ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo I
Introduzione

Maria de Leeuw, 2012

I.1 Generale

Il legame con la società per ogni detenuto viene reciso quando dopo una condanna irrevocabile entra nel carcere. (1) Da cittadino che determina in modo indipendente come organizzare la propria vita, il detenuto diventa un individuo dipendente. Dipendente dal direttore e dal personale carcerario dell'istituto dove dimora, dal funzionario di selezione, dalla famiglia e dagli amici, dal medico dell'istituto e del servizio sociale. Entrambi gli aspetti della reclusione, sia la separazione dalla società sia la dipendenza dalle autorità, incidono in modo drastico. I contatti con il mondo esterno per ogni detenuto formano il cordone ombelicale con la vita che li aspetta alla fine della detenzione. Dei contatti regolari positivi con la famiglia e con amici, nonché informazioni su che cosa sta succedendo nella società, sosterranno il condannato nella sua risocializzazione e nel suo reinserimento e contrasteranno gli effetti negativi della detenzione. (2) In generale nella letteratura giuridica si ritiene il mantenimento dei contatti con il mondo esterno di grande importanza al fine di limitare le conseguenze negative della detenzione. Nel 1986 Kelk scrisse al riguardo: "La reclusione elimina una parte esistenziale dalla vita del punito". (3) Nel 2009 Fiselier scrive: "Così il punito non deve alienarsi dalla famiglia. In tale conteso si pensi ai contatti telefonici ed epistolari, ai colloqui e ai permessi". (4) Solo dopo l'interesse rinnovato per i diritti dell'uomo dopo la seconda guerra mondiale e la formazione della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU) nel 1948 cresceva l'attenzione volta alla tutela giuridica dei detenuti. (5) L'importanza di disposizioni di legge specifiche a garanzia dei diritti fondamentali per i detenuti, come il diritto di libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata, veniva riconosciuta anche dal legislatore olandese e negli anni cinquanta del secolo scorso si diede inizio alla codificazione di tali diritti. (6) Alla fine degli anni settanta Kelk nella sua tesi di dottorato scrisse che ogni detenuto resta cittadino giuridico autonomo e che il rapporto giuridico tra il detenuto e il governo non ha carattere straordinario. (7) Ci è voluto molto tempo prima che ai detenuti fosse concesso un rimedio giurisdizionale per contestare le violazioni dei loro diritti fondamentali da parte del direttore. Solo nel 1977 fu introdotto il diritto di reclamo e con la revisione costituzionale del 1983 veniva inclusa una disposizione sulla limitazione dei diritti fondamentali dei detenuti nella nostra costituzione. (8) Nel par. II.3.1 verrà discussa questa disposizione, dalla letteratura giuridica definita 'vaga'. Ai contatti con il mondo esterno per i detenuti è dedicato un capitolo separato nell'attuale legge di principio penitenziario (in seguito: Pbw). (9) La limitazione dei diritti ivi inclusi a contatti con il mondo esterno è prevista per motivi di ordine e di sicurezza. (10) In caso di violazione illecita di tale diritto la punizione de facto viene aggravata e ciò comporta una violazione del divieto del reformatio in peius. Pertanto è di vitale importanza che le autorità carcerarie nelle loro decisioni di limitazione dei diritti fondamentali dei detenuti facciano sempre una valutazione scrupolosa, in osservanza dei principi generali di diritto della proporzionalità, della sussidiarità e dell'uguaglianza.

I.2 Oggetto della tesi e delimitazione

In questa tesi si entra nel merito della normativa relativa ai contatti dei detenuti con il mondo esterno a livello nazionale e internazionale. In una ricerca di diritto comparato si studiano le normative di due paesi, Paesi Bassi e Italia. La scelta dell'Italia è dovuta ad un legame personale particolare. (11) Tuttavia ci sono altre ragioni per giustificare tale scelta. I sistemi giuridici di entrambi i paesi si basano sui principi del 'civil law'. Dalla fondazione nel 1957 sia i Paesi Bassi sia l'Italia sono membri della Comunità europea (ora: Unione europea). Eppure sono diversi, non solo per ubicazione geografica, ma anche per aspetti storici e culturali. I Paesi Bassi sono un Regno e l'Italia è una Repubblica, nel Nord e nel Centro dei Paesi Bassi storicamente la popolazione è protestante e nel Sud cattolica e in Italia la popolazione è a maggioranza cattolica. Nei Paesi Bassi l'influenza della religione sulla politica e la vita pubblica dagli anni settanta del secolo scorso è fortemente diminuita, mentre in Italia la chiesa cattolica nella vita pubblica riveste tuttora un ruolo importante. In seguito a visite agli istituti penitenziari di Vught e Ter Peel nei Paesi Bassi e una ampia visita guidata nel carcere di Rebibbia a Roma nell'ambito dello studio di giurisprudenza, è nato nell'autrice l'interesse per il diritto penitenziario. Alla scelta per l'oggetto specifico "contatti con il mondo esterno" l'autrice è arrivata per due motivi. In primo luogo dopo conversazioni personali con un ex-detenuto che ha scontato una pena di lunga durata divenne chiaro quanto i contatti con la famiglia e con amici siano importanti per un recluso. (12) In secondo luogo nell'ordinamento penitenziario olandese è dedicato un capitolo separato a tale oggetto e ciò offre una delimitazione logica. I seguenti diritti al contatto sono regolati nel capitolo VII della Pbw: corrispondenza, colloqui e telefonate. Queste forme di contatto hanno in comune che normalmente sono caratterizzate da una reciprocità. Per i detenuti tuttavia ciò vale soltanto per la corrispondenza, in quanto i visitatori vengono alla prigione e di norma sono consentite solo le telefonate in uscita. (13) Una seconda delimitazione è fatta limitando la ricerca a detenuti adulti condannati in via definitiva. Per giovani, detenuti preventivamente e detenuti nell'ambito di una misura per delinquenti abituali ISD, di internamento in regime TBS o di custodia degli stranieri vigono norme diverse; pertanto queste categorie non rientrano nella presente tesi. Per la ricerca si è seguito l'itinerario giuridico e si è sempre partiti dal diritto olandese. (14)

I.3 Quesito della ricerca e ripartizione

Il quesito centrale della ricerca è: "Sotto quale profilo la normativa nazionale olandese diverge da quella italiana relativamente ai contatti dei detenuti con il mondo esterno, le norme nazionali soddisfano i requisiti di trattamento umano posti dalle disposizioni CEDU rilevanti per l'argomento e su quali punti sono necessari o opportuni adeguamenti"? Questo quesito centrale della ricerca può essere frazionato nei seguenti tre quesiti parziali:

  1. In quale misura la normativa italiana diverge da quella olandese nell'ambito dei contatti con il mondo esterno per i detenuti e quali punti focali se ne possono estrapolare?
  2. In quali punti la normativa in ciascun paese non soddisfa le disposizioni europee per i diritti dell'uomo che rivestono importanza per l'argomento scelto?
  3. Quali adeguamenti di norme nazionali sono necessari per soddisfare le norme inerenti nazionali ed europee e quali adeguamenti sono inoltre opportuni al fine di continuare a garantire un trattamento umano ai detenuti?

Per rispondere al primo quesito parziale è necessario uno studio di entrambe le normative. Dopo l'introduzione sia nel Capitolo II sia nel Capitolo III, partendo dalle leggi nazionali penitenziarie, rimandando alla giurisprudenza relativa, per ogni forma di contatto si presenta un riepilogo delle disposizioni con cui i diritti ai contatti con il mondo esterno per i detenuti sono garantiti nelle normative nazionali, come sono regolate le limitazioni di tali diritti e quali rimedi giurisdizionali hanno a disposizione i detenuti contro una misura di limitazione. Nel Capitolo IV vengono discusse le disposizioni della CEDU più rilevanti per l'argomento della tesi, cioè gli articoli 3, 8 e il combinato disposto degli articoli 6 e 13 CEDU. In seguito per ogni articolo e per ogni forma di contatto si presenta un riepilogo delle norme, anche riferito alla giurisprudenza della Corte EDU. (15) Si presterà attenzione particolare alle Regole Penitenziarie Europee, le European Prison Rules (in seguito: RPE). (16) Alla fine del Capitolo IV si discuterà il rapporto tra la giurisdizione nazionale e quella della Corte europea per i diritti dell'uomo (in seguito: Corte EDU). Nel Capitolo V si presentano dei punti di divergenza tra le normative nazionali e le differenze culturali ivi connesse. Per poter rispondere al secondo quesito parziale le normative nazionali, anche riferite a pronunce della Corte EDU, vengono confrontate con le norme CEDU, con particolare attenzione per pronunce che riguardano i Paesi Bassi e l'Italia. Per tale confronto saranno considerate anche le RPE, nonché le conclusioni degli organi di vigilanza, l'Ispettorato olandese per l'applicazione delle sanzioni (Inspectie voor de Sanctietoepassing, in seguito: ISt) e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e il trattamento o la punizione disumani o degradanti (in seguito: CPT). Tali organi effettuano regolarmente ispezioni in istituti penitenziari, per cui applicano propri criteri di verifica che non sempre corrispondono in pieno con le norme nazionali o con le disposizioni di diritto umano nella CEDU. Infine nel Capitolo V con alcune conclusioni e raccomandazioni per adeguamenti necessari e opportuni di normativa, al fine di soddisfare il requisito di trattamento umano dei detenuti, si cerca di rispondere al terzo quesito parziale.

Concludendo: per una migliore leggibilità si è optato sempre per la forma maschile, non solo perché sia nei Paesi Bassi sia in Italia la stragrande maggioranza della popolazione carceraria è costituita da uomini, ma anche perché la normativa di entrambi i paesi e neutra. Ciò comporta che ogni qualvolta si legge 'lui', si può leggere anche 'lei'.

Note

1. Dopo aver effettuato ricerche nelle carceri il dott. Ceraudo concluse che l'interruzione del flusso dei rapporti umani significa separare l'individuo dalla sua storia personale, amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto, C. Bargiacchi, Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici, Cap. 1.4.

2. Dalla nota esplicativa relativa all'art. 24.1 delle Regole Penitenziarie europee: "Contact with the outside world is vital for counteracting the potential damaging effects of imprisonment".

3. "De gevangenisstraf écarteert een existentieel deel uit het leven van de gestrafte", C. Kelk, Grondrechten voor gedetineerden: een schamel licht in een duister bestaan, in: Recht als norm e als aspiratie Opstellen over recht en maatschappij ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1986, p. 329.

4. "Zo mag de gestrafte niet vervreemd raken van zijn familie en gezin. Men denke in dit verband aan telefonisch en schriftelijk contact, bezoek en verlof", J.P.S. Fiselier, Penitentiaire Instellingen in soort en maat, in: Detentie, gevangen in Nederland, Alphen aan den Rijn 2009, p. 62.

5. Nella filosofia del diritto i diritti umani sono definiti come diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo, di cui non può essere privato (cfr. "Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen" del 1789.

6. Beginselenwet Gevangeniswezen, Stb. [cfr. GU] 1951, 596 e Gevangenismaatregel, Stb. 1953, 237. Una procedura di reclamo è stata inclusa nella Pbw solo nel maggio del 1977 (art. 51 Pbw).

7. C. Kelk, Recht voor gedetineerden, tesi di dottorato, Utrecht, 1978; L.H.C. Hulsman in "De Alternatieve justitiebegroting van de Coornhert-Liga", Kluwer 1971, p. 5: "De fundamentele uitgangspunten van een strafrechtelijk beleid dienen consistent te zijn met de waarden die op andere terreinen in onze maatschappij centraal worden gesteld en met de inzichten die zijn gewonnen omtrent het functioneren van de mens en de maatschappij. Tot die waarden en inzichten behoren erkenning van het recht van de mens op ontplooiing volgens eigen aard ..." (I criteri di base fondamentali di una politica penale devono essere coerenti con i valori posti in posizione centrale in altri campi nella nostra società e con le convinzioni acquisite circa le attività dell'uomo e della società. A tali valori e convinzioni appartengono il riconoscimento del diritto dell'uomo allo sviluppo secondo la propria natura ...).

8. Art. 15 comma 4 Costituzione olandese: "Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van de grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt" (Colui che è stato legittimamente privato della sua libertà, può essere limitato nell'esercizio dei diritti fondamentali nella misura in cui non è compatibile con la privazione della libertà), Stb. 1983, 29.

9. Capitolo VII della Penitentiaire beginselenwet, Stb. 1998, 430.

10. Art. 36 comma 4 Pbw.

11. L'autrice ha vissuto a Milano dal 1969 al 1986 e oltre alla quella olandese possiede la cittadinanza italiana.

12. L'ex-detenuto in questione considerava l'impossibilità di telefonare a sua madre quando lo desiderava, l'aspetto più pesante della sua detenzione, durata oltre tredici anni.

13. Le telefonate in entrata sono consentite in via eccezionale, vedi i capitoli II e III; ciascun detenuto inoltre ha il diritto di ricevere giornali, libri e riviste.

14. Entrambe le scelte sono ovvie nell'ambito dello studio di giurisprudenza nei Paesi Bassi. Comunque sarebbe molto utile una ricerca scientifica di diritto sociologico sull'argomento della presente tesi.

15. Questa convenzione fu stipulata nel 1948 come reazione agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Fu firmata dai membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950, a Roma. Nella presente tesi per "diritti dell'uomo" si intendono i diritti fondamentali dell'uomo come codificati nel diritto positivo, a cui i cittadini possono appellarsi.

16. Consiglio d'Europa, 3 settembre 1955, modificate nel 1987 e il 11 gennaio 2006, Rec(2006)2. Non si tratta di disposizioni convenzionali ma di cosiddetta 'soft law'. Anche se le RPE non hanno forza vincolante, la loro importanza per i diritti dei detenuti e la loro tutela giuridica aumenta.