ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo 3
L'attuazione della messa alla prova nella prassi applicativa del tribunale per i minorenni di Firenze

Graziella Ortu, 2011

3.1 Criteri informatori dell'adozione dell'istituto

Questa ultima parte del lavoro è dedicata all'analisi della prassi applicativa dell'istituto della "sospensione del processo con messa alla prova" disciplinato dall'art. 28 DPR 448/88 da parte del Tribunale per i Minorenni di Firenze nel'arco del decennio 2000 - 2009.

La ricerca è stata condotta attraverso la consultazione dei fascicoli relativi a procedimenti per i quali è stata disposta la sospensione del processo con messa alla prova dei minori imputati durante la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento e attraverso la raccolta di dati reperiti dai registri di iscrizione a ruolo e dai registri delle udienze (1). L'impostazione metodologica seguita ha consentito l'analisi, con riferimento a ciascun provvedimento adottato, di fondamentali dati quali la durata della sospensione del processo, le proroghe e revoche disposte, la tipologia di reati, gli esiti della prova, i casi di recidiva nonché una serie di dati relativi a nazionalità, età, sesso del minore. In particolare, la consultazione dei fascicoli processuali, indispensabile per ricostruire e verificare le linee interpretative seguite dal Tribunale per i Minorenni di Firenze nella concessione della misura, consente due ordini di valutazione, la prima, in termini di successo processuale, con stretto riferimento al numero di esiti positivi; la seconda in termini di successo criminologico, ossia mirata a verificare se il periodo di prova sia in grado di agevolare la fine della carriera criminale del minore e di offrire concrete opportunità di stimolo al cambiamento. Oggetto di analisi sarà il primo dei due aspetti, unitamente ad una valutazione degli elementi di criticità e dei punti di forza dell'istituto rilevati a distanza di oltre vent'anni dalla introduzione dell'istituto.

Negli anni oggetto della ricerca (2000 - 2009) il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha disposto complessivamente, vale a dire sia in fase di udienza preliminare che in dibattimento, ordinanze di sospensione per 1285 minori imputati su un totale di 8.583 iscrizioni a ruolo, pari alla percentuale media dell'11,4% (2).

Tabella 1 Totale dei provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti per ciascun minore negli anni dal 2000 al 2009
Anno Udienza Preliminare Dibattimento Totale
2000 77 20 97
2001 59 17 76
2002 49 40 89
2003 74 27 101
2004 130 39 169
2005 166 69 235
2006 117 30 147
2007 130 32 162
2008 75 35 110
2009 75 24 99
Totale 952 333 1285

Appare opportuno sottolineare subito che l'analisi statistica del periodo considerato mostra un consistente calo del numero dei procedimenti di messa alla prova e dei relativi provvedimenti da parte del Tribunale di Firenze negli anni compresi dal 2006 al 2009, sia rispetto alla tendenza degli anni precedenti, in costante aumento, sia rispetto al dato nazionale che segnala un incremento generalizzato dell'utilizzo dell'istituto. Tale dato potrebbe apparire inaspettato ove si consideri il generale crescente utilizzo dello stesso in sede nazionale. La spiegazione di tale decremento non è ragionevolmente riconducibile ad una corrispondente diminuzione dei reati nel periodo di riferimento (come potrebbe apparire dal calo di iscrizioni a ruolo, soprattutto in sede di udienza preliminare) né ad un ripensamento in termini di fiducia dell'istituto, quanto piuttosto ad una diversa e contingente organizzazione dell'ufficio a fronte delle notizie di reato pervenute. Si registra, infatti, come di seguito riepilogato una drastica riduzione, in particolare per gli anni 2008 e 2009, del numero di iscrizioni a ruolo per l'udienza preliminare.

Certamente il sensibile calo del numero di iscrizioni a ruolo si è rivelato il fattore che maggiormente ha condizionato l'utilizzo più basso del provvedimento unitamente all'ulteriore dato riconducibile all'avvicendamento di nuovi magistrati (3). In particolare il primo dei due fattori, è stato ben ammortizzato nell'anno 2007, dove sono stati disposti, comunque, 130 provvedimenti di messa alla prova, ma ha avuto maggiori ripercussioni nel corso dell'anno successivo, durante il quale sono stati disposti soltanto 75 provvedimenti.

Come emerge dalla tabella 2 di seguito riportata, infatti, per l'anno 2007 il numero dei provvedimenti adottati, rispetto all'anno precedente, è comunque in aumento sia in termini assoluti (130) che percentuali (32,7%), nonostante il calo del numero delle iscrizioni a ruolo. Ciò è determinato dal fatto che molti provvedimenti disposti nel corso del 2007, come avviene di prassi, sono disposti su un cospicuo numero di iscrizioni a ruolo dell'anno precedente. Il forte calo di queste ultime per due anni consecutivi ha determinato, invece, l'irrimediabile calo dei provvedimenti di sospensione adottati nel corso del 2008.

Per l'anno successivo, invece, le ragioni che hanno portato ad uno scarso ricorso al provvedimento di sospensione sono piuttosto riconducibili all'avvicendamento di nuovi magistrati meno avveduti sulle potenzialità dell'istituto ed alla sorta priorità di dover far fronte al nuovo aumento dei iscrizioni a ruolo.

Nel corso del 2010, infine, si registra un progressivo ritorno verso gli standard degli anni precedenti con un numero di 97 provvedimenti adottati in udienza preliminare a fronte delle 1346 iscrizioni a ruolo.

Tabella 2 Raffronto tra il totale delle iscrizioni a ruolo nelle due fasi processuali interessate dalla ricerca e il numero dei provvedimenti disposti, valutato anche in termini percentuali. Anni 2000 - 2010
Anno MAP Iscrizioni a ruolo Udienza Preliminare Udienza Preliminare % map su iscrizioni a ruolo (Udienza Preliminare) Iscrizioni a ruolo Dibattimento Dibattimento % map su iscrizioni a ruolo (Dibattimento) Totale iscrizioni a ruolo Totale Provvedimenti MAP disposti % map su iscrizioni a ruolo
2000 486 77 15,8% 290 20 6,9% 776 97 12,5%
2001 603 59 9,8% 257 17 6,6% 860 76 8,8%
2002 525 49 9,3% 241 40 16,6% 766 89 11,6%
2003 990 74 7,5% 231 27 11,7% 1221 101 8,3%
2004 751 130 17,3% 270 39 14,4% 1021 169 16,6%
2005 677 166 24,5% 309 69 22,3% 986 235 23,8%
2006 684 117 17,1% 296 30 10,1% 980 147 15,0%
2007 397 130 32,7% 277 32 11,6% 674 162 24,0%
2008 234 75 32,1% 204 35 17,2% 438 110 25,1%
2009 646 75 11,6% 215 24 11,2% 861 99 11,5%
2010 1346 97 7,2% 330 36 10,9% 1676 133 7,9%
Tot. 7339 1049 14,3% 2920 369 12,6% 10259 1418 13,8%

Pertanto depurata dai fattori contingenti l'analisi statistica conferma la fiducia complessivamente riposta nei confronti dell'istituto anche da parte del Tribunale di Firenze. Ne è prova il fatto che, superati negli anni gli effetti connessi al turn over dei magistrati avvicendatisi e tornati a regime sul numero delle iscrizioni a ruolo, già a partire dall'anno 2010 si è riscontrato un sensibile incremento del ricorso al provvedimento di sospensione in udienza preliminare (4).

La percentuale media di provvedimenti rispetto al numero di iscrizioni a ruolo considerando anche l'anno 2010 si attesta su un valore dell'13,8% (5).

Secondo il Dott. Gian Franco Casciano, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze, tale valore medio non è indicativo di un parsimonioso utilizzo o di una sfiducia nei confronti dell'istituto, ma è piuttosto riconducibile al fatto che l'organo giudiziario analizzato è orientato il più possibile, ove la tipologia del reato e le concorrenti circostanze lo consentono, ad una rapida fuoriuscita dal processo attraverso le soluzioni derivanti dalla accertata immaturità del minore, dalla sentenza di irrilevanza del fatto e dal perdono giudiziale.

Di fronte, invece, a reati di maggiore gravità ed allarme sociale e tenuto conto delle caratteristiche soggettive del singolo minore nonché della eventuale già accertata recidiva o del suo potenziale rischio, l'Organo considerato tende a privilegiare la scelta volta a far intraprendere al minore un percorso strutturato e scandito da un programma definito nell'intento di fornire un'opportunità di cambiamento e di maturazione. Come precisato dal Dott. Casciano, sono proprio i casi caratterizzati dalla maggiore gravità del reato commesso in rapporto alle caratteristiche soggettive del minore ad indurre il giudice ad un più ampio sforzo nel valutare tutte le condizioni che consentano di adottare la misura, costituendo tali ipotesi la vera sfida nell'utilizzo dell'istituto. In tali casi non vi è dubbio che la condanna rappresenterebbe una strada diretta e più facile ma ciò facendo si perderebbe una importante occasione di recupero del minore favorendone l'allontanamento dal crimine. Il giudice nel concedere la sospensione in realtà non rinuncia alla possibilità

di giungere ad una condanna ove riscontri l'esito negativo del percorso di recupero concesso al minore. In tal senso non appare condivisibile la posizione sostenuta da alcuni magistrati, secondo cui è opportuno concedere la sospensione solo in relazione a fatti reato e/o situazioni soggettive per i quali si ipotizza un'alta probabilità di prognosi positiva (6).

Relativamente alle 1285 sospensioni disposte nel periodo considerato, gli esiti positivi sono 1022; gli esiti negativi sono 244; mentre i giudizi ancora in corso sono 19, come di seguito riepilogato, nelle tabelle 3 e 4.

Tabella 3 Esito dei provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti in Udienza Preliminare. Anni 2000 - 2009
Esiti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale
Esito positivo 55 47 40 55 108 139 92 110 48 47 741
Esito negativo 22 12 9 19 22 27 25 16 24 16 192
In corso 4 3 12 19
Totale 77 59 49 74 130 166 117 130 75 75 952
Tabella 4 Esito dei provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti in Dibattimento. Anni 2000 - 2009
Esiti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale
Esito positivo 14 13 36 24 37 49 23 32 31 22 281
Esito negativo 6 4 4 3 2 20 7 4 2 52
Totale 20 17 40 27 39 69 30 32 35 24 333

Dall'analisi di tale campione statistico emerge con sufficiente chiarezza che vi è da parte del Tribunale di Firenze una sostanziale uniformità nella concessione della misura nonostante fisiologiche scelte interpretative adottate da singoli magistrati, che si discostano dalla linea applicativa generalmente adottata e che possono ricondursi a diversi modi di valutare i presupposti per la concessione della stessa con conseguente maggiore o minore ricorso all'istituto.

Premesso che secondo l'indirizzo fornito dalla Corte Costituzionale nonché dalla concorde interpretazione giurisprudenziale e dottrinale i presupposti indefettibili per la concessione della sospensione sono rappresentati dal consenso dell'imputato, dal previo accertamento delle sue responsabilità rispetto al fatto contestato e dall'esame preliminare della sua personalità (7), vediamo di seguito come essi sono valutati dal Tribunale di Firenze in sede di decisione sulla opportunità o meno di adottare il provvedimento di sospensione con messa alla prova.

La preliminare valutazione della personalità del minore, prevista dalla legge è una attività promossa dal giudice al fine, non esclusivo, di valutare le condizioni per la concessione della sospensione del processo con messa alla prova. In concreto il giudice affida l'attività ai servizi sociali ministeriali o, qualora il minore sia già conosciuto sul territorio, ai servizi sociali locali. Tali strutture amministrative di supporto si avvalgono di tecnici esperti che al fine di valutare la personalità del minore sono chiamati ad inquadrarne con attenzione il contesto familiare e sociale nel quale lo stesso si trova a vivere.

I servizi sociali dell'USSM sono coinvolti e consultati in conseguenza della iscrizione a ruolo del fatto di reato. Ove il minore sia sottoposto a misura cautelare o arresto, i servizi sono chiamati prontamente ad effettuare colloqui con il minore e in tale occasione procedono con attenzione a configurare le modalità più opportune di esecuzione della misura cautelare, tali da potersi conciliare con l'eventuale adozione della messa alla prova da parte del giudice. Nel caso in cui non sia stato disposto l'arresto, il minore verrà segnalato ai servizi non in un momento immediatamente successivo alla notitia criminis, bensì, direttamente dal giudice per l'udienza preliminare che rinvierà ad altra udienza per consentire ai servizi di predisporre un idoneo progetto. Nell'espletamento del loro incarico i servizi sono innanzitutto chiamati ad accertare la consapevolezza del minore rispetto a quanto gli viene contestato. Tale attività porta in molti casi ad una vera confessione; in altri il minore, sia per la sua convinzione di innocenza sia per mera paura, rifiuta l'addebito rivoltogli. Come sottolineato dagli operatori dei servizi sociali ministeriali intervistati (8) è compito fondamentale dei servizi comprendere le ragioni sottostanti al silenzio o al mancato riconoscimento dell'addebito da parte del minore. Ciò ancor più ove si consideri che, qualora non vi sia ammissione dell'addebito, i servizi non formulano alcun progetto di messa alla prova. La mancata formulazione non impedisce comunque al giudice di disporre, sulla base di proprie autonome valutazione la sospensione e conseguentemente di mettere alla prova il minore (9).

All'esito della valutazione della personalità i servizi redigono una relazione contenente un parere sulla opportunità o meno di concedere la messa alla prova e, in caso positivo, provvedono ad una contestuale stesura di un progetto. La relazione è presentata al giudice dell'udienza preliminare o dibattimentale, ed è inserita nel fascicolo del minore. Dai fascicoli esaminati emerge che vi sono casi in cui, nonostante il parere negativo espresso dai servizi o in caso di parere volto a consigliare diverse soluzioni processuali, il giudice abbia disposto comunque la sospensione e la messa alla prova. A titolo di esempio appare interessante menzionare il caso di un minore di nazionalità albanese stabilmente inserito nel territorio italiano con la propria famiglia ed accusato di lesioni personali compiute nei confronti di un gruppo di coetanei italiani. Tale minore ha immediatamente ammesso la propria responsabilità dichiarando di essere stato provocato verbalmente e di essere stato spintonato. I servizi ministeriali non hanno ritenuto necessario alcun intervento ritenendo preferibile piuttosto una rapida uscita dal circuito penale. Il giudice, a fronte del parere dei servizi ministeriali nonché della richiesta di assoluzione per legittima difesa del difensore del ragazzo, ha disposto comunque la prova prevedendo una sospensione di cinque mesi. Il progetto di messa alla prova prevedeva il proseguimento dell'attività lavorativa, già coscienziosamente portata avanti dal minore, oltre ad un sostegno psicologico. La prova ha avuto esito positivo ed il processo si è concluso con una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato nelle cui motivazioni è stato precisato che il provvedimento di messa alla prova era stato adottato con lo scopo di aiutare il ragazzo attraverso un sostegno psicologico finalizzato ad una maggiore integrazione ed a migliorare un quadro già di per sé positivo.

La verifica della prassi applicativa mostra che nell'organo giudiziario analizzato i singoli giudici hanno posizioni differenziate nel richiedere o meno ai servizi di formulare un progetto di messa alla prova. Dall'analisi dei fascicoli è risultato che alcuni giudici abbiano richiesto ai servizi di predisporre autonomamente progetti allo scopo di rendere più celere la procedura di sospensione; altri giudici, invece, non richiedono la formulazione di progetti riservandosi l'esercizio della discrezionalità valutativa nella predisposizione del progetto. Da un punto di vista statistico risulta sensibilmente più alto il numero di relazioni contenenti un progetto di messa alla prova che generalmente il giudice accoglie o integra. Più rari sono i casi in cui si giunge all'udienza preliminare o dibattimentale senza la preventiva formulazione di un programma; in tali casi il giudice si trova nell'alternativa di predisporre autonomamente in udienza detto programma, ove sia presente la famiglia del minore, o di rinviare l'udienza per consentirne la stesura da parte dei servizi. L'ipotesi di stesura da parte del giudice in udienza appare sporadica e riferita soprattutto a minori non già noti ai servizi ed i relativi provvedimenti sono stati, più volte, oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, per chiederne l'annullamento (10).

In udienza il giudice si intrattiene con il minore per verificare la sua consapevolezza rispetto al fatto commesso ed alla gravità di quanto gli viene contestato, al fine di accertarne il grado di maturità ed escludere che il processo possa concludersi con l'accertamento di immaturità ai sensi dell'art. 98 c.p.

Secondo quanto riferito dal Dott. Casciano, l'indagine volta ad accertare la responsabilità del minore ed il relativo convincimento del giudice si basano sui verbali che hanno portato all'iscrizione della notizia di reato nonché sugli atti acquisiti durante le indagini preliminari e su quanto dichiarato dal minore.

La sospensione può essere concessa indipendentemente dal fatto che ci sia una vera e propria confessione e persino in caso di parziale ammissione dell'addebito. Addirittura risulta che il giudice abbia concesso la misura anche in casi in cui il minore abbia rifiutato completamente l'addebito. In tali casi è accaduto che la prova abbia avuto un esito negativo e che alla conseguente ripresa del processo si sia giunti invece alla piena assoluzione per l'accertata non commissione del reato. Con riferimento agli anni oggetto della ricerca si sono riscontrati due casi di sospensione con messa alla prova che hanno avuto esito negativo. Si tratta di due procedimenti a carico di una ragazza e di un ragazzo italiani, rispettivamente nel 2003 e nel 2007, imputati dei reati di danneggiamento e di spaccio di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi l'esito negativo della prova, concessa in fase di udienza preliminare ha dato luogo al rinvio a dibattimento nel corso del quale si è accertata la loro estraneità rispetto ai rispettivi fatti contestati.

Tali ipotesi sono indicative di una incapacità del giudice di dare ascolto al minore, che, dichiarandosi innocente rispetto al fatto contestatogli, si rifiuta di aderire ad un progetto di messa alla prova che egli vive come una ingiusta imposizione. Parimenti sono indicative di un non efficace intervento del difensore del minore che, ignorando le sue dichiarazioni di innocenza, fa comunque richiesta di messa alla prova. Le ipotesi descritte pur essendo residuali, mostrano la necessità che gli operatori coinvolti nel sistema processuale minorile siano dotati di una cultura specifica, non coincidente spesso con la mera conoscenza del rito processuale penale. Ciò rileva soprattutto con riferimento all'approccio proprio di una parte di difensori, i quali ritengono di proporre al minore la messa alla prova come uno strumento idoneo ad evitare il carcere, senza conoscere in profondità la natura e le caratteristiche dell'istituto nonché alcuni suoi presupposti essenziali, tra cui l'effettiva responsabilità del minore.

In termini statistici si rileva che nella assoluta maggioranza dei casi analizzati il minore imputato abbia ammesso totalmente o parzialmente la propria responsabilità. Parimenti risulta quasi sempre esistente la consapevolezza del significato e delle conseguenze della messa alla prova. Di converso non vi è sempre una manifestazione espressa del consenso alla prova. Tale punto appare critico poiché la messa alla prova è un istituto che ha una natura pattizia; può essere interpretata come una sorta di accordo tra lo stato ed il minore e pertanto ne è condizione indefettibile il suo consenso, indicativo della consapevolezza degli impegni assunti.

Il consenso può essere anche tacito e può manifestarsi attraverso la non contestazione della prova. Di norma il giudice valuta l'esistenza di una effettiva motivazione che, comunque, nella prassi non risulta determinante ai fini della decisione di ammissione alla prova. Vi sono casi in cui il minore utilizza l'istituto e pertanto fa richiesta di messa alla prova in modo puramente strumentale nel tentativo di evitare comunque la condanna e di rimanere fuori dal carcere. Tale strumentalità anche se conosciuta e valutata dal giudice non impedisce a quest'ultimo di ritenere la prova un'importante opportunità di recupero, poiché l'inserimento del minore in realtà e contesti diversi da quelli nei quali si trova a delinquere, attivano frequentemente il processo di maturazione a cui l'istituto tende.

La prassi applicativa evidenzia che il successo della prova è strettamente legato all'esistenza di una solida rete di sostegno familiare e sociale sulla quale il minore possa contare. Tale evidenza empirica ha portato a subordinare, di fatto, la concessione della misura esclusivamente nei casi in cui il minore possa godere di un sostegno adeguato. E' un dato obiettivo che la maggioranza dei minori che si trovano a delinquere provenga da ambienti sociali, familiari e culturali, fortemente compromessi e disagiati, inidonei a costituire un valido riferimento e sostegno per il minore in prova, determinandone così la non applicazione, soprattutto nel caso di minori stranieri. Ciò ha comportato, come si evidenzierà più approfonditamente in seguito, una bassa percentuale di applicazione rispetto al numero dei procedimenti penali, soprattutto per i primi anni oggetto della ricerca, penalizzando in particolare i minori stranieri privi di famiglia.

Proprio riguardo a questi ultimi il Tribunale di Firenze ha creato in collaborazione con i servizi, l'associazionismo e il volontariato strutture e figure di supporto al minore che costituiscono idoneo sostegno per il periodo di prova.

3.1.1 Messa alla prova e gravità del reato

Nel capitolo precedente si è posto l'accento su come la sospensione con messa alla prova si configuri come istituto aperto non soggetto ad alcun limite oggettivo alla sua applicazione. Esso, infatti, può essere disposto per qualunque tipo di reato purché il giudice intraveda la concreta possibilità per il minore di compiere un percorso che si concluda con esito positivo.

In regioni in cui il tasso di criminalità minorile è molto alto perché connesso alla radicata presenza di organizzazioni criminali strutturate, come la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Puglia, accade molto frequentemente che i tribunali per i minorenni ricorrano alla sospensione del processo con messa alla prova anche per reati più gravi rispetto a regioni come la Toscana caratterizzate da fattori criminogeni meno rilevanti e conseguentemente da reati sono meno gravi.

Dall'analisi dei casi studiati risulta, comunque, che la gravità del reato non costituisce un elemento di valutazione esclusivo ai fini della concessione della misura. I giudici, infatti, non hanno deciso sulla base della maggiore o minore gravità del reato ma hanno tenuto principalmente conto della personalità del minore, valutandone il grado di consapevolezza rispetto al disvalore del fatto commesso e la concreta possibilità di una sua evoluzione positiva per effetto del contatto con nuove realtà durante la prova.

La prassi del Tribunale di Firenze, nel pieno rispetto della previsione normativa, ha concesso nel corso degli anni la sospensione per tutte le seguenti imputazioni di reato: omicidio (volontario e colposo), violenza sessuale, lesioni personali, furto, rapina, estorsione, ricettazione, danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, violazioni sulla legge degli stupefacenti, violazione della legge sul possesso di armi e violazioni del Codice della Strada. Il dato che si rileva per il Tribunale di Firenze conferma il dato nazionale, riportato in varie statistiche ufficiali (11), secondo cui la misura viene disposta in prevalenza per l'imputazione di furto (28,6%) (comprensiva di tutte le ipotesi di furto, aggravato e semplice) e per le imputazioni relative a violazioni della disciplina sugli stupefacenti (25,7%). Seguono le imputazioni per rapina (11%), lesioni personali (10.5%), ricettazione (6,3%) mentre soltanto l'1,1% dei provvedimenti di messa alla prova attengono alle violazioni del codice della strada e alla violazione della legge che disciplina il possesso di armi.

Per la fattispecie di omicidio colposo, in particolare, conseguente ad incidente stradale, gli operatori più attenti ritengono non opportuna la concessione della messa alla prova. Ciononostante si riscontrano negli anni esaminati 10 casi di concessione della sospensione. Non vi è dubbio, comunque, che in tali ipotesi sia il minore che la famiglia sono già messi a dura prova e psicologicamente provati e molto spesso l'autore dell'illecito è già consapevole della gravità dell'accaduto. Pertanto rispetto a tali eventi sottoporre il minore ad un programma che comunque protrae la durata del processo non appare utile e rischia di vanificare gli effetti ai quali la prova è finalizzata. Si tratta di casi in cui appare più correttamente applicabile il perdono giudiziale eventualmente affiancato a provvedimenti di natura amministrativa e ad attività di utilità sociale anche all'interno della comunità oltre ad un sostegno psicologico sempre comunque fuori dal processo.

La tabella di seguito riportata riepiloga la suddivisione dei provvedimenti di messa alla prova in rapporto alle singole fattispecie di reato.

Tabella 5 Numero di provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti per singola rubrica di reato suddivisi per anno
Reato prevalente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale Totale in %
Omicidio volontario 1 1 2 0,2%
Omicidio colposo 1 2 4 3 10 0,8%
Lesioni personali 12 5 8 14 24 15 17 19 14 7 135 10,5%
Percosse 1 1 0,1%
Rissa 2 3 6 1 2 14 1,1%
Violenza sessuale 6 1 1 6 8 7 5 3 4 41 3,2%
Violenza privata 1 1 1 3 0,2%
Minaccia 1 1 4 6 0,5%
Altro contro la persona 2 3 2 4 3 1 1 16 1,2%
Furto 22 27 28 28 50 69 34 42 37 30 367 28,6%
Rapina 8 8 19 16 12 26 13 12 19 8 141 11,0%
Ricettazione 4 1 3 5 9 21 15 15 5 3 81 6,3%
Danneggiamento 3 2 1 1 6 7 10 13 1 1 45 3,5%
Estorsione 5 1 3 2 1 2 14 1,1%
Altro contro il patrimonio 1 2 3 0,2%
Violenza, resistenza, oltraggio a P.U. 1 1 1 1 1 1 6 0,5%
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico 3 1 1 6 1 1 13 1,0%
Calunnia 1 2 1 4 0,3%
Incendio 1 1 2 7 11 0,9%
Violazione del Codice della Strada 2 1 1 2 9 2 17 1,3%
Violazione legge stupefacenti 33 17 20 31 43 64 31 38 14 39 330 25,7%
Violazione legge sul possesso di armi 3 1 5 2 3 14 1,1%
Altri reati 2 2 1 5 1 11 0,9%
Totali 97 76 89 101 169 235 147 162 110 99 1285 100,0%

La tabella seguente consente altresì di confrontare l'esito dei provvedimenti disposti a seconda del reato commesso dal minore.

Tabella 6 Esiti delle prove disposte in relazione alla rubrica di reato. Valori assoluti e percentuali
Reato prevalente Esito positivo Esito negativo In corso Totale
Omicidio volontario 1 50,0% 1 50,0% - 2
Omicidio colposo 10 100,0% - - 10
Lesioni personali 110 81,5% 24 17,8% 1 0,7% 135
Percosse 1 100,0% - - 1
Rissa 10 71,4% 4 28,6% - 14
Violenza sessuale 36 87,8% 3 7,3% 2 4,9% 41
Violenza privata 3 100,0% - - 3
Minaccia 4 66,7% 2 33,3% - 6
Altro contro la persona 12 75,0% 4 25,0% - 16
Furto 279 76,0% 81 22,1% 7 1,9% 367
Rapina 102 72,3% 36 25,5% 3 2,1% 141
Ricettazione 57 70,4% 24 29,6% - 81
Danneggiamento 39 86,7% 6 13,3% - 45
Estorsione 12 85,7% 2 14,3% - 14
Altro contro il patrimonio 2 66,7% 1 33,3% - 3
Calunnia 3 75,0% 1 25,0% - 4
Incendio 11 100,0% - - 11
Violenza, resistenza, oltraggio a P.U. 9 100,0% 4 - - 13
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico 6 69,2% 30,8% - 6
Violazione legge stupefacenti 277 83,9% 47 14,2% 6 1,8% 330
Violazione del Codice della Strada 15 88,2% 2 11,8% - 17
Violazione legge sul possesso di armi 14 100,0% - - 14
Altri reati 9 81,8% 2 18,2% - 11
Totale 1022 79,5% 244 19,0% 19 1,5% 1285

3.1.2 Durata della sospensione del processo per messa alla prova

Con riferimento alla durata della sospensione, si rileva che la stessa è funzione della personalità del minore e di variabili di natura psichica e sociale piuttosto che della gravità del reato. A titolo di esempio per uno dei reati più gravi, la rapina, si registra una durata della prova oscillante tra i 2 e i 30 mesi.

Tale variabilità è determinata dalla più o meno marcata attitudine del minore a reagire positivamente agli stimoli sollecitati durante il periodo di prova o dal grado di coinvolgimento nell'ambiente in cui si genera il crimine. Nonostante quanto ora precisato risulta che la maggioranza dei provvedimenti disposti abbia una durata di circa 6 mesi, poiché come precisato dal Dott. Casciano, molto spesso pochi mesi sono sufficienti per riscontrare un mutamento positivo nel minore e dunque un esito soddisfacente.

Sono frequenti anche sospensioni di 12 mesi, 8 e 7. Durate più lunghe sono invece più rare. Solo una percentuale pari all'1% ha una durata compresa tra 25 ed i 39 mesi

Tabella 7 Riepilogo durata in mesi dei provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 per singolo reato
Reato prevalente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 30 32 35 39 Totale
Omicidio volontario 1 1 2
Omicidio colposo 1 2 1 1 2 2 1 10
Lesioni personali 1 4 11 9 23 20 21 6 10 2 15 3 2 1 2 4 1 135
Percosse 1 1
Rissa 1 11 1 1 14
Violenza sessuale 1 4 4 3 1 6 4 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 41
Violenza privata 1 1 1 3
Minaccia 1 1 1 1 2 6
Altro contro la persona 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 16
Furto 2 3 10 15 27 77 54 58 24 12 2 42 12 5 2 10 2 4 3 1 1 1 367
Rapina 2 5 4 23 7 10 10 7 2 27 20 2 6 3 1 2 4 1 1 2 1 1 141
Ricettazione 7 9 7 15 8 11 7 1 2 10 1 1 1 1 81
Danneggiamento 5 1 5 5 5 9 9 3 2 1 45
Estorsione 1 1 2 7 1 2 14
Altro contro il patrimonio 2 1 3
Calunnia 1 2 1 4
Incendio 1 2 1 7 11
Violenza, resistenza, oltraggio a P.U. 1 1 2 2 6
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico 2 1 3 3 3 1 13
Violazione legge stupefacenti 2 7 8 6 44 40 49 23 13 18 64 17 9 4 3 10 4 2 1 1 2 1 1 1 330
Violazione del Codice della Strada 1 1 5 4 3 1 1 1 17
Violazione legge sul possesso di armi 1 1 5 3 2 2 14
Altri reati 2 2 1 1 2 1 1 1 11
Totale complessivo 5 7 39 63 78 211 163 172 94 56 32 179 64 19 16 19 6 21 12 6 2 2 3 7 1 2 3 1 1 1 1285

3.1.3 Tempi e modalità di applicazione della messa alla prova

La sede elettiva di applicazione della messa alla prova è senz'altro l'udienza preliminare, coerentemente con lo spirito dell'istituto volto ad una rapida fuoriuscita dal processo del minore imputato.

Come sottolineato da alcuni autori l'efficacia della messa alla prova implica la sua applicazione il più vicino possibile alla commissione del reato e comunque entro determinati limiti di età. Solo in tal modo si consente di non vanificare l'obiettivo della rapida fuoriuscita dal processo e di evitare il rischio che il passaggio del tempo e l'applicazione ormai in età adulta determinino il radicamento di abitudini criminali (12). Non vi è dubbio che disporre la sospensione in sede di udienza preliminare consenta un uso dell'istituto ben più efficace rispetto al provvedimento adottato in fase dibattimentale. In tale fase, infatti, l'intero processo è instaurato ed istruito, viene svolto in presenza di un organo collegiale, implica l'audizione dei testi e della persona offesa e prevede il compimento di una serie di adempimenti che ne rendono certamente meno efficace l'utilizzo. Il Tribunale di Firenze, confermando la prassi adottata sul territorio nazionale dispone la sospensione del processo prevalentemente all'udienza preliminare. Negli anni analizzati il 74% delle sospensioni risulta adottata in tale fase e il residuo 26% in fase dibattimentale.

Non risultano invece casi in cui il beneficio è concesso nel corso del giudizio di appello (13).

A seguito della fondamentale Sentenza n. 125/95 (14) della Corte Costituzionale che ha ritenuto ammissibile il provvedimento anche nel caso in cui il minore abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato o di giudizio immediato, sono sensibilmente aumentati i casi di concessione della misura anche nel corso della fase dibattimentale. Ad oggi la maggioranza dei provvedimenti di sospensione adottati in tale fase, infatti, sono concessi nel corso del giudizio immediato. Occorre, tuttavia, sottolineare che la richiesta di giudizio immediato esaurendo la possibilità di concedere il provvedimento in udienza preliminare impedisce di concentrarsi con più attenzione sulle esigenze del minore piuttosto che sui profili più strettamente formali e processuali.

Al di fuori delle ipotesi di giudizio immediato, i casi in cui la misura è concessa in sede dibattimentale nel corso di giudizio ordinario sono residuali e sostanzialmente riconducibili a reiterazioni del provvedimento di messa alla prova da parte del giudice collegiale in conseguenza dell'esito negativo della prova già disposta in fase di udienza preliminare.

Tabella 8 Riepilogo dei provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti in seguito a giudizio ordinario, giudizio abbreviato e giudizio immediato
Anno MAP Udienza Preliminare Dibattimento Totale
Giudizio Abbreviato Ordinaria Totale Giudizio Immediato Ordinario Totale
2000 12 65 77 16 4 20 97
2001 9 51 60 14 3 17 77
2002 7 42 49 35 5 40 89
2003 14 60 74 24 3 27 101
2004 6 123 129 25 14 39 168
2005 12 154 166 40 29 69 235
2006 30 87 117 16 14 30 147
2007 32 98 130 17 15 32 162
2008 31 44 75 16 19 35 110
2009 37 38 75 21 3 24 99
Totale 190 762 952 224 109 333 1.285

3.2 Il minore sottoposto alla prova: differenze applicative tra minori italiani e stranieri

Un ulteriore profilo che si rileva dall'analisi della prassi applicativa del tribunale di Firenze attiene alla figura del minore coinvolto che può essere sottoposto alla prova sia in quanto incensurato che recidivo.

Dai dati rilevati emerge che il destinatario dell'ordinanza di sospensione sul campione di dati esaminato è prevalentemente di sesso maschile (93,3%) mentre la percentuale femminile (6,7%) rispecchia il dato nazionale circa la minore attitudine a delinquere da parte delle donne.

Tabella 9 Totale provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti in base al sesso. Valori numerici e percentuali calcolati sul numero di provvedimenti disposti
Anno MAP Totale Minori di sesso maschile Minori di sesso femminile
2000 97 91 93,8% 6 6,2%
2001 76 74 97,4% 2 2,6%
2002 89 79 88,8% 10 11,2%
2003 101 97 96,0% 4 4,0%
2004 169 158 93,5% 11 6,5%
2005 235 213 90,6% 22 9,4%
2006 147 139 94,6% 8 5,4%
2007 162 151 93,2% 11 6,8%
2008 110 104 94,5% 6 5,5%
2009 99 93 93,9% 6 6,1%
Totale 1285 1199 93,3% 86 6,7%
Tabella 10 Numero dei provvedimenti disposti nei confronti dei minori in Udienza Preliminare e in Dibattimento suddivise per anno e per sesso
Fase processuale Sesso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale
Udienza Preliminare M 74 57 44 71 122 148 111 119 70 71 887
F 3 2 5 3 8 18 6 11 5 4 65
Totale 77 59 49 74 130 166 117 130 75 75 952
Dibattimento M 17 17 35 26 36 65 28 32 34 22 312
F 3 5 1 3 4 2 1 2 21
Totale 20 17 40 27 39 69 30 32 35 24 333
Totale 97 76 89 101 169 235 147 162 110 99 1.285

La sospensione del processo, relativamente ai provvedimenti disposti nel corso degli anni oggetto della presente ricerca, vede coinvolti minori di età compresa tra i 14 e i 23 anni, con prevalenza nei confronti di minori di età compresa tra 17 e 19 anni ed in minor numero nella altre fasce di età.

L'alta percentuale di diciottenni (29%) conferma la linea di indirizzo, più volte emersa in dottrina, secondo la quale la misura della sospensione del processo e la relativa "messa alla prova" ha, non ultimo, lo scopo di ritardare o, se possibile di impedire l'ingresso del minore nel circuito penale degli adulti. Nei confronti di tali minori la sospensione viene disposta ogniqualvolta si intraveda la possibile riuscita positiva della prova e soprattutto a favore dei minori non più incensurati che, pertanto, non potrebbero accedere a soluzioni alternative quali il perdono giudiziale, il proscioglimento per immaturità o la definizione del processo per irrilevanza del fatto o sospensione della pena (15).

Dai fascicoli esaminati è emersa anche l'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di un ragazzo di venticinque anni di età. Tale applicazione estensiva è stata legittimata dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso di non concessione del provvedimento nei confronti di un giovane anch'esso di venticinque anni imputato di reati di mafia. La Suprema Corte, pur confermando la legittimità del diniego del provvedimento nel caso di soggetti che per età e sviluppo psichico hanno già una personalità delineata per la quale è difficile ipotizzare un percorso di maturazione attraverso la prova, ha ritenuto applicabile il provvedimento nei casi in cui il giudice accerti una non corrispondenza tra l'età anagrafica e lo sviluppo della personalità del giovane.

Tabella 11 Valori numerici e percentuali di provvedimenti disposti in riferimento all'età del minore. Anni 2000 - 1009
Età Udienza Preliminare Dibattimento Totale
14 4 0,4% 3 0,9% 7 0,5%
15 25 2,6% 16 4,8% 41 3,2%
16 97 10,1% 48 14,4% 145 11,3%
17 241 25,3% 91 27,3% 332 25,8%
18 287 30% 89 26,7% 376 29,2%
19 193 20,3% 57 16,8% 250 19,4%
20 81 8,5% 18 5,4% 99 7,7%
21 17 1,8% 8 2,4% 25 1,9%
22 5 0,5% 2 0,6% 7 0,5%
23 1 0,1% 1 0,3% 2 0,2%
25 1 0,1% 0% 1 0,1%
Totale 952 333 1.285
Tabella 12 Età del minore destinatario del provvedimento ex art. 28 DPR 448/88 e reato commesso. Anni 2000 -2009
Reato prevalente 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 Totale
Omicidio volontario 1 1 2
Omicidio colposo 1 1 4 1 2 1 10
Lesioni personali 2 8 32 46 29 15 2 1 135
Percosse 1 1
Rissa 3 4 2 5 14
Violenza sessuale 2 3 12 8 9 3 3 1 41
Violenza privata 3 3
Minaccia 2 1 1 1 1 6
Altro contro la persona 5 5 3 2 1 16
Furto 5 20 55 110 95 56 19 6 1 367
Rapina 2 25 26 40 32 10 3 3 141
Ricettazione 2 14 19 19 17 8 2 81
Danneggiamento 4 9 14 11 5 2 45
Estorsione 1 1 6 4 1 1 14
Altro contro il patrimonio 3 3
Calunnia 1 1 1 1 4
Incendio 1 2 3 5 11
Violenza, resistenza, oltraggio a P.U. 1 2 1 2 6
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico 1 1 4 1 5 1 13
Violazione legge stupefacenti 2 8 25 85 120 60 21 5 2 2 330
Violazione del Codice della Strada 1 4 5 7 17
Violazione legge sul possesso di armi 1 3 3 3 2 2 14
Altri reati 5 3 3 11
Totale complessivo 7 41 145 332 376 250 99 25 7 2 1 1285

Dai dati statistici esaminati risulta che sul numero di provvedimenti adottati nel corso del periodo di riferimento, la nazionalità dei minori sottoposti alla messa alla prova è in prevalenza italiana. Nell'arco temporale esaminato su 1285 provvedimenti di sospensione disposti, 939 riguardano minori italiani e 346 minori stranieri, con una ripartizione dell'81,7% di imputati provenienti dalla Toscana e Centro Italia, del 3,4% dal nordovest, dell'1,7% dal nordest dell'11,4% dal sud.

Tabella 13 Luogo di nascita dei minori fruitori dell'ordinanza disposta ex art. 28 DPR 448/88. Anni di riferimento 2000 - 2009
Nazionalità Area geografica di nascita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale
Italiani Centro 75 58 50 60 107 130 78 99 61 49 767
Isole 1 2 3 5 4 15
Nordovest 2 1 2 3 1 1 4 1 1 16
Nordest 3 1 4 5 5 6 3 2 2 1 32
Sud 9 3 9 9 9 20 20 11 6 11 107
N.D. 2 2
Totale 87 66 64 77 124 159 105 121 74 62 939
Stranieri Africa 2 1 6 8 17 25 12 10 7 9 97
America 1 2 2 9 4 2 5 2 1 28
Asia 1 2 4 5 1 3 1 17
Europa 7 8 14 11 15 42 27 23 26 27 200
N.D. 3 1 4
Totale 10 10 25 24 45 76 42 41 36 37 346
Totale 97 76 89 101 169 235 147 162 110 99 1285
Tabella 14 Luogo di nascita dei minori fruitori dell'ordinanza ex art. 28 DPR 448/88 in valori percentuali. Anni di riferimento 2000 - 2009
Area geografica % Continente %
NORDEST 1,7% AFRICA 27,9%
NORDOVEST 3,4% AMERICA 8,4%
CENTRO 81,7% ASIA 4,9%
SUD 11,4% EUROPA 57,6%
ISOLE 1,7% Non disponibile 1,1%
Non disponibile 0,2%

La tabella sotto riportata riepiloga i provvedimenti disposti per tutti gli imputati con riferimento a ciascuna fase processuale.

Tabella 15 Numero dei provvedimenti disposti nei confronti di minori italiani e di minori stranieri in ciascuna fase processuale
Anno MAP Udienza Preliminare Dibattimento Totale
I S Totale I S Totale
2000 70 7 77 17 3 20 97
2001 55 4 59 11 6 17 76
2002 36 13 49 28 12 40 89
2003 63 11 74 14 13 27 101
2004 95 35 130 29 10 39 169
2005 127 39 166 32 37 69 235
2006 88 29 117 17 13 30 147
2007 100 30 130 21 11 32 162
2008 50 25 75 24 11 35 110
2009 45 30 75 17 7 24 99
Totale 729 223 952 210 123 333 1285

Si rileva che il dato medio del 27% di minori stranieri destinatari del provvedimento di sospensione conferma, anche in toscana, la tendenza nazionale a concedere agli stessi l'accesso all'istituto in misura nettamente inferiore rispetto alla percentuale di reati da essi commessi.

Tale circostanza dipende, in gran parte, dal fatto che la riuscita della messa alla prova è principalmente legata alla presenza, al sostegno e al coinvolgimento della famiglia, in grado di seguire il minore. Come più volte sottolineato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dott. Casciano, tali fattori risultano più difficilmente esistenti nel caso di minori stranieri rispetto ai quali è parimenti più difficile il coinvolgimento di altre istituzioni quali la scuola e gli enti territoriali.

La Corte di Cassazione ha espresso un indirizzo giurisprudenziale rivolto a consentire che la misura sia disposta anche a chi appaia sprovvisto di risorse ambientali e sociali, in primis, i minori stranieri. A tal fine appare interessante lo strumento utilizzato dal Tribunale che ha collegato la messa alla prova con la misura della custodia cautelare in carcere. In particolare si fa in modo che con i minori nei cui confronti è disposta tale misura restrittiva, si relazionino i servizi sociali ministeriali. Questi, a seguito di specifici incontri e colloqui, compiono una prima valutazione della personalità del minore. Nel caso in cui riscontrino l'esistenza dei presupposti soggettivi e ritengano opportuna la proposta di messa alla prova, relazionano in tal senso al Tribunale che, valutate le circostanze, dispone il proseguimento della misura cautelare all'interno di una comunità. Tale fase costituisce una sorta di periodo di "pre - messa alla prova" in attesa che il giudice emetta l'ordinanza di sospensione del processo. In tale momento il Tribunale revoca la misura cautelare consentendo l'inizio della messa alla prova.

Durante il periodo di esecuzione della custodia cautelare in comunità, i servizi valutano la capacità del minore di seguirne le regole e ciò è tanto più importante ove si consideri che vi è una tendenza frequente dei minori a fuggire dalla comunità stessa rendendo in tal modo impossibile stabilire un programma che possa essere portato a termine.

Lo strumento sopra descritto, utilizzato dal Tribunale di Firenze, ha consentito, secondo il Presidente del Tribunale, un incremento dei provvedimenti emessi in favore di minori stranieri passati dal 28% del 2000 al 37% nel corso del 2009.

Il problema non sussiste per i minori stranieri che vivono stabilmente sul territorio italiano con la propria famiglia, per i quali sono adottate le medesime procedure previste per i minori italiani. Appare interessante ricordare il caso rilevato dall'analisi dei fascicoli di una messa alla prova disposta nei confronti di un minore di nazionalità cinese che viveva stabilmente nel territorio italiano con la famiglia. Il progetto di messa alla prova adottato nei suoi confronti ha previsto, tra le prescrizioni impartite, un periodo di lavoro nel ristorante di proprietà del nonno, il quale si è impegnato con i servizi a seguire il ragazzo e ad informare periodicamente dei progressi del minore. Il percorso è terminato positivamente.

Dalle rilevazioni statistiche compiute emerge che il numero di provvedimenti disposti in favore di minori stranieri, pur se in crescita, appare alquanto basso rispetto alle ipotesi in cui potrebbe astrattamente adottarsi. Ciò a prima vista può sembrare sintomo del fatto che i minori stranieri non accedano alle medesime possibilità previste per i minori italiani. Il profilo ora evidenziato ha una sua specifica criticità. All'interno del carcere, pur essendo prevista una serie di attività, non vi è una concreta possibilità di sviluppare percorsi professionalizzanti capaci di stimolare il minore ad un cambiamento di vita. D'altro canto è un dato altrettanto non contestabile che il minore, soprattutto straniero, percepisca l'affidamento ad una comunità in alternativa alla misura cautelare in carcere, non come una opportunità di crescita, quanto come una occasione di fuga. Tale fattore rende fatalmente non praticabile e non verificabile la prova con riferimento ad un più ampio numero di casi in cui essa potrebbe essere utilizzata.

Il problema potrebbe trovare, probabilmente, una soluzione attraverso una riforma mirata del sistema carcerario minorile che consenta modalità alternative rispetto alla detenzione in carcere.

Infine, la durata della messa alla prova disposta in seguito alla misura cautelare potrebbe apparire come un prolungamento della stessa così da rappresentare una potenziale causa di esito negativo. Al contrario, secondo il Presidente del Tribunale, il minore aderisce spontaneamente agli impegni di una messa alla prova, anche se protratta nel tempo, se intravede la possibilità di cambiare il proprio futuro.

In tali casi pertanto la durata non ha incidenza sulla percentuale di esiti negativi.

In assenza di una riforma del sistema carcerario minorile, l'auspicio di una estensione dell'utilizzo della messa alla prova ai minori stranieri appare ancora più importante ove si consideri il profondo cambiamento registrato negli ultimi anni nella composizione dei minori che vengono in contatto con il sistema della giustizia penale e che hanno accesso all'Istituto Penale Minorile. Rispetto al passato, caratterizzato da minori con una storia criminale rilevante che li rendeva in sostanza precocemente adulti, attualmente i minori che entrano in contatto con l'istituzione carceraria sono assai più fragili. La loro detenzione nell'Istituto Penale Minorile rischia pertanto di causarne uno sconvolgimento che può portare, come accaduto, fino al suicidio.

Dall'analisi statistica emerge che sul numero dei provvedimenti di sospensione disposti gli esiti della prova valutati in ragione della nazionalità del minore sono molto diversi. Si osserva, infatti, che per i minori stranieri le percentuali di esito negativo sono sensibilmente più alte rispetto agli esiti positivi in rapporto al campione di minori italiani.

Si riscontra, infatti, che il totale degli esiti negativi sul numero dei provvedimenti adottati nei confronti di minori stranieri si aggira intorno al 23% a fronte del 17% riscontrato sul dato relativo ai minori italiani.

Tabella 16 Esito dei provvedimenti disposti ex art. 28 DPR 448/88 suddivisi in base alla nazionalità del minore
Nazion. Esito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale
Italiana Negativo 25 16 7 16 16 23 21 12 17 10 163
Positivo 62 50 57 61 108 136 84 106 54 44 762
In corso 3 3 8 14
Totale 87 66 64 77 124 159 105 121 74 62 939
Straniera Negativo 3 6 6 8 24 11 4 11 8 81
Positivo 7 10 19 18 37 52 31 36 25 25 260
In corso 1 4 5
Totale 10 10 25 24 45 76 42 41 36 37 346
Totale complessivo 97 76 89 101 169 235 147 162 110 99 1.285

Una delle ragioni di tale dato è certamente costituita, come sottolineato dal Presidente del Tribunale, dalle rilevanti difficoltà che si incontrano nel far comprendere la ratio dell'istituto ai minori stranieri. Le differenze culturali, una istintiva mancanza di fiducia, le difficoltà linguistiche, il convincimento spontaneo che il processo si concluderebbe comunque con una sentenza di condanna, portano spesso i minori a diffidare dello strumento concessogli e a darsi alla fuga.

Il minore nei cui confronti è disposta la sospensione si trova, nella maggioranza dei casi, in una condizione di libertà; tuttavia, non mancano casi in cui egli si trovi in uno stato di limitazione della libertà in quanto sottoposto ad una misura cautelare quale ad esempio il collocamento in comunità (art. 22 c.p.p.m.), la permanenza in casa o in quanto soggetto a prescrizioni. In tali casi la sospensione spesso coincide o si sovrappone alla misura cautelare in corso.

3.2.1 Messa alla prova nei casi di correità

Un ulteriore dato importante è relativo ai casi di correità che risultano pari al 16% del totale di sospensioni disposte (16). Nella maggioranza dei casi (164 procedimenti relativi a 413 minori) si tratta di ipotesi di correità che coinvolgono due o tre persone, mentre più rari sono i casi relativi a gruppi più ampi di correi o di vere e proprie organizzazioni. Le ipotesi di correità si sono verificate con maggiore frequenza nei reati di furto (63 casi), violazione della legge sugli stupefacenti (41 casi), rapina (22 casi), lesioni personali (16) e ricettazione (15). Di non poco interesse è poi il dato che il reato di violenza sessuale in 7 casi su 9 risulta commesso da più persone.

Tabella 17 Riepilogo reati commessi dal minore da solo, ed in correità
Tipologia Qtà Reati Persone totali
Reati compiuti da solo 883 883
reati compiuti da 2 persone 116 232
reati compiuti da 3 persone 23 69
reati compiuti da 4 persone 9 36
reati compiuti da più 4 persone 11 65
Totale 1042 1285
Tabella 18 Riepilogo reati commessi da solo e in correità nel periodo esaminato; valori assoluti e % rispetto al totale per anno
Anno MAP Da solo In due In tre In quattro Più di quattro Totale
2000 71 87,7% 6 7,4% 2 2,5% 2 2,5% - 0,0% 81
2001 50 82,0% 9 14,8% 1 1,6% 0,0% 1 1,6% 61
2002 61 88,4% 4 5,8% 2 2,9% 1 1,4% 1 1,4% 69
2003 77 88,5% 8 9,2% 0,0% 2 2,3% - 0,0% 87
2004 115 84,6% 16 11,8% 1 0,7% 2 1,5% 2 1,5% 136
2005 154 83,2% 21 11,4% 6 3,2% 1 0,5% 3 1,6% 185
2006 89 79,5% 18 16,1% 2 1,8% 1 0,9% 2 1,8% 112
2007 113 84,3% 16 11,9% 4 3,0% 0,0% 1 0,7% 134
2008 84 87,5% 10 10,4% 2 2,1% 0,0% - 0,0% 96
2009 69 85,2% 8 9,9% 3 3,7% 0,0% 1 1,2% 81
Totale 883 84,7% 116 11,1% 23 2,2% 9 0,9% 11 1,1% 1.042

Per quanto riguarda gli esiti si è verificato che essi sono sostanzialmente omogenei, vale a dire che, nella maggioranza dei casi, vi è un medesimo esito positivo per tutti i minori coinvolti. Sono più rari i casi in cui per uno dei correi vi sia un esito positivo e per gli altri un esito negativo. In tali ipotesi il processo si conclude con l'estinzione del reato per il minore la cui messa alla prova ha avuto esito positivo e la condanna o con il perdono giudiziale oppure il rinvio a giudizio se il provvedimento era stato adottato nella fase dell'udienza preliminare, per gli altri minori coinvolti.

In un solo caso nel corso degli anni esaminati l'esito negativo della prova ha dato luogo ad una sentenza per irrilevanza del fatto per tutti gli imputati.

3.3 La prova, il progetto, il ruolo dei servizi sociali ministeriali e territoriali

Presso il Tribunale di Firenze il maggior numero di sospensioni si è registrato nel 2005, con 166 (74%) di provvedimenti adottati in udienza preliminare, e 69 (26%) disposti nella fase dibattimentale. Negli anni successivi, come già in precedenza si era accennato, si è assistito ad un sensibile calo del numero di provvedimenti. Dall'analisi dei fascicoli e dai dati acquisiti risulta che tale calo è stato determinato oltre che dalla diminuzione del numero delle iscrizioni in seguito alle pervenute notizie di reato, da un avvicendamento di giudici togati, per lo più provenienti dal tribunale ordinario, per loro provenienza e formazione, più cauti nell'utilizzo della misura (17).

La durata del periodo di prova, come evidenziato in rapporto alla tipologia di reato commesso, è stabilita normalmente in unità temporali mensili. Nella pluralità dei casi è di sei mesi, ma sono frequenti anche sospensioni di 12 mesi, 8 e 7. Durate più lunghe sono sensibilmente più rare e si riscontra, nel suo complesso una percentuale pari all'1% di periodi di prova di durata compresa tra 25 ed i 39 mesi.

E' opportuno precisare che nel caso di minori nei cui confronti sono stati concessi, in momenti successivi, differenti provvedimenti di messa alla prova, la durata è considerata unitariamente e pertanto il provvedimento successivo può costituire una sostanziale proroga di quello precedente. Nel caso in cui, invece, venga disposto un diverso provvedimento di sospensione quando il primo si è già esaurito ci troveremo di fronte a due distinte misure la cui durata non viene a sommarsi ma resta autonoma per ciascuna di esse.

La maggioranza delle prove arriva a conclusione senza che vi sia una verifica in apposita udienza; ciononostante la prassi dell'udienza di verifica non è completamente sconosciuta ed è utilizzata in particolare per la elaborazione di un nuovo progetto o per effettuare aggiustamenti al progetto in corso, soprattutto in relazione a casi particolarmente complessi segnalati dai servizi.

Accade più frequentemente che vengano fissati con cadenza periodica momenti di verifica dell'andamento della prova, in occasione dei quali i servizi sociali relazionano sui progressi compiuti dal minore.

Come già a suo tempo precisato, il giudice onorario riveste, in virtù della sua specializzazione, un ruolo di supervisore durante tutto il periodo della messa alla prova ed è designato come giudice referente per le verifiche periodiche tra minore e autorità giudiziaria (18). Oltre ai momenti di verifica intermedi nel corso della prova, può accadere che si svolgano colloqui straordinari tra minore e giudice onorario nel caso in cui i servizi segnalino un andamento non conforme alle aspettative. Tali colloqui con il minore sono finalizzati a richiamare il minore agli impegni da lui assunti acconsentendo alla prova. In concreto si è riscontrato, in più casi, che tali incontri abbiano indotto il minore a riprendere la prova con maggiore impegno portandola a compimento con esito positivo.

In sede di verifica intermedia è comune la concessione di una proroga della prova per consentire al minore di proseguire il progetto in vista di un prevedibile esito positivo.

Nel corso degli anni esaminati sono state concesse 127 proroghe. Nel 55,9% dei casi si è riscontrato un esito positivo a fronte del 37,8% di esiti negativi (19).

Tabella 19 Numero di proroghe del periodo di sospensione disposte per anno e relativi esiti
Anno iscrizione Totale proroghe
1999 5
2000 3
2001 4
2002 8
2003 12
2004 22
2005 22
2006 14
2007 17
2008 7
2009 12
2010 1
Totale 127
Tabella 20 Riepilogo esiti sui provvedimenti di proroga disposti. Anni 2000 - 2009
Riepilogo Esiti Qtà %
Esito negativo 48 37,8%
Esito positivo 71 55,9%
In corso 8 6,3%
Totale Proroghe 127 100,0%

Nella prassi del Tribunale di Firenze si riscontrano rari casi di revoca della sospensione per un non positivo andamento della prova, poiché si preferisce far portare comunque a termine il periodo di prova, riservandosi in sede di udienza di verifica finale la valutazione sull'esito della stessa. Questa scelta operativa rende molto difficile comprendere le ragioni differenziali tra le ipotesi che legittimerebbero la revoca e quelle che comportano un giudizio negativo sull'esito della stessa.

Per tali motivi ai fini della presente ricerca le ipotesi di revoca sono equiparate all'esito negativo.

L'intervallo temporale medio tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data dell'udienza in cui è emessa l'ordinanza ex art. 28 è ricompresso tra sei mesi e un anno. Nei casi in cui è stato possibile verificare l'intervallo tra la data di commissione del reato e l'ordinanza che dispone la prova, si è riscontrata una durata non inferiore ad un anno dalla infrazione. Tale dato induce a considerazioni sulla necessità di una celere definizione del procedimento e sulla necessità di comprimere il più possibile i tempi intercorrenti tra la commissione del reato e l'adozione della messa alla prova. Non vi è dubbio, infatti, che il provvedimento di sospensione potrà essere tanto più efficace quanto sia attento alle esigenze educative che dovranno essere valutate al momento del fatto reato; è evidente, infatti, che la costante evoluzione della personalità del minore, rischia, ove quel lasso temporale sia troppo esteso, che il minore messo alla prova "non sia più" quello che ha commesso il reato, con le connesse implicazioni sulla elaborazione del fatto e sulla efficacia educativa della misura (20).

Il lungo decorso del tempo rischia altresì di provocare un comune effetto collaterale, vale a dire, il fatto che al momento in cui la messa verrebbe ad essere disposta molti minori sono nel frattempo divenuti maggiorenni. Come già detto, nella prassi, sono residuali i casi di prova disposta a favore di maggiorenni. Nella prassi del Tribunale di Firenze, di frequente è accordata la misura a chi abbia già compito il diciottesimo anno di età e non di rado in un momento distante dalla commissione del reato. Ciò comporta il rischio di trovarsi dinanzi ad una personalità già formata e per la quale pertanto diviene difficile una valutazione sulla sua evoluzione.

Il progetto di messa alla prova viene di norma redatto sulla base della collaborazione congiunta e coordinata tra servizi, che prosegue per tutta la durata della prova. Si tratta di una collaborazione non solo formale ma che si realizza quotidianamente nella ricerca della soluzione di ogni singolo caso concreto.

I progetti elaborati hanno natura complessa ed implicano la partecipazione anche di soggetti non istituzionali, quali il quartiere, le associazioni di volontariato, altri enti territoriali ecc., che permettono la costruzione "su misura" di un percorso educativo.

Ove possibile è sempre tentato un coinvolgimento della famiglia del minore e, qualora ciò non sia realizzabile per inadeguatezza delle figure genitoriali o per loro assenza, è previsto il ricorso a soluzioni alternative, tra cui in particolare l'affidamento a comunità educative residenziali.

Le prescrizioni contenute nel progetto sono riconducibili sostanzialmente a tipologie ben precise. In particolare l'impegno lavorativo rappresentato spesso da una attività da svolgere in affiancamento di uno o più familiari o in attività gestite dalla famiglia. Frequente è anche l'impegno scolastico, inteso come completamento della scuola dell'obbligo o di altri cicli educativi già iniziati o la frequenza a corsi professionali che prevedano anche periodi di apprendistato. E' interessante menzionare il caso rilevato dall'analisi di un minore di etnia rom nei confronti del quale il progetto di messa alla prova prevedeva la frequenza di un corso professionale per barman. Il minore ha poi svolto un periodo di apprendistato in un locale di Firenze con ottimi risultati sia dal punto di vista dell'impegno e della puntualità dimostrate sul lavoro, che in termini di gratificazione personale, cui è seguita addirittura la sua assunzione nonché come ovvio l'esito positivo della prova.

Sono frequenti anche le attività di volontariato che si affiancano all'impegno lavorativo o scolastico presso gruppi o associazioni che si occupano di persone portatrici di handicap o presso Pubbliche Assistenze. Tra queste spiccano le attività di servizio nelle ambulanze, previste soprattutto per i reati di omicidio colposo o per reati legati a violazioni della legge sugli stupefacenti. In molti casi si è riscontrata la previsione di un'attività di volontariato presso la scuola italiana di addestramento di cani per persone non vedenti. In un caso di un minore italiano accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti oltre all'impegno di portare a termine l'attività scolastica, si è affiancata un'attività di utilità sociale che prevedeva di coadiuvare una compagnia teatrale impegnata in attività di soggetti portatori di handicap. Anche in questo caso la prova ha dato esito positivo.

A queste prescrizioni se ne affiancano altre che implicano un impegno "a fare" o a "non fare". Si tratta di prescrizioni inerenti lo stile di vita del minore, che viene scandito da orari e turni: ad esempio l'impegno a rientrare a casa entro un certo orario, la possibilità di uscire la sera una sola volta alla settimana, il divieto di frequentare determinati locali o compagnie, il divieto di fare uso di sostanze stupefacenti (21), nonché l'impegno ad effettuare colloqui periodici con gli assistenti sociali dell'USSM o a iniziare un percorso di sostegno psicologico.

Proprio riguardo alla impostazione del progetto di messa alla prova e delle prescrizioni in esso previste si può rilevare un importante elemento di debolezza dell'istituto che può sintetizzarsi nella "eccessiva standardizzazione" dei progetti adottati nella prassi. Sarebbe, infatti, opportuno che il contenuto dei progetti di messa alla prova fosse maggiormente personalizzato in funzione delle circostanze e delle caratteristiche del singolo minore interessato. La stesura del progetto dovrebbe tenere maggiormente conto delle inclinazioni del minore, dei suoi interessi ed attitudini consentendogli un approccio più approfondito anche con le realtà verso le quali manifesta interesse. Appare interessante menzionare il caso di una ragazza interessata alla fotografia. Durante il periodo di prova le è stato consentito di frequentare un corso di fotografia accompagnata dagli operatori. In tal modo la minore ha potuto ottenere un esito positivo della misura ed allo stesso tempo impostare positivamente anche il proprio percorso professionale.

Sarebbe auspicabile, quindi, una maggiore creatività nell'elaborazione dei progetti di messa alla prova ed allo steso tempo il coinvolgimento di più strutture, in modo che al minore sia consentito di riprendere i rapporti con la sua comunità per ricucire lo strappo che si generato in seguito alla commissione del reato. Il coinvolgimento della stessa comunità consentirebbe che sia proprio essa a stabilire cosa il minore può fare per ripristinare il rapporto di fiducia.

Per concludere può dirsi che i dati reperiti non consentono l'individuazione di una tipologia univoca di minori nei cui confronti la messa alla prova viene disposta. In tal senso si rilevano allo stesso tempo, casi di minori privi di riferimenti educativi, soggetti recidivi, facenti parte di un più consolidato milieu criminale e ragazzi incensurati e non di rado di "buona famiglia", che hanno compiuto anche reati di rilevante gravità.

Dalla casistica esaminata emerge che la presenza di una famiglia a supporto e sostegno al minore durante il periodo di prova rappresenta un elemento fondamentale, ma non determinante nella concessione del provvedimento. Si riscontrano casi particolarmente complessi in cui il minore è stato addirittura allontanato dalla famiglia di origine che si è dimostrata totalmente inadeguata nel suo ruolo ed è stato inserito all'interno di una comunità. Va precisato che in numerosi casi sono proprio le condizioni familiari, segnatamente l'assenza di figure genitoriali, abusi, violenze, difficoltà economiche a rappresentare la fonte delle devianze minorili.

Con riferimento alla scolarizzazione, risulta che i destinatari del provvedimento abbiano frequentato per lo più la scuola dell'obbligo, mentre molto più bassa è la percentuale della frequentazione delle scuole superiori. Anche la condizione di tossicodipendente del minore non è ostativa per la concessione del provvedimento che richiederà unicamente l'adozione di prescrizioni ad hoc.

Un accenno specifico merita il tema della riconciliazione con la parte offesa dal reato. Il Tribunale di Firenze, a differenza di altri distretti, ha ritenuto di mantenere la mediazione penale e la conciliazione fuori dall'istituto della messa alla prova. Non viene escluso che il minore, durante il periodo di sospensione, possa maturare autonomamente la volontà di conciliazione in vista della quale potrà essere sostenuto dai servizi ma ciò è lasciato alla personale volontà del minore. La valutazione dei progressi nel minore durante il periodo di prova restano indipendenti da tale volontà. Come sostenuto dal Presidente del Tribunale Dott. Casciano, appare del tutto inopportuno l'inserimento della conciliazione con la persona offesa tra le prescrizioni del progetto, per evitare che possa essere utilizzata in maniera strumentale da parte del minore.

In termini statistici il basso numero di esiti negativi della prova è indice della capacità di prognosi degli operatori in relazione ai singoli casi concreti.

Gli esiti, valutati autonomamente dal servizio e riportati nella relazione finale sono nella maggioranza dei casi accolti dal giudice che provvede uniformandosi agli stessi. Non mancano tuttavia casi in cui il giudice disattende il parere dei servizi e decide diversamente, sia con riferimento alla adozione del provvedimento che alla valutazione dell'esito finale della prova.

In tali casi il servizio sociale, già a conoscenza del minore e della sua situazione sociale e familiare, può ritenere inefficace la sospensione anche in considerazione di precedenti tentativi di recupero andati falliti. Ciononostante il giudice ritiene di dover adottare il provvedimento, nella convinzione che ciò sia ancora utile al fine di recuperare il minore.

Le divergenze di valutazione e comunque la sovranità della decisione del giudice hanno trovato conferma nella giurisprudenza secondo cui la valutazione nel merito e la conseguente decisione di adottare o meno la meno della misura spetti unicamente al giudice cui è demandato il potere/dovere di verificare "i presupposti per una valutazione prognostica sull'evoluzione della personalità, verso modelli socialmente adeguati" (22).

La legge, secondo il Presidente Casciano, non non impone al giudice una valutazione "notarile" i progressi del minore, rapportandoli meccanicamente al pedissequo rispetto delle prescrizioni disposte ma può tener conto di altri elementi quali, ad esempio, il recuperato rapporto con i familiari, il fatto che durante il periodo di prova non siano stati commessi ulteriori reati, l'interesse ad una conciliazione con la persona offesa dal reato.

In conclusione, i dati analizzati consentono di dire che non esiste una univoco soggetto tipo destinatario della messa alla prova. La casistica mostra un ventaglio estremamente ampio di elementi e peculiarità personali e di fattori socio-ambientali sottostanti ai minori imputati.

3.4 La ripresa del processo all'esito negativo della messa alla prova

Passando, infine, all'esame delle prove che si sono concluse con esito negativo, ricordiamo che il dato statistico medio è pari al 19% dei casi (23).

In seguito all'esito negativo, il processo riprende dal momento in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione.

Il processo potrà quindi riprendere in sede di udienza preliminare se il minore aveva acconsentito ad una definizione in tale fase, diversamente si avrà il rinvio a dibattimento, dove il processo proseguirà secondo l'iter normale. Nella prassi del tribunale di Firenze si è rilevata la possibilità che anche nel prosieguo del processo venga disposta una nuova messa alla prova. In alcuni dei casi esaminati, il giudice pur avendo valutato negativamente l'esito della messa alla prova concessa nel corso dell'udienza preliminare, ha nuovamente adottato il provvedimento nel corso del dibattimento. Come si evince dalla tabella riepilogativa n. 20 di seguito riportata, in almeno 20 casi si è giunti alla pronuncia di estinzione del reato in sede dibattimentale in conseguenza alla verifica dell'esito positivo della nuova prova concessa.

Il fondamento di tale prassi, secondo quanto sostenuto dal Dott. Casciano, deve essere rinvenuto nel convincimento del giudice che nel corso del tempo qualcosa possa essere cambiato nel minore in modo tale da non poter escludere la sperimentazione di nuova prova.

E' opportuno domandarsi se l'accertamento circa la responsabilità del minore rispetto al fatto reato contestato, operato al momento della concessione della prova non possa in qualche modo condizionare la prosecuzione del processo univocamente verso l'emanazione di una sentenza di condanna. Tuttavia, come si è visto, l'accertamento della responsabilità del minore in vista della sospensione, pur essendo un presupposto indefettibile della prova, ha natura intrinsecamente sommaria, lasciando aperta ogni possibilità in punto di accertamento definitivo e pertanto anche di emissione di pronuncia di una sentenza di assoluzione.

Dai dati raccolti si è rilevato che gli esisti negativi, sia in sede di udienza preliminare che dibattimentale sono stati complessivamente 244 su un totale di 1285 sospensioni disposte.

Nella maggioranza dei casi si è osservato che la prosecuzione del processo ha dato luogo a sentenze di condanna. Ne deriva quindi un nesso causale molto frequente tra messe alla prova con esito negativo e probabilità di una pronuncia di condanna.

Dai dati risultano altresì 2 casi di definizione di non luogo a procedere per immaturità, 2 casi di assoluzione per non aver commesso il fatto, 5 i casi di irrilevanza del fatto. Sono invece complessivamente 102 le sentenze di perdono giudiziale.

Tabella 21 Riepilogo delle sentenze emesse in seguito all'esito negativo dei provvedimenti disposti ex art. 28 DPR 448/88
Udienza Preliminare Dibattimento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale
Accertata immaturità ex 98 1 1 2
Condanna 1 3 1 2 4 7 3 9 11 41
Irrilevanza del fatto 4 1 5
Perdono giudiziale 10 6 3 7 1 3 9 6 5 2 52
Remissione di querela 2 1 3
Decreto che dispone giudizio - Dibattimento 11 6 3 7 19 18 7 6 9 3 89
assoluzione per non aver commesso il fatto 1 1 2
condanna 3 2 1 2 4 3 4 2 2 1 24
esito positivo MAP 4 8 4 2 1 1 20
in corso 2 2 4
ndp mancanza di querela 2 1 3
ndp remissione di querela 1 1
perdono giudiziale 4 4 2 4 7 9 1 1 2 34
reato prescritto 1 1
Totale 22 12 9 19 22 27 25 16 24 16 192
Condanna 4 1 1 1 1 11 3 2 1 25
Perdono giudiziale 2 3 3 2 1 9 3 2 1 26
Reato prescritto 1 1
Totale 6 4 4 3 2 20 7 4 2 52
Totale complessivo 28 16 13 22 24 47 32 16 28 18 244

I dati relativi alla conclusione del procedimento con una pronuncia diversa dalla condanna, anche in caso di esito negativo, confermano un orientamento del Tribunale di Firenze volto a non punire necessariamente il minore due volte, la prima per aver commesso il fatto, la seconda per non aver rispettato le prescrizioni previste dalla messa alla prova. Non si comprenderebbe d'altra parte, perché, nel caso in cui non vi siano altre preclusioni, non si possa concedere ad esempio il perdono giudiziale. Il fatto stesso che il minore non abbia commesso altri reati durante il periodo di prova induce ad ipotizzare che non ne commetterà in futuro; tuttavia il fatto che non abbia rispettato le prescrizioni, non sia andato a lavorare, non sia andato a scuola, non comporta automaticamente una più alta probabilità che possa commettere altri reati, con ciò precludendogli la possibilità di ottenere il perdono giudiziale.

Diverso è il caso in cui a seguito dell'esito negativo della prova si giunga ad una sentenza per irrilevanza del fatto. Tali ipotesi certamente più rare sono da ricondursi al fatto che, in sede di giudizio abbreviato e per le peculiarità di tale rito emergano elementi che permettono di attribuire natura bagatellare al reato.

Con riferimento alle residuali ipotesi di pronuncia di immaturità ai sensi dell'art. 98 c.p., appare opportuno precisare che tali ipotesi sono connesse alla verifica della non comprensione del significato della messa alla prova, della scarsa capacità di autodeterminazione, dell'inadeguatezza rispetto a certe prescrizioni impartite. Precedentemente alla disposizione del provvedimento di sospensione non vengono infatti disposti accertamenti psichici sul minore. Pertanto in tali casi è proprio la messa alla prova il momento che consente di verificare l'immaturità.

La finalità dei provvedimenti alternativi alla condanna è ovviamente quella di evitare al minore il contatto con il sistema carcerario. In tal senso questa appare l'ispirazione di fondo della prassi del tribunale di Firenze che utilizza tutti gli strumenti processuali consentiti per evitare le misure detentive. Ciò è confermato da un ulteriore dato statistico relativo al numero di provvedimenti di sospensione disposti nei confronti di singoli minore in riferimento a distinte iscrizioni a ruolo. Il dato, riportato nella tabella n. 21, indipendentemente dalla riconducibilità o meno ad ipotesi di recidiva consente di dire che il Tribunale di Firenze in un numero sensibile di casi particolarmente complessi ha comunque attivato ogni possibile strada per tentare il recupero del minore adottando sino a 5 provvedimenti di messa alla prova per lo stesso minore.

Tabella 22 Numero dei provvedimenti ex art. 28 DPR 448/88 disposti nei confronti dello stesso minore
Qtà Map Provvedimenti
Con 1 Map 950
Con 2 Map 99
Con 3 Map 20
Con 4 Map 12
Con 5 Map 1
Totale 1.082

3.5 Messa alla prova e affidamento in prova per i minori autori di reato

Si è precedentemente sottolineato come l'istituto oggetto della presente ricerca possa ritenersi affine, per le sue caratteristiche, ad alcune misure alternative alla detenzione, in particolare all'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con il quale condivide alcuni aspetti rilevanti. Nonostante tale affinità i due istituti sono diversi, dal momento che la messa alla prova, ove l'esito sia positivo, estingue il reato, mentre l'affidamento in prova costituisce una misura alternativa che opera successivamente alla condanna. Per tale motivo, ove ne ricorrano i presupposti è sempre auspicabile l'adozione del provvedimento di messa alla prova, certamente più favorevole sia per quanto attiene agli esiti sia per il percorso educativo che caratterizza il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88.

Naturalmente può accadere che il minore rifiuti di sottoporsi alla messa alla prova, in tale caso egli potrà comunque fare affidamento su altri istituti tra cui, come detto, l'affidamento in prova.

In questo caso, così come nel caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice, anche per dare un segnale forte al minore, può giungere all'emissione di una sentenza di condanna. Può prendere tale decisione sapendo di avere comunque a disposizione strumenti volti ad evitare che il minore abbia un contatto con l'istituzione carceraria. Tuttavia, in attesa della necessaria riforma del sistema penitenziario, il giudice, non deve dimenticare che si tratta di istituti in virtù dei quali, come nel caso dell'affidamento in prova, il minore si troverà fuori dal carcere senza una guida, senza il supporto di organi specializzati e senza che nei suoi confronti sia adottato alcun progetto di carattere educativo.

Note

1. Dal 2006, il Tribunale di Firenze ha adottato un software che consente una gestione informatizzata dei dati processuali. L'anlisi dei dati degli anni precedenti così come l'incrocio dei dati relativi a tutti gli anni di riferimento hanno richiesto un riscontro diretto sul materiale cartaceo e documentale.

2. Si è scelto di riportare i risultati della presente ricerca tenendo conto del numero dei minori nei confronti dei quali viene adottato il provvedimento, ritenendo questo il dato corretto ai fini della ricerca, anziché tenendo conto del numero di provvedimenti con i quali si dispone la sospensione. Il singolo provvedimento infatti può disporre la sospensione del processo per più di uno dei minori imputati per lo stesso reato e in quel caso non sarebbe stato possibile ricostruire il numero di interventi disposti nei confronti di ciascun minore. Per tale ragione è possibile che i dati rilevati confliggano con quelli riportati nelle statistiche ufficiali che invece fanno riferimento al numero di provvedimenti adottati.

3. Si tratta per lo più di magistrati provenienti dal tribunale ordinario.

4. I dati relativi all'anno 2010, si riportano unicamente nella presente Tabella. Non è stato possibile il reperimento per tale anno di tutti gli atri dati oggetto della presente analisi.

5. Il dato percentuale considerato fino al 2009 si aggirava intorno all'11,5%.

6. C. Scivoletto, op. cit., p. 176. Normalmente, ed è così in molti distretti italiani, rispetto all'adozione del provvedimento molti magistrati ragionano in termini opposti rispetto all'orientamento dei giudici di Firenze. Essi sostengono che lo scarso e parsimonioso utilizzo della formula processuale di estinzione per esito positivo della messa alla prova rispetto ad altre soluzioni processuali come, appunto la sentenza per irrilevanza del fatto o il perdono giudiziale, rappresenti la soluzione migliore, per ragioni concrete, sia di natura processuale che ambientale. La messa alla prova necessita del coinvolgimento di varie istituzioni esterne al tribunale, oltre alla adesione del minore. Proprio per questo, si afferma nell'intervista risportata da Scivoletto è preferibile disporre la sospensione del processo e impostare il progetto solo quando ci sia l'alta probabilità che l'esito sia positivo.

7. G. Scardaccione, F. Merlini, Minori, famiglia, giustizia, Unicopli, Milano, 1996, p. 31.

8. Intervista alla D.ssa Miccinesi.

9. Secondo quanto riferito dalla D.ssa Miccinesi è molto frequente che nei casi in cui il minore rifiuti l'addebito, il periodo di prova abbia esito negativo.

10. Si tratta delle uniche ipotesi arrivate alla Corte d'Appello anche se ad oggi, le impugnazioni non risultano mai accolte da tale organo. Non si sono, invece, mai riscontrati casi in cui il minore abbia fatto ricorso per contestare la mancata previsione del provvedimento nei suoi confronti.

11. C. Scivoletto, C'è tempo per punire, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 153. Ministero di Giustizia, La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88), Analisi Statistica - Anno 2007 - Elaborazione del 10 novembre 2009.

12. P. Pazè, L'applicazione della messa alla prova in Italia, Intervista di Elisabetta Fraccarollo a Piercarlo Pazé, direttore della rivista Minorigiustizia, sulla pratica della messa alla prova in Italia, in Minori Giustizia, 2006.

13. Non si è avuta notizia di casi di ricorso in appello per chiedere la adozione del provvedimento non concesso nel coso del giudizio di primo grado. I pochi casi di ricorso in appello di cui si ha notizia sono riconducibili, piuttosto, ad impugnazioni compiute da un Pubblico Ministero, poco favorevole alla concessione della misura, il quale ha fatto ricorso per chiedere l'annullamento di ordinanze di messa alla prova disposte in presenza di vizi formali. I ricorsi sono stati tutti respinti ed i vizi sono stati sanati durante lo stesso giudizio di appello.

14. Di tale fondamentale sentenza si è estesamente parlato nel corso del capitolo 2.

15. A maggior ragione in questo quadro appaiono forzate le sospensioni concesse nei casi di omicidio colposo cui si faceva riferimento precedentemente.

16. Il dato non tiene di tutte le posizioni stralciate, di quelle posizioni cioè in cui non si è disposta la messa alla prova per tutti gli imputati coinvolti. In considerazione del fatto che normalmente la tendenza nella prassi è di concedere la sospensione nei confronti di tutti gli imputati, il numero dei casi di correità non rilevati dovrebbe essere molto basso. Parimenti non è stato possibile rintracciare i casi in cui il reato è stato commesso in concorso con un maggiorenne.

17. Dalla analisi dei fascicoli e dal numero di provvedimenti concessi, è possibile evincere, infatti, piuttosto chiaramente quali magistrati hanno particolare fiducia nell'istituto, in base al numero dei provvedimenti disposti.

18. Si tratta di un dato che si è potuto ricavare solo per gli anni successivi al 2006/2007, precedentemente a questi anni, infatti, non era prevista alcuna assegnazione al giudice onorario e il referente della prova era il giudice togato che aveva predisposto l'ordinanza di sospensione.

19. Sul campione di dati utilizzato il 6% dei processi per i quali è stata concesso un periodo di proroga, lo ricordiamo, è ancora pendente.

20. C. Scivoletto, op. cit., p. 138. Dello stesso avviso è il Dott. Casciano che individua proprio nella eccessiva durata del processo un forte elemento di criticità dell'istituto in esame.

21. Prescrizione spesso affiancata all'obbligo di effettuare controlli periodici delle urine presso il Sert.

22. Cassazione Sez. I, 29.11.2000. App. Min. Cagliari, 2.3.2000.

23. Il 2% risulta essere ancora in corso.