ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Introduzione

Paola Sánchez-Moreno, 2002

All'indomani del ritorno della democrazia in Spagna nel 1977, il panorama della giustizia penale minorile appariva scoraggiante essendo reduce da più di mezzo secolo di ideologia positivistico-correzionale. Gli anni ottanta sono stati gli anni della speranza e del cambiamento in cui gli operatori della giustizia minorile si sono avventurati in un percorso di ricerca di nuove forme d'intervento sui minori devianti. Frutto di questo percorso è stato la nascita nel 1990 del programma di mediazione penale minorile in Catalogna.

Al fine di inquadrare il programma di mediazione nel contesto attuale in maniera adeguata ho ritenuto opportuno soffermarmi sui tratti più importanti del sistema di giustizia minorile dalla sua nascita. A questo scopo ho proceduto nell'esame dell'evoluzione della giustizia minorile dedicando il primo capitolo alla legislazione antecedente all'adozione dell'attuale Costituzione del 1978 e il secondo capitolo al periodo successivo.

In particolare nel primo capitolo mi sono soffermata sullo studio del ruolo che le principali scuole penali hanno esercitato sull'individuazione del trattamento da applicare ai minori devianti, sulla nascita e sul successivo sviluppo degli istituti della giustizia penale minorile nonché sulle caratteristiche del processo penale minorile concepito dalla legge dei tribunali tutelari dei minori del 1948. Sono dunque partita dall'esame dei tratti caratteristici della Scuola classica, ho proseguito con lo studio della Scuola positiva quale ispiratrice della nascita degli istituti della giustizia minorile e ho concluso il percorso con la Scuola correzionale.

Il primo tribunale tutelare dei minori è stato istituito nel 1918 e da allora fino all'anno 1992 la legislazione penale minorile si è ispirata all'ideologia positivo correzionale. Il nostro percorso legislativo comincia con la legge dei tribunali tutelari dei minori del 1948 che riprende senza modifiche rilevanti quella del 1918. Trattandosi di una legge nata sotto il regime franchista non ha prestato troppa attenzione alla tutela dei diritti del minore. L'intera redazione della legge era dominata da riferimenti paternalistici e moralizzanti caratteristici dell'epoca e l'intervento dei tribunali tutelari dei minore aveva come finalità l'imposizione di misure trattamentali di impostazione correzionale. La legge istituì dei tribunali tutelari dei minori di carattere preminentemente amministrativo con personale non appartenente alla carriera giudiziaria che operava in ambito penale, civile ed amministrativo nella completa ignoranza delle garanzie minime di diritto penale e processuale. Non esistevano né la figura del pubblico ministero né quella dell'avvocato difensore del minore e quindi il giudice esercitava le funzioni di accusa, giudizio e difesa del minore. Tra i comportamenti punibili si includevano le cosiddette "condotte irregolari", penalmente rilevanti solo se commesse dai minori. Sotto il pretesto rieducativo e di reinserimento del minore venivano inoltre applicate delle misure di carattere eminentemente repressivo non proporzionate alla gravità del reato commesso.

A partire dall'approvazione della Costituzione del 1978 e dal ritorno della democrazia, la violazione dei diritti dei minori nell'ambito della giustizia penale minorile appare sempre meno tollerabile e nel 1991 la legge dei tribunali tutelari dei minori viene in parte dichiarata incostituzionale. Il capitolo due di questo lavoro si occupa dei cambiamenti avvenuti in ambito legislativo dalla restaurazione dello Stato democratico di diritto. In un primo momento la Spagna si è dotata di una legge che possiamo definire di transizione dato che conservava alcuni degli elementi appartenenti alla ormai obsoleta ideologia tutelare e in un secondo tempo ha soddisfatto gli imperativi della normativa internazionale con l'adozione dell'attuale legge 5/2000 regolatrice della responsabilità penale minorile. Dagli anni ottanta si intraprende una nuova fase nella storia politica, sociale, economica e culturale della Spagna che nell'ambito della giustizia minorile si manifesta nella ricerca di un modello più umano, adeguato ed efficace nel trattamento dei minori delinquenti. Questo modello si individua nel cosiddetto modello di responsabilità che richiede il riconoscimento e il rispetto delle garanzie processuali e che concepisce il minore quale soggetto di diritti in grado di assumersi le responsabilità per le azioni commesse. Si tratta di un modello di giustizia penale minimo all'insegna dell'applicazione delle quattro "D": decriminalizzazione, deistituzionalizzazione, diversione e degiudizializzazione.

Un primo passo verso l'applicazione di questo modello si compie con l'adozione della legge 4/1992 che rispondeva all'esigenza di colmare il vuoto normativo provocato dalla dichiarazione d'incostituzionalità numero 36/91 della legge precedente. L'adozione della legge 4/1992 è contraddistinta dal carattere provvisorio, dalla parzialità e dall'urgenza. Si tratta di una legge che secondo quanto recita la sua premessa: "ha carattere di una riforma urgente che anticipa parte di una rinnovata legislazione sulla riforma dei minori che sarà oggetto di misure legislative successive". Impegno che il legislatore adempie solo otto anni dopo con l'adozione della legge 5/2000. Nonostante i suddetti punti deboli della legge viene delineato un processo rispettoso di tutte le garanzie costituzionali, di carattere flessibile, ove prevale il principio dell'interesse superiore del fanciullo. Si introducono nella giustizia minorile le figure del pubblico ministero e dell'avvocato difensore del minore nonché il "gruppo tecnico d'esperti sulla condizione minorile". Il processo penale risponde al principio di minimo intervento che per la prima volta concede la possibilità di risolvere il conflitto attraverso vie extragiudiziarie quali la conciliazione e la riparazione del danno previste in due momenti diversi del processo. Inoltre si introduce il principio d'opportunità, esclusivo della giustizia minorile, che consente al pubblico ministero la possibilità di rinunciare all'esercizio dell'azione penale al fine di evitare il processo penale formale.

La legge 5/2000 riconosce per la prima volta espressamente il carattere penale della giustizia minorile senza comunque pregiudicare la sua natura eminentemente educativa volta al reinserimento del minore in società. Sebbene le più grosse trasformazione rispetto al modello di giustizia precedente si siano conseguite con la legge 4/1992 solo con l'adozione delle legge 5/2000 si ottiene un testo sistematico, coerente, definitivo e completo contenente norme di diritto sostanziale, processuale e penitenziario. Si tratta di un testo rispettoso dei precetti della normativa internazionale che applica i principi dell'interesse superiore del fanciullo, di minimo intervento, d'opportunità, d'uguaglianza e tutte le garanzie di diritto processuale penale. Tale legge introduce in virtù dei suddetti principi alcuni casi di degiudizializzazione tra cui quello destinato a sfociare in un programma di mediazione. Si inserisce per la prima volta il concetto di mediazione, vengono definiti i concetti di conciliazione e riparazione del danno e si prevedono due momenti precisi del processo in cui questi possono avvenire. In questo capitolo saranno definiti dei concetti fondamentali per la realizzazione di un processo penale minorile moderno quali la decriminalizzazione, la depenalizzazione, la degiudizializzazione e la diversione.

Nel capitolo terzo si passa all'esame del programma di mediazione catalano oggetto principale del nostro lavoro. Le origini della nascita di programmi di conciliazione e riparazione del danno si possono trovare nell'incapacità ormai dimostrata del diritto penale di raggiungere gli obiettivi prestabiliti di prevenzione generale e di prevenzione speciale. La crisi del diritto penale ha provocato la nascita di numerosi movimenti alla ricerca di una giustizia più umana, partecipativa, efficace, preventiva e giusta. Tra quelli più estremi troviamo gli abolizionisti fino ad arrivare a movimenti più moderati come quelli a favore della vittima. Ciascuno di loro ha contribuito in qualche modo a far sorgere nella cultura occidentale dei programmi di mediazione. Questa tendenza a favore di una giustizia minima fondata nella previsione di forme alternative di risoluzione di conflitto diverse dal processo penale è stata esplicitamente confermata, promossa e incoraggiata dalla normativa internazionale sia a livello di Nazioni unite che di Consiglio d'Europa. Sulla base dei precetti internazionali e spinti dalla voglia e dalla necessità di cambiamento sono stati promossi nell'anno 1990 dal Dipartimento di giustizia della Generalitat di Catalogna, l'organo di governo regionale, dei programmi di conciliazione e riparazione del danno. Il programma di conciliazione e riparazione del danno non troverà supporto nella legislazione nazionale fino all'adozione della legge 4/1992. Da allora la soluzione riparatrice è stata prevista in due momenti diversi del processo penale sebbene lo spazio naturale della mediazione è concepito esclusivamente in fase d'istruzione al fine di evitare al minore la via giudiziaria. L'obiettivo della mediazione è la risocializzazione dell'autore del reato, il ristabilimento della pace sociale attraverso la soddisfazione della vittima e il rispetto delle norme. Nel modello catalano di mediazione l'elemento riparatore acquisisce importanza fondamentale per la sua capacità di responsabilizzare il minore. Ci sono dei requisiti e delle garanzie da rispettare al fine di accedere al programma di mediazione che sono d'importanza fondamentale per la tutela dei diritti delle parti coinvolte e della comunità. Il processo di mediazione si svolge in diverse fasi con la presenza indispensabile della figura del mediatore, che gioca un ruolo fondamentale in tale procedura. Se la mediazione riesce a concludersi con successo, e cioè se le parti arrivano ad un accordo che successivamente viene adempiuto dal minore, il caso sarà archiviato e il minore risulterà non responsabile penalmente.

Il terzo capitolo si conclude con l'analisi dei dati relativi ai dieci primi anni di funzionamento del programma. Questi dati riguardano le voci relative al sesso, l'età, il tipo di reato, la recidiva, la percentuale degli interventi conclusi con successo, il contenuto della mediazione e le caratteristiche della vittima.