quello propugnato dalla Philadelphia Society for Allievating the Miseries of Public Prisons, un'associazione per la trasformazione delle istituti carcerari esistenti all'epoca in istituzioni più umane di trattamento e recupero dei criminali, nella persona di Benjamin Rush, un medico di religione quacchera, amico di Benjamin Franklin.

Pur aderendo alle filosofie general-preventive della pena, Rush sosteneva la profonda inadeguatezza dei sistemi commisurativi a pena predeterminata a garantire l'effettivo reinserimento sociale del detenuto e, conseguentemente, la tutela della generalità dei consociati, auspicandone la modifica nel senso di lasciare alla legge il solo compito di specificare i tipi di pena concretamente applicabili per i singoli reati, ma non la loro durata, se non nel loro massimo (55): l'affermazione ante litteram del principio dell'indeterminate sentencing.

Caratteristica fondamentale di questo primo affacciarsi sul panorama statunitense dell'idea riabilitativa era il suo connotato etico, moralistico. Per riabilitazione si intendeva un complesso percorso di crescita personale del reo che contemplava le tappe del pentimento solitario e dell'espiazione "fisica" della pena, della sofferenza imposta dal giudice attraverso l'applicazione del condannato ai lavori forzati. A partire dalla metà del XIX secolo, si fece strada un nuovo modello "laico" di riabilitazione che progressivamente soppiantò l'originario.

Questa nuova versione dell'ideale riabilitativo ruotava attorno a due direttive di fondo: l'idea che l'ordinamento dovesse fornire ai detenuti un incentivo per il loro miglioramento personale e sociale, e l'inadeguatezza del giudice a valutare l'avvenuto recupero del condannato. L'idea riabilitativa della necessità della predisposizione da parte dell'ordinamento di una sorta di "incentivo alla redenzione" è alla base del meccanismo, sorto proprio in quegli anni, dei c.d. "good time credits", la nostra "buona condotta": il diritto federale, ad esempio, originariamente prevedeva una deduzione dalla pena pari a cinque giorni per ciascun mese di buona condotta in carcere (56).

Gli effetti più importanti della riformulazione di un nuovo modello riabilitativo della pena si ebbero dalla critica che i suoi sostenitori mossero al sentencing tradizionale. In discussione, ad opera dei "riformatori" (57) del modello riabilitativo di commisurazione della pena, era l'impianto stesso del sentencing all'epoca vigente, giudicato negativamente soprattutto sotto il profilo della discrezionalità del giudice (58).

Discrezionalità che garantiva la flessibilità comminativa della pena, ma non il suo concreto, pronto, attuale uniformarsi alle esigenze, spesso mutevoli, di riabilitazione del condannato. Oggetto di critiche non era la discrezionalità del giudice sotto il profilo dei pericoli intrinseci di disparità di trattamento sanzionatorio di casi simili che essa ontologicamente prefigura, argomento peraltro ispiratore della riforma del sentencing in chiave determinata che si profilò verso la metà degli anni '80.

I sostenitori del modello riabilitativo non criticavano l'assetto tradizionalmente indeterminato del procedimento commisurativo: non chiedevano cornici edittale rigide sia nel minimo che nel massimo né che venissero legislativamente introdotti parametri commisurativi immediatamente vincolanti l'attività giudiziale di sentencing.

Più semplicemente, sostenevano l'opportunità della devoluzione di questa ampia discrezionalità ad un altro organo, diverso dal giudice, dotato di puntuali competenze tecnico-scientifiche tali da permettergli di valutare l'effettivo verificarsi della riabilitazione del condannato e quindi di determinare la durata della sua permanenza in carcere "clinicamente" più congrua al suo effettivo recupero sociale (59).

Il messaggio era chiaro: un procedimento commisurativo che avesse voluto effettivamente, realmente attuare la filosofia riabilitativa della sanzione criminale, non avrebbe potuto non informarsi al principio della doppia indeterminatezza della pena, tanto in fase giudiziale che in quella esecutiva.

La lunghezza dello stato di detenzione doveva essere concretamente determinato da autorità amministrativo-esecutive (executive authorities), e cioè la stessa istituzione carceraria o il c.d. parole board, dopo la pronuncia giudiziale di una condanna a pena indeterminata. Con la conseguenza dell'esautorazione di fatto, in campo commisurativo, tanto del legislatore penale che dello stesso giudice.

Questo nuovo modello riabilitativo della commisurazione della pena si impose, nei vari sistemi giuridici nordamericani, agli inizi del XX secolo: già all'indomani del 1925, tutti gli stati avevano un proprio parole system (60).

Alcuni stabilirono che le corti, nell'imporre la pena, non dovessero fissarne o limitarne la durata, rimettendo ai c.d. "managers of reformatory" il potere di decidere la durata del periodo di detenzione all'interno del massimo fissato dalla legge (61).

Altri affiancarono agli organi tradizionali del sentencing, indipendentemente dall'esistenza o meno di massimi edittali o di una completa discrezionalità del giudice in sede di commisurazione, le c.d. "parole authorities" (62).

Il Congresso istituì il primo sistema federale di parole nel 1910, con An Act to Parole United States Prisoners (1910) (63): con esso, anche l'ordinamento federale si appropriava dell'idea riabilitativa della pena (64). L'introduzione nella procedura federale dell'idea trattamentale, però, a differenza di quanto accaduto a livello di singole legislazioni statali, non ha comportato alcun cambiamento nella strutturazione delle prescrizioni legali del sentencing né nell'ampia discrezionalità tradizionalmente riconosciuta ai giudici federali.

Con ciò si vuole sottolineare che l'adozione di un sistema a pena indeterminata c.d. puro, cioè accompagnato dall'introduzione di parole authorities, a livello federale non ha di per sé postulato cambiamenti del procedimento commisurativo a livello di tecnica legislativa di definizione delle cornici edittali, né tantomeno, ad un livello più strettamente processuale, si è tradotto in un fenomeno di sostanziale esautorazione del giudice.

Per quanto riguarda la definizione legislativa dei massimi di pena comminabili, la riforma del sentencing in chiave più marcatamente indeterminata dei primi anni del '900 non mutò quella che era stata la prassi costante dagli inizi del federal government: le fattispecie incriminatrici federali continuarono a prevedere soltanto specifici massimi di pena, detentiva o amministrativa, (mandatory massimum terms), comminabile dal giudice.

La maggior flessibilità della pena teleologicamente preordinata alla riabilitazione del reo non comportò a livello federale il disconoscimento del potere del legislatore penale di accompagnare alla formulazione delle fattispecie incriminatrici l'indicazione del massimo di pena ad esse applicabile, a differenza di molti altri ordinamenti statali (65). D'altra parte, anche la stessa istituzione di un federal parole board, nelle differenti forme che questo organo ha storicamente conosciuto (66), non ha stravolto l'assetto tradizionale del sentencing federale.

In linea di principio era infatti prevedibile che l'introduzione del parole avrebbe ridotto significativamente l'autorità giudiziale federale sulla durata delle condanne a pene detentive, perché il board e non i giudici avrebbero determinato la data reale del rilascio, il "fine pena" di ciascun condannato federale.

Ma se si guarda all'impianto sistematico del rapporto tra federal judges e federal parole board, è facile concludere che il procedimento commisurativo era ancora, nonostante la riforma del 1910, nelle mani del giudice. A questi era riconosciuto un formidabile strumento di controllo sulla concessione del rilascio anticipato da parte del parole: la legge stabiliva, infatti, che nessun condannato avrebbe potuto ottenere il rilascio anticipato fino a che non avesse scontato almeno un terzo della sua pena nominale, a meno che il giudice non ne avesse specificato, al momento della pronuncia della condanna, l'immediata ammissibilità a godere di tale beneficio.

In pratica, il parole incontrava, nel suo potere modificativo della condanna giudiziale, un forte limite di ordine generale: non poteva intervenire sulla condanna prima che ne fosse stata scontata almeno un terzo; e quindi la condanna del giudice, nella misura di un terzo della pena comminata, era immodificabile anche ad opera del parole board.

Inoltre, l'eccepibilità del limite non era rimessa alla volontà del board, ma ad un atto di impulso da parte dello stesso giudice: a questi soltanto la legge riconosceva il potere di disapplicare nel caso specifico il limite del terzo di pena effettivamente scontata come requisito di elegibilità al rilascio anticipato.

I giudici federali potevano dunque formulare le loro sentenze in modo tale da assicurare che l'imputato avrebbe concretamente scontato almeno una parte della pena detentiva da loro nominalmente comminata.

Nella pratica, i giudici federali si sono costantemente avvalsi di questa facoltà per impedire all'ufficio del parole di ritagliarsi una forte posizione di autonomia all'interno del procedimento commisurativo (67). A conferma della scarsa fortuna a livello federale del parole, un dato statistico: dagli anni '50 alla fine degli anni '80, l'ultima stagione del federal parole board, quasi la metà di tutte le condanne emesse da tribunali federali erano condanne a pene non detentive, condanne che esorbitavano quindi dall'ambito di intervento del parole (68).

Al secondo posto, nella classifica delle tipologie delle comminatorie penali federali, si trovava la c.d. split sentence: una particolare forma di condanna nella quale il giudice, contestualmente alla determinazione della durata della pena detentiva, ne disponeva la sospensione dell'esecuzione dopo i primi sei mesi e l'automatica commutazione della misura detentiva in un periodo di probation (69) variabile fino a cinque anni. Anche la split sentence, come la sanzione penale amministrativa, non poteva essere modificata ad opera del parole board.

Tutti questi dati, strutturali e prasseologici, evidenziano il mantenimento della centralità del giudice ed il ruolo marginale, periferico del parole nel sitema commisurativo federale pur riformato in chiave fortemente indeterminata.

Il sentencing federale c.d. indeterminato si è tradotto in un sistema a pena indeterminata ma in cui il fenomeno della trasformazione in sede esecutiva della pena ad opera di organi diversi dal giudice ha avuto una inferenza ridottissima. Il sistema federale non ha mai adottato il dogma dell'indeterminatezza del sentencing nei termini e nella estensione che hanno contraddistinto i singoli ordinamenti statali (70).

Il sentencing federale prima della riforma del 1984 consisteva, quindi, in un sistema commisurativo fortemente monopolizzato dal giudice federale, nonostante la concorrente autorità formalmente attribuita, sin dagli inizi del secolo, al Parole Board.

Proprio per questa sua immutata connotazione giurisdizionale, le istanze di riforma che sfociarono nel Sentencing Reform Act del 1984 si rivolsero inequivocabilmente alla drastica riduzione di tali margini di intervento discrezionale dei giudici federali.

Note

1. Per le tematiche generali connesse alla struttura federale degli USA, si vedano Amodio-Bassiouni, Il processo penale degli Stati Uniti d'America, Giuffrè, Milano, 1988; Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, Torino, Giappichelli, 1987; Farnsworth, Introduzione al sistema giuridico degli Stati Uniti d'America, Milano, Giuffrè, 1979; Fisher, American Constitutional Law, Carolina Academic Press, 1999; Wayne e altri, The Politics of American Government, St. Martin's/Worth, 1999.

2. In entrambi i casi, si tratta di ordinamenti solo parzialmente dotati dei caratteri di autonomia e di indipendenza propri delle autorità statali. I cittadini del District of Columbia, pur pagando regolarmente i dazi imposti dal federal government, non eleggono, a differenza di quanto accade in tutti gli altri stati della federazione statunitense, propri senatori a rappresentarne gli interessi nel Congress. Per l'anomalia della giurisdizione del federal government, si rimanda alle considerazioni, svolte nel testo, circa le particolarità della forma assunta, nel caso statunitense, dalla sovereignity devolution.

3. "La struttura istituzionale degli Stati Uniti dà vita ad una pluralità di ordinamenti giuridici, ciascuno dei quali dotato di una propria normativa penale, sostanziale e processuale, nonché di un'autonoma organizzazione giudiziaria: quello federale e quelli dei singoli Stati"; Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, citato, p. 1.

4. Per la completa elencazione dei poteri costituzionalmente attribuiti al parlamento federale, si veda The Constitution of the United States, Article 1, Section 8.

5. E pochi altri, almeno formalmente. A parziale superamento della rigidità del riparto di competenze, infatti la formulazione stessa della disposizione costituzionale contiene una clausola di chiusura, la necessary and proper clause, che legittima lo stesso ad emanare "tutte le leggi necessarie ed adatte" per l'esercizio dei poteri di cui la Costituzione investe il governo federale. Si veda, The Constitution of the United States, Article 1, Section 8: "To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof".

6. Così, infatti la norma costituzionale: "I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo". Cfr. The Constitution of the United States, Amendment 10: "The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people".

7. Alla completa stabilizzazione giurisprudenziale della definizione della c.d. dual sovereignity rule, però, la Corte Suprema federale arrivò solo dopo numerose e combattute pronunce. Si pensi ai casi Bartkus v. Illinois, (359 U.S. 121 [1959]) e Abbate v. U.S. (359 U.S. 187 [1959]): in entrambi, non solo la relativa decisione split the Court, divise profondamente la corte, talché Bartkus fu adottata con cinque voti contro quattro e Abbate con sei contro tre, ma, circostanza ancor più emblematica, entrambe le decisioni della Corte Suprema videro in minoranza il suo Chief Justice, il suo presidente dell'epoca, Warren.

8. Il titolare politico dello U.S. Department of Justice e soprattutto l'organo di raccordo e coordinamento amministrativo, non gerarchico, della pubblica accusa federale; cfr. infra.

9. 361, U.S. 529 (1960).

10. United States Department of Justice, United States Attorney's Manual, Washington D.C., § 9 -2.142 ss.

11. Cfr. Gambini Musso, Il processo penale statunitense, Torino, Giappichelli, 1994; Gasparini, Dall'Indeterminate Sentence alle Sentencing Guidelines: una riforma rivoluzionaria negli USA, in L'Indice penale, 1994; Kadish S.H., Encyclopedia of Crime and Justice, The Free Press, New York, 1983; Mannozzi, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena, Padova, Cedam, 1996; Mannozzi, Sentencing, (voce) in Digesto delle discipline penalistiche, vol. XIII, Torino, UTET, 1991.

12. Secondo la terminologia processuale americana, gli elementi desumibili dal c.d. background, dai c.d. prior crimes e dal c.d. character dell'imputato, e cioè, rispettivamente, dalle sue condizioni socio-economiche, dai suoi trascorsi criminali e dalla sua personalità.

13. Tale regola processuale si è imposta in forza dell'intreccio originario tra common law e modelli sanzionatori ispirati al movimento correzionalista della new penology. Sul punto si veda infra, nota 57.

14. Giurisprudenzialmente ritenute, infatti, non coperte dalla clausola del due process. Su queste conclusioni si attesta la c.d. Williams Doctrine: si veda, a tal proposito, infra, nota 35.

15. A questa ricostruzione in vitro della dinamica processuale di common law va anteposta necessariamente una premessa statistica: negli Stati Uniti, solo il 10% circa dei reati è definito attraverso il processo by trial. La stragrande maggioranza dei casi penali, una quota vicino al 90%, viene deciso attraverso il guilty plea, l'ammissione di colpa da parte dell'imputato di fronte al giudice, all'inizio del dibattimento, rinunciando così alla garanzia procedurale della giuria. Nel caso dell'ordinamento federale, le cifre relative all'anno 1999 parlano da sole: su 66.000 condanne per reati federali, ben 62.819, il 95% del totale, sono il risultato di un guilty plea; (fonte: U.S. Department of Justice, Compendium of Federal Justice Statistics, 1999; April 2001). Questo modulo procedimentale di ammissione della responsabilità, che spesso riveste le forme del plea bargaining, riverbera i suoi effetti anche in ordine alla distinta fase del sentencing, della determinazione della pena concretamente applicabile al caso, svuotandola di fatto del suo contenuto: la pena viene preventivamente fissata dal prosecutor, tramite l'"accordo" con la difesa che può avvenire nelle forme alternative del charge bargaining (prosecutor e difesa negoziano l'accusa, si accordano cioè sulla qualificazione giuridica del fatto storico di reato e quindi, indirettamente, sulla pena ad esso concretamente applicabile) o del sentence bargaining (in cui oggetto diretto ed immediato dell'accordo giudiziale è la misura della pena). Al giudice sentencer non resta alcun margine di intervento: il suo sentencing è un atto dovuto, meramente ricognitivo della volontà negoziale delle parti processuali. Salvo casi limite, infatti, la Corte è tenuta, sulla base di una regola prasseologica non scritta, a ratificare l'"accordo" tra le parti; cfr. Kadish S.H., Encyclopedia of Crime and Justice, cit.; Mannozzi, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena, cit.; Sentencing, cit. Si veda anche Gambini Musso, Il plea "bargaining "tra common law e civil law, Giuffrè, Milano, 1985, che assimila il ruolo del giudice a quello di "mero ratificatore di quanto le parti hanno negoziato e deciso".

16. Informazioni, queste, desunte dal pre-sentence report. Si tratta di un file, una relazione che riassume le caratteristiche del reato e ricostruisce le vicende individuali del reo (anche attraverso perizie psichiatriche) che attengono direttamente alla sua personalità o al contesto socio-ambientale cui appartiene. Il pre-sentence report costituisce un momento chiave del procedimento di sentecing. Si veda, infra, nota 29.

17. Gambini Musso, op. cit.; Gasparini, op. cit.; Mannozzi, opere citate.

18. La difficoltà intrinseca alla traduzione del termine anglosassone "sentencing" risulta evidente laddove si guardi al diffuso imbarazzo con cui la letteratura stessa ha affrontato questa sfida linguistica, per alcuni Autori par di capire persa in partenza: si veda la premessa metodologica in Mannozzi, voce Sentencing, in Digesto delle discipline penalistiche, cit.: "... il termine [e cioè sentencing, n.d.A.] - che non possiede nella nostra lingua un equivalente specifico ..."; avvertenza che induce coerentemente la stessa autrice a parlare di "decifrazione" piuttosto che di "traduzione" tout court.

19. Secondo questa impostazione, maggioritaria in dottrina, con la perifrasi "commisurazione in senso lato" si ricomprendono, oltre alle problematiche sottese alla determinazione della pena principale all'interno delle cornici edittali fissate dal legislatore per il reato base, le questioni relative alla applicazione della pena per il reato circostanziato, alla scelta fra pene di specie diversa, all'applicazione delle pene accessorie, delle misure di sicurezza, nonché di quegli istituti che richiedono un margine di aprrezzamento discrezionale del giudice, tra cui il perdono giudiziale e le sanzioni alternative alla detenzione. Così Dolcini, La commisurazione della pena, Padova, 1979, pp. 4 ss., citato da Mannozzi, Sentencing, (voce) in Digesto delle discipline penalistiche, citato, pp. 152-153.

20. Tra le caratteristiche distintive dell'ordinamento federale statunitense vi è senz'altro quella della mancanza di una codificazione unitaria delle norme incriminatrici. Infatti, la legislazione penale federale è contenuta in una miriade di atti normativi che si sono negli anni affiancati ed in qualche caso sovrapposti alle singole legislazioni statali. Due quindi sono le caratteristiche principali del diritto penale federale: asistematicità della produzione legislativa e tendenza ad esorbitare dallo stretto ambito, costituzionalmente delimitato, delle competenze federali, sovrapponendosi al diritto penale statale. Per quanto riguarda l'asistematicità del diritto penale federale, giova ricordare che l'unico testo dotato di una minimo carattere ordinatorio è il Title 18 U.S. Code, che si limita a raccogliere in ordine alfabetico, secondo la materia trattata, le varie leggi penali federali. Per quanto riguarda l'altro aspetto della legislazione penale federale, la sua progressiva sovrapposizione alle normative statali come conseguenza di un ampiamento, almeno sotto il profilo della normazione penale, della giurisdizione federale va segnalato che soprattutto in tema di traffico di stupefacenti e di criminalità organizzata, i limiti costituzionali che segnano la competenza del federal government sono sempre stati interpretati, con l'avvallo della Corte Suprema, molto estensivamente dallo stesso legislatore federale. Le previsioni costituzionali del tax power e del commerce clause hanno permesso un processo di sostanziale avocazione della competenza penale in tema di stupefacenti e criminalità organizzata da parte degli organi federali a scapito di quelli statali. Si vedano a tal proposito Harrison Act (1914), Marihuana Tax Act (1937), per la legittimazione dell'intervento punitivo federale per il tramite del tax power: si punisce il commercio delle sostanze stupefacenti a titolo di evasione dell'imposta prevista nei pochi casi in cui la produzione e commercializzazione di tali sostanze è autorizzata per legge. Si confronti l'Organized Crime Control Act (1970), per la tecnica legislativa di avvalersi, nel campo della repressione penale del crimine organizzato, della commerce clause: la riforma del 1970, "l'intervento più articolato e massiccio mai operato nel campo penale" secondo Fanchiotti, (Lineamenti del processo penale statunitense, cit., p. 22), ha introdotto la c.d. RICO offense, (Racketeer Influenced and Corruption Organizations), la punibilità della condotta che consiste nell'investire o comunque utilizzare in attività incidenti nell'interstate commerce (da cui la legittimazione federale all'esercizio dell'azione penale) i proventi derivanti da atti che rientrino nella c.d. racketeering activity. La legge indica tassativamente gli atti che integrano tale racketeering activity pattern; tra essi, a conferma della tendenziale "prepotenza" del diritto penale federale, sono ricomprese anche otto fattispecie di reati (come l'omicidio, il sequestro di persona ...), di comune, indiscutibile competenza statale.

21. Il ricorso alla Corte Suprema avviene, generalmente, nelle forme del c.d petition for writ of certiorari, della richiesta alla Corte di ordinare l'invio presso di sé degli atti relativi ad un procedimento statale o federale nel quale sia sorta una questione circa l'applicazione o l'interpretazione di norme federali costituzionali (od ordinarie se si tratta di un procedimento a quo federale). A differenza delle ipotesi in cui lo strumento del ricorso alla Corte Suprema è costituzionalmente garantito, (appeal as a matter of right: tutte le ipotesi in cui sia controversa l'interpretazione del diritto federale o la sua "convivenza" con quello statale; i casi, cioè, in cui una corte statale dichiari la costituzionalità di una norma statale dichiarata precedentemente incostituzionale per contrasto con la costituzione federale o viceversa la incostituzionalità di una norma federale oppure, quelli in cui una U.S. Court of Appeal dichiari inapplicabile una norma statale perché in contrasto con una norma federale), nel caso della petition, la giurisdizione della Corte Suprema è solo eventuale, essendo rimessa alla valutazione discrezionale da parte di quest'ultima circa la sussistenza di un substantial federal interest nel caso dedotto. Tra gli altri, Amodio-Bassiouni, Il processo penale degli Stati Uniti d'America, cit.; Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, cit.; Farnsworth, Introduzione al sistema giuridico degli Stati Uniti d'America, cit.; Fisher, American Constitutional Law, Carolina Academic Press, 1999; Hazard-Taruffo, La giustizia civile negli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 1993; Wayne e altri, The Politics of American Government, cit.; Zweigert-Kötz, Introduzione al diritto comparato, Milano, Giuffrè, 1992.

22. Così Zimring F., Making the Punishment Fit the Crime: A Consumer Guide to Sentencing Reform, Hosting Center Rep., 1976, pp. 13 ss., citato da Mannozzi, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena, cit.; si veda anche Kadish S.H. che propone la locuzione allocation of authority: "... Sentencing is the allocation of punishment ... no single person or institution can dominate the sentencing process. Formally, sentencing is a judicial function: judges announce whether persons convicted of crimes will be fined, placed on probation, jailed or imprisoned. In practice, the punishments imposed on convicted offenders are affected by the decisions of numerous people ...", Kadish S.H., Encyclopedia of Crime and Justice, The Free Press, New York, 1983, p. 1432.

23. Altri autori (Kadish S.H., op. cit., p. 1434) includono tra i soggetti partecipanti all'indeterminate sentencing process anche la polizia ed il gran jury, organo, quest'ultimo a composizione laica e numericamente variabile da stato a stato (composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventitre membri), chiamato a deliberare preventivamente sulla sussistenza della "probable cause" richiesta per il rinvio a giudizio dell'imputato. L'istituto del grand jury è previsto dalla Costituzione federale, più precisamente dal V emendamento, che ne limita il ricorso ai reati molto gravi, cioè a quelli puniti con la pena capitale o formalmente qualificati come felony, i reati corrispondenti ai "delitti" nei sistemi che accolgono la bipartizione tra contravvenzioni e delitti: "No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury ..."; The Constitution of the United States, Amendment 5. A tal proposito, si veda Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, Torino, Giappichelli, 1987, p. 95. Dello stesso avviso Nagel, che così descrive la situazione di piena discrezionalità del processo penale americano: "police have been free to choose which laws receive priority in enforcement, prosecutors have chosen whether and which charges to file, judges have decided which sentence to mete out, and parole officers have decided when a prisoner may be released"; Nagel I.H., Structuring Sentencing Discretion: the New Federal Sentencing Guidelines, in The Journal of Criminal, Law and Criminology, 1990.

24. Sul punto, Amodio-Bassiouni, Il processo penale degli Stati Uniti d'America, Giuffrè, Milano, 1988; Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, Torino, Giappichelli, 1987; Farnsworth, Introduzione al sistema giuridico degli Stati Uniti d'America, Milano, Giuffrè, 1979; Fisher, American Constitutional Law, Carolina Academic Press, 1999; Wayne e altri, The Politics of American Government, St. Martin's/Worth, 1999.

25. Nel sistema penale federale statunitense, come del resto in tutti i paesi di common law, l'esercizio dell'azione penale non è sorretto dal principio della sua obbligatorietà: spetta esclusivamente al prosecutor valutare l'opportunità, sociale, giuridica e soprattutto "politica" di procedere penalmente. Sul punto, Fanchiotti, "... l'organo dell'accusa si trova quindi ad essere arbitro pressoché assoluto dello screening, cioè della decisione iniziale circa l'opportunità di avviare il procedimento ...", cit., p. 87; anche Kadish S.H., "... The prosecutor decides who will be prosecuted, what charges to file, and the maximum severity of sentence ...", cit., p. 1434.

26. Cfr. supra, nota 15.

27. Judiciary Act 1789, section 35.

28. Il probation office è l'ufficio che, nei sistemi penali nordamericani, amministra l'esecuzione della misura sanzionatoria del probation. Tecnicamente, l'istituto del probation può essere assimilato alla libertà vigilata della nostra esperienza giuridica: come quest'ultima, infatti, il probation consiste in una limitazione della libertà attuata in forme non detentive; sul punto si veda Mantovani F., Diritto Penale, Parte generale, Padova, Cedam, 1992, p. 869. Ma mentre la libertà vigilata nell'apparato sanzionatorio italiano appartiene formalmente al novero delle "misure di sicurezza personali non detentive", (in questo senso sempre Mantovani, op. cit., p. 869), lo strumento punitivo del probation costituisce da sempre, nella sua ricostruzione teorica come nella sua attuazione pratica, una delle pene principali più diffusamente applicate negli ordinamenti giuridici nordamericani. Infatti, ad esso, come alla nostra libertà vigilata, si ricorrere in via eventuale e secondaria, applicandosi il probation, nel caso in cui l'imputato, condannato a pena detentiva, sia ammesso a godere del beneficio della sua sospensione condizionale, supervised release: questi, vedrà tramutata la detenzione nella libertà vigilata, soggetta o meno a particolari condizioni (straight or conditioned probation). A differenza del modello italiano, però, l'istituto del probation applicato nel processo penale nordamericano gode di una sua autonomia, pratica e dommatica, riconosciutagli in virtù del suo essere formalmente e a pieno titolo ricompreso tra le pene alternative alla detenzione. L'importanza di questo meccanismo sanzionatorio è dimostrata dalla devoluzione ad un membro, cioè, di quella struttura ausiliaria del potere giudiziario che è il probation office, del compito di elaborare il PSI, atto fondamentale dell'intero procedimento commisurativo negli ordinamenti nordamericani: cfr., infra, nota 29.

29. Il fascicolo delle presentence report investigations (PSI) si presenta come una relazione articolata generalmente in due distinti documenti: il c.d. face sheet, che contiene le sommarie informazioni relative al reato (luogo, data, qualificazione e altri elementi del fatto storico), e la c.d. narrative section, dalla quale emerge la descrizione dell'evento criminoso (offense description), e che ripercorre la carriera criminale dell'imputato (prior criminal record) e la sua storia personale e sociale (social history). Oltre che da questi due documenti, il PSI può essere eventualmente integrato dal c.d. psychiatric evaluation, una o più relazioni sullo stato psicologico dell'imputato redatte da esperti, e dalla c.d. recommendation on sentence, l'indicazione della pena ritenuta più congrua da parte del redattore del PSI, il probation officer. La possibilità che il probation officer possa spingersi fino a suggerire al giudice il quantum di pena da questi comminabile dipende dalla prassi in uso tra il singolo giudice il Probation Office. Si veda in particolare Kadish S.H., cit., p. 1473 e ss.

30. Per una rassegna dei contributi della letteratura in tema di rapporto tra presentence investigations e procedimento commisurativo si vedano, in particolare Alschuler, The Failure of Sentencing Guidelines: A Plea for Less Aggregation, in University of Chicago Law Review, 1991; Bamberger P.S., David J.G., Practice Under the Federal Sentencing Guidelines, Third Edition, 1999 Supplement; Campbell A.W., Law of Sentencing, Second Edition, 1991, Clark Boardman Callaghan (CBC); Freed, Federal Sentencing in the Wake of Guidelines, in The Yale Law Journal, 1992; Gasparini A., Dall'Indeterminate Sentence alle Sentencing Guidelines: una riforma rivoluzionaria negli USA, in L'Indice penale, 1994; Haines R.W. Jr., Cole K., Woll J.C., Federal Sentencing Guide, Third Edition; Hutchinson T.W., Yellen D. e altri, Federal Sentencing Law and Practice, 1999 Edition, West Group, 1999; Kadish S.H. (a cura di), Encyclopedia of Crime and Justice, The Free Press, New York, 1983; Stith K., Cabranes J.A., Fear of judging. Sentencing guidelines in the federal courts, The University of Chicago Press, 1998; Tonry M., Sentencing Matters, New York Oxford, 1996.

31. Cfr. supra, nota 15.

32. Fennel-Hall, Due Process at Sentencing: An Empirical Analysis of The Disclosure of Presentence Reports in Federal Courts, in Harvard Law Review 1613, 1627 (1980), citato da Gambini Musso, Il processo penale statunitense, cit., nota 133, p. 125.

33. Kadish S.H., op. cit., p. 1475.

34. Si veda la voce Disclosure, in Campbell Black H., Black's Law Dictionary, St. Paul, Minnesota, West Publishing CO., 1990: "Disclosure. Act of disclosing. Revelation; the impartation of that which is secret or not fully understood".

35. Williams v. New York 337 U.S. (1949).

36. Ibidem.

37. Ibidem.

38. Si veda Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, citato, p. 152.

39. Ibidem.

40. Ibidem. Così commentato in Kadish S.H., op. cit., p. 1474: "Williams cleraly held that sentencing was not subject to the same procedural restraints as the trial ...".

41. "... any other information which, if disclosed, might result in harm, physical or otherwise, to the defendant or other persons ..."; Federal Rules of Criminal Procedure (em. 1975), rule 32(c)(3).

42. In tutto il paragrafo abbiamo fatto e faremo continuamente riferimento alla comminatoria di pene detentive. L'istituto del Parole Board infatti, opera soltanto con riguardo a tali sanzioni.

43. L'origine dell'istituto nordamericano del parole va rintracciata nel "ticket of leave" d'origine britannica ma sviluppatosi nel diciottesimo secolo nelle colonie penali inglesi in Australia. A livello federale, le funzioni di Parole Board erano svolte, fino all'emanazione del Sentencing Reform Act del 1984 che lo avrebbe abolito a partire dal 1987 (rectius: per i reati commessi dopo il 1 novembre 1987), dallo United States Parole Commission. Più diffusamente, infra, nota 63. Per le orgini storiche del parole, si vedano Gambini Musso, Il processo penale statunitense, cit., nota 112, p. 120; Mannozzi, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena, cit., nota 12, p. 79.

44. Mannozzi, Sentencing, cit., p. 154.

45. Per esigenze di completezza, merita sottolineare che il potere del Parole Board di modificare la durata della pena può in realtà essere esercitato attraverso due moduli distinti. Nel primo di essi, il giudice determina la condanna dell'imputato fissando un minimo ed un massimo di pena: all'interno della cornice di pena autonomamente individuata dal giudice, il condannato sconterà in concreto quella determinata a seguito dell'intervento del board, intervento che avrà come unico limite quello di far cadere la pena all'interno di tale cornice giudizialmente individuata. È questo il meccanismo che ricorreva nella giurisdizione federale fino al 1987, anno di abolizione dell'istituto del parole. Nell'altro caso, il giudice indica una pena di per sé determinata nella misura, ad esempio della durata di tre anni, ma soggetta comunque all'intervento successivo del Parole Board, che può stravolgere discrezionalmente la previsione giudiziale. A tal punto che nei sistemi che adottano questo modulo procedimentale di parole, viene fissato per legge un minimo di pena che il condannato deve aver comunque scontato, in genere pari ad un terzo di quella comminatagli dal giudice, come condizione per richiedere il rilascio anticipato (tecnica del c.d. statutory minimum sentence).

46. I dati parlano chiaro. Complessivamente, e cioè guardando all'intera popolazione carceraria degli Stati Uniti d'America, nel 1977 il 69% dei detenuti viene rilasciato anticipatamente attraverso il meccanismo del parole, percentuale che scende fino al 55% nel 1980, per poi attestarsi sulla soglia del 38% nel 1989; (fonti: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Special Report: Trends in State Parole 1990-2000). Non tragga in inganno la flessione negativa che connota gli anni '80: come vedremo nel prossimo paragrafo, a quegli anni va ascritta la generale inversione di tendenza degli ordinamenti giuridici nordamericani verso il c.d sentencing determinato, con conseguente abbandono del c.d. discretionary parole e corrispondente adozione del c.d. mandatory parole, meccanismi di rilascio "obbligatorio" in presenza di determinate circostanze individuate per legge. Il decremento della quota di concessione del parole dal 69 al 38% nel periodo 1977-1989 va quindi riferito in termini assoluti alla soppressione in molti stati dei discretionary parole boards, cioè di quei board che operano nella più completa discrezionalità, senza vincoli di legge quanto alle condizioni per la concessione del rilascio, all'interno di sistemi commisurativi a pena indeterminata, piuttosto che ad un tendenziale inasprimento dei criteri di elegibilità al godimento di questa misura premiale.

47. Il fenomeno della c.d. fiscalizzazione del parole release è altrimenti conosciuto come slovik syndrome. Così, Gasparini, Dall'Indeterminate Sentence alle Sentencing Guidelines: una riforma rivoluzionaria negli USA, cit., p. 38.

48. Accorgimenti, questi, introdotti solo all'indomani della crisi del c.d. sentencing indeterminato (fine anni '70), quando ormai il suo abbandono appariva come inevitabile. Come tali, quindi, vanno interpretati più come prime forme di attuazione del determinate sentencing, piuttosto che come estreme istanze riaffermatrici del principio dell'indeterminatezza della pena. Si veda ad esempio l'emanazione da parte dello U.S. Parole Board delle Guidelines for Decision Making, già a partire dal 1972.

49. Cfr. infra, Cap. II, Paragrafo III.

50. Mannozzi, Sentencing, cit., p. 80.

51. Basti il seguente esempio. La fattispecie incriminatrice federale sanzionava il traffico di modeste quantità di cocaina con una pena determinabile a discrezione del giudice da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 60. Per effetto dell'introduzione delle Federal Sentencing Guidelines, la cornice edittale ora prevista per la medesima fattispecie si è ridotta ad un minimo di 53 ed un massimo di 70.

52. Il c.d. right to a jury trial è contenuto nel VI emendamento alla Costituzione federale statunitense, che fa parte del Bill of Rights (1791): "In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law"; The Constitution of the United States, Amendment 7.

53. "... If the person ... shall swear or affirm falsely, such person shall ... be punished by fine or imprisonment, or both, in the discretion of the court before whom the conviction shall be had, so as the fine shall not exceed one thousand dollars, and the term of imprisonment shall not exceed twelve months"; An Act to Regulate the Collection of the Duties, ch. 5, §35, 1 Stat. 29, 46-47 (1789), citato da Stith-Cabranes, Fear of Judging. Sentencing Guidelines in the Federal Courts, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, nota 4, p. 198: solo due mesi dopo, il Congresso emanerà l'atto istitutivo delle federal courts, il Judiciary Act (1789).

54. "... In the federal system sentencing has always been a duty of the judge ..."; Stith-Cabranes, cit., p. 9.

55. "... the kinds of punishments that might be employed should be specified by law but their duration should not be fixed, save as possible maximum"; Lewis O.F., The Development of American Prisons and Prison Customs, 1776-1845, Prison Association of New York, Albany, NY, 1922, che parafrasa le parole di Rush, An inquiry into the Effects of Punishments upon Criminals and upon Society, 1793; citato da Stith-Cabranes, cit., nota 45, p. 201.

56. Il sistema del good time credit fu introdotto a livello federale con l'Act of March 3, 1875. Successivamente, nel 1910, il buono condotta fu portato a dieci giorni per mese, limite che rimase inalterato fino all'abolizione dell'istituto del parole, nel 1984 e sostituito con l'imposizione di uno massimo di 54 giorni l'anno ex 18 U.S.C. §3624 (b).

57. I propugnatori dell'idea riabilitativa della pena e della devoluzione ad autorità extragiudiziali della valutazione sul recupero del condannato e sulla opportunità del suo rilascio sono storicamente etichettati come gli esponenti della c.d. new penology. Il Congresso di Cincinnati del 1870 della American Prison Association, ed in particolare la Declaration of Principles conclusive dei suoi lavori, sono considerati il manifesto di questo nuovo modello di sentencing, il c.d. medical model of rehabilitation: la Declaration, infatti, in uno dei suoi passi afferma che "... [crime is] a moral disease, of which punishment is the remedy. The efficiency of the remedy is a question of social therapeutics, a question of fitness and the measure of the dose ... Punishment is directed not to the crime but to the criminal ... the supreme aim of prison discipline is the reformation of criminals, not the infliction of vindictive suffering ...". Sul punto, Gasparini, cit., nota 14, p. 38; Mannozzi, cit., nota 45, pp. 90-91; Nagel I.H., Structuring Sentencing Discretion: the New Federal Sentencing Guidelines, in The Journal of Criminal, Law and Criminology, 1990; Stih-Cabranes, cit., nota 63, p. 202.

58. Così Morse, "One of the greatest improvements in the administration of our penal code would be to withhold from the judges all the discretion as to the time for which convicts shall be confined", che riporta l'opinione di S. J. May della Prison Association of New York, 1847; Morse, Wayne ed altri, Attorney General's Survey of Release Procedures, Vol. 4, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1939; citato da Stith-Cabranes, op. cit., nota 53, p. 202.

59. "... [the duration of imprisonment] should be not for weeks, months, or years, but until that end for which alone [an offender] should be put [in prison] is accomplished; that is, until reformation has evidently been affected ..."; S.J. May, Prison Association of New York, 1847, citato da Morse e altri, cit., 1939. Fonte: Stith-Cabranes, cit.

60. Fonti: Mannozzi, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena, cit.; Stith-Cabranes, op. cit.

61. Così lo stato di New York nel 1881.

62. In particolare, gli stati che conoscevano l'esperienza del jury sentencing, il modulo processuale per cui alla giuria è devoluta anche la determinazione della pena e non soltanto la statuizione sulla colpevolezza dell'imputato, sull'onda dell'affermazione del medical model, se ne discostarono, abolendolo in toto o limitandone fortemente il ricorso. Si veda Mannozzi, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena, cit.

63. L'evoluzione della parole authority federale si è articolata in varie tappe. Originariamente, e cioè nel 1910, il Congresso si limitò ad istituire singoli parole board in ciascuno dei penitenziari federali all'epoca esistenti. Nel 1948, con Act of June 25, 1948, i singoli federal parole board dislocati in ogni istituto carcerario federale furono riunificati in un unico ufficio, il Board of Parole, che a partire dal 1976 divenne lo United States Parole Commission, "an independent agency in the Departement of Justice", composto da nove membri nominati dal Presidente e confermati dal Senato, in carica per sei anni. Il Sentencing Reform Act (1984) ha abolito a livello federale il parole, sia come struttura amministrativa che come opzione processuale, con decorrenza dal 1 novembre 1987.

64. Così Justice Black, uno dei giudici della Corte Suprema statunitense, all'epoca del caso Williams v. New York (1949): "... retribution is no longer the dominant objective of the criminal law. Reformation and rehabilitation of offenders have become important goals of criminal jurisprudence ..."; Williams v. New York, 337 U.S., 248-249, 1949.

65. Uno fra tutti, quello dello stato di New York. Fonte: Stith-Cabranes, cit.

66. Cfr. supra, nota 63.

67. Uno studio del federal parole condotto nei primi anni '70 dimostrò che gli imputati condannati a pene detentive dichiarati immediatamente ammissibili al beneficio del parole release costituivano solo il 25% del totale. Fonte: United States Board of Parole, Biennal Report, 1970-1972, Washington D.C.

68. Fonte: Bureau of Justice Statistics, 1994 Sourcebook of Criminal Justice Statistics, tavola 5.27 (che contiene i dati dal 1950 al 1987); citato da Stith-Cabranes, cit., nota 87, p. 204.

69. Cfr. supra, nota 28.

70. I tribunali della California (forse lo stato più influenzato ed ispirato al modello riabilitativo), a partire dai primi anni '70 condannavano quasi tutti i responsabili di crimini gravi a pene indeterminate ricomprese tra un anno e l'ergastolo: la durata di tutte queste condanne detentive veniva determinata dalle parole authorities; sul punto, Stith-Cabranes, cit., nota 92, p. 204.