ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo primo
La mediazione penale

Nastassya Imperiale, 2007

1. La crisi del diritto penale e l'emergere del modello riparativo

La Scuola Classica, diffusasi nel periodo illuminista, ebbe il merito di teorizzare un diritto penale che permise di superare le crudeltà dell'Ancièn Regime, rivendicando un diritto penale garantista dei diritti dell'uomo e introducendo dei principi che sono ancora oggi la base del diritto penale moderno. Essa affidò alla pena una funzione retributiva, partendo dall'assunto che il reato non è altro che una violazione dell'ordine sociale, attuato da un soggetto capace di fare liberamente le proprie scelte e che per questo motivo meritava una 'giusta' punizione. Introdusse principi fondamentali, come quello di legalità, d'imputabilità, di offensività, di materialità del reato, di personalità della pena e di colpevolezza. La pena secondo la Scuola Classica doveva essere afflittiva, determinata, inderogabile e proporzionata alla gravità del reato. Solamente in questo modo il diritto penale poteva conseguire un effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, orientando il comportamento dei consociati. Infatti, come scrive il Mantovani:

Un sistema penale così concepito doveva esercitare anche un'azione di prevenzione, generale e speciale, in quanto gli individui, messi di fronte a leggi giuste e chiare, essendo in grado di scegliere liberamente, più difficilmente avrebbero compiuto azioni criminose: il colpire il reo nei suoi diritti tanto quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui è necessario e sufficiente per trattenere i consociati dal delinquere, restando annullato qualunque vantaggio derivante dal reato. (1)

Tuttavia, la minaccia del carcere non servì a ridurre il tasso di criminalità, che rimase invariato. Infatti, i classici utilizzarono come unico strumento di prevenzione generale e speciale la "pena", per il timore che l'introduzione delle varianti personali nella responsabilità aprissero la strada all'arbitrio e all'incertezza. Così facendo, la Scuola Classica ignorò tutti quei fattori, esogeni ed endogeni, che possono influenzare il comportamento umano, dando la sensazione di lasciare la società indifesa contro quei delinquenti che bisognavano di un trattamento penale adeguato alla loro personalità. E' in questa situazione di sfiducia nei confronti del modello retributivo che si afferma la Scuola Positiva. Essa, sposta l'attenzione dal reato alla figura del delinquente, considerato come l'unico oggetto suscettibile di conoscenza all'interno del processo penale, e inserisce delle categorie metagiuridiche prese in prestito dalle scienze psico- sociali, allo scopo di intervenire con una serie di trattamenti riabilitativi sulla personalità del reo e risolvere in questo modo il problema della recidiva.

Come, sostengono le autrici Scardaccione, Baldry, e Scali:

Il modello riabilitativo, passa storicamente attraverso il presupposto positivista dell'equazione personalità- devianza- pericolosità, presupposto che anticipa la possibilità di intervento diretto sul delinquente come processo parallelo a quello dell'accertamento della colpevolezza e della giusta punizione e mai completamente abbandonato sia nel contesto giudiziario italiano, sia in quello soprattutto dei Paesi anglo-sassoni: l'attuazione di tale principio si concretizza nel sistema italiano con il "doppio binario" (pene e misure di sicurezza) ed altrove con l'applicazione della sentenza indeterminata. (2)

Inoltre, l'affermazione del modello riabilitativo, corrisponde alla diffusione dei mezzi e degli strumenti che sono propri del Welfare State.

Il modello riabilitativo pretende di ridurre il crimine correggendo il comportamento del reo. Le teorie che influenzeranno in un primo momento il modello riabilitativo furono quelle lombrosiane del "delinquente nato", note per aver messo in evidenza tutta una serie di fattori di natura psico- somatica che sarebbe dovuta servire a individuare la figura del delinquente, in modo da consentire alla società, con un intervento di tipo preventivo e trattamentale, di difendersi dalla criminalità. Tuttavia queste teorie furono superate, e il modello riabilitativo si caratterizzerà per una serie d'istituti miranti ad individuare pene alternative alla detenzione, e in un ventaglio di pene individualizzate. Il pensiero positivistico ha avuto una grande influenza soprattutto nei sistemi di common law poiché trovò in essi un contesto politico più fecondo.

Tuttavia questo clima di grande entusiasmo per gli strumenti rieducativi durerà poco, perché dagli anni '70 cominceranno a piovere sul modello riabilitativo dure critiche, alimentate dai dati sull'aumento della criminalità e dagli alti costi di un sistema di esecuzione penale incentrato sulle pene individualizzate. I dati contenuti in queste statistiche segnano la crisi definitiva del modello riabilitativo. La ricerca empirica aveva messo in luce l'incapacità del modello riabilitativo di ridurre la recidiva, e l'inefficacia degli interventi trattamentali sulla personalità del reo. La crisi che negli anni '80 colpisce il Welfare State travolse anche il modello riabilitativo che da esso dipendeva, la mancanza di risorse destinate al sociale limitava, infatti, la possibilità d'interventi riabilitativi da destinare ai fenomeni di devianza ed emarginazione. Inoltre, il grande problema delle carceri sovraffollate, insieme agli alti costi della giustizia fa emergere la necessità di pensare a modelli alternativi di giustizia. E' in questo contesto che cominciò a delinearsi un nuovo paradigma giuridico, noto con il termine inglese di restorative justice, tradotto in "giustizia riparativa". Come osserva la Scardaccione:

Lo sviluppo di un modello di Giustizia riparativa è individuabile sia nella crisi dei tradizionali modelli di Giustizia, quello retributivo e quello riabilitativo, sia nell'esigenza di considerare la vittima una parte importante e non marginale del reato commesso e del processo. (3)

Questo nuovo paradigma giuridico, pur non avendo dei presupposti filosofici di riferimento, nacque negli ambienti della riabilitazione e dei movimenti abolizionisti. La nascita del modello riparativo di giustizia è da ascrivere a due ordini di problemi:

  1. insoddisfazione nei confronti del sistema penale retributivo e riabilitativo;
  2. rivalutazione del ruolo della vittima.

Il primo ordine di problemi, quello riguardante la convinzione dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penali tradizionali, è sicuramente il motivo fondamentale che ha portato alla nascita del modello riparativo. Infatti, come osservano Gatti e Marugo:

Un rilevante contributo teorico allo sviluppo di questo nuovo paradigma di giustizia venne fornito, intorno agli anni sessanta e settanta, anche da alcuni giuristi statunitensi di formazione antropologica, che, insoddisfatti del convenzionale sistema di giustizia, volsero la loro attenzione alle pratiche in uso in altre culture. (4)

Anche la Vianello afferma che:

Primo motivo ispiratore del nuovo modello sembra essere la consapevolezza dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penale fondati su politiche di deterrenza o su programmi di riabilitazione: il paradigma compensatorio intende opporsi da subito all'idea della sanzione come unica risposta possibile al fenomeno criminale e alla confusione operata dal modello riabilitativo tra prevenzione, rieducazione e repressione, proponendo quale obiettivo irrinunciabile dell'intervento penale la restaurazione del legame sociale attraverso la riparazione del danno subito dalla vittima. (5)

Tale insoddisfazione è anche all'origine della diffusione in Europa e negli Stati Uniti dei movimenti abolizionisti, le cui tesi molto radicali non sono state accolte, ma hanno comunque influenzato molti movimenti in favore delle vittime diffusisi in quel periodo. I movimenti abolizionisti al loro interno prevedevano due orientamenti, uno molto radicale che individuava nel sistema penale le cause della criminalità, e per questo motivo ne chiedeva l'eliminazione, l'altro invece non intendeva rinunciare al sistema di giustizia penale, però chiedeva l'abolizione di tutte le istituzioni totali. A proposito di quest'ultimo orientamento Eusebi scrive:

Ove non intenda, invece, negare aprioristicamente almeno un certo grado di autonomia del fenomeno criminale rispetto ai meccanismi ascrittivi del sistema punitivo, l'altro orientamento disponibile all'abolizionismo per escludere la legittimità del ricorso al diritto penale è quello di disconoscerne, in qualsiasi caso, l'utilità preventiva: la pena assumerebbe, come si è sostenuto, un mero carattere declamatorio e rituale, del tutto inincidente, se non nei termini di un incremento della sofferenza, sulla diffusione della criminalità. (6)

A quest'ultimo orientamento prese ispirazione il modello riparativo. Il modello riparativo, come osservano Ciappi e Coluccia:

Fa propria l'esigenza di sopperire ai difetti del modello retributivo, basato unicamente sulla sanzione come risposta statale al fenomeno della criminalità, e di quello riabilitativo, che spesso confonde le reali esigenze della prevenzione con quelle della repressione, le ragioni della scienza con le ragioni del potere e dimostratosi inefficace. (7)

Il presupposto da cui parte il modello riparativo è la riparazione del 'danno' causato dalla commissione del reato, unico elemento certo nella dinamica processuale. 'Oggetto' della sua indagine sono i danni causati alla vittima dall'illecito, che intende neutralizzare mediante l'azione riparatrice dell'autore del reato. La relazione tra vittima e delinquente diviene in questo modello di giustizia elemento fondamentale. Con la sua affermazione, il reato è considerato non più come un'offesa allo Stato, ma come un'offesa alla persona, per questo motivo la giustizia riparativa affida alle parti principali la ricerca di un accordo di riparazione che sia soddisfacente per entrambe. Come sostiene Giovanni Garena:

La riparazione, in sostanza, si fonda su un paradigma diverso della gestione dei conflitti, offrendo agli autori la possibilità di riparare il danno e favorendo la loro reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l'obiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale. (8)

Il secondo motivo che sta alla base della nascita del modello riparativo di giustizia è la riconsiderazione del ruolo delle vittime. Infatti, come osserva Gianluigi Ponti:

Si sono accumulati nel corso degli ultimi vent'anni grossi debiti nei confronti delle vittime: debiti che la società non ha ancora onorato: e ciò è tanto più increscioso in quanto il debito era da pagarsi nei confronti di chi, essendo vittima di un reato, ha già subito un grave torto. (9)

Quest'osservazione nasce dalla constatazione del ruolo marginale della vittima, rimasta per molto tempo estranea agli interessi della dottrina penalistica, la quale ha sempre concentrato la sua ricerca sulla figura del delinquente. Infatti, sia la Scuola classica, sia la Scuola Positiva hanno trascurato la figura del soggetto passivo del reato: nelle teorizzazioni della Scuola Classica non c'è posto per la vittima del reato, poiché essa parte dal presupposto che il reato è un'offesa nei confronti dello Stato; lo stesso avviene con la Scuola Positiva, la quale concentra la sua indagine sulla personalità del delinquente, finalizzata al recupero del reo, e di conseguenza caratterizzata da un assoluto disinteresse per la vittima. La crescita dell'interesse per la vittima è inoltre legata alla diffusione dei movimenti in favore delle vittime (in particolare quello femminista), i quali sono stati molto fermi nel denunciare l'assoluto disinteresse sia sociale, sia giudiziario per il soggetto passivo del reato, soprattutto nei confronti delle vittime di reati sessuali. Come rileva la Mannozzi:

...il successo di tali gruppi di pressione, talvolta vere e proprie 'lobbies', è un fenomeno che interessa l'Europa così come gli Stati Uniti e si deve ad una serie di fattori sociali legati soprattutto all'andamento dei tassi di criminalità nelle aree a forte urbanizzazione. Del resto, il traguardo, almeno 'virtuale', di tali "victims movements" è stato per lo più rappresentato dal raggiungimento di una maggiore 'visibilità' delle vittime e di una più efficace tutela di queste sia 'fuori' che 'dentro' il processo penale. (10)

Infatti, fino a quel momento le vittime erano state oggetto di ricerca da parte della vittimologia, la quale aveva studiato la vittima dal punto di vista dell'incidenza del suo comportamento nella dinamica del reato, tuttavia come osserva la Scardaccione:

La vittimologia è un'area di studio ormai affermata all'interno della criminologia: i più recenti indirizzi di ricerca hanno superato l'orientamento iniziale, volto soprattutto alla definizione di tipologie ed all'individuazione del ruolo ricoperto dalla vittima nelle fasi del reato, ma si rivolgono soprattutto allo studio delle conseguenze del reato, siano esse di natura psicologica, psicopatologica o patrimoniale, finalizzato all'elaborazione di modalità di intervento in favore della vittima a carattere preventivo e di supporto. Ampio merito va attribuito ai movimenti in favore delle vittime proliferati negli ultimi anni e alla nascita di associazioni di volontariato e centri di accoglienza che operano in favore delle vittime soprattutto di aggressioni sessuali e di violenza domestica. (11)

La particolarità della giustizia riparativa consiste nel fatto che il pagamento del debito alla società non avviene attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto, e nell'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. In questo modo non solo il debito è saldato direttamente nei confronti della vittima, ma si ha anche la rivalutazione della figura del reo, alla quale è affidato un ruolo più attivo. Il modello riparativo, dunque pone la vittima e l'autore del reato in una posizione più attiva, affidando a esse la ricerca del modo migliore di risoluzione del conflitto con un accordo che sia soddisfacente per gli interessi di entrambe.

La giustizia riparativa perviene a tali considerazioni muovendo dall'assunto che il conflitto generato dal reato è un fatto che riguarda solamente aggressore e vittima, le quali attraverso il dialogo e la mediazione hanno la possibilità di sostituire alla verità processuale, la verità ricostruita da loro stessi, attraverso una funzione di problem solving. Il fine principale del modello riparativo è aiutare la vittima a trovare una soluzione ai problemi posti dal reato, mediante un processo di responsabilizzazione del reo. Il paradigma riparativo ha dunque come presupposto una diversa concezione della pena. Infatti, secondo Ciappi e Coluccia:

Al carattere di afflittività della pena secondo i classici, e a quello di trattamento e di risocializzazione secondo il modello riabilitativo, si evidenzia adesso il connotato reintegrativo della sanzione. La pena riparativa diventa il risultato di una procedura, ispirata a caratteri informali - la mediazione - e si concretizza in un accordo tra le parti, da sottoporre successivamente alla ratifica del giudice: una sanzione che sia al tempo stesso obbligazione per l'autore del reato, ma anche e soprattutto risarcimento per la vittima e la società. (12)

Il modello riparativo consente alle parti di riappropriarsi del conflitto, mediante lo sviluppo di programmi di mediazione tra vittima e autore del reato volti a cercare, mediante una negoziazione tra i due mediati, un accordo di riparazione dei danni derivanti dal reato, che sia soddisfacente per gli interessi di entrambe, e allo stesso tempo fornisce un elemento di rieducazione per il reo. La pena individuata in questo modo, è percepita dal reo come equa, perché concordata da lui stesso direttamente con la vittima.

Altra causa che ha portato a pensare a nuovi modelli di giustizia, è stata l'esigenza di affrontare il problema del sovraffollamento degli istituti di pena, e del carico eccessivo del sistema giudiziario, in questo modo il modello riparativo di giustizia si è fatto portavoce di un atto di denuncia nei confronti di una situazione carceraria ormai divenuta intollerabile. Come osservano gli stessi autori:

La risposta riparativa al crimine, facendo proprie le tinte abolizioniste di parte della criminologia critica, condivide il più generale atteggiamento di riduzione minimale dell'impiego delle agenzie di controllo formale nella lotta contro la criminalità minore, auspicando nuove misure penali, capaci di assolvere la duplice funzione di ricomposizione diretta del conflitto tra le parti e di sfoltimento del carico giudiziario. (13)

Tutte queste ragioni hanno portato il modello di giustizia riparativa a essere applicato in misura sempre maggiore in tutti i paesi dell'occidente. Gli strumenti di cui la giustizia riparativa si avvale, sono: la Restitution, il Community service order e i programmi di conciliazione vittima-autore del reato. La restituzione ha come finalità la rimozione dei danni materiali derivanti dal reato, generalmente essa consiste nella condanna del reo al pagamento di una somma di denaro a favore della vittima. Qualora questo non fosse possibile, sono previsti in alcuni Paesi i Compensation Programs, che sono programmi di compensazione dei danni derivati dal reato predisposti dallo Stato, e in alcuni casi è possibile fare ricorso al Community service, il quale prevede la prestazione di un'attività lavorativa a favore della comunità. Il risarcimento del danno può essere anche solo simbolico ma questo tipo di richiesta ha luogo solo quando si tratta di danni di lieve entità. Generalmente la restituzione è il frutto di un procedimento di mediazione tra vittima e autore del reato. La mediazione è un procedimento che consente alle parti di confrontarsi liberamente alla presenza di una persona neutrale, il mediatore, al fine di arrivare alla stipulazione di un accordo di riparazione.

L'adozione da parte della giustizia riparativa di un percorso di mediazione/riconciliazione tra autore del reato e vittima, mette in risalto in maniera più evidente come il termine 'riparazione' non allude a un semplice risarcimento in termini economici, ma assume una valenza più ampia ed etica, che ha come obiettivo quello di (re) instaurare la comunicazione tra autore del reato e vittima, interrotta dalla commissione del reato, e favorisce la diffusione di un maggiore senso di sicurezza sociale. Come osservano Gatti e Marugo:

Da circa vent'anni sono andati sviluppandosi in molti Paesi diversi programmi di mediazione, quali interventi diretti ad aiutare persone o gruppi in conflitto fra loro a confrontare i loro punti di vista e a trovare una soluzione soddisfacente, con l'assistenza di un mediatore che faciliti il processo senza tuttavia imporre una soluzione; l'intento è quello di restituire ai protagonisti del conflitto la responsabilità della decisione e di ripristinare la pace sociale. (14)

La mediazione è finalizzata a promuovere una maggiore responsabilizzazione del reo, che spesso una sanzione penale di tipo tradizionale non riesce ad assicurare, a ridurre il rischio di vittimizzazione, e a cercare di alleviare, per quanto è possibile, le sofferenze psicologiche ed emotive inflitte alla persona offesa dal reato. Proprio per questo motivo, la giustizia riparativa si serve dei programmi di mediazione come sua modalità applicativa più diffusa, grazie anche all'introduzione di disposizioni legislative che favoriscono la risoluzione extragiudiziale dei conflitti. Nei paesi di civil law, la restituzione raramente è stata concepita come una sanzione autonoma, soprattutto nei paesi come l'Italia, dove la vittima ha la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della commissione del reato. Tuttavia, in Italia, la condotta riparatoria è stata espressamente prevista nel D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sulla competenza penale del giudice di pace all'art. 35 (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), e dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) all'art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova), come causa estintiva del reato, tali previsioni confermano la tendenza in atto al cambiamento, anche culturale, dell'ordinamento giuridico italiano. Anche la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), al comma 7 dell'art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale) prevede che "nel verbale, in cui sono previste le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire, deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...".

Il Consiglio d'Europa, con la Raccomandazione n. (85) 11, ha raccomandato agli Stati membri di eliminare le restrizioni legislative e gli impedimenti di ordine tecnico, al fine di consentire ai tribunali penali di ordinare che il delinquente esegua la riparazione a beneficio della vittima. L'applicazione da parte della giustizia riparativa della mediazione come strumento per arrivare all'accordo di riparazione, ha consentito una rapida diffusione dei programmi di mediazione in tutti i paesi industrializzati. Il primo è stato il Victim-Offender Reconciliation Program (Vorp), nato nel 1974 nell'Ontario, nella città di Kitchener, indicato come il precursore e l'ispiratore di tutti i programmi di mediazione. In Italia non esistono dei programmi di mediazione, ma le uniche norme che fanno esplicito riferimento alla mediazione sono il quarto comma dell'art. 29 della legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace, e il secondo comma dell'art. 28 d.p.r. 1988, n. 448 il quale dispone che con l'ordinanza con cui il giudice dispone la sospensione del giudizio e affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, "può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato". Questa norma ha consentito la nascita della mediazione penale in ambito minorile, anche se ancora a livello sperimentale. Anche l'art. 564 c.p.p., oggi sostituito dal terzo comma dell'art. 555 c.p.p., prevedeva un "Tentativo di conciliazione" ad opera del Pubblico Ministero nell'ambito del processo pretorile per i reati perseguibili a querela, finalizzata alla remissione della stessa.

E' in dubbio che l'esistenza nel nostro ordinamento dell'art. 112 della Costituzione, che impone al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale, renda più difficile l'accoglienza della mediazione penale. Per quanto riguarda i rapporti tra i programmi di mediazione e il sistema giudiziario di riferimento Gatti e Marugo individuano tre tipi di programmi: (15)

  1. programmi 'indipendenti' (Community-based projects), di natura extragiudiziale, che coinvolgono la comunità su richiesta diretta delle parti. La vittima ricorre a questi tipi di programmi quando conosce l'autore del reato, e vuole evitare il rischio di esporlo al procedimento penale, perché legata a esso da rapporti di parentela o di conoscenza;
  2. programmi 'relativamente indipendenti', che sono intrapresi dopo che c'è stato un ricorso al sistema giudiziario, questi tipi di programmi in caso di mancato raggiungimento dell'accordo riparatorio non comportano nessun tipo di conseguenza sanzionatoria. Il ricorso a questi programmi può avvenire in qualsiasi fase del procedimento penale, inoltre la partecipazione al processo di mediazione può anche essere prevista come un programma di diversion, o come sanzione autonoma;
  3. programmi 'dipendenti', in cui l'invio del caso agli uffici di mediazione è disposto dagli organi giudiziari. In questi programmi il mancato raggiungimento dell'accordo di riparazione può comportare la ripresa dell'azione penale, o l'applicazione di una sanzione, secondo la fase in cui è avvenuto l'invio del caso all'ufficio di mediazione.

L'affermazione del modello riparativo fa emergere molte problematiche, innanzitutto quella riguardante il suo ruolo rispetto ai sistemi tradizionali di giustizia, in particolare ci si chiede se la giustizia riparativa debba essere considerata una forma alternativa di giustizia, o un modello di giustizia che si può affiancare ai modelli di giustizia tradizionali, in particolare quello riabilitativo, cosa che è indicata come opportuna, infatti, come osserva la Scardaccione:

Tale nuovo modello di Giustizia, tuttavia, non può, e forse non deve, distaccarsi dal modello riabilitativo: da questo, infatti, trae i necessari contesti normativi, che sono quelli che regolano l'applicazione delle misure alternative, e modalità applicative differenziate, che possono consistere nel risarcimento materiale del danno, nel lavoro gratuito di pubblica utilità, nella riconciliazione simbolica con la vittima del reato, nonché figure professionali che possano comunque adeguatamente gestire modi e contesti prescelti. Il modello della Giustizia riparativa si pone piuttosto come modello onnicomprensivo con più anime e più tipologie di attuazione. (16)

Le misure alternative alla detenzione, e la diversion, cioè la tendenza alla degiurisdizionalizzazione, non vanno, però confuse con la vera e propria giustizia riparativa, la quale si basa sul ruolo primario offerto alla vittima all'interno del processo. L'unico dato certo è che la giustizia riparativa non può fare a meno dell'accertamento giudiziario della responsabilità del reo, presupposto essenziale per avviare qualsiasi tipo di programma di mediazione, ed elemento dal quale non si può prescindere, per evitare di sottrarre il presunto autore del reato alle garanzie che il processo penale appresta per i soggetti indagati. Senza questo tipo di garanzia si correrebbe il rischio di allargare le maglie del controllo sociale, il cosiddetto "net widening effect", con un ricorso alla mediazione per ipotesi in cui non ci sarebbe stata una reazione da parte del sistema penale (ad esempio per difetto di querela), oppure per ipotesi che non avrebbero comunque portato al dibattimento per l'intervento di meccanismi estintivi.

2. Le fonti del diritto internazionale

Numerosi sono i documenti internazionali che incoraggiano gli Stati ad adottare nei rispettivi sistemi di giustizia penale, misure di mediazione e di giustizia riparativa. Ricordo le più importanti.

La Raccomandazione 85/11 del Consiglio d'Europa, riguardante la Posizione delle vittime nel processo penale, che raccomanda agli Stati di adottare a livello legislativo e operativo una serie di misure a tutela della vittima, e contiene quattro proposte di riforma:

  • l'adeguamento del sistema penale al concetto di "risarcimento", inteso come assunzione di responsabilità da parte del reo nei confronti della vittima e della società;
  • la garanzia per la vittima affinché sia assicurato il suo diritto alla partecipazione al processo penale, con un ruolo più influente;
  • l'introduzione prima che il processo abbia inizio di procedure di mediazione, riparazione e risarcimento;
  • la proposta di creare delle strutture che si occupano di assistenza alle vittime di reato.

La Raccomandazione 87/21 del Consiglio d'Europa riguardante l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, che raccomanda agli Stati membri di adottare delle misure a tutela delle vittime, per evitare anche il fenomeno della vittimizzazione secondaria, e invita gli Stati a promuovere le esperienze di mediazione tra il reo e la vittima, prestando attenzione a tutte quelle procedure che garantiscono meglio gli interessi delle vittime.

Il documento internazionale più importante in materia è la Raccomandazione n. (99)19 del Consiglio d'Europa, relativa alla Mediazione in materia penale, che pone l'accento sulla rilevanza giuridica e culturale della mediazione penale. La Raccomandazione n. (99)19 invita gli Stati membri, a tenere presente i principi contenuti nell'appendice nella promozione dell'attività di mediazione penale. L'appendice è così strutturata:

  1. Definizione;
  2. Aspetti generali;
  3. Basi legali e rapporto con la giustizia penale;
  4. Caratteristiche dei servizi;
  5. Sviluppo della mediazione.

La Racc. n. (99)19 definisce la mediazione penale come il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (il mediatore).

Per quanto riguarda gli aspetti generali della mediazione, l'art. 1 comincia rilevando uno dei principi fondamentali che contraddistingue il procedimento di mediazione, ovverosia la "partecipazione spontanea" delle parti, il quale recita: "La mediazione in campo penale deve essere svolta solo se le parti acconsentono alla partecipazione liberamente". Questo permette di distinguere la mediazione penale dagli altri procedimenti tradizionali della giustizia penale. L'art. 1 prosegue dicendo che non è obbligatorio partecipare al procedimento di mediazione, e una volta che questo sia iniziato può essere interrotto in qualsiasi momento. Altro principio fondamentale è quello che riguarda il consenso alla mediazione, il quale deve essere un "consenso consapevole", "informato e spontaneo". Le parti devono essere informate in modo compiuto dei loro diritti, della natura del processo di mediazione e delle possibili conseguenze che ne possono derivare (art. 10), inoltre non devono essere convinte a parteciparvi con mezzi subdoli (unfair means, art. 11). Proprio per questo motivo, non si può procedere alla mediazione se una delle parti non ha inteso bene il significato di tale procedimento (art. 13).

Viene anche stabilito il principio della "confidenzialità" delle informazioni che sono state raccolte durante lo svolgimento della mediazione, compreso il contenuto della mediazione, l'unica eccezione riguarda l'accordo eventualmente raggiunto dalle parti, che può essere oggetto di divulgazione (art. 2). La confidenzialità del procedimento di mediazione ne sottolinea il suo carattere privato.

Altro principio generale è quello stabilito negli artt. 3 e 4 che fanno riferimento al procedimento di mediazione come un servizio che deve essere accessibile a tutti, in qualsiasi stato del procedimento penale. E' stabilito che la mediazione debba avere una certa autonomia dal sistema di giustizia, al fine di offrire alle parti un procedimento più rapido e flessibile (art. 5). Nell'appendice si dice che "la mediazione deve essere riconosciuta ufficialmente dai poteri pubblici", e prosegue "i programmi dovrebbero di solito disporre di fondi di bilancio pubblico e, normalmente, di contabilità pubblica". Per quanto riguarda il terzo punto dell'appendice, che si riferisce ai rapporti tra mediazione e il sistema di giustizia penale, la Raccomandazione tiene conto delle diversità delle legislazioni penali dei paesi membri e, infatti, non impone agli Stati di prevederla mediante disposizioni legislative, ma si limita a precisare che le legislazioni nazionali dovrebbero almeno renderla possibile (art. 6). Stabilisce che le autorità giudiziarie nazionali, dovrebbero adottare delle linee guida che indicano quando si può fare ricorso alla mediazione, e i presupposti necessari per affidare un caso al servizio di mediazione (art. 7). Il documento prosegue dicendo che "la partecipazione alla mediazione non deve essere usata come prova di ammissione di colpevolezza nelle successive procedure giudiziarie", inoltre prima di iniziare il percorso di mediazione ci deve essere "il riconoscimento delle parti dei fatti principali della questione", cioè dei fatti accaduti al momento della commissione del reato. Il riconoscimento reciproco delle parti serve a garantire a entrambe una posizione di parità. La Raccomandazione riconosce la possibilità delle parti di ricorrere a un difensore per un parere, soprattutto nella fase dell'accordo, inoltre garantisce il diritto alla traduzione, se uno dei mediati è cittadino straniero, il diritto alla celerità del procedimento (artt. 8-9 e ss.), la tutela della partecipazione dei minori (artt. 8 e 15).

Il documento afferma poi che i provvedimenti di archiviazione e di non luogo a procedere pronunciati in seguito ad una mediazione dall'esito positivo, dovrebbero avere "il medesimo statuto delle decisioni giudiziarie e dovrebbero vietare di procedere per i medesimi fatti". Nei casi in cui la mediazione si conclude con un esito negativo, i casi devono essere rinviati all'autorità inviante, affinché questa possa procedere senza ritardi (art. 18). L'esito negativo della mediazione non deve comportare conseguenze negative dal punto di vista sanzionatorio. La Raccomandazione rileva l'importanza di un controllo da parte dell'autorità giudiziaria delle condizioni d'invio al servizio di mediazione, e il controllo dei termini del procedimento di mediazione.

Per quanto riguarda la sede del servizio di mediazione, la Raccomandazione prescrive che si deve trattare di un luogo "sicuro e confortevole". Gli uffici di mediazione devono essere ubicati in edifici e luoghi indipendenti dai tribunali, procure, caserme e dagli uffici di pubblica sicurezza, inoltre essi non devono avere nessuna connotazione politica e religiosa, tutte queste prescrizioni sono finalizzate a garantire la neutralità della mediazione.

Per quanto riguarda la formazione dei mediatori, la raccomandazione prescrive che chi è chiamato a svolgere l'attività di mediazione deve essere in grado di gestire la comunicazione tra le parti, e aiutarle nel controllo della manifestazione dei loro sentimenti ed emozioni. Si stabilisce che ci deve essere uno "standard di competenze", "procedure per la selezione, la formazione e la valutazione dei mediatori". Nel resto si legge che "i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e di comunità", essi "dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio, prima di intraprendere l'attività di mediazione". La formazione deve "fornire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presente le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale" (art. 24).

La Raccomandazione prescrive che, se le parti in sede di mediazione raggiungono un accordo per quanto riguarda il risarcimento e la riparazione dei danni derivanti dal reato, esso deve essere ragionevole e proporzionato, nel senso che ci deve essere "una certa relazione tra il reato e il tipo di obbligazione imposta al suo autore", e "l'onere imposto al colpevole deve corrispondere, entro limiti abbastanza ampi, alla gravità del reato". La riparazione che spesso influenza l'esito del processo penale, è concordata dalle parti con l'assistenza del mediatore, in questa fase può essere opportuna la presenza dei difensori delle parti, al fine di garantire meglio i rispettivi interessi.

Per quanto riguarda lo sviluppo della mediazione, il Consiglio d'Europa svolge un continuo lavoro di raccordo e monitoraggio dei programmi di mediazione dei vari Paesi, al fine di garantire uniformità di applicazione e uguale fruibilità dei servizi e dei programmi di giustizia riparativa. Il Consiglio d'Europa pone l'accento sull'importanza dello sviluppo di attività di ricerca, valutazione e controllo delle pratiche di mediazione nei diversi Paesi, accompagnate dalla stesura di linee guida, e regole di conduzione dei programmi condivisi (artt. 20, 33, 34). Inoltre, il Consiglio d'Europa rileva l'importanza di "consultazioni regolari" tra magistrati e mediatori (art. 33), al fine di garantire unitarietà di azione. Afferma che per conseguire questo fine, è necessario che gli operatori del sistema giudiziario e del sistema riparativo, abbiano conoscenza dei presupposti teorici e delle modalità di applicazione dei rispettivi sistemi. Inoltre pone l'accento sull'esigenza di un controllo riguardante la capacità della mediazione di porsi come valida alternativa al processo penale. Per fare questo è necessario introdurre metodi di valutazione scientifici, e propone che il controllo sia effettuato da parte di un organo di vigilanza che sia indipendente ed esterno al sistema giudiziario (art. 20). (17)

Tra gli altri documenti internazionali viene in rilievo anche la Dichiarazione di Vienna, del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità, tenutosi nel 2000. La Dichiarazione al §27 stabilisce l'introduzione di piani di azione a sostegno delle vittime della criminalità a livello nazionale e internazionale, in particolare la mediazione e gli istituti della giustizia riparativa, e fissa nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le procedure idonee a promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse e a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni. Nel § 28 s'incoraggia lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa nel rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi di vittime e autori di reato, della comunità e di tutte le parti coinvolte.

Infine, la Risoluzione n.15/2002 sui "Principi base", dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite, riguardante l'applicazione dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale, la Risoluzione incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa, e a favorire il coordinamento per consentire la diffusione di ricerche, lo svolgimento di valutazioni e lo scambio di esperienze. Il documento precisa che quando si parla di giustizia riparativa si fa riferimento a tutte le procedure che i vari Stati hanno adottato, nell'ambito dei sistemi penali di riferimento, nei vari stadi del processo penale e nella fase dell'esecuzione, rilevando l'importanza che l'accordo raggiunto dalle parti per la riparazione delle conseguenze del reato deve essere libero, e indicare in modo chiaro quali possono essere le eventuali conseguenze di esso dal punto di vista penale.

3. Il concetto di mediazione

La definizione di mediazione maggiormente accolta è quella data da Bonafé-Schmitt:

La mediazione è un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale cerca, tramite l'organizzazione di scambi tra le parti, di consentire alle stesse di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che li oppone. (18)

Castelli, invece, ponendo l'accento sulla gravità del conflitto definisce la mediazione come:

Un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L'obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell'interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria e attiva e responsabile capacità decisionale. (19)

Queste sono le definizioni di mediazione più autorevoli, ma ve ne sono altre che, come sostiene Pisapia, a differenza di queste, considerano la mediazione come una mera tecnica che ha come scopo la gestione e risoluzione di conflitti, in base ad esse la mediazione finisce per essere intesa come "intervento di situazione". (20) Questo vuol dire che il più delle volte la mediazione è pensata come una tecnica di problem solving, per la gestione e risoluzione dei conflitti, applicata in qualsiasi campo, da quello civile a quello penale, con differenze rilevanti, ma con un solo elemento in comune, la presenza di un terzo, il mediatore, che attribuisce a queste tecniche una struttura ternaria. In realtà, la mediazione si caratterizza come un processo capace di intervenire in situazioni conflittuali tra soggetti, al fine di metterli in comunicazione e trovare le basi per una pacificazione, risultato cui è possibile arrivare solo dopo aver individuato le cause che contrappongono i due soggetti in conflitto. Secondo Pisapia:

L'attività di mediazione si prospetta come processo costitutivo di uno 'spazio progettuale di regolazione' e si caratterizza come risorsa di costruzione, o di ricostruzione, delle regole 'dei' contesti nei quali si sviluppano azioni sociali e delle regole che 'nei' contesti consentono il dispiegarsi di interazioni sociali significative con riferimento alla valenza pubblica dell'agire. (21)

Affinché il confronto all'interno di questo spazio sia produttivo, è necessario che il mediatore sviluppi una comunicazione "orizzontale" tra i due soggetti al fine di non creare delle disparità nella posizione delle parti, disparità che inevitabilmente esiste ma, che non può essere accentuata.

La mediazione penale sposta la politica giudiziaria verso un modello 'consensuale' di risoluzione dei conflitti, affidando alle parti in conflitto la soluzione del loro problema con l'assistenza del mediatore, in questo spostamento c'è chi teme che si vada incontro a una privatizzazione dell'azione penale.

Le ragioni della diffusione di questo tipo di giustizia sono da individuare nella crisi dei sistemi di regolazione sociale. In passato, molti dei conflitti sociali erano risolti attraverso l'intervento delle agenzie intermedie tra Stato e società civile, come la scuola, la famiglia, il luogo di lavoro, ma la trasformazione che ha colpito le grandi città, a cominciare dalle ondate migratorie, i cambiamenti economici, la mobilità sociale, ha messo in crisi queste agenzie. La mancanza di queste strutture ha fatto in modo che il ricorso al sistema giudiziario, fosse l'unico modo di gestione di qualsiasi tipo di conflitto, anche di quei conflitti che in passato non erano oggetto di accertamento giudiziario, questo sovraccarico ha contribuito al collasso del sistema giudiziario. La mediazione in questo contesto si è trovata a svolgere un ruolo fondamentale, riuscendo a colmare il vuoto istituzionale creatosi, dando una risposta alle istanze di sicurezza che nascono dalla società. Luca Arnaudo sostiene che:

...l'elemento di principale interesse della mediazione stia negli effetti ricostituivi delle relazioni sociali, le quali risultano messe a dura prova, e fortemente deteriorate, soprattutto negli odierni ambienti cittadini. L'insicurezza della società deriva dall'inefficacia della risposta del sistema penale alla domanda di tranquillità: ma la tranquillità non può venire da procedimenti lunghi, complessi, scarsamente comprensibili dall'esterno e soprattutto scarsamente visibili, lasciando stare poi l'impossibilità quantitativa di far fronte a tutte le manifestazioni della devianza criminale. (22)

Perciò, questa situazione, ha consentito il fiorire di strutture intermedie che si pongono come obiettivo quello di farsi carico dei conflitti sociali, mediante l'applicazione di tecniche che si basano sull'ascolto e sulla comprensione reciproca delle parti in conflitto.

Il punto di partenza dell'approccio mediativo è costituito dalla sofferenza psicologica ed emotiva creata alla vittima in seguito alla commissione del reato, e il senso d'insicurezza sociale che si ripercuote nella comunità. Proprio per questo motivo il linguaggio usato nella mediazione è molto diverso da quello usato dai pratici del diritto all'interno delle aule giudiziarie. Il fine della mediazione consistente nella riattivazione della comunicazione, conseguibile attraverso lo scambio diretto, consente alle parti non soltanto di risalire alle cause del conflitto, ma di riappropriarsi anche della soluzione che pone fine alle loro problematiche. In particolare, la mediazione offre alla vittima la possibilità di ricoprire un ruolo più attivo nella ricerca della soluzione del conflitto, e può essere considerata molto conveniente soprattutto per quei soggetti in conflitto che hanno rapporti continui, poiché consente la loro riconciliazione e offre la possibilità di regolare meglio i loro rapporti futuri.

La mediazione penale, come abbiamo visto, si colloca nella tendenza in atto della politica criminale a spostare il baricentro dal modello retributivo a quello riparativo, il quale focalizza la sua attenzione sulle vittime di reato e concepisce la riparazione come una questione che riguarda solo le parti in conflitto. Pertanto, non si coglie la sua vera essenza quando la si riduce ad un modello alternativo di giustizia, oppure ad una mera tecnica di gestione/risoluzione dei conflitti. Il suo nucleo centrale consiste nella valorizzazione della responsabilità del reo, attraverso la promozione della riparazione dei danni causati dalla commissione del reato e favorendo il suo reinserimento nella comunità, solamente in questo modo il reo percepisce la riparazione non come una punizione, ma come una concreta possibilità di reinserimento sociale.

Il significato del processo di mediazione è implicito nel suo stesso termine, mediare deriva dal latino e vuol dire "aprire nel mezzo", tale termine coincide con l'obiettivo del processo di mediazione che consiste nel tentativo di aprire nuovi canali di comunicazione tra le parti in conflitto. Essa nasce per dare spazio alle sofferenze delle persone, ai loro sentimenti di rancore, di paura, di collera che nel contesto del processo penale non trovano lo spazio per esprimersi, anzi a volte il processo finisce per accrescerli, poiché espropria la vittima dei suoi sentimenti, si sostituisce a essa nella ricerca della pena da adottare. Il processo penale, con il suo linguaggio giuridico, comprensibile solo agli operatori del diritto, finisce per allontanare i protagonisti del conflitto, soprattutto la vittima che spesso è relegata ai margini di tale processo, la sua presenza non è necessaria, conta solo quella del suo difensore, in esso non c'è posto per i sentimenti delle persone coinvolte, conta solo conoscere la verità dei fatti, per emettere una sentenza che non sempre è soddisfacente agli interessi della persona offesa. Al contrario il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni dei soggetti coinvolti dal reato, mediante un incontro che ha come finalità quello di fare assumere al concetto di responsabilità un significato diverso da quello attribuito dal diritto, non più responsabilità come categoria giuridica che serve ad ascrivere la responsabilità di un fatto reato, ma responsabilità "verso" l'interlocutore. Ciò è possibile perché la mediazione comincia con l'ascolto di se stessi e dell'altro, è un luogo protetto dove c'è spazio per la comunicazione e per la comprensione, un luogo in cui è possibile accogliere la parola "perdono".

I vantaggi che derivano dalla mediazione riguardano entrambi i soggetti: la vittima ha la possibilità di confrontarsi con il reo ed esprimere tutti i turbamenti che il reato ha creato in lei, ha la possibilità di chiedergli le motivazioni che l'hanno spinto alla commissione del reato, e soprattutto capire dalle risposte di questo se la scelta della vittima è stata casuale. Le risposte date dal reo in tale contesto, servono a dare maggiore serenità alla vittima e a evitare in essa fenomeni di vittimizzazione. Invece, i benefici che derivano al reo sono più immediati, innanzitutto egli ha la possibilità di evitare le conseguenze di un processo penale, e soprattutto gli effetti stigmatizzanti che una misura penale comporta, confrontandosi con la sua vittima egli ha modo di vedere quali sono state le conseguenze del suo comportamento e di capire il disvalore sociale della sua azione, questo consente di rafforzare la sua responsabilizzazione. Particolarmente importante per il reo è un altro beneficio che, consiste nella possibilità di riparare i danni causati dalla commissione del suo reato, riparazione, che può essere anche solo simbolica, e che è fatta direttamente alla vittima. Le modalità e il tipo di riparazione sono stabiliti di comune accordo da entrambe le parti, dopo aver valutato i rispettivi interessi.

I principi cui s'ispira la mediazione sono differenti da quelli che disciplinano il sistema giudiziario, infatti, essa non persegue l'ideale di uguaglianza e di certezza della pena, non può farlo perché ogni conflitto è diverso dall'altro e le sue soluzioni sono affidate alle parti, le quali raggiungeranno un accordo in modo conforme ai loro interessi. Al contrario, i principi su cui si basa sono quelli della comunicazione e della comprensione, che sono catalizzati grazie all'intervento del mediatore. Per la Foddai:

La mediazione rappresenta uno strumento indispensabile per ricostruire la trama delle relazioni sociali, tanto da poter essere definita, insieme al conflitto, come una loro modalità costitutiva, prima ancora che una tecnica risolutiva dei conflitti. (23)

All'origine di un processo di mediazione c'è sempre un conflitto, tanto che si può affermare che tra mediazione e conflitto c'è un legame inscindibile. La Morineau definisce il conflitto come:

Una forma di rottura tra una condizione prestabilita, accettata, e una nuova situazione che vuole sostituire l'ordine che non esiste più o che non viene più riconosciuto, e che si è trasformato in disordine. Il passaggio dall'ordine al disordine provoca, così, ciò che noi chiamiamo conflitto. Esso si da quando il confronto con la nuova situazione causa una sofferenza talmente grande da non poter essere sopportata. (24)

Secondo questa valutazione la mediazione è lo spazio che serve ad accogliere il conflitto, uno spazio dove i sentimenti originati dal reato possono trovare libera espressione. Se si osserva la mediazione da un punto di vista emozionale, essa può essere definita come un processo che serve a ristabilire la pace tra i due soggetti, se invece la consideriamo come un metodo per ricostruire il tessuto sociale, può essere vista come una tecnica che consente di gestire i cambiamenti sociali. Entrambe le valutazioni hanno come presupposto un conflitto che ha generato delle tensioni che impedisce alle parti di comunicare, e la società contemporanea con la sua complessità sociale offre sempre nuove occasioni conflittuali. Nonostante la sua diffusione sia stata occasionata dalla crisi del sistema istituzionale, la sua nascita in realtà si fa risalire a un'epoca lontana, la sua presenza si riscontra in molte culture, ma a differenza di queste, la mediazione contemporanea si caratterizza perché non è frutto di una tradizione di una popolazione locale, ma è il risultato di una libera scelta delle parti.

Come dice la Foddai:

Il suo luogo di lavoro è una società, non una comunità; le sue basi operative sono il pluralismo dei valori, la presenza di sistemi di vita diversi e alternativi; il suo fine è riaprire canali di comunicazione interrotti, ricostruire legami sociali spezzati o compromessi. La sua vera scommessa è l'accettazione delle diversità, della differenza, del dissenso e del disordine da questo generati. Il suo obiettivo più ambizioso non consiste nel proporre nuovi valori, ma nel mettere in comunicazione quelli di cui ciascuno di noi è portatore. Il principio della comunicazione, che regge l'intera struttura della mediazione, è l'elemento che la distanzia dal paradigma del moderno e ne costituisce il superamento. (25)

3.1 Il mediatore

La figura del mediatore non nasce con la società contemporanea, la sua presenza la possiamo ritrovare in epoche storiche lontane, la sua immagine era legata alla figura di una persona appartenente alla comunità di riferimento che si distingueva per la sua saggezza e la capacità di ascolto, a questo soggetto la comunità faceva riferimento per risolvere i conflitti che nascevano tra gli appartenenti alla comunità. Il ruolo dell'attuale mediatore si distingue notevolmente dalla figura del saggio, esso è un soggetto che svolge una professione avente a oggetto la gestione dei conflitti, che si distingue per la sua preparazione e formazione. Si diventa mediatori, dopo un periodo di formazione e un lungo tirocinio, per questo motivo esso deve essere considerato un vero e proprio professionista. Spesso chi pensa al mediatore, ha in mente l'idea di un soggetto che deve conoscere elementi di psicoterapia, in realtà questo non è necessario perché la mediazione penale non è una terapia, anche se da essa possono derivare degli effetti terapeutici.

Infatti, la Morineau afferma che: "Per incontrare il disordine i mediatori non dispongono né del lettino dello psicanalista né delle forze ordinanti del sistema giudiziario". (26) Oltre alla formazione acquisita con un periodo di addestramento, il mediatore deve possedere delle qualità necessarie per lo svolgimento del suo ruolo. Deve essere un soggetto che si distingue per l'umiltà e l'imparzialità, e quest'ultima deve essere presente in tutte le fasi del processo di mediazione. Come dice la Foddai:

Sembra infatti che non si possa fare il mediatore, senza essere, prima di tutto, un mediatore...sembra che il mediatore debba possedere una grande lucidità morale, oltre che intellettuale, per poter costruire quella terzietà che rende unico il suo ruolo. (27)

Il suo ruolo consiste nel fare da catalizzatore della comunicazione fra le parti divise da un conflitto, per svolgere questo ruolo è necessario che egli instauri fin dal primo incontro una relazione di empatia con i due soggetti, che gli permetta, di essere partecipe della sofferenza dei mediati, senza apparire neutrale al conflitto né troppo coinvolto. La neutralità non deve essere presente nella mediazione, perché questa è sinonimo d'indifferenza e porterebbe le parti ad allontanarsi, oltretutto il mediatore non può essere considerato neutrale al conflitto, perché egli stesso fa parte del processo di mediazione. Il suo scopo è di creare uno spazio per accogliere il conflitto, che consenta alle parti di confrontarsi liberamente senza nessuno che imponga loro una decisione, e soprattutto senza la presenza di un soggetto che li giudica.

Come dice Ceretti, il "terzo permette a un soggetto di aprirsi all''altro', di porre soprattutto l'antagonista come 'altro'e di porre se stesso come 'altro possibile' ". (28) Pertanto, la mediazione apre uno spazio che permette a ognuno di aprirsi alle differenze dell'altro, con la finalità di ricostruire un segmento del tessuto sociale.

Quest'attività consente di distinguere la mediazione vera e propria da tutte quelle attività in cui si usano le tecniche di mediazione. Infatti, ci sono molti professionisti che nel loro lavoro possono svolgere delle funzioni mediative per la gestione dei conflitti, senza però fare mediazione, per il semplice motivo che essi non sono portavoce della filosofia della mediazione. La differenza sta nella professionalità e nella competenza del mediatore, il quale si pone tra le parti in modo neutrale, con il solo fine di favorire la comunicazione.

Il mediatore dopo aver riattivato la comunicazione tra i soggetti, deve gestire il conflitto e consentire il suo superamento. L'imparzialità, a differenza della neutralità, è invece un elemento importante nella mediazione, essa indica la capacità del mediatore di rimanere obiettivo ed equo, in sua assenza si correrebbe il rischio di trattare i due contendenti in maniera diversa, ed è assolutamente necessario che attraversi tutte le fasi del processo di mediazione. Il mediatore deve incoraggiare l'autonomia decisionale delle parti in conflitto, perché quest'autonomia è funzionale al raggiungimento di un accordo riguardante le future relazioni dei mediati.

La Morineau per descrivere il ruolo e la funzione del mediatore usa una metafora: "Lo strumento del mediatore è lo specchio: il mediatore si pone, infatti, quale specchio che accoglie le emozioni dei protagonisti per rifletterle". (29) Questa funzione di specchio manifesta tutta la sua importanza durante l'incontro tra i due mediati. Infatti, esso rappresenta il momento centrale del percorso di mediazione, il cui scopo è la riattivazione della comunicazione interrotta dalla commissione del reato, di conseguenza questo momento deve essere gestito dal mediatore in maniera delicata, perché esso spesso costituisce la prima occasione dalla commissione del reato in cui i due soggetti si rivedono, e l'impatto può essere molto forte. In questa fase il mediatore deve imparare a tollerare anche il silenzio dei due soggetti, non soltanto le loro emozioni più forti, per fare questo egli deve imparare a lavorare soprattutto su se stesso, e questa consapevolezza di sé il mediatore la acquisisce non soltanto durante il periodo di formazione, ma anche nel corso della mediazione. La gestione dell'incontro dei mediati ha la funzione:

  1. di fare in modo che i due soggetti si riconoscano come avversari e non come nemici;
  2. di consentire loro di continuare a confrontarsi, ma in maniera equilibrata mediante l'indicazione di regole e limiti;
  3. di introdurre un ordine simbolico all'interno di questo spazio comunicazionale.

Solo quando sono stati raggiunti questi obiettivi, si può dire che si è di fronte ad un processo di mediazione.

4. I modelli di mediazione

Sostanzialmente i modelli di mediazione che possono essere individuati sono riconducibili a due grandi categorie, il modello di mediazione francese e il modello di mediazione anglosassone.

4.1 Il modello francese

Il modello francese teorizzato da Jacqueline Morineau si caratterizza per la sua prospettiva umanistica, la quale intende la mediazione come un nuovo spazio creato nella società contemporanea, all'interno del quale è possibile accogliere la sofferenza, le emozioni, il dolore delle parti in conflitto. Per riconoscere la sofferenza, secondo la Morineau, è necessario che questa sia incontrata nella sua dimensione tragica, è per questo motivo che lei accosta la mediazione alla tragedia greca, perché quest'ultima era stata creata dai greci per consentire agli spettatori di confrontarsi con la sofferenza dei personaggi. Lo scopo per cui la Morineau ha sostenuto la pratica della mediazione è di promuovere una cultura della pace, una cultura di risoluzione pacifica dei conflitti, in una società che non ha più un posto per accogliere tali conflitti. Il termine mediazione secondo tale modello fa riferimento alla posizione assunta dal mediatore, il quale si pone "tra" le due parti in conflitto, al fine di aiutarli a trovare l'origine del conflitto. Secondo la fondatrice di questo modello di mediazione, ogni volta che nasce un conflitto, si crea uno spazio, un vuoto che circonda ciascuna delle parti, che impedisce a ciascuna di esse di capire il senso delle parole pronunciate dall'altra parte, nella condizione del conflitto le parti smettono di comunicare, i loro discorsi sono dei monologhi che non fanno altro che accentuare il senso di solitudine. Fra le parti si crea un muro invalicabile, che lei chiama separazione, e che considera come una delle esperienze più dolorose. La mediazione è uno strumento che serve alle parti separate dal conflitto ad affrontare le loro sofferenze, al fine di impedirgli di vivere in una situazione di sofferenza cronica.

Nel pensiero della Morineau, il conflitto fa parte della vita, non si può eliminare, così come la violenza essa è destinata a manifestarsi tutte le volte in cui si crea una situazione di opposizione, quel che conta è che l'uomo abbia la possibilità di trasformare questa situazione conflittuale, in una dimensione pacifica. Il conflitto nasce quando il desiderio di un soggetto incontra il desiderio di un altro, tale incontro si trasforma in un'opposizione se questi desideri sono inconciliabili. Il conflitto è regolato dall'ordinamento giuridico nel momento in cui questo si traduce in una violazione dell'ordine sociale, ma ci sono tanti altri conflitti che non arrivano a tanto e riguardano i rapporti personali delle parti coinvolte, anche questo tipo di conflitti se non hanno uno spazio in cui poter trovare espressione corrono il rischio di diventare importanti e portare le parti alla violazione delle norme giuridiche. Proprio per questi tipi di conflitti si rileva molto utile il ricorso alla mediazione in via preventiva, cioè prima che la situazione conflittuale entri nel circuito giudiziario. La Morineau ricorda come in epoca antica l'uomo faceva ricorso all'istituzione di sacrifici rituali per liberarsi dalla violenza. Il sacrificio del capro espiatorio serviva a consentire la trascendenza, cioè dava la possibilità di passare dal male al bene. Nelle società moderne queste istituzioni sono state abolite, ma con la loro abolizione, secondo la Morineau, l'uomo ha perso la possibilità di trascendere, di trasformare il male. Secondo la fondatrice di tale modello: "La vendetta della società attraverso la retribuzione imposta dal sistema penale circoscrive il disordine senza riuscire a eliminarlo. La punizione non può essere la giusta risposta o la sola risposta alla violenza". (30) I greci avevano la capacità di accogliere sia l'ordine sia il disordine creato dall'uomo, invece, nello Stato moderno, la giustizia è diventata soltanto un luogo, dove è fatta la rappresentazione della violenza, essa trova il modo di punire il crimine, ma non consente la riparazione e la redenzione del reo. Nel pensiero della Morineau il conflitto non è altro che il passaggio da una situazione di ordine a una di disordine, creata dall'incapacità dell'uomo di accettare il disordine di una nuova situazione, tale incapacità impedisce all'uomo di superare la situazione di conflitto. L'autrice dice:

Il conflitto, indissociabile dalla violenza, è il grido che viene lanciato affinché il disordine possa ritrovare il suo posto. Il fatto di evitarlo, di sfuggirlo, di banalizzarlo, ci priva drammaticamente dei frutti che il conflitto ci può offrire. Eraclito diceva che l'armonia nasce dai contrari. E ciò vale anche per la guerra e la pace, per l'odio e l'amore. (31)

La violenza nasce come risposta alla sofferenza individuale, e genera solo una reazione altrettanto violenta da parte di chi la subisce. La mediazione nasce proprio come luogo per accogliere il disordine individuale e collettivo. Il momento più importante nel processo di mediazione è costituito dall'incontro dei due soggetti in conflitto, in questo incontro le parti hanno la possibilità di esternare tutti i loro sentimenti, perché questi nel contesto della mediazione riescono a trovare lo spazio e il tempo per la loro rappresentazione, mediante la ricostruzione di tutte le fasi del conflitto. Secondo la Morineau:

Proporre un luogo in cui la violenza reciproca possa dirsi e trasformarsi, desiderare la reintegrazione del disordine significa allora pensare a una vera e propria rivoluzione sociale, dato che si va controcorrente rispetto allo spirito, agli usi e ai costumi stabiliti. E' importante riconoscere che si tratta di un ribaltamento della relazione che l'uomo ha con la società e con se stesso. (32)

Durante la mediazione, i due mediati si trovano in una situazione bloccata, non riescono a superare il loro conflitto; scopo della mediazione è riattivare la comunicazione tra i due soggetti e superare la situazione d'impasse. Le fasi della mediazione individuate dalla Morineau nel modello di mediazione da lei proposto sono tre, esse corrispondono ai tre tempi della tragedia: teoria, krisis, catarsi.

Prima fase: la teoria.

In questa prima fase ciascuna parte esprime i propri punti di vista sulla situazione conflittuale, essa è molto importante perché coincide con la riattivazione della comunicazione; essa costituisce un momento di ascolto reciproco, in cui ognuna di esse conosce l'altra versione del conflitto. Una volta terminato lo scambio, il mediatore riassume quello che ha compreso delle due versioni, il suo intervento si rivela molto importante perché consente di inquadrare il conflitto in maniera più chiara.

Seconda fase: la krisis.

Il racconto del vissuto di ciascuna delle due parti comporta inevitabilmente delle reazioni reciproche che possono essere anche molto forti. Come dice la Morineau:

Essi si incontrano direttamente sul terreno delle loro opposizioni, delle loro contraddizioni. Questo confronto è la krisis, che permette l'espressione dell'intensità della sofferenza e la sua interrogazione. E' un'esplosione che non può manifestarsi senza violenza. E' il grido dell'uno che fa eco a quello dell'altro. (33)

Questo confronto diretto delle parti, è accolto dai mediatori, i quali mentre nella fase della teoria svolgevano una funzione di "specchio", cioè si limitavano a riflettere quello che le parti rielaboravano, nella krisis i mediatori accolgono le sofferenze, i sentimenti delle parti. La mediazione consente ai mediati, attraverso il confronto diretto, di prendere distanza dalle loro emozioni, non lascia la possibilità a essi di rispondere alla violenza con la violenza, ma rende possibile la trasformazione del loro comportamento, proprio perché in questa fase le parti acquisiscono una maggiore coscienza di sé e dell'altro, questa maggiore consapevolezza dei mediati rende possibile il passaggio alla terza fase.

Terza fase: la catarsi.

Il confronto che si è sviluppato nella seconda fase tra i due mediati, consente a ognuna di esse di riconoscere la sofferenza dell'altro. L'accoglimento della sofferenza dell'altro, fa sì che essa si trasformi in purificazione, in questo modo il conflitto manifestato nel confronto diretto permette la catarsi.

La mediazione attraverso queste tre fasi consente la risoluzione del conflitto, ma per conseguire questo risultato si serve della parola, unico strumento capace di esprimere le emozioni. Compito del mediatore è di fare da catalizzatore tra la parola espressa dai soggetti durante la mediazione, e il significato reale che si cela dietro la parola. Egli dovrà fare in modo che le parti riescano a trovare un'intesa sul senso delle parole espresse, offre loro una prospettiva diversa senza imporre mai un suo punto di vista, per questo motivo la Morineau lo considera un agente di trasformazione. La mediazione secondo questo modello, consente alle parti una maggiore responsabilizzazione delle loro azioni, e quindi può essere considerata come regolatore sociale dei conflitti. Questo modello di mediazione, si presta bene per essere applicato a diversi campi, in particolare quello giudiziario, quello sociale e quello educativo. Per quanto riguarda la mediazione giudiziaria, essa può trovare applicazione in tutte le fasi del processo penale, dal momento che precede la denuncia, fino al momento dell'esecuzione della pena. Essa può essere prevista sia per i reati bagatellari, sia per i reati più gravi, la sua applicazione può essere complementare al sistema penale, e anzi, secondo la sua fondatrice, può contribuire a ritrovare il senso profondo della giustizia, e a svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione della recidiva.

4.2 Il modello anglosassone

Il modello di mediazione anglosassone è ricompreso all'interno della giustizia riparativa, prevista come sua modalità operativa. Tra i più importanti programmi di giustizia riparativa che prevedono l'uso della mediazione, vi sono:

I programmi di riconciliazione autore-vittima (victim-offender reconciliation programs, detti Vorps). Nati intorno alla metà degli anni '70 nell'Ontario, si sono rapidamente diffusi in tutti gli Stati Uniti. Il contenuto dei Vorps è differente secondo gli Stati, però l'unico dato che hanno in comune è costituito dall'uso della mediazione, cioè quel procedimento che prevede l'incontro tra le parti in conflitto per arrivare alla riparazione. Tale incontro è gestito da un mediatore (facilitator), con il compito di aiutare le parti a superare il conflitto che li oppone e raggiungere un accordo di riparazione (reparation agreement). In tale incontro il mediatore cercherà di porre l'accento su tre aspetti:

  1. il fatto reato;
  2. le sofferenze che il reato ha determinato;
  3. la possibilità per le parti di raggiungere un accordo, e di riconciliarsi.

Caratteristica della mediazione è la partecipazione spontanea delle parti, il mediatore durante gli incontri preliminari dovrà incoraggiare le parti a scegliere la mediazione, senza mai imporsi. Il beneficio che la mediazione offre consiste, nel dare la possibilità alla vittima di incontrare l'autore del reato, al fine di farle comprendere le ragioni dell'illecito. La mediazione all'interno dei Vorps svolge un ruolo importante, perché tramite il confronto tra vittima e reo consente a queste di arrivare alla stipulazione di un accordo di riparazione dei danni causati dal reato. Il processo di mediazione si può articolare in varie fasi, suddivisibili in ulteriori sottofasi:

  1. l'invio del caso all'ufficio di mediazione;
  2. la fase preliminare della mediazione;
  3. gli incontri di mediazione;
  4. il monitoraggio degli esiti della mediazione (follow up).

Nella fase preliminare della mediazione, gli incontri avvengono in maniera separata, in essa il mediatore illustra le caratteristiche della mediazione, e ascolta il vissuto dei due protagonisti. Mentre l'adesione della vittima alla mediazione deve essere spontanea, quella del reo non lo deve essere necessariamente, poiché la sua partecipazione può essere imposta legislativamente o da parte dell'Autorità procedente. Per quanto riguarda gli stili della mediazione, possono esserne individuati due:

  1. un modello non-direttivo;
  2. un modello direttivo.

Il modello non-direttivo (il cosiddetto empowering style), è caratterizzato per un ruolo marginale del mediatore, il quale lascia ampio spazio alle parti per potersi confrontare liberamente e arrivare autonomamente alla soluzione del conflitto. Questo stile può essere adottato solo quando nella fase preliminare il mediatore è riuscito a raccogliere più informazioni possibili sul caso, e a incoraggiare le parti a partecipare alla mediazione. Nel modello non-direttivo di mediazione, l'intervento del mediatore durante il confronto tra le parti si riduce gradualmente. Inizialmente il suo intervento sarà maggiore, perché servirà a fare superare la situazione del blocco della comunicazione, una volta che questa è stata riattivata egli, interverrà sempre meno nel confronto, o per invitare le parti a moderare i toni della discussione, o solo quando sono loro stessi che sollecitano il suo intervento. Nella parte finale del processo di mediazione, il mediatore interviene solo se i mediati non riescono a superare le reciproche posizioni, e per mettere in luce alcuni aspetti della discussione che il mediatore ritiene utile approfondire.

Nel modello direttivo, invece, la situazione è capovolta. Il mediatore, come rileva la Mannozzi, "tende a circoscrivere i punti della discussione e ad incanalare la stessa su binari predefiniti. Il contesto più ampio, quello legato alla sfera emozionale e comportamentale, resta sullo sfondo". (34) Secondo questo stile di conduzione, la mediazione è funzionale al raggiungimento dell'accordo di riparazione, per questo motivo l'intervento del mediatore nel confronto tra le parti serve a indicare loro i punti che egli ritiene importante affrontare per arrivare all'accordo di riparazione, può capitare anche che sia lui stesso a suggerire l'accordo di riparazione, invitando le parti a far convergere le loro posizioni intorno a tale accordo. Questi due modelli di conduzione della mediazione non sono gli unici possibili, ne esistono altri, addirittura è possibile che all'interno dello stesso processo di mediazione, il mediatore utilizzi stili diversi, anche con riferimento al tipo di fase della mediazione. L'ultima fase del processo di mediazione (follow up), è funzionale alla verifica del rispetto dell'accordo di riparazione da parte del reo, e a testare il livello di soddisfazione delle parti rispetto alla mediazione.

La mediazione vittima-autore del reato è stata utilizzata anche all'interno della "Neighbourhood Justice", la cosiddetta "giustizia di vicinato" o di comunità. I "Neighbourhood Justice Centres" o i "Community Mediation Board", sono centri extragiudiziari sui conflitti, nati anch'essi intorno agli anni '70 e diffusisi negli Stati Uniti e in Europa. Tali programmi si caratterizzano perché usano la mediazione, non come uno strumento per risolvere un conflitto tra due parti, ma come uno strumento di prevenzione della criminalità all'interno della comunità, attraverso lo studio delle cause dei conflitti, e per il ruolo centrale svolto dalla comunità. Tali centri si occupano sia dei conflitti conseguenti alla violazione delle norme penali, sia quelli di natura civile.

Infine, il "Family Group Conferencing" (FGC), o dialogo esteso ai gruppi parentali, è un altro programma che fa ricorso alla mediazione per la risoluzione dei conflitti, in una prospettiva più ampia. In questo programma, l'incontro di mediazione si svolge non soltanto tra reo e vittima, ma prevede anche la partecipazione delle rispettive famiglie e comunità di appartenenza. Anche il mediatore, per lo svolgimento della sua funzione è coadiuvato da altri soggetti, per lo più operatori sociali e rappresentanti dell'amministrazione della giustizia, i quali si limitano soltanto a fornire informazioni sul caso. L'incontro di mediazione (conferencing), avviene sotto la guida di un mediatore (facilitator), il quale usa uno stile di conduzione non-direttivo. Anche questo modello di mediazione è preceduto da una serie d'incontri preliminari separati, che possono essere estesi anche alle rispettive famiglie. La mediazione si svolgerà secondo il modello generale, e sarà funzionale a mostrare l'impatto che il reato ha creato non soltanto sulla vittima, ma anche sulla comunità. La mediazione si può concludere anche con delle scuse formali da parte del reo, esse costituiscono la base che consentirà il reinserimento del reo nella comunità, mediante l'adozione di un programma di riparazione, da eseguirsi direttamente a favore della vittima, o anche della comunità. La comunità è chiamata a svolgere in questo tipo di mediazione un ruolo attivo, infatti, a essa è affidato il compito di vigilare sul rispetto dell'accordo riparativo da parte del reo, invitando, in caso d'inottemperanza, la famiglia del reo a incoraggiarlo affinché rispetti il contenuto e i tempi dell'accordo. Ciò che contraddistingue il Family Group Conferencing, è che nel processo di mediazione la vittima può rimanere contumace, e farsi rappresentare dalla sua famiglia o dai rappresentanti della sua comunità. La sua assenza non impedisce lo svolgimento della mediazione, questa andrà avanti ugualmente con la sola presenza del reo, quest'ultimo potrà svolgere un'attività di riparazione qualsiasi, anche non legata alle conseguenze dirette del reato. Questa particolarità differenzia il FGC dalla mediazione vera e propria, la quale prevede la partecipazione necessaria della vittima, funzionale alla riattivazione della comunicazione con il reo. Anche in Inghilterra sono stati istituiti dagli anni '70 dei programmi di mediazione vittima-autore del reato, nonostante le differenze tra i vari progetti, essi utilizzano un procedimento di mediazione strutturato in quattro fasi:

  1. la presa in carico dei soggetti;
  2. la preparazione della mediazione;
  3. gli incontri di mediazione;
  4. il follow up.

All'interno di questi progetti, le parti che decidono di partecipare alla mediazione possono scegliere se fare ricorso a una mediazione diretta, cioè faccia a faccia, o scegliere la mediazione indiretta. Alla base della scelta di ricorrere alla mediazione indiretta, vi è la difficoltà delle parti di incontrarsi faccia a faccia, questa difficoltà riguarda entrambe le parti, non soltanto la vittima, ma anche il reo, il quale può provare imbarazzo a incontrare la vittima e spiegarle le ragioni del reato, e a essere messo a confronto con le conseguenze umane del suo reato.

Note

1. F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, Padova, Cedam, 1992, p.560.

2. G. Scardaccione, A. Baldry, M. Scali, La mediazione penale, ipotesi di intervento nella giustizia minorile, Milano, Giuffrè editore, 1998, pp. 2-3.

3. G. Scardaccione, "Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale", in Rassegna penitenziaria e criminologica, n.1-2, 1997, p11.

4. U. Gatti, M.I. Marugo, "La vittima e la giustizia riparativa", in Marginalità e società, n. 27, 1994, p.17.

5. F. Vianello, "Per uno studio socio-giuridico della mediazione penale", in Sociologia del diritto, n.2, 1999, p.81.

6. L. Eusebi, La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, Morcelliana, 1990, pp.107-108.

7. S. Ciappi, A. Coluccia (a cura di), Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto, Milano, Franco Angeli, 1997, pp.105-106.

8. G. Garena, "Una riflessione sul modello riparativo finalizzata allo sviluppo della comunità", in Minori giustizia, n.2, 1999, p.53.

9. G. Ponti, "Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa. Una premessa", in Marginalità e società, n. 27, 1994, p. 7.

10. G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, Giuffrè editore, 2003, p.57.

11. G. Scardaccione, Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale, cit., pp.21-22.

12. S. Ciappi, A. Coluccia (a cura di), Giustizia criminale, cit., p.110.

13. S. Ciappi, A. Coluccia (a cura di), Giustizia criminale, cit., p.112.

14. U. Gatti, M.I. Marugo, La vittima e la giustizia riparativa, cit., p.20.

15. U. Gatti, M.I. Marugo, La vittima e la giustizia riparativa, cit., pp.21-22.

16. G. Scardaccione, Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale, cit., p. 14.

17. Il commento alla raccomandazione è stato reperito sul sito del Ministero della giustizia.

18. J.-P. Bonafé-Schmitt, La mediation: une justice douce, Syros Alternatives, Paris, 1992, pp.16-17.

19. S. Castelli (a cura di), La mediazione. Teorie e tecniche, Cortina, Milano, 1996, p.5.

20. G.V. Pisapia (a cura di), La scommessa della mediazione, in La sfida della mediazione, Padova, Cedam, 1997, p.5.

21. G.V. Pisapia (a cura di), La scommessa della mediazione, cit., pp.10-11.

22. L. Arnaudo, "Mediazione e diritto penale: una proposta di conciliazione", in Sociologia del diritto, n.2, 1999, pp.127-128.

23. G. Cosi, M.A. Foddai (a cura di), Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi, Milano, Giuffrè, 2003, p.78.

24. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione. Prefazione di Adolfo Ceretti, Milano, Franco Angeli, 2000, p.40.

25. G. Cosi, M.A. Foddai (a cura di), Lo spazio della mediazione, cit., p.94.

26. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione, cit., p.57.

27. G. Cosi, M.A. Foddai (a cura di), Lo spazio della mediazione, cit., p.109.

28. A. Ceretti, Progetto per un ufficio di mediazione penale, in G.V. Pisapia (a cura di), La sfida della mediazione, cit., pp.94-95.

29. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione, cit., p.79.

30. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione, cit., p.35.

31. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione, cit., p.52.

32. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione, cit., p.56.

33. J. Morineau (a cura di), Lo spirito della mediazione, cit., p.68.

34. G. Mannozzi, La giustizia senza spada, cit., p.147.