ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo II
Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore

Laila Fantoni, 2003

1. La denuncia di abuso sessuale

La denuncia costituisce il primo passo necessario per avviare sia un intervento di tutela della vittima, sia un procedimento penale nei confronti del presunto colpevole. Quanti sostengono la validità di questo strumento sono convinti che chiunque rinunci a denunciare, magari adottando procedure più informali di approccio alla famiglia abusante, corre il rischio di entrare a far parte della "patologia del segreto" (1).

La denuncia dovrebbe essere fatta dalla persona cui il bambino ha raccontato per la prima volta dell'abuso subito; spesso, però, l'estrema delicatezza e difficoltà del procedimento penale per fatti di abuso sessuale crea sempre tra gli operatori sociali e coloro che stanno a contatto con i bambini (ad esempio le insegnanti) una forte riluttanza ad adire l'autorità penale.

La presentazione della denuncia è una decisione molto difficile, spesso subordinata ad una serie di condizioni: prima fra tutte, una sorta di delibazione preventiva dell'attendibilità del minore (giudizio che, invece, può essere fatto solo al termine delle indagini e che è di pertinenza esclusiva del magistrato penale) o, peggio ancora, una valutazione sull'esistenza di riscontri obiettivi o sulla dannosità del processo penale, o anche sull'esistenza del consenso alla denuncia da parte del minore.

Tutte queste valutazioni sono fatte dall'operatore che si trova di fronte ad un caso sospetto di abuso. Si vengono così a creare, fra notitia criminis e denuncia, una serie di filtri con l'unico risultato di ritardare l'inizio delle indagini (2).

Una situazione di abuso sessuale può emergere o in forma esplicita (rivelazione), quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una persona a lui vicina, oppure in forma implicita (rilevazione), attraverso indicatori comportamentali.

Più in particolare si possono distinguere:

  • casi in cui si manifesta una rivelazione "diretta" dell'abuso da parte del minore, nella quale cioè lo stesso racconta al proprio interlocutore fatti che, se veri, costituiscono, senza dubbio, ipotesi di abuso sessuale nei suoi confronti;
  • e casi in cui si ha una rivelazione "mascherata" con cui il minore non riferisce fatti di abuso, ma descrive situazioni che ordinariamente ne costituiscono la premessa, quali fatti di grave maltrattamento, comportamenti ambigui dell'adulto nei suoi confronti, ecc.

Equiparabili a queste ultima situazioni sono quelle in cui il minore, senza raccontare esplicitamente fatti di abuso, tiene comportamenti che possono far sorgere il sospetto che ne sia vittima: ad esempio comportamenti erotizzati, incongrui rispetto all'età, ed atti autolesionistici privi di comprensibile spiegazione. Queste sono le ipotesi di rivelazione.

I casi a presentazione "diretta" solo in apparenza comportano un accertamento più semplice. Infatti, si pone qui in tutta la sua complessità il problema della credibilità del minore che rivela l'abuso. Del resto, anche escludendo l'intenzione di mentire, quale può essere l'attendibilità dei racconti di bambini piccoli, per loro natura imprecisi, senza parametri chiari su ciò che è o non è semplice manifestazione d'affetto? Se è vero che è tipico del bambino confondere i tempi degli avvenimenti e mescolare sensazioni soggettive a dati oggettivi, come è possibile per l'interlocutore farsi una chiara idea sui fatti? (3)

D'altra parte, questo fenomeno di apparente confusione si verifica anche in bambini più grandi o addirittura in adolescenti, soprattutto se gli episodi ricordati devono essere fatti risalire ad un passato non troppo recente e/o riguardano comportamenti dai connotati sfumati, come le molestie sessuali.

Occorre ricordare che non sempre ciò che è rilevante e centrale per l'adulto lo è altrettanto per un bambino e che ogni giudizio sulla credibilità di quest'ultimo deve tener conto di questa differenza di prospettiva (4).

Dopo che il minore ha potuto raccontare un episodio ed è stato aiutato a ricordarlo più nitidamente, non infrequentemente ne rivela altri: ciò non deve indurre sospetto e far pensare ad invenzioni del bambino. Probabilmente questi ulteriori ricordi riguardano fatti altrettanto reali, che solo a posteriori possono ritornare nella sua memoria ed essere riconosciuti da lui come episodi di abuso sessuale. Ciò potrà avvenire proprio grazie sia all'esperienza affettiva di essere creduti e oggetto di attenzione, sia a quella cognitiva di aver potuto tradurre in parole ed inquadrare con certezza un'esperienza tanto carica di emotività conflittuale (5).

I casi a presentazione "mascherata" sono molto più frequenti di quanto si pensi e pongono, per di più, una serie di interrogativi: quanto è lecito sospettare? Si possono, e in che termini, proporre accertamenti medici non richiesti, sapendo che una buona percentuale di essi si rivelerà inutile (6)?

In questi casi acquista particolare rilievo la possibilità di valorizzare i dati che provengono da un'accurata valutazione sanitaria del soggetto che si presume abbia subito abuso sessuale (7). Di solito questo tipo di scoperta avviene perché qualche persona che sta a contatto con il minore nota dei comportamenti che lo "insospettiscono" e chiede che vengano fatti degli accertamenti medici (8).

Premessa indispensabile è che gli operatori sanitari "sospettino" che una delle possibili conclusioni del percorso diagnostico in campo ginecologico e/o pediatrico e/o psicologico possa essere proprio la diagnosi di abuso sessuale. Solo a partire da questa preoccupazione si aprirà la possibilità di indagini appropriate, che saranno successivamente compito dello specifico operatore (9).

L'acquisizione della notizia del reato apre la fase degli accertamenti che potranno portare - se saranno riscontrati concreti elementi di prova - al procedimento penale.

La notitia criminis può derivare o dalla ricezione, da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, della rivelazione del reato da parte della vittima o di terzi oppure da un'iniziativa diretta da parte di tali organi, comunque venuti a conoscenza del fatto od operanti per l'individuazione di fatti costituenti reato (10).

Per i reati in cui le vittime sono minori sarebbe opportuno che si costituisse un nucleo di polizia specializzata in grado di effettuare indagini approfondite al fine di identificare situazioni in cui è più facile lo sfruttamento del soggetto in formazione. È molto difficile che in questi casi vi sia una denuncia diretta, perché spesso l'ambiente in cui vive il minore è insensibile ai suoi bisogni e, così, solo una vigilanza continua sul territorio da parte di organi di polizia, particolarmente attenti a questi aspetti della tutela della personalità del minore, potrà far emergere il fenomeno. Un esperimento in tal senso è stato posto in essere a Milano con la costituzione, nei primi anni novanta, presso la questura di una sezione specializzata in reati in danno di minori che fa parte della squadra mobile (11).

Regola fondamentale, ai fini di un'efficace indagine penale, è la possibilità per il pubblico ministero di ricevere la notitia criminis con tempestività, e cioè prima che il potenziale indagato sia a conoscenza delle indagini in corso.

Perché questo possa realizzarsi è necessario istituire con tutti gli operatori del settore (ASL, servizi sociali dei comuni, scuola, istituti minorili, giudici minorili, ecc.) intese finalizzate a creare rapporti stabili, basati sulla fiducia reciproca e sulla conoscenza dei rispettivi metodi di lavoro, in modo da renderli reciprocamente compatibili ed ottimizzare i risultati.

Bisogna, inoltre, che sia incentivata la trasmissione dovuta all'ufficio del pubblico ministero di tutte le segnalazioni che presentino, oggettivamente, le caratteristiche minimali di una notitia criminis, tranquillizzando gli interlocutori (soprattutto dicendo loro che le indagini verranno condotte con la massima riservatezza, senza alcun clamore esterno, all'insaputa del diretto interessato e con la metodologia che tenga conto delle esigenze del minore) (12).

Infine, sarebbe utile promuovere una forte esortazione di tutti gli operatori del settore a contatto diretto con il pubblico ministero (o con la polizia giudiziaria): essi devono essere competenti non solo quando viene trasmessa una denuncia che richiede interventi d'urgenza (tipico è il caso dell'allontanamento), ma anche in tutti i casi dubbi nei quali occorra stabilire se sussistano o meno gli elementi essenziali della notitia criminis. Infatti, anche quando sussistono meri sospetti di abuso (caso tipico è il comportamento erotizzato di minori in età infantile), anche se la denuncia può essere ritenuta prematura, è importante un contatto preliminare con il pubblico ministero al fine di concordare le modalità di un approfondimento che potrebbe portare alla rivelazione dell'abuso. Infatti tali modalità devono, nei limiti del possibile, tutelare le esigenze di un'eventuale indagine penale, prima fra tutte la riservatezza del possibile indagato (13).

Per consentire un pronto intervento nei casi delicati ed urgenti potrebbe essere opportuno creare nelle grandi Procure, una sorta di "turno esterno" fra pubblici ministeri che si occupano della materia, eventualmente dotato di mezzi di pronta reperibilità, quale il telefono cellulare, al fine di far fronte alle segnalazioni da parte degli operatori del settore. L'esperienza della Procura milanese insegna, infatti, che è della massima importanza per tali operatori avere come referenti non un anonimo pubblico ministero ma una persona conosciuta con la quale già esista un rapporto di fiducia e di collaborazione (14).

1.1 Gli obblighi di denuncia da parte dei soggetti che rivestono funzioni o incarichi di natura pubblica

A prescindere dall'utilità o meno della denuncia penale, la segnalazione del sospetto abuso da parte dell'insegnante, del personale sanitario in servizio nei presidi pubblici o degli operatori dei servizi pubblici rappresenta un atto obbligatorio che espone a precise responsabilità, anche penali, in caso di omissione.

In primo luogo vi è l'articolo 331 c.p.p. che stabilisce l'obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio per i reati procedibili d'ufficio. Le pene per chi omette la denuncia sono previste dagli artt. 361 e 362 c.p (15).

Va inoltre tenuto presente che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, sono procedibili d'ufficio i più significativi tra i reati sessuali posti in essere all'interno della famiglia.

Negli altri casi i reati sessuali sono procedibili a querela ossia su richiesta della persona danneggiata, querela che deve essere proposta entro sei mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 609 septies, comma 2 c.p.) e che una volta proposta è irrevocabile. Se si tratta di un minorenne che non ha compiuto almeno i quattordici anni deve provvedere chi esercita la potestà, ossia, di regola, uno dei genitori (art 120 c.p.). Se invece il minorenne ha più di quattordici anni, egli può presentare personalmente querela oppure, nonostante ogni sua volontà contraria, può presentarla anche chi esercita su di lui la potestà (16).

Per i reati sessuali procedibili a querela, se risultano connessi con altri reati procedibili d'ufficio (art. 609-septies, comma 4 n. 4 c.p.) - condizione che si verifica abbastanza spesso, potendo ricorrere l'ipotesi di minacce gravi (art. 612 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), lesioni personali (artt. 582, 583 c.p.), sequestro di persona (art 605 c.p.) - è prevista la procedibilità d'ufficio e l'obbligo di denuncia. La presenza di queste circostanze può non essere facilmente identificabile al momento della denuncia. Quindi, per realizzare un'effettiva tutela del minore, sarebbe opportuno che i soggetti obbligati effettuassero sempre la denuncia, lasciando al magistrato la valutazione se nel caso esiste oppure no una condizione di procedibilità (17).

In ogni modo, l'obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sorge solo quando il reato è già delineato nelle sue linee essenziali e quando vi sono elementi fondati tali da indurre a ritenere che esso sussista.

Una disposizione molto importante è inoltre contenuta negli artt. 121 c.p. e 338 c.p. secondo i quali, in caso di conflitto d'interessi con l'esercente la potestà o quando non vi è chi abbia la rappresentanza del minore di quattordici anni, la querela può essere proposta da un curatore speciale, nominato dal giudice delle indagini preliminari su istanza del pubblico ministero o degli stessi servizi che hanno per scopo «la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni» (18).

Infine, altro obbligo di segnalazione discende dall'art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che riguarda la segnalazione al Tribunale per i minorenni dei casi di "abbandono di minori". Infatti, l'abbandono può essere anche di tipo morale; non sussiste, cioè, solo nel caso di pesanti trascuratezze materiali, ma anche in presenza di comportamenti che possono pregiudicare un equilibrato sviluppo psicoaffettivo del minore (e tra questi possono essere indicati gli abusi sessuali) (19).

1.2 Conflitto fra l'obbligo di referto e l'obbligo al segreto professionale

L'art. 622 c.p. punisce la rivelazione del segreto professionale. Obbligato al tale segreto è chiunque sia venuto a conoscenza del reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni: ciò significa che occorre un nesso di consequenzialità immediata tra l'informazione ricevuta e l'espletamento della funzione o del servizio, cioè occorre che la notizia di reato sia stata appresa nello svolgimento del lavoro o della funzione.

Il problema si pone in particolare per gli esercenti una professione sanitaria (fra i quali sono ricompresi psicologi e psicoterapeuti, anche quando operano come professionisti privati) che hanno l'obbligo di inviare un referto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 365 c.p. (20)

Il discorso riguardo gli esercenti una professione sanitaria è abbastanza controverso. Al medico la legge impone di inviare un referto all'autorità giudiziaria tutte le volte che abbia prestato la sua assistenza in casi che possono presupporre un delitto perseguibile d'ufficio, e solo quando il paziente sia vittima o parte lesa; non «quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale come imputato». Allora interviene l'obbligo del segreto professionale e viene a cadere il reato di omissione di referto (21).

La controversia riguarda chi sia la persona assistita nel caso del minorenne abusato, che ad esempio venga accompagnato alla visita medica dal genitore abusante. Qualche autore ha sostenuto che, poiché nel caso del minore, la richiesta di prestazione medica deriva dal genitore, questi diventa anche titolare del diritto al segreto professionale. Da altri è stato rilevato che assistito è il minore e che quindi il medico sia liberato dal vincolo del segreto professionale nei confronti del genitore (22). Tuttavia, è sostenibile anche che entrambi si affidano al medico per un consiglio e per una terapia. Comunque, tutte queste incertezze cadrebbero qualora la legge imponesse al medico di segnalare il caso anziché all'autorità giudiziaria a centri socio sanitari specializzati o a qualche settore appositamente strutturato dei servizi sociali territoriali (23).

2. Il ruolo del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni

Quando la notizia del reato è giunta alla polizia giudiziaria o alla Procura, il pubblico ministero (per cui l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio) inizia l'indagine preliminare, diretta ad accertare i presupposti di fatto richiesti per il concreto esercizio dell'azione. In questa prima fase può, a sua discrezione (poiché non ne ha l'obbligo), segnalare il caso al Tribunale per i Minorenni, che è però l'unico a poter disporre misure di protezione nei confronti del minore abusato.

Se il caso non viene archiviato, ed anzi le indagini preliminari evidenziano sufficienti elementi a carico dell'inquisito, allora viene promossa l'azione penale. Tuttavia, anche qualora questa sfoci in un'affermazione di responsabilità, la condanna diventa definitiva soltanto in seguito all'inutile decorso dei termini per impugnare (24).

Fino a quel momento, dunque, l'abusante può essere sottoposto a misure restrittive solo nel caso in cui sia ritenuto socialmente pericoloso o vi sia il pericolo di una sua fuga. In base a questi principi di garanzia processuale, l'imputato - in assenza di precise disposizioni del tribunale minorile - fino all'ultimo appello potrebbe restare libero e vivere a casa sua, insieme ai familiari, compreso il minore che ha rivelato l'abuso (25).

L'unica soluzione che contempera le esigenze di tutela della parte lesa, da un lato, e di accertamento della verità, dall'altro, è quella di svolgere un'indagine penale estremamente rigorosa e tempestiva, condotta attraverso un'approfondita escussione della parte lesa e una ricerca dei possibili riscontri obiettivi.

Infatti Piero Forno (26), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, evidenzia che:

Quando si interviene tempestivamente gli elementi possono essere raccolti con scrupolo e il "cerchio" si stringe intorno all'imputato: allora il processo penale, al di là della punizione del colpevole, ha degli strumenti di grande incisività sul piano dell'accertamento della verità.

Muoversi in questo modo nei processi penali relativi a fatti di natura incestuosa è indispensabile, perché caratteristica costante di questi reati è di presentare non indifferenti problemi di accertamento probatorio. Essi sono dovuti sia alla mancanza di testimoni oculari diversi dalla parte lesa, sia alla riluttanza del nucleo familiare a svelare ipropri "segreti", specie quando ciò comporta non solo gravi conseguenze sanzionatorie per taluno dei suoi componenti, ma soprattutto il disonore di avere al proprio interno situazioni di tal genere.

Poiché solo il Tribunale per i minorenni può assicurare l'immediata protezione del minore, sarebbe sempre opportuno fare una segnalazione anche al giudice minorile. Al contrario della magistratura ordinaria, infatti, quella minorile ha l'obbligo di segnalare i casi di abuso sia ai colleghi che operano in ambito penale, sia ai servizi sociali, e svolge un ruolo fondamentale per la tutela dei minori abusati e per l'aiuto della sua famiglia. Può infatti disporre provvedimenti che limitino, sospendano o facciano decadere la potestà dei genitori, può allontanare (anche solo temporaneamente) il minore dalla famiglia e collocarlo in comunità o in istituto e, qualora vi siano le condizioni, dichiararne l'adottabilità (27).

In particolare, la magistratura minorile ordina gli accertamenti giudiziari, sociali e psicologici necessari per riuscire a comprendere la situazione e per poter così formulare un programma d'interventi che abbia come scopo principale la tutela del minore, parallelamente e successivamente all'azione penale. Il Tribunale per i minorenni, dunque, incarica i servizi sociosanitari di due fondamentali attività: l'accertamento e la valutazione (28).

3. L'intervento terapeutico

Mentre la magistratura ordinaria si occupa dell'accertamento dei fatti e della condanna o dell'assoluzione dell'imputato e il Tribunale per i minorenni garantisce la protezione del minore da ulteriori comportamenti di violenza, dall'altra parte i servizi cercano di fornire un sostegno terapeutico al minore abusato e, dove è possibile, svolgono attività per il recupero del rapporto tra la vittima e il genitore non abusante (29).

Quando è necessario intervenire in una difficile situazione familiare, occorre innanzitutto valutare se nei rapporti relazionali tra i membri della famiglia sono presenti sia fattori di rischio (che possono favorire la violenza), sia elementi protettivi (che, invece, tendono ad affievolire i primi) (30). Infatti:

  • se vi è prevalenza di fattori protettivi, la giusta strategia d'intervento è quella di fornire aiuto e sostegno al bambino e alla sua famiglia;
  • se vi è una compresenza di entrambi i fattori, deve essere protetto il minore e devono essere potenziate le risorse familiari, cercando di monitorare anche le relazioni tra i suoi componenti;
  • infine, se vi è assenza di fattori protettivi, è necessario fornire una forte protezione e tutela al minore, accompagnata da prescrizioni rivolte alla famiglia (31).

La protezione dei minori non si può limitare alla loro tutela penale, né alle misure per fronteggiare l'emergenza, ma deve abbracciare un intero processo d'intervento che abbia al centro l'interesse della vittima e come scopo la sua sana crescita psicofisica. Proteggere il minore, capire le cause familiari dello sviluppo dell'incesto e riparare, quando possibile, le relazioni tra la vittima e i suoi familiari, costituiscono i momenti cardine del processo d'intervento.

Soltanto partendo dalle esigenze operative di questi momenti si può realizzare una vera integrazione con gli interventi penali di repressione del reato; tale cooperazione tra gli operatori è l'unica che consente di sottrarsi alla falsa alternativa tra l'indifferenza e la passività di fronte all'abuso sessuale e all'incesto, da una parte, e la sua criminalizzazione senza prospettive per la vittima, dall'altra.

È in questa prospettiva che bisogna parlare di complesso meccanismo di intervento, dove i vari esperti possano interagire tra loro in modo costruttivo e positivo per il minore e la sua salute psicofisica (32).

4. Gli aspetti giuridici della testimonianza del minore sessualmente abusato

Nel sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale e lo è ancor di più nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile.

La testimonianza possiede una parte di verità oggettiva ed un'altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento (33). Per questo motivo ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come fonte per la ricostruzione storica dei fatti, ma non come elemento sul quale basare le indagini o l'esito del processo. Occorre cioè, attraverso verifiche incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che sia essa a confermare altre prove e non costituire di per sé l'elemento fondante il giudizio.

La testimonianza del minore è un evento ancor più particolare e complesso, che induce a riflettere circa le determinanti che la influenzano.

Il primo e più significativo rapporto tra minore e struttura giudiziaria è quello dell'interrogatorio e dell'audizione del minore, in cui il bambino viene ascoltato in qualità di testimone in un procedimento penale e, nei casi in cui il giudice ritenga opportuno, in un procedimento civile o amministrativo (34).

Le disposizioni giuridiche previste dal nostro paese, che regolano l'audizione del minore in ambito penale, sono rappresentate dalle norme del Codice di Procedura Penale. Con l'introduzione del Codice del 1988, il problema dell'audizione del minore è diventato ancora più significativo: infatti, rispetto al sistema precedente, l'adozione del modello accusatorio prevede la formazione della prova nella fase dibattimentale, cosicché le indagini precedentemente esperite e le testimonianze ottenute dagli organi di polizia giudiziaria o dal pubblico ministero devono essere necessariamente riproposte nel corso del dibattimento (35). Infatti, quando in dibattimento, nel corso di un esame, un testimone rende dichiarazioni diverse da quelle rese in momenti precedenti, la parte che lo interroga può contestargli la difformità.

Questo sistema, se da un lato consente, in linea generale, una duplice verifica delle dichiarazioni testimoniali, dall'altro, nei processi in cui vittima sia un minore, comporta che quest'ultimo venga sottoposto a più esperienze traumatiche per diversi motivi, in quanto è chiamato ad esporre e a rivivere per più volte la propria dolorosa esperienza (36).

Proprio per evitare che le vittime di abuso sessuale depongano in dibattimento, può essere utilizzata la procedura dell'incidente probatorio (utilizzato, di regola, dal Tribunale penale di Roma).

L'incidente probatorio non può essere disposto d'ufficio, ma soltanto su richiesta al giudice per le indagini preliminari da parte del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini (art. 392, comma 1-bis c.p.p.). In particolare, se è il pubblico ministero a chiedere l'incidente probatorio, la legge prevede che egli deve depositare i risultati delle indagini, mettendole a disposizione delle parti (discovery); così se è la difesa dell'indagato a farne richiesta, il pubblico ministero deve comunque depositare le disposizioni rese in precedenza da colui che sarà sentito nell'incidente probatorio (art. 398, comma 3 c.p.p.) (37).

In base all'art. 394 comma 1 c.p.p., anche la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. In questo caso, se il pubblico ministero non accoglie la richiesta, deve pronunciare decreto motivato e farlo notificare alla persona offesa.

Se, invece, il giudice accoglie la richiesta, stabilisce con ordinanza sia l'oggetto della prova sia le persone interessate all'assunzione di essa e fissa la data dell'udienza, facendo notificare - almeno due giorni prima - l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori, oltreché al pubblico ministero (38).

Occorre grande attenzione, nel corso dell'audizione protetta, nel fare al minore tutte le domande che possono essere utili alla magistratura, evitando di lasciare argomenti insoluti nella ricostruzione dei fatti. Infatti, la presenza di eventuali lacune accresce il rischio che la difesa dell'imputato chieda di risentire in aula la vittima (39).

In base alla legge 66/96 riguardante le norme contro la violenza sessuale, è stato ribadito che, durante le indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero e i difensori possono chiedere, con l'incidente probatorio, l'audizione del minore in forma protetta, e cioè il suo interrogatorio con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell'imputato possa turbare il minore (art. 398, comma 5-bis c.p.p.). In tal modo si è costruito un procedimento probatorio speciale in ragione dell'evidente peculiarità del testimone (40).

Nel corso dei lavori parlamentari del Senato (41), in prima lettura, della legge 66/96 era stato proposto di prevedere che all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, nell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 comma 1-bis c.p.p., si procedesse sempre con l'assistenza di uno psicologo. Era stato messo in evidenza come il metodo d'esame proposto fosse già attuato con successo dai pool presenti a Milano e a Roma, in quanto il minore riusciva a rispondere alle domande senza avere la sensazione di un interrogatorio, bensì quella di una conversazione con una psicologa diventata "un'amica".

Questa proposta non è stata accolta e, dunque, l'esame testimoniale del minorenne si svolge, anche nella procedura incidentale in forma protetta, secondo i principi dell'art. 498 c.p.p. (42):

  1. l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente del collegio giudicante su domande e contestazioni proposte dalle parti (comma 4);
  2. durante l'esame il Presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (comma 4);
  3. il Presidente può decidere che sia l'esperto a condurre l'audizione del minore;
  4. nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p., il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario (comma 4-bis e art. 398 comma 5-bis c.p.p.) (43);
  5. l'udienza può svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice di strutture specializzate di assistenza (quali i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali) o, in mancanza, presso l'abitazione del minore stesso (comma 4-bis e art. 398 comma 5-bis c.p.p.).

L'art. 472 c.p.p. prevede, inoltre, che in tali dibattimenti si proceda sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne e stabilisce una regola relativa all'ammissibilità o meno di domande sulla vita privata o sulla sessualità della vittima del reato: tali domande non sono ammesse se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto o alla verifica del thema probandum.

L'esigenza è quella di tutelare la riservatezza e la dignità della persona offesa, mirando ad evitare il riprodursi di una prassi giudiziaria in cui i processi relativi ad abusi sessuali si traducono in processi contro le vittime e non contro gli autori del reato. Tuttavia, è vero che tali domande andrebbero finalizzate alla ricostruzione del fatto e non a quella delle caratteristiche od abitudini sessuali; ma in molti casi la linea di confine è incerta, come nelle situazioni maturate nell'ambiente familiare oppure quando la vittima del reato è un adolescente (44).

Dunque, quando in un processo deve essere accolta la deposizione della parte lesa, la corte si trasferisce in un istituto psicologico attrezzato con un vetro a specchio unidirezionale: il bambino viene condotto in una stanza, in compagnia dello psicologo o di uno dei giudici che condurrà l'interrogatorio, mentre tutti gli altri componenti del collegio giudicante, insieme ai carabinieri all'imputato e agli avvocati, staranno in un'aula, al di là del vetro, non visti dal minore (45).

I due locali comunicano con un interfono che consente interventi "in tempo reale" a garanzia del pieno contraddittorio e dei diritti delle parti. In genere le parti concordano prima dell'audizione le domande, o meglio sarebbe gli argomenti, da sottoporre al minore. Al termine della prima parte dell'audizione viene effettuata una breve pausa nel corso della quale le parti sottopongono al giudice nuovi temi e quesiti (46).

Se è lo psicologo a condurre l'intervista, viene dotato, di solito, di un auricolare in modo da sentire le eventuali richieste del giudice e formulare così, immediatamente, le apposite domande al minore (47).

L'audizione, inoltre, viene videoregistrata in modo che possano essere valutati anche gli aspetti di comunicazione non verbale del minore (48).

5. La videoregistrazione nel processo penale

Il sistema di tipo accusatorio delineato dal nuovo codice di procedura penale prevede la formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, accogliendo i principi processuali dell'immediatezza e dell'oralità.

Tra le numerose innovazioni previste dalla nuova procedura, che a questi due principi si collegano direttamente, vi è stata quella della documentazione degli atti, la cosiddetta verbalizzazione (art. 134 c.p.p.). Ciò in quanto solo la concreta disponibilità di adeguati strumenti tecnici per la stesura dei verbali in tempo reale consente di realizzare di fatto il principio di oralità nel nuovo processo. La normativa, quindi, consente l'uso del verbale, della stenotipia, della registrazione audio e della videoregistrazione (solo se «assolutamente indispensabile»), ma stabilisce anche un preciso ordine di priorità.

Le consistenti difficoltà organizzative e operative che hanno accompagnato l'avvio del nuovo codice, hanno fatto passare in seconda piano il problema della verbalizzazione degli atti che ha continuato, nella maggioranza dei casi, ad essere compiuta nella forma riassuntiva (in quanto non erano presenti né professionalità tecniche esperte in stenotipia, né persone competenti in registrazioni fonografiche) (49). Il verbale in forma riassuntiva, inoltre, è ammesso soltanto nei casi tassativamente indicati nell'art. 140 c.p.p. È dunque il giudice ad avere ampia discrezionalità di scelta dello strumento con cui effettuare la verbalizzazione (50).

Nonostante il carattere orale ed immediato del nuovo rito, il legislatore ha concesso ancora la possibilità di redigere il verbale in forma riassuntiva relegando le registrazioni audio e video, ad un ruolo subordinato, rispettivamente come forme integrative e complementari o aggiuntive ed eccezionali. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 134 c.p.p., la riproduzione audiovisiva non è uno strumento di verbalizzazione, ma semplicemente un mezzo di riproduzione degli atti processuali (51).

Le ragioni (52) di tale scelta possono essere viste nell'ambigua definizione di verbalizzazione e nella cultura cartacea degli operatori della giustizia, che si basano su atti e documenti scritti.

Tuttavia, sia le ricerche condotte all'estero sin dagli anni Settanta sia gli esperimenti promossi dal Ministero di grazia e giustizia (in collaborazione con la Commissione di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche) per l'elaborazione di proposte operative nel settore delle tecnologie di supporto all'organizzazione giudiziaria dimostrano che la videoregistrazione rappresenta lo strumento tecnico che meglio di ogni altro riesce ad assolvere le funzioni di rappresentazione e rievocazione proprie dell'attività di documentazione.

Tale tecnica, infatti, garantisce in tempo reale la massima autenticità, fedeltà e completezza di riproduzione degli eventi che si verificano nel corso del procedimento (53). Essa, oltre ad eliminare ogni mediazione umana sulle affermazioni degli attori processuali, consente anche di documentare i comportamenti non verbali, spesso utilissimi per valutare - nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice - l'attendibilità delle deposizioni.

Nonostante ciò, nessun intervento legislativo ha, fino ad oggi, modificato le norme del codice di procedura penale che disciplinano l'uso della videoregistrazione negli uffici giudiziari (54).

5.1 Le video-testimonianze dei minorenni

Le principali aree di utilizzo (55) in cui le tecnologie audiovisive hanno finora trovato applicazione negli uffici giudiziari sono:

  1. i collegamenti fra la corte ed il luogo di detenzione;
  2. la verbalizzazione degli atti dibattimentali;
  3. le video-deposizioni;
  4. la videoconferenza;
  5. l'uso delle videocassette per formazione ed addestramento;
  6. le video-testimonianze di minori.

Le tecnologie video risultano particolarmente utili quando risulta necessario raccogliere una testimonianza di un minore di fronte ad una corte. Ciò può realizzarsi secondo due diverse modalità: il video può essere utilizzato durante il processo, permettendo al bambino di testimoniare attraverso un circuito televisivo interno, oppure può essere impiegato per registrare un'intervista con il bambino prima del processo stesso, da utilizzare come ausilio o sostituto della sua comparizione (56).

Con la prima modalità si riesce ad ovviare alle difficoltà e alle paure del bambino di un confronto diretto con l'imputato, senza dimenticare l'importanza, per la qualità della testimonianza, di trovarsi in un ambiente più confortevole di un'aula di tribunale, in presenza di un sostegno psicologico per il minore (57). È infatti immaginabile come un minorenne possa rimanere traumatizzato dall'esperienza di una deposizione in un'aula dibattimentale, soprattutto quando sia stato oggetto di molestie sessuali oppure risultino come imputati i genitori. In questi casi, per garantire un sereno e regolare svolgimento dell'esame, il sistema più indicato è certamente quello di predisporre un collegamento audiovisivo a distanza che separi fisicamente il minore dall'aula in cui si celebra il dibattimento (58).

Considerando invece la seconda possibilità, il più grande vantaggio consiste nell'ottenere e conservare una deposizione senza sottostare ai tempi legali, spesso troppo lunghi. La registrazione, infatti, può recepire il primo resoconto del minore vittima di un abuso sessuale, in tutta la sua completezza, potendo auspicare così di non doverlo necessariamente ripetere (59).

Tali tipi di collegamenti sono attualmente utilizzati negli Stati Uniti, in Inghilterra, Galles, Scozia, Canada, Nuova Zelanda ed Australia (60). Gli Stati Uniti sono stati il primo paese a permettere l'uso di collegamenti a distanza già nel 1983.

In Inghilterra e Galles il collegamento a distanza (chiamato live television link) è stato introdotto nel 1988 con il Criminal Justice Act che ne prevedeva l'uso per i minori al di sotto dei 14 anni coinvolti in casi di molestie sessuali o soggetti ad atti di violenza. Nel 1991 vi è poi stato un allargamento dell'uso di questa tecnologia anche per i minori di 17 anni ma solo in caso di molestie sessuali. La proposta per l'uso del collegamento a distanza è promossa dal pubblico ministero, ma è il giudice a prendere la decisione finale. A seconda dei casi, è inoltre prevista la possibilità di attivare un collegamento:

  • a "due vie" (two way), cioè con le riprese video e audio sia dell'aula che del luogo in cui si trova il minore, ma con l'accorgimento che, dalla telecamera, non verrà mai inquadrato l'imputato;
  • oppure ad "una via" (one way) per il video ed a "due vie" per l'audio, cioè l'immagine e l'audio del minore saranno riprodotte in aula, mentre non verrà riprodotta l'immagine di ciò che sta accadendo in aula. In questo modo si cerca di fornire la massima tutela al minorenne, che sentirà solo l'audio proveniente dal dibattimento.

La polizia inglese ha anche la possibilità di raccogliere la deposizione del minore attraverso la videoregistrazione durante la fase investigativa, sottoporla al pubblico ministero e, quindi, presentarla in dibattimento, così come già accade per le testimonianze degli adulti (61).

5.2 L'utilizzo delle tecnologie audiovisive in Italia

In Italia, l'utilizzo delle tecnologie audiovisive si è sviluppato in tre aree:

  1. la verbalizzazione audiovisiva degli atti compiuti dai pubblici ministeri nel corso delle indagini preliminari;
  2. i collegamenti audiovisivi per l'esame dei testimoni a distanza;
  3. le videoverbalizzazioni dei dibattimenti penali;
  4. la verbalizzazione audiovisiva degli atti del pubblico ministro.

Una prima sperimentazione dell'uso della videoregistrazione nella fase delle indagini preliminari, e cioè come strumento di documentazione degli interrogatori svolti dal pubblico ministero, si è avuta presso la procura della Repubblica del tribunale di Firenze.

Negli uffici requirenti è certamente presente l'esigenza di disporre di un sistema di documentazione che permetta di registrare in modo completo ed affidabile gli interrogatori svolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Oltre che per gli interrogatori, le riprese audiovisive possono risultare particolarmente utili in una serie di atti compiuti nel corso delle indagini che necessitano di essere documentati fedelmente; ad esempio nei sopralluoghi, dove le fotografie non possono certamente raggiungere la qualità fornita da una ripresa audiovisiva (62).

  1. I collegamenti audiovisivi a distanza

    Le tecnologie video sono state utilizzate recentemente per effettuare alcuni collegamenti a distanza fra l'aula del dibattimento e un luogo remoto in cui era presente il testimone ammesso a programmi o a misure di protezione. Il costante aumento delle richieste all'uso di collegamenti a distanza ha portato la Direzione generale degli affari civili ad emanare la circolare (63) n. 3/94 con la quale, a causa "dell'estrema onerosità", si segnala come al collegamento audiovisivo a distanza «debba farsi ricorso non già in maniera indiscriminata e generalizzata, bensì solo in quei casi in cui, per oggettive e circostanziate ragioni di sicurezza, sia da escludere la possibilità dell'escussione diretta dell'esaminando (non solo presso la sede giudiziaria territorialmente competente, ma anche presso sedi giudiziarie diverse)».

  2. La videoverbalizzazione dei dibattimenti penali

    Il Ministero di Giustizia, nel 1991, ha avviato cinque esperimenti di videoregistrazione nelle aule di diversi uffici giudiziari: il Tribunale di Roma, la pretura di Udine, la Corte d'assise di Bologna, il Tribunale di Palermo e il Tribunale per i minorenni di Milano.

    Gli impianti di videoregistrazione installati in queste sedi si compongono di sette telecamere fissate alle pareti, collegate ai microfoni e attivate dalla voce, due monitor (uno grande visibile ed uno piccolo sul banco del giudice), un computer con relativa stampante, cinque videoregistratori, di cui tre per registrare il verbale contemporaneamente su più videocassette (per il giudice, l'accusa e una copia di riserva), un quarto per riprodurre in aula documenti videoregistrati (ad esempio un verbale di un'udienza precedente, un nastro registrato in una banca al momento di una rapina, ecc.), mentre un quinto, con relativo monitor, è collocato nella camera di consiglio per consentire eventualmente ai giudici di rivedere parti del dibattimento che assumono particolare rilievo per la formazione della prova e quindi del giudizio (64).

    Un computer gestisce il programma automatico ed una stampante produce un elenco dettagliato di tutti gli spostamenti della telecamera di ripresa, indicando anche l'ora ed i minuti.

    Un tecnico delle ditte fornitrici controlla il funzionamento del sistema, prendendo nota degli eventuali problemi tecnici audio e video, e dell'efficacia delle riprese e, talvolta, può occuparsi anche di accendere e spegnere il sistema, inserire ed estrarre le videocassette, catalogarle, archiviarle e duplicarle per gli avvocati che lo richiedono (65).

    Dal punto di vista tecnico tale sistema può apparire complesso ed il rischio è quello che venga rifiutato perché può essere percepito come uno strumento di non facile utilizzo da parte dei magistrati, dei segretari d'udienza o dal personale addetto. Ma i magistrati e gli avvocati che hanno usato per il proprio lavoro le videocassette, anche se solo in alcune occasioni, le hanno trovate molto utili per varie ragioni: la videoregistrazione consente di notare particolari sfuggiti, domande, atteggiamenti ed affermazioni trascurati durante le udienze; suggerisce nuove idee per comprendere il caso e sembra stimolare la creatività e l'intelligenza (66).

    I vantaggi (67) della videoregistrazione degli incontri con il minore sono numerosi, poiché il materiale così ottenuto:

    • costituisce una documentazione obiettiva e permanente;
    • diminuisce il numero di intervistatori con cui il bambino deve interagire;
    • riduce il numero delle interviste, che possono essere stressanti e portare, per la ripetitività delle domande, a dei cambiamenti nelle risposte fornite (per questo motivo, qualora non fosse possibile documentare in modo preciso tutte le interviste, è necessario farlo almeno con i primi incontri);
    • può essere utilizzato dai clinici per analizzare le domande ed il modo in cui sono state poste, in modo da avere i parametri per considerare ogni risposta del minore e poter valutare l'eventuale influenza delle domande suggestive;
    • consente di ottenere le informazioni sull'accaduto, finché sono ancora vivide nella memoria del bambino, e di conservarle, potendo infatti essere utilizzate successivamente come alternativa alla testimonianza in Tribunale o al confronto diretto con l'accusato.

    Indubbiamente nella difficoltà di accettazione di questa nuova tecnologia riveste un ruolo significativo la mancata modifica della normativa del nuovo codice di procedura penale sulla documentazione degli atti. In mancanza di una tale modifica, che consenta un utilizzo pieno (in via autonoma e al di fuori dei casi eccezionali) della videoregistrazione, nel corso di questi ultimi anni, l'impiego di queste nuove attrezzature è stato molto diversificato sul territorio nazionale: ci sono uffici giudiziari in cui la videoregistrazione non viene affatto utilizzata a fini di verbalizzazione degli atti processuali ed uffici in cui gli impianti vengono sottoutilizzati a causa delle attuali prescrizioni normative, nonostante l'impegno di alcuni magistrati per sfruttare appieno quelle potenzialità di completa documentazione degli atti processuali che, a differenza degli altri strumenti, la videoregistrazione possiede (68).

    Parte della dottrina (69) ritiene, quindi, sempre più necessario un intervento legislativo che permetta ai magistrati - qualora intendano farne uso - di utilizzare legittimamente lo strumento della videoregistrazione anche al di fuori dei casi eccezionali, senza dover fare ricorso ad espedienti interpretativi.

    Inoltre, dal punto di vista probatorio, risulta necessario che tutte le audizioni del minore, comprese quelle fatte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero (e non solo quelle in sede dibattimentale o di incidente probatorio), vengano videoregistrate. Infatti solo attraverso tale tecnica è possibile avere una visione completa dell'interrogatorio svolto.

    La videoregistrazione, almeno in sede dibattimentale, è stata adottata presso il Tribunale di Milano come prassi costante, anche per le deposizioni dei soggetti più rilevanti da un punto di vista probatorio (70).

6. La perizia sull'attendibilità del minore testimone

In deroga a quanto stabilito nell'art. 220 c.p.p. che vieta la cosiddetta "perizia psicologica", è stato ampiamente accolto dalla giurisprudenza il principio del controllo peritale sull'attendibilità di un testimone, anche in assenza di condizioni patologiche psichiche. In particolare, il problema si presenta in tutta la sua complessità e delicatezza nei casi di minori sessualmente abusati.

L'art. 196 c.p.p. (capacità di testimoniare) stabilisce che, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, il giudice può disporre gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge quando sia necessario verificare «l'idoneità fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza».

Il legislatore tiene distinta la valutazione della capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.) dalla valutazione della credibilità del testimone (art. 236 c.p.p. comma 2) (71). Per quanto riguarda in particolare il minorenne, il legislatore ha previsto una procedura del tutto particolare (art. 498 c.p.p. comma 4).

I problemi più difficili da affrontare sono due: quello dell'accertamento della verità processuale e quello della valutazione della credibilità clinica. Si tratta di due concetti che spesso vengono tra di loro confusi. Le difficoltà nascono proprio quando si deve accertare la verità in casi in cui i soli dati riguardanti il fatto derivano dalle dichiarazioni di minori, poco confortati da altre fonti di prova (ad esempio le dichiarazioni di terzi neutrali, i dati obiettivi, le ammissioni da parte dello stesso abusante) (72). In casi simili, dove vi è carenza o assenza di prove obiettive, vi è il rischio che il perito e/o il magistrato traducano la verità clinica in verità processuale e, sulla base dei dati offerti dalla clinica, costruiscano precise responsabilità penali (del tipo "se il minore è attendibile, significa che ha detto la verità") oppure possono cercare legittimazione tecnica ad una verità processuale indiziaria attraverso la formulazione di quesiti del tipo: «verifichi il consulente (o il perito) se il minore manifesta anomalie o disturbi della sfera della sessualità e dell'affettività che possono trovare origine o spiegazione nella presunta violenza». In questi casi una risposta positiva equivale a dire che il minore è stato violentato (73).

L'unico quesito proponibile dal magistrato al perito in maniera corretta è il seguente: «delinei il perito il tipo di rapporto che A.B. ha con la realtà e il suo grado di sviluppo intellettivo. Accerti se sono presenti disturbi della sfera cognitiva e/o affettiva che interferiscano con la percezione del reale o con la capacità di ricordarlo e riferirlo a terzi».

L'accertamento della verità processuale è dunque compito di esclusiva pertinenza del magistrato che, attraverso l'acquisizione delle prove (interrogatori, sopralluoghi, testimonianze, perizie, confessioni, ricostruzioni del fatto, ecc.), si prefigge lo scopo di ricostruire il fatto-reato con tutti i suoi momenti costitutivi e di attribuire le singole e specifiche responsabilità individuali.

La valutazione della credibilità clinica è il risultato di un'indagine psicologico-psichiatrica che il magistrato utilizza come strumento complementare per conoscere lo sviluppo intellettivo del minore (74).

L'idoneità a testimoniare da parte del minore non è legata all'età anagrafica: tale affermazione è confermata dalla normativa e dalle prassi conosciute anche a livello internazionale. La stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989 ribadisce all'art. 12 «l'opportunità e il diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti penali e civili che lo vedono coinvolto», anche se la Convenzione allo stesso articolo afferma che però «alle opinioni del bambino debba essere dato il giusto peso in relazione all'età e maturità» (75).

La Corte di Cassazione (76) ha, infatti, precisato che «le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede».

Spetta infatti al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, valutare la credibilità di deposizioni di testimoni minorenni. In particolare: «Spetta al giudice di merito l'opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi reali e ciò che è frutto di fantasia o semplicemente di ricordi confusi. Ma quando il giudice riesca a vagliare, con un congruo esame, la validità di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche ed obiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede di legittimità» (77).

L'attendibilità implica la valutazione di due decisioni: quella funzionale, intendendo con questa il possesso da parte del minore delle principali competenze psichiche (quali le percezioni e la memoria), e quella motivazionale, volendo indicare la possibile presenza di elementi esterni che possano aver influenzato il resoconto dei fatti.

La minore età comporta la possibile confusione dei due livelli funzionale e motivazionale e, così, può risultare particolarmente utile per il magistrato l'ausilio di un esperto per la valutazione dell'attendibilità della testimonianza (78).

Essere attendibile, dunque, significa che la persona interrogata può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica al punto che il magistrato può basarsi anche su questa coma fonte di prova. Ma occorre ricordare che attendibile non vuol dire veritiero, così come non attendibile non significa non veritiero.

Nel caso in cui la persona interrogata non sia attendibile, il magistrato dovrà prescindere dalle dichiarazioni del soggetto e pervenire al proprio convincimento attraverso accertamenti "esterni" al soggetto stesso, da cui trarre la certezza della veridicità dei fatti raccontati dalla persona non attendibile.

La verità che deve essere valutata non è né quella storica, né quella processuale, bensì quella clinica, cioè l'insieme di dati anamnestici, clinici, strumentali e di sussidio diagnostico necessari per rispondere ai quesiti posti dal magistrato (79). L'esperto, dunque, non potrà esprimersi sulla certezza degli eventi, ma dovrà fornire al magistrato gli elementi probatori raccolti.

7. Nodi problematici nel percorso giudiziario

Il percorso giudiziario interseca varie procedure poste a tutela del minore che hanno valenza educativa e terapeutica per lui. Questi "punti d'intersezione" presentano, anche nella realtà milanese, considerata da molti "un'isola felice", vari nodi problematici riguardanti:

  1. la notizia di reato;
  2. le fasi successive alla prima rivelazione dell'evento;
  3. l'audizione del minore e gli accertamenti psicodiagnostici;
  4. l'allontanamento del minore;
  5. l'emissione di misure cautelari;
  6. la tutela del minore.

1) La notizia di reato

La notizia di reato deriva, generalmente, da operatori psico-socio-sanitari delle aziende private o del settore pubblico.

È necessario che, di fronte alla realtà di un possibile abuso sessuale o maltrattamento a danni di un minore, si proceda con una segnalazione immediata sia all'autorità giudiziaria minorile, sia a quella ordinaria (80). In passato a Milano, e ancora oggi in realtà diverse, avveniva un vaglio preventivo da parte del Tribunale per i minori, che comportava spesso una segnalazione tardiva. Ma è necessario capire che soprattutto riguardo a queste tematiche la tempestività è necessaria ed indispensabile: questo vuol dire che deve essere evitato qualunque tipo di ritardo nell'adempimento (81).

Occorre inoltre ricordare che il concetto "notizia di reato" è diverso sia da quello di certezza che il reato si sia effettivamente consumato, sia da quello di sospetto di reato: significa, infatti, notizia di un fatto che, se vero, integra la fattispecie di reato, ma di cui si saprà il reale svolgimento degli eventi soltanto alla fine del procedimento penale. Deve cioè sussistere almeno un indizio. Infatti la notizia di reato deve essere «connotata da concreti elementi di uno specifico reato» (82). Quindi, nella valutazione del racconto dei bambini, non si può pensare che le difficoltà espositive da essi incontrate facciano di per sé venir meno la possibilità che il fatto sia effettivamente accaduto.

La notizia di reato di un sospetto abuso sessuale si può basare, dunque, sul racconto del bambino di quanto è accaduto, testimonianza necessaria per poter accertare i fatti. Ma perché il bambino riesca a raccontare è necessario che egli si senta protetto e soltanto in tale contesto forse potrà aprirsi. Per questo occorre che gli operatori abbiano una specifica competenza, in modo che possano evitare di convincersi di una tesi ancora prima di averla dimostrata.

Fare denuncia significa riferire ciò che si è visto o si è sentito: questo non implica assolutamente che sia vero ciò che viene denunciato, ma solo che, se lo fosse, sarebbe reato.

Chiunque faccia denuncia (83):

  • non deve fare indagini: questo è il compito della polizia giudiziaria;
  • non si deve preoccupare dell'accertamento del reato: a questo è preposta l'autorità giudiziaria ordinaria;
  • non sarà mai sottoposto a procedimento penale per calunnia, anche se successivamente verrà dimostrato che il fatto non sussisteva, perché la calunnia è un reato ben preciso che prevede la consapevolezza dell'innocenza della persona accusata da parte del denunciante: è quindi necessario che venga meno la reticenza a rivolgersi alle autorità competenti per fare la denuncia. Questo atteggiamento è riscontrabile soprattutto da parte delle insegnanti, le quali, invece, proprio per la loro qualifica di incaricato di pubblico servizio, hanno l'obbligo di denuncia di fronte ad indizi di abuso sessuale o di maltrattamento.
  • Deve astenersi dal fare valutazioni riguardo al caso di cui è venuto a conoscenza, in quanto non deve andare oltre il contesto che è suo proprio: cioè quello di "testimone tecnico".

La legge 66/96 ha stabilito (all'art. 609-decies) l'obbligo di segnalazione, per rendere così effettiva l'esigenza di evitare un ritardo d'azione.

2) Le fasi successive

Nelle fasi successive alla prima rivelazione dell'evento si alternano diverse esigenze che necessitano un coordinamento:

  • quella dell'accertamento della verità;
  • quella della tutela del minore;
  • e quella dei diritti della difesa.

Bisogna ricordare che sono molti anche i casi di falsi abusi sessuali in danno di minori, soprattutto nelle vicende di separazioni coniugali dove, per vendetta o per interesse economico, vengono costruite complesse storie di violenze e maltrattamenti.

Quando viene fatta una denuncia di abuso sessuale, l'indagato subisce una sorta di "stigmatizzazione", che lo segnerà anche dopo un'eventuale assoluzione di non colpevolezza per non aver commesso il fatto. Basti pensare che, perfino all'interno dell'ambiente carcerario, i pedofili e gli abusanti sono considerati dagli altri detenuti "gli uomini della peggior specie" e, per questo, allontanati dal gruppo e lasciati a se stessi.

Tutto questo per ricordare che sono molte anche le persone che, di fronte ad una denuncia di questo tipo, non riescono a fronteggiare la situazione che si crea e arrivano al suicidio (84).

Riguardo alla tutela del minore, secondo Piero Forno (85), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano:

L'aspetto più problematico riguarda l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, quando l'abuso è intrafamiliare. La rivelazione, da parte del bambino, lo porta ad un'esposizione che spesso è peggiore alla precedente situazione di abuso, perché si crea anche il rischio di minacce e percosse da parte del presunto abusante per riuscire a portarlo alla ritrattazione, che spesso avviene.

È il Tribunale per i minori che può decidere per l'allontanamento, in base al presupposto di "situazione di grave pregiudizio". Qualora, però, ci siano situazioni d'urgenza, può essere disposto anche da autorità diverse, in base all'art. 403 c.c., attraverso organi deputati alla tutela dei minori (ad esempio da parte della polizia giudiziaria che opera in tal senso di fronte alla raccolta di elementi che definiscono la situazione di "immediato pericolo" per i minori).

La legge n. 154/2001, concernente le "misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha però introdotto un'ulteriore procedura di tutela del minore che subisce maltrattamenti e violenze in famiglia. Sia nell'ambito del procedimento per la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.) - che ha come presupposto il fatto che il genitore violi o trascuri i propri doveri oppure abusi dei poteri inerenti la potestà - sia in mancanza di tali condizioni, il Tribunale per i minorenni può disporre l'allontanamento del genitore che maltratta o abusa del proprio figlio. Questo significa che l'abusante dovrà lasciare la casa familiare dove risiede il minore e non potrà accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede (che, se concessa, può prevedere modalità di visita).

Talvolta, accanto alla misura principale, possono essere comminate prescrizioni accessorie, come l'obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa (ad esempio il luogo dove si trova la scuola del bambino), a meno che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro, nel qual caso il giudice dispone le relative modalità o limitazioni. Tali provvedimenti di allontanamento sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero (86).

Al di fuori dell'ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale può essere adito, nell'interesse del minore, anche il Tribunale ordinario, che può disporre l'allontanamento nei confronti di un altro componente del nucleo familiare (non necessariamente il genitore). In questo caso l'istanza può essere proposta personalmente dal minore, teoricamente anche senza l'ausilio della difesa tecnica. Inoltre, mancando un richiamo espresso all'art. 70 c.p.c., non sembra che il pubblico ministero debba intervenire in questo tipo di processo (87).

L'introduzione di questa procedura di tutela ha comportato una grande innovazione: permette al minore di non dover subire una seconda violenza, cioè quella di dover cambiare ambiente e abitudini, come una punizione, per qualcosa che, invece, non ha mai commesso. Purtroppo, però, non è sempre applicabile perché necessita di una componente indispensabile: il minore, accanto a sé, deve avere un "adulto protettivo" che abbia l'intenzione di aiutarlo a recuperare la serenità perduta. Nell'ipotesi contraria è più salutare che sia il minore ad essere allontanato da una famiglia per lui "distruttiva" (88).

3) Audizione del minore e accertamenti psicodiagnostici

L'audizione del minore deve essere fatta in sede penale, previo accordo con l'autorità minorile, al fine di coordinare l'esigenza della giustizia penale con quella del minore. Fare tutto questo non è facile.

Le varie difficoltà esistenti in questo ambito provocano una forte diffidenza nei confronti del processo penale in genere e contribuiscono a creare due postulati:

  • che un adulto, pur se sospettato di aver commesso il fatto, avrà sicuramente più possibilità di essere creduto, nella sua attività difensiva, rispetto al racconto accusatorio fatto da un bambino, poco capace di esprimersi e di ricordare;
  • che, al di là dell'esito, il processo si rivelerà una "catastrofe" per la vittima, danneggiandolo ulteriormente (89).

Da ciò emerge l'interrogativo se non sia possibile evitare il processo penale in tali situazioni e, dunque, se per un professionista che deve curare la vittima e quindi aiutarla nel difficilissimo processo di costruzione del proprio futuro, sia possibile occultare la verità all'interno del proprio studio senza rivelarla all'esterno, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Valvo (90) sostiene che la problematicità dell'audizione della vittima, nel processo penale a carico del presunto abusante, non deve far pensare all'eliminazione di tale procedura. L'audizione del minore, infatti, svolge sia la funzione di acquisizione della prova in sede di dibattimento, sia di riconoscimento, per la parte lesa, dei diritti violati.

Secondo Piero Forno (91), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano:

L'audizione protetta può essere un momento fortemente liberatorio per il bambino, se quest'ultimo viene adeguatamente preparato ad affrontare l'evento.

Esemplificative sono le parole di una bambina che ha vissuto tale esperienza e che così si esprime al riguardo: "Quando io parlavo con il Presidente sentivo come se tutto il peso del mio dolore si trasferiva sulle sue spalle ed io mi sentivo più leggera".

La piccola vittima, di solito, non è interessata alla quantità della condanna o del risarcimento del danno, ma chiede (92):

  • di essere tutelata (ad esempio i bambini piccoli chiedono spesso: "Ma ci sono anche i carabinieri che possono impedire a mio padre di avvicinarsi a me?");
  • di essere creduta;
  • di svolgere l'audizione, che considera essere un processo riparatorio, che si contrappone all'abuso (il quale invece è visto come un rito confusivo): è in questo senso che il procedimento penale ha funzione terapeutica.

Piero Forno (93) afferma che:

Prima di tutto la violenza sessuale compiuta su un minore è un abuso di posizione dominante, un abuso di potere. È possibile riuscire ad eliminarlo soltanto attraverso un potere più forte: il procedimento penale. Naturalmente questo è difficilmente gestibile, ma è ancora più pesante e gravoso lasciare un bambino in balìa del suo abusante per evitare il processo penale.

Tuttavia, nello svolgimento dell'audizione, dovranno essere rispettate tutte le cautele necessarie per realizzare una concreta tutela del minore.

L'accertamento psicodiagnostico, che avviene soltanto in sede minorile, ha la funzione di compiere un'osservazione dell'intera personalità del minore. Tutte le altre osservazioni e accertamenti fatti in sede penale vogliono soltanto accertare l'attendibilità del minore, cioè se ciò che egli dice è vero o falso.

Finora i protocolli d'intesa stilati stabiliscono che l'accertamento psicodiagnostico avvenga in sede minorile e che il giudice penale limiti gli accertamenti dell'attendibilità del minore. Infatti Luciana Singlitico (94), Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, afferma che:

Anche a Firenze, di solito, le consulenze tecniche in sede penale vengono utilizzate in quei casi di abuso sessuale, in genere intrafamiliari, che presentano ancora degli aspetti poco chiari: cioè se nel racconto fatto dal minore ci sono ancora punti oscuri che devono essere chiariti per poter iniziare o proseguire il procedimento penale. Quindi, in questi casi, la consulenza tecnica assume la funzione di approfondimento del caso, necessario per poter decidere come agire successivamente.

In qualche caso, è stato sperimentato con successo che il consulente tecnico nominato dal giudice penale si sia coordinato con quello minorile: è stato così utilizzato un vetro-specchio nell'accertamento psicodiagnostico, al di là del quale vi era una stanza attigua a quella in cui avveniva il colloquio tra il bambino e il consulente tecnico minorile dove si trovavano il pubblico ministero e il consulente tecnico nominato dal giudice penale.

Secondo Piero Tony (95), Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, l'attività psicodiagnostica non è però basata su elementi di forte certezza:

È necessario per un giudice valutare l'attendibilità del minore perché per iniziare e proseguire un procedimento penale sono necessari indizi concreti, che non si possono basare soltanto su un racconto, magari confuso, di un bambino. Tale racconto, però, viene valutato dagli operatori psico-sociali con test specifici che si basano su elementi che non hanno certezza: ad esempio, per quale motivo se un bambino disegna le Alpi Apuane vuol dire che è stato abusato?

Ma a queste critiche si contrappongono le parole di Piero Forno (96), che riconosce invece maggiore accuratezza all'attività psicodiagnostica:

Il lavoro psicodiagnostico non si basa soltanto su un disegno o un test: è un'osservazione fatta sulle base di vari elementi (tanti test e accorgimenti) all'interno di un contesto particolare. Ad esempio anche il disegno non assume lo stesso significato di quello che viene svolto in classe, ma è un elemento più importante e specifico ed è contestualizzato nella situazione che sta vivendo il bambino: ad esso viene dato un compito preciso di rappresentazione ed il suo elaborato viene valutato alla luce di tutto l'ambiente circostante.

Lo psicologo, che ha svolto l'audizione protetta, prima di esprimersi sul disegno del bambino, deve compiere su di esso il cosiddetto "contraddittorio".

Innanzitutto deve verificare l'attendibilità delle fonti interpretative del disegno: dunque non si può fermare all'ipse dictit («Questo ragionamento lo ha fatto Freud e questo basta»), perché questo atteggiamento comporta genericità ed astrattezza d'interpretazione, che non possono essere accettate in queste attività (97). È importante, dunque, tener presenti i risultati della ricerca scientifica in materia di sessualità infantile, senza dare un significato particolare ad atteggiamenti che secondo le statistiche sono normali. Ad esempio, attribuire una connotazione di stranezza al fatto che all'asilo i bambini a volte si tolgono le mutande per guardarsi reciprocamente è una circostanze che si può anche accettare in una madre, ma non in psicologi esperti dello sviluppo dell'età evolutiva.

Inoltre, è necessario interpretare in maniera diversa il disegno che può sembrare espressione di un presunto abuso sessuale. Ad esempio, il disegno di una figura umana senza mani viene considerato da alcuni psicologi indice di abuso, perché sembra voglia indicare la volontà del bambino di privare tale figura (che è il suo abusante) della possibilità di avere contatti con lui. Ma in altri casi, invece, tali disegni sono stati fatti anche da bambini non abusati, che hanno spiegato la mancanza delle mani con motivazioni di vario genere (ad esempio: «Il signore aveva freddo e ha nascosto le mani»).

Esemplificativo è anche il confronto tra l'interpretazione che viene data da un centro specializzato ad alcuni disegni di una bambina di quattro anni, sospettata di essere abusata, e l'interpretazione diversa data, invece, dalla sua maestra, che era a conoscenza del contesto in cui la bambina aveva fatto il disegno (98) (vedi tabella).

Tipo di disegno Psicologa Insegnante d'asilo
Disegno di una fragola rossa Indica una componente libidica. Era stato assegnato ai bambini un tema guidato e a soggetto: il rosso era il colore che stavamo insegnando in quel momento.
Disegno di una bambina con le labbra rosse pronunciate Tale particolare così accentuato colpisce per la qualità erotizzata, quasi sguaiata. Eravamo noi maestre che volevamo venissero sottolineati certi particolari del corpo (in questo caso le labbra) e che fornivamo le matite (in questo caso di colore rosso).

Altra considerazione da fare nella valutazione del disegno è se quest'ultimo è davvero espressione genuina del bambino oppure se è stato indotto in lui dalla famiglia o dall'interrogatorio dello psicologo. E poi ci si deve chiedere: il bambino riferisce un elemento di sessualizzazione che ha vissuto in prima persona o ha soltanto assistito ad una scena non adatta alla sua età?

Non è facile poter comprendere tutto questo ma, per poter esprimere un'interpretazione del disegno il più possibile scevra da errori di valutazione, è necessario porsi tutti questi interrogativi (99).

Bisogna ricordare che un disegno, di per sé considerato, non potrà mai portare ad una diagnosi di abuso. Esso dovrà essere valutato insieme ad altre informazioni più solide, relative al caso, in modo da poter contribuire a chiarire quella specifica vicenda.

Dopo la valutazione di tutti questi elementi, lo psicologo che ha svolto l'audizione protetta al minore esprime la sua interpretazione del disegno fatto dal bambino. Ma di opinione diversa può essere lo psicologo consulente di parte. Essi sono due professionisti i quali, in base alla loro esperienza clinica, esprimono una personale valutazione: dunque, sono due diverse ipotesi, entrambe rispettabili.

In teoria questo vuol dire che, in questo caso, il disegno non potrà servire come elemento per poter avvalorare né la tesi del presunto abuso né quella opposta, in quanto la sua valutazione è opinabile (100). Ma in pratica avviene che il perito che svolge l'audizione del minore, essendo stato nominato dal giudice, gode di maggiore credibilità rispetto al consulente di parte, il quale cercherà di interpretare il disegno in modo favorevole al suo assistito. È così dunque che il giudice sarà più favorevole all'accoglimento della valutazione fatta dal perito d'ufficio, a meno che il consulente di parte sia particolarmente qualificato in materia o sia stato molto più convincente nella sua tesi.

4) L'allontanamento del minore

Nella pratica legale, allorché avviene un abuso sessuale intrafamiliare e non è facilmente percepibile il ruolo svolto dall'adulto non-abusante (cioè se è stato connivente oppure no), il minore-vittima del fatto viene allontanato dalla famiglia d'origine, su istanza del Tribunale per i minori (che ha il compito di proteggerlo).

Riguardo allo strumento dell'allontanamento del minore, in questo caso, ci sono due opposte tesi (101):

  • quella che lo considera necessario e il primo strumento per arrivare poi a cessare definitivamente il rapporto tra il bambino e il genitore presunto-abusante;
  • e quella che, al contrario, ritiene che si debba cercare in tutti i modi possibili di recuperare il rapporto.

Tra le due, c'è una tesi intermedia (102) che ritiene che la tutela del minore non consista soltanto nella cessazione dell'abuso, e quindi nella punizione dell'abusante, ma, in alcuni casi, si concretizzi anche nel recupero del rapporto con la persona che ha creato il problema: ma, se questo è possibile, va valutato alla luce di alcuni aspetti che cercano di definire la soluzione migliore per il minore. Essi sono:

  • l'età del bambino;
  • il rapporto tra i genitori;
  • il tipo di abuso subito dal minore;
  • il contesto socio-familiare in cui esso vive;
  • le risonanze emotive del fatto sulla vittima.

Sembra, poi, che il Tribunale per i minori ritenga che, di fronte a casi di abuso sessuale su un minore, creare per quest'ultimo lo stato di adottabilità sia "terapeutico", cosicché egli possa essere rapidamente inserito in una nuova famiglia che possa dargli l'amore che non ha avuto. Secondo Piero Forno (103):

Il problema in questo caso è dato dal fatto che, se il bambino viene accolto da una nuova famiglia prima che il procedimento penale sia concluso, c'è il rischio che egli dimentichi o non voglia più parlare dell'accaduto: ciò creerebbe un grave ostacolo per il processo penale perché mancherebbe il racconto-testimonianza del minore.

Secondo Forno, infatti, l'audizione del minore - se condotta con le adeguate modalità - può essere di grande utilità per il minore.

Inoltre è stata riconosciuta la necessità di un intervento da parte di un soggetto esterno all'accaduto (il giudice), che abbia funzione di oggettivizzazione del fatto e di rottura dell'equilibrio patologico di una famiglia strutturata sul silenzio. Secondo questo orientamento (104), soltanto con l'avvio di un percorso giudiziario è possibile tutelare il minore da ulteriori abusi sessuali.

D'altra parte, però, c'è anche chi critica questo orientamento, affermando la necessità di istituire maggiori istanze garantistiche a favore del presunto abusante. Gulotta (105), infatti, sostiene che - nei casi di abuso sessuale intrafamiliare, poiché i processi che sorgono sono nella quasi totalità dei casi di carattere indiziario (in quanto si trovano raramente delle prove dirette dell'abuso) - sia più utile prospettare un aiuto terapeutico nei confronti del presunto abusante. Egli propone che venga promulgata una norma che consenta agli operatori dei servizi (che hanno accolto la notizia di reato) di presentare un programma di lavoro terapeutico con il gruppo familiare senza l'intervento del pubblico ministero. Il Tribunale per i minorenni vaglierà se il programma è adeguato e, alla fine di esso, se sono stati ottenuti dei risultati. Se la risposta è affermativa il caso sarà archiviato, altrimenti inizierà il procedimento penale.

Gulotta, con questa proposta, mira ad evitare che sia avviato un procedimento penale fondato esclusivamente sulle accuse costituite da elementi indiziari. Egli ricorda che sono numerosi i casi di soggetti condannati per abusi sessuali in danno di minori, poi riconosciuti non colpevoli. Il danno causato alla loro reputazione, alla loro persona e all'intera famiglia è, in quel caso, irreparabile.

Secondo l'autore bisogna cercare comunque di risolvere i conflitti e i problemi nella famiglia per far sì che essa possa continuare a rimanere unita.

Anche il Presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo (106), considera negativo l'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi di incesto, cioè non utile per il minore che ha presumibilmente subito l'abuso. Egli ritiene che sia la sentenza di condanna dell'abusante, sia qualunque altro intervento dell'autorità giudiziaria abbiano come unico effetto lo smembramento del nucleo familiare, senza tenere conto dell'interesse del bambino e senza fornire alla sua famiglia d'origine il sostegno necessario per la risoluzione dei loro problemi. Il ragionamento di Caffo prevede che, dove si ritiene che esistano ancora delle persone "sane" in famiglia, si dovrebbe anteporre al controllo giudiziario una terapia d'intervento psicologico e sociale sul nucleo in crisi.

Ma su questo argomento non vi è un'opinione univoca, in quanto alcuni autori considerano più importanti i diritti del minore, mentre altri l'integrità familiare e il recupero del presunto abusante.

5) L'emissione di misure cautelari

Esse vengono emesse dall'autorità penale e spesso la loro emissione ha delle influenze anche in ambito minorile. È questo il motivo per cui è auspicabile che il Tribunale Ordinario avvisi il Tribunale per i minori, in modo da evitare situazioni contraddittorie, come quella in cui vengano concessi permessi di visita del bambino al presunto abusante quando nei confronti di quest'ultimo magari è stata emessa la custodia in carcere (107).

6) La tutela del minore

Nei casi di violenza intrafamiliaresi verifica spesso che l'attività di tutela del minore ad opera del Tribunale per i minorenni si pone, in concreto, come successiva alla conclusione del procedimento penale: è invece necessario che i due procedimenti, quello che ha la finalità dell'accertamento dei fatti e quello che tende alla protezione del minore, si svolgano contemporaneamente, ognuno perseguendo il proprio obiettivo ma cercando d'integrarsi (108).

Questo collegamento tra i servizi è previsto dall'art. 609-decies c.p., che prevede l'obbligo del procuratore della Repubblica di dare la notizia del fatto avvenuto al Tribunale per i minorenni. Nella disposizione, però, non ci sono indicazioni riguardo ad uno specifico comportamento che quest'ultimo dovrebbe porre in essere dopo aver ricevuto la comunicazione (salvo l'onere di attivare i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ed i servizi istituiti dagli enti locali.).

I provvedimenti (109) che il Tribunale per i minorenni può emettere in conseguenza della segnalazione del presunto abuso sono diversi a seconda che il fatto venga imputato al genitore o ad una persona diversa. Nel primo caso, nell'attesa del termine del procedimento penale, la comunicazione dovrà essere finalizzata all'adozione di provvedimenti che comportino vincoli all'esercizio della potestà genitoriale e che consentano l'allontanamento del minore o del presunto abusante dalla residenza familiare. All'esito del procedimento penale, in caso di colpevolezza del genitore abusante, verrà emesso il provvedimento che stabilisce la perdita della potestà sul figlio (art. 609-nonies, comma 1, n. 1 c.p.). Nel caso, invece, che l'imputato per il presunto abuso sessuale sia una persona diversa dal genitore, il minore potrà essere tutelato dalle condizioni di disagio in cui eventualmente può trovarsi a causa di un'anomala situazione familiare attraverso diversi provvedimenti che possono essere emessi dal Tribunale per i minorenni:

  • in presenza di una situazione di abbandono del minore, deve essere iniziata la procedura finalizzata alla dichiarazione di adottabilità e, comunque, alla predisposizione di provvedimenti temporanei ed urgenti nel suo interesse;
  • se la situazione evidenzia una condotta dei genitori pregiudizievole per il minore (indipendentemente che il presunto abuso sessuale sia accertato come realizzatosi oppure no), deve essere iniziata d'ufficio la procedura finalizzata alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 cc.);
  • per i casi meno gravi, a seconda delle circostanze, devono essere adottati i provvedimenti convenienti nell'interesse del minore.

Dunque, la tutela del minore viene realizzata attraverso i provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e quelli di allontanamento dalla casa familiare (sia da parte del bambino, che del genitore abusante).

Per "potestà genitoriale" s'intende una serie di poteri e doveri posti dall'ordinamento giuridico congiuntamente e paritariamente in capo ai genitori nei confronti dei figli, per far sì che a quest'ultimi siano garantiti il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, sempre nel rispetto assoluto delle attitudini e delle scelte individuali dei figli stessi (110).

I limiti ed i contenuti della potestà genitoriale hanno subìto, nel tempo, una continua evoluzione (111). Dallo ius vitae ac necis, fondato sulla concezione proprietaria della prole, si è andata affermando una nozione che riconosce i minori quali soggetti autonomi, capaci di autodeterminarsi, titolari di diritti fondamentali che lo Stato deve garantire. E in tal senso una forma di garanzia è data proprio dal controllo previsto dall'ordinamento sull'esercizio dell'attività genitoriale, attraverso l'intervento del giudice minorile.

L'articolo 330 c.c., che regola la "decadenza dalla potestà sui figli", stabilisce che: «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio». In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Questo articolo contempla una forma d'intervento del Tribunale per i Minorenni nei casi in cui i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli. I provvedimenti che il Tribunale può adottare non hanno natura sanzionatoria, potendo essere assunti anche quando la situazione di disagio per il minore non dipenda da un atteggiamento colpevole dei genitori; a tali provvedimenti va infatti riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva. Essi mirano, quindi, non già a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né tanto meno a risarcire i figli per le conseguenze derivate dagli atti pregiudizievoli, bensì ad evitare che in futuro si ripetano altri atti dannosi del genere ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze di precedenti inadempimenti (112).

In tale prospettiva l'interesse rilevante è quello del minore: pertanto, non assumono un ruolo decisivo il dolo o la colpa del genitore, nè la sua reale incapacità a crescere adeguatamente i figli senza recare loro oggettivo pregiudizio. Gli inadempimenti dei genitori possono essere di vario tipo e assumere maggiore o minore gravità: tenuto conto della varietà delle fattispecie, diverse sono le misure che possono essere adottate nell'interesse del minore: dalla decadenza della potestà genitoriale (ex art. 330 c.c.), all'assunzione di provvedimenti atipici (ex art. 333 c.c.) ritenuti più opportuni secondo le circostanze.

La legge 18 marzo 2001 n. 149, benché volta principalmente a modificare la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha introdotto anche alcune modifiche al testo dell'art. 330 c.c.: ha dato al giudice il potere di emettere un ordine di allontanamento del genitore violento dalla casa familiare. La ratio della modifica apportata dalla legge è quella di evitare la condizione di "peregrinazione" da parte del restante nucleo familiare, quando vi sia invece la possibilità, con il semplice allontanamento di colui che ha posto in essere i fatti pregiudizievoli, di mantenere unita la famiglia nel luogo dove essa ha i propri interessi e affetti.

Nell'art. 330 c.c. l'allontanamento del minore (ammissibile solo se ricorrano gravi motivi) si configura come un aspetto eventuale accessorio della misura principale della decadenza dalla potestà genitoriale. Tale misura potrà essere disposta, in concreto, quando entrambi i genitori siano dichiarati decaduti dalla potestà, ovvero quando la decadenza riguardi l'unico genitore esercente la potestà medesima e nel nucleo familiare non possa essere garantita la convivenza stabile con altri soggetti, comunque idonei a rivestire un ruolo significativo per il minore (ad esempio i nonni o altri parenti).

Tali provvedimenti ablativi della potestà genitoriale sono adottati dal giudice minorile con procedimento camerale, sommario ed attraverso un contraddittorio semplice; anche se reclamabili in appello, non sono ricorribili in Cassazione. Si tratta, dunque, di atti di volontaria giurisdizione, a carattere provvisorio, revocabili e modificabili in qualsiasi momento dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (art. 742 c.p.c).

8. Il ruolo "dell'esperto" nelle audizioni protette di minori sessualmente abusati

Il minore che si trova coinvolto per la prima volta nell'apparato giudiziario come testimone prova una profonda ansia (perché è di fronte ad una situazione sconosciuta), molta paura e la sensazione di trovarsi in un meccanismo strano ed incomprensibile (113).

Questo disagio che la vittima avverte durante la prova testimoniale gli deriva non solo dalla difficoltà di riprendere contatto con un evento drammatico in un contesto estraneo, ma anche dal suo timore di poter alterare gli equilibri relazionali della propria famiglia e di perderne l'appoggio, specie se non si attiene a ciò che essa desidera che egli dichiari (114). I familiari potrebbero anche chiedere al bambino di modificare il racconto degli eventi di cui è stato testimone e vittima per attenuare le posizioni processuali dei presunti colpevoli, sia che si tratti di persone prossime alla famiglia, che di componenti di essa. Per quest'ultimo caso le implicazioni psicologiche dell'audizione del minore saranno maggiori; infatti la vittima è costretta ad affrontare emozioni e sentimenti complessi e a percepirsi come responsabile delle conseguenze che l'arresto e l'incarcerazione del familiare avranno per l'intero nucleo familiare, come ad esempio la perdita dell'unica fonte di reddito. Proprio in questo momento di grande instabilità emotiva del minore si inserisce l'attività del pubblico ministero con le relative indagini (115).

Tuttavia alcuni esperti affermano che i minori, se sostenuti e adeguatamente preparati, possono vivere tale esperienza ricavandone un senso di rassicurazione sulle capacità di protezione del sistema sociale - oltreché una rinnovata fiducia negli adulti - e sentendosi rafforzati nel proprio sentimento di equità e giustizia (116). L'elemento centrale non è, dunque, il processo in sé, ma le condizioni in cui esso viene attuato. Valvo (117) ritiene, infatti, che l'ascolto della vittima potrebbe costituire una vera e propria occasione di "promozione psicologica" per il minore, se adeguatamente supportato, poiché il riordino dei fatti accaduti può aiutare a fare chiarezza sugli stessi e ad iniziare quel processo di ricostruzione della propria immagine.

Comunque, per fronteggiare le difficoltà che incontrano i minori nel processo penale è necessario neutralizzare il rischio che la prova testimoniale risulti, oltreché traumatica, anche insoddisfacente per gli esiti del processo e, perciò, occorre rendere più confortevole il contesto in cui avverrà l'esposizione della violenza subita (118).

È per questo motivo che nelle audizioni di minori sessualmente abusati la presenza dello psicologo dell'età evolutiva o dell'esperto in tali testimonianze è ormai considerato, nella maggior parte delle diverse realtà territoriali, un elemento indispensabile per il corretto svolgimento dell'audizione e per far sì che tale esperienza sia vissuta in modo non troppo traumatico per il bambino. Infatti le norme previste dal c.p.p. in relazione all'impiego di esperti di psicologia minorile, per quanto riguarda l'ascolto a carico del minore nelle procedure penali a carico degli abusanti, sta diventando una prassi consolidata negli uffici giudiziari italiani (119).

Il compito di chi collabora con la giustizia in veste di esperto non è quello di credere o non credere al bambino, ma di raccogliere elementi di giudizio su cui fondare le considerazioni che sottoporrà all'autorità competente. In paesi con più esperienza del nostro, dove la ricerca in tale ambito ha da tempo evidenziato i pericoli in cui si può incorrere in questa delicata materia, la scelta dell'esperto rappresenta un momento cruciale, perché una volta che il caso è stato in qualche modo "contaminato" da un approccio errato, ben poco può essere fatto per recuperare quello che si è perduto. (120) Chi sceglie l'esperto ha il dovere di sapere quali siano i requisiti di professionalità che quel dato accertamento richiede e deve scegliere, quindi, in modo ragionevole.

L'esperto prescelto, a sua volta, deve rispondere al giudice e alle parti del metodo che impiega e della sua affidabilità: deve dare conto del perché delle sue affermazioni e deve indicare le sue fonti di convincimento. Del resto questo è il solo modo che hanno coloro che non hanno partecipato alla sua attività di controllare, almeno indirettamente, la rispondenza tra il parere che viene espresso e i fatti su cui si fonda. Questa esigenza di controllo è resa ancor più necessaria dal fatto che il sapere, di cui è portatore l'esperto, non prevede strumenti che lo mettono in grado di dare risposte in termini di certezza (121). L'esperto, che opera correttamente, è consapevole di questa intrinseca limitazione e deve ricordarlo ai soggetti partecipanti al procedimento.

L'esperto, inoltre, sa (o dovrebbe sapere) che, per concorde ammissione della ricerca e della letteratura in ambito psicologico, molti sintomi comportamentali, che vengono solitamente attribuiti all'abuso sessuale, sono in effetti sintomi aspecifici, nel senso che possono essere causati da altri eventi stressanti nella vita del bambino, come ad esempio la dissoluzione del nucleo familiare per separazione dei genitori. In particolare è stato dimostrato che quasi tutti gli indicatori di abuso sessuale si possono riscontrare anche in bambini non abusati. Dunque, non esisterebbe nessun singolo sintomo o insieme di comportamenti capaci di discriminare, con ragionevole certezza, tra bambino abusato e non abusato (122).

Fino a pochi anni fa gli psicologi che svolgevano tali attività non avevano una competenza specifica e, così, non solo non riuscivano ad aiutare il bambino a testimoniare, ma addirittura ponevano domande suggestive o si dilungavano, nel colloquio, su argomenti non importanti per le indagini.

A causa anche delle reazioni dei magistrati, che preferivano così svolgere loro stessi le audizioni (senza magari conoscere però le "regole" che devono essere rispettate nei colloqui con i bambini), sono stati realizzati numerosi corsi di formazione per esperti in audizioni di questo tipo, rivolti soprattutto a psicologi dell'età evolutiva. Purtroppo, però, non sono state previste iniziative formative nei confronti di magistrati ed avvocati, i quali - salvo i casi di iniziative autodidattiche - nella quasi totalità dei casi interrogano i minori attingendo unicamente all'improvvisazione, al proprio buon senso, intelligenza, sensibilità e alla propria esperienza personale come genitori (123).

È così, dunque, che adesso la figura professionale dell'esperto in audizione protetta di minori sessualmente abusati è necessaria per condurre un buon interrogatorio. Il loro utilizzo nei tribunali, però, è a discrezione del magistrato, non esistendo ancora un albo apposito a cui fare riferimento per l'espletamento sia dell'attività di audizione, sia di consulenza in ambito processuale, né una norma di legge che impone la loro presenza. Così nello stesso tribunale ci sono magistrati che utilizzano l'esperto ed altri no (124).

La richiesta di collaborazione a tale figura professionale, inoltre, può avvenire con varie modalità: alcuni magistrati chiedono all'esperto di affiancarli nell'audizione, e questo vuol dire che lo psicologo ha soltanto la funzione di tranquillizzare il minore, in alcuni casi con lo sguardo o con poche parole di accoglienza, in altri casi anche con l'attività del gioco. In queste situazioni sia il giudice, sia lo psicologo si trovano nella stanza con il bambino e la buona riuscita dell'audizione dipenderà molto dalla capacità empatica del magistrato.

Altri magistrati, invece, chiedono all'esperto di svolgere lui stesso l'audizione: in questo caso, lo psicologo starà nella stanza apposita da solo con il minore e il giudice si troverà dietro lo specchio con le altre figure professionali presenti all'audizione (125). Anche questo diverso tipo di attività richiesta allo psicologo dipende dalla discrezionalità del magistrato.

Sarebbe sicuramente auspicabile una reale e positiva collaborazione tra lo psicologo e il magistrato: è dunque necessaria una maggiore regolamentazione del ruolo e delle funzioni delle diverse figure professionali (le cui attività abbiano come obiettivo principale la tutela del minore) e l'individuazione di modalità operative condivise che permettano una maggiore efficacia del lavoro di tutela minorile (126).

Un primo passo da compiere è sicuramente quello di definire un linguaggio unitario ed omogeneo tra magistrati e psicologi, e dunque una conoscenza reciproca di base dell'opposto campo di ricerca. Spesso, infatti, tali professionisti non collaborano tra di loro perché non riescono a comunicare. Saranno, dunque, necessarie attività formative mirate per riuscire così a favorire un accertamento dei fatti ed un intervento appropriato nei confronti del minore e per poter così evitare a quest'ultimo una duplicità di accertamenti dannosi e traumatici per il suo sviluppo (127).

Altro obiettivo dovrebbe essere quello di definire, a livello nazionale, norme a carattere deontologico che regolino l'attività dell'esperto in qualunque realtà territoriale operi. In Italia manca una regolamentazione specifica di tal genere: sono stati, infatti, elaborati soltanto dei criteri da parte di gruppi di esperti (come ad esempio la Carta di Noto) o da parte di associazioni, quali il Coordinamento nazionale dei Centri e dei Servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso in danno di minori (come ad esempio la Dichiarazione di consenso), ma non sono stati sanciti dalla normativa ufficiale. Questo vuol dire che non vengono utilizzati, di regola, nei tribunali ma soltanto secondo la discrezionalità degli operatori (128).

La Carta di Noto (129) è un documento cheè statoelaborato da un gruppo interdisciplinare (composto da avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali) riunitosi nel giugno del 1996 in Sicilia, a Noto, presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (I.S.C.S.).

Tale Carta contiene tredici linee-guida da utilizzare per l'esame del minore, in modo che l'approccio iniziale all'indagine risulti il più possibile determinato dalla capacità e dall'esperienza dei singoli operatori, cosicché possano essere ovviati gli errori diagnostici circa l'attendibilità della vittima. Tali principi, dunque, costituiscono una proposta operativa concreta rivolta, in primo luogo, a tutti gli operatori che dovranno occuparsi di abusi sessuali, in modo da consentire loro di dotarsi di un mirato metodo d'indagine (130).

Nel luglio 2002, nell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Noto vi è stato un incontro di esperti di audizione protetta di minori sessualmente abusati (organizzato dalla Dott.ssa Luisella De Cataldo Neuburger (131)) per l'aggiornamento del documento. Hanno partecipato all'iniziativa anche altre figure professionali come magistrati, avvocati, psichiatri, criminologi e responsabili dei servizi.

La nuova formulazione della Carta impone una maggiore precisione e adeguatezza, competenza e conoscenza in chi opera nell'ambito della perizia e della valutazione dell'abuso su un minore. Sarà dunque sempre più difficile per il clinico e l'esperto, che deve eseguire tali attività, non seguire tali metodologie e per i Tribunali nominare, come consulenti, quei professionisti che non si conformano ai modelli operativi enunciati nella Carta (132).

L'aspetto di maggior rilievo, raggiunto con questo aggiornamento, è sicuramente quello di aver fatto sì che tante diverse personalità della giustizia e della psicologia giuridica riconoscessero come validi determinati presupposti e metodologie. Questo fa sperare in un maggior utilizzo dei principi enunciati nella Carta nei casi di audizioni protette di minori sessualmente abusati.

La Dichiarazione di consenso in tema di abuso all'infanzia (133) è stata, invece, discussa ed approvata a Roma il 21 marzo 1998 dal Coordinamento nazionale dei Centri e dei Servizi di prevenzione.

Tale documento intende costituire un orientamento che indica le linee-guida comuni per gli interventi degli operatori psico-socio-sanitari in relazione ai casi di abuso sessuale sui minori. È stato infatti redatto, da specialisti della protezione e della cura del bambino, come punto di riferimento culturale e professionale specificamente rivolto a chi deve affrontare i casi di abuso sessuale ai danni di minori a livello clinico.

Riguardo a tali casi affronta i tre livelli della protezione, dell'accertamento e della cura: dunque non è diretto ad offrire degli strumenti per gli accertamenti giudiziari, ma contiene delle indicazioni per gli interventi nella fase sociale precedente o coeva al processo. Tuttavia, poiché la cura del minore danneggiato e la validazione di quanto accaduto sono sempre connessi con gli interventi giudiziari di tutela da parte del Tribunale per i minorenni e di accertamento del reato da parte del tribunale penale, è importante anche per i giudici, in quanto permette di fare degli incroci fra diverse competenze (134).

9. L'audizione protetta secondo l'opinione di psicologi e giuristi

Nel 2002 ho proposto un questionario riguardante l'audizione protetta ad un campione di 20 professionisti residenti in diverse parti d'Italia (di cui 10 psicologi, che sono chiamati regolarmente a dare il loro contributo nel settore giuridico e che hanno partecipato a varie audizioni protette, e 10 avvocati penalisti, che hanno avuto esperienze di difesa di minori sessualmente abusati). Lo scopo dell'intervista è stato quello di evidenziare, attraverso le loro opinioni, le varie concordanze e/o divergenze esistenti riguardo alle diverse impostazioni del lavoro prima e durante l'audizione del piccolo teste e riguardo alla sensibilità di fronte a questo problema.

Il fine di tale valutazione è stato quello di capire quali aspetti dovrebbero cambiare per operare in modo migliore contro tale problema. Sembrano essere dunque necessari: un tipo di attività sempre più coordinata tra le due categorie di operatori ed un approfondimento delle materie di competenza dell'altra categoria professionale (e quindi dell'aspetto giuridico per gli psicologi che lavorano in tale settore e, viceversa, di quello psicologico per i giuristi, in modo che sappiano confrontarsi con un minore senza traumatizzarlo). Tutto questo dovrebbe portare ad un avvicinamento tra le due categorie, pur facendo sì che ogni professionista rimanga l'esperto della sua area di competenza, arricchito però di queste ulteriori conoscenze utili per la sua professione.

Domande del questionario

Vengono riportate le domande del questionario e le risposte percentualmente più ricorrenti, divise per categorie professionali.

1) Uno psicologo può migliorare l'approccio al minore in un procedimento di abuso sessuale? Se sì, come?

(Perché secondo l'art. 498, 4º comma cpp: "il presidente, durante l'esame del minore, può avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile).

Per la maggior parte degli psicologi: Sì perché:

  • Lo psicologo può essere un interprete fra bambino e giudice;
  • Lo psicologo è visto come un esperto nel condurre un colloquio evitando traumi e forzature;
  • Lo psicologo può aiutare a creare l'atmosfera più adatta per il bambino, in modo che possa sentirsi via via più libero e non pressato di fronte ad una richiesta.

Per la maggior parte dei giuristi: Sì perché:

  • Facilita la testimonianza del minore;
  • Ha un migliore approccio al minore perché conosce meglio dei tecnici del diritto le modalità di approccio al minore e soprattutto il modo per renderlo meno diffidente delle persone grandi.

Le risposte sembrano essere simili: emerge la capacità dello psicologo di creare un ambiente accogliente per facilitare la testimonianza del minore. Ma i giuristi non ritengono che gli psicologi possano avere una funzione d'interpretazione tra loro e il minore.

2) Chi denuncia maggiormente questi tipi di reati?

Per gli psicologi: madre, insegnanti e molti genitori che sono in fase di separazione per danneggiare l'altro coniuge.

Per i giuristi: familiari, insegnanti, le forze dell'ordine e genitori in fase di separazione.

Risulta, dunque, che le forze dell'ordine si rivolgano più ai giuristi che agli psicologi: sembra essere prioritaria la necessità di iniziare un procedimento penale e di tutela nei confronti del minore.

3) La testimonianza di un minore di cinque anni nell'audizione protetta deve essere di tipo logico-discorsivo oppure è sufficiente che sia esposta in forma simbolica-di osservazione?

Per gli psicologi: vi è la predominanza della seconda, cioè sia attraverso l'utilizzo di test, disegni, bambole anatomiche, sia osservando il comportamento del bambino in rapporto alle sue capacità evolutive e cognitive. Questo perché il bambino è molto piccolo.

Per i giuristi: Non è molto facile far parlare bambini piccoli, quindi è necessario utilizzare una serie di attività simboliche e di osservazione, poi interpretabili. Anche se non va dimenticato che l'audizione protetta è un'attività di tipo logico-descrittivo, cioè la testimonianza deve essere sui "fatti" ed i contributi di valore simbolico sono utilizzati, invece, nel contesto psicodiagnostico.

La differenza, che può apparire minima, tra le risposte date indica la diffidenza dei giuristi nei confronti delle interpretazioni derivanti dall'attività degli psicologi. Questo riporta ad una differenza di base che esiste tra le due discipline, quella giuridica che necessita di tali dati concreti e reali e quella psicologica che si basa, invece, su elementi meno tangibili.

4) Lo psicologo dovrebbe essere autorizzato o no a conoscere il minore PRIMA dell'audizione protetta? Pensa che questo possa viziare la testimonianza successiva?

Per gli psicologi: Sì.

Per i giuristi: No.

Queste risposte sono opposte ed evidenziano una diversa funzione che le due categorie attribuiscono alla figura dello psicologo. Per quest'ultimo è necessario conoscere il minore prima dello svolgimento dell'audizione protetta perché, in questo modo, potrà riuscire più facilmente condurre l'intervista; per i giuristi, questo non dovrebbe avvenire perché l'incontro potrebbe creare, nella mente dello psicologo, delle ipotesi della vicenda che poi nell'interrogatorio cercherebbe di verificare, o comunque il minore potrebbe subire delle suggestioni anche involontarie.

10. Il problema del ricordo e le tecniche d'intervista

Riguardo alla testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale occorre distinguere tra la testimonianza dell'eventuale vittima e le testimonianze esterne, cioè quelle di individui che hanno personalmente assistito all'intero episodio di abuso o a parte di esso. Queste ultime, se risultano chiare ed attendibili, portano all'incriminazione dell'accusato (135).

Purtroppo molto spesso, nei casi di minori sessualmente abusati, le testimonianze esterne non sono disponibili e, per la natura stessa di tali reati, i fatti accadono in privato, senza la presenza di testimoni esterni, cosicché l'unico testimone del fatto è il bambino che ha presumibilmente subito l'abuso. Poiché non c'è prova obiettiva (136), si ragiona in modo indiziario: si considerano quelli che sono i cosiddetti indicatori probabili di un evento (l'abuso) come segni di esso, si valutano cioè i fattori che intervengono in un evento confrontandoli con gli altri eventi che conosciamo. Ragionare indiziariamente è difficile, perché i nostri processi di pensiero ci portano a confondere una correlazione, in genere temporale, tra due eventi con un nesso di causalità. Pertanto attribuiamo un effetto a quella condizione, che è presente quando l'effetto è presente ed assente quando l'effetto è assente. Tale principio di covariazione non è però un indicatore sufficiente per affermare l'esistenza di una relazione causale: se applicato indiscriminatamente porta ad un errore logico comune, il post hoc ergo propter hoc. Questa è la ragione per cui è necessario trovare un terzo elemento che colleghi l'evento alla presunta causa e che ne spieghi il nesso, e questo viene ricercato nella testimonianza del minore-vittima, la quale però potrà apportare elementi utili solo se svolta adeguatamente al caso e all'età del bambino (137).

Il problema dell'attendibilità della testimonianza infantile ha dato luogo a lunghi dibattiti che hanno portato alla formazione di due contrapposte scuole di pensiero: chi credeva che i bambini non erano in grado di fornire resoconti accurati di eventi (e si univano ad essi anche coloro che ritenevano che l'abuso infantile non poteva essere vero per una serie di ragioni, tra le quali quella per cui i genitori non possono fare cose simili ai figli) e chi invece sosteneva che il ricordo in bambini anche molto piccoli (4-5 anni) fosse sostanzialmente accurato (ai quali si univano coloro che credevano ad ogni racconto di abuso fatto da un minore, giustificandosi che i bambini mai inventerebbero episodi di tale tipo, ragione per cui se un bambino riporta un episodio di abuso deve trattarsi necessariamente di una situazione vera) (138).

Secondo la Dott.ssa Giuliana Mazzoni, professore associato di psicologia all'Università della Calabria ed esperta in ricerche sulla memoria umana, l'atteggiamento corretto è quello dello scettico, che non accoglie per principio l'una o l'altra posizione, ma che invece si pone in posizione di "ascolto neutrale" per cercare di capire che cosa sia accaduto nella realtà (139). Infatti in alcuni casi le denunce corrispondono a fatti realmente accaduti, in altri casi le denunce sono causate da motivi diversi e sono fittizie.

Nei reati di abuso sessuale sui minori, purtroppo, non esistono indicatori definitivi di avvenuto abuso; anche se oggi è forte la tendenza a presentare prontuari di sintomi che indicano l'avvenuto abuso, la ricerca su questo aspetto ha definitivamente dimostrato che ciò è scorretto.

Il problema, dunque, è quello di capire come poter valutare il racconto di un minore, nell'esame testimoniale, sull'abuso sessuale subito.

10.1 La relazione esistente tra memoria e testimonianza

La memoria è spesso, nei casi giudiziari, l'unica fonte di informazione su quanto presumibilmente è accaduto. Purtroppo, nei casi di abusi sessuali sui minori, il bambino si trova quasi sempre nella duplice posizione di vittima e di unico testimone del fatto, e dunque sarà la sua memoria a dover fornire gli elementi necessari per arrivare all'accertamento della verità.

Perché un evento possa essere ricordato da un soggetto è necessario che egli l'abbia precedentemente acquisito (140).

La psicologia cognitiva studia i processi che guidano l'acquisizione della conoscenza da parte dei soggetti. Tali processi possono essere ricondotti ad un'attività di elaborazione (141) delle informazioni che si articola in tre fasi distinte:

  1. l'acquisizione, durante la quale il soggetto percepisce le informazioni provenienti dall'esterno;
  2. la ritenzione, durante la quale egli conserva in memoria le informazioni acquisite;
  3. il recupero, durante il quale egli ricorda l'informazione nel senso che la recupera dalla memoria dove era conservata.

Durante queste attività il soggetto non si limita a registrare passivamente le informazioni che provengono dal mondo esterno, ma le elabora, con una serie di attività di riduzione, trasformazione ed integrazione che gli consentono di partecipare attivamente alla costruzione della propria conoscenza.

Nel suo complesso l'attività di elaborazione delle informazioni è resa possibile dalla presenza di tre elementi fondamentali (142):

  1. la memoria (o registro sensoriale), dove gli stimoli fisici in arrivo dal mondo esterno vengono inizialmente tradotti in informazione nervosa sensoriale (visiva, uditiva, tattile), per poi essere confrontati con le esperienze precedenti e poter essere riconosciuti percettivamente;
  2. la memoria a breve termine (MBT), che ci permette di ritenere alcune informazioni in modo fedele allo stimolo, ma solo per alcuni secondi (da un minimo di 3-4 secondi ad un massimo di 20): ciò avviene, ad esempio, quando ricordiamo un numero telefonico solo per il tempo necessario per comporlo;
  3. la memoria a lungo termine (MLT), che è invece caratterizzata da un'estensione praticamente infinita e per questo detta anche memoria permanente: comporta un immagazzinamento di elementi più elaborato rispetto a quello della MBT e una considerazione dello stimolo nel suo insieme di qualità sensoriali e non.

Mentre i primi modelli della memoria erano considerati tre elementi in modo essenzialmente statico, come "magazzini" delle informazioni con capacità più o meno limitate, nei modelli successivi è prevalsa la tendenza a considerarli come corrispondenti a processi diversi di elaborazione delle informazioni (143).

Il funzionamento della memoria può essere immaginato secondo due diverse modalità: ritenendola come una sorta di fotografia o di filmato di quanto accaduto (e cioè il prodotto di un meccanismo di tipo riproduttivo) o come il prodotto di un meccanismo di tipo ricostruttivo (144).

Nel primo caso, quindi, la memoria di un evento sarebbe una rappresentazione (o riproduzione) accurata dell'evento. La conseguenza di ciò è che il recupero della memoria (cioè il ricordare) non sarebbe altro che un accesso diretto alla riproduzione (quasi fotografica) dell'evento conservato nella mente. Nel recuperare tale riproduzione dovremmo arrivare a disporre di una copia accurata di quanto è accaduto.

Oggi, invece, la maggior parte degli studiosi segue la seconda tesi. Con il termine "ricostruzione" si evidenzia il fatto che il processo di recupero non viene realizzato tramite il ripescaggio di un contenuto già pronto nella nostra mente, quanto piuttosto tramite la ricostruzione di un possibile evento a partire da tutta una serie di informazione e di dati che sono rappresentati in memoria e a cui abbiamo accesso.

Questi dati ed informazioni, tuttavia, non sono necessariamente ben collegati tra loro e non rappresentano la totalità dell'evento che deve essere ricordato. Si tratta di dati sparsi, che provengono da più fonti, e che possono appartenere a momenti diversi nel corso dell'esperienza dell'individuo (145). Nel ricostruire il ricordo vengono messi insieme tali dati e coordinati in una forma più o meno coerente, in modo da avere nell'insieme il ricordo di un evento. Il ricordo di un evento è quindi una (o forse la migliore) delle possibili ricostruzioni che il soggetto fa sulla base dei dati a sua disposizione.

Se il ricordo è una ricostruzione fatta sulla base dei dati a disposizione, una prima implicazione che ne deriva è che il ricordo non è mai la riproduzione fedele, completa e completamente accurata di un evento (146). E, anche nel caso di massima possibile accuratezza, non è mai la copia esatta dell'evento. Ciò va ricordato nel momento in cui si esamina un resoconto testimoniale, perché spesso accade di considerare tale resoconto come la descrizione esatta di quello che è accaduto, ma questo non corrisponde mai a verità.

Una seconda implicazione (147) è che nel fare uso delle informazioni disponibili, quando ricostruiamo un evento nella nostra memoria, possiamo anche usare informazioni molto recenti e che non appartengono all'evento originario. Dunque, le conoscenze più recenti possono influire e modificare la ricostruzione che facciamo di un episodio ai fini del ricordo.

Tutto ciò dimostra come il ricordare sia non solo il semplice "ripescaggio" dalla memoria di eventi rappresentati in essa, ma sia soprattutto il risultato di tutta una serie di processi di ragionamento e di decisione: il ricordo può quindi essere modificato dalla presenza di informazioni ricevute in tempi successivi (148).

Ogni individuo immette nella propria memoria ciò che è stato oggetto della sua attenzione. Molti studi hanno infatti dimostrato che ciò che non ricade sotto la nostra attenzione non viene elaborato, o viene elaborato solo in modo molto limitato, cosicché non può venir rappresentato nella nostra memoria. Dunque, la focalizzazione dell'attenzione è un fattore che influisce sul contenuto e l'accuratezza del ricordo. Ma anche il grado di attenzione rivolto all'evento è una variabile importante per determinare che cosa viene codificato in memoria (149).

Di solito accade che una persona si trova ad essere testimone di un evento senza essere preparata ad osservare con attenzione i vari elementi della scena: in questi casi viene utilizzata una memoria cosiddetta di "tipo incidentale", che presuppone un livello di codifica abbastanza superficiale delle informazioni presenti nella scena. Ciò comporta che il ricordo sarà poi meno preciso di quanto accadrebbe se l'individuo mettesse in atto una codifica di tipo intenzionale, essendo cioè pronto ad assistere alla scena per cercare di elaborare al meglio i vari elementi dell'evento a cui assiste (150).

Inoltre, è stato dimostrato da tempo che la memoria umana è facilmente modificabile. I fattori che possono alterare la memoria intervengono non solo nella fase di acquisizione delle informazioni, ma anche nella fase di ritenzione delle informazioni stesse. In quest'ultimo caso si parla di "informazioni postevento". Esse possono essere di vario tipo: percezioni e giudizi di altre persone che erano presenti al momento del fatto, notizie che il soggetto può aver avuto da varie fonti in tempi successivi al fatto stesso oppure elementi che emergono dai primi colloqui con la polizia o gli avvocati (151).

10.2 Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale sui minori

La valutazione di un sospetto abuso sessuale compiuto su un minore, e dunque la risposta istituzionale conseguente ad essa, è un'attività molto complessa (152) in quanto:

  • la difficoltà della diagnosi di un abuso sessuale non è solo di ordine psicologico ma anche processuale: infatti i processi che si sviluppano dalle denunce presentate all'autorità giudiziaria sono quasi sempre di tipo indiziario;
  • l'esito delle investigazioni di questo tipo di accuse dipende dalla possibilità di ottenere informazioni attendibili dalla vittima;
  • i riscontri di natura fisica che potrebbero convalidare l'accusa sono infrequenti e, quando ci sono, confermano l'evento ma non il responsabile;
  • tipicamente, questi reati hanno in genere solo due testimoni: la vittima e il perpetratore; dal momento che il responsabile solitamente nega l'abuso, la conoscenza di ciò che è veramente accaduto dipende dalle informazioni che è possibile ottenere dalla vittima durante le interviste;
  • la competenza dell'esperto che raccoglie le prime informazioni dal bambino è un requisito indispensabile; infatti, il ricorso a procedure inadeguate nel corso delle interviste può portare sia ad un giudizio di falsità di accuse vere che di veridicità di accuse false.

L'importanza di ridurre i casi di falsi positivi e di falsi negativi ha stimolato gli studiosi ed i giuristi a predisporre strumenti d'intervista idonei (153). Purtroppo, però, l'unanimità di giudizio che riguarda le metodologie più opportune per l'esame del minore (peraltro non seguite in ogni realtà territoriale italiana) non è di per sé sufficiente a garantire un buon risultato, che dipende, in gran parte, dal livello di professionalità dell'intervistatore.

La mancanza di specifica preparazione nella tecnica dell'intervista del minore, infatti, provoca gravissimi errori a livello giudiziario che si materializzano non solo in un giudizio di veridicità di accuse false e di falsità di accuse vere, ma anche nell'assunzione di decisioni inappropriate da parte di assistenti sociali e di psicoterapeuti. In tutti questi casi, l'adeguatezza o meno delle decisioni è strettamente collegata all'accuratezza o meno delle informazioni ottenute nella fase dell'intervista del minore il quale, dal punto di vista testimoniale, è un soggetto "a rischio", per la sua immaturità psichica e per le specifiche carenze (anche cognitive) legate alla specificità della fase di sviluppo che attraversa, e per questo va intervistato in modo corretto (154).

Le fonti di errore più comuni nel lavoro degli specialisti sono di vario tipo.

Euristica della disponibilità

Gli specialisti possono sbagliare per deformazione professionale: quanto più si è specializzati su un determinato argomento, tanto più si tende a percepire gli eventi che lo riguardano in modo diverso dai non specializzati; non sempre però tale differenza è a favore della correttezza di analisi dell'evento stesso. Questo fenomeno consiste, dunque, nella tendenza della mente umana ad utilizzare le informazioni e le esperienze che sono più ricordate: vengono valutate le probabilità di un evento giudicando la facilità con cui ne vengono in mente esempi concreti (155).

Il significato dell'euristica consiste nel fatto che ciascuno di noi, in base alla propria cultura e condizione, percepisce ciò che è preparato a vedere: è una forma di percezione selettiva, che coinvolge ogni individuo e che, dunque, contamina anche le credenze degli psicologi in ambito professionale.

Tale meccanismo che ci porta ad interpretare i dati in funzione delle informazione che già possediamo è chiamato anche "codificazione dei dati viziata dalla teoria" (156): gli errori sono indotti dalle preconcezioni, consapevoli o inconsapevoli, che sono alla base dell'interpretazione degli eventi. Vengono così trascurati molti dati informativi, poiché le opinioni e le credenze precedenti selezionano la nuova informazione e l'accettano solo nella misura in cui si adegua ad esse. Questo accade con estrema facilità quando i dati sono un insieme ambiguo, che può essere legittimamente interpretato in diversi modi, come nel caso degli indizi di un abuso sessuale sospetto.

Confusione tra compito terapeutico e processuale

Lo psicologo è abituato a prendersi cura della salute del paziente, senza dover valutare la veridicità dei fatti da lui raccontati. Anzi, egli trasmette al paziente il messaggio di credere alle sue parole. Infatti sapere se gli eventi raccontati si sono realizzati veramente oppure no è indifferente ai fini della ricerca del benessere psicologico del paziente.

Diversa è la situazione nell'ambito della diagnosi fattuale necessaria ai giudici. In ambito processuale è infatti indispensabile trovare dei riscontri fattuali a quanto viene affermato. È dunque necessario che lo psicologo capisca che l'operazione diagnostica della perizia è utile al giudice per poter valutare il caso sulla base di elementi fattuali e ciò è diverso dall'attività terapeutica, che potrà svolgersi successivamente e che avrà come obiettivo il recupero del benessere psicologico del paziente (157).

Perseveranza nelle credenze e/o tendenza al verificazionismo

Anche gli specialisti incorrono nell'errore di non abbandonare facilmente la tesi che si sono costruiti intorno al caso, non considerando come importanti quei dati dell'esperienza con essa discordanti. Questo, naturalmente, può portare a false credenze e a cercare, ostinatamente, di dimostrare qualcosa che non esiste, con conseguenze dannose per lo stesso minore (158).

Sono, dunque, molti gli errori compiuti quando, partendo da un'ipotesi, anziché cercare di falsificarla, si tende a verificarla ("metodo verificazionista" (159)), cioè a cercare la prova che confermi l'ipotesi formulata: dai dati così cercati è ben difficile che emergano delle disconferme.

Sopravvalutazione del significato simbolico

Spesso gli specialisti tendono a dare un'interpretazione di tipo clinico alla realtà fenomenica, attraverso l'interpretazione simbolica di elementi reali. Così può accadere che si interpreti simbolicamente un fatto senza che vi siano elementi che giustifichino tale interpretazione e tutto ciò, in un contesto giudiziario, comporta conseguenze molto gravi. Dunque, come consiglia il Dott. Guglielmo Gulotta, avvocato di Milano, «prima di affermare che una cosa che il bambino esprime ne simboleggia un'altra, è necessario accertarsi se per caso quella cosa non stia semplicemente per la cosa stessa» (160).

Per poter diminuire la possibilità di incorrere in tali errori da parte degli specialisti, è necessario intervenire, da un lato, sulle modalità con cui si esaminano le persone coinvolte e con cui si utilizzano le informazioni così ottenute; dall'altro, sull'intera procedura giudiziaria con cui vengono trattate le denunce di abuso.

Per quanto riguarda i criteri con cui condurre interviste e colloqui, deve essere considerato come requisito essenziale di ogni valutazione l'obiettività (161). La principale necessità è quella di video o audioregistrare ogni intervista, in modo che la valutazione finale complessiva possa includere ogni tipo di esame precedentemente condotto con il bambino. Lo scopo della videoregistrazione è documentare minuziosamente il contesto, in cui le dichiarazioni vengono fatte, e le descrizioni in esso contenute.

In ogni investigazione su un abuso è, dunque, importante operare con obiettività, cioè il professionista deve cercare di condurre il colloquio e raccogliere i dati senza farsi influenzare da preconcetti personali. A questo scopo è opportuno che i comportamenti del bambino siano considerati alla luce di linee guida predeterminate (162). Esse fanno riferimento a:

  1. standard empirici di normalità riguardanti i comportamenti di bambini simili per età, livello di sviluppo, sesso e gruppo culturale;
  2. comportamento del bambino prima dell'incidente probatorio;
  3. spiegazioni alternative dei comportamenti osservati: prima di giungere ad una conclusione devono essere esaminate tutte le spiegazioni alternative possibili.

Bisogna comunque ricordare che condurre un colloquio in modo impeccabile non garantisce, di per sé, di trarne informazioni attendibili (163).

10.3 La memoria dei bambini

Oggi, sia in Italia che all'estero, i bambini possono essere sentiti come testimoni in un procedimento giudiziario, ma l'attendibilità del resoconto testimoniale del minore è stato per anni oggetto di lunghi dibattiti. Mentre in passato si tendeva a negare che un bambino inferiore ad una certa età (4/5 anni) fosse in grado di fornire testimonianze attendibili, oggi numerosi studiosi hanno rivelato che il ricordo - anche in bambini di quell'età - può essere accurato, anche se magari è molto breve (164).

Infatti i bambini anche molto piccoli (4 anni) possono arrivare ad avere un ricordo accurato come quello di un adulto attraverso la tecnica del ricordo libero, cioè quando il ricordo proviene dall'individuo senza domande specifiche da parte di un intervistatore, per cui quest'ultimo si limita a fare una domanda molto generica del tipo: «Che cosa ricordi della situazione?». Un resoconto, ottenuto attraverso questa tecnica, contiene tutto quello che un individuo riesce a recuperare dalla memoria senza aiuti esterni (165). Gli elementi così ricordati dal bambino sono di solito corretti, cioè sono elementi che erano effettivamente presenti nell'episodio originale. Purtroppo, però, il ricordo di un bambino molto piccolo è quasi sempre povero di dettagli e nettamente inferiore al ricordo dell'adulto, per cui egli ricorderà pochissimi elementi presenti nell'episodio.

I bambini hanno particolare difficoltà nel ricordare informazioni "periferiche" (166) rispetto all'evento, mentre ricordano meglio gli aspetti più salienti. Questo effetto sembra essere collegato all'importanza del coinvolgimento della persona nel ricordo, una variabile che nel minore sembra essere ancor più rilevante che per l'adulto. Per "aspetti salienti" bisogna intendere necessariamente quegli aspetti che sono, da un punto di vista logico, centrali rispetto alla situazione. L'effetto, infatti, dipende dal modo di inquadrare la situazione da parte del bambino e dai fattori che modulano la direzione della sua attenzione. Ciò che il bambino codifica dipende strettamente dalla direzione della sua attenzione al momento della codifica (cioè nel momento in cui si è realizzato l'evento) o da ciò che ha catturato la sua attenzione. Quindi centralità e salienza di un evento sono concetti che vanno valutati sul bambino e non sull'adulto: un bambino, di un episodio che ha vissuto, ricorderà gli elementi per lui più salienti (167).

Dall'attività di ricerca svolta su questa materia emerge che la memoria di un evento è migliore se quest'ultimo è vissuto in prima persona dal bambino, piuttosto che ascoltato come racconto, e che il ricordo è stranamente migliore se il bambino è attivamente coinvolto nell'episodio piuttosto che semplice spettatore esterno (168). Ci si aspetterebbe, invece, che un bambino che ha subito un evento drammatico fosse più fortemente coinvolto dal punto di vista personale e avesse, di conseguenza, scarsa capacità di organizzazione, rappresentazione e verbalizzazione di ciò che ha vissuto. I risultati opposti sono invece indicativi del fatto che il coinvolgimento personale determina nei bambini una prestazione di ricordo migliore: infatti ciò che viene ricordato meglio è ciò che era centrale per l'interesse del bambino (169).

I bambini dunque, quando forniscono il resoconto attraverso il racconto libero, non aggiungono elementi di fantasia o invenzioni, a meno che non considerino la situazione in cui viene loro richiesto il resoconto una situazione di gioco fantastico (170). Ma questo è vero solo nel caso in cui i bambini siano sottoposti a nuove interviste o colloqui sull'argomento in cui venga loro suggerita una nuova informazione. In questo caso il resoconto successivo dello stesso episodio risentirà del contenuto dei colloqui fatti e conterrà con molta probabilità le nuove informazioni ricevute nel corso di tali conversazioni successive. La ripetizione sarà quindi una versione corretta dei fatti solo se nell'intervallo di tempo non sono state fatte domande o non è stata fornita altra informazione con un contenuto suggestivo. Questo dimostra che l'aggiunta di informazioni rende difficile recuperare l'informazione originale o distinguere quest'ultima da un'informazione aggiunta (171).

Anche in un compito di riconoscimento la quantità di elementi che un bambino è in grado di riconoscere è inferiore rispetto a quelli che riconoscerebbe un adulto e lo stesso riconoscimento di volti è più problematico e meno accurato (172). Questa tecnica, comunque, sembra essere utilizzata con bambini piccoli che non riescono a fornire elementi utili per le indagini con il racconto libero, anche se bisogna ricordare che il problema del riconoscimento sta nell'elevato numero di falsi positivi riconosciuti: infatti i bambini tendono a "riconoscere" (cioè a dire «sì, l'ho visto») anche quando l'elemento o l'uomo non era stato presentato in precedenza. Dalle ricerche però emerge che l'accuratezza sembra aumentare se nel momento del recupero della memoria (cioè quando si chiede al bambino di riconoscere qualcosa) viene reinstaurato lo stesso contesto in cui si è svolto l'episodio iniziale: è questo, dunque, uno degli elementi che viene utilizzato nel corso delle interviste dei minori per ovviare al problema dei falsi riconoscimenti (173).

Bisogna inoltre tener presente che i bambini tendono a dire sì a molte domande poste in modo diretto. Un esempio di domanda diretta "pericolosa" è la seguente: «hai visto un uomo entrare nella stanza?». In questo caso un bambino, quasi sempre, risponde di sì (anche quando in realtà non ha visto nessun uomo entrare) solo perché la domanda è stata posta in modo da avere una risposta sì o no. Tale domanda andrebbe sempre evitata, perché non potremmo mai sapere se la risposta data dal bambino è dovuta alla tendenza spontanea a dire sì oppure è dovuta al fatto che effettivamente ha visto un uomo entrare nella stanza. La domanda può, invece, essere fatta se il bambino ha già precedentemente fornito in prima persona, nel racconto libero, i dati su cui la domanda si basa (ad esempio se nel resoconto libero ha parlato di aver visto un uomo) (174).

I bambini, infatti, hanno maggior tendenza, rispetto agli adulti, a ricordare l'informazione errata presentata successivamente dall'intervistatore, cioè sono maggiormente suggestionabili. Varie ricerche hanno dimostrato che essi, se avvicinati in modo suggestivo, possono facilmente cambiare la descrizione di quello che hanno visto o che è stato loro fatto. Questo avviene con grande facilità se i bambini sono piccoli, se sono interrogati a distanza di tempo dall'evento, se sono suggestionati da domande poste in modo scorretto o volutamente viziate o se chi pone le domande viene visto dal minore come una figura autorevole. (175)

Benché sia vero che un adulto viene percepito come autorevole quanto più si pone distante dal bambino, anche un adulto che interagisce con il bambino tramite il gioco è pur sempre visto da lui come un adulto. Per questo motivo alcuni esperti di colloquio con bambini, che si sospetta siano stati oggetto di abuso, consigliano di comportarsi in modo "onesto" con il bambino, "da adulto a bambino" (176), dichiarando il motivo dell'incontro e semplicemente ponendo le domande in modo corretto, per non indurre risposte compiacenti da parte del bambino, o in modo da non suggerire informazioni aggiuntive probabilmente non vere. Occorre utilizzare in questi casi un linguaggio comprensibile per il minore, ma non occorre cercare di farsi passare per un non-adulto, anche perché in queste specifiche occasioni il minore sente il bisogno di avere vicino a sé non una persona con cui giocare, ma un adulto che, rispettandolo, lo faccia sentire protetto e sostenuto nell'angoscia che gli causa l'intervista.

È necessario inoltre ricordare che la percezione del tempo nel minore è molto diversa da quella dell'adulto: per un bambino una settimana o un mese possono essere uno spazio temporale molto lungo, molto più lungo che per l'adulto.

In un'intervista pubblicata su un quotidiano (177), il Procuratore di Firenze Luigi Vigna ha affermato: «Il materiale è delicato; se il primo contatto avviene in modo non adeguato si rischia la manipolazione delle prove. È come se durante il prelievo del sangue per eseguire il test del Dna, l'operatore starnutisse». È pertanto estremamente importante che chi conduce il colloquio abbia una formazione specifica sulle tecniche dell'intervista.

La suggestionabilità però non si limita all'aggiunta o alla modifica di uno o più elementi di una scena. Ci sono risultati che sono stati confermati più volte e che mostrano come sia addirittura possibile indurre i bambini a ricordare eventi che non sono mai accaduti (178).

Dunque il fattore "suggestione" figura al primo posto tra gli elementi che possono inquinare il risultato di un'intervista e, se colui che pone le domande al minore non è preparato a porle in modo corretto e non inducente, può suggerire, talvolta in modo insistente anche se involontario, informazioni che non sono vere, ma che rischiano di diventare tali col tempo nella memoria del bambino (179).

Un'altra fonte di errore nelle valutazioni dei casi di abuso sessuale sui minori, che viene quasi sempre ignorata, è rappresentata dalle menzogne dei bambini.

Secondo una corrente di pensiero, ancora condivisa da molti, i bambini, quando riferiscono di abuso sessuali, non mentirebbero mai ed alcuni esperti interpretano ogni tentativo di ricercare e verificare la prova delle accuse come una dimostrazione di incredulità o di negazione del fenomeno. Si tratta di uno stereotipo pericolosamente diffuso e condiviso, nonostante le numerose ricerche che hanno dimostrato la preoccupante capacità del bambino di mentire anche su fatti di abuso sessuale (180).

Va innanzitutto chiarito il significato della parola "menzogna". Se utilizziamo questo termine come viene interpretato dagli adulti, la menzogna è una dichiarazione deliberatamente falsa intesa a trarre qualcuno in inganno: allora i bambini, in genere, non mentono. Ma i bambini possono raccontare cose che ritengono vere ma che sono il frutto di suggestioni, di manipolazioni, di fraintendimenti e possono insistere nel racconto solo per prolungare l'esperienza, per loro piacevole ed insolita, di una speciale attenzione da parte degli adulti nei loro confronti. Altre cause possono essere: il desiderio del bambino di uscire da una situazione familiare difficile; la suggestione esercitata da parte del genitore che è coinvolto in una causa di separazione e sfrutta l'accusa per ottenere l'affidamento del bambino; il desiderio di evitare una punizione, di sostenere un gioco, di vendicarsi di presunti torti subiti o di conquistare una libertà che gli viene negata (181). Questi e tanti altri fattori possono influenzare il racconto di un bambino e renderlo non veritiero, senza per questo che si possa dire che il bambino "mente".

Ci sono poi i casi sempre più frequenti in cui l'accusa di abuso sessuale nasce dalla precisa e premeditata pianificazione dell'inganno da parte del minore stesso che "costruisce" un racconto così attendibile e verosimile da ingannare persino gli esperti (182).

Per realizzare un'effettiva protezione del minore testimone e vittima di un presunto abuso sessuale è necessario evitare l'instaurarsi di un "clima di caccia alle streghe" (183), cioè il vedere un possibile abuso sessuale in qualunque situazione di contatto fisico o di disagio psicologico del minore. Tale atteggiamento è sbagliato e realmente pericoloso, non solo per gli adulti coinvolti, ma soprattutto per i bambini, che diventano le vere vittime di situazioni il cui intento iniziale era invece quello opposto di rendere loro protezione e giustizia. I bambini attraversano periodi di enorme disagio, disorientamento, stress, con conseguenze negative per il loro sviluppo. Vedendo possibile abuso sessuale in qualunque situazione non si aiutano o proteggono i bambini. Occorre, quindi, cautela nell'accettare qualunque indizio come vero, ed occorre grande cautela nell'intervenire, perché senza esserne pienamente consapevoli, si può contribuire alla creazione di un sistema che può avere effetti devastanti per il minore (184).

Oltre ad un invito alla cautela, è necessario anche un invito particolare alla professionalizzazione. Come infatti sostiene la Dott.ssa Giuseppina Mostardi (185), psicologa e consulente tecnico del Tribunale Civile di Roma:

Non ci si improvvisa intervistatori, specialmente quando si tratti di avere colloqui con bambini, e in particolare quando si sospetta che i bambini con cui si parla abbiano subito abuso sessuale. Bisogna essere preparati e avere piena padronanza di uno strumento che, nonostante l'apparente facilità, può creare gravi danni se utilizzato in modo non corretto.

10.4 La corretta modalità d'intervista

I bisogni di ogni bambino, di ogni colloquio e dell'intervistatore possono essere diversi da un'intervista ad un'altra. Non ci sono, dunque, semplici regole o prescrizioni determinate che possono essere adeguate per tutte le interviste: si potranno soltanto definire delle "linee-guida" appropriate per la maggior parte di esse.

Le interviste non dovrebbero essere condotte senza un'adeguata pianificazione, che dovrebbe tener conto di ogni informazione derivante dai colloqui tra centri ed istituzioni (ad esempio tra polizia o tribunale e servizi sociali), dalla considerazione dei bisogni del bambino, dell'età e del suo probabile sviluppo. Bisogna però ricordare che lo sviluppo di ogni bambino segue ritmi diversi e, così, l'età cronologica di un minore può essere solo l'indicazione molto approssimativa del suo livello di sviluppo. Perciò, prima di intervistare un minore come testimone, dovrebbero essere cercate quante più informazioni possibili relative al suo sviluppo linguistico, cognitivo e comunicativo e al suo grado si maturità sociale, fisica e sessuale (186). Se l'intervista è stata ben pianificata e ben condotta, ciò dovrebbe ridurre il bisogno di ripeterla.

Per i bambini molto piccoli e per quelli che hanno bisogni speciali è ancora più necessario predisporre un'adeguata programmazione in modo da avere incontri più brevi in un certo numero di giorni successivi. Può accadere infatti che essi non siano in grado di raccontare tutto quello che possono ricordare in una singola sessione d'intervista e che abbiano bisogno di più tempo (187).

Dalla ricerca sulla corretta metodologia dell'intervista al minore sono emerse varie considerazioni, utilizzate per l'elaborazione di alcune linee direttive affinché il racconto ottenuto possa essere utilizzato nel contesto giudiziario. Nella pratica legale, infatti, le modalità con le quali il testimone viene sentito assumono grande importanza, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive. Fino ad oggi, però, i suggerimenti che la ricerca psicogiuridica è riuscita a far accettare dal sistema di giustizia sono relativamente modesti, forse perché gli scopi delle due scienze sono tanto diversi.

La modalità d'esame è determinante soprattutto quando il testimone è un minore. I bambini piccoli non hanno ancora appreso lo schema convenzionale che sta alla base della rievocazione di eventi passati e, quindi, il racconto che si ottiene dipende dalle domande con cui gli adulti guidano i loro ricordi (188).

In generale, ottenere da un bambino informazioni attendibili è molto difficile. Diventa difficilissimo quando i dati raccolti devono essere utilizzati nel contesto legale e giudiziario. Per ridurre al minimo le possibilità di errore, gli esperti raccomandano di adottare una procedura che consenta di minimizzare le possibilità di inquinamento e di accrescere quelle con un corretto ricordo.

La ricerca psicologica degli ultimi anni ha confermato che i bambini, anche molto piccoli, sono in genere capaci di offrire un resoconto utile degli eventi a condizione che vengano intervistati in modo appropriato (189).

Il problema è posto dal fatto che il bambino piccolo riferisce molto meno rispetto ad un adulto o ad un bambino più grande e, quindi, è necessario fargli domande e stimolare il suo ricordo. Ma occorre sapere come interrogarlo senza che le domande poste possano alterare il suo ricordo originale. Consapevoli di questa difficoltà ma anche della necessità di risolverla, la Home Office ha chiesto ad un gruppo di professionisti di elaborare un Memorandum of Good Practise, contenente le linee direttive da utilizzare affinché il racconto di un minore, dal vivo o videoregistrato, possa essere utilizzato nel contesto giudiziario (190).

Questo importante documento, pubblicato nel 1992 e basato sul consenso degli esperti e sui dati della ricerca, dà indicazioni sulle modalità che devono essere seguite nell'intervistare un minore, sulla strutturazione dell'intervista, sulle condizioni necessarie perché un tribunale possa accettare l'ammissione di una videoregistrazione e sulle norme legali che devono essere rispettate affinché possa valere come prova (191).

Bisogna ricordare che i bambini possono non rendersi conto del fatto che si trovano in una situazione in cui le regole usuali di conversazione con gli adulti non valgono o sono capovolte, cioè essi possono trovare difficoltà a credere di sapere qualcosa che l'adulto già non sa, e per questo essere disorientati nell'intervista.

Riguardo al modo di raccogliere le informazioni dal minore, questo documento raccomanda di seguire un preciso schema distinto in quattro fasi (192). Prima di tutto è necessario fare una pianificazione dell'intervista, in modo da fornire al bambino l'opportunità di descrivere cosa è successo con le sue parole, per poi procedere con domande generali e aperte fino ad arrivare a porre domande specifiche e chiuse.

La prima fase essenziale di un'intervista con un minore testimone è stabilire un adeguato rapporto tra il bambino e l'intervistatore. Il minore deve essere aiutato a sentirsi sicuro e rilassato.

La seconda fase consiste in una rievocazione libera da parte del bambino dei fatti e delle informazioni che è in grado di riferire, con le sue parole, in risposta a domande aperte e mai forzanti o suggestive. Dunque il ruolo dell'intervistatore è quello di facilitare la narrazione e non di guidarla.

Nella terza fase vengono proposte domande di approfondimento di quanto già narrato. Poiché i bambini, pur essendo in grado di dare resoconti attendibili, raramente riferiscono i dettagli e le informazioni che l'adulto o il bambino più grande sono in grado di dare, spesso occorre fare al minore delle domande, ma la loro forma deve sempre essere aperta e devono sempre essere formulate in modo da far capire che viene accettata l'eventualità di non riuscire a ricordare o di non sapere la risposta. Certe domande in cui si chiede il «perché» possono essere interpretate dal bambino con un'attribuzione di colpa o di responsabilità e quindi vanno evitate. Allo stesso modo va evitato di ripetere una domanda subito dopo che il bambino ha dato una risposta: potrebbe essere interpretata come una critica alla risposta data e indurre, quindi, a dare una risposta diversa. La ricerca ha infatti dimostrato che, quando si ripete una domanda, il bambino tende a pensare di aver dato in precedenza una risposta sbagliata che va quindi corretta (193).

Inoltre gli adulti ritengono, sbagliando, che anche i bambini siano in grado di sapere quali siano le informazioni rilevanti. Questi, generalmente, non lo sanno ed è per questo che può essere necessario rivolgere domande specifiche, purché non suggestive, per dare modo al bambino di riportare la sua attenzione sul punto focale della vicenda.

Vanno sempre evitate le domande a risposta chiusa (sì/no) perché, la ricerca ha dimostrato, specie con i bambini, che la tendenza sarà a rispondere sì o comunque a rispondere ciò che ritengono faccia più piacere all'intervistatore.

La quarta fase prevede la chiusura dell'intervista. L'intervistatore deve controllare con il bambino di aver capito bene le parti essenziali del racconto e deve evitare di utilizzare un linguaggio adulto al quale il bambino potrebbe aderire senza capire il significato delle parole (194).

Una procedura rappresentativa del metodo proposto dal Memorandum of Good Practise, che gli psicogiuristi considerano idonea a raggiungere buoni risultati e che è raccomandata e seguita dai maggiori esperti del settore (anche se purtroppo non ancora attuata in ogni realtà italiana), è la cosiddetta Step-Wise Interview o "Intervista Graduale", elaborata dal Prof. Yuille, un esperto canadese in testimonianza infantile, in collaborazione con psicologi, operatori sociali, polizia e pubblici ministeri.

Questa procedura combina la conoscenza più aggiornata in tema di psicologia evolutiva con le tecniche di memoria che possono aiutare il minore a ricordare e riferire gli eventi collegati ad un episodio di abuso sessuale (195). Il suo scopo è quello di:

  1. ridurre al minimo le interviste;
  2. ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il bambino;
  3. massimizzare la quantità di corrette informazioni ottenibili dal bambino;
  4. minimizzare il rischio di contaminazione che l'intervista può avere sulla memoria che il bambino ha dell'evento;
  5. garantire e poter dimostrare l'integrità e la correttezza del processo investigativo e consentire un controllo di "qualità" della valutazione conclusiva.

L'intervista dovrebbe avere per protagonisti unicamente il bambino e l'intervistatore. Tuttavia ci sono situazioni in cui è necessaria o opportuna la presenza di altre figure, quali operatori sociali o funzionari di polizia. È assolutamente sconsigliata la presenza al colloquio di altri adulti coinvolti nella vicenda, come terapeuti o genitori, la cui presenza potrebbe compromettere l'integrità della procedura e rendere difficile al bambino l'elaborazione dei dettagli della vicenda. È inoltre da evitare qualsiasi iniziativa da parte dell'intervistatore di stabilire un contatto fisico con il minore, ad esempio prendendolo in braccio (196).

La Step-Wise Interview prevede nove fasi (197) che devono essere scrupolosamente attuate in successione:

  1. Creare un buon rapporto con il bambino.
  2. Chiedere al bambino di raccontare uno o due eventi specifici della sua vita (ad es. una festa di compleanno e un viaggio con i parenti).
  3. Accertarsi che il minore dica la verità, appurando, soprattutto se è piccolo, che conosca il significato di "verità".
  4. Introdurre l'argomento di cui si vuole parlare.
  5. Fase della narrazione libera.
  6. Fase delle domande generali, che dovranno partire solo da informazioni precedentemente fornite dal bambino).
  7. Fase delle domande specifiche (solo se necessarie), servono per chiarire ed approfondire risposte precedenti.
  8. Aiuti per il colloquio (ad es. disegni o cartelloni riproducenti il corpo umano), specialmente con i bambini piccoli.
  9. Conclusione del colloquio.

Le regole principali da seguire in questo tipo d'intervista sono dunque varie.

1) Per riuscire a costruire un adeguato rapporto con il minore, il compito dell'intervistatore è quello di costruire un'atmosfera che consenta al bambino di sentirsi il più possibile a suo agio. I modi per ottenere questo risultato variano a seconda dell'età, dell'ansia e delle necessità del bambino. Lo psicologo può esordire con lo strumento del gioco, soprattutto se il bambino è piccolo, mentre con un adolescente si può parlare ad esempio di interessi scolastici, di hobby, ecc. È da notare che nel Memorandum of Good Practise è consigliato di non utilizzare il gioco come strumento per raccogliere informazioni durante questa fase (198).

Un clima d'intesa con il bambino si può creare anche permettendogli di esplorare la stanza o di stare con un adulto di riferimento all'inizio dell'intervista, oppure di portare con sé un gioco o un oggetto particolarmente gradito.

Ovviamente il bambino non va né minacciato, né criticato (199). È necessario instaurare con lui un rapporto amichevole, in modo che possa percepire di essere trattato bene e che l'intervistatore ha fiducia in lui qualunque cosa dirà. Non è giusto mettersi "alla pari" dei bambini, perché questo potrebbe farli sentire soli, senza l'appoggio di qualcuno che possa proteggerli: è necessario che l'adulto si presenti come tale, con la disponibilità ad aiutarlo.

2) Chi conduce l'intervista deve poter sapere, fin dall'inizio, quante e quali informazioni ci si può aspettare da un dato bambino. Infatti, il bambino non è un'entità generica: ognuno è diverso dall'altro e occorre quindi misurare la sua specificità (200). Questa valutazione può essere fatta chiedendo al bambino, prima di procedere all'intervista vera e propria, di descrivere due eventi "neutrali" della sua vita (ad esempio una gita scolastica, la festa di compleanno) e/o di raccontare qualcosa di cui è interessato (ad esempio uno tra i suoi interessi).

Dal tipo e quantità del materiale che verrà prodotto, l'intervistatore si farà un'idea della capacità del bambino di ricordare e rievocare ed è su questa che misurerà i dati che otterrà con l'intervista vera e propria.

L'intervistatore in questo modo potrà decidere la durata più adatta dell'intervista ed il tipo di domande da porre al bambino. Il numero di parole per frase usate dal minore in questa fase del rapporto dovrebbe poi fornire indicazioni sulla durata delle domande che l'intervistatore potrà porre successivamente (201).

In questo modo, inoltre, l'intervistatore potrà capire qual è la conoscenza verbale e linguistica del bambino e la sua percezione rispetto allo spazio e al tempo (ad esempio è utile porre una domanda del tipo: «il tuo compleanno è stato prima o dopo Natale?»); è però necessario non crearsi, da questi racconti, dei preconcetti riguardanti il fatto su cui bisogna indagare (202).

3) Introdurre il tema della verità ed accordarsi con il bambino sulla necessità di dirla è un passaggio fondamentale, visto che i bambini piccoli trovano difficile discriminare tra realtà e fantasia. Questo tema viene presentato al bambino in modo generale, ad esempio con una domanda del tipo «sai cosa significa dire la verità?». Se il bambino non è in grado di dare una risposta, si possono usare domande più specifiche come «se dico che i miei capelli sono lisci, è una bugia o è la verità?».

Successivamente si possono rivolgere domande per capire se il bambino ha il senso del significato e delle conseguenze della menzogna. Tra intervistatore e bambino si stipula come un "patto" secondo il quale, nel corso dell'intervista, si parlerà soltanto di cose vere (203).

Lo scopo dell'intervistatore è quello di ottenere un massimo di informazioni senza fare ricorso a tecniche che inducono risposte non corrette. L'ottimizzazione del risultato dipende direttamente dal modo in cui verranno formulate le domande e dalla consapevolezza che i bambini, soprattutto se molto piccoli, ritengono di dover dare sempre una risposta, arrivando fino ad inventarla. Il problema non è semplice e può essere superato soltanto da professionisti altamente qualificati: si tratta, da un lato, di saper aiutare il bambino a ricordare un massimo di dettagli esatti e, dall'altro, di saper come evitare domande suggestive, forzanti o tali da influenzare il bambino e contaminare il suo ricordo degli eventi (204).

Infine, l'intervistatore deve avere un'approfondita conoscenza delle competenze mnestiche, linguistiche e cognitive che può avere un bambino di una data età per garantire una corrispondenza tra gli intenti di chi intervista e il modo in cui il bambino percepisce l'intervista (205).

4) A questo punto del colloquio occorre introdurre l'argomento sul quale interessa indagare, ma senza far sentire al bambino che ci sono delle aspettative non risolte. Bisogna riuscire a spiegare al minore in cosa consiste l'intervista e perché si vuole fare proprio a lui delle domande, senza con questo pregiudicare l'integrità della testimonianza. Se si riuscirà a fornire una spiegazione appropriata, lo si aiuterà a capire cosa aspettarsi dall'intervista e a dare una relazione degli eventi (206). Alcuni bambini possono supporre che, poiché vengono intervistati, devono aver fatto qualcosa di sbagliato. Altri possono anche sentirsi colpevoli per essere stati coinvolti in atti offensivi. Quindi, una grande attenzione deve essere posta quando si cerca di spiegare al minore la necessità di dire la verità.

Riuscire ad introdurre l'argomento in modo chiaro ma non traumatico, in modo tale da far capire al bambino l'importanza della sua testimonianza, non è facile e spesso accade che i bambini non vogliano parlare (207). L'altro problema per l'intervistatore è quello di dover fare molta attenzione a non fare domande suggestive, altrimenti le eventuali risposte ottenute dal bambino non sono utilizzabili. All'inizio dell'intervista vengono poste domande aperte per poi proseguire con domande più specifiche.

Le tecniche utilizzabili (208) per sollevare l'argomento della testimonianza potrebbero essere:

«Sai perché sei qui oggi?»

(se non c'è risposta)

«Se c'è qualcosa che ti preoccupa, è importante per me capirlo» / «Ti è accaduto qualcosa di cui vorresti parlarmi?»

(se non c'è risposta)

«Ho saputo che hai raccontato qualcosa alla tua insegnante/amica/mamma la scorsa settimana. Vuoi raccontarmi di che cosa avete parlato?»

(se non c'è un racconto precedente)

«Ho sentito che qualcosa ti può aver turbato. Raccontami tutto quello che puoi riguardo a questo»

(se non c'è risposta)

«Come ti ho detto, il mio lavoro è di parlare con i bambini di cose che possono averli turbati. È molto importante che io capisca cosa ti può aver agitato. Raccontami per quale motivo tu credi che (il tutore) oggi ti abbia portato qui».

(se non c'è risposta)

«Ho sentito che qualcuno può aver fatto qualcosa che non era giusto fare. Raccontami tutto quello che sai a questo riguardo, tutto quello che ti ricordi».

In nessun caso l'intervistatore dovrà fare il nome della persona sospettata o suggerire cose accadute nel corso dell'eventuale abuso.

Se le domande generali non hanno portato alla luce il tema dell'abuso, può essere utile ricorrere al disegno (209). Si chiede al bambino di disegnare la figura di un uomo o di una donna, per poi passare ai dettagli di ogni parte del corpo. Per ognuna di esse, si chiede al minore di indicarne il nome e di descriverne la funzione. Quando si arriva alla descrizione dei genitali, l'intervistatore può chiedergli se ha mai visto quella parte del corpo di un'altra persona e/o se qualcuno ha visto o toccato quella sua parte.

Fra gli strumenti utilizzabili in questo tipo di interviste ci sono anche i cosiddetti "cartelloni del corpo anatomico", che possono servire per chiedere al bambino i nomi che utilizza per i vari organi del corpo umano e poter così conoscere il suo linguaggio. Ma parte degli esperti sono contrari al loro utilizzo perché considerano tale materiale troppo suggestivo (210).

È necessario che l'intervistatore comunichi al bambino in modo esplicito che:

  • lui non era presente quando il presunto evento ha avuto luogo e, quindi, fa affidamento sul racconto del bambino per conoscere i fatti;
  • se l'intervistatore fa una domanda che il bambino non capisce questo deve sentirsi libero di dirlo;
  • se l'intervistatore fa una domanda per la quale il bambino non conosce la risposta, è giusto che egli dica "non lo so" e non deve rispondere necessariamente qualcosa;
  • se l'intervistatore fraintende quello che il bambino ha detto o riassume quanto è stato detto in modo errato, il bambino deve dirlo e metterlo così in evidenza (211).

5) Una volta introdotto il tema dell'abuso, l'intervistatore deve incoraggiare il bambino a dare una narrazione libera dell'evento, cioè a raccontare i fatti con parole sue, descrivendo quanto successo dal principio e senza lasciar fuori nessun dettaglio. In questa fase, il ruolo dell'intervistatore è quello di agire da fattore facilitante e non interrogante, cioè deve agevolare il racconto del minore non interrompendolo, non correggendolo e non mettendo in dubbio quanto egli racconta (212). Anche la psicologa e psicopedagogista Beatrice Bessi, esperta in audizioni protette con minori sessualmente abusati e collaboratrice del Centro Artemisia di Firenze, conferma tutto questo:

Al bambino deve essere concesso di procedere a suo modo e secondo i suoi tempi, accettando pause, divagazioni ed elaborazioni anche di dettagli irrilevanti per le indagini. L'intervistatore, dunque, deve resistere alla tentazione di parlare appena il bambino sembra aver finito (va rispettata la regola del "tempo d'attesa") e deve riuscire a tollerare le pause (anche quelle prolungate), i silenzi e quelli che possono apparire i resoconti di informazioni irrilevanti resi dal bambino.

È necessario fare qualunque sforzo per ottenere dal bambino informazioni spontanee e non contaminate dall'intervista.

Il desiderio dell'intervistatore di dare una valutazione definitiva della situazione non deve manifestarsi con un approccio troppo impaziente: dovrebbe essere realizzato un "ascolto attivo", in cui l'intervistatore s'impegna a far sì che il bambino sappia che, ciò che quest'ultimo ha raccontato, è stato da lui sentito (ad esempio ripetendo le sue stesse parole) (213).

Se le accuse riguardano abusi ripetuti nel tempo, è bene chiedere prima una descrizione dello schema generale («mi puoi dire che cosa succedeva di solito?») per poi utilizzarlo per aiutare il bambino a ricordare meglio momenti specifici che, per qualche regione, si allontanano dallo schema generale.

Se sono stati descritti eventi multipli, può essere utile dare ad ognuno di essi "un'etichetta" («hai detto che è successo in cucina. Allora lo chiamiamo "il fatto della cucina"»). È importante che il bambino collabori alla scelta dell'etichetta perché in questo modo potrà meglio organizzare il suo ricordo e l'intervistatore sarà sicuro, nel corso del colloquio, di quale fatto si sta parlando (214).

6) Nel decidere se procedere o meno alla fase seguente dell'intervista devono essere prese in considerazione anche le esigenze del minore. Se quest'ultimo appare fortemente angosciato, l'intervistatore dovrebbe fare una valutazione se ciò dipende dal fatto che il bambino sta rievocando momenti dolorosi, o se dipende dall'intervistatore. Se la causa è la prima, è necessario capire se è bene approfondire in questo momento la questione oppure diminuire la tensione creatasi; se la causa sembra essere la seconda, portare aventi il colloquio è sicuramente inappropriato (215).

L'intervistatore, nel porre qualunque domanda, deve tener conto del grado di sviluppo del bambino, che dovrebbe aver già preso in esame durante la prima fase del colloquio.

Quando il minore ha terminato il resoconto libero (la durata può variare in funzione di un gran numero di fattori, inclusa la sua età) possono essere poste le domande. A seconda del modo in cui una domanda viene formulata si hanno risposte più o meno complete ed accurate. Per ottenere i migliori risultati da un'intervista è importante che vengano utilizzate le domande appropriate e che vengano evitati i tipi di domanda che danno luogo a risposte scorrette e incomplete, o addirittura modificate (216).

L'intervista, dunque, deve procedere con le domande aperte di carattere generale, che permettono di ottenere dal bambino approfondimenti di cose o eventi già da lui ricordati. Tali domande, infatti, devono servire soltanto per l'elaborazione di dettagli già descritti o introdotti dal minore nella fase iniziale di narrazione libera e devono essergli poste usando la sua stessa terminologia, evitando qualunque argomentazione suggestiva o forzante (217).

Nelle domande aperte si chiede al bambino di fornire maggiori informazioni, ma in un modo che non lo influenzi o gli metta pressione. Tutte le domande usate nell'intervista devono essere espresse in modo da implicare che l'incapacità di ricordare è accettabile. Infatti, durante questa fase, dovrebbe essere detto (o espresso in qualche modo) al minore che rispondere «non mi ricordo» o «non lo so» può essere appropriato e giusto se corrisponde alla sua reale non conoscenza, perché non deve ricordare per forza.

Al minore deve essere posta soltanto una domanda per volta. Il linguaggio utilizzato in ogni domanda deve essere appropriato al bambino che si sta intervistando. Di rado, o forse mai, potrebbe essere appropriato un linguaggio adulto: le proposizioni devono essere semplici e non ambigue, evitando le doppie negazioni o altre costruzioni confusionarie (218).

Se il testimone diventa angosciato perfino quando vengono poste queste domande generiche, l'intervistatore dovrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di allontanarsi per un momento da questo argomento e ritornare ad una fase precedente dell'intervista. Inoltre, potrebbe essere utile suggerire al bambino di utilizzare un particolare segnale (ad esempio alzare una mano) per indicare che sa la risposta alla domanda fatta dall'intervistatore, ma non è pronto o non vuole rispondere. Così l'esperto potrà capire se si tratta di un problema di memoria o di altro tipo di difficoltà (219). Il particolare lasciato in sospeso potrà essere riproposto in un momento successivo.

Alcune domande che utilizzano la parola «perché» possono essere interpretate dai bambini come se ci fosse l'intenzione di attribuire loro colpa e responsabilità. Tali domande dovrebbero essere evitate.

Deve anche essere evitato il ripetere le domande subito dopo che un bambino ha risposto, dal momento che ciò può essere interpretato dai minori come una critica alle risposte già date. Il ripetere una domanda troppo presto può far sì che il bambino cambi la sua risposta in una che pensa sia quella che l'intervistatore vuole sentire e comunque, quando si vuole ripetere una domanda già fatta, è sicuramente meglio dire con chiarezza al bambino che è una ripetizione, così lui sarà più tranquillo nel rispondere (ad esempio dicendogli «scusa se ti rifaccio la domanda, ma non ricordo più la risposta») (220).

7) Idealmente, a questo punto dell'intervista, attraverso la narrazione libera e le domande aperte, si può supporre che l'intervista abbia raccolto tutto il materiale possibile. Tuttavia, in questa fase, il ricorso a domande specifiche può essere utile per ottenere chiarimenti e approfondimenti di quanto già narrato. Al bambino può essere chiesto di rievocare mentalmente il contesto di un dato evento (chiedendogli «ti ricordi che tempo faceva?» oppure «ti ricordi cosa stavi facendo prima?») e di esaminarlo da prospettive diverse («se qualcuno guardava dalla finestra che cosa avrebbe visto?») (221).

L'importante è che inizialmente tali domande non siano guidanti o inducenti, cioè la domanda non deve implicare o contenere la risposta (anche se in taluni casi può essere inevitabile che le domande facciano riferimento ai fatti ancora non certi).

Se nel resoconto dei bambini è stata menzionata una situazione di abuso ripetuta, ma i vari episodi non sono stati descritti con sufficienti dettagli, questo può essere il momento di provare ad esaminare questi aspetti.

I bambini piccoli trovano difficile ricordare eventi se nelle domande viene usato un linguaggio adatto ad un adulto. Per esempio, le date del calendario o dei giorni della settimana possono essere non appropriati per un bambino. Potrebbe essere meglio usare eventi di vita significativi per il minore, ad esempio, prima o dopo Natale, un compleanno o una vacanza, un giorno di scuola o un giorno senza scuola. Riguardo all'ora del giorno, è meglio menzionare gli orari del pasto, i programmi televisivi, l'ora dell'andare a letto (222).

Gli intervistatori, dunque, dovrebbero provare a stabilire quali "etichette verbali" il bambino utilizza per denominare i vari eventi e poi usarle nelle domande.

Le domande a scelta vincolata non sono raccomandabili, in quanto esse presentano al testimone poche alternative e lasciano supporre che la risposta sia necessariamente una di queste (ad esempio «ma eravate in camera da letto o in salotto?») (223).

Lo stesso vale per le domande a scelta multipla, cioè quelle che contengono molte domande insieme (ad esempio: «ricordi qualcos'altro? Tu stavi guardando la televisione o stavi giocando? E in quale stanza ti trovavi? E poi, la mamma dove era?»). È difficile memorizzare tutte le domande e nello stesso tempo crearsi le relative immagini mentali e, quindi, spesso qualche domanda viene dimenticata e tralasciata. In ogni caso, se si deve rivolgere una domanda di questo tipo occorre che le alternative siano di più di due («il tempo era nuvoloso, sereno o così così?») ed occorre comunque ripeterla successivamente, ponendo le alternative in ordine diverso per controllare se la prima risposta data dal bambino era in qualche modo indotta dalla forma della domanda. Un'opzione migliore è, comunque, quella di dividere le varie domande e di porle singolarmente, una alla volta, lasciando però al testimone il tempo di rispondere per ogni singolo quesito (224).

Inoltre, è in questa fase che l'intervistatore potrà affrontare in modo gentile e tranquillo, le eventuali contraddizioni nel racconto del minore («non ho capito bene una cosa che tu hai detto prima...»- e ripete le parole del bambino; «me la puoi spiegare meglio?») (225).

8) Dopo la testimonianza verbale, può essere utile usare delle tecniche che possono massimizzare l'apporto d'informazioni fornite dal minore o che permettano ai bambini reticenti di parlare delle loro esperienze servendosi di uno stile d'intervista meno diretto. Tuttavia il loro impiego e il modo di interpretarne i risultati sono tuttora oggetto d'indagine e di disputa tra differenti autori.

Le tecniche "complementari" (226) sono le seguenti.

Le bambole anatomiche

Negli ultimi anni la valutazione dei casi di sospetto abuso sessuale si è basata anche sull'uso - nel corso dell'audizione del minore - di bambole provviste di dettagli anatomici (anatomic dolls), utili per rendere meno traumatico il coinvolgimento del minore in ambito giudiziario. Questa tecnica, utilizzata soprattutto in America e in Inghilterra, consiste nel dare al bambino due bambolotti sessuati, maschio e femmina, chiedendogli di mostrare quello che è successo (227).

Gli elementi raccolti attraverso l'intervista del minore con l'impiego dello strumento della bambola sono utilizzati per prendere decisioni su ulteriori ricerche di valutazione, per concludere se c'è stato abuso sessuale oppure no, ed alcune volte vengono utilizzati come materiale probatorio in tribunale per processi in cui è coinvolta la famiglia (ad esempio anche nei casi di separazione tra coniugi) (228). Ma soprattutto il loro impiego è utile per facilitare la discussione e le spiegazioni da parte di quei bambini che trovano difficoltà ad esprimersi. Infatti, l'unica funzione non controversa di tali bambole è quella di utilizzarle come strumento per verificare la conoscenza del corpo umano in qualunque sua parte, delle relative funzioni e dei rispettivi nomi (229).

Possono essere identificate, dunque, sette funzioni (230) relativamente diverse delle bambole anatomiche nella valutazione dell'abuso sessuale:

  1. elemento di conforto: le bambole possono aiutare a creare un'atmosfera più rilassata;
  2. rompighiaccio: come punto di partenza della conversazione sull'argomento della sessualità, nel senso che le bambole possono aiutare il bambino a focalizzare l'attenzione su tale argomento;
  3. modello anatomico: uno degli usi più comuni delle bambole è quello di modello anatomico per valutare i nomi che il bambino assegna alle varie parti del corpo;
  4. aiuto dimostrativo: questa funzione è quella più largamente accettata e consiste nell'aiutare il minore a "mostrare" piuttosto che a "dire" ciò che è accaduto;
  5. stimolo per la memoria/schermo diagnostico: la prima funzione indica che l'esposizione alle bambole può essere utile nel provocare nel bambino il richiamo di specifici eventi di natura sessuale, determinando in particolare rilevazioni spontanee. A questo proposito è emersa la critica secondo la quale l'esposizione ai genitali delle bambole potrebbe indurre il minore a fantasticare e quindi a modificare la realtà.
    La funzione di schermo diagnostico, invece, si basa sulla premessa che l'esposizione alle bambole, come supporto, possa fornire al bambino l'opportunità di rivelare spontaneamente la sua conoscenza o il suo interesse sessuale;
  6. test diagnostico: l'uso delle bambole anatomiche come un test diagnostico si basa sull'ipotesi che i bambini sessualmente abusati interagiscono e giocano con le bambole in maniera significativamente diversa dai bambini non abusati.

Tra i vari problemi derivanti dall'utilizzo di tali bambole, i più gravi sono la mancanza di procedure d'intervista determinate e accolte dagli operatori per guidare l'interrogatorio del minore nel caso di utilizzo di tali strumenti (non essendo, infatti, state previste linee guida da seguire), e la mancanza, nella letteratura di psicologia, di un confronto tra risposte date da quei bambini vittime di un sospetto abuso sessuale con quelle di quei bambini per i quali tale sospetto non c'è stato. Senza tale confronto di dati è difficile poter interpretare con certezza le risposte dei minori testimoni di abusi sessuali (231).

La critica più forte all'utilizzo di tali strumenti consiste nella loro alta potenzialità suggestiva in grado di stimolare fantasie sessuali o di altro tipo (232), incoraggiando così il gioco sessualizzato anche nei bambini che non hanno subito un abuso sessuale (ad esempio il minore può essere stimolato a toccare gli organi genitali della bambola perché incuriosito da tali fattezze).

Tutto ciò porta, dunque, grandi differenze nell'uso delle bambole da parte degli esperti. In percentuale, coloro che sono addetti alla giustizia (assistenti del procuratore, polizia giudiziaria, avvocati delle vittime) sottovalutano la bambola, utilizzandola soltanto nel 62% dei casi, mentre i professionisti della salute mentale (psicologi, psichiatri, terapeuti ed operatori sociali) ne fanno un uso più frequente (80% in media) (233).

Ciò su cui la maggior parte degli autori è d'accordo è la necessità di non sollecitare il bambino a mettere in atto quello che gli è accaduto con la bambola, se prima non lo ha raccontato verbalmente.

Riguardo alla valutazione del comportamento infantile con le bambole anatomiche da parte dell'esperto, una ricerca (234) ha messo in evidenza come si possa desumere un avvenuto abuso sessuale tramite l'osservazione del bambino che interagisca con tale bambola (vedi tabella). Così i comportamenti del minore saranno considerati in termini di normalità (sintomo di non abuso) o di anormalità (sintomo di abuso).

Tabella: Comportamento normale e anormale del minore nei confronti delle bambole anatomiche
COMPORTAMENTO DEL BAMBINO
Dal punto di vista degli esperti che utilizzano le bambole anatomiche per la diagnosi degli abusi sessuali
NORMALE
Sintomo di non abuso
ANORMALE
Sintomo di abuso
Comportamenti sessualizzati meno espliciti % %
Spogliare le bambole 97.4 0
Guardare i genitali delle bambole 77.1 2.6
Toccare i genitali delle bambole 77.6 0.5
Toccare la zona anale delle bambole 60.4 7.8
Toccare i seni delle bambole 75.5 3.1
Evitare il contatto con la bambola o mostrarsi ansiosi 15.7 27.7
Mettere le bambole sdraiate l'una sull'altra 6.8 38.5
Mostrare le bambole che si baciano 64.6 5.2
Comportamenti esplicitamente erotici % %
Mostrare penetrazione vaginale 0.5 88.0
Mostrare penetrazione anale 0 90.1
Mostrare contatto oro-genitale 0 92.2
Mostrare contatto tra i genitali 1.0 82.8
Mostrare penetrazione digitale 3.6 79.7

A causa delle difficoltà oggettive riguardanti l'utilizzo delle bambole anatomiche, gli operatori, che devono compiere una valutazione su un minore sessualmente abusato, utilizzano anche altre tecniche alternative.

Sceno-test

Questo metodo consiste nel far utilizzare al bambino un insieme di bambole raffiguranti una famiglia (bambino/a, mamma, papà, nonni, zii, animali, ecc.) ed una casa per bambolotti, in cui siano visibili le stanze e tutti gli accessori (la camera da letto, il bagno, la cucina). Il minore, giocando, deve inventare delle storie oppure deve rispondere ad eventuali domande dell'operatore, di solito postegli in modo impersonale (ad esempio «qual è la stanza che piace meno al bambino? Perché?») (235).

Il disegno

Esiste una forte tradizione di utilizzo clinico del disegno come test proiettivo o come supporto terapeutico. In esso il bambino trasferisce pensieri, sentimenti, comportamenti e relazioni interpersonali in immagini concrete. Nei casi di abuso, tuttavia, se da un lato esso consente di ottenere la produzione dei ricordi in maniera meno traumatica per il minore, dall'altro può portare chi lo interpreta a commettere gravi errori (236): è infatti raro che nel disegno appaia un simbolo grafico esplicito che possa rinviare direttamente all'esperienza di abuso.

In uno studio (237) sui disegni di bambini sessualmente abusati prima dei quattro anni, confrontati con quelli di bambini non abusati, è emerso però che le vittime di abuso:

  • evitano di disegnare gli aspetti traumatici di quanto hanno subito ma proiettano, nel disegno, numerosi indicatori d'ansia, presenza di conflitti familiari e concezioni di se stessi come "oggetti trasparenti";
  • rivelano una rappresentazione sessualizzata del proprio sé (attuale);
  • assumono, nel disegno, espressioni di tristezza e disorganizzazione affettiva.

Questi aspetti sono soprattutto desumibili dalle spiegazioni che il bambino fa di quello che ha voluto disegnare.

Nonostante questi risultati, non si conosce ancora quale uso si possa fare del disegno come tecnica di supporto all'intervista, nel corso di un'audizione protetta, dal momento che sono ancora poche le ricerche che hanno cercato di valutare in modo sistematico l'utilità dell'uso di questa tecnica nei casi di esame di minori che si sospetta abbiano subito violenze sessuali (238).

Le favole della "Duss"

Le favole della "Duss" sono brevi storie, che vengono raccontate al bambino dall'operatore, sotto forma di gioco, e che lui deve completare. Gli esempi (239) sono vari:

  • "La mamma va a prendere il bambino a scuola perché gli deve dare una brutta notizia: quale?"
  • "I genitori fanno una festa per il loro anniversario di matrimonio ma il bambino è triste e solo in fondo al giardino: coma mai?"

Ogni storia è scritta per un momento particolare e dalla risposta data dal minore si cerca di comprendere i suoi stati d'animo e le sue paure. Anche le informazioni apportate da questo metodo, però, non possono costituire una prova risolutiva dell'avvenuto abuso sessuale.

9) L'ultima fase del colloquio è costituita dalla chiusura dell'intervista, momento essenziale per molte ragioni. In primo luogo, non è possibile terminare un'intervista lasciando il bambino in uno stato d'ansia, di tensione, d'agitazione e di disagio. Bisogna inoltre trasmettergli la sensazione che non ha "fallito" nel suo compito, anche se non ha ricordato molto.

In questa fase è opportuno inizialmente ripetere, utilizzando il linguaggio proprio del minore, i punti essenziali che sono emersi dall'intervista, per controllare che l'adulto abbia capito in modo corretto quello che egli intendeva comunicare. Successivamente è però importante cambiare argomento e riportare la conversazione su un piano emozionalmente "neutro" o piacevole, parlando di altri aspetti che riguardano la vita del bambino (240).

10.5 L'intervista cognitiva e la testimonianza infantile

L'intervista cognitiva (o IC) è una procedura sviluppatasi negli USA per aiutare ufficiali di polizia o altri professionisti ad ottenere resoconti più completi ed accurati da un testimone. Questa tecnica è basata su principi psicologici riguardanti il ricordo ed il recupero d'informazioni dalla memoria. È stata sviluppata dagli psicologi Ed Geiselman (University of California, Los Angeles) e Ron Fisher (Florida International University) nel 1984, in risposta alle numerose richieste ricevute da parte di ufficiali di polizia e professionisti legali, per ottenere un metodo che migliorasse l'interrogatorio del testimone (241).

Questo tipo di intervista si basa su due principi teorici:

  1. che ci sono numerosi metodi per recuperare dalla memoria un evento, per cui informazioni non accessibili con una tecnica possono esserlo con un'altra;
  2. che ci sono molteplici parti che compongono una traccia di memoria ed un suggerimento per il recupero è effettivo purché ci sia una sovrapposizione tra esso e l'informazione codificata.

Le tecniche (242), che possono essere utilizzate, sono quattro:

  1. ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale esistito al momento del fatto per riuscire così ad aumentare l'accessibilità dell'informazione conservata in memoria.
    Sebbene questo non sia un compito facile, l'intervistatore può aiutare il testimone chiedendogli di recuperare un'immagine o un'impressione circa le caratteristiche ambientali della scena originale (per esempio la disposizione degli oggetti nella stanza), per poi commentare le reazioni emozionali e le sensazioni avute in quel momento (sorpresa, rabbia, ecc.) e descrivere qualsiasi suono, odore e condizioni fisiche (caldo, umido, fumo, ecc.) che fossero presenti nel contesto in cui si è svolto il fatto.
  2. Chiedere al testimone di riportare tutto quello che ricorda, incluse le informazioni parziali; queste potranno essere utili per riuscire a collegare i vari dettagli dello stesso fatto forniti da altri testimoni o dallo stesso soggetto ma in momenti diversi.
  3. Chiedere all'intervistato di ricordare partendo da punti di vista diversi. Con questa tecnica si cerca di incoraggiare il testimone a guardare il fatto come se fosse stato un altro soggetto: lo scopo è quello di aumentare la quantità di dettagli del racconto.
  4. Dire al soggetto di ricordare partendo da diversi momenti nel tempo. I testimoni ritengono di dover cominciare dall'inizio ed è ciò che di solito viene loro chiesto. Invece l'intervista cognitiva permette un tentativo di recupero dell'episodio dalla memoria profondo e completo, incoraggiando i testimoni a ricordare il fatto in ordine diverso, iniziando ad esempio dalla fine, o dalla metà e dall'episodio più memorabile.

Se si considera il fatto che i risultati di molte interviste hanno indicato che l'intervista cognitiva dà risultati interessanti con adulti, si potrebbe pensare che debba essere utilizzata da tutti coloro che svolgono colloqui con testimoni. Tuttavia occorre tenere presente che esistono numerosi problemi (243) nell'impiego dell'intervista cognitiva con i bambini.

Sono stati identificati numerosi problemi nell'applicazione di tale intervista a bambini piccoli. In primo luogo, i bambini più piccoli (di sei-sette anni) hanno maggiore difficoltà a comprendere le tecniche di ricordo proposte dalla forma dell'intervista cognitiva, sviluppata per soggetti adulti. In secondo luogo, nei bambini l'impiego di tale tecnica può accrescere il numero di confabulazioni ed errori. In terzo luogo, tale procedura può anche determinare un aumento nelle caratteristiche delle richieste poste ai minori, per cui essi tendono ad aumentare le risposte date solo per far piacere all'intervistatore. Un quarto argomento è costituito dal fatto che il successo di questa tecnica dipende largamente dall'abilità dell'intervistatore nello spiegare in modo adeguato ai bambini intervistati le tecniche da usare. Infine, l'uso efficace di tale intervista dipende dalla capacità dell'intervistatore di costruire un rapporto con il bambino.

Malgrado alcuni ricercatori ritengano che l'intervista cognitiva applicata ai minori-testimoni sia in grado di aumentare la completezza del loro racconto, sono ancora aperti alcuni importanti interrogativi. Primo fra tutti l'esatta individuazione dell'età del bambino cui sottoporre questa tecnica con successo. Ci sono studi, ad esempio, che indicano negli otto anni il limite inferiore sotto il quale l'intervista non darebbe risultati soddisfacenti.

Un'altra importante questione riguarda l'attribuzione d'efficacia di questa tecnica, cioè non è ancora chiaro se l'efficacia dell'intervista sia legata all'impiego delle mnemotecniche o piuttosto alle indicazioni offerte all'intervistatore capaci di impostare un'interazione positiva con il bambino (244).

La differenza tra l'intervista cognitiva e quella strutturata (o graduale) sta nel fatto che, in quest'ultima, vengono impiegate semplici tecniche in fasi distinte l'una dall'altra, partendo dalle notizie più generali fino a quelle più specifiche, utilizzando domande poco inducenti e cercando di intervenire il meno possibile; nell'intervista cognitiva, invece, vengono utilizzate speciali tecniche mnemoniche per ottenere un maggior numero d'informazioni (245). Attualmente, però, chi svolge colloqui o interviste con testimoni minori dovrebbe utilizzare l'intervista cognitiva solo quando abbia raggiunto un pieno livello di comprensione di questa procedura complessa: se non ha una tale familiarità con la tecnica è molto meglio seguire le fasi dell'intervista strutturata (246).

La ragione per cui si consiglia di attenersi strettamente allo schema dell'intervista strutturata è che solo questo modo di procedere consentirà non solo di raccogliere dati in modo corretto, ma anche di sottoporre, successivamente, il racconto del minore ad ulteriori strumenti di controllo di veridicità, come ad esempio il Content Criteria for Statement Analysis, elaborato appositamente dagli psicogiuristi tedeschi per analizzare i casi di sospetto abuso sessuale su minori.

11. Le tecniche di validazione

Di fronte alla testimonianza del minore vittima di abuso sessuale possono essere fatte due diverse valutazioni. Per differenziare l'analisi del contenuto della deposizione del testimone dal giudizio completo sulla credibilità di essa, sono stati introdotti i termini Criteria-Based Content Analysis (CBCA, cioè l'analisi del contenuto basata su determinati criteri) e Statement Validity Assessment (SVA, cioè l'esame della validità della deposizione). Il CBCA si riferisce all'analisi della deposizione del minore e utilizza una serie di criteri predefiniti. Il SVA si riferisce alla completa procedura diagnostica, che include anche i risultati del CBCA (247).

11.1 L'analisi della validità del contenuto della testimonianza (Criteria-Based Content Analysis)

Il CBCA è un'attenta analisi del contenuto della deposizione del testimone, applicata alla sua fedele trascrizione, volta a valutare la qualità di essa. È spesso utilizzata nei casi di resoconti di minori vittime di abuso sessuale. È necessario ricordare che questo ed altri metodi di controllo possono funzionare solo se quello che si è ottenuto dal minore è un racconto genuino, privo di contaminazioni causate da un'intervista condotta non correttamente (248).

L'ipotesi di fondo di questa analisi è che un racconto di un evento realmente vissuto sia qualitativamente differente da quello di un evento inventato o suggerito da altri (249). Infatti, se già fare un'affermazione veritiera è difficile, in realtà costruire una bugia (che contenga dettagli precisi) è ancora più complicato. Questo perché inventare qualcosa di falso richiede una quantità di energia cognitiva maggiore rispetto al riportare semplicemente qualcosa che è successo veramente. Da questa assunzione consegue che la qualità delle affermazioni vere è diversa dalla qualità di quelle false: essa è inferiore, perché una grande quantità di energia deve essere impiegata dal testimone nel cercare di controllare quello che viene detto. Questa teoria cognitiva della bugia è stata proposta dal prof. Undeutsch (chiamata poi da Steller "ipotesi di Undeutsch") (250).

Il lavoro di Undeutsch sull'individuazione dei "criteri di realtà" è stato poi organizzato e sistemato da Steller e Koehnken (per definire così il compito che in Germania deve adempiere l'esperto in testimonianza) in modo da ottenere 19 criteri specifici, chiamati "criteri di contenuto" (raggruppati in 5 categorie), usati per valutare il contenuto della deposizione (tabella).

La presenza dei criteri indica la possibilità che l'evento riportato possa essere realmente accaduto; la loro assenza, invece, non indica necessariamente che la dichiarazione sia falsa (251). Non esiste un numero minimo di presenza dei criteri per poter valutare la validità della testimonianza: più sono i criteri soddisfatti (sia quantitativamente che qualitativamente), più aumenta la possibilità che l'evento riportato sia vero. Deve essere dunque compiuta una valutazione generale della testimonianza alla luce dei criteri soddisfatti.

Tabella: CBCA - Criteri di contenuto

CARATTERISTICHE GENERALI

  1. Struttura logica. La deposizione è coerente? Il contenuto è logico? I diversi segmenti si integrano in un tutto dotato di senso? (nota: dettagli particolari o complicazioni inaspettate non diminuiscono la struttura logica).
  2. Produzione non strutturata. La deposizione in qualche modo è organizzata? Sono presenti digressioni o spontanei spostamenti di attenzione? Sono presenti elementi che compaiono lungo tutta la testimonianza, in assenza di un ordine di presentazione rigido? (nota: il criterio richiede che il racconto abbia consistenza logica).
  3. Quantità di dettagli. Sono presenti elementi descrittivi relativi a tempi e luoghi? Persone, oggetti ed episodi sono descritti accuratamente?

CONTENUTI SPECIFICI

  1. Inserimento in un contesto. Gli eventi sono inseriti in un contesto spazio-temporale? L'evento è connesso ad altre situazioni della routine quotidiana?
  2. Descrizione di interazioni. Sono riportate azioni o reazioni o conversazioni composte da un minimo di tre elementi che coinvolgono l'accusato e il testimone?
  3. Riproduzione di conversazioni. La conversazione è riportata nella sua forma originale? (nota: termini non familiari al linguaggio infantile e citazioni sono in particolare forti indicatori, anche quando attribuiti ad uno solo dei partecipanti).
  4. Complicazioni inaspettate durante l'incidente probatorio. Viene riportata una difficoltà o una interruzione inaspettata che ha interferito con l'evento?
  5. Dettagli insoliti. Sono presenti dettagli insoliti relativi a cose, persone o agli eventi significativi nel contesto della deposizione? (nota: i dettagli devono essere realistici)
  6. Dettagli superflui. Sono riportati dettagli periferici relativi alla situazione, ma non all'evento centrale. (nota: se il passaggio soddisfa uno dei criteri specifici 4-18 probabilmente non è superfluo).
  7. Dettagli fraintesi ma riportati correttamente. Il bambino descrive oggetti o eventi in modo corretto, alternandone il senso in modo coerente con il suo sviluppo cognitivo?
  8. Associazioni esterne collegate. È presente il racconto di eventi o conversazioni di natura sessuale, legati all'abuso, ma verificatisi in una circostanza diversa?
  9. Esperienza soggettiva. Il bambino descrive sentimenti, pensieri, emozioni esperiti durante l'evento? (nota: il criterio non è soddisfatto quando il testimone risponde ad una domanda diretta, a meno che la risposta non vada oltre quanto è stato chiesto).
  10. Attribuzione di uno stato mentale dell'accusato. Sono riportati sentimenti e pensieri esperiti dall'accusato durante l'evento? (nota: non devono essere considerate descrizioni di comportamenti manifesti).

CONTENUTI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE

  1. Correzioni o aggiunte spontanee. Sono fatte correzioni o aggiunte informazioni alle descrizioni precedentemente raccontate? (nota: non devono essere considerate risposte date a domande dirette).
  2. Ammissioni di mancanza di memoria o conoscenza. Il bambino ammette di non ricordare o di non conoscere alcuni aspetti dell'evento? (nota: la riposta a domanda diretta deve andare oltre a "non so" o "non ricordo").
  3. Sollevare dubbi sulla propria testimonianza. Il bambino esprime la preoccupazione che la disposizione possa sembrare incredibile o irreale? (nota: affermazioni quali "sto dicendo la verità" non devono essere considerate).
  4. Autodeprecazione. Il bambino descrive qualche aspetto del proprio comportamento durante l'evento come inadeguato o inappropriato?
  5. Perdonare l'accusato. Il bambino tende a scusare l'imputato, a spiegarne o giustificarne il comportamento ad esempio minimizzando la gravità delle azioni?

ELEMENTI SPECIFICI DELL'OFFESA

  1. Dettagli caratteristici dell'offesa. Esiste una descrizione specifica dell'atto criminale?

Solitamente la valutazione si compie su una scala a 3 punti assegnando il punteggio di 0 se il criterio è assente, 1 se è presente, 2 se è fortemente presente. Nonostante la semplicità di tale metodo di valutazione, la decisione sulla validità del contenuto della testimonianza è piuttosto complessa, poiché devono essere considerati sia elementi quantitativi che qualitativi: ci si deve domandare, infatti, quanto spesso e con quanta forza un certo tipo di contenuto appare in una deposizione. Attualmente non esistono regole formalizzate per combinare i diversi criteri e determinare i punteggi critici in grado di differenziare le dichiarazioni vere da quelle false. Non risulta, cioè, possibile dedurre la credibilità di una dichiarazione semplicemente sulla base del numero dei criteri soddisfatti, in quanto sembra evidente che i diversi criteri sono caratterizzati dalla medesima rilevanza (252).

I criteri per vedere se un bambino descrive le sensazioni, i pensieri, le emozioni che ha avuto durante l'episodio e se ricorda i contenuti dell'evento vengono considerati come potenziali indicatori di verità delle affermazioni che il testimone fa, perché si suppone che una persona che dice una bugia in realtà non fornisca questo tipo di dettagli, ma si focalizzi più a descrivere l'evento di per sé come è successo. Altri elementi come la produzione non strutturata (n. 2) è considerata indicatore di realtà e di verità dell'affermazione, perché di solito chi costruisce una bugia lo fa seguendo un ordine cronologico e quindi comincia a raccontare dall'inizio; mentre spesso succede che quando una persona racconta un episodio vero, racconta le cose più importanti, recenti e fa digressioni rispetto all'ordine cronologico. Anche elementi tipo "non ricordare" (n. 15) sono indicatori di verità, perché le persone che dicono una bugia di solito raccontano e non dicono «non ricordo» (253).

Quello che viene realizzato con questo metodo è di verificare la qualità del resoconto. C'è differenza tra il verificare tale qualità e poi dire se il racconto corrisponde alla realtà oppure no. Per colmare questa differenza è necessario confrontare il risultato dell'analisi di qualità con le generali capacità intellettive del minore, la sua età e le sue esperienze. Infatti, maggiore è l'età delle persone che fanno la testimonianza, maggiore è la loro competenza verbale: sarà, dunque, più difficile arrivare a dei risultati convincenti con il metodo di analisi del contenuto sulla verità/falsità delle affermazioni (254).

Bisogna inoltre ricordare (255) che:

  1. semplici ripetizioni di uno stesso elemento in diverse fasi non aumentano la valutazione dell'eventuale presenza del criterio;
  2. ogni frase della deposizione può soddisfare più di un criterio;
  3. devono essere analizzati solo i contenuti connessi al presunto crimine d'interesse per l'indagine.

Tale analisi della validità del resoconto si attua mediante tre passaggi (256):

  • la lettura integrale;
  • la valutazione globale della testimonianza: "caratteristiche generali" (criteri 1-3);
  • la lettura puntuale della testimonianza: analisi "frase per frase" (criteri 4-18).

Essa comprende tre momenti: il primo è l'analisi della qualità, il secondo è l'analisi delle competenze di base del bambino (cognitive e verbali, psicologiche in generale), il terzo consiste nell'essere sicuri che quello che deriva dal bambino è una sua produzione spontanea (cioè bisogna accertarsi che non sia stato spinto a parlare da un genitore o da qualche adulto, che non sia stato istruito a dire certe cose piuttosto che altre, e che non gli siano state fatte domande inducenti in tempi precedenti). Quest'ultimo aspetto consiste, dunque, nel ricostruire l'origine del racconto.

Il fatto che manchino dei criteri di contenuto nella deposizione di un minore-testimone non significa che egli stia necessariamente mentendo: ciò può essere dovuto al fatto che manca ancora di capacità espressive adeguate, che è particolarmente timido, o che si sente inibito nella situazione e quindi dà dei resoconti poveri. Questo significa che ci troviamo in presenza di uno strumento che non è infallibile. Tuttavia i risultati sono talmente incoraggianti che il suo impiego sta diventando sempre più diffuso nei tribunali (257).

11.2 Il caso di Mirko

a) Informazione relativa al caso

Interrogatorio in audizione protetta di un bambino di dieci anni, Mirko, presunta vittima di abusi sessuali da parte del fratellastro, svolta nel Tribunale ordinario di Roma nel maggio del 2002 (258).

Il bambino è stato interrogato da una psichiatra, esperta in incidenti probatori di minori vittime di abusi sessuali, in un'apposita stanza dotata di specchio unidirezionale e di impianto videofonico per tali tipi di audizioni. La stanza era fornita di bambole, pupazzi, un tavolo con fogli e pennarelli colorati. Dietro lo specchio vi erano il giudice, il pubblico ministero e gli avvocati. La psichiatra, l'unica persona che poteva parlare direttamente con il minore, era collegata tramite un auricolare alla stanza dietro allo specchio in modo che il giudice (e le altre parti tramite esso) poteva così chiedere chiarimenti e precisazioni riguardo al racconto del bambino.

b) Parte dell'intervista investigativa

Esperto = Questo tuo fratello vive con te?

Mirko = Quando adesso?

E = Eh.

M.= No, viveva prima con me.

E = Chi viveva a casa, tu e...

M.= Aspetta...io, papà, mamma e il mio fratellastro...e mia sorella.

E = Ok.

M.= Io non voglio parlare. Voglio solo scrivere.

E = Va bene, scrivi ed io leggerò quello che scrivi. Ma qualcosa, se ti va, dilla anche a voce.

M. = Va bene.

E = Sai quanti anni ha adesso il tuo fratellastro?

M.= Mi sa che ora ce n'ha venti. Ma non lo so di preciso.

E = Va bene, non importa se non lo sai di preciso. Comunque è più grande di te?

M.= Sì, è più grande...Già so cosa mi devi dire. Dimmi solo la prima frase.

E = Facevi dei giochi con il tuo fratellastro?

M.= Giochi? Ho capito cosa intendi dire.

E = Si?! E che giochi erano?

M.= Ma parli dei giochi veri o...?

E = Ma...che giochi facevate? O...non so...guardavate qualcosa insieme?

M.= Be'...sì. Io adesso...io non parlo più. Io scrivo e basta e leggi tu però.

E = Perché vuoi scrivere e non rispondi a voce come hai fatto fino ad ora?

M.= Perché mi vergogno.

E = E perché? Non c'è motivo per essere imbarazzati.

M.= Facevamo l'amore come le donne.

E = Bravo, benissimo. E vedevate delle cassette?

M.= Sì, ma è successo una volta sola. Io ho visto una scena...una scena.

E = Dove eravate, chi c'era, c'era qualcuno in casa?

M.= Non me lo ricordo, non me lo ricordo.

E = Ma...tu che sei così preciso, cerca di raccontare tutto quello che ti ricordi, così il giudice può capire meglio perché lui non sa niente ed ha bisogno di tutto quello che dici tu per poter decidere.

M.= E che cosa vuole fare?

E = La cosa migliore per te...Allora...tu hai visto una cassetta e te l'ha fatta vedere il tuo fratellastro.

M.= Sì.

E = E poi, ché è successo te lo ricordi?

M.= Mi ha toccato. Che... ha sentito il giudice?

E = Sì, sì certo che ha sentito. Giudice ha sentito, vero?

Giudice = Sì, sì.

E = E dove Mirko, dove ti ha toccato, te lo ricordi?

M.= No non me lo ricordo.

E = Dai, Mirko, facciamo uno sforzino.

(Il bambino disegna un uomo ed indica con il pennarello le cosce.)

E = Ah, e come si chiama quella parte del corpo che mi stai indicando?

M.= Le cosce.

E = Sì, bravissimo. E chi c'era lì con voi?

M.= Nessuno.

E = E in che posto eravate?

M.= In camera sua.

E = Ti ha toccato solo sulle cosce?

(Il bambino fa no con la testa ed indica nel disegno le braccia.)

E = Ti ha toccato anche sulle braccia?

M.= Sì.

E = E voi eravate sempre da soli?

M.= Sì.

E = E poi succedeva qualcos'altro?

M.= Sì. Io volevo scappare.

E = E non ce la facevi a scappare? Perché volevi scappare?

M. = perché sì.

E = Ma perché cosa succedeva?

M.= Sì, io volevo scappare perché non voglio diventare "gay".

E = Un gay? Ma...tu lo sai che cosa vuol dire essere gay?

M.= Sì, vuol dire "frocio".

E = Dove l'hai imparato?...Sì è giusto quello che dici, ma...chi te l'ha insegnate queste cose, come fai a saperle?

M.= Non me lo ricordo...Le so da quando ero piccolo.

E = È da quando eri piccolo che lo sai. E chi ti diceva che eri "gay"?

M.= È che io sono andato a scuola e quando ero lì ho sentito "gay" e ho detto "Ma che vuol dire?" e i miei amici me lo hanno detto "Vuol dire frocio".

E = Ah. E non è una buona cosa?

M.= No.

E = Ma tu mica sei "gay"?

M.= No.

E = E avevi paura di diventarci?

M.= Sì.

E = E come facevi a diventarci? Perché il tuo fratellastro ti toccava?

M.= Sì. Perché se un maschio tocca un altro maschio, vuol dire che è un frocio.

E = Allora tu sei un maschio?

M.= Sì.

E = E il tuo fratellastro è maschio?

M.= Sì.

E = Ma tu non toccavi il tuo fratellastro?

M.= No.

E = E allora...vuol dire che il tuo fratellastro toccava te?

M.= Eh, si.

E = Allora tu non sei "gay"?

M.= No, io non voglio essere.

E = E allora se tu non lo vuoi essere, non lo sei e non lo sarai mai, capito tesoro?

(Il bambino annuisce.)

(PM = Dott.ssa gli dica che se due uomini si toccano sulle braccia non sono "gay".)

E = Il giudice giustamente dice che se papà o il tuo fratellastro si toccano sulle braccia non per questo sono "gay".

M.= No. Io ho detto che volevo scappare. Lui mi ha detto "Vieni di sopra" ed io non volevo andare e gli ho detto "No". Ma lui è venuto e mi ha portato su in camera sua, capito?

E = Sì, sì tesoro.

M.= E poi, lui mi ha fatto vedere la cassetta ed io non volevo.

E = Ah, ho capito...Ma ritorniamo a questo discorso dl "toccare": un maschio che tocca un altro maschio, come ad esempio quando papà tocca te, e ti abbraccia...

M.= No, abbraccia no. Abbraccia vuol dire felicità. Ma se mi tocca per forza, vuol dire che è un "gay".

E = Ma ti tocca dove?

M.= Qua, qua...(e indica alcune parti del corpo nel disegno).

E = Sulle cosce e sulle braccia?

M.= Sì, sì, sulle cosce e sulle braccia.

E = E basta?

M.= Basta.

E = Ma se uno, invece tocca...

M.= Una volta, quando mamma non c'era, lui mi ha dato un calcio e mi ha fatto male.

E = E perché ti ha tirato un calcio?

M.= Eh, mi ha tirato un calcio e mi ha fatto infinitamente male. Mi sono messo così le mie scarpe da calcio, gli ho dato un calcio e l'ho steso a terra.

E = Per terra?!

M.=Sì.

E = Ma quando?

M.= Sì, gli ho fatto male.

E = Sì, ma perché lui ti ha dato un calcio?

M.= Non me lo ricordo.

E = Vediamo di ricordarci qualcosa, va'...

M.= C'era pure mio padre.

E = ...Sì...c'era tuo padre quando gli hai dato il calcio?

M.= Sì.

E = Ah, ma cerchiamo di raccontare che cosa succedeva quando non c'erano né papà, né mamma.

(Il bambino s'incupisce.)

E = Che c'è Mirko, non vuoi dirle queste cose?

M.= No.

E = Allora, proviamo a fare un disegno, ok? Perché se il giudice poi non sa le cose...come fa? ...Ma perché non vuoi dire quello che è successo, non c'è mica da vergognarsi?

M.= Sì, però io mi vergogno lo stesso.

E = Ma, no... non ti devi vergognare. Non le hai fatte tu quelle cose.

(Il bambino intento inizia a disegnare.)

E = Cos'è questo?

M.= Il divano.

E = Quindi non siamo nella stanza del tuo fratellastro?

M.= No. Ecco, ora questo è il mio fratellastro e questo sono io. Lui mi stava sopra ed io gli ho detto: "Vai, vai, vai vattene!" E lui ha detto: "Va be', va be', accendiamo la tv e se viene papà gli devi dire che stavamo a vedere la tv".

E = E invece non stavate a vedere la tv?

M.= No. Va be'... ora ci faccio "Jurassic Park", ora ci faccio la "pistola".

(L'agitazione del bambino intanto sta crescendo e l'esperto decide di allentare la tensione parlando in modo più ampio del contesto familiare.)

E = Ok, tu sei stato molto preciso. Adesso prova a dire al giudice con chi vivi in questo momento.

M. = Con mia zia, mia sorella, mia mamma e mio papà.

E = Quindi il tuo fratellastro non vive più con te?

M. = No.

E = Tu sei contento che non c'è più il tuo fratellastro?

M. = Sì sono contento perché, quando è arrivato lui ha rovinato tutto. Prima stavamo bene con mamma e papà, poi è arrivato quello ed ha rovinato tutto.

E = Sei stato molto bravo fino a adesso perché hai detto le cose precisamente e ricordati che non ti devi vergognare perché una persona deve vergognarsi se fa delle cose brutte o fa qualcosa di male...ma tu non hai fatto niente di male e questo lo sa anche il giudice.

...Tu prima stavi dicendo che tu ed il tuo fratellastro stavate sul divano e lui stava sopra di te. Ti ricordi come eravate vestiti.

M. = Sì, mezzo.

E = Mezzo, cioè?

M. = Cioè, lui aveva i pantaloni e la maglietta e io pure. Poi ma l'ha levata.

E = Ma ti ha levato anche i pantaloni?

M. = No, i pantaloni ce l'avevo... no, no... i pantaloni non ce l'avevo...c'avevo solo le mutande. E pure lui.

E = Lui aveva le mutande e i pantaloni non ce l'aveva, va bene ho capito. Scusami ma tu come stavi messo? Eri seduto, sdraiato?

M. = Io stavo così (e il bambino fa nel disegno una figura sdraiata) e lui stava sopra di me (e lo disegna).

E = A casa chi c'era quando succedeva questo?

M. = Non c'era nessuno a casa.

E = Ah è vero me lo avevi già detto che a casa non c'era nessuno.

M. = Sennò come faceva lui, no?!

E = Eh, certo. Tu non volevi, ma lui era più grande di te e quindi anche più forte di te. Ma cosa ti diceva per portarti sul divano?

M. = Niente. Così... mi ha preso. Io stavo a vedere la tv e lui...poh...mi ho preso e non mi ha detto niente. Io stavo sul divano, così lui mi ha buttato giù ed io sono cascato e poi lui mi si è buttato sopra.

E = Tu ce l'avevi le mutande in quel momento?

M. = Sì.

E = E lui?

M. = Sì, sì.

E = E poi che cosa succedeva?

M. = Che lui si muoveva così... ora ti faccio vedere, perché è un po'... (e cerca di disegnarlo).

E = È un po' complicato?

M. = Sì.

E = Se ti va puoi farmelo vedere utilizzando i pupazzi. ...Guarda possiamo fare finta che uno di questi pupazzi è il tuo fratellastro e un altro sei tu e mi fai vedere qual era questo movimento.

M. = Sì, allora questo che è brutto è il mio fratellastro, anche se questo pupazzo è più bello di lui, e io sono questo.

E = Sì, va bene. E allora come era questo movimento?

M. = Io stavo sotto e lui stava sopra e si muoveva così. Ma il giudice vede?

E = Sì, sì stai tranquillo, il giudice vede tutto benissimo. ...Quindi diciamo si muoveva "avanti e indietro"?

M. = Sì.

E = E c'erano delle parti dei vostri corpi che si toccavano?

M. = Toccava tutto, tranne la testa.

E = Quindi si toccavano le gambe, le braccia, ...e che altro?

M. = La pancia, le cosce, i piedi e poi... come si dice?

E = Come si dice?

M. = C.... Hai capito, hai capito che ho detto?

E = Chissà se il giudice avrà capito...? Non so se ha capito, perché non ha risposto.

(Giudice = Sì, sì ho capito perfettamente.)

E = Ha detto il giudice che ha capito perfettamente! ...Ma senti...il tuo fratellastro dove ti toccava, oltre che sulle braccia e sulle cosce?

M. = Sul ca... e anche sulla schiena, e pure dietro e davanti. Ha capito il giudice?

E = Sì, sì ha capito.

(Giudice = Le chieda anche se lo toccava solo con le meni o anche con qualcos'altro.)

E = Il giudice mi ha detto prima che tu sei stato davvero molto preciso e poi voleva chiederti se il tuo fratellastro, oltre che con le mani ti toccava con qualche altra cosa.

M. = No, solo con le mani.

E = Ma...senti... questo fatto è successo una volta sola o più volte?

M. = È successo due volte.

E = Ma senti... cerchiamo di dire una volta o più volte.

M. = Allora... più volte.

E = Ok.

M. = ... Sì più volte lui mi toccava, mi toccava qua, qua... ma non era solo toccare però...

(Giudice = Dott.ssa può chiedere al bambino se gli è mai successo che si è mai sentito bagnato con acqua?)

E = Senti, che tu ti ricordi, ti sei mai accorto che quando poi succedeva questo ti sei sentito come bagnato?

M. = Sì.

E = È quando succedeva questo che ti sentivi bagnato?

M. = Sì, quando stavamo sul divano.

E = Ah... E come era questa cosa che ti bagnava?

M.= Perché lui si girava certe volte, mi girava e mi bagnava.

E = Fammelo vedere qua, guarda...

M.= Eh, ...avveniva così (e lo fa vedere con i pupazzi)

E = Eh... ma tu sei proprio preciso!

M. = Così io stavo qua, allora lui certe volte mi girava così e con il ca... e me lo metteva dentro il sedere e poi mi bagnava. E là mi accorgevo che ero bagnato.

E = Eh sì, e là ti accorgevi che eri bagnato. Ma era una cosa come l'acqua oppure era diversa?

M. = Eh sì, era come l'acqua ma un po' diversa.

(PM = Dott.ssa gli chieda se ha sentito dolore.)

E = Senti tesoro, ...ti ha fatto male?

M.= Sì un pochettino.

(PM = Gli può chiedere se lui in quel momento era completamente nudo?)

E = Senti... ma se succedeva questo, il fratellastro le mutande ce l'aveva o no?

M.= Sì, ce l'aveva.

E = Ma... tu che sei così preciso... come puoi spiegare che lui ti faceva tutte quelle cose che hai raccontato se aveva le mutande?

M.= Perché certe volte lui... perché lui se le levava e prima ce l'aveva.

E = Ah, ho capito.

(PM = Dott.ssa è necessario che lei chieda al bambino, con le parole più adatte che ritiene, se, in quei momenti, ha avvertito una durezza del membro.)

E = Senti, tesoro... tu fino ad ora sei stato molto preciso e hai spiegato tutto molto chiaramente anche con i disegni ed i pupazzi ed infatti il giudice ha capito che il tuo fratellastro ti faceva tutte queste cose. Tu hai detto che ti faceva male... Ma tu hai capito se c'era qualcosa che ti faceva male?

M. = Sì! C'era il suo pisello!

E = Ah! ...Ma questo suo pisello, quando succedevano queste cose, come era?

M.= Te lo disegno'

E = Eh, ...disegnamelo sì!

(Il bambino lo disegna)

M.= Hai visto?

E = Sì, sì... Ma come era questo pisello? Com'era?

M.= Duro?

E = Ecco, sì...oppure no?

M.= Era un po' duro e un po' leggero... Certe volte leggero e certe volte duro.

E = Cambiava perciò?

M.= Sì.

E = Va bene. Sei stato davvero molto preciso a rispondere a tutte queste domande e adesso quindi abbiamo finito.

c) Applicazione del CBCA

Una volta che l'intervista è completata, la registrazione viene trascritta e ad essa viene applicato il CBCA. Occorre, dunque, valutare se i vari criteri sono presenti nella deposizione e, per far questo, utilizziamo una "griglia" apposita.

Griglia per l'applicazione del CBCA alla deposizione di Mirko

  • Caratteristiche generali

  • 1. Struttura logica

    SI

    La deposizione mostra un senso univoco: leggendola dall'inizio alla fine, è possibile riconoscervi notevole coerenza. Non sono presenti contraddizioni.
    Fortemente presente = 2

  • 2. Produzione non strutturata

    SI

    Il criterio è presente perché le informazioni scaturiscono durante tutta la deposizione, in assenza di un'esigenza da parte del testimone di presentarle in un ordine rigido e credibile. Il racconto di Mirko presenta qualche digressione, che si verifica ad esempio quando racconta della volta in cui ha ricevuto un calcio dal fratellastro.
    La testimonianza dell'evento si presenta distribuita in tutto il colloquio, in quanto il minore ritorna a parlare, a più riprese, dello stesso argomento, incoraggiato dalla psichiatra.
    Fortemente presente = 2

  • 3. Quantità di dettagli

    SI

    Il criterio è presente in modo molto soddisfacente, poiché la deposizione contiene informazioni dettagliate per ciò che concerne lo spazio, il tempo, le persone coinvolte e soprattutto gli eventi accaduti.
    Fortemente presente = 2

  • Contenuti specifici

  • 4. Inserimento in un contesto

    SI

    L'atto di abuso sessuale non è avulso dal contesto e dalle abitudini quotidiane del testimone: Mirko indica il luogo dove questo avveniva (cioè nella camera da letto del fratellastro e sul divano), ricordando anche che cosa avevano fatto prima («mi ha fatto vedere la cassetta ed io non volevo»; «Io stavo a vedere la tv e lui... poh... mi ha preso e non mi ha detto niente»).
    Presente = 1

  • 5. Descrizione di interazioni

    SI

    Nella testimonianza sono presenti alcuni esempi di azioni e reazioni strettamente connesse, per cui viene superato il livello di un semplice racconto di una lista di eventi e viene, dunque, presentata una concatenazione di questi. Ad esempio: «Lui mi ha detto "Vieni di sopra" ed io non volevo andare e gli ho detto "No!". Ma lui è venuto e mi ha portato su in camera sua».
    Presente = 1.

  • 6. Riproduzione di conversazioni

    SI

    Sono presenti vere e proprie riproduzioni di conversazioni tra Mirko e il suo fratellastro.
    Fortemente presente = 2

  • 7. Complicazioni inaspettate durante l'interrogatorio

    SI

    Mirko, inizialmente, trova difficoltà a parlare perché si vergogna e a volte dice: «Io non parlo più. Scrivo e basta».
    Presente = 1.

  • Particolarità di contenuto

  • 8. Dettagli inconsueti

    SI

    Questo criterio è soddisfatto dalla descrizione di Mirko che cerca di spiegare che cosa egli intende per "gay": «Se tocca un altro maschio vuol dire che è frocio».
    Presente = 1

  • 9. Dettagli superflui

    SI

    Questo criterio è presente in quanto Mirko, quando utilizza i pupazzi per descrivere i movimenti dell'abuso sessuale, dice di considerare quello più brutto come fosse la figura del fratellastro, aggiungendo: «...anche se questo pupazzo è più bello di lui».
    Presente = 1

  • 10. Dettagli fraintesi ma riportati correttamente

    SI

    Questo criterio è soddisfatto sia quando la psichiatra cerca di capire cosa significhi, per Mirko, essere "gay", sia quando viene chiesto al minore di specificare più dettagliatamente se lui e il fratellastro avevano le mutande oppure no durante l'atto sessuale.
    Fortemente presente = 2

  • 11. Associazioni esterne collegate

    NO

    Questo criterio non è stato soddisfatto.
    Assente = 0

  • 12. Descrizione dello stato mentale soggettivo

    SI

    Tale descrizione accompagna molte parti del racconto del minore. Infatti, sia quando racconta della visione della videocassetta, sia del momento dell'abuso sessuale, precisa sempre: «Ma io non volevo».
    Presente = 1

  • 13. Attribuzione di uno stato mentale dell'accusato

    NO

    Questo criterio non è stato soddisfatto.
    Assente = 0

  • Contenuti relativi alla motivazione

  • 14. Correzioni o aggiunte spontanee

    SI

    Il criterio è soddisfatto poiché spesso Mirko, raccontando, si ferma a riformulare ciò che ha appena affermato, nel tentativo di esprimersi meglio o di essere più preciso, e lo fa utilizzando le parole oppure tramite il disegno o i pupazzi.
    Fortemente presente = 2

  • 15. Ammissione di mancanza di memoria o conoscenza

    NO

    Il criterio non è stato soddisfatto perché il minore pare ricordare gli eventi in modo chiaro e preciso.
    Assente = 0

  • 16. Sollevare dubbi sulla propria testimonianza

    NO

    Il criterio non è presente, in quanto nella deposizione non viene analizzato il rapporto che egli aveva con i genitori e, dunque, non gli viene chiesto se ad essi aveva raccontato l'accaduto.
    Assente = 0

  • 17. Autodeprecazione

    NO

    Il criterio non è presente.
    Assente = 0

  • 18. Perdonare l'accusato

    NO

    Il criterio non è soddisfatto, anzi Mirko dice di essere contento che il fratellastro non viva più in casa sua.
    Assente = 0

  • Elementi specifici dell'offesa

  • 19. Dettagli caratteristici dell'offesa

    SI

    Il minore offre dettagliate descrizioni degli atti di abuso subiti che rendono evidente una sorta di evoluzione verso situazioni sempre più invadenti: dal "toccare" le braccia e le cosce alla penetrazione anale.
    Fortemente presente = 2

L'analisi della validità del contenuto della testimonianza di Mirko rivela una buona qualità ed ottiene un punteggio complessivo di 20, con la soddisfazione di 13 criteri su 19.

11.3 L'analisi della validità della deposizione (Statement Validity Analysis)

La Statement Validity Analysis è un metodo per strutturare la valutazione di un giudizio relativo ad accuse di abuso sessuale, metodo che utilizza la raccolta sistematica e l'esame delle informazioni provenienti dalle interviste dei minori e da altre fonti rilevanti riguardanti il caso. Essa ha avuto origine in Germania e in Svezia negli anni Settanta.

Nella sua forma attuale comprende (259):

  1. un attento esame dell'informazione relativa al caso;
  2. l'intervista semistrutturata del minore;
  3. il CBCA dell'intervista trascritta;
  4. l'esame della validità di ulteriori informazioni sul caso;
  5. la sintesi sistematica.

a) Esaminare l'informazione relativa al caso

I fatti riguardanti il caso vengono ricavati da ogni possibile fonte d'informazione. Ciò include, ma senza limitarsi a queste fonti, l'informazione ricavata dai verbali di polizia, gli schedari dei servizi per la protezione all'infanzia, l'anamnesi psicosociale delle persone coinvolte, test diagnostici se disponibili, i documenti del tribunale e le informazioni della scuola. Varie fonti di dati permetteranno di delineare la storia delle accuse (260). I dati così ottenuti consentiranno all'esaminatore di formulare ipotesi alternative circa le presunte vicende processuali.

b) L'intervista semistrutturata

L'intervista è strutturata secondo i principi dello sviluppo cognitivo dei bambini. Il formato dell'intervista, perciò, è stato progettato per ottenere più informazioni possibili tramite la narrazione libera da parte del minore. Le domande si articolano da quelle generali fino a giungere, in base alle necessità, a quelle più specifiche.

Alla trascrizione dell'intervista, condotta in modo tale da ottenere una narrazione libera dei fatti, viene applicata l'analisi del contenuto della deposizione (CBCA), che deve terminare, per ogni criterio, con una valutazione: assente, presente o fortemente presente (261).

Dopo aver esaminato i criteri di contenuto prendendo in esame in che misura essi vengano soddisfatti in una data deposizione, occorre analizzarli attentamente per formulare una valutazione complessiva della qualità (non della credibilità) della deposizione. Quest'ultima, insieme ad altre informazioni sul caso, viene usata nella SVA per valutare la probabilità che il minore testimone abbia avuto realmente esperienza dell'evento che ha descritto (262).

d) L'esame della validità

La valutazione completa sulla credibilità in un caso specifico combina tutta una serie di informazioni che permettono di valutare la probabilità che il testimone faccia riferimento ad un evento reale: in aggiunta al giudizio relativo alla qualità del contenuto, gli esperti fanno uso di altre fonti d'informazione.

Per organizzare e standardizzare un esame di questo tipo tanto complesso è stata elaborata, per questa parte della procedura, una lista di elementi che indicano la validità della deposizione (Validity Checklist).

Tabella: Criteri per il controllo della validità della deposizione (Validity Checklist)

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

  1. Appropriatezza del linguaggio e della conoscenza
    Il sospetto di un'influenza da parte di un adulto non può far dedurre che la denuncia sia falsa, ma deve portare a ponderare la possibile influenza da parte di terze persone.
  2. Appropriatezza dell'affetto
    Deve essere osservata la performance del bambino anche se i segnali comportamentali non possono mai essere univocamente interpretati come segni di veridicità o falsità.
  3. Suscettibilità alla suggestione
    Elevati gradi di suggestionabilità possono influenzare l'accuratezza della denuncia, o perfino indicare una mancanza di memoria episodica concreta dovuta al fatto che il racconto è stato fabbricato. La resistenza alla suggestione risulti essere, d'altra parte, degna di nota.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVISTA

  1. Utilizzo di domande suggestive, guidanti o coercitivi
    Interviste precedenti, condotte inadeguatamente, possono influenzare l'intervista, sebbene per questa sia stata utilizzata una tecnica adeguata.
  2. Generale adeguatezza dell'intervista
    Deve essere valutata separatamente anche la tecnica utilizzata nell'intervista sulla quale i criteri del CBCA sono applicati. Domande dirette formulate in modo prematuro, interruzioni eccessive o rinforzi sistematici possono, infatti, limitare il potere diagnostico dell'analisi del contenuto.

MOTIVAZIONE

  1. Motivazione a deporre
    Devono essere considerate le relazioni tra il bambino e l'accusato, e le possibili conseguenze per tutte le persone coinvolte.
  2. Contesto nel quale si è inserita la prima rivelazione o dichiarazione
    La "storia" e l'origine della denuncia devono essere analizzate.
  3. Pressioni a dichiarare il falso

INTERROGATIVI INVESTIGATIVI

  1. Coerenza con le leggi della natura
    La sua assenza implica forti dubbi sulla veridicità del racconto, pur in presenza di un'alta qualità di contenuto.
  2. Coerenza con altre deposizioni
    Tali deposizioni possono essere del bambino stesso o di altre persone.
    Per il confronto con altre dichiarazioni del bambino devono essere tenute presenti la sua capacità di ricordare eventi e possibili effetti suggestivi in precedenti interviste o in quella attuale.
    La contraddizione con dichiarazioni di altre persone, che non possono essere attribuite a errori o menzogne da parte dell'altro testimone, non sono necessariamente indicatori di falsità, ma vanno considerate all'interno dell'assessment generale di validità.
  3. Coerenza con altre prove
    Questo controllo è di natura criminologica più che psicologica, può concernere, infatti, aspetti medico-legali. Una contraddizione a questo livello solleva molti dubbi sulla veridicità della testimonianza nonostante un'elevata quantità di contenuti.

Oltre alla valutazione sulla qualità della deposizione (fatta con il CBCA) la validity checklist contiene informazioni che devono essere prese attentamente in considerazione. Infatti devono essere valutate alcune "caratteristiche psicologiche" (n. 1-3) (263):

  1. lo stile del linguaggio e la conoscenza specifica che va al di là del livello di sviluppo o dell'età del testimone. Se sono presenti caratteristiche del linguaggio o descrizioni che indicano una possibile influenza di adulti nel preparare e organizzare la deposizione, non è possibile concludere in modo definitivo che la deposizione è falsa ma, naturalmente, ciò è importante per esaminare possibili influenze di terze persone.
  2. Occorre considerare gli indicatori comportamentali di risposte emotive inappropriate durante l'intervista, l'assenza dell'emozione (che ci si aspetterebbe essere coerente con il contenuto del resoconto) ed un'emozione congruente con il contenuto di pensiero.
  3. Se il testimone ha mostrato suscettibilità alle suggestioni durante l'intervista, ciò è un altro fattore psicologico importante da considerare.

Le "caratteristiche dell'intervista" (n. 4-5) sono ulteriori fonti per analizzare una deposizione ed occorre valutare sia quelle su cui si è basato il giudizio di credibilità, sia le tecniche usate nelle precedenti interviste.

Le "possibili motivazioni" (n. 6-8), che devono essere prese in esame e incorporate nella SVA, sono (264):

  • se il testimone ha ragioni discutibili per sporgere denuncia. Importanti fonti d'informazione sono costituite dalla relazione tra il testimone e l'accusato e dalle possibili conseguenze dell'accusa per gli individui coinvolti.
  • Un punto essenziale che deve essere considerato nell'analisi della motivazione è l'origine o la "storia" della deposizione. Il contesto nell'ambito del quale è avvenuto il primo racconto deve essere esaminato a fondo.
  • Deve essere svolta un'indagine circa l'eventualità che il testimone o altre persone siano stati spinti a dichiarare il falso.

Infine le "domande investigative" (n. 9-11) riguardano:

  • le descrizioni che sono contrarie alle leggi della natura;
  • la coerenza con altre deposizioni fatte dallo stesso testimone oppure da altri, facendone un confronto;
  • la coerenza con altre prove fisiche o concrete.

e) La sintesi sistematica

Il processo dell'esaminatore di combinare tutte le informazioni è molto complesso in quanto ogni valutazione è interconnessa ed il loro esame non può essere fatto in modo indipendente. Standardizzare questa procedura aiuta ad organizzare i fatti e le interferenze e a dare il giusto peso ai vari dati.

Note

1. I. Caputo, Mai devi dire, Corbaccio, Milano, 1995, pag. 253.

2. C. Pernisco, Violenza ed abuso sessuale sui minori, Corso di formazione per docenti del Servizio Scuola dell'Infanzia, Firenze, 2002.

3. J. Goodwin, Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie, Centro scientifico Torinese, Torino, 1982.

4. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

5. M. Malacrea, Dalla rilevazione all'accertamento, in Segreti di Famiglia, cit. pp. 93-100.

6. M. Malacrea, Incrocio tra esigenze cliniche e giudiziarie, Relazione presentata al corso di formazione per operatori organizzato dal "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 29 marzo 2001.

7. J. Goodwin, Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie, Centro scientifico Torinese, Torino, 1982.

8. D. Bianchi, R. Luberti, ...e poi disse che avevo sognato, Cultura della Pace, San Domenica di Fiesole (Firenze), 1997, pag. 29.

9. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

10. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 292-295.

11. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

12. F. Taddei, L'organizzazione dei servizi e i processi d'integrazione, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

13. G. Scardaccione, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

14. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

15. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 294.

16. P. Tonini, op. cit., pp. 297-299.

17. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

18. I. Caputo, Mai devi dire, Corbaccio, Milano, 1995, pag. 229.

19. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

20. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 295.

21. P. Tonini, op. cit.

22. L. Nanetti, Violenza sui minori e referto, in Giustizia Penale, 1989, 1, pag. 34.

23. L. Pisani, Confronto tra esigenze giudiziarie e protezione del minore: interazione tra magistrato ed esperto all'interno dell'audizione, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

24. I. Caputo, Mai devi dire, Corbaccio, Milano, 1995, pag. 229.

25. D. Bianchi, Un quadro degli interventi contro violenza e abuso, in Cittadini in crescita, anno 3, n. 1, Firenze, 2002, pp. 45-74.

26. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

27. AA. VV., Mimì Fiore di Cactus e il suo porcospino. Chi mi stuzzica, si pizzica. Riflessioni sul tema dell'abuso per gli insegnanti, Giunti, Firenze, 2000.

28. I. Caputo, Mai devi dire, Corbaccio, Milano, 1995, pag. 230.

29. I. Caputo, op. cit., pag. 232.

30. P. Di Blasio, Abusi all'infanzia: fattori di rischio e percorsi di intervento, in Ecologia della mente, n. 2, 1997, pp. 153-170.

31. P. Di Blasio, Prevenzione, fattori di rischio e fattori protettivi, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

32. M. Malacrea, A. Vassalli, Segreti di famiglia, Raffaello Cortina, Milano, 1990, pp. 5-6.

33. C. Musatti, Elementi di psicologia della testimonianza, Cedam, Padova, 1931; G. Gulotta, Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, Giuffrè, Milano, 1986.

34. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

35. G. Valvo, Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale, Cedam Padova, 1997, pp. 259-274.

36. C. Roccia, C. Foti, L'abuso sessuale sui minori, Unicopli, Milano, 1994.

37. G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione, Giuffrè, Milano, 2000, pp 5-6.

38. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 352.

39. I. Caputo, Mai devi dire, Corbaccio, Milano, 1995.

40. M. Acconci, A. Berti, Grandi reati, piccole vittime, Erga, Genova, 1999, pp.19-22.

41. 274a sed. (pomerid.), res. stenogr., 14/12/1995.

42. E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale su minori: aspetti giuridici, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 13.

43. D. Bianchi, R. Luberti, ...e poi disse che avevo sognato, Cultura della Pace, San Domenica di Fiesole (Firenze), 1997, pag. 53.

44. E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale su minori: aspetti giuridici, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 15.

45. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

46. P. Forno, Violenza sessuale sui minori e ruolo del giudice penale: bilanci e prospettive, in Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, Pianeta Infanzia 1: questioni e documenti. (Dossier monografico: violenze sessuali sulle bambine e sui bambini), Istituto degli Innocenti, Firenze, 1998.

47. L. Pisani, L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

48. P. Forno, Violenza sessuale sui minori e ruolo del giudice penale: bilanci e prospettive, in Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, Pianeta Infanzia 1: questioni e documenti. (Dossier monografico: violenze sessuali sulle bambine e sui bambini), Istituto degli Innocenti, Firenze, 1998.

49. A. Mestitz, La documentazione nel processo penale e la videoregistrazione: esperienze e ricerche, in Documenti giustizia, 6, 1992, pp. 636-676.

50. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

51. A. Nicolì, Modifiche al codice di procedura penale in materia di documentazione degli atti, in AA. VV. IRSIG-CNR in collaborazione con il Centro Studi sull'Ordinamento Giudiziario dell'Università di Bologna, Videotecnologie e processo penale, Lo Scarabeo, Bologna, 1994, pag. 55.

52. G. Conso, V. Grevi, Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale, Cedam, Padova, 1990, pp. 118-119.

53. A. Nicolì, Modifiche al codice di procedura penale in materia di documentazione degli atti, in AA. VV. IRSIG-CNR in collaborazione con il Centro Studi sull'Ordinamento Giudiziario dell'Università di Bologna, Videotecnologie e processo penale, Lo Scarabeo, Bologna, 1994, pag. 55.

54. L. Pisani, L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

55. M Fabri, Applicazioni di tecnologie audiovisive negli uffici giudiziari, in AA. VV. IRSIG-CNR in collaborazione con il Centro Studi sull'Ordinamento Giudiziario dell'Università di Bologna, Videotecnologie e processo penale, Lo Scarabeo, Bologna, 1994, pag. 1.

56. G. Davies, H. Westcoot, Videotechnology and child witness, in H. Dent, R. Flin, Children as witnesses, John Wiley, New York, pp. 221-229.

57. G.S. Goodman et al., Testifying in criminal courts: emotional effects on child sexual assault victims, in Monographs of the society for research in child development, 229, 57, 5, 1992.

58. M Fabri, Applicazioni di tecnologie audiovisive negli uffici giudiziari, in AA. VV. IRSIG-CNR in collaborazione con il Centro Studi sull'Ordinamento Giudiziario dell'Università di Bologna, Videotecnologie e processo penale, Lo Scarabeo, Bologna, 1994, pag. 8.

59. F. Agnoli, S. Ghetti, Testimonianza infantile e abuso sessuale, in Età evolutiva, 52 ottobre, 1995, pp. 66-74.

60. G. Davis, E. Noon, An evaluation of the live link for child witnesses, Home Office, London, 1991.

61. M Fabri, Applicazioni di tecnologie audiovisive negli uffici giudiziari, in AA. VV. IRSIG-CNR in collaborazione con il Centro Studi sull'Ordinamento Giudiziario dell'Università di Bologna, Videotecnologie e processo penale, Lo Scarabeo, Bologna, 1994, pag. 9.

62. D. Carnevali, La videoregistrazione presso la procura della Repubblica del tribunale di Firenze: le indagini preliminari, in G. Di Federico, G. Zanzara, A. Mestitz, Verbalizzazione degli atti processuali, tecnologie video e gestione dell'innovazione nell'amministrazione della giustizia, CNR, Roma, 1993, pp. 203-211.

63. Direzione generale affari civili, circolare n. 3/94 del 3/03/1994.

64. A. Mestitz, La documentazione nel processo penale e la videoregistrazione: esperienze e ricerche, in Documenti giustizia, 6, 1992, pp. 636-676.

65. G. Scardaccione, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

66. A. Mestitz, La documentazione nel processo penale e la videoregistrazione: esperienze e ricerche, in Documenti giustizia, 6, 1992, pp. 636-676.

67. G. Gulotta, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 177.

68. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

69. A. Nicolì, Modifiche al codice di procedura penale in materia di documentazione degli atti, in AA. VV. IRSIG-CNR in collaborazione con il Centro Studi sull'Ordinamento Giudiziario dell'Università di Bologna, Videotecnologie e processo penale, Lo Scarabeo, Bologna, 1994, pag. 55.

70. P. Forno, Milano, in P. Forno, L. Singlitico, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

71. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

72. G. Scardaccione, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

73. U. Fornari, S. Ornato, La metodologia d'indagine nella valutazione della testimonianza del minore vittima di abuso sessuale: le regole minime, in Rassegna italiana di criminologia, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 39-52.

74. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

75. G. Scardaccione, Effetti della ricerca psicosociale e criminologica sulla legislazione italiana in tema di pedofilia, in Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica e patologia forense, vol. 5, n. 2, Roma, 2000, pp. 51-66.

76. Cass. Sez. III, 8 aprile 1958, in Giustizia penale, 1959, I, pag. 53.

77. Cass. Sez. I, 7 novembre 1967, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1968, 985, n. 1463.

78. G. Scardaccione, Effetti della ricerca psicosociale e criminologica sulla legislazione italiana in tema di pedofilia, in Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica e patologia forense, vol. 5, n. 2, Roma, 2000, pp. 51-66.

79. U. Fornari, S. Ornato, La metodologia d'indagine nella valutazione della testimonianza del minore vittima di abuso sessuale: le regole minime, in Rassegna italiana di criminologia, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 39-52.

80. M.T. Pedrocco Biancardi, Prevenzione del disagio e dell'abuso sessuale all'infanzia: per una nuova cultura dei diritti di bambini e adolescenti, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

81. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

82. G. Scardaccione, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

83. F. Taddei, L'organizzazione dei servizi e i processi d'integrazione, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

84. Intervista all'avvocato Gianni Lopez, Firenze, 15/01/2003.

85. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

86. I. Tricomi, Commento alla legge n. 154/2001, in Guida al diritto, 12 maggio 2001, pag. 18.

87. I. Tricomi, op. cit.

88. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

89. C. Roccia, C. Foti, L'abuso sessuale sui minori, Unicopli, Milano, 1994.

90. G. Valvo, Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale, Cedam, Padova, pp. 259-274.

91. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

92. L. Pisani, Confronto tra esigenze giudiziarie e protezione del minore: interazione tra magistrato ed esperto all'interno dell'audizione, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

93. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

94. L. Singlitico, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

95. P. Tony, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

96. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

97. Intervista all'avvocato Gianni Lopez, Firenze, 15/01/2003.

98. G. Gulotta, L. De Cataldo, S. Pino, P. Magri, Il bambino come prova negli abusi sessuali, in C. Cabras, Psicologia della prova, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 193.

99. Intervista alla psicologa Assunta Basentini, Potenza, ottobre, 2002.

100. Intervista all'avvocato Gianni Lopez, Firenze, 24/02/2003.

101. F. Occhiogrosso, Prevenzione e integrazione tra le istituzioni di tutela e i servizi, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

102. M. Malacrea, Incrocio tra esigenze cliniche e giudiziarie, Relazione presentata al corso di formazione per operatori organizzato dal "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 29 marzo 2001.

103. P. Forno, Milano: una realtà italiana significativa, Corso di formazione per operatori organizzato da parte del "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 2001.

104. L. Bal Filoramo, M. Anfossi, La relazione incestuosa, Borla, Milano, 1996, pp. 19-24; T. Furniss, L'abuso sessuale intrafamiliare: valutazioni e conseguenze, in E. Caffo, Il rischio familiare e la tutela del bambino, Guerini e associati, Milano, 1988.

105. G. Gulotta, M. Vagaggini, Dalla parte della vittima, Giuffrè, Milano, 1981; C. Roccia, C. Foti, L'abuso sessuale sui minori, Unicopli, Milano, 1994, pp. 199-200.

106. E. Caffo, Il rischio familiare e la tutela del bambino, Guerini e associati, Milano, 1988.

107. Pisani L., Confronto tra esigenze giudiziarie e protezione del minore: interazione tra magistrato ed esperto all'interno dell'audizione, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

108. M. Malacrea, Incrocio tra esigenze cliniche e giudiziarie, Relazione presentata al corso di formazione per operatori organizzato dal "Tavolo permanente contro gli abusi a danno di minori", Firenze, 29 marzo 2001.

109. G. Lattanzi, E. Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, X, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 682-683.

110. M. Dogliotti, G. Giacchero, La potestà dei genitori. Una rassegna di giurisprudenza, in Famiglia e diritto, n. 2/1999, pag. 190.

111. E. Quadri, L'interesse del minore nel sistema della legge civile, in Famiglia e diritto, n. 1/1999, pag. 80.

112. A. Figone, Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e successivo proscioglimento, in Famiglia e diritto, n. 1/2000, pag. 87.

113. G. Valvo, Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale, Cedam, Padova, pp. 259-274.

114. E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale su minori: aspetti giuridici, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 28.

115. G. Valvo, Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale, Cedam, Padova, pp. 259-274.

116. E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale su minori: aspetti giuridici, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 29.

117. G. Valvo, Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale, Cedam, Padova, pp. 259-274.

118. E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale su minori: aspetti giuridici, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 28.

119. G. Scardaccione, Effetti della ricerca psicosociale e criminologica sulla legislazione italiana in tema di pedofilia, in Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica e patologia forense, vol. 5, n. 2, Roma, 2000, pp. 51-66.

120. B. Bessi, Le emozioni di chi raccoglie le testimonianze, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

121. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 121.

122. L. De Cataldo Neuburger, op. cit.

123. A. Mestitz, L'interrogatorio del minore vittima e/o testimone, in Critica penale, III-IV, 1997, pp. 79-96.

124. L. Pisani, L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

125. L. Pisani, Confronto tra esigenze giudiziarie e protezione del minore: interazione tra magistrato ed esperto all'interno dell'audizione, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

126. F. Taddei, L'organizzazione dei servizi e i processi d'integrazione, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

127. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale e i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

128. G. Scardaccione, Effetti della ricerca psicosociale e criminologica sulla legislazione italiana in tema di pedofilia, in Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica e patologia forense, vol. 5, n. 2, Roma, 2000, pp. 51-66.

129. F. Sportelli, La Carta di Noto (9 giugno 1996). Linee-guida per l'esame del minore da parte degli esperti, in Rivista di psicologia giuridica, 1, 1997, pp. 33-38.

130. Scuola Romana Rorschach (Centro studi e intervento infanzia violata), La violenza sui minori, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

131. Avvocato e psicologa, è docente di Psicologia giuridica presso l'Università "La Sapienza" di Roma e coordinatrice della sezione di Psicologia giuridica dell'Istituto di Psicologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano.

132. F. Sportelli, La Carta di Noto (9 giugno 1996). Linee-guida per l'esame del minore da parte degli esperti, in Rivista di psicologia giuridica, 1, 1997, pp. 33-38.

133. Coordinamento nazionale dei centri e dei servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso in danno dei minori, Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia, in Minori Giustizia, 4, 1998, pp. 154-158.

134. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

135. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 81.

136. In questi casi, infatti, sono presenti soltanto i cosiddetti "fattoidi", cioè quei fatti che si dice essere veri, ma per i quali non si hanno adeguate prove. La realtà, dunque, è costituita soltanto da un racconto (dal linguaggio).

137. G. Gulotta, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 157.

138. G. Mazzoni, La testimonianza in età evolutiva, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 56-64.

139. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 82.

140. G. Mazzoni, op. cit., pag. 83.

141. P. Castellani, D. Pajardi, La testimonianza, in A. Quadrio, Psicologia e problemi giuridici, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 218.

142. P. Castellani, D. Pajardi, op. cit., pag. 219.

143. P. Castellani, D. Pajardi, op. cit.

144. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 83.

145. G. Mazzoni, op. cit., pag. 84.

146. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

147. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 85.

148. F. Agnoli, S. Ghetti, Testimonianza infantile e abuso sessuale, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 66-74.

149. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 88.

150. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

151. P. Castellani, D. Pajardi, La testimonianza, in A. Quadrio, Psicologia e problemi giuridici, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 227.

152. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 127.

153. F. Agnoli, S. Ghetti, Testimonianza infantile e abuso sessuale, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 66-74.

154. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

155. G. Gulotta, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 159.

156. G. Gulotta, op. cit., pag. 160.

157. F. Taddei, Prevenzione, organizzazione dei servizi e processi d'integrazione, Convegno nazionale sulla prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, Firenze, 2002.

158. B. Bessi, Le emozioni di chi raccoglie le testimonianze, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

159. G. Gulotta, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 167.

160. G. Gulotta, op. cit., pag. 172.

161. G. Gulotta, op. cit., pag. 177.

162. R. Luberti, Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

163. G. Gulotta, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 178.

164. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 95.

165. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

166. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 95.

167. G. Mazzoni, op. cit., pag. 96.

168. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

169. G. Mazzoni, La testimonianza in età evolutiva, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 56-64.

170. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 96.

171. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

172. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 97.

173. B. Bessi, Le emozioni di chi raccoglie le testimonianze, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

174. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 97.

175. G. Mazzoni, Suggestionabilità nella testimonianza: ad età diverse corrispondono meccanismi diversi, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 83-90.

176. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 99.

177. La Stampa del 7/06/1996.

178. G. Mazzoni, La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 101.

179. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

180. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 130.

181. F. Agnoli, S. Ghetti, Testimonianza infantile e abuso sessuale, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 66-74.

182. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 131.

183. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale ed i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

184. B. Bessi, Le emozioni di chi raccoglie le testimonianze, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

185. G. Mostardi, La tematica dell'abuso sessuale ed i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

186. F. Agnoli, S. Ghetti, Testimonianza infantile e abuso sessuale, in Età evolutiva, 52, ottobre, 1995, pp. 66-74.

187. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 114.

188. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 136.

189. B. Bessi, La violenza all'infanzia: gli interventi del settore minori, Corso di formazione per volontarie, Firenze, 2001.

190. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 136.

191. L. De Cataldo Neuburger, op. cit., pag. 136.

192. L. De Cataldo Neuburger, op. cit., pag. 137.

193. B. Bessi, La violenza all'infanzia: gli interventi del settore minori, Corso di formazione per volontarie, Firenze, 2001.

194. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

195. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 138.

196. B. Bessi, Le emozioni di chi raccoglie le testimonianze, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

197. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

198. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 118.

199. E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale sui minori: aspetti giuridici, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 32.

200. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 139.

201. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 118.

202. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

203. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 140.

204. L. Pisani, L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

205. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 140.

206. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

207. B. Bessi, La violenza all'infanzia: gli interventi del settore minori, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

208. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

209. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 141.

210. L'utilizzo di tale strumento è dibattuto non solo tra le diverse realtà territoriali italiane (ad esempio a Roma e a Firenze, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato, mentre a Potenza no), ma perfino tra gli psicologi appartenenti allo stesso gruppo di lavoro. Dunque è diventata una metodologia scelta personalmente dall'esperto a seconda della sua opinione favorevole o contraria all'utilizzo di tale strumento.

211. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

212. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 141.

213. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 120.

214. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997.

215. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 120.

216. B. Bessi, La violenza all'infanzia: gli interventi del settore minori, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

217. A. Cavedon, Ascolto e valutazione della testimonianza del minore, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

218. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 121.

219. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 141.

220. L. Pisani, L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

221. L. De Cataldo Neuburger, L'esame del minore, in L. De Cataldo Neuburger, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Cedam, Padova, 1997, pag. 142.

222. R. Bull, Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in G. Mazzoni, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 123.

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