ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Premessa

Roberto Perotti, 2006

La progressiva affermazione della pena perpetua, dalla Rivoluzione francese in poi, è stata spesso accompagnata da violente polemiche, che hanno visto contrapporsi concezioni della pena fortemente antagoniste. Con l'avvento della Costituzione, scomparsa la pena capitale, si ebbe una prima fase di serrato dibattito che divise nettamente la dottrina in due schieramenti. Da una parte vi era chi criticava il permanere di una pena nel nostro Codice che, per le proprie modalità di esecuzione, sostituiva alla morte fisica quella civile e riteneva la pena dell'ergastolo in aperto conflitto con i principi di umanità e di finalismo rieducativo della pena sanciti dalla Costituzione. Dall'altra, vi era chi reputava perfettamente legittima la pena dell'ergastolo, in virtù della funzione di prevenzione generale e di retribuzione che l'ordinamento assegnava a questo istituto e della possibilità di ottenere la Grazia. Questa prima fase di polemica si placò progressivamente, anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1974 (1), che dichiarò costituzionalmente legittima la pena dell'ergastolo, poiché al condannato alla pena perpetua non era preclusa la possibilità di un rientro nella società tramite la liberazione condizionale, che in seguito alla riforma del 1962 (2) era concedibile anche ai condannati alla pena perpetua. Dopo questa sentenza, il problema della pena perpetua fu prospettato in due direzioni: o abolire semplicemente la pena detentiva a vita, per lasciare come pena massima solo la reclusione fino a trenta anni, o riformare la pena dell'ergastolo, nel quadro di un insieme di riforme riguardanti tutte le pene detentive, con un intervento finalizzato ad attenuare ulteriormente la perpetuità della pena.

L'istituto dell'ergastolo tornò prepotentemente al centro del dibattito giuridico, politico e filosofico del nostro paese a partire dall'inizio degli anni ottanta dello scorso secolo: da una parte, infatti, si prospettò nuovamente, nonostante le decisioni sul punto della Corte costituzionale, l'insanabile contrasto tra la funzione rieducativa assegnata dalla Costituzione alla sanzione penale e l'esistenza di una pena perpetua (3) e, per abrogare l'ergastolo dal nostro Codice, si fece anche ricorso ad un referendum popolare. Dall'altra parte, per contro, si affermò che l'eccezionalità della nostra situazione interna avrebbe giustificato la dichiarazione dello stato di guerra e dunque, addirittura il ripristino della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

L'esito del referendum, in cui gli elettori si dichiararono a stragrande maggioranza favorevoli alla pena perpetua, chiuse, di fatto, a livello politico la possibilità di un'abolizione della pena dell'ergastolo (e probabilmente gli effetti negativi si sentono ancora oggi). Gli anni successivi al referendum sono, però, segnati da due importanti interventi che influirono profondamente sulla pena dell'ergastolo: la sentenza n. 274 del 1983 della Corte Costituzionale (4) e la successiva legge, cosiddetta "Gozzini", n. 663 del 1986 (5). La sentenza n. 274 del 1983 ammise i condannati all'ergastolo alla concessione del beneficio delle riduzioni di pena previste dall'ordinamento penitenziario, regolato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. La legge n. 663 del 1986, che recepì il contenuto della sentenza costituzionale n. 137 del 1983, oltre a disciplinare l'istituto della liberazione condizionale per gli ergastolani, permise a questi di usufruire del nuovo istituto dei permessi premio, della semilibertà e diminuì il periodo di pena scontata necessario per l'ammissione alla liberazione condizionale. Questa atto legislativo provocò le reazioni di una parte della dottrina, che riteneva ormai abolito, nonostante l'esito negativo del referendum, l'istituto dell'ergastolo.

Gli anni novanta dello scorso secolo sono, invece, caratterizzati dall'importante sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 1994, che dichiarò l'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo applicata ai minori (6). Il problema della pena dell'ergastolo fu posto con particolare risalto nel Convegno, promosso dall'Associazione Antigone e patrocinato dalla Presidenza della Camera dei deputati, che si tenne a Roma, il 20 febbraio 1992, nel quale si espressero, unanimemente, per l'abolizione, giuristi, filosofi, sociologi e psichiatri (7). Sono da ricordare poi i tre tentativi di riforma del Codice penale, che si sono succeduti gli ultimi dieci anni del XX secolo, che pur con esito negativo, poiché non si sono realizzati, riaprirono nuovamente il dibattito fra abolizionisti e sostenitori della pena perpetua.

La pena dell'ergastolo torna nuovamente alla ribalta all'inizio del XXI secolo, a seguito della sentenza n. 135 del 2003 della Corte costituzionale. L'intervento legislativo del 1991-92, che determina una disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici e alle misure alternative pone di nuovo il problema dell'effettiva perpetuità della pena dell'ergastolo, che era stato, invece, il limite che aveva consentito il mantenimento di questa pena del nostro ordinamento, come espresso dalla sentenza n. 164 del 1974 della Corte costituzionale. Si assiste nuovamente, anche se in forma ridotta rispetto al passato, ad un dibattito in dottrina fra chi ritiene illegittima la pena dell'ergastolo e chi ne sostiene la necessità, ma al tempo stesso sono da segnalare importanti novità in sede dottrinaria poiché da molti è sentita l'esigenza di una riforma del Codice penale e vi è chi poi difende l'ordinamento penitenziario e il principio del trattamento rieducativo, cui è ispirato. I problemi legati alla necessità ed utilità nel nostro ordinamento della pena dell'ergastolo, affrontati da queste estreme tendenze testimoniano un effettivo interesse al problema delle "massime pene" per il quale sono state proposte soluzioni antitetiche.

L'attuale disciplina dell'ergastolo manifesta incoerenze e contraddizioni indicative della sensibilità del legislatore e della giurisprudenza nei confronti degli eventi che hanno caratterizzato lo storia del nostro paese. Sull'attuale panorama, inoltre, si allunga l'ombra di una profonda crisi operativa e scientifica dell'ideologia del trattamento, precedente per molti aspetti allo stesso ordinamento penitenziario che a questa ideologia si ispira (8). Per tentare di comprendere l'evoluzione di questa pena, l'attuale disciplina e le prospettive di un suo superamento, sono stati analizzati gli atti legislativi e la giurisprudenza che hanno influito su questo istituto; un'attenzione particolare è stata poi dedicata al dibattito dottrinario in materia, poiché è uno strumento necessario per comprendere il profilo che nel corso degli anni ha assunto questa pena. Nel primo capitolo "La disciplina giuridica dell'ergastolo", sono descritti l'evoluzione storica dell'istituto, l'attuale disciplina giuridica e i problemi di legittimità costituzionale di questa pena. Nel secondo capitolo "L'ergastolo e l'ordinamento penitenziario" sono affrontati i problemi relativi all'esecuzione di questa pena: in particolare ci si sofferma sugli istituti dell'ordinamento penitenziario che, interrompendo la perpetuità di questa pena, ne consentono il mantenimento nel nostro Codice penale. Nel terzo capitolo, infine, intitolato "Dalla normativa restrittiva del 1991/92 alla legge cosiddetta 'ex-Cirielli'", viene svolta una riflessione sui recenti interventi normativi, che hanno portato nuovamente a sollevare una questione di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, per violazione del principio del finalismo rieducativo della pena, sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Riconoscimenti

Desidero ringraziare, per la preziosa collaborazione, il Dottor Massimo Niro, che ha letto il mio testo ed ha notevolmente contribuito a migliorarlo.

Ringrazio la Dottoressa Ione Toccafondi, direttrice della Casa circondariale di Prato, e il Commissario Giuseppe Pilumeli, per la disponibilità e per l'interesse che hanno mostrato nei confronti della mia ricerca.

Ringrazio, infine, la dottoressa Assunta Borzacchiello, che mi ha aiutato nella ricerca sui dati statistici carcerari.

Note

1. Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 1974, n. 264, in "Giurisprudenza costituzionale", 1974.

2. Legge 25 novembre 1962, 1634, contenente "Modificazioni alle norme del codice penale relative all'ergatsolo e alla liberazione condizionale", che modificò integralmente gli artt. 176 e 177 del Codice penale.

3. Ordinanza 20 ottobre 1981 della Sezione di sorveglianza della Corte di appello di Firenze.

4. Corte costituzionale, 27 settembre 1983, n. 274, in "Foro italiano", 1983, I, p. 223.

5. Legge 10 ottobre 1986, n. 663 recante "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure di sicurezza".

6. Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, in "Giurisprudenza costituzionale", 1994, I, p. 1254.

7. Atti del Convegno, dal titolo Fine pena: mai!, pubblicati in "Dei delitti e delle pene", 1992, 2, da pag. 61 a 87.

8. Fiandaca G., Commento all'art 27, 3º comma della Costituzione, in Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Zanichelli, Bologna 1991, p. 258 e ss.