ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo quarto
Le esperienze di alcuni centri per la mediazione penale minorile

Nastassya Imperiale, 2007

1. L'Ufficio di mediazione penale minorile di Torino

La sperimentazione nel campo della mediazione penale minorile, a Torino (prima esperienza in Italia) è iniziata nel gennaio del 1995, a seguito di un lungo dibattito tra i magistrati del Tribunale per i minorenni di Torino e la relativa Procura della Repubblica riguardo ai temi della mediazione e della riparazione. Il 1º febbraio 1999 viene stipulato un Protocollo d'intesa sottoscritto dagli enti promotori: la Regione Piemonte, il Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Comune di Torino, il Tribunale per i minorenni di Torino e la Procura presso il Tribunale per i minorenni, con il quale si ufficializza il "Progetto Riparazione". Tale progetto prevedeva oltre alla possibilità di attività di utilità sociale per i minori, anche l'apertura del Centro di mediazione penale di Torino. I lavori di utilità sociale, intesi come attività di riparazione indiretta, sono definiti dall'art. 9 del protocollo d'intesa come "qualsiasi prestazione lavorativa non comportante retribuzione o attività di volontariato che sia espressione e segno di una volontà di riparazione da parte del minore". A questo proposito Franca Buniva, mediatrice e assistente sociale dell'Ussm del Piemonte e della Valle d'Aosta, osserva:

Così intese, le attività di utilità sociale avrebbero dovuto essere, per quanto possibile, connesse al reato al fine di evidenziare il legame simbolico con il danno arrecato, eventualmente frutto di un accordo raggiunto in mediazione, limitatamente afflittive e quindi di breve durata, onde evitare pericolose attribuzioni di significati punitivi all'attività lavorativa. Anche per questa ragione era previsto l'assenso del minore. Nel corso degli anni le attività di utilità sociale hanno perso buona parte di queste caratteristiche e, come del resto mi pare accada ampiamente in altre realtà italiane, hanno sempre più assunto un carattere di tipo ri-educativo, quando non punitivo. E ciò è avvenuto innanzi tutto per la collocazione che esse hanno avuto soprattutto all'interno della messa alla prova. (1)

Con la firma del protocollo d'intesa, con il quale si formalizzava la sperimentazione nel campo della mediazione, il Comune di Torino s'impegnava a mettere a disposizione dell'Ufficio torinese dei locali per lo svolgimento dell'attività di mediazione, fino a quel momento effettuata in via sperimentale presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

L'Ufficio per la mediazione di Torino attualmente è composto da un gruppo di dieci mediatori, che prestano la loro attività a tempo parziale, di cui tre dipendenti dei Servizi minorili della giustizia, due del Comune di Torino e cinque professionisti volontari. Dei dieci mediatori, uno ha funzioni di coordinamento.

Quasi tutti i mediatori hanno seguito corsi di formazione, condotti dal Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi, per circa 90 ore, attivati inizialmente dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e, in un secondo momento, attivati autonomamente dalla Commissione regionale ex art. 13 D.lgs. 272/1989. Tale disposizione disciplina il Coordinamento dei servizi, e nel suo primo comma dispone che "d'intesa con le Regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali", mentre il secondo comma prevede la costituzione di una commissione centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il coordinamento delle attività dei servizi previsti nel primo comma.

L'Ufficio opera soprattutto sulle segnalazioni provenienti dal Pubblico ministero per la necessità di intervenire immediatamente con un'attività riparatoria rispetto al fatto reato. Come dice Franca Buniva:

Infatti se questa immediatezza, o almeno una certa tempestività, facesse difetto, verrebbe vanificato il risultato dell'attività stessa, sia perché la vittima, dopo un certo tempo, non ha più interesse a dissotterrare le angosce provocate dal reato e sia perché il minore, quanto più passa il tempo tanto più si presenterà come un individuo diverso da quello che ha compiuto il reato. (2)

Per questo motivo, i magistrati della Procura torinese per inviare i casi all'Ufficio di mediazione hanno individuato l'art. 9 del d.p.r. n. 448 del 1988, relativo all'indagine sulla personalità del minorenne, quale strumento utile per proporre al minore di incontrarsi con la vittima per riconsiderare la sua condotta illecita e riparare le conseguenze del reato. Oltre a questo spazio normativo, è possibile un invio all'Ufficio di mediazione nell'ambito della messa alla prova per opera del giudice dell'Udienza preliminare o del giudice del Dibattimento. Inoltre, a seguito di nuovi accordi tra la magistratura e gli altri soggetti firmatari del protocollo d'intesa, le richieste di mediazione provengono anche dagli operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia o dei servizi territoriali nell'ambito delle indagini sociali. Questa decisione ha portato alla predisposizione, nel giugno del 1999, di un accordo sulle modalità di collaborazione tra il Centro di mediazione penale minorile ei servizi sociali ministeriali e del territorio.

La procedura utilizzata dall'Ufficio per lo svolgimento della mediazione è la seguente:

  • I Pubblici ministeri individuano i fascicoli per i quali ritengono opportuno un intervento di mediazione e li mettono a disposizione dei mediatori affinché valutino la fattibilità o meno di un percorso di mediazione. Il protocollo d'intesa, all'art. 4 stabilisce, infatti, che: "La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale per i minorenni si impegnano a segnalare all'Ufficio per la mediazione tutte le situazioni per le quali valutino opportuna un'attività di mediazione; l'incarico all'Ufficio e la mediazione non hanno carattere di obbligatorietà, né per i mediatori che valuteranno caso per caso la fattibilità dell'intervento, né per le parti che potranno o no prestare il loro consenso informato all'iniziativa";
  • se il mediatore reputa opportuno un percorso di mediazione, la Procura invia contestualmente una lettera alla vittima e al minore, in cui si dà avviso che sarà recapitato dall'Ufficio di mediazione un invito alla mediazione;
  • i servizi minorili e/o del territorio, invece, una volta acquisito il consenso del minore nell'ambito delle indagini sociali, inviano all'Ufficio di mediazione una richiesta di valutazione della fattibilità di una mediazione;
  • in seguito ad una valutazione positiva della fattibilità della mediazione, il mediatore incaricato del caso invia una lettera a entrambe le parti, con un depliant informativo sull'attività di mediazione, e nel quale è fissata una data per il colloquio individuale e l'incontro di mediazione. Come afferma Giovanni Ghibaudi, coordinatore dell'Ufficio di mediazione torinese: "Nel testo è offerta la disponibilità ad un contatto telefonico diretto, a distanza di una decina di giorni, per la conferma da parte degli interessati o, eventualmente, per la fissazione di una nuova data. Qualora non dovesse pervenire alcun riscontro alla proposta di mediazione, il mediatore contatta direttamente le parti tramite telefono, mettendosi a disposizione per ogni eventuale delucidazione sul significato e le modalità operative della mediazione". (3)
  • in caso di mancato consenso della vittima non è possibile effettuare la mediazione;
  • se il consenso è stato prestato da entrambe le parti, è possibile procedere al primo colloquio individuale, che avviene alla presenza di almeno due mediatori, e ai quali possono partecipare, solamente nella prima parte, anche i genitori e gli avvocati, al fine di fargli comprendere le finalità della mediazione. In questa prima parte del colloquio avviene la ricostruzione dei fatti;
  • subito dopo i colloqui individuali, i mediatori valutano, in base a quanto emerso, come procedere all'incontro di mediazione vero e proprio e fissano la data dell'incontro faccia a faccia;
  • l'incontro di mediazione vero e proprio si apre con una descrizione da parte dei mediatori delle regole che scandiscono l'incontro di mediazione, poi è data la parola alle parti affinché possano esprimere i loro punti di vista e confrontarsi sull'evento;
  • i mediatori valutano l'esito della mediazione, il quale può essere positivo, negativo o non effettuata e individuano delle modalità riparative e riconciliative;
  • i mediatori riferiscono l'esito della mediazione all'Autorità giudiziaria o ai Servizi ministeriali o territoriali invianti con una relazione molto sintetica.

Sulla base del Protocollo d'intesa siglato con l'Autorità giudiziaria, i mediatori torinesi sono legittimati a ricevere le informazioni indispensabili per prendere contatto le parti. Essi adottano tutte le cautele per evitare la divulgazione a terzi d'informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'attività di mediazione. Inoltre la banca dati con le informazioni riguardanti le mediazioni svolte dall'Ufficio di mediazione torinese è conservata presso il Centro giustizia minorile del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Quanto alla tipologia dei reati presi in considerazione dall'Ufficio torinese, si sono riscontrati soprattutto i reati contro la persona di modesta gravità, quali le lesioni, le minacce, le ingiurie e gli oltraggi. A questo proposito la Buniva osserva:

Più che il reato, il criterio che si è ritenuto più significativo è quello della eventuale origine culturale o ambientale del reato. Perciò si è esclusa, seppur non tassativamente, la possibilità di mediazione per i furti commessi dai nomadi slavi o per i reati commessi dai tossicodipendenti, in base alla considerazione che in entrambe le situazioni il reato non è che l'ultima conseguenza di un universo deviante. Resta comunque fondamentale l'elemento soggettivo, ovvero la disponibilità e capacità del singolo a percorrere la strada della mediazione. (4)

Per quanto riguarda i dati riguardanti le mediazioni effettuate dall'Ufficio per la mediazione di Torino, emerge che: (5)

nel periodo 1995- 2005 sono pervenute al Centro 663 segnalazioni, che hanno riguardato 993 minori denunciati e 787 persone offese dal reato, inoltre si è registrato un costante aumento delle segnalazioni, infatti, queste nel periodo 1995- 2000 sono state 215, mentre nel periodo 2001- 2005 sono state 448, per cui sono più che raddoppiate.

Per quanto riguarda i soggetti istituzionali che hanno fatto le segnalazioni, risulta che nel periodo 2001- 2005, su 448 segnalazioni, 414 sono state effettuate da parte della Procura, 29 dai Servizi sociali e 5 sono state fatte dal Giudice dell'Udienza preliminare.

Il numero degli invii non corrisponde però con il numero delle mediazioni effettuate, poiché presupposto dell'attività di mediazione è la prestazione del consenso delle parti alla mediazione, a questo proposito l'Ufficio di mediazione di Torino registra una diminuzione del consenso da parte delle vittime, poiché nel periodo di attività 1995- 2000 su 269 vittime di reato il 52% aveva espresso il proprio consenso alla mediazione, mentre la percentuale saliva al 70% dei 301 minori denunciati. Nel periodo 2001- 2005, invece, aumentano le segnalazioni al Centro di mediazione, ma diminuisce il consenso delle vittime che nel 2005 rappresenta il 32%.

Quanto invece al numero delle mediazioni che giungono al termine, si registra che su 448 segnalazioni pervenute all'Ufficio di mediazione nel periodo 2001- 2005, le mediazioni che sono giunte a termine sono state 257, e tra queste l'82% ha avuto esito positivo, e il 18% ha avuto esito negativo

Quanto alla nazionalità dei minori segnalati all'Ufficio per la mediazione, emerge che sono per la maggior parte maschi (547 maschi e 135 femmine) e di nazionalità italiana (l'80% nel periodo 2001- 2005), però è stato registrato un aumento delle segnalazioni riguardanti minori stranieri, per lo più di origine magrebina, questa percentuale è passata dal 4% al 9%.

Per quanto riguarda i dati riguardanti l'anno 2006, emerge che: (6)

le segnalazioni sono state 124, riguardanti 227 minori, quasi tutti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, di cui 179 maschi e 48 femmine. La maggior parte di essi (109) sono studenti che frequentano la scuola media inferiore o le scuole professionali. Le vittime sono state 165, di cui tre sono istituzioni (scuole o comuni), di età compresa tra gli 11 e i 61 anni, di cui 109 maschi e 53 femmine. La maggioranza dei minori che ha partecipato al percorso di mediazione è di nazionalità italiana, ma si registra anche una partecipazione alla mediazione di minori stranieri, per lo più di origine albanese, marocchina e rumena.

Tabella- I minori: la nazionalità
Albanese 11
Cubana 1
Italiana 199
Marocchina 11
Peruviana 1
Rumena 3
Non rilevato 1

Per quanto riguarda il consenso del minore alla mediazione emerge che: 128 di essi (il 56%) ha prestato il suo consenso alla mediazione, mentre 86 (38%) di essi non ha dato il loro consenso, e in 13 casi (6%) l'Ufficio di mediazione ha ritenuto, per motivi diversi, che il percorso di mediazione non fosse fattibile.

Per quanto riguarda il consenso delle vittime si rileva, invece, che: 58 di essi (35%) ha dato un consenso positivo, mentre 94 vittime (57%) non hanno dato il proprio consenso alla mediazione, e in 13 casi (8%) non è stato verificabile.

Per quanto riguarda le Autorità invianti, emerge che su 124 segnalazioni: 112 segnalazioni provengono dal P.M., 1 dal GUP, 10 dai Servizi, e 1 da P.M.+ Servizi Territoriali.

Il periodo intercorso dal fatto-reato alla segnalazione nella maggioranza dei casi è stato inferiore a 1 anno, mentre la durata dell'iter mediativo (dalla segnalazione alla conclusione) in prevalenza è stata superiore a tre mesi. Le tipologie di reato prese in considerazione nella maggioranza dei casi sono state: oltre a quelli più frequenti quali danneggiamento, furto, ingiurie, lesioni personali, minacce, percosse, rapina, anche l'estorsione, l'appropriazione indebita, il disturbo delle persone, le molestie, la ricettazione, la rissa, la violazione di domicilio, la violenza o minaccia a P.U., la violenza privata.

Quanto all'esito delle mediazioni (riferite a ciascun minore): su 227 minori, 64 hanno avuto esito positivo, 143 non sono state fattibili per mancanza di consenso di almeno una parte o per valutazione dei mediatori, e 20 mediazioni non sono state effettuate perché tra le parti non vi era più conflitto, perché risolto autonomamente.

Per quanto riguarda, invece, l'esito delle mediazioni (riferito ai procedimenti), su 124 segnalazioni 36 hanno avuto esito positivo, di cui 3 mediazioni indirette, e 88 mediazioni non sono state fattibili, per mancanza di consenso di una delle parti o per valutazione dei mediatori, o perché il conflitto era stato risolto.

2. L'Ufficio di mediazione penale minorile di Milano

L'Ufficio di mediazione penale di Milano è stato formalmente istituito il 29 aprile del 1998 in seguito alla firma di un Protocollo d'intesa interistituzionale tra Ministero di Grazia e Giustizia (CGM della Lombardia e della Liguria), Comune di Milano, Comune di Cinisello Balsamo, e Provincia di Milano (ASL n. 1 di Legnano), sotto il patrocinio del Presidente del Tribunale per i minorenni e del Procuratore della Repubblica per i minorenni del capoluogo lombardo. Il protocollo d'intesa ha dato attuazione al "Progetto per l'istituzione di un Ufficio di mediazione penale minorile presso il Tribunale per i minorenni di Milano" elaborato nel 1996 da un gruppo di studiosi e operatori esperti di giustizia minorile, il cosiddetto "gruppo dei promotori". Lo stesso gruppo di promotori nel maggio del 2001 ha costituito l'Associazione Dike sulla mediazione dei conflitti.

La costituzione dell'Ufficio di mediazione è stata preceduta da una serie d'incontri sul tema della mediazione penale minorile, finalizzata alla diffusione di una cultura della mediazione penale e al confronto e alla collaborazione di tutti soggetti istituzionali e del privato sociale. Importante, in questi incontri è stata l'esperienza già maturata dall'Ufficio di mediazione penale minorile di Torino, presa come punto di riferimento. Per quanto riguarda la composizione dell'Ufficio al momento della sua costituzione, Claudia Mazzuccato, mediatrice dell'Ufficio, dice:

I mediatori milanesi sono fin dall'origine quattordici: i sette componenti del "gruppo promotore" e altre sette persone funzionari pubblici, dipendenti dalle Amministrazioni sottoscrittrici il protocollo d'intesa e "distaccati" presso l'ufficio per la mediazione. I mediatori sono eterogenei per sesso, età e competenze scientifiche e/o professionali: uomini e donne, giovani e meno giovani, con marcate diversità culturali (quattro educatori, tre assistenti sociali, due giuristi, due pedagogisti, un criminologo, un sociologo, un teologo). L'intero gruppo ha svolto - prima dell'apertura del servizio- un lungo, serio, unitario periodo di formazione secondo un modello umanistico, non negoziale di mediazione. (7)

Attualmente l'Ufficio di mediazione milanese è composto da nove mediatori, uno proviene dai Servizi della giustizia minorile, due provengono dal Comune di Milano, tre sono insegnanti, di cui uno docente universitario esperto in materie giuridiche, due esperti in discipline sociali e pedagogiche, e un avvocato. (8)

La formazione dei mediatori milanesi è stata condotta dal Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi, con seminari della durata di 180 ore, più alcuni stages di formazione in itinere. Oltre a questa formazione di base, ci sono stati altri segmenti di formazione per una durata complessiva di un anno e mezzo. La formazione dei mediatori è comunque continua, perché tutti i mediatori dell'Ufficio periodicamente frequentano corsi di aggiornamento e seminari.

Tutti i mediatori svolgono la loro attività presso l'Ufficio di mediazione a tempo parziale, riuscendo, mediante un'organizzazione interna dei turni, a garantire sia l'orario di apertura dell'Ufficio, sia la formazione delle èquipe di mediazione. La sede dell'Ufficio di mediazione è stata collocata fuori dal Tribunale per i minorenni, per evitare nei mediati una confusione del ruolo del giudice e quello del mediatore, a tale fine l'Ufficio ha sede presso il Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà (SEAD Settore Educazione) del Comune di Milano. L'Ufficio per la mediazione di Milano offre il suo servizio in tutto il distretto di competenza del Tribunale per i minorenni di Milano che comprende le province di Milano, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Pavia, Lodi.

Per quanto riguarda gli ambiti normativi all'interno dei quali opera l'ufficio milanese, questi sono stati individuati negli artt. 9, 27, 28 del d.p.r. 448/88, e dall'art. 564 c.p.p.

La mediazione effettuata nell'ambito dell'art. 9 del d.p.r. 448/88, sperimentata per la prima volta dall'Ufficio di mediazione penale minorile di Torino, è utilizzata anche dall'Ufficio milanese, in conformità con le linee guida della mediazione penale minorile emanate dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile. Esse prevedono una limitazione degli interventi penali a carattere fortemente contenitivo, come il carcere, e l'utilizzazione e lo sviluppo dei Servizi penali minorili per l'intervento sulla devianza minorile. Il contesto normativo dell'art. 9 d.p.r. 448/88 consente all'autorità procedente, di chiedere agli operatori dell'Ufficio di mediazione la possibilità di verificare la fattibilità di un incontro tra autore del reato e vittima. Come evidenzia Adolfo Ceretti, direttore scientifico dell'Ufficio milanese: "la procedura di cui all'art. 9 soddisfa un'esigenza particolarmente sentita da chi opera nel campo della mediazione, vale a dire la tempestività della risposta alla situazione di disagio che il conflitto ha creato". (9) Anche Federica Brunelli dice:

Si è convinti che l'immediatezza dell'incontro garantisca una risposta tempestiva alla situazione di disagio e di conflitto suscitata dal reato e consenta un incontro tra un minore, che è ancora quello che ha commesso il reato, e una vittima, che ha ancora desiderio di lavorare sulle angosce provocate dal comportamento deviante. (10)

Al momento della costituzione dell'Ufficio di mediazione si è posto il problema della possibile violazione della privacy nel momento dell'invio del caso da parte della Procura della Repubblica all'Ufficio per la mediazione. È stato risolto da un parere dell'allora garante della privacy, il dott. Rodotà, il quale ha stabilito che nell'invio del caso da parte della Procura non vi era alcuna violazione della privacy, poiché si trattava di una comunicazione tra Uffici. All'interno dell'Ufficio di mediazione, vi è un referente per i dati sensibili, i quali sono custoditi in appositi cassetti chiusi, in aderenza a quanto disposto dalla legge sulla privacy.

Per quanto attiene allo svolgimento del percorso di mediazione, presupposto fondamentale è il consenso del minore, dei suoi genitori e della vittima. Le sue fasi sono così sintetizzabili:

  • il mediatore responsabile del fascicolo provvede all'invio di lettere informative e di un opuscolo illustrativo ai protagonisti della mediazione;
  • il mediatore responsabile del caso prende i primi contatti telefonici con le parti e le invita a dei colloqui preliminari individuali;
  • i colloqui preliminari si svolgono alla presenza di due mediatori, funzionali alla raccolta d'informazioni e del consenso alla mediazione, e alla raccolta delle impressioni delle parti riguardo al reato;
  • l'incontro di mediazione avviene alla presenza, di almeno un'equipe di tre mediatori indipendenti e neutrali; altri mediatori assistono i genitori e gli eventuali accompagnatori. Al termine dell'incontro, che può durare anche molte ore, tutti i soggetti intervenuti si riuniscono per la restituzione dell'esito ai soggetti vicini ai due mediati;
  • alla mediazione può fare seguito anche un'eventuale fase diretta alla definizione di un accordo sul risarcimento del danno. Tale fase eventuale avviene alla presenza dei difensori, in modo da garantire un'obbligazione risarcitoria equa;
  • i mediatori, preferibilmente alla presenza delle parti, redigono la comunicazione sintetica dell'esito della mediazione da inviare all'Autorità giudiziaria;
  • nel caso in cui al percorso di mediazione fa seguito un'attività di riparazione, simbolica o materiale, i mediatori svolgono un accompagnamento del minore fino all'adempimento degli impegni assunti;
  • l'attività riparativa può coinvolgere anche la vittima, in base all'accordo raggiunto dai mediati;
  • durante il periodo di sperimentazione, tutti quelli che avevano partecipato alla mediazione erano contattati nuovamente, a mediazione conclusa, dai mediatori al fine di somministrare il questionario riguardante l'indagine qualitativa.

Questo tipo di procedura non è differente da quella seguita dall'Ufficio torinese, a eccezione del fatto che la Procura torinese spedisce direttamente alle parti delle lettere per informali sull'attività di mediazione.

L'esito della mediazione è valutato sulla base di alcuni indicatori psicologici (tenore e atmosfera dell'incontro) e concreti (promessa di riparazioni materiali e, prima ancora, simboliche) dai quali si può dedurre se essa avuto o no dei risultati positivi, a questo punto l'esito positivo o negativo della mediazione è comunicato all'Autorità giudiziaria con una relazione molto sintetica, attraverso l'indicazione "positivo", "negativo", "incerto" o "mediazione non effettuata". A questo proposito la Mazzuccato afferma che:

Una mediazione ha esito positivo, per i mediatori milanesi, quando i presenti (mediatori/parti) sono spettatori e artefici di un mutamento costruttivo nella comunicazione e nel rapporto tra reo e vittima, quando - in altre parole - è possibile percepire un reciproco riconoscimento tra le parti o almeno una significativa diversa percezione l'una dell'altra, spesso estrinsecati in un impegno di riparazione simbolica o materiale soddisfacente per entrambi. Si noti che, allo sguardo mediativo, la remissione di querela e/o il risarcimento del danno (come obbligo giuridico formale) sono praticamente irrilevanti, certamente secondari e non costitutivi del buon fine dell'incontro. (11)

Per garantire la riservatezza e l'autonomia della procedura di mediazione, è stabilito che il contenuto dell'attività di mediazione rimane solo nel fascicolo dell'Ufficio di mediazione, senza alcuna comunicazione all'autorità inviante.

In caso di esito positivo della mediazione, il magistrato potrà richiedere al giudice una pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, altrimenti sarà possibile fare ricorso al perdono giudiziale. A questo proposito la Mazzuccato dice:

Non si finirà mai abbastanza di sottolineare come la mediazione riuscita deve avere effettive ricadute positive sul piano giuridico processuale e sostanziale (pur lasciando integra la discrezionalità del giudice nella scelta dello strumento che meglio risponde alle esigenze educative del minore); la mediazione non effettuata o dall'esito negativo non deve invece in nessun modo produrre effetti sfavorevoli al reo: deve cioè rimanere sempre la possibilità concreta per il giudice di adottare provvedimenti di "irrilevanza del fatto", perdono giudiziale, messa alla prova o comunque di misure non detentive. (12)

L'Ufficio di mediazione penale minorile di Milano, non si occupa direttamente delle obbligazioni nascenti dall'accordo di conciliazione, tuttavia è disponibile a seguire le attività riparative, al solo fine di verificare il loro esito. A questo proposito la Brunelli dice che:

Nell'esperienza milanese, la riparazione materiale è consistita, fino ad oggi, nel risarcimento monetario dei danni subiti. In questi casi, il mediatore svolge il ruolo di semplice accompagnatore e facilitatore, offrendo alle parti e ai rispettivi avvocati lo spazio della mediazione per lo svolgimento di un'attività di transazione, la quale viene realizzata- per ciò che riguarda i contenuti- dai legali delle parti. (13)

Per quanto riguarda la tipologia dei reati ai quali la mediazione milanese si rivolge essi, sono reati che, seppur non gravi, possono essere oggetto di allarme sociale, quali: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali, atti di violenza sessuale (soprattutto quelli intercorsi tra persone che già si conoscono), rapine e reati con l'aggravante razziale.

Nella prima fase della sperimentazione (non superiore a tre anni), il progetto prevedeva di avere come destinatari, rei di età compresa tra i 16 e i 18 anni, e vittime di età superiore ai 14 anni; inoltre, esso stabiliva che nella fase di avvio la mediazione doveva rivolgersi solamente a minori non recidivi, non tossicodipendenti e non aventi gravi patologie della personalità, con la precisazione che tali criteri potevano essere abbandonati nella fase successiva alla sperimentazione.

Per quanto riguarda i dati concernenti il numero di mediazioni effettuate dal Centro di mediazione penale minorile di Milano, emerge che: dall'apertura dell'Ufficio di mediazione (1998) fino al 31 dicembre 2003, i casi inviati in mediazione sono stati 218. (14)

Figura 1- Casi inviati in mediazione per anno. Periodo 1998- 2003. Percentuale
Figura 1

La figura 1 mostra la distribuzione percentuale di questi casi per ciascun anno di attività dell'Ufficio, esclusi i primi mesi del 2004. Il 2000 è stato l'anno in cui è stato inviato il maggior numero di casi (48 casi inviati), mentre nel 2002 i casi inviati sono stati solo 26. Per quanto riguarda il rapporto tra i casi inviati in mediazione rispetto al numero totale dei fascicoli nuovi aperti presso il Tribunale per i minorenni di Milano, emerge che: i dati della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano indicano che dal 1998 al 2002 le denunce a carico di minori con più di 14 anni sono state 28.647. In particolare: 5.639 nel 1998, 6.382 nel 1999, 5.893 nel 2000, 5.298 nel 2001 e 5.435 nel 2002.

L'ufficio di Milano osserva che dai dati disponibili non è possibile sapere quante di queste denunce hanno portato, nel corso dell'interrogatorio, a una dichiarazione di colpevolezza da parte del minore indagato o imputato, condizione necessaria per un eventuale invio all'Ufficio di mediazione, è possibile, invece, fornire un'indicazione circa l'incidenza dei casi inviati in mediazione sul totale delle denunce a carico di minori con più di 14 anni, così nel periodo 1998- 2002, i casi inviati in mediazione costituiscono circa lo 0,6% delle denunce a carico di minori ultraquattordicenni pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Nella rappresentazione grafica che segue, elaborata da Francesco Di Ciò, il 4,0% delle mediazioni è in corso, il 46,2% ha avuto esito positivo (di cui 1 a seguito di una mediazione indiretta), l'1,3% ha avuto esito negativo, il 4,4% ha avuto esito incerto (di cui 2 a seguito di mediazioni indirette), e il 43,6% è rappresentato dalle mediazioni non effettuabili di cui 1 con ritiro di querela.

Figura 2- Esito delle mediazioni. Periodo gennaio 1998- maggio 2004. Percentuale
Figura 2
Tabella 3- Esito delle mediazioni per anno. Percentuale
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Positivo 50,0 52,4 54,6 36,6 50,0 41,9
Negativo 2,4 2,1 3,8
Incerto 6,7 4,8 10,4 2,4
Non effettuabile 43,3 40,5 31,3 61,0 46,2 48,4 14,3
In corso 9,7 85,7
Non rilevato 2,1
Totale 100 100 100 100 100 100 100

Per quanto riguarda gli esiti processuali dei casi inviati all'Ufficio di mediazione milanese, è possibile dare una rappresentazione grafica, con riferimento al periodo gennaio 1998- maggio 2004.

Figura 4- Esiti processuali dei casi inviati in mediazione
Figura 4
Figura 5- Categorie di esito processuale. Periodo gennaio 1998- maggio 2004. Percentuale
Figura 5

3. L'Ufficio di mediazione civile e penale di Bari

L'Ufficio di mediazione di Bari è stato costituito a livello sperimentale nell'ottobre del 1996, presso gli Uffici giudiziari minorili baresi, e denominato Ufficio per la mediazione civile e penale. Nel 1998 l'Ufficio per la mediazione stipula un Protocollo d'intesa con la Regione Puglia, il Comune di Bari, il Centro giustizia minorile di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Tribunale per i minorenni di Bari. Dal momento della stipulazione del Protocollo d'intesa, assistenti sociali dell'ente locale e del Centro Giustizia minorile affiancano i mediatori dell'Ufficio barese.

Come c'è scritto sul sito del C.R.I.S.I., Centro Ricerche ed Interventi sullo Stress Interpersonale, S.c.a.r.l. Onlus:

L'esperienza barese nel campo della mediazione penale nasce all'interno di un percorso di sperimentazione e di ricerca più ampio che investe il settore civile e sociale, lo interroga, lo problematizza e tenta possibili risposte. Risposte, innanzi tutto, ad una realtà territoriale difficile in cui lo stesso minore che esprime comportamenti aggressivi, a scuola o in famiglia, diviene autore di un comportamento penalmente rilevante, quasi fosse una "naturale evoluzione", una "naturale risposta" ai suoi rapporti col territorio. (15)

Per questo motivo, Anna Coppola De Vanna, coordinatrice dell'Ufficio per la mediazione di Bari e, Presidente del Centro di mediazione CRISI, afferma:

La scelta di non limitare la prassi mediativa al settore penale, come nelle esperienze realizzate in altre città italiane, ma di estenderla anche al settore civile, deriva da una precisa impostazione culturale in campo mediativo, per certi aspetti indotta dai bisogni del contesto, per altri prodotta da una capillare opera di sensibilizzazione svolta dai centri di mediazione e di formazione alla mediazione sorti sul territorio. (16)

La costituzione dell'Ufficio è stata preceduta da un lungo dibattito, finalizzato alla diffusione della cultura della mediazione, che ha coinvolto i mediatori, i magistrati, gli avvocati, e gli operatori sociali della giustizia e del Comune di Bari.

L'Ufficio è composto da due assistenti sociali del Comune di Bari, un operatore del Centro giustizia minorile, un operatore dell'USSM, più degli operatori del privato sociale con una specifica formazione mirata alla mediazione. In questo modo la composizione dell'Ufficio vede coinvolte diverse professionalità, tra le quali: docenti, assistenti sociali, avvocati, educatori, sociologi, pedagogisti, e psicologi. I componenti dell'Ufficio svolgono attività diversificate, secondo il loro livello di formazione, in modo che chi è agli inizi del percorso formativo, si occupa di tutte le attività preliminari alla mediazione, seguono poi coloro che si occupano della costruzione del consenso e della verifica della fattibilità della mediazione, la mediazione vera e propria è invece affidata ai mediatori appartenenti al privato sociale, a questo proposito Anna Coppola De Vanna dice:

L'utilizzazione dei componenti l'ufficio in attività diversificate, sulla base del livello di competenza, è ispirata alla logica di prevedere il loro progressivo ingresso nelle attività di mediazione vera e propria, accanto agli operatori del privato sociale, in modo tale che, col completamento del percorso formativo, gradualmente affrontino tutti i momenti del processo mediativo, con la conseguente progressiva non utilizzazione (o utilizzazione residuale) dei mediatori esterni. (17)

Per quanto riguarda gli ambiti all'interno dei quali opera l'Ufficio barese, oltre al campo civile riguardante la mediazione familiare, la mediazione sociale e la mediazione interculturale, l'Ufficio agisce nel campo penale nell'ambito degli spazi normativi offerti dall'art. 9 disp. proc. pen. min., relativo all'indagine sulla personalità del minore, dell'art. 28 disp. proc. pen. min., relativo alla messa alla prova nella fase successiva all'indagine preliminare, e nell'ambito degli artt. 32, comma 2 disp. proc. pen. min., e 47 legge 354/1975 per quanto riguarda la fase esecutiva.

Il modello cui si è ispirata tutta la fase sperimentale è stato quello della ricerca- azione, dice Coppola De Vanna "per dare una risposta ai problemi emersi nella concreta prassi mediativa". (18) Tale modello, fa riferimento al metodo teorizzato dalla Morineau, con il quale i mediatori dell'Ufficio barese concordano, guardando alla mediazione non come a un intervento psicologico, né a un intervento pedagogico, ma come a un incontro tra persone divise da un conflitto finalizzato alla riattivazione del dialogo e al confronto con le diversità proprie e dell'altro.

Le fasi attraverso le quali si sviluppa il percorso mediativo dell'ufficio sono:

1ª fase: invio all'ufficio per la mediazione.

L'invio è di competenza dell'Autorità giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, o Tribunale per i minorenni di Bari, anche se la sollecitazione può provenire dagli operatori del Servizio sociale ministeriale e dai difensori, cui l'Autorità giudiziaria aderisce;

2ª fase: raccolta del consenso.

Contemporaneamente all'invio, l'Autorità giudiziaria chiede agli operatori dei servizi sociali ministeriali e dell'ente locale di prendere contatto con le parti per acquisire il consenso alla mediazione;

3ª fase: valutazione della fattibilità.

Tale valutazione è di competenza dell'Ufficio di mediazione, essa avviene mediante colloqui individuali con le parti; in questa fase vi è anche un'occasione per verificare il consenso delle parti alla mediazione, prestato inizialmente agli operatori sociali minorili o al magistrato;

4ª fase: invio ai mediatori.

L'Ufficio di mediazione, ricevuto il consenso e verificata la fattibilità della mediazione, invia le parti all'èquipe che si occuperà della mediazione;

5ª fase: attività di mediazione.

L'èquipe di mediazione composta di tre mediatori, svolge il percorso mediativo sulla base delle esigenze emergenti dal caso concreto;

6ª fase: comunicazione degli esiti della mediazione.

Fermo restando la riservatezza riguardante il contenuto della mediazione, gli operatori responsabili del fascicolo comunicano sinteticamente l'esito della mediazione all'Autorità giudiziaria inviante, e ai servizi sociali ministeriali e dell'ente locale.

Per quanto riguarda i dati relativi al numero delle mediazioni, nel primo biennio di sperimentazione (1996-1997), sono stati inviati all'Ufficio di mediazione 48 casi di mediazione penale. Di queste:

  • 13 mediazioni per delitti contro il patrimonio;
  • 11 mediazioni per i delitti contro la pubblica amministrazione;
  • 24 mediazioni per delitti contro la persona.

Nel periodo 1996- 2001 i minori inviati per una mediazione penale sono stati 222, di cui 118 mediazioni hanno avuto esito positivo (pari al 53,1%), e 88 mediazioni hanno avuto esito negativo (pari al 39,6%). (19)

Dal 28/09/05, data di riapertura seguente alla conclusione della prima convenzione durata tre anni, l'Ufficio di mediazione civile e penale presentava 53 casi di mediazione derivanti da invii degli anni precedenti, alcuni interrotti in fase iniziale di consenso, altri già avviati. Dalla riapertura dell'Ufficio, con una nuova convenzione, sono stati effettuati 96 invii, per cui fino ad oggi i casi gestiti dall'Ufficio sono 149. (20)

Di queste 149 mediazioni, 95 sono di mediazione civile ossia il 64,43% del totale dei casi e 54 di mediazione penale.

Delle 54 mediazioni penali, 44 sono archiviate e 10 sono in corso.

L'archiviazione rileva l'ufficio di mediazione barese è conseguenza diretta della conclusione di un percorso di mediazione o della considerazione della mancata fattibilità, che dà luogo all'interruzione del percorso. Il 23,1% delle mediazioni, civili e penali, sono chiuse positivamente, mentre il 4,3% ha esito negativo, e lo 0,9% di mediazioni risulta non avviata per mancanza di requisiti oggettivi. Tuttavia la causa principale di archiviazione è nel 71,8% dei casi la non fattibilità della mediazione.

La causa più frequente della non fattibilità è nel 60,71% il mancato consenso di una delle parti alla mediazione o la revoca del consenso nel corso della mediazione. La restante percentuale di mediazioni non fattibili dipende da diverse cause quali, nelle mediazioni penali, la revoca della messa alla prova e l'irreperibilità delle parti.

4. L'Ufficio di mediazione penale minorile di Trento

Il primo Ufficio di mediazione penale minorile di Trento è stato costituito con un Protocollo d'intesa il 4 dicembre del 1998 tra il Centro giustizia minorile di Venezia, la Provincia autonoma, con sede presso il Dipartimento sanità e attività sociali della Provincia.

I mediatori sono stati formati dallo psicologo formatore Thierry Bonfanti secondo il modello di riferimento teorico elaborato dal pedagogista francese Michel Lobrot della "Non direttività interveniente". Questo modello è definito dal pedagogista francese come un metodo di animazione e di psicoterapia, che consiste nella promozione di una relazione empatica e nell'osservazione dell'evoluzione dei comportamenti dei partecipanti. Proprio perché si tratta di un approccio di tipo psicologico, si differenzia dal modello teorizzato dalla Morineau, che partendo dal presupposto che il conflitto nascente dal reato ha una valenza relazionale, considera la mediazione, uno strumento per affrontare e risolvere il conflitto generato dal reato nell'ambito della relazione tra reo e vittima. A proposito del modello della "Non direttività interveniente", i mediatori dell'Ufficio trentino, Zanfei e Fortuna osservano:

Non direttività fa riferimento ad atteggiamenti che lasciano dire senza contraddire, quindi che lasciano emergere, accolgono, ascoltano idee divergenti, non preoccupati di rassicurare, di trovare risposte immediate, di chiudere subito. Intervenire fa riferimento ad atteggiamenti che orientano, riformulano in relazione all'obiettivo. Secondo questo approccio, il mediatore è quindi soggetto attivo nel processo di comunicazione tra vittima e reo: ascolta, interroga e si interroga, costruisce e suggerisce delle ipotesi, tenendo presente a sé ed alle parti l'obiettivo. (21)

Oltre che per il modello teorico di riferimento, l'Ufficio trentino si distingueva rispetto agli altri Uffici di mediazione penale minorile, anche per gli ambiti normativi che utilizzava per la mediazione, infatti, oltre all'art. 9 disp. proc. pen. min., l'Ufficio faceva ricorso anche alla disposizione contenuta nell'art. 12 disp. proc. pen. min., relativa all'assistenza all'imputato minorenne, e che viene ancora oggi utilizzata. Tale disposizione al comma uno assicura all'imputato minorenne, l'assistenza affettiva e psicologica, in ogni stato e grado del procedimento, dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'Autorità giudiziaria. Al secondo comma, invece assicura la presenza dei Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dell'ente locale.

A questo proposito Gianni Turri, Procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento, afferma:

La nostra esperienza ha delle specificità, che riteniamo importanti. Mi riferisco in particolare al rapporto con l'assistenza ex art. 12 disp. proc. pen. min., che è prevista per i minorenni nel corso del procedimento penale e che ha avuto scarsa attuazione nel nostro Paese. Noi l'abbiamo introdotta sperimentalmente e poi attuata sistematicamente e ne abbiamo ricavato indicazioni molto significative non solo in relazione al lavoro con i minorenni, ma anche in rapporto alla mediazione. Anzitutto, nel senso che, essendo partiti per l'assistenza dalla considerazione che il processo è un trauma per il minore, ci siamo presto imbattuti in un'altra verità: che il reato è un trauma per la vittima. Non abbiamo messo le due cose sullo stesso piano (tipo: assistenza all'indagato e assistenza alla vittima), ma è stato importante averle connesse in quel particolare contesto di relazione che s'instaura tra minore, famiglia e servizi nel percorso di assistenza. (22)

L'ufficio per la mediazione di Trento ha lavorato fino al 2004, momento in cui si è deciso di interrompere la convenzione con il Tribunale per i minorenni a causa della difficoltà dell'Ufficio di acquisire il consenso delle vittime per la partecipazione alla mediazione.

Nel settembre del 2005, la sezione di Trento del Centro per la mediazione penale di Trento, che dal 2003 operava in ambito dei Giudici di Pace, allarga le sue competenze all'ambito minorile attraverso una convenzione tra la Regione e il Ministero della giustizia. (23)

Il carattere pubblicista dell'iniziativa garantisce la gratuità e fruibilità del servizio stesso da parte degli utenti. Il Centro per la mediazione penale si trova presso la sede della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige. La collocazione fuori dal Tribunale rende evidente la diversità tra mediazione e procedimento penale giudiziario.

I mediatori individuati dalla Regione hanno superato una selezione tra 300 domande, indetta nel 2003 e preceduta da numerosi incontri informativi tesi a illustrare il tema della giustizia riparativa tenuti da alcuni esperti formatori appartenenti all'Associazione Dike di Milano. I mediatori selezionati provengono da aree di competenza scientifica eterogenee quali quella sociologica, giuridica, pedagogica, psicologica, filosofica. Sono anche presenti operatori sociali che si occupano di assistenza ai minori e di mediazione culturale. La diversità culturale e professionale dei componenti in fase di selezione è stata considerata una delle principali ricchezze di cui il Centro avrebbe potuto disporre, in conformità con le indicazioni della Raccomandazione n. (99) 19. I mediatori prima dell'apertura del servizio hanno svolto un periodo di formazione, della durata di 160 ore, le lezioni sono state tenute dagli esperti in mediazione e diritto penale dell'Associazione Dike di Milano. Sono stati svolti anche dei seminari di aggiornamento tenuti sempre dagli stessi formatori e da esperti del diritto penale operanti sul territorio per un totale di 40 ore.

La formazione gestita dall'Associazione Dike ha avuto come parametro, il modello teorico umanistico definito da Jacqueline Morineau. La coordinatrice dell'Ufficio per la mediazione di Trento, Cristina Corsi afferma:

Il modello di riferimento teorico dei mediatori che attualmente operano in Trentino guarda con particolare attenzione alla mediazione come spazio sia fisico che temporale in cui si offre alla vittima e all'autore di un reato la possibilità di esporre la loro visione dei fatti e ascoltare quella altrui in un contesto protetto, per riconquistare un piano relazionale soddisfacente evitando che il tempo venga paralizzato dal conflitto. Il reato viene visto come un gesto che rompe una relazione, anche se le parti sono due estranei, esiste un patto di cittadinanza che fa riconoscere che ci sia uno spazio pubblico condiviso dove dovrebbe esistere la fiducia, la sicurezza. Il reato interrompe una trama di vita, è un trauma. La mediazione permette di riconquistare un piano relazionale. (24)

Per quanto riguarda gli ambiti normativi all'interno dei quali opera il nuovo gruppo di mediatori dell'Ufficio di Trento, questi sono soprattutto gli artt. 9, 12, 27, 28 disp. proc. pen. min.

Il progetto per il Centro di mediazione di Trento ha previsto anche la possibilità d'invio in mediazione da parte di soggetti diversi dalla magistratura, come il Servizio sociale che invia i casi in mediazione ai sensi dell'art. 12 del D.p.r. 448/88 (nell'ambito della sua funzione di assistenza al minore).

L'utilizzazione dell'art. 28 è molto limitata perché, i mediatori di comune accordo con l'Autorità giudiziaria hanno deciso di limitare il ricorso alla mediazione come prescrizione del progetto di messa alla prova. È stato, infatti, rilevato il rischio che la mediazione inserita tra le prescrizioni del progetto di messa alla prova possa essere intesa dal minore come una punizione, svilendo la natura consensuale della stessa. La scelta di proseguire nell'ambito normativo dell'art. 12 è stata invece presa per non cancellare del tutto l'attività di mediazione portata avanti dal vecchio gruppo di mediatori.

Le Autorità invianti sono: la Procura della Repubblica nell'ambito dell'art. 9 disp. proc. pen. min., i Servizi sociali nell'ambito dell'art. 12 disp. proc. pen. min., anche se formalmente è la Procura che invia il caso, e il Tribunale per i minorenni nell'ambito dell'art. 28 disp. proc. pen. min.

Per quanto riguarda il problema del rispetto della privacy, l'Ufficio trentino vi presta molta attenzione. Per questo motivo i dati relativi alle parti, pur se limitati alla tipologia del reato e ai nominativi e ai recapiti, necessari per un loro contatto da parte dell'Ufficio di mediazione, vengono conservati in un armadietto a doppia chiave, sotto la diretta responsabilità della coordinatrice, unico operatore che ha il possesso delle chiavi. Oltre al coordinatore, dei dati relativi alle parti viene a conoscenza anche il mediatore incaricato del caso, il cui nome è comunicato all'Autorità giudiziaria inviante. Eventuali utilizzazioni delle informazioni relative alle mediazioni svolte, anche per fini di studio devono essere autorizzate dalle parti mediante una dichiarazione scritta che consente il trattamento dei dati sensibili. Per evitare future utilizzazioni, tutti i documenti eventualmente contenuti nel fascicolo di mediazione, come per esempio i certificati medici, sono distrutti a mediazione ultimata.

I reati presi in considerazione sono: le ingiurie, le percosse, le lesioni, i fenomeni di bullismo e le violenze sessuali.

Per quanto riguarda la metodologia seguita dall'Ufficio trentino, è possibile individuare le seguenti fasi:

  • il percorso inizia con l'invio al Centro del magistrato minorile o del Servizio sociale dei minorenni, del fascicolo relativo ad un determinato procedimento;
  • una volta ricevuta la segnalazione, il coordinatore dell'Ufficio individua un responsabile del fascicolo, cui è affidata la mediazione fino alla sua conclusione;
  • una volta individuato il mediatore, il coordinatore comunica il suo nome all'Autorità giudiziaria che ha inviato il caso;
  • il responsabile del fascicolo invia alle parti delle lettere di presentazione dell'attività di mediazione con ricevuta di ritorno;
  • non appena l'Ufficio riceve la ricevuta di ritorno, il mediatore responsabile del fascicolo telefona alle parti per avere altri chiarimenti e per fissare la data dei colloqui individuali;
  • alla data fissata per i colloqui preliminari, le parti sono sentite individualmente alla presenza del mediatore responsabile del fascicolo, più un altro mediatore;
  • il colloquio individuale può essere diviso in due parti: in una prima parte il mediatore spiega ai mediati in cosa consiste la mediazione, le norme che si applicano e le regole stabilite per il suo svolgimento, quali la confidenzialità, la gratuità, la neutralità del mediatore. A questa prima parte, possono partecipare anche i genitori se si tratta di autore del reato o vittima minorenne, e i loro avvocati. Alla seconda parte possono partecipare solo il minore e la vittima. In questa fase avviene il racconto dell'evento reato e delle emozioni suscitate, questo è anche il momento in cui i mediatori possono verificare l'esistenza del consenso sostanziale alla mediazione;
  • terminati i colloqui individuali, vi è la fase della mediazione vera e propria, mediante l'incontro tra il minore e la vittima del reato, prima di tale incontro i mediatori spiegano alle parti le regole della comunicazione. Il mediatore facilita la comunicazione cercando di essere equiprossimo.

A mediazione terminata è possibile che le parti si siano accordate sulla riparazione, che può essere simbolica o materiale. Il risarcimento economico può essere concordato alla presenza dei difensori delle parti, e può avere per il minore anche una valenza simbolica.

Fino a questo momento nell'esperienza dei mediatori del Centro di mediazione di Trento la riparazione simbolica si è concretata nei seguenti modi:

  • scuse
  • stretta di mano
  • fare qualcosa insieme
  • offerta economica di modico valore

La riparazione simbolica o materiale può essere anche un percorso consistente in delle attività che il minore deve fare in favore della vittima o della comunità.

Per quanto riguarda l'esito della mediazione, i mediatori valutano la positività o meno della mediazione mediante gli indicatori concordati con l'Autorità giudiziaria, a tale fine la remissione della querela non è indicatrice di un esito positivo.

Per quanto riguarda la restituzione dell'esito della mediazione all'Autorità giudiziaria inviante, essa avviene con una comunicazione scritta e in forma sintetica, mediante i termini:

  1. positiva;
  2. negativa;
  3. non effettuata (per motivi tecnici, per mancato consenso).

La coordinatrice dell'Ufficio trentino rileva:

Le parti arrivano in mediazione con una storia di presentazione che contiene essenzialmente due elementi costanti. Le storie variano, ma la struttura è quasi sempre caratterizzata da quelle due componenti. La prima componente è costituita dalla loro personale ed esclusiva versione dei fatti. Ogni partecipante dà una personale versione che tende a dimostrare quanto egli sia buono. La seconda componente è costituita dalla lamentela verso l'altro, tesa a dimostrare quanto questo sia cattivo.

Nel periodo 1999- 2001, i minori inviati al precedente Ufficio di mediazione sono stati 40, di cui 30 mediazioni hanno avuto esito positivo (pari al 75,0%), e 9 esito negativo (pari al 22,5%). (25)

Nel periodo 2005- 2007, i minori inviati in mediazione sono stati circa una quarantina tra vittime e rei, per 28 minori la mediazione ha avuto esito positivo, e per 6 di loro non è stata fattibile.

I minori che hanno usufruito dell'attività di mediazione in questi primi due anni di attività del neo costituito Centro per la mediazione penale minorile del trentino sono per lo più ragazzi tra i 14 e i 18 anni, di nazionalità non solo italiana.

5. La Sezione di mediazione penale minorile di Roma (26)

La costituzione della Sezione di mediazione di Roma è stata il risultato degli interessi di studio e di ricerca della Cattedra di psicologia giuridica presso la Facoltà di psicologia dell'Università di Roma, riguardanti la vittimologia, la giustizia riparativa e la mediazione penale in ambito minorile. La Sezione di mediazione penale minorile era stata costituita alla fine del 1996, con sede presso la stessa Facoltà di psicologia.

La nascita della Sezione è stata preceduta da un'attività di sensibilizzazione e di confronto con tutte le istituzioni presenti nel territorio romano coinvolte nelle attività di mediazione, mediante una serie d'incontri con i giudici del Tribunale per i minorenni di Roma, con i rappresentanti dell'USSM e con il Centro Giustizia Minorile del Lazio.

L'èquipe di mediazione era composta di cinque psicologi esperti nel settore della psicologia giuridica e della criminologia.

Gli ambiti normativi in cui ha lavorato la Sezione sono stati:

  • gli accertamenti sulla personalità del minorenne (art. 9 disp. proc. pen. min.);
  • la dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 disp. proc. pen. min.);
  • la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 disp. proc. pen. min.);
  • le sanzioni sostitutive (art. 30 disp. proc. pen. min.);
  • l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.);
  • il tentativo di conciliazione del Pubblico ministero, previsto dall'art. 564 cod. proc. pen..

L'intervento della Sezione è avvenuto a più livelli:

  • consulenza sulla fattibilità della mediazione: in questi casi non era la Sezione ha seguire direttamente il caso, ma un operatore del servizio sociale, il quale si limitava a consultare i membri della Sezione di mediazione per avere dei consigli riguardanti lo svolgimento dell'attività di mediazione;
  • gestione diretta dell'intervento di mediazione: in questo caso la Sezione di mediazione aveva in carico sia la persona offesa dal reato, sia l'autore del reato, e si occupava di tutti gli aspetti riguardanti il percorso di mediazione;
  • gestione parziale dell'intervento di mediazione: essa era decisa dall'èquipe della Sezione di mediazione e da quella dei Servizi minorili. Si caratterizzava per una gestione separata dell'attività preparatoria della mediazione, consistente nell'affidare alla Sezione di mediazione il colloquio con la persona offesa dal reato, e ai Servizi minorili quello con il minore autore del reato. Una volta che si arrivava alla mediazione diretta, l'èquipe cui era affidato lo svolgimento della mediazione era formata da membri delle due organizzazioni.

La tipologia di reato cui si rivolgeva la Sezione di mediazione riguardava reati non particolarmente gravi, ma che avevano un notevole risvolto sociale e personale, anche in relazione al particolare contesto sociale in cui avveniva il reato, quali: lesioni, danneggiamenti, ingiurie, minacce, furti, rapine, oltraggio, rissa, disturbo della quiete pubblica, atti di violenza sessuale (lievi), reati con l'aggravante razziale. Altro elemento che indirizzava la scelta dei mediatori della Sezione era il tempo trascorso dalla commissione del reato all'invio del caso in mediazione, che non doveva essere superiore a un anno.

Quanto ai destinatari dell'intervento di mediazione della Sezione di mediazione di Roma, questi erano costituiti da autori di reato di età compresa tra i 14 e i 18 anni, di nazionalità italiana, che non presentavano problemi di tossicodipendenza o psicopatologie gravi. Per quanto riguarda la scelta delle vittime, si preferivano persone, anche se non si escludeva la possibilità di lavorare con casi in cui la parte danneggiata era un'istituzione o un'organizzazione, che avevano compiuto i 14 anni, che non presentavano problemi di tossicodipendenza o psicopatologie gravi.

La Sezione romana, nel suo intervento di mediazione si rifaceva all'approccio psicologico sistemico relazionale, e a quelli costruzionista e strategico. La mediazione sistemica parte dal presupposto dell'inevitabilità del conflitto nelle relazioni sociali, per questo motivo cerca di valorizzare gli aspetti costruttivi ed evolutivi del conflitto partendo da un campo di osservazione che comprende tutti i sistemi coinvolti nella dinamica del conflitto stesso. L'intervento del mediatore, in questo modello teorico, è finalizzato al raggiungimento di un accordo favorevole agli interessi delle parti, mediante la riattivazione della comunicazione interrotta dal conflitto. Questo modello teorico di riferimento si differenzia da quello della Morineau proprio perché parte da un approccio di tipo psicologico.

Per quanto attiene alla procedura, i casi erano inviati alla Sezione di mediazione dai Servizi sociali minorili, sulla base di una segnalazione dell'Autorità giudiziaria, oppure procedeva all'invio direttamente l'Autorità giudiziaria. Una volta ricevuta la segnalazione, la Sezione di mediazione contattava i Servizi sociali per uno studio del caso, necessario per decidere il livello d'intervento della Sezione di mediazione. A questo proposito Melania Scali e Laura Volpini scrivono:

Innanzitutto ogni caso segnalato viene registrato in un'apposita scheda che rappresenta per noi un utile strumento sia di riflessione clinica che di raccolta dati a fini di ricerca. La scheda contiene informazioni sull'invio, sulle questioni processuali e penali riguardanti i fatti che hanno coinvolto il minore, sulle situazioni socio-familiari dell'imputato e della vittima, nonché una parte clinica indicante gli obiettivi, la metodologia e il diario degli incontri. (27)

In seguito alla registrazione, la Sezione inviava una lettera alla vittima (in caso di mediazione parziale) o a entrambe le parti (nel caso di mediazione globale), nella quale erano indicate le principali caratteristiche e finalità della mediazione. Alla lettera faceva seguito una telefonata per concordare la data dell'incontro, e nel caso in cui una delle due parti era minorenne, era invitato all'incontro di mediazione almeno uno dei genitori. Al fine di garantire la neutralità e l'indipendenza della mediazione, gli incontri con le parti avvenivano presso il Centro clinico della Facoltà di psicologia di Roma. A questo proposito la Scali e la Volpini osservano:

Secondo noi un contesto terzo può consentire una maggiore disponibilità e collaborazione: la vittima, infatti, trova la possibilità di esprimersi liberamente (senza per esempio i vincoli di una testimonianza) circa le emozioni e gli effetti che su di essa ha avuto l'azione reato; e l'imputato può riflettere sui significati della propria azione deviante soprattutto in riferimento alla vittima. (28)

In caso di mediazione globale, la Sezione svolgeva i colloqui con le parti parallelamente, avendo cura di prendere contatto per prima con l'autore del reato, al fine di verificare la sua disponibilità alla mediazione, per evitare alla vittima inutili aspettative in caso di mancato consenso del minore. In seguito aveva luogo il primo incontro separato con le parti, con la finalità di chiarire gli obiettivi della mediazione e verificare le aspettative delle parti rispetto alla mediazione stessa.

Negli incontri successivi col minore autore del reato, erano raccolte informazioni sulla sua storia personale e si cercava di promuovere una riflessione sul reato.

Negli incontri successivi con la vittima, invece, oltre a costruire il consenso, elemento preliminare per la partecipazione alla mediazione, s'invitava la persona offesa a riflettere sul suo ruolo nella dinamica del reato e sul significato da attribuirgli. Nel caso di vittima minorenne, si convocava la sua famiglia, la cui partecipazione alla mediazione era considerata fondamentale per la buona riuscita della mediazione.

Per quanto riguarda la restituzione dell'esito della mediazione, le due mediatrici della Sezione di mediazione di Roma dicono:

A chiusura del caso un momento importante è rappresentato dalla stesura della relazione su di esso sia al giudice che ai Servizi minorili. Il criterio principale che ci orienta nel valutare l'opportunità o meno di esplicitare tutti i contenuti degli incontri è la loro pertinenza rispetto agli obiettivi del nostro intervento. (29)

Per quanto riguarda i dati riguardanti il numero di mediazioni effettuate dalla Sezione di mediazione di Roma, risulta che nel suo primo anno di costituzione sono stati inviati 11 casi: di cui 8 sono stati gestiti direttamente dalla Sezione di mediazione, e 3 hanno riguardato un'attività di consulenza al Servizio sociale.

I minori inviati in mediazione nel periodo 1997- 1999 sono stati 20, di cui 17 con esito positivo (pari all'85,0%), e 3 con esito negativo (pari al 15,0%). (30)

6. L'Ufficio di mediazione penale minorile di Firenze

L'ufficio di mediazione penale minorile di Firenze nasce il 7 settembre del 2005 sulla base di un Protocollo d'intesa stipulato tra il Comune di Firenze, la Regione Toscana, l'Associazione l'Altro diritto, il Consorzio CO & SO, il Centro Giustizia Minorile per la Regione Toscana, il Tribunale per i minorenni di Firenze, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Oggetto di tale protocollo è la costituzione di un Servizio Regionale per la Mediazione penale minorile, attivato in via sperimentale a livello regionale per due anni, e rivolto ai minori autori di reato e alle vittime segnalati dall'Autorità giudiziaria, con sede a Firenze.

La gestione del progetto è stata affidata al Consorzio CO&SO, Consorzio CGM e all'Associazione l'Altrodiritto.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione della mediazione, il protocollo prevede che: la mediazione si attivi su segnalazione delle Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o Tribunale per i minorenni).

A questo proposito le convenzioni sulle procedure di invio e restituzione casi fra Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni e Ufficio di mediazione penale minorile, stabiliscono che l'operato dell'Ufficio di mediazione penale minorile si ispiri al principio generale di non interferenza tra iter processuale penale e mediazione.

Per quanto riguarda la procedura è previsto che ogni Procuratore invia segnalazione a mezzo fax- contestualmente- sia all'Ufficio di mediazione che all'U.S.S.M., i quali poi si accordano per il contatto e l'invito delle parti ad un primo incontro informativo al termine del quale si raccoglierà o meno il consenso al percorso di mediazione. Invece, per le modalità di segnalazione dei casi da parte del Tribunale per i minorenni è stabilito che:

il Presidente del Tribunale per i minorenni, su indicazione del Giudice competente per il caso e/o dell'Ussm, invia la segnalazione all'Ufficio di mediazione e, nel caso non sia stato Ente inviante, contestualmente all'Ussm.

La segnalazione inviata dalla Procura o dal Tribunale per i minorenni contiene:

  1. una breve descrizione dell'imputazione e del fatto;
  2. i nominativi, i recapiti postali e telefonici dell'imputato e della parte lesa o delle parti lese;
  3. indicazione delle generalità, dei recapiti postali e telefonici dei genitori dell'imputato, e se minore, della parte lesa;
  4. i nominativi, i recapiti postali e telefonici dei legali che assistono le parti.

A parte questi dati, non viene fatta menzione di nessun'altra informazione relativa alla storia personale delle parti e al processo.

L'Ufficio di mediazione con le convenzioni si vincola al riserbo più assoluto circa le informazioni ricevute e in generale circa il procedimento di mediazione. Solamente il coordinatore dell'Ufficio di mediazione si occupa del trattamento dei dati sensibili delle parti, che sono conservati in un archivio e non vengono in alcun modo divulgati. Le stesse segnalazioni non sono più fatte per fax, ma per maggiore riservatezza il coordinatore dell'Ufficio di mediazione si reca direttamente in Procura. Oltre al coordinatore dell'Ufficio di mediazione viene a conoscenza delle informazioni anche il mediatore responsabile del caso, il cui nome è comunicato alla Procura.

Le convenzioni stipulate con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e con il Tribunale per i minorenni precisano che una volta ricevuta la segnalazione, il referente dell'U.S.S.M. per la mediazione e i mediatori incaricati del caso dal Coordinamento dell'Ufficio di mediazione, si accordano per il contatto e l'invito, mediante la redazione di concerto di una lettera, delle parti ad un primo incontro informativo per illustrare le caratteristiche del percorso di mediazione. Se viene ritenuto opportuno un incontro preliminare con la parte a scopo informativo, il referente dell'Ussm sarà presente a tale incontro. Una volta ricevuto il consenso della parte per il proseguimento del percorso di mediazione, il referente dell'Ussm lascerà l'incontro che proseguirà alla sola presenza dei mediatori. Ricevuto il consenso di entrambe le parti al percorso di mediazione, il procedimento avviato sarà di esclusiva competenza e sarà portato avanti sotto la responsabilità dei mediatori incaricati del caso dal Coordinamento dell'Ufficio di mediazione

L'Ufficio di mediazione, terminata la mediazione comunica alla Procura o al Tribunale per i minorenni e all'Ussm semplicemente l'esito della mediazione, che può essere positivo, negativo o nullo. La convenzione con la Procura prevede che entro quattro mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, l'Ufficio di mediazione è tenuto ad informare la Procura sull'andamento del procedimento di mediazione; al contrario la convenzione con il Tribunale per i minorenni stabilisce che se entro due mesi dalla data di invito per il colloquio preliminare da parte dell'Ufficio di mediazione penale minorile, almeno una delle parti non avrà fissato un primo incontro, l'esito della mediazione sarà considerato nullo.

La convenzione con il Tribunale per i minorenni stabilisce anche che, l'èquipe dei mediatori incaricati del caso è tenuta a tenere un fascicolo per ogni caso segnalato, e a redigere una relazione per ogni fase del procedimento affrontata. Tutta la documentazione riguardante i casi viene conservata presso l'Ufficio di mediazione penale minorile, sotto la responsabilità del Coordinatore dell'Ufficio di mediazione penale minorile.

Entrambe le convenzioni prevedono per i casi procedibili a querela di parte che: l'Ufficio di mediazione penale minorile, nel rispetto del principio di non interferenza tra iter processuale penale e mediazione che ispira il suo operato, nel caso riceva segnalazione di casi per cui si procede a querela di parte, proporrà in parallelo al percorso di mediazione penale minorile, un percorso mediativo/conciliativo mirante a verificare la possibilità di ritiro della querela. Le convenzioni precisano che il risultato di questo eventuale secondo procedimento, che nel caso querelato e/o parte lesa siano minorenni coinvolge esclusivamente i loro legali rappresentanti, sarà del tutto indipendente da quello della mediazione penale minorile. Per questo motivo si potrà avere una remissione di querela e una sua accettazione a fronte di una mediazione penale minorile con esito negativo oppure, una mediazione penale minorile con esito positivo senza remissione di querela. La mediazione/conciliazione relativa alla remissione della querela sarà condotta dagli operatori dell'Ufficio di mediazione presso il Giudice di Pace, competente istituzionalmente dei casi perseguibili a querela di parte, e quest'ultimi sono tenuti ad informare la Procura o il Tribunale per i minorenni sull'esito del tentativo di mediazione, inoltre per evitare che i due procedimenti si influenzino negativamente è stabilito che ci sia un costante coordinamento tra i due Uffici di mediazione, a questo fine è stabilita la partecipazione al primo incontro di un rappresentante dell'Ufficio di mediazione presso il Giudice di Pace. Anche gli operatori dell'Ufficio di mediazione presso il Giudice di Pace sono tenuti al più assoluto riserbo riguardo le informazioni concernenti la querela e il tentativo di mediazione/conciliazione. Nel periodo di sperimentazione, sono stati svolti due mediazioni che hanno visto la partecipazione dei mediatori dei due Uffici di mediazione.

Inoltre, la procedura seguita dall'Ufficio di mediazione non ha visto la partecipazione al primo incontro informativo sulla mediazione del Referente dell'Ussm per la mediazione, ma ha visto la partecipazione solamente dei mediatori dell'Ufficio di mediazione penale minorile. Infatti, i mediatori dell'Ufficio di mediazione penale minorile una volta verificata la fattibilità del caso, prendono contatto con le parti per stabilire un incontro individuale con ciascuna di esse. Vengono dunque incontrati preliminarmente, in modo separato, sia la vittima del reato sia il reo. Poiché la mediazione presuppone una partecipazione volontaria di entrambe le parti, i mediatori devono acquisire il loro consenso per poter proseguire con la mediazione. Una volta acquisito il consenso delle parti si costituisce il team (normalmente composto da tre persone) che farà la mediazione vera e propria (incontro faccia a faccia) con entrambe le parti. I mediatori provvedono poi a inviare all'Autorità competente l'esito della mediazione (positivo, negativo, nullo).

Il protocollo operativo per l'istituzione sperimentale dell'Ufficio di mediazione penale minorile precisa che, al fine di monitorare, verificare e valutare l'attività dell'Ufficio viene costituito un Gruppo Regionale di Vigilanza, composto da quattro membri. Il gruppo di vigilanza, durante gli incontri che hanno cadenza mensile, può esaminare la documentazione prodotta dall'Ufficio e fissare incontri con il personale dell'Ufficio, senza mai partecipare agli incontri di mediazione, inoltre può predisporre un questionario da sottoporre sia a chi ha rifiutato la mediazione, sia a chi ne ha usufruito, al solo fine di valutare la qualità del servizio.

Per quanto riguarda la formazione degli operatori dell'ufficio fiorentino, sono stati formati 18 mediatori (tra questi vi sono educatori professionali, avvocati, psicologi tutti con comprovata esperienza pregressa sui temi della mediazione) mediante 25 incontri di formazione, della durata di 188 ore sulle 180 ore previste (dei tre anni di costituzione dell'ufficio un anno intero è stato dedicato alla formazione), ispirati al modello d'intervento umanistico di Jacqueline Morineau, in aggiunta sono stati fatti 6 incontri di sensibilizzazione dell'attività di mediazione in tutto il periodo 2005/2007. A questo proposito Silvio Ciappi dice:

L'esperienza fiorentina della mediazione si è caratterizzata attraverso un'operazione di sensibilizzazione intorno a questo nuovo strumento di gestione dei conflitti. Il momento della sensibilizzazione è importantissimo in quanto si tratta appunto di diffondere il più ampiamente l'utilizzazione di questa procedura ai soggetti (stakeholder) che normalmente sono implicati nelle vicende giudiziarie (polizia, avvocatura, magistratura, amministratori pubblici, servizi sociali). Dietro ogni reato, si nasconde un conflitto e dietro ogni conflitto, spesso, una situazione problematica, un groviglio di relazioni (identitarie, familiari, comunitarie, sociali) alterate dal vulnus costituito dal reato. Ecco perché l'attività di sensibilizzazione della mediazione è un percorso non solo informativo ma anche un tentativo di messa in rete di una consapevolezza intorno a un conflitto che non può essere appannaggio esclusivo dei soggetti istituzionali (polizia, procure e magistrature) che normalmente intervengono in caso di commissione di un reato. La mediazione come si usa ripetere è uno strumento di community building, un mezzo attraverso il quale riparare il danno, responsabilizzare l'autore del reato e intervenire sulla collettività di riferimento (che può essere un quartiere, una scuola, un luogo di lavoro) per ricomporre relazioni. (31)

Per quanto riguarda il numero complessivo dei casi presi in carico questi sono stati 39; il numero complessivo dei fascicoli giudiziari presi in carico: 29 (27 segnalazioni da Procura c/o TM, 2 segnalazioni da TM). (32)

Dalla provenienza delle segnalazioni si ricava che la mediazione dell'Ufficio fiorentino si svolge soprattutto nell'ambito dell'art. 9 del d.p.r. 448/88, quindi in una fase pre- processuale, mentre solamente in due casi la mediazione si è attuata in fase processuale all'interno dell'art. 28 del d.p.r. n. 448/88. Infatti, come osserva il Coordinatore dell'Ufficio, Simone Stefani:

La mediazione, in questa fase, non andrebbe secondo noi prescritta su iniziativa del giudice nell'ambito della messa alla prova, ma avviata come strumento utilizzabile dai Servizi sociali sia per arricchire la valutazione sulla fattibilità della messa alla prova, sia per 'facilitare' il percorso di messa alla prova stesso accrescendo la responsabilizzazione del ragazzo sul fatto compiuto e sul conseguente percorso di comprensione degli effetti e delle motivazioni del fatto. Tutto questo svincolando la mediazione dall'essere parte integrante formale di un progetto di messa alla prova, divenendo 'soltanto' uno strumento in più da utilizzare per rendere più praticabile e arricchire il percorso di messa alla prova. (33)

Per quanto riguarda le tipologie di reato, si sono riscontrate: lesioni volontarie, furto, percosse, ingiuria, furto con violenza sulle cose, molestie, disturbo alle persone, violenze fisiche e verbali, lesioni colpose, appropriazione indebita, minaccia.

Per quanto riguarda, invece, la durata dell'iter delle mediazioni, cioè il tempo trascorso dall'arrivo della segnalazione alla comunicazione dell'esito all'Autorità giudiziaria in media è stato di 3/5 mesi.

L'attività di mediazione è composta dalle seguenti operazioni:

  • analisi di fattibilità;
  • redazione e invio lettera d'invito alle parti, ai legali, ai genitori;
  • contatto telefonico con le parti (prima la vittima);
  • recepimento assenso colloquio preliminare;
  • colloquio preliminare informativo (con genitori e legali) e di merito (solo con la parte) (presenti due mediatori);
  • recepimento assenso incontro faccia a faccia;
  • incontro faccia a faccia (le parti e l'équipe dei mediatori in numero minimo di tre);
  • attività di riparazione (diretta/indiretta);
  • conclusione: valutazione esito da parte èquipe mediatori secondo indicatori condivisi;
  • invio esito all'Autorità inviante;
  • durante tutto l'arco di tempo: redazione fascicolo caso, documentazione, riunioni di valutazione.

L'esito della mediazione può essere:

  • positivo (parti significativamente soddisfatte/attività di riparazione/ritiro di querela);
  • negativo (parti non significativamente soddisfatte);
  • nullo/incerto (mediazione non ha avuto luogo/irreperibilità parti);
  • mediazione non effettuata (indisponibilità delle parti, impossibilità di contatto);
  • mediazione indiretta (alla presenza di una sola parte si giunge ad una riparazione significativa).

Qui di seguito è riportato un prospetto di sintesi dei casi trattati dall'Ufficio di mediazione penale minorile di Firenze nel periodo di sperimentazione 2005/2007.

Per quanto riguarda gli utenti dell'ufficio di mediazione: vittime e rei (Tot. 67): tra questi il 7% sono vittime minorenni, il 39% vittime maggiorenni, per un totale di 46% vittime, e il 54% rei.

È possibile dare una rappresentazione grafica alla differenzazione tra la casistica (quanti minori rei) e i fascicoli inerenti i fatti reati (quanti fascicoli giudiziari).

Come emerge dal grafico su 29 fascicoli, 16 sono stati chiusi, di cui: 8 con esito positivo, 1 con esito negativo e 7 con esito nullo.

Per quanto riguarda le Autorità invianti, su 29 fascicoli presi in carico, 27 segnalazioni sono state fatte dalla Procura e 2 dal Tribunale per i minorenni.

Tra i 29 fascicoli presi in carico, vi sono 39 minori autori di reato (di cui 5 casi con più di un minore autore del reato) e 28 vittime (10 femmine di cui 2 minorenni, e 18 vittime maschi di cui 3 minorenni).

Si può dare una rappresentazione grafica riguardante il genere delle vittime e la caratteristica dei reati inviati in mediazione:

Tabella- Casi in cui vi è stato concorso nel reato
Concorso nel reato Numero
SI 5
NO 34

Note

1. F. Buniva, "Luci ed ombre nella prassi della giustizia riparativa", in Minori giustizia, n.1, 2005, p. 63.

2. F. Buniva, L'esperienza di mediazione penale nell'area torinese, in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Padova, Cedam, 1998, pp. 239-240.

3. G. Ghibaudi, Il Centro di mediazione penale di Torino: dall'atteso all'inatteso di un'esperienza quotidiana, articolo pubblicato su un documento internet.

4. F. Buniva, L'esperienza di mediazione penale nell'area torinese, cit., p. 244.

5. I dati considerati sono stati pubblicati in un documento dal Centro di mediazione penale minorile di Torino su internet, nel novembre del 2006.

6. Dati forniti dal Centro di mediazione penale minorile di Torino, il 10/11/07.

7. C. Mazzuccato, Mediazione penale. Una testimonianza e qualche riflessione, Ristretti.

8. Informazione rilasciate dalla dott.ssa Federica Cantaluppi, mediatrice dell'Ufficio milanese.

9. A. Ceretti, Progetto per un Ufficio di mediazione penale, in G.V. Pisapia, D. Antonucci (a cura di), La sfida della mediazione, Padova, Cedam, 1997, p. 102.

10. F. Brunelli, La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'Ufficio di Milano, in G.V. Pisapia (a cura di), Prassi e teoria della mediazione, Padova, Cedam, 2000, p. 68.

11. C. Mazzuccato, Mediazione penale. Una testimonianza e qualche riflessione, cit.

12. C. Mazzuccato, L'esperienza dell'Ufficio per la mediazione a Milano, in Ufficio centrale giustizia minorile (a cura di), atti del seminario di studi, La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 158.

13. F. Brunelli, La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'Ufficio di Milano, cit., p. 79.

14. Questi dati sono stati forniti dall'Ufficio per la mediazione di Milano, il 17/10/07 che dopo il 2004 non ha fatto altre rilevazioni.

15. Nella sezione Mediazione penale.

16. A. Coppola De Vanna, "L'Ufficio per la mediazione civile e penale nell'esperienza barese", in Minori giustizia, n. 2, 1999, p. 137.

17. A. Coppola De Vanna, L'Ufficio per la mediazione civile e penale nell'esperienza barese, cit., p. 141.

18. A. Coppola De Vanna, L'Ufficio per la mediazione, ecc., cit., p. 143.

19. Dati pubblicati in A. Mestitz, "Messa alla prova e mediazione penale", in Minori giustizia, n. 1/2005, p. 58.

20. Dati forniti dall'Ufficio di mediazione civile e penale di Bari, il 6/11/07.

21. A. Zanfei, P. Fortuna, "L'esperienza dell'Ufficio per la mediazione a Trento", in Ufficio centrale giustizia minorile (a cura di), La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, cit., p. 181.

22. G. Turri, "La mediazione penale minorile: prospettive e implicazioni", in Minori giustizia, n. 1/2005.

23. Tutte le informazioni relative al nuovo gruppo di mediatori sono state rilasciate da Cristina Corsi, coordinatore dell'Ufficio di mediazione.

24. C. Corsi, coordinatrice dell'Ufficio di mediazione di Trento, intervista rilasciata l'8/11/07.

25. Dati contenuti in A. Mestitz, Messa alla prova e mediazione, cit., p.58.

26. La Sezione di mediazione penale minorile di Roma ha operato a livello sperimentale nel periodo 1996-1999.

27. M. Scali, L. Volpini, "Le principali caratteristiche dell'intervento della Sezione di mediazione penale minorile di Roma", in Minori giustizia, n.2, 1999, pp. 156-157.

28. M. Scali, L. Volpini, Le principali caratteristiche dell'intervento della Sezione di mediazione penale minorile di Roma, cit., p. 157.

29. M. Scali, L. Volpini, Le principali caratteristiche dell'intervento della Sezione di mediazione penale minorile di Roma, cit., p. 162.

30. Dati pubblicati in A. Mestitz, Messa alla prova e mediazione, cit., p. 58.

31. S. Ciappi, Relazione al Convegno di presentazione dei risultati della sperimentazione 2005/2007, Mediazione penale minorile nella regione Toscana, Firenze, 25/ 09/07.

32. Tutti i dati sono stati reperiti al Convegno, Mediazione penale minorile nella regione Toscana, tenutosi a Firenze, il 25/09/07.

33. S. Stefani, intervista rilasciata il 23/11/07.