ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo V
La comparazione giuridica

Maria de Leeuw, 2012

V.1 Introduzione

Dopo che nei capitoli precedenti sono state presentate le normative olandese, italiana ed europea riguardo ai diritti a contatti con il mondo esterno per i detenuti, nel presente capitolo prima ci si soffermerà su alcune differenze nel diritto penitenziario dei due paesi in tal ambito. Quindi si verificheranno la compatibilità delle norme nazionali relativi a questi diritti con le disposizioni dell'art. 3 CEDU, art. 8 CEDU e art. 13 CEDU con art. 6 CEDU. Si cercherà di dare una risposta al quesito se la pena dei detenuti è effettivamente limitata allo scopo della sanzione: la reclusione. (1) Come sottolineato nel par. IV.2, dagli stati membri ci si aspetta un'attitudine attiva che va oltre la mera osservanza delle norme minime. Su tutti gli stati membri grava l'obbligazione positiva di garantire l'attuazione dei diritti inclusi nelle disposizioni CEDU. Riguardo alla tutela del diritto al rispetto della vita privata dei detenuti ciò venne confermato in una sentenza della Corte EDU del 2000 in cui la Corte giudicò che l'amministrazione doveva offrire sostegno ai detenuti al fine di agevolare il mantenimento dei contatti con i congiunti. (2) Per i contatti con il mondo esterno anche la Regola 24.5 delle RPE comprende un'obbligazione positiva degli stati membri ad assicurare la realizzazione di questi contatti. Il sindacato giurisdizionale viene intralciato da due fattori. In primo luogo le disposizioni CEDU sono vaghe, per cui non c'è un punto di riferimento chiaro per determinare i confini di ogni diritto. Non ci sono indicazioni precise sui diritti dell'uomo (e dunque anche dei detenuti) e da chi e in quale misura tali diritti possono essere limitati. In secondo luogo nella giurisprudenza esistente della Corte EDU non viene data risposta chiara per ogni norma nazionale e per ogni situazione immaginabile. I diritti dell'uomo garantiti nella CEDU che come menzionato nel Capitolo I, secondo l'approccio di filosofia del diritto sono diritti inalienabili che non possono essere tolti, per due motivi sono essenziali per il sindacato giurisdizionale della legislazione nazionale e delle garanzie ivi offerte contro limitazioni ingiustificate di tali diritti nei due paesi. Ciò vale tanto più per persone che sono tagliate fuori dal mondo esterno. In primo luogo i diritti fondamentali dell'uomo costituiscono l'estrema risorsa dei detenuti che si trovano in uno stato di totale dipendenza dalla direzione del carcere. Dove si interferisce in modo ingiustificato in tali diritti e di questi i detenuti ne sono interamente o parzialmente privati, si avrà una perdita di dignità umana, e allora non si può più parlare di trattamento umano. In secondo luogo ogni cittadino degli stati membri, tra cui i Paesi Bassi e l'Italia, in ultimo può invocare individualmente le disposizioni convenzionali presso la Corte EDU. La Corte di Strasburgo verifica se sono state violate le disposizioni CEDU interessate e cerca i limiti minimi delle norme CEDU. Gli stati membri sono obbligati a rispettare e ad eseguire le sentenze. (3) Nella sentenza Enea del 2009 la Corte espresse la necessità di tutela giuridica dei detenuti in modo conciso ma chiaro: "justice cannot stop at the prison gate". (4)

Oltre alla verifica di compatibilità con la CEDU le normative nazionali dei Paesi Bassi e dell'Italia sono sottoposte a verifica in base alle Regole Penitenziarie Europee. Infine saranno chiamati in causa i risultati delle relazioni dell'organo europeo indipendente di ispezione CPT, che visita regolarmente i paesi ed esegue ispezioni nelle carceri, nonché le relazioni dell'ispettorato olandese ISt. In Italia non è previsto un organo nazionale d'ispezione. (5)

V.2 Differenze generali tra la legislazione olandese e quella italiana

Dal punto di vista della sistematica legislativa, in generale si può osservare che le disposizioni riguardo ai contatti dei detenuti con il mondo esterno nei Paesi Bassi e in Italia non si trovano alla stessa livello nella gerarchia delle norme. In altre parole, disposizioni analoghe nell'un paese sono incluse nella legge formale e nell'altro nel regolamento esecutivo oppure nel regolamento interno che in entrambi i paesi possono essere diversi in ogni istituto. Degno di nota è il fatto che di recente nella PM, alla fine del Capitolo 5 (Trattamenti medici forzati) è stato aggiunto l'art. 23a, articolo che stabilisce il termine massimo di conservazione dei colloqui telefonici intercettati. (6) Nel PM del resto non si trova nulla sui contatti con il mondo esterno e dal punto di vista della sistematica legislativa tale articolo forse andrebbe posizionato meglio nel Capitolo VII della Pbw (Contatti con il mondo esterno). Il numero e la durata dei colloqui personali e telefonici, oltre ai diritti e le possibilità di legge di limitazione, si trovano nel Capitolo VII della Pbw. Il Regolamento Esecutivo italiano contiene tre articoli con un'esplicitazione dettagliata dell'art. 18 O.P. (che include solo un diritto generale ad avere contatti), con modalità di esecuzione come il numero e la durata dei colloqui personali e telefonici. (7) Un'altra differenza tra la normativa olandese e quella italiana che salta nell'occhio è l'enorme attenzione da parte del legislatore italiano al mantenimento dei legami familiari e l'agevolazione in materia dei contatti con la famiglia, il cosiddetto favor familiae. Ad esempio, il direttore in Italia ha un ampio potere discrezionale di permettere colloqui più lunghi con la famiglia. Per le madri detenute con figli in tenera età la legge italiana prevede un regime speciale, in base a cui alle donne incinte e alle madri di figli piccoli, come modalità alternativa d'esecuzione della pena è possibile, all'inflizione della pena, concedere la detenzione domiciliare con sorveglianza elettronica (par. III.4.4.2). (8) Forse tutto questo ha a che fare con il carattere cattolico e la cultura della famiglia della società italiana. In Italia la famiglia tradizionalmente è il pilastro della società. (9) Nella Pbw olandese non si trovano disposizioni particolari per la famiglia. Un'altra differenza importante è che la legge italiana prevede restrizioni supplementari per i detenuti 41-bis, mentre nei Paesi Bassi i detenuti in reparti di alta sorveglianza riguardo ai loro contatti con il mondo esterno in linea di massima non sono assoggettati a limitazioni ulteriori rispetto ai detenuti in altri reparti. (10) Questo ha a che fare con la gravissima criminalità organizzata contro cui il governo italiano già lotta da decine di anni. Infine nei due paesi sono notevolmente diverse le possibilità di agire contro le limitazioni dei diritti dei detenuti a contatti con il mondo esterno (vedi par. V.3.5).

V.3 Verifica della compatibilità della normativa nazionale con la CEDU e le RPE

V.3.1 Introduzione

Nel presente paragrafo saranno verificate successivamente le disposizioni di legge in materia dei diritti dei detenuti nei due paesi alla corrispondenza epistolare, ai colloqui e alle telefonate riguardo alla compatibilità con le disposizioni pertinenti CEDU, con riferimento anche alle RPE. Come già menzionato nell'introduzione, è difficile indicare precisamente in quale misura la legislazione nazionale dei due paesi soddisfa i requisiti. La CEDU non indica precisamente quanti diritti spettano, quanto estesi devono e possono essere e anche la clausola limitativa dell'art. 8 comma 2 CEDU lascia agli stati membri ampio margine discrezionale, il cosiddetto "margin of appreciation". L'art. 41-bis O.P. nel 2009 fu inasprito e tra l'altro vennero ulteriormente limitati i diritti al contatto con il mondo esterno dei detenuti. (11) Tale inasprimento è stato criticato dalla CPT (par. V.3.2.2).

V.3.2 Art. 3 CEDU - Il divieto di tortura e di pene o trattamenti disumani o degradanti

I Paesi Bassi sono stati condannati dalla Corte EDU nel 2003 per violazione del divieto posto in questo articolo in seguito a pratiche di perquisizione personale sistematica dopo i colloqui (par. V.3.3.3). Dopo il 2003 non seguirono altre condanne. Nell'ambito dei contatti con il mondo esterno l'Italia non è stata condannata in base all'art. 3 CEDU. Possibilmente ciò dipende dal fatto che i detenuti italiani per molto tempo al riguardo hanno potuto servirsi solo del reclamo in virtù dell'art. 35 O.P. (12) In alcune cause, in particolare cause intentate da detenuti 41-bis, è stata asserita la violazione di questo articolo, ma senza successo. (13) Nei seguenti sottoparagrafi se ne discuterà ulteriormente.

V.3.2.1 Art. 3 CEDU - Corrispondenza

Sia nei Paesi Bassi sia in Italia i detenuti hanno molta libertà in merito alla corrispondenza. In linea di massima la corrispondenza non è limitata dal punto di vista quantitativo e nemmeno censurata. Si fa un'eccezione soltanto quando si ritiene necessaria una limitazione per l'ordine e/o la sicurezza. Nessun detenuto nei Paesi Bassi si è appellato alla Corte EDU al riguardo. Si può dunque prudentemente concludere che la legislazione olandese soddisfa le norme CEDU. I problemi intorno alle spese di spedizione della corrispondenza e il problema in caso di violazione del segreto epistolare in contrasto con l'art. 15 comma 4 Gw saranno discussi nel paragrafo sull'art. 8 CEDU. La stessa cosa vale per la possibilità in Italia del prolungamento sine die del controllo della corrispondenza imposto dal Magistrato di Sorveglianza (par. III.4.4.1).

V.3.2.2 Art. 3 CEDU - Colloqui

Sia nei Paesi Bassi (una volta la settimana) sia in Italia (sei volte al mese) i detenuti possono ricevere visite regolarmente (par. II.3.5.2, par. III.4.4.2). Né nella Pbw né nell'O.P. è previsto un numero massimo di colloqui. Un divieto totale di ricevere visite nei Paesi Bassi non è ammesso. (14) Nei Paesi Bassi si possono negare colloqui con determinate persone, in Italia per ogni singolo colloquio si deve chiedere autorizzazione e per i non-familiari la procedura è più complicata (par. III.4.4.2). In quale misura ai detenuti nei Paesi Bassi venga effettivamente negato il diritto ai colloqui per periodi prolungati non è chiaro. Un appello all'art. 3 CEDU in tale ambito per quanto ho potuto appurare non è mai stato fatto da detenuti olandesi, in ogni caso i Paesi Bassi non sono stati condannati al riguardo. Nel 2003 i Paesi Bassi sono stati condannati per violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte EDU ritenne in contrasto con la dignità umana la perquisizione personale dei detenuti nell'istituto ad alta sorveglianza (EBI) effettuata regolarmente ogni settimana, ravvisando in ciò trattamento degradante. (15) Ormai le regole intorno alla perquisizione personale sono state allentate e la sentenza è stata ulteriormente raffinata nella giurisprudenza olandese. (16) L'Italia non è stata condannata per violazione dell'art. 3 CEDU riguardo a perquisizioni personali. Un ricorso di un detenuto che doveva subire perquisizioni personali dopo ogni udienza, è stato dichiarato manifestamente infondato dalla Corte EDU. (17) In seguito ad un reclamo di un detenuto 41-bis contro il diniego di colloqui la Corte EDU nel 2009 giudicò nella sentenza Enea che l'Italia non aveva violato l'art. 3 CEDU. (18) Il limite minimo necessario per poter parlare di trattamento degradante non era stato raggiunto. Questo è rimarchevole, perché il diritto a colloqui dell'interessato era stato limitato ad un ora al mese. Ormai, dall'inasprimento dell'O.P. nel 2009, quella limitazione viene imposta a tutti i detenuti 41-bis. Il governo italiano ritiene queste misure rigorose "necessary in a democratic society" in virtù dell'art. 8 comma 2 CEDU perché già da decine di anni conduce una durissima lotta contro la pesantissima criminalità organizzata, che porta al dissesto della società italiana. La CPT invece ha criticato fortemente la proposta di legge del 2009 (quando ancora era nella fase del dibattimento parlamentare) (vedi par. V.4). (19) La CPT sottolinea la necessità di favorire i contatti tra il personale e i detenuti dopo aver constatato che il personale carcerario aveva avuto ordine di non parlare con i detenuti 41-bis. La CPT inoltre mette in risalto gli effetti dannosi della mancanza di contatti umani genuini con altri detenuti. Più della metà di questa categoria di detenuti assumeva medicine per disturbi psichici e psichiatrici e la CPT ricollega questo fatto alla mancanza di contatti umani. La maggior parte dei detenuti 41-bis riceveva solo visite una volta al mese, benché fino al 2009 fosse ancora possibile la concessione di una seconda ora. D'altronde molti colloqui non si effettuavano, perché la famiglia abitava sempre lontano. Alcuni detenuti rinunciavano del tutto al diritto al colloquio, in particolare con i loro figli piccoli, per il trauma sperimentato dopo ogni colloqui da ambedue le parti. (20) La CPT sottolinea che questa categoria è costituita in particolare da detenuti condannati a pene lunghe e che la maggior parte di loro aveva già passato un lungo periodo in isolamento durante la carcerazione preventiva. È risaputo che l'isolamento per un lungo periodo conduce a danni psichici irreparabili. La CPT giudica che anche prima della modifica di legge nel 2009 il regime 41-bis già comprometteva in larga misura i diritti fondamentali dell'uomo dei detenuti interessati. La CPT ha tuttavia espresso la sua comprensione per l'obiettivo legittimo e la necessità delle autorità italiane di combattere la criminalità organizzata. La possibilità di assegnazione al regime 41-bis per quattro anni (in precedenza da uno a due anni), prorogabili per periodi di due anni, il trasferimento (de facto in esilio) dei detenuti a delle isole, il tempo più lungo passato in cella ogni giorno e le restrizioni, anche nei contatti con gli avvocati, sono misure che cumulativamente fanno sì che a giudizio della CPT si tratta di un trattamento disumano e degradante. (21) La conclusione è che la Corte EDU non ritiene oltrepassato il limite minimo di violazione del divieto al trattamento disumano, ma la CPT chiaramente sì.

V.3.2.3 Art. 3 CEDU - Telefonate

In entrambi i paesi i detenuti hanno il diritto di telefonare al minimo 10 minuti alla settimana. Come nei regolamenti per i colloqui manca un massimo. In linea di principio un divieto totale di poter fare telefonate nei Paesi Bassi non è ammesso. (22) Anche la CPT giudica ciò inaccettabile. (23) Nel 2005 la CPT giudicò di grande importanza il contatto con i familiari e gli amici fuori dell'istituto. (24) Se i detenuti parlano una lingua sconosciuta, ciononostante il diritto al contatto telefonico con il mondo esterno non può essere limitato. (25) In base all'art. 3 CEDU finora la Corte EDU non ha concluso per violazione in relazione al diritto di telefonare. Un punto critico nei Paesi Bassi è che il direttore può infliggere ai detenuti in cella di isolamento, tra l'altro in base al loro stato d'animo, un divieto totale di fare telefonate (par. II.3.5.3). La collocazione in tale cella è ammessa solo per un periodo massimo di due settimane, ma la legge non determina quante volte tale collocazione, ad esempio nel giro di un anno, può avvenire. In Italia i detenuti 41-bis dal 2009 per sei mesi non possono telefonare del tutto, tranne che al loro avvocato (limitatamente a tre volte la settimana o in alternativa al massimo tre colloqui di un'ora alla settimana) e dopo quel periodo di sei mesi solo al posto di un colloquio. Ciò equivale ad un divieto totale di telefonare, in flagrante contrasto con l'art. 3 CEDU e con i consigli della CPT al riguardo. Che la Corte EDU comprendendo la dura lotta del governo italiano contro la criminalità organizzata non abbia accolto appelli a questo articolo è rimarchevole. Ci si pone la domanda per quanto tempo si possano negare contatti telefonici prima che la Corte consideri oltrepassato il relativo limite.

V.3.3 Art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata e familiare e le limitazioni

Come sottolineato nel Capitolo IV l'art. 8 CEDU tutela sia il diritto al rispetto della vita privata che il diritto alla vita familiare e lo stato ha l'obbligazione positiva di garantire la realizzazione di tali diritti. La stessa obbligazione è posta anche nella Regola 24.5 RPE. I detenuti devono essere il più spesso possibile messi in grado di comunicare con la loro famiglia, con terzi e con i rappresentanti di organizzazioni esterne. Questa regola lascia molto margine di interpretazione, perché che cosa vuol dire spesso e che cosa possibile? Sia in Italia sia nei Paesi Bassi i detenuti possono ricevere regolarmente visite e fare telefonate, ma le leggi nazionali non prevedono diritti massimi.

Le interferenze nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla vita di famiglia sono lecite soltanto quando c'è un'assoluta necessità nell'ambito dell'ordine pubblico o dell'interesse generale, purché prevista in disposizioni di legge nazionali sufficientemente precise. Ci si può chiedere se le limitazioni devono essere sempre imposte da un giudice, perché nell'art. 8 comma 2 CEDU ciò non viene posto come requisito. Nelle RPE tuttavia tale requisito è formulato nella Regola 2, per tutte le limitazioni di tutti i diritti. Quando la Corte EDU nel futuro adotterà le RPE come criterio di verifica, le leggi nazionali di entrambi i paesi dovranno essere adeguate in modo drastico. Ciò poiché il legislatore olandese ha attribuito i poteri di limitare i diritti a contatti con il mondo esterno al direttore e per quanto riguarda la violazione del segreto epistolare ciò è persino in contrasto con la costituzione nazionale (par. II.3.5.1). (26) In Italia il direttore ha il potere di limitare i diritti ai colloqui personali e telefonici (dopo la sentenza in primo grado) e il Magistrato di Sorveglianza di limitare la corrispondenza. (27) Anche le procedure di reclamo si svolgono presso questo giudice, il che solleva questioni in materia della sua indipendenza e imparzialità. (28)

V.3.3.1 Art. 8 CEDU - Corrispondenza

Come indicato nella discussione dell'art. 3 CEDU in questo capitolo, ai detenuti nei Paesi Bassi e in Italia in linea di principio non sono poste limitazioni relative al numero delle lettere da spedire o da ricevere. La Corte EDU non ha condannato i Paesi Bassi per reclami relativi alla corrispondenza. Dato che la Corte EDU dalla sentenza Enea nel 2009 sembra adottare le Regole Penitenziarie Europee come criterio di verifica (vedi par. IV.3), nel futuro tuttavia non è da escludersi. Perché anche nei Paesi Bassi si può copiare e leggere la corrispondenza in caso di problemi di ordine e/o di sicurezza. Di quali problemi potrebbe trattarsi precisamente non è specificato nella legge, né la legge pone una durata massima di controllo. (29) La Corte EDU ha stabilito che quando si impongono limitazioni ci deve essere una provvisione di legge per il controllo e che in assenza di tale previsione si può concludere che è violato l'art. 8 CEDU. (30) Tale controllo nei Paesi Bassi spetta al direttore (par. II.3.5.1) ma ciò è in conformità con l'art. 8 comma 2 CEDU. Nella Regola 2 delle RPE è richiesto un controllo del giudice, che vale per tutte le limitazioni dei diritti dei detenuti.

Nell'art. 18 O.P. in contrasto con l'art. 8 CEDU e la regola 'friends and relatives' si distingue tra familiari e altri. (31) Nel 1996 la Corte EDU nel caso Domenichini giudicò che l'art. 8 CEDU era stato violato perché la corrispondenza a uno degli avvocati dell'interessato era stata spedita in ritardo e il controllo della corrispondenza non era ben definito nella legge penitenziaria italiana. (32) Nel 2000 e nel 2001 la Corte EDU giunse nuovamente al giudizio di violazione e in alcuni casi la violazione riguardava la corrispondenza con l'avvocato (par. V.3.5). (33) Dopo l'introduzione dell'art. 18-ter O.P. nel 2004, la CPT in una relazione del 2006 in seguito ad una ispezione in Italia espresse soddisfazione per l'introduzione di tale articolo. (34) Nel 2009 la Corte EDU invece giudicò che l'art. 18-ter O.P. è in contrasto con l'art. 8 CEDU (par. III.4.4.1). La durata e i criteri base per le limitazioni non erano previste per legge e le modalità per l'uso dei poteri non erano chiaramente descritte. (35) L'anno scorso l'Italia fu condannata per violazione dell'art. 8 CEDU e nel relativo giudizio si ritenne violata anche la norma nazionale che vieta espressamente il controllo della corrispondenza con l'avvocato. (36) Dalle molte condanne dell'Italia si può presumere che il controllo della corrispondenza come previsto nell'art. 18-ter O.P., non soddisfi i requisiti dell'art. 8 comma 2 CEDU. Infine è questionabile se i due paesi soddisfano la loro obbligazione positiva di realizzazione di contatti nell'ambito dell'art. 8 CEDU con la distribuzione di un solo francobollo alla settimana. Già nel 1992 la CPT giudicò che gli stati hanno una obbligazione positiva di stimolare i contatti dei detenuti con il mondo esterno. (37) In tale ambito la CPT aveva raccomandato di distribuire francobolli e cancelleria ai detenuti che non sono in grado di acquistarli. (38) Il controllo della corrispondenza non deve portare a ritardi nella consegna della posta e il controllo sulla presenza di oggetti non può essere esteso all'ispezione del contenuto della corrispondenza. (39) Un timbro sulla busta, da cui si rivela che la lettera proviene da un detenuto nel carcere, non è ammesso. (40) La corrispondenza epistolare con avvocati, altri privilegiati e le autorità giudiziarie rientra rigorosamente nel segreto epistolare e il contenuto non può essere controllato. La CPT si chiede anche se i detenuti sono messi al corrente quando viene trattenuta posta in arrivo o in partenza. (41)

V.3.3.2 Art. 8 CEDU - Colloqui

I diritti minimi garantiti per legge sono menzionati nel par. V.3.2.2. Fin dove si estende il potere discrezionale del direttore di concedere più ampi diritti non è chiaro. Oltre al rifiuto di determinate persone il direttore nell'ambito del controllo può ascoltare o registrare colloqui personali qualora lo ritenga necessario per motivi di ordine e di sicurezza o nell'ambito della prevenzione o delle indagini di reato. (42) Pertanto non è sempre concesso ai detenuti parlare con i loro visitatori in modo indisturbato e non è chiaro se sono sempre al corrente di essere ascoltati. (43) Per violazione dell'art. 8 CEDU in merito ai colloqui finora i Paesi Bassi non sono stati condannati dalla Corte EDU. Totale riservatezza è accordata ai detenuti durante i Colloqui non sorvegliati. Un tentativo di includere tale possibilità nella legge italiana si arenò nel 2000 (par. III.4.4.2). Per ora è giurisprudenza costante della Corte EDU che i detenuti non hanno diritto ad una relazione o a contatti di natura sessuale, ma nel 2007 la Corte decise che il concepimento tramite inseminazione artificiale doveva essere ammesso. (44) Per persone al di fuori della famiglia i detenuti in Italia devono addurre motivi fondati, in contrasto con la 'friends and relatives rule' della sentenza Silver (vedi paragrafo precedente). L'art. 18 O.P. su questo punto dunque non soddisfa la norma posta nell'art. 8 CEDU. La CPT richiama continuamente l'attenzione sul problema della famiglia che abita a grande distanza e consiglia regole flessibili per i contatti. In una relazione di ispezione nei Paesi Bassi nel 1998 la CPT espresse le sue critiche relative alla presenza di pareti divisorie di vetro, spazi troppo piccoli e la presenza a distanza udibile di collaboratori carcerari durante i colloqui. (45) L'ultima relazione della CPT che concerne i Paesi Bassi data del 2008. (46) In questa relazione la CPT fa presente il lungo periodo di attesa, da sei settimane a due mesi, prima di poter ricevere visite o di poter telefonare dopo l'ingresso in un reparto per terroristi. La CPT raccomanda di rivedere le misure di sicurezza al fine di assicurare che i detenuti nei reparti per terroristi non vengono inutilmente danneggiati nel loro diritto alla difesa. (47) La ISt nel 2010, rimandando all'art. 8 CEDU e alle RPE ha raccomandato di ampliare gli orari delle visite per i bambini e di organizzare giornate speciali genitore-figlio (par. II.3.5.2). (48)

Nel 2000 la Corte EDU giudicò la limitazione di colloqui in un carcere italiano ancora lecita. (49) Nel 2009 la corte riteneva necessarie in una società democratica le restrizioni poste a detenuti 41-bis. (50) La conclusione è che anche l'Italia in merito alla limitazione dei colloqui non è ancora stata condannata dalla Corte EDU per violazione dell'art. 8 CEDU. In una relazione del 2010 la CPT constata che in un reparto ad alta sicurezza a Novara per i detenuti era difficile mettersi in contatto con il direttore del carcere. La CPT ritiene un diritto essenziale per i detenuti l'accesso diretto al Magistrato di Sorveglianza, al direttore e al dirigente del servizio medico. Anche l'acustica nelle sale per le visite non era soddisfacente. Si doveva urlare attraverso l'interfono per capirsi. La CPT giudica necessarie misure di miglioramento degli spazi con attenzione agli interessi dei bambini piccoli. (51)

V.3.3.3 Art. 8 CEDU - Telefonate

Come menzionato nel par. V.3.2.3 i detenuti in entrambi i paesi hanno il diritto di fare telefonate per 10 minuti alla settimana. È rimarchevole che la Corte EDU ancora nel 2002 giudicò che non esisteva un diritto di telefonare purché ci fossero possibilità adeguate di corrispondenza epistolare. (52) Ormai telefonare è un'attività quotidiana talmente frequente nel mondo esterno che questa forma di contatto è divenuta sempre più importante. Nei Paesi Bassi i detenuti entro i tempi e la durata ammessi dei colloqui telefonici in linea di principio possono telefonare liberamente. Nei Paesi Bassi non è necessario, ma può essere esercitato un controllo di determinati colloqui telefonici per un periodo massimo di 12 mesi (fino al 2005 tre mesi) al fine di appurare l'identità dell'interlocutore del detenuto o per motivi di ordine e/o di sicurezza. (53) Finora i Paesi Bassi su questo punto non sono stati condannati dalla Corte EDU. È possibile che la RSJ, che all'epoca della proposta di legge nel 2005 giudicò negativamente il prolungamento del termine massimo di controllo dei colloqui telefonici da 3 a 12 mesi, ne tenga conto nelle procedure d'appello e che le vertenze vengano risolte a livello nazionale. La registrazione e l'ascolto di colloqui telefonici a giudizio della Corte EDU nel 2004 non era ben regolato nella normativa nazionale, in particolare riguardo ai motivi per la limitazione e la durata totale di essa. (54) Secondo la Corte né la circolare in vigore a suo tempo, né il regolamento interno, davano motivo di giustificare l'ascolto. (55) A seguito di questa sentenza De Lange e Mevis osservano: "La [Corte EDU] non accetta il ragionamento che la legittimazione per una limitazione dell'esercizio dei diritti fondamentali eo ipso si trova nella detenzione". (56) Nella sua annotazione sotto questa sentenza Mevis giudica le norme olandesi come segue: "criteri vaghi in cui l'ascolto e la registrazione di colloqui telefonici quale limitazione esplicita di un diritto fondamentale sono regolati in una normativa di livello non superiore a un regolamento interno, per cui si creò un regime diverso in ogni istituto". (57) I detenuti in Italia per ogni telefonata devono chiedere l'autorizzazione al direttore. Grazie alla disposizione con la parola può nell'art. 18 O.P. al direttore spetta ampio potere discrezionale. (58) L'obbligo di chiedere l'autorizzazione non contrasta con l'art. 8 CEDU, perché tale requisito ricade sotto il margine di discrezionalità offerto nel secondo comma dell'art. 8 CEDU. Nel 2006 la CPT criticò l'obbligazione per i detenuti stranieri in Italia di dimostrare di avere una relazione familiare con l'interlocutore desiderato e di presentare un contratto di collegamento telefonico fisso (par. III.6). (59) Come già discusso in merito alla corrispondenza e ai colloqui personali l'art. 18 O.P., al fine di soddisfare il requisito dell'art. 8 CEDU, deve essere adeguato per eliminare la distinzione tra la famiglia e altri. Ci sono state molte procedure relative al diniego di autorizzazione per telefonare da detenuti 41-bis. Nel 2009 la Corte giudicò nel caso Stolder che l'art. 8 CEDU non era stato violato e ciò è rimarchevole perché l'interessato non poteva telefonare del tutto. (60) La legge italiana dunque sembra soddisfare le norme poste nella CEDU, ma in realtà dal 2009 per i detenuti 41-bis esiste un divieto totale di telefonare e ciò è ritenuto inaccettabile da parte della CPT (par. V.3.2.3). In merito ai contatti con l'avvocato vedi par. V.3.5. Infine in nessuno dei due paesi è previsto l'uso dei mezzi moderni di comunicazione. Nella motivazione della Regola 24.1 RPE il Consiglio d'Europa sottolinea che si devono mantenere il più possibile i contatti con il mondo esterno e che le autorità carcerarie devono prendere in considerazione le moderne possibilità tecniche e la comunicazione elettronica. (61) Nella relazione annuale del 2009 la ISt indica come punto suscettibile di critica il fatto che le spese per le telefonate differiscono tra gli istituti. (62) In una relazione del marzo 2011 si segnala che in una Casa di custodia i collaboratori in caso di problemi relativi alle telefonate talvolta designavano un detenuto per organizzare le telefonate, cosa considerata inopportuna. (63)

V.3.4 Contatti con i media

Nei Paesi Bassi i colloqui personali e telefonici con i media sono regolati nella legge penitenziaria. (64) Non c'è una provvisione separata per la corrispondenza epistolare, per cui dunque valgono le norme generali. In Italia i giornalisti per tutte le forme di contatto fanno parte degli altri intesi nella norma generale. (65) Per colloqui personali o telefonici con la stampa il detenuto deve dunque chiedere l'autorizzazione al direttore. Non sembra plausibile la violazione del divieto di tortura o di pene o trattamento disumano o degradante in seguito al diniego dell'autorizzazione al contatto con i media e non ho trovato condanne della Corte EDU dei Paesi Bassi o dell'Italia relative a quest'articolo né relative all'art. 8 CEDU. La clausola limitativa nell'art. 8 comma 2 CEDU lascia agli stati membri il potere di limitare questi contatti. È comprensibile ed accettabile che gli interessi dell'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica e delle indagini penali in tale contesto possono essere di peso maggiore rispetto agli interessi personali del detenuto. Anche nella Regola 24.12 RPE è previsto che i contatti con i media possono essere vietati per motivi urgenti relativi all'ordine pubblico e la sicurezza pubblica o nell'interesse di vittime, altri detenuti o il personale carcerario. Nella giurisprudenza olandese ci sono diverse pronunce sul diniego di colloqui con giornalisti (par. II.3.5.4), presso la Corte EDU tuttavia nessuno ha reclamato. Su questo tema in Italia non si trova né normativa né giurisprudenza e nel seguito non verrà ulteriormente discusso.

V.3.5 Il combinato disposto degli articoli 6 e 13 CEDU - Tutela giuridica

Come detto nel par. IV.2.3 nell'art. 13 CEDU è stabilito che in caso di limitazione di diritti si deve offrire un rimedio giurisdizionale. Nella sentenza Golder la Corte EDU ha confermato che i detenuti hanno il diritto al contatto con un avvocato. I Paesi Bassi nell'ambito dei contatti con il mondo esterno non sono stati condannati per violazione del combinato disposto degli articoli 6 e 13 CEDU. Possibili problemi di indipendenza e imparzialità riguardanti le procedure di reclamo e di appello regolate nel Pbw sono ampiamente discussi nel par. II.4.2. Trattasi del duplice compito della RSJ, della nomina temporanea dei giudici, della mancanza di un regolamento di ricusazione e di astensione dei giudici e del carattere chiuso delle udienze. Nel par. II.3.5.3 sono stati discussi i problemi della limitazione del contatto telefonico con l'avvocato. Nella giurisprudenza nazionale la BC ha elaborato una linea di condotta secondo cui al direttore dell'istituto spetta solo un potere discrezionale marginale. Trattasi di un miglioramento, perché l'avvocato non deve più dimostrare la necessità del contatto. Eppure il detenuto per questi contatti resta dipendente dal direttore. La norma in entrambi i paesi dunque soddisfa le norme CEDU, ma è prevedibile una violazione del combinato disposto degli articoli 13 e 6 comma 3 sub c CEDU.

Nel 2009 la ISt riportò che in molti istituti il Modello del Regolamento interno non era disponibile o era scaduto e che non tutti i detenuti sapevano dell'esistenza del commissario del mese. Ciò non riguarda tanto la normativa, quanto la comunicazione e l'esecuzione della normativa.

Dopo la sentenza n. 26 della Corte costituzionale italiana del 1999 (par. III.5.3), in cui l'art. 18 O.P. nella parte in cui non prevede un rimedio giurisdizionale contro decisioni di limitazione dei diritti ai contatti con il mondo esterno è stato dichiarato incostituzionale, nell'anno 2011 non è prevista una norma di legge, tranne l'art. 18-ter incluso nell'O.P. dal legislatore italiano nel 2004 riguardo alla limitazione della corrispondenza. Con ciò è anche previsto un rimedio giurisdizionale secondo la procedura esistente dell'art. 18-ter O.P., ma questa procedura non vale per decisioni relative alla limitazione del diritto ai colloqui personali e telefonici. Dopo una sentenza della Corte costituzionale nel 2003 questa procedura tuttavia viene ora seguita anche contro decisioni relative ai colloqui. (66) La costituzione garantisce l'accesso al giudice nell'art. 111 comma 2 Cost. nell'ambito dell'azione penale, ma le procedure d'appello in base all'art. 18-ter O.P. conseguono dal potere generale del Magistrato di Sorveglianza e non hanno luogo nell'ambito del processo penale. In materia dell'incompatibilità dei compiti, non si applica la norma del codice penale, ma l'art. 18-ter comma 6 O.P. (67) Dopo una sentenza della Corte di Cassazione ora vi è una possibilità di ricusazione del Magistrato di Sorveglianza. (68) La conclusione è che la legge italiana non soddisfa i requisiti posti nel combinato disposto degli articoli 13 e 6 CEDU riguardo alla tutela giuridica contro limitazioni dei contatti con il mondo esterno dei detenuti e che necessita un adeguamento.

V.4 Gli organi di vigilanza - CPT e ISt

La CPT visita istituti penitenziari e altri luoghi di detenzione come le case circondariali e le celle di polizia. (69) Ogni visita della CPT (con tre membri) viene annunciata da una settimana e mezza a due settimane prima. Il luogo viene comunicato solo alcuni giorni prima della visita. Durante le visite hanno luogo interviste con i detenuti. Al riguardo De Lange scrisse nel 2008: "Il punto di partenza sembra essere che la visita deve avere il carattere più aperto possibile". (70) A giudizio della CPT gli istituti devono essere regolarmente ispezionati da un organo indipendente. (71) Nei Paesi Bassi ciò è previsto dal 2005 tramite l'istituzione della ISt. Quest'organizzazione indipendente visita tutti gli istituti penitenziari effettuando regolarmente ispezioni. In seguito alle constatazioni la ISt pubblica dei rapporti delle ispezioni con raccomandazioni al Ministro della giustizia. Durante le ispezioni si svolgono colloqui con la commissione dei detenuti (Gedeco), con gli assistenti religiosi ed il servizio medico. Il modo di lavorare della ISt è fissato in un Protocollo e in un Quadro di sorveglianza. (72) Da un relazione dal 1993 risultò dopo una visita all'istituto olandese De Singel nel 1992 a Rotterdam, che il 50% dei detenuti era straniero, mentre durante l'ispezione erano presenti solo tre interpreti. (73) Se questa barriera linguistica abbia avuto peso nell'ispezione il rapporto non lo dice.

In Italia non esiste un organo indipendente di controllo che esegue ispezioni nazionali. Nel 1978 presso il Ministero degli Esteri è stato istituito il Comitato Interministeriale per i Diritti dell'Uomo (CIDU), in cui l'accento viene posto sugli sforzi dell'Italia presso le Nazioni Unite, diretti contro la pena di morte. (74) A favore dei detenuti dal 2009 sono stati istituiti dei garanti (par. III.5.3).

Le ispezioni della CPT e della ISt negli ultimi 20 anni sono risultate molto utili e hanno portato a diversi miglioramenti. La CPT tuttavia non si concentra in modo particolare sull'interferenza ingiustificata nei diritti dei detenuti a contatti con il mondo esterno, ma primariamente sul divieto di tortura e sul divieto di pene o trattamento disumano o degradante e le ispezioni sono mirate alla prevenzione di abusi negli istituti penitenziari. (75) Le visite vengono preannunciate - sia con poco anticipo - presso l'istituto da visitare, il ché elimina in gran parte l'effetto sorpresa. Le relazioni della CPT e della ISt dunque trattano di problematiche generali e sono stese in termini generali, magari perché si collabora con le autorità degli stati membri in un modello cooperativo. Non si indaga su reclami di detenuti individuali, per lo meno non risultano nelle relazioni. Per ottenere un controllo più efficace entrambe le organizzazioni potrebbero prestare più attenzione ai reclami messi sul tappeto durante interviste con detenuti individuali. Si deve tener conto dei possibili timori dei detenuti per rappresaglie, in particolare di persone originarie di un paese lontano che a causa della loro cultura non sono abituati ad esprimersi apertamente con le autorità.

Note

1. Secondo una famosa espressione del Britannico Sir Alexander Henry Paterson (1884 - 1947) "men go to prison as punishment, not for punishment".

2. Corte EDU, 28 settembre 2000, n. 13803/88, Messina vs. Italia, par. 61.

3. Art. 46 CEDU.

4. Corte EDU, 27 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia.

5. Art. 69 comma 2 O.P. Come indicato nel Capitolo II la sorveglianza delle carceri fa parte dei compiti del Magistrato di Sorveglianza.

6. In seguito alla sentenza della Corte EDU, Doerga vs. Paesi Bassi, vedi l'annotazione 126.

7. Art. 37 - Colloqui, art. 38 - Corrispondenza epistolare e telegrafica e art. 39 - Corrispondenza telefonica.

8. Il combinato disposto dell'art. 146 comma 1 e 2 C.P. e l'art. 47-ter comma 1 O.P.

9. Dopo una dura lotta politica venne approvata la legge sul divorzio, legge n. 898, 1 dicembre 1970. La legge sull'aborto, dopo un'altra dura lotta, seguì otto anni dopo, n. 194 del 22 maggio 1978.

10. Eccetto, fino al 2003, le perquisizioni personali dopo i colloqui, vedi par. V.3.2.2.

11. Legge n. 94, 15 luglio 2009 (modifica dell'art. 41-bis O.P.).

12. In 2009 l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 3 CEDU per il sovraffollamento nelle carceri italiane, Corte EDU, 16 luglio 2009, n. 22635/03, Sulejmanovic vs. Italia.

13. Corte EDU 20 gennaio 2009, n. 24424/03 Zara vs. Italia; in questa sentenza la Corte rimanda alla sua sentenza del 7 maggio 2002, n. 42285/98, Salvatore vs. Italia, in cui la limitazione dei colloqui e della corrispondenza era ritenuta necessaria in una società democratica; Corte EDU 3 febbraio 2010, n. 24950/06, Montani vs. Italia.

14. BC 8 luglio 2008, 08/0883/GA.

15. Corte EDU, 4 febbraio 2003, n. 50901/99, Van der Ven & Lorsé vs. Paesi Bassi. La Corte non giudicò violati gli articoli 8 e 13 CEDU. Nella sentenza del 26 settembre 2006, Wainwright vs. UK, Sancties 2007, n. 16, la Corte giudicò che la perquisizione personale di per sé non è illecita, purché le norme nazionali per la perquisizione siano osservate, nel rispetto per la dignità umana.

16. Pres. Rb Den Haag 07 luglio 2003, KG/03/624, Sancties 2003, 51; BC 16 settembre 2002, Sancties 2003, 3 (anche la drasticità della perquisizione personale è un interesse che deve essere considerato nella valutazione della relativa decisione).

17. Corte EDU 17 agosto 2008, n. 22727/03, De Pace vs. Italia.

18. Corte EDU, 27 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia.

19. CPT/Inf (2010) 12.

20. CPT/Inf (2010) 12, par. 75 & 76. Ci si può chiedere se vengono violati i diritti dell'infanzia.

21. CPT/Inf (2010) 12, par. 84.

22. BC 29 gennaio 2002, 01/1956/GA, Sancties 2002, 26. BC 8 luglio 2003, 03/1403/SG, Sancties 2003, 52.

23. CPT/Inf (93) 2, par. 51, Francia; CPT/Inf (98) 7, par. 149, Francia; cfr. la sentenza Stolder della Corte EDU.

24. CPT/Inf (2005) 13, Austria, par. 100.

25. CPT/Inf (2004) 40, Bosnia ed Erzegovina, par. 104 e CPT/Inf(2005) 13, Austria, par. 100.

26. Art. 13 comma 1 Gw.

27. Art. 18-ter comma 3 sub a O.P.; la disposizione vale anche per i condannati in primo grado, il che può contrastare con la presunzione d'innocenza.

28. Art. 69 comma 2 O.P. Nell'art. 18-ter comma 6 O.P. è previsto che il giudice che ordina una limitazione non fa parte del collegio giudiziale che giudica sull'appello secondo la procedura dell'art. 14-ter O.P.

29. Art. 36 comma 3 Pbw.

30. Corte EDU, 14 giugno 2005, n. 92/03, Pisk-Piskowski vs. Polonia.

31. Corte EDU, 25 marzo 1983, Silver e altri vs. UK, Serie A, Vol. 61.

32. Corte EDU 15 novembre1996, n. 101/1995/607/695, Domenichini vs. Italia.

33. Corte EDU, 21 dicembre 2000, n. 31543/96, Rinzivillo vs. Italia, in Riv. Int. Dir. uomo, 2001 p. 307; la Corte stabilì che la constatazione di violazione offriva sufficiente riparazione al reclamante; Corte EDU, 9 gennaio 2002, n. 26161/95, Natoli vs. Italia, trattò della corrispondenza con la figlia e con l'avvocato del detenuto; 20 gennaio 2009, Zara vs. Italia, n. 24424/03 (corrispondenza con l'avvocato); Corte EDU, 7 luglio 2009, Piacenti vs. Italia, n. 24425/03; Corte EDU 7 luglio 2009, Annunziata vs. Italia, n. 24423/03.

34. CPT/Inf (2006) 16, par. 122.

35. Corte EDU, 7 luglio 2009, n. 24425/03, Piacenti vs. Italia.

36. Corte EDU, 3 febbraio 2010, n. 24950/06, Montani vs. Italia (corrispondenza con l'avvocato), art. 18-ter O.P.

37. CPT/Inf (92) 3, 2nd General Report, par. 51. Nel 1992 Tulkens osservò: "Anders dan algemene publikaties, academische vertogen en regeringsnota's confronteert het werk van het CPT ons met de droesemige bodem van strafstelsels". ("Diversamente dalle pubblicazioni generali, argomentazioni accademici e note del governo il lavoro della CPT ci confronta con i torbidi fondi dei regimi penitenziari."), J.J.J. Tulkens, Sancties, afl. 1, 1992.

38. CPT/Inf (96) 27, Paesi Bassi (Aruba), par. 259; CPT/Inf(2004) 18, Ungheria, par. 52.

39. CPT/Inf (2002) 16, Malta, par. 77.

40. CPT/Inf (90) 15, VK, par. 113.

41. CPT/Inf (2008) 2, Paesi Bassi, par. 51.

42. Il combinato disposto dell'art. 38 comma 4 e l'art. 36 comma 4 Pbw. Il direttore è obbligato ad informare il detenuto in anticipo dei motivi del controllo e del modo in cui viene esercitato.

43. Una tale informazione è d'obbligo, art. 38 comma 4 ultima frase Pbw.

44. Corte EDU, Grand Chamber, 4 dicembre 2007, n. 00044362/04, Dickson vs. UK.

45. CPT/Inf (98) 15, Paesi Bassi, pag. 66 e 70. La sala colloqui non deve essere troppo disturbato e rumorosa e ci devono essere sufficienti sedie, CPT/Inf (2002) 1, Bulgaria, par. 150.

46. CPT/Inf (2008) 2; Kamerstukken II, 24587 e 31200 n. 245 in merito a due navi carcere a Dordrecht e a Rotterdam, il centro di detenzione Rotterdam, i reparti per terroristi a De Schie e Nieuw Vosseveld (Vught) e l'istituto per minorenni "De Hartelborgt" a Spijkenisse.

47. CPT/Inf (2008) 2, Paesi Bassi, par. 50.

48. Ispezione Istituto Penitenziario Zwolle, novembre 2010, p. 28.

49. Corte EDU, 28 settembre 2000, n. 25498/94, Messina vs. Italia.

50. Corte EDU, 27 settembre 2009, n. 74912/01, Enea vs. Italia. Ciò venne ripetuto dalla Corte nella sentenza Stolder. Corte EDU, 1 dicembre 2009, n. 24418/03, Stolder vs. Italia. Il colloquio era limitato a un'ora al mese (solo famiglia) e il detenuto poteva telefonare solo in sostituzione di un colloquio.

51. CPT/Inf (2010) 12, Italia, par. 77.

52. Corte EDU, 29 gennaio 2002, par. 92, NJ 2002, 619, AB vs. Paesi Bassi.

53. Art. 39 comma 2. All'interessato vengono comunicati la natura e il motivo del controllo.

54. Corte EDU, 27 aprile 2004, n. 50210/99, NJ 2004, 651 e Nieuwsbrief Strafrecht 2004, 195 Doerga vs. Paesi Bassi. Né la circolare 1883/3790 né il regolamento interno dell'istituto penitenziario De Marwei potevano giustificare l'intercettazione, a giudizio della Corte. In precedenza la Corte Suprema in NJ 1999, 576 non aveva giudicato che mancava il fondamento legale.

55. Circolare 1883/3790.

56. "Het [EHRM] accepteert niet de redenering dat de legitimatie voor een beperking in de uitoefening van grondrechten eo ipso in detentie is gelegen", J. de Lange & P.A.M. Mevis, De gedetineerde als rechtssubject; algemene aspecten van de rechtspositie van gedetineerden, in: Detentie, gevangen in Nederland, Alphen aan den Rijn 2009, p. 383.

57. Corte EDU 27 aprile 2004, NJ 2004, 651 con annotazione Mevis, Doerga vs. Paesi Bassi, HR 2 marzo 1999, NJ 1999, 576: "vage criteria waarin het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken als expliciete beperking van een grondrecht is geregeld in regelgeving van geen hoger niveau dan huisregels, waardoor een per inrichting verschillend regime kon ontstaan"; HR 24 febbraio 2004, Nieuwsbrief strafrecht 2004, n. 123; Corte EDU 23 settembre 2003, NJCM 2004, p. 818; HR 24 febbraio 2004, NJ 2004, 225. P. Ölçer e S. Wurzer, "Afluisteren in penitentiaire inrichtingen: de zaak Doerga en het EHRM", Strafblad, 2004, p. 95, in merito all'art. 39 comma 1 Pbw: "onder de nieuwe regeling moet de bevoegdheid tot tappen en verdere verwerking van persoonsgegevens nader worden uitgewerkt in de huisregels"("in base alla nuova norma il potere di intercettazione e l'ulteriore elaborazione di dati personale deve essere ulteriormente definito nel regolamento interno").

58. Nei Paesi Bassi i detenuti sono possibilmente limitati per mancanza di denaro. Il compenso misero per il lavoro, attualmente di 12,80 Euro la settimana, non soddisfa la Regola 26.10 RPE (compenso equo). In Italia il compenso è maggiore (oltre 400 Euro mensili), ma la previdenza sociale per la famiglia è peggiore.

59. CPT/Inf (2006) 16, par. 122.

60. Corte EDU, 1 dicembre 2009, n. 24418/03, Stolder vs. Italia. La Corte EDU accettò la necessità di limitazione perché Stolder, associato della Camorra era estremamente pericoloso.

61. In un caso particolare del 2006 venne ritenuto ammissibile una webcam al fine di consentire al detenuto interessato il contatto con suo figlio piccolo, BC 22 agosto 2006, 06/698/GA, Sancties 2007, 6.

62. Inspectiejaarplan 2009, p. 17. Una bella citazione da questa relazione: "Het bieden van mogelijkheden tot regelmatig contact tussen gedetineerde ouders en hun kinderen is niet alleen van belang vanuit humanitair oogpunt, maar ook - naar uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken - als ondersteunende factor om terugkeer in criminaliteit te voorkomen" ("Offrire possibilità di regolari contatti tra genitori detenuti e i loro figli non riveste solo importanza dal punto di vista umanitario ma - come è risultato da ricerche scientifiche - come fattore di sostegno per prevenire il ritorno alla criminalità").

63. Come indicato nel par. III.3.2, in Italia ciò contrasterebbe con l'art. 32 comma 3 O.P.

64. Art. 40 Pbw.

65. Art. 18 O.P.

66. Corte Cost., 26 febbraio 2003, Sezioni Riunite, Gianni, C. pen. 04, 1362. Il combinato disposto dell'art. 18-ter e l'art. 14-ter O.P.

67. Art. 34 comma 2-ter C.P.; art. 18-ter comma 6 stabilisce che del collegio giurisdizionale che decide sulle procedure contro una decisione relativa alla limitazione della corrispondenza non fa parte il giudice che ha presa la decisione in questione. Si rileva che nell'art. 34 comma 2-ter c.p.p. sub b sono menzionate anche le decisioni relative all'autorizzazione per i colloqui personali e telefonici, mentre l'art. 18-ter comma 6 O.P. tratta esclusivamente della corrispondenza.

68. Cass., Sezione I, 7 ottobre 2010, n. 37523. Sulla ricusazione decide la Corte d'appello.

69. Vedi European Committee for the Prevention of Torture. Si verifica secondo le norme CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004. Il CPT è stato istituito in seguito alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e del trattamento o la pena degradante del 26 novembre 1987, stipulata nell'ambito della collaborazione all'interno del Consiglio d'Europa. Anche stati non membri del Consiglio d'Europa possono aderirvi.

70. "Uitgangspunt lijkt te zijn dat het bezoek een zo open mogelijk karakter dient te hebben", J. de Lange, tesi di dottorato EUR, WLP Nijmegen 2008, p. 162.

71. CPT 2nd General Report, CPT/Inf (02) 3, par. 54.

72. Stc. 2006, 98, p. 7. Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing.

73. CPT Inf (93) 15, 15 luglio 1993.

74. Decreto Ministeriale del Ministero degli Esteri n. 519, 15 febbraio 1978. La pena di morte non aggiungerebbe niente alla sicurezza dei cittadini e non impedirebbe loro di commettere reati.

75. Ci sono tre tipi di visite: periodiche, ad-hoc e follow-up, art. 2 ECPT.