ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo IV
CEDU, RPE e la giurisdizione nazionale

Maria de Leeuw, 2012

IV.1 Introduzione

Nei Capitoli II e III sono state delineate le normative olandese e italiano relative ai contatti dei detenuti con il mondo esterno. In questo capitolo si esamina la normativa europea in base alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (1) e alle Regole Penitenziarie Europee (RPE). (2) Per diritti fondamentali dell'uomo si intendono i diritti universali inalienabili, che valgono per ogni uomo. Si possono immaginare poche situazioni in cui tali diritti siano di più fondamentale importanza che nella detenzione. Proprio in questa situazione esiste il pericolo di violazione della dignità umana. Durante la detenzione si interferisce continuamente nella libertà di movimento dei detenuti. Per ogni passo che fanno fuori della loro cella necessitano l'approvazione delle autorità. La reclusione è giustificata da una condanna quale risultato di un processo penale svoltosi con le dovute garanzie, ma nell'esecuzione della pena si deve prestare particolare attenzione ai diritti fondamentali che per quanto possibile devono essere rispettati. Quanto sia importante per i detenuti il contatto con il mondo esterno viene anche sottolineato nella letteratura giuridica europea. (3) Le disposizioni importanti CEDU in tale ambito sono: il divieto di tortura e trattamento degradante (art. 3 CEDU), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) che comprende anche il diritto alla segretezza della corrispondenza, dei colloqui telefonici e dei dati personali (4) nonché il diritto a un rimedio giurisdizionale nazionale efficace contro le interferenze ingiustificate in tali diritti e nel diritto all'accesso al giudice (il combinato esposto degli articoli 6 e 13 CEDU).

IV.2 La CEDU e la Corte europea dei diritti dell'uomo

Le disposizioni CEDU riguardano norme minime relative ai diritti fondamentali dei cittadini. Gli articoli sono redatti in termini generali e ciò ha portato a molta giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo (Corte EDU) e a molta giurisprudenza nazionale (par. IV.4.3 e IV.4.4). (5) Gli stati membri sono obbligati a rispettare ed eseguire le sentenze della Corte. (6) In altre parole la Corte EDU delinea i limiti delle norme CEDU e ha l'ultima parola. Le pronunce della Corte EDU offrono il cittadino de facto l'estrema tutela giuridica dei suoi diritti dell'uomo universali e inalienabili. In Europa la Corte in generale è considerata il parametro di riferimento morale quando si tratta dei diritti dell'uomo. Ormai è giurisprudenza costante della Corte che le disposizioni CEDU comportano per gli stati membri un'obbligazione positiva a garantire la tutela dei diritti fondamentali convenzionali. (7) Tale obbligazione positiva sarà discussa nel seguito. Né nei Paesi Bassi né in Italia è previsto un istituto nazionale dei diritti dell'uomo, uno sportello centrale cui il cittadino può rivolgersi per la violazione di diritti fondamentali. (8) Al momento nei Paesi Bassi è pendente una proposta di legge per l'istituzione del Collegio per i diritti dell'uomo. (9) I compiti di questo Collegio saranno tra l'altro: fare ricerche, stendere relazioni e dare consulenza e informazioni. (10) In Italia dal 1978 funziona un comitato interministeriale per i diritti dell'uomo, che fornisce relazioni ad organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. (11)

IV.2.1 Articolo 3 CEDU

L'art. 3 CEDU prevede il divieto di tortura e di pene e di trattamenti disumani o degradanti. I detenuti devono essere trattati con rispetto e avvicinati in modo umano, in particolare quando si interferisce con la loro integrità fisica, come nel caso della perquisizione personale. Nel caso di questi divieti non solo si tratta dell'inviolabilità del corpo e dunque del divieto di maltrattamenti fisici, ma anche di tortura psichica o umiliazione. Nell'ambito dei contatti con il mondo esterno questo articolo riveste importanza perché quando si negano sistematicamente i contatti per un periodo prolungato, ciò può costituire una violazione del divieto di tortura. (12) L'interferenza ingiustificata meno grave con i diritti di corrispondenza epistolare, colloqui personali e colloqui telefonici porta alla violazione del divieto di trattamento degradante. (13) Mentre il divieto di tortura dell'art. 3 CEDU ha carattere assoluto e la sua violazione comporta automaticamente la violazione dell'art. 6 CEDU (equo processo), la CEDU nel 2010 ha giudicato che ciò non vale automaticamente per la violazione del divieto di trattamento degradante. (14) Riguardo ai contatti con il mondo esterno dei detenuti l'interferenza ingiustificata e dunque la violazione dell'art. 3 CEDU non viene facilmente riconosciuta dalla Corte. (15) Nel 2003 i Paesi Bassi sono stati condannati per violazione del trattamento degradante dopo che in un reparto ad alta sicurezza erano avvenute perquisizioni dei detenuti in modo sistematico. (16)

IV.2.2 Articolo 8 CEDU

Questo articolo riveste importanza riguardo a due aspetti dei diritti a contatti con il mondo esterno. L'aspetto più essenziale per i detenuti è il diritto al contatto con la loro famiglia (il diritto di vita familiare), ma in tale ambito anche il diritto al rispetto della vita privata riveste grande interesse. Come ogni cittadino normale il detenuto vuole parlare in modo indisturbato con i propri visitatori e poter scrivere senza essere censurato. La Corte EDU ritiene che un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata è giustificata più facilmente in una situazione di detenzione. (17) Il diritto a contatti con il mondo esterno per i detenuti fa parte del diritto al rispetto della vita privata e tale diritto si estende ad amici e conoscenti. (18) In virtù dell'art. 8 comma 2 CEDU l'interferenza nei diritti garantiti nell'art. 8 CEDU può aver luogo quando esiste uno scopo giustificato. I relativi criteri sono elencati limitatamente nella norma e riguardano la sicurezza nazionale, la prevenzione di criminalità e la tutela della salute, nonché interessi economici nazionali. (19) Nel 1983 la Corte nella sentenza Silver pose tre requisiti per giustificare il controllo della corrispondenza dei detenuti: a. la limitazione deve essere prevista nella legge e deve essere prevedibile, b. lo scopo della limitazione deve essere chiaro e c. la limitazione deve essere necessaria in una società democratica. (20) La limitazione della corrispondenza come sanzione disciplinare non è ammessa. (21) Nemmeno è consentito depennare o rendere illeggibile dei brani di lettere. (22) La Corte EDU nel 2005 stabilì che quando si impongono limitazioni ci deve essere una previsione di legge per il controllo e che in assenza di tale previsione si può ravvisare una violazione dell'art. 8 CEDU. (23) Negli ultimi anni la Corte europea è diventata più severa riguardo alla corrispondenza tra detenuti e familiari e si accetta meno che ci sia una necessità di controllo. (24) Non è ammesso il controllo della corrispondenza tra detenuti e medici specialisti esterni. (25)

Nel 1992 la Corte confermò che il contatto con l'avvocato deve avvenire "out of the hearing of a prison officer" e che non è ammesso il controllo del contenuto della corrispondenza epistolare con l'avvocato. (26) Nella CEDU non è prevista una norma specifica in cui si garantisce esplicitamente di poter comunicare liberamente con l'avvocato. (27) Tale diritto di comunicazione libera non riguarda soltanto il diritto al rispetto della vita privata, ma anche il diritto alla difesa e ad un processo equo (par. IV.2.3). Nel 2010 la Corte EDU sentenziò la violazione dell'art. 8 CEDU e della norma nazionale italiana, che stabilisce che non è ammesso il controllo della corrispondenza con l'avvocato. (28) La Corte sottolineò che nemmeno è ammissibile il controllo della corrispondenza da e verso organizzazioni internazionali per i diritti dell'uomo. (29) Si entrerà nel merito della segretezza epistolare tra detenuti e il loro avvocato e la relativa violazione nel Capitolo V.

IV.2.3 Il combinato disposto degli articoli 6 e 13 CEDU

Così come per i detenuti i contatti con il mondo esterno sono essenziali, così essenziale è anche la tutela giuridica contro le relative limitazioni, che possono essere imposte in virtù dell'art. 8 comma 2 CEDU. L'art. 6 CEDU garantisce al cittadino il diritto a un processo equo nel giudizio riguardo a diritti e obblighi civili o dopo un'azione penale intentata contro di lui. Per i detenuti condannati questo articolo ha significato soprattutto quando si tratta dei loro diritti civili. Nella sentenza Enea vs. Italia la Corte EDU indica che la collocazione sotto il regime dell'art. 41-bis ricade sotto il concetto civil right, previsto nell'art. 6 comma 1 CEDU. (30) Con tale nuova definizione la portata del concetto 'civil right' è stata allargata e i detenuti possono invocarlo. (31) Il diritto all'accesso al giudice deve essere garantito. (32) Per la posizione giuridica dei detenuti è anche essenziale una buona difesa. Il relativo diritto è garantito nell'art. 6 comma 3 sub c CEDU.

Nell'art. 13 CEDU è stabilito che a coloro, i cui diritti garantiti nella CEDU sono violati, deve essere sempre offerta una possibilità di agire in giudizio, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa o meno da persone nell'esercizio della loro funzione ufficiale. Per questo è necessario l'accesso a un avvocato e il relativo diritto è stato ratificato da parte della Corte EDU nel 1975 nella sentenza Golder. (33) In questa sentenza la Corte confermò anche che la violazione dell'art. 13 CEDU comporta la violazione dell'art. 6 comma 1 CEDU.

IV.3 Le regole penitenziarie europee - European Prison Rules

Agli inizi degli anni cinquanta in Europa oltre al rinnovato interesse per i diritti dell'uomo cresceva anche l'attenzione per la posizione giuridica dei detenuti, in quell'epoca men che meno rosea. Nel 1955 si giunse alla redazione di regole penitenziarie europee, per cui ci si basava sulle Regole Minime Standard delle Nazioni Unite. (34) In queste regole sono incluse norme minime standard per le carceri riguardo alle circostanze di detenzione. La Regola 1 recita: "Chi è stata privata della libertà deve essere trattato con osservanza dei diritti dell'uomo" e la Regola 2: "Solo i diritti che vengono cancellati da un giudice non possono più essere esercitati dai detenuti". Oltre a questa garanzia di sindacato giurisdizionale contro azioni arbitrarie dell'amministrazione il principio di limitazioni minime è stabilito nella Regola 3 e il principio di risocializzazione nella Regola 6. Sui centri di detenzione deve essere esercitato un controllo d'ufficio da un organo indipendente (Regole 9, 92 e 93). I diritti dei detenuti a contatti con il mondo esterno sono descritti nelle Regole da 24.1 a 24.12. Tanto spesso quanto possibile si deve consentire il contatto per lettera, telefono o altre forme di comunicazione con la famiglia, con altri e con rappresentanti di organizzazioni (Regola 24.1). Nella motivazione di questo articolo il Consiglio d'Europa enfatizza che i contatti con il mondo esterno debbano essere mantenuti il più possibile e che le autorità delle prigioni devono prestare attenzione alle possibilità tecniche e di comunicazione elettronica moderne. (35) Le limitazioni devono essere necessarie per indagini penali, per l'ordine e la sicurezza nell'istituto, per la prevenzione di reati o per la protezione delle vittime. Si deve garantire un minimo di contatti (Regola 24.2). Nelle leggi nazionali devono essere specificati organi e funzionari con cui la comunicazione dei detenuti non può essere limitata (Regola 24.3). (36) L'amministrazione deve appoggiare il detenuto nel mantenimento dei contatti con il mondo esterno (Regola 24.5). Questa regola dunque stabilisce l'obbligazione positiva per gli stati membri di assicurare una realizzazione effettiva di questi contatti. Inoltre i detenuti dopo l'arrivo in carcere (anche dopo il trasferimento) hanno il diritto di informarne la loro famiglia. (37) Si deve concedere ai detenuti il diritto di comunicazione coi media, a meno che non ci siano motivi urgenti per vietarlo in relazione all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, all'interesse di vittime o di altri detenuti o di personale carcerario (Regola 24.12). Le RPE appartengono al cosiddetto 'soft law' e ciò comporta che non sono azionabili. Ciononostante le RPE negli ultimi anni hanno acquisito maggior peso e di conseguenza la posizione giuridica dei detenuti si è leggermente rafforzata, innanzitutto perché si rimanda sempre più spesso alle RPE nella giurisprudenza e letteratura giuridica nazionale e poi perché la Corte EDU ormai sembra applicare le RPE come criterio per il sindacato giurisdizionale. (38) La Corte nell'ambito dell'art. 6 CEDU si ricollega meglio alla sua interpretazione estensiva del concetto 'law', cui secondo la sua giurisprudenza costante appartiene anche il 'common law'. Nel 2006 De Jonge si espresse in favore di un European Prison Charter per arrivare a 'hard law', ma per ora non vi è stato dato seguito.39 Diverse iniziative per arrivare ad una Carta Penitenziaria Europea finora non hanno avuto successo.

IV.4 I diritti dell'uomo europei, la Corte EDU e la giurisdizione nazionale

IV.4.1 Introduzione - generale

Nel diritto internazionale da sempre gli stati sono soggetto giuridico e in generale si assumeva che il diritto nazionale e il diritto internazionale sono rigorosamente separati. Si possono menzionare anche delle differenze di merito. Nel diritto internazionale si tratta normalmente di lotta armata o di controversie relative alla demarcazione dei confini, mentre nel diritto nazionale si tratta del rapporto tra lo stato e i suoi cittadini. La globalizzazione ha avuto come conseguenza che il diritto nazionale e quello internazionale si influenzano a vicenda. (40) In merito al diritto convenzionale i Paesi Bassi hanno optato per un regime monistico. In un regime monistico l'ordinamento giuridico internazionale è l'unico ordinamento giuridico esistente, di cui il diritto internazionale e il diritto nazionale fanno parte, ma in cui il diritto internazionale è prioritario. (41) Di conseguenza nei Paesi Bassi le disposizioni convenzionali hanno efficacia diretta, il che significa che i cittadini possono invocare tali disposizioni dal giudice nazionale, purché siano "vincolanti per chiunque". Le norme nazionali che sono incompatibili non sono applicate dal giudice. (42) Se una norma convenzionale è "vincolante per chiunque" o meno viene stabilito dal giudice nazionale, che giudica se la norma in questione è sufficientemente chiara e obiettiva per essere applicata. La HR nel 1985 stabilì che in quel sindacato è determinante esclusivamente il contenuto della disposizione. (43) Il giudice olandese ha l'obbligo di verificare la compatibilità delle leggi con le convenzioni internazionali, ma non può verificarne la compatibilità con la costituzione. (44) In Italia il sindacato di leggi nazionali è riservato alla Corte Costituzionale. Un appello diretto alle disposizioni convenzionali non è possibile, perché l'Italia ha scelto un regime dualistico, in cui le disposizioni convenzionali sono convertite in norme nazionali, che i cittadini possono invocare. (45) La dottrina dualistica ha un carattere più nazionalistico e possibilmente la scelta del legislatore italiano è una conseguenza del fatto che l'Italia forma un'unità soltanto da 150 anni dopo una dura lotta per giungervi. In Italia viene attribuita grande importanza all'indipendenza nazionale. Il giurista italiano Angelo Piero Sereni nel 1959 scrisse che i soggetti nell'ordine giuridico nazionale e internazionale sono e devono restare rigidamente separati. Ogni tentativo di applicare il diritto internazionale a relazioni private secondo lui risulterebbe nell'applicazione del diritto coniugale francese o inglese a relazioni tra gatti e cani. (46) Fino alle sentenze della Corte Costituzionale del 2007 la giurisprudenza della Corte EDU non era ritenuta direttamente vincolante come quelle della Corte di giustizia europea. (47) In caso di una presunta violazione di diritti dell'uomo garantiti nella CEDU i cittadini degli stati membri, dopo aver esaurito i rimedi giurisdizionali nazionali, possono rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Come già detto nel par. IV.2 le parti contraenti della CEDU sono tenute ad attenersi alla sentenza definitiva della Corte EDU in cause in cui sono parte. La sentenza di un MdS che giudicò che i giudici italiani devono rispettare le sentenze della Corte EDU solo nel caso specifico non sembra in contrasto. (48) Eppure anche in Italia esiste una certa influenza della giurisprudenza della Corte EDU come fonte di diritto, anche se in misura meno forte rispetto ai paesi con regime monistico.

IV.4.2 La giurisdizione della Corte EDU

I giudici della Corte EDU cercano il limite della norma minima, cui devono soddisfare gli stati membri e che non deve essere oltrepassato. C'è da chiedersi se il personale delle carceri sia sempre al corrente della normativa europea della CEDU e delle RPE e in particolare della giurisprudenza della Corte EDU. Anche se la Corte EDU in teoria offre l'estrema tutela giuridica, non è assolutamente dato per certo che le norme e la giurisprudenza vengano sempre rispettate. Gli stati membri sono tenuti ad eseguire le sentenze della Corte EDU, ma in quale misura ciò venga controllato resta da vedere (annotazione 341). Inoltre solo una piccola parte dei possibili appelli arriva alla Corte EDU. Tutti sanno che la Corte è sovraccarica di lavoro e che le sentenze si fanno aspettare per anni. Un ulteriore problema è che la causa presso la Corte EDU non ha efficacia sospensiva. Fatto positivo è che le disposizioni della CEDU dopo la ratifica del Trattato di Lisbona anche in Italia hanno efficacia diretta, in base al trattato UE. (49)

IV.4.3 La giurisdizione nei Paesi Bassi

Poiché le disposizioni convenzionali CEDU come indicato nel par. IV.2 hanno efficacia diretta nell'ordinamento olandese e sempre più spesso i cittadini le invocano, i giudici tengono sempre più conto di tali disposizioni. Qualora una norma nazionale sia incompatibile con la convenzione, il giudice non la applica. (50) Se invece giudica che con ciò andrebbe oltre i limiti del suo compito di formare il diritto, si limita alla constatazione che vi è stata una violazione. (51) Kortmann è del parere che sia il giudice sia il legislatore hanno il potere di qualificare una disposizione convenzionale come non vincolante per chiunque. La Corte Suprema olandese incorpora la giurisprudenza della Corte EDU nelle disposizioni CEDU "vincolanti per chiunque". (52) La commissione d'appello (BC) della RSJ per il suo giudizio si basa ormai direttamente sulle norme CEDU. (53) Riguardo alle RPE la BC della RSJ nel 2003 giudicò che le RPE non potevano accantonare la legislazione nazionale. (54) Kooijmans nel 2006 scrisse che la BC della RSJ sembra interpretare le norme olandesi relative ai contatti dei detenuti con il mondo esterno in conformità con le RPE. (55) In una pronuncia del gennaio 2011 tuttavia la BC giudicò che le RPE per i Paesi Bassi valgono soltanto come raccomandazione. (56) Da questo si può evincere che nei Paesi Bassi le RPE non valgono quale criterio di sindacato giurisdizionale, mentre funzionano invece come contesto normativo per gli organi di controllo ISt e CPT durante le loro ispezioni.

IV.4.4 La giurisdizione in Italia

Come detto l'Italia ha optato per un regime dualistico e ciò comporta che tutte le disposizioni convenzionali vengono convertite in diritto nazionale. Perciò per i giudici italiani non è logico verificare direttamente in base alla CEDU. Piuttosto il giudice italiano, quando ritiene che una norma o la sua applicazione sia in contrasto con le disposizioni di diritto umano, sottoporrà la questione alla Corte Costituzionale a Roma. Questa Corte riconosce le sentenze della Corte EDU, ma quando in caso di un presunto contrasto con una norma di diritto dell'uomo in un caso specifico si invoca direttamente la giurisprudenza della Corte EDU, la Corte costituzionale può giudicare che la giurisprudenza invocata non riguarda la disposizione nazionale. (57) Nel 2007 la Corte costituzionale ha espresso chiaramente il rapporto tra la sua giurisdizione e quella della Corte EDU riguardo ai diritti dell'uomo: nella CEDU non si tratta, come in altre convenzioni, di una semplice elencazione di diritti e doveri, ma di un regime di tutela dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione delle norme CEDU in primo luogo spetta ai giudici nazionali, ma la Corte EDU ha l'ultima parola. (58) La Corte costituzionale ha anche sottolineato che quando gli stati non si sono avvalsi della possibilità di riserva al momento della ratificazione della convenzione interessata, hanno accettato la supremazia della Corte EDU. In questioni di costituzionalità di una norma nazionale a causa di un contrasto con una o più disposizioni CEDU, sta alla Corte costituzionale verificare se le norme CEDU, nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali come minimo equivalente alle garanzie costituzionali nazionali. Quando la Corte costituzionale effettua un sindacato giurisdizionale dunque non si tratta di mettere in discussione l'interpretazione della norma CEDU da parte della Corte di Strasburgo. Si deve stabilire se la norma CEDU, nell'interpretazione del giudice che vi è stato espressamente designato dagli stati membri, è compatibile con le disposizioni rilevanti della costituzione italiana. Nell'esaminare le sentenze della Corte europea i giudici nazionali, in un caso concreto, per trovare punti di riferimento che rivestono importanza per l'ordinamento giuridico nazionale devono procedere in due fasi. In primo luogo si deve verificare se una violazione constatata dalla Corte EDU è da imputare a comportamenti di organi pubblici che hanno violato una norma nazionale, mentre la norma interessata è compatibile con la CEDU. In tal caso la legislazione nazionale non necessita di adeguamento. Se la norma nazionale non è violata, ma invece è violata una norma convenzionale, si deve verificare se la norma nazionale è compatibile con tale norma. Il ruolo della giurisprudenza della Corte EDU per quel sindacato è sempre più importante. Benché la Corte costituzionale italiana abbia ritenuto direttamente vincolante la giurisprudenza della Corte EDU solo dal 2007, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Suprema italiana più recente emerge che la forza vincolante dell'applicazione diretta ora viene riconosciuta anche in Italia. (59) Le RPE vengono discusse di frequente nella letteratura italiana e sono pubblicate nel Commento articolo per articolo dell'O.P. (60) Nella giurisprudenza nell'ambito dei contatti con il mondo esterno per i detenuti non ho trovato rinvii alle RPE, il che possibilmente è una conseguenza della mancanza di rimedi giurisdizionali contro limitazioni imposte, per lo meno fino al 2003 quando la Corte Costituzionale cambiò rotta e divenne possibile procedere contro tali limitazioni in base alle disposizioni dell'art. 14-ter O.P. Nel Capitolo V oltre alle verifica della compatibilità delle leggi nazionali con le disposizioni pertinenti CEDU si esaminerà anche in quale misura si tiene conto delle RPE pertinenti. In tale ambito si discuterà anche delle relazioni della CPT e per quanto riguarda i Paesi Bassi dell'ISt. (61)

Note

1. Questa convenzione venne redatta nel 1948 quale reazione agli orrori della Seconda guerra mondiale. Fu firmata dai Membri del Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950. In questa tesi per 'diritti dell'uomo' si intendono i diritti fondamentali dell'uomo come codificati nel diritto positivo, che i cittadini possono invocare.

2. Consiglio d'Europa, 3 settembre 1955, modificate nel 1987 e il 11 gennaio 2006, Rec(2006)2.

3. D. van Zeyl Smit & S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy, Oxford: OUP, 2009, p. 213: "... they are an essential element ... and prerequisites for the exercise of many fundamental rights ... such as the right to family life, the right to freedom of expression or the right to vote" e p. 229: "Penologisch onderzoek ha uitgewezen dat het verlies van contacten met de buitenwereld wordt gezien als het meest pijnlijke aspect van detentie" (Ricerche penologiche hanno dimostrato che la perdita di contatto con il mondo esterno è sentita come l'aspetto più doloroso della detenzione).

4. Corte EDU, 16 febbraio 2000, n. 27798/95, Amann vs. Svizzera.

5. La Corte è stata istituita nel 1950 dopo la firma della CEDU e ha sede in Francia a Strasburgo.

6. Art. 46 CEDU; il controllo dell'esecuzione delle sentenze spetta al Comitato dei Ministri. Se l'esecuzione non avviene o ci sono dubbi sulla spiegazione della sentenza, il Comitato può rivolgersi nuovamente alla Corte EDU, purché una maggioranza di due terzi decida in tal senso, art. 46 comma 3 CEDU. Se la Corte giudica che è violato l'obbligo di esecuzione, viene comunicato al Comitato, che in seguito può decidere di prendere misure.

7. Corte EDU, 26 marzo 1985, Vol. A n. 091, X and Y vs. Paesi Bassi, par. 23; Corte EDU 17 ottobre 1986, Vol. A n. 106, Rees vs. UK, par. 37: si devono valutare gli interessi prima di prendere una decisione in merito; Corte EDU, 3 giugno 2003, n. 38565/97, Salah Sheek vs. Paesi Bassi; Corte EDU, 8 luglio 2003, n. 30822/97, Hatton e.a. vs. UK. "The court considers that states are required to minimise, as far as possible, the interference with these rights by trying to find alternative solutions and by generally seeking to achieve their aims in the least onerous way as to human rights"; Corte EDU, 11 gennaio 2007, n. 1948/04, Cotlet vs. Romania.

8. In favore di questo si espresse di recente C. Meindersma in un'intervista, Mr. n. 1-2011, p. 14 e.ss.

9. Kamerstukken II, 2010 -2011, n. 32467, A; si rimanda alla risoluzione delle Nazioni Unite ARES/48/134 e a Raccomandazione R (97) 14 del 30 settembre 1997 del Consiglio d'Europa.

10. Kamerstukken II, 2011-2011, n. 32467 A, p. 2. I consigli e le informazioni sono intesi per uno o più ministri e/o per il parlamento.

11. D.M. n. 519, 15 febbraio 1975, in ultimo modificato con legge n. 233, 17 luglio 2006.

12. Corte EDU, Grand Chamber, 8 luglio 2004, Ilascu e.a. vs. Moldavia e Russia.

13. D. van Zeyl Smit & S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy, Oxford: OUP, 2009, p. 217.

14. Corte EDU, Grand Chamber, 1 giugno 2010, n. 22978/05, Gäfgen vs. Germania.

15. Alcuni esempi di condanne in seguito a cattive circostanze di detenzione: Corte EDU 19 aprile 2001, n. 28524/95, Peers vs. Grecia; Corte EDU 15 luglio 2002, n. 47095/99, Kalashnikov vs. Russia (violazione degli articoli 3, 5 e 6 comma 1 CEDU in seguito alla situazione di detenzione e la durata del processo).

16. Corte EDU, 2 febbraio 2003, n. 44484/98, Lorsé vs. Paesi Bassi, NJCM Bulletin (2003), anno 28, n. 4, p. 471-491.

17. Corte EDU 21 febbraio 1975, Golder vs. UK, NJ 1975, 462.

18. Corte EDU, 8 ottobre 1982, n. 9054/80, X vs. UK.

19. Art. 8 comma 2 EVRM recita: "Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

20. Corte EDU, 25 marzo 1983, Series A, vol. 61, Silver e.a. vs. UK. La Corte confermò i requisiti nel par. 47-49 della sentenza Sunday Times vs. UK, 26 aprile 1979: a. previsione nella legge nazionale, b. aperta ai cittadini e c. norma sufficientemente precisa, con provvista per sindacato giurisprudenziale (art. 13 CEDU); Corte EDU, 1 luglio 2008, n. 58243/00, Liberty vs. UK.

21. Corte EDU, 30 agosto 1990, Serie A, vol. 183, McCallum vs. UK. Al detenuto venne negato il diritto alla corrispondenza epistolare per 28 giorni.

22. Corte EDU, 25 febbraio 1992, Vol. A 227, Pfeifer & Plankl vs. Austria.

23. Corte EDU, 14 giugno 2005, n. 92/03, Pisk-Piskowski vs. Polonia.

24. Corte EDU, 16 novembre 2006, n. 4902/02, Ciapas vs. Lituania.

25. Corte EDU, 2 giugno 2009, n. 36936/05, Szuluk vs. UK.

26. Corte EDU, 25 marzo 1992, Serie A, vol. 233, Campbell vs. UK. In questa sentenza la Corte rammentò nel par. 45 che la corrispondenza epistolare per i detenuti talvolta è l'unica possibilità di contatto con il mondo esterno e che ciò deve essere considerato nella valutazione relativa all'ammissibilità del controllo.

27. Cfr. art. 14 comma 3 sub b Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici.

28. Corte EDU, 3 febbraio 2010, n. 24950/06, Montani vs. Italia (corrispondenza con l'avvocato), art. 18-ter O.P.

29. La Corte l'aveva già sottolineato nella sua sentenza del 24 ottobre 2002, n. 33993/96, Messina vs. Italia (3), Antonio Messina è un avvocato siciliano che era stato condannato a 7 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Aveva scritto delle lettere alla CEDU, che erano state censurate dalle autorità carcerarie.

30. Corte EDU, 21 febbraio 1984, Series A, n. 73, Öztürk vs. Germania; Corte EDU, 17 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia, par. 102; nel 2010 la Corte EDU confermò che si applica l'art. 6 comma 2 e comma 3 CEDU soltanto nell'ambito dell'azione penale e dunque le decisioni del Ministro della giustizia italiano di prorogare il regime 41-bis rientrano nell'ambito della detenzione. Tali decisioni sono incompatibili ratione materiae con l'art. 6 comma 2 e comma 3 CEDU, Corte EDU 3 febbraio 2010, n. 24950/06, Montani vs. Italia.

31. Corte EDU 21 febbraio 1975, Golder vs. UK, NJ 1975, 462.

32. Corte EDU 6 aprile 2000, n. 40750/98, Ospina Vargas vs. Italia, par. 71-79; CEDU 3 febbraio 2010, n. 24950/06, Montani vs. Italia.

33. Corte EDU 21 febbraio 1975, NJ 1975, 462, Golder vs. UK; vedi anche Corte EDU 28 giugno 1984, Serie A, vol. 80, Campbell/Fell vs. UK; Corte EDU, 20 giugno 1988, n. 11368/85, Schonenberger e Durmaz vs. Svizzera; Corte EDU, 17 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia. In questa sentenza la Corte conferma che ogni limitazione deve essere impugnabile 'by judicial proceedings'.

34. Le Standard Minimum Rules sono state redatte durante il primo congresso delle Nazioni Unite nel 1955 per la prevenzione della criminalità e il trattamento degli autori di reati.

35. "Prison authorities should be alert to the fact that modern technology offers new ways of communicating electronically. As these develop, new techniques of controlling them are emerging too and it may be possible to use them in ways that do not threaten safety or security. They should not be rejected out of hand but their use should be analysed in the light of the general principles developed to govern the longer established forms of communication".

36. Art. 37 comma 1 Pbw; art. 18-ter comma 2 O.P. (solo corrispondenza).

37. Regola 24.8 RPE; vedi anche l'art. 36(6) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Nella Regola 37.1 RPE è previsto che i detenuti stranieri devono essere informati del loro diritto ad avere contatti con la rappresentanza del loro stato (cfr. art. 56 comma 2 Pbw e art. 35 reg. esec.).

38. Corte EDU, 17 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia, par. 101. In breve: le RPE non hanno forza vincolante, ma la maggior parte degli stati riconosce che i detenuti godono di gran parte dei diritti inclusi nelle RPE e che le regole danno la possibilità di appellarsi contro relative misure limitative.

39. G. de Jonge, "De Europese gevangenisregels zijn vernieuwd, de rechtskracht ervan blijft gering", Sancties 2006, p. 340-354. Cfr. BC 4 gennaio 2011, 10/2828/GA, in cui si giudicò che per i Paesi Bassi le RPE costituiscono solo raccomandazioni.

40. A. Nollkaemper, Kern van het internationale publiekrecht, Den Haag: Boom 2007, p. 219.

41. A. Nollkaemper, Kern van het internationale publiekrecht, Den Haag: Boom 2007, p. 222; grande fautore del regime monistico è considerato il giurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973). Il monismo era diretto al rafforzamento della posizione giuridica dell'individuo, considerando il diritto internazionale un diritto al di sopra dello stato e un diritto che poteva limitarne il potere.

42. Art. 94 Gw.

43. HR, 30 maggio 1985, NJ 1986, 688 (Spoorwegstaking); la HR stabilì che qualora dai lavori preparatori di una convenzione non risulta che una parte contraente ha espresso una riserva, soltanto il contenuto della disposizione stessa è determinante per stabilire se la disposizione è vincolante per chiunque.

44. Art. 120 Gw. HR 14 aprile 1989, NJ 1989, 460 (Harmonisatiewet). Tale sindacato è riservato al legislatore.

45. L'idea dualistica in Italia si basa sul pensiero del giurista tedesco Heinrich Triepel e del giurista italiano Dionisio Anzilotti, A. Nollkaemper, Kern van het internationale publiekrecht, Den Haag: Boom 2007, p. 220.

46. Liberamente tradotto da un citato in inglese, A. Nollkaemper, Kern van het internationale publiekrecht, Den Haag: Boom 2007, p. 221.

47. Art. 117 comma 1 Cost.; Corte Cost., 24 ottobre 2007, sentenza n. 348.

48. Corte EDU, 29 gennaio 2008, n. 12970/07, sentenza parziale nella causa Pesce vs. Italia.

49. Art. 6 comma 2 Trattato di Lisbona. In base alle sentenze CGUE 5 febbraio 1963, 26-62, Van Gend & Loos, CGUE 15 luglio 1964, LJN BE3134, Costa/Enel e CGUE 9 marzo 1978, NJ 1978, 656, Simmenthal, il diritto europeo ha efficacia diretta ed è prioritario rispetto al diritto nazionale.

50. HR 3 marzo 1919, NJ 1919, 371 (Grenstraktaat Aken); art. 95 Gw; HR 10 novembre1989, NJ 1991, 248 con annotazione P.H. Kooijmans. Esempi di sentenze dopo un appello diretto alla CEDU: BC 12 marzo 1997, A96/757, Sancties 1997, 30 e (impossibilità di abbracciare il figlio in reparto di alta sicurezza) BC 18 febbraio 2010, 09/2997/GA, DD 2010, p. 1065. Che le disposizioni dell'art. 13 CEDU siano vincolanti per chiunque nella letteratura viene messo in dubbio. In questa tesi si parte tuttavia dal presupposto che lo siano.

51. HR 12 maggio 1999, NJ 2000, 170 (art. 14 CEDU); la Corte EDU in Auerbach vs. Paesi Bassi giudicò il 29 gennaio 2002, n. 45600/99, che l'attore non poteva più appellarsi all'art. 13 CEDU perché il giudice nazionale, in questo caso la Corte Suprema olandese, aveva già dato 'ordine' al legislatore di adeguare la legge.

52. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008, p. 184-185.

53. BC 26 aprile 2006, Sancties 2006, n. 4 (sanzione disciplinare nell'ambito della libertà di espressione).

54. BC 27 marzo 2003, 06/3263/GB.

55. BC 22 agosto 2006, 06/698/GA, Sancties 2007, 6 con annotazione di Kooijmans, che scrive: "Benché le RPE non abbiano efficacia diretta, sembra proprio che la BC interpreti il Capitolo VII della Pbw in conformità con le Regole Penitenziarie; vedi anche BC 6 giugno 2007, 06/3248/GA.

56. BC 4 gennaio 2011, 10/2848/GA. Da questo si può evincere che le RPE nei Paesi Bassi non valgono quale criterio di sindacato giurisdizionale.

57. Vedi la relazione annuale della Corte Costituzionale, consultata il 5 giugno 2011.

58. Art. 32 comma 1 CEDU (competenza). Corte Costituzionale, 22 ottobre 2007, n. 349/2007.

59. CGUE, 19 gennaio 2010, C-555/07, Kuckdeveci vs. Swedex GmbH & Co. KG; CGUE, 4 marzo 2010, C-578/08, Chakroun vs. Minister van Buitenlandse Zaken; Cass., Sezione III, 2 febbraio 2010, n. 2352, Banci e altri vs. Azzolina; Corte Costituzionale, 28 gennaio 2010, n. 28.

60. V. Grevi, G. Giostra & F. della Casa (red.), Ordinamento Penitenziario, Commento articolo per articolo, terza edizione, Padova: CEDAM 2006.

61. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, Consiglio d'Europa, 26 novembre 1987, CPT/Inf/C (2002) 1.