ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Conclusioni

Donata Ciliberto, 2005

I paesi europei e, nello specifico, l'Italia, considerano necessario l'inserimento di lavoratori stranieri nel tessuto economico e lavorativo. Fra i motivi per i quali tale necessità è avvertita possiamo citare l'invecchiamento della popolazione italiana e europea e il rifiuto da parte dei lavoratori italiani di svolgere lavori che invece gli stranieri sono disposti a fare. Per comprendere quale disciplina sia stata approntata, in Italia, dal legislatore in rapporto con questa realtà abbiamo analizzato le principali forme di accesso al lavoro per il lavoratore migrante, in particolare quelle stabilite dalla legge n.189/2002. È risultato che rispetto alla legge precedente, la n. 40/1998, è stato rafforzato il legame del lavoratore con il datore di lavoro; infatti il fulcro del procedimento di ingresso di persone extracomunitarie in Italia è la sottoscrizione, allo Sportello Unico sull'immigrazione, di un "contratto di soggiorno" fra il datore di lavoro che ha effettuato la chiamata, nominativa o numerica, e il lavoratore straniero.

Il "contratto di soggiorno" costituisce una delle novità più importanti del nuovo sistema approntato dalla legge n.189/2002 e dal D.P.R. n. 334/2004, in quanto lega strettamente la durata del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore straniero alla durata del contratto di lavoro sottoscritto dalle due parti. Abbiamo quindi esaminato le conseguenze dell'immissione di questo istituto innovativo nell'attuale realtà del mercato del lavoro.

Abbiamo inoltre studiato come il mercato del lavoro in Italia, dal "pacchetto Treu" alla legge n. 30/2003, si sia mosso nella direzione di una sempre maggiore flessibilità. Sono state create forme contrattuali nuove, alcune in quanto modificazione di leggi già esistenti, come il lavoro a progetto, il lavoro somministrato, il distacco e l'appalto; altre completamente nuove come il lavoro ripartito o il lavoro a chiamata. Alcune di queste nuove forme di contratto di lavoro sono già ampiamente utilizzate da lavoratori migranti: ad esempio tutti coloro che abbiamo intervistato hanno confermato che uno dei lavori più frequenti fra i lavoratori stranieri è il lavoro interinale, ora denominato somministrato. Altre forme di lavoro sembrano offrire una qualche utilità per il lavoratore straniero, come il lavoro ripartito, nel caso ad esempio di una coppia di badanti che lavorano presso la medesima famiglia. Le altre forme di lavoro dovrebbero poter essere utilizzate dai lavoratori stranieri con gli stessi vantaggi e le stesse difficoltà del lavoratore italiano: mi riferisco in particolare alle difficoltà legate alla precarizzazione. Ci sono tuttavia degli elementi che differenziano il lavoratore straniero dal lavoratore italiano: in primis la previsione contenuta nel D.P.R. n. 334/2004, che stabilisce che il rapporto di lavoro alla base del contratto di soggiorno deve assicurare 20 ore di lavoro settimanali.

Abbiamo visto che tale previsione potrebbe creare problemi per chiunque svolga un lavoro - ad esempio un lavoro somministrato o a chiamata - in cui difficilmente potrebbe certificare di avere svolto 20 ore di lavoro ogni settimana, visto che la quantità di ore varia a seconda della richiesta. Abbiamo però rilevato l'esistenza a livello internazionale di una tutela giuridica che garantisce ai lavoratori stranieri, già regolarmente soggiornanti, la parità di accesso al lavoro con i cittadini residenti. Si tratta della Convenzione O.I.L. n. 143/1975, che l'Italia ha ratificato. Per la Convenzione O.I.L. ogni forma di lavoro accessibile al lavoratore italiano deve essere accessibile anche al lavoratore straniero, a prescindere dal requisito delle 20 ore. L'attuazione di questo principio presenta però difficoltà: è facile prevedere la tendenza ad applicare il D.P.R., anche nella parte riguardante le 20 ore, da parte delle singole Questure. Saranno dunque necessarie diverse cause pilota per fare emergere tale principio.

Un forte limite della tutela approntata dalla Convenzione O.I.L. riguarda i lavoratori stranieri che ancora devono fare il loro ingresso nel territorio italiano, in quanto dalla lettera della Convenzione emerge che la tutela non si estende fino a questi lavoratori. In questo caso nessuna norma si opporrebbe a immettere nella stesura dei successivi decreti flussi una previsione che escluda determinate tipologie contrattuali e, soprattutto, la disciplina del contratto di soggiorno, con il requisito delle 20 ore, troverebbe piena applicazione.

Nel corso di questo studio abbiamo inoltre verificato che né i lavoratori a progetto, né i collaboratori coordinati e continuativi sono menzionati nel decreto flussi del 2005. I collaboratori coordinati e continuativi non erano menzionati neppure nei decreti flussi del 2003 e del 2004 che prevedevano una quota di 2.500 ingressi per lavoro autonomo solo per le seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati. Il decreto flussi del 2002 comprendeva invece anche i collaboratori coordinati e continuativi. (1)

Le interpretazioni possibili della mancata menzione dei collaboratori coordinati e continuativi nei decreti successivi al 2002 e dei lavoratori a progetto nell'ultimo decreto sono essenzialmente due: la prima suggerisce che in seguito al decreto flussi del 2002 non si è più ritenuto opportuno inserire nelle quote di lavoro autonomo i collaboratori coordinati e continuativi in quanto non sono una categoria professionale bensì una forma contrattuale. Sulla base di questa interpretazione i lavoratori stranieri possono stipulare un contratto di collaborazione anche ai fini del loro ingresso in Italia.

La seconda interpretazione, sostenuta dall'Avv. Paggi e dal dott. Pomponio della Questura di Firenze, è invece che vi sia stata una volontà del legislatore, legittima, di escludere la possibilità di ingresso in Italia di lavoratori stranieri attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non si può ignorare che la direzione assunta dal legislatore non è stata comunque quella di maggiore apertura a queste forme di lavoro autonomo.

Un ulteriore elemento che differenzia il lavoratore straniero da quello italiano è il fatto che, anche se il lavoratore straniero viene assunto con uno dei nuovi contratti di lavoro, spesso di durata breve, come nel caso di un lavoro somministrato, la precarietà che tale contratto di lavoro comporta, anche per un lavoratore italiano, viene amplificata per il lavoratore straniero a causa del collegamento che è stato fatto nella legge n.189/2002 fra la durata del contratto di lavoro e il permesso di soggiorno. Alla durata del permesso di soggiorno sono collegati altri diritti che vengono in qualche modo limitati: ad esempio l'accesso all'edilizia pubblica, per cui è necessario avere un permesso di soggiorno di almeno due anni, difficilmente ottenibile con la durata media dei contratti di lavoro attuali.

Un altro problema è costituito dalla tempistica del rinnovo del permesso di soggiorno, per la cui richiesta sono previsti anche 90 giorni di anticipo.

Ho cercato infine di raccogliere testimonianze di soggetti con prospettive il più possibile differenti, quali: la Questura, il sindacato, l'Associazione Giuridica, Avvocati e lavoratori stranieri. Alla domanda comune sull'esistenza di un'eventuale divergenza fra l'attuale politica dell'immigrazione e la politica del lavoro hanno risposto tutti affermativamente.

Ritengo anch'io che ci sia una forte discrasia fra una politica dell'immigrazione, che vorrebbe una forza-lavoro migrante che, per quanto riguarda il lavoro subordinato, venga impiegata in rapporti di lavoro il più possibile "tipici", e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, assicuri nuovi investimenti nello Stato italiano, e una politica del lavoro che si muove invece nella direzione della flessibilità, favorendo la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sempre più lontani dal "tipico" rapporto di lavoro subordinato.

Due sono le interpretazioni possibili della forte divergenza fra la politica d'immigrazione e la politica del lavoro: la prima è che si sia creato un ritardo fra le due politiche che deve essere colmato; la seconda è che il legislatore non abbia avvertito l'esigenza di dare al lavoratore immigrato una tutela adeguata.

Note

1. I collaboratori a progetto non potevano essere inseriti nei decreti flussi del 2002, 2003, 2004 in quanto quella di collaboratore a progetto è una figura contrattuale nata con la legge n.30/2003.