ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo V
Il monitoraggio delle aziende confiscate

Pasquale Tancredi, 2010

1 Il percorso delle aziende confiscate

L'art. 2 undecies, comma 3, l. 575/65 prevede che i beni aziendali siano mantenuti nel patrimonio dello Stato e destinati:

  1. all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze (Agenzia del demanio), a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  2. alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze (Agenzia del demanio), a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
  3. alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

Come possiamo notare, le aziende confiscate seguono un percorso diverso rispetto a quello degli immobili. A differenza di quest'ultimi, ove si privilegia un percorso di riutilizzo sociale ed istituzionale, per i complessi aziendali si cerca innanzitutto di mantenere in vita l'attività d'impresa ed i conseguenti livelli occupazionali. Già dal momento del sequestro, l'intento è quello di mantenere economicamente attive le attività imprenditoriali; non a caso l'art. 2 sexies, comma 1, l. 575/65, prevede che l'amministratore giudiziario, oltre al compito di custodire e conservare i beni, debba amministrarli anche al fine di incrementarne la redditività. Anche nella destinazione ci cerca di perseguire tale obiettivo, è infatti previsto che i beni aziendali possano essere venduti ovvero affittati a titolo oneroso o addirittura gratuito, nel caso di una costituenda cooperativa di lavoratori dipendenti dell'azienda stessa. Nel caso, poi, sia impossibile che l'azienda possa continuare la sua attività, è previsto che quest'ultima sia destinata alla liquidazione.

I dati che andremo ad analizzare ci illustrano che è proprio quest'ultima soluzione a prevalere, poiché una volta che l'azienda sia uscita dalla gestione mafiosa e da tutti i vantaggi che essa può comportare, difficilmente riesce a mantenersi competitiva ed attiva sul mercato. Prima di vedere i numeri, occorre, però, capire cosa significa intraprendere un'attiva imprenditoriale avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso.

2 L'impresa mafiosa

Prima di cominciare l'analisi di questa particolare forma di imprenditoria, dobbiamo interrogarci sul perché le organizzazioni criminali decidono di attivarsi in attività imprenditoriali. Sicuramente una delle motivazioni è la volontà di investire e riciclare gli ingenti capitali che provengono dalle attività illecite dell'associazione mafiosa, come ad esempio l'usura, le estorsioni, il traffico di stupefacenti, di rifiuti, di armi e quant'altro. Secondo Centorrino (1), questa forma di investimento dei capitali illeciti è un modo per introdursi in mercati legali in cui ci si ripromette di ottenere profitti elevati e ripulire così il denaro "sporco". Altro aspetto molto importante è la la necessità di ottenere consenso sociale attraverso attività capaci di assicurare lavoro e reddito alla popolazione nelle zone in cui si esercita il controllo del territorio (2). L'impresa mafiosa, con le sue peculiarità, fa parte di quel processo in cui la creazione dell'impresa è uno degli aspetti della formazione della leadership, ossia di attività il cui obiettivo primario è certamente quello di creare nuove e più redditizie forme di profitto, ma contemporaneamente è anche quello di accrescere il potere di un gruppo in una determinata realtà (3).

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'impresa mafiosa, già nell'art. 416 bis c.p., ai commi terzo e sesto, è possibile trovarne una descrizione. In particolare, il terzo comma considera come finalità idonea a qualificare associazione di tipo mafioso quella volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. A sua volta il sesto comma configura come aggravante della associazione la circostanza che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Diversi autori si sono interessati a questo particolare fenomeno. Un'interessante definizione di tale forma di impresa viene fornita dal sociologo Enzo Fantò (4). Egli definisce l'impresa mafiosa come:

L'unità economica che trae origine (e viene in parte alimentata) da un capitale frutto, in tutto o in parte, di attività di natura criminale, che ha lo scopo di produrre e/o scambiare servizi e beni leciti, che opera nei mercati ufficiali con modalità formalmente legali o anche apertamente illegali, ma la cui forza competitiva essenziale è in ogni caso costituita dalla forza di intimidazione dell'associazione a cui appartiene il proprietario reale di tale unità economica, comunque e da chiunque essa sia formalmente diretta e gestita.

Per Fantò, quindi, ciò che connota un'impresa di tipo mafioso non è tanto il tipo di attività svolta, che può essere anche lecita, ma è, invece, da un lato, la natura del processo di accumulazione che ha determinato la sua formazione, e dall'altro, la forza di intimidazione su cui essa è incardinata. Tale forza di intimidazione, secondo lo stesso autore, oltre ad essere la precondizione che permette ad un'impresa di assumere una posizione dominante in un territorio, è anche una sorta di super-plusvalore, cioè un surplus di plusvalore che si aggiunge a quello che normalmente realizza il capitale legale investito nella stessa zona ed in uguali condizioni. L'intimidazione mafiosa costituisce il punto di maggior forza, la sintesi del vantaggio competitivo delle imprese e delle economie della mafia rispetto alle imprese ed all'economia legale.

Pino Arlacchi, in un altro noto saggio, ci descrive i vantaggi competitivi dell'impresa mafiosa rispetto a quella legale (5), che possiamo così riassumere:

  1. Scoraggiamento della concorrenza. L'impresa mafiosa riesce ad assicurarsi merci e materie prime a prezzo di favore, nonché commesse, appalti e sbocchi di vendita senza essere esposta alla stessa pressione concorrenziale di cui devono tener conto le altre imprese. La capacità di intimidazione del metodo mafioso è tale da agire come una vera e propria barriera doganale;
  2. Compressione salariale. La compressione salariale assume la forma dell'evasione dei contributi previdenziali ed assicurativi e del non pagamento degli straordinari. "Quale ufficio del lavoro", osserva Arlacchi, "si permette di andare ad indagare sul rispetto della legge nelle aziende mafiose?". Su questo tema il CSM, in una sua risoluzione (6), ha rilevato proprio come le associazioni mafiose possano contare sulla complicità e la collusione, ottenute con la corruzione o con le minacce, di quei rappresentanti della Pubblica Amministrazione che sarebbero tenuti ai relativi controlli. "Del resto, i 'favori' da parte di questi settori della P.A., continua il CSM, ottenuti nei modi sopra indicati, si sostanziano anche in permessi, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi favorevoli, che le imprese mafiose possono ottenere con facilità e senza problemi rispetto alle altre imprese, come pure in mancati controlli (o in controlli puramente formali), che non fanno emergere le palesi violazioni alle norme contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e a quelle fiscali". Oltre a questo, vengono negati i diritti sindacali ed il lavoratore non contiguo o affiliato all'associazione mafiosa vede il suo rapporto di lavoro fondato sull'oppressione, poiché egli non ha "né tempo di lavoro definito, né alcun diritto da far eventualmente valere: lavora ed è pagato come e quanto ritiene il titolare dell'impresa" (7), quindi l'impresa mafiosa ha il vantaggio ulteriore di non avere quella conflittualità interna, che nelle altre imprese si manifesta con scioperi o trova espressione nel contenzioso di natura amministrativa e giudiziaria con i dipendenti.
  3. La disponibilità di risorse finanziarie. L'impresa mafiosa non sopporta i costi del credito come avviene normalmente. Infatti, le fonti di finanziamento delle attività imprenditoriali sono costituite dai proventi ottenuti dalle attività illegali, attuando il così detto "riciclaggio". Si tratta di capitali enormi (8) che hanno la stessa funzione del capitale bancario per l'impresa economica.

Sul piano fenomenologico, lo stesso Fantò (9) individua tre tipi di imprese mafiose impegnate nella produzione di beni e servizi leciti. La prima, definita impresa criminale-legale, è caratterizzata dal fatto che gli agenti che risultano titolari formali e di fatto sono associati all'organizzazione mafiosa. I modi concorrenziali e il capitale sono frutto dell'attività criminale, mentre i beni prodotti sono leciti e l'attività ha anche una forma giuridica formalmente legale. Si tratta della forma originaria o archetipica di impresa mafiosa. Il secondo tipo è quella illegale-legale, la quale si distingue per il fatto che il capitale è di origine criminale ed il proprietario effettivo è un mafioso conosciuto come tale, mentre il titolare formale, cioè un prestanome, risulta una persona apparentemente pulita e rispettabile, la quale gestisce l'impresa secondo criteri legali e agisce rispettando formalmente le logiche di mercato. Ultimo tipo è l'impresa legale-illegale, la quale nasce come impresa legittima che, ad un certo punto, entra in affari ed in rapporti di compartecipazione con la mafia ed i suoi capitali. In questo caso l'impresa si presenta formalmente legittima e agisce secondo i criteri di mercato, ma la sua illegalità consiste nella compresenza di interessi, soci (anche di fatto) e capitali, legali ed illegali, di origine mafiosa. Tale tipologia è stata definita da Fantò come "impresa a partecipazione mafiosa" (10).

I settori produttivi nei quali è più massiccia la presenza di imprese mafiose sono i lavori pubblici, il mercato alimentare e dell'abbigliamento, l'industria dello svago, della ristorazione e dell'ospitalità, il settore agroalimentare ed infine lo smaltimento dei rifiuti (11).

In conclusione, questo tipo di impresa appare in palese contrasto con i valori sanciti dall'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà d'iniziativa economica privata e prescrive che essa "non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Accade infatti che l'impresa mafiosa, utilizzando la forza dell'intimidazione nello svolgimento della sua attività, e in ogni caso disponendo sempre di una grandissima liquidità derivante dalle attività illecite, inquina il tessuto economico violando quindi l'art 41 Cost. La legge Rognoni-La Torre, laddove prevede la confisca di queste aziende, persegue l'obiettivo della salvaguardia del tessuto economico e dei principi costituzionali appena visti. La legge 109/96 ha poi cercato di mantenere in vita queste aziende al fine di salvaguardare i lavoratori e più in generale l'economia di quei territori sottoposti alla forza di intimidazione mafiosa. Purtroppo, i dati che ora andremo ad analizzare ci dicono che, dal momento in cui vengono a mancare le caratteristiche tipiche dell'azienda mafiosa, questa è destinata inesorabilmente a cessare la sua attività.

3 Le aziende confiscate

Dall'entrata in vigore nel 1982 della legge Rognoni-La Torre al 30 giugno 2009 risultano essere state confiscate 1.185 aziende, ubicate in gran parte in Sicilia (38%), Campania (19%) e Lombardia (14%) (12). Quest'ultimo dato non deve stupirci, è infatti noto, che le organizzazioni criminali, a partire dagli anni '70, hanno cominciato ad investire i loro ingenti capitali in attività produttive del Nord d'Italia, in particolar modo nella Regione lombarda.

Aziende confiscate in ogni regione (percentuali)
Aziende confiscate in ogni regione (numeri)
Tabella aziende confiscate (13)
Regione Aziende in gestione al demanio Aziende destinate Aziende uscite dalla gestione Totale aziende confiscate
Alla liquidazione Alla vendita o affitto Totale Per chiusura o fallimento Per cessione o revoca Totale
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0
Piemonte 0 4 0 4 6 1 7 11
Lombardia 13 39 10 49 90 12 102 164
Trentino-Alto Adige 0 0 0 0 0 0 0 0
Veneto 0 0 1 1 3 0 3 4
Friuli-Venezia Giulia 1 0 0 0 0 0 0 1
Liguria 0 1 0 1 6 0 6 7
Emilia-Romagna 10 0 0 0 11 1 12 22
Totale Nord 24 44 11 55 116 14 130 209
Toscana 3 0 1 1 3 1 4 8
Marche 3 0 0 0 0 0 0 3
Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 7 69 0 69 22 3 25 101
Abruzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Molise 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Centro 13 69 1 70 25 4 29 112
Campania 48 35 16 51 117 11 128 227
Puglia 11 26 4 30 40 5 45 86
Basilicata 0 1 1 2 1 0 1 3
Calabria 17 20 2 22 54 2 56 95
Totale Sud 76 82 23 105 212 18 230 411
Sicilia 103 152 6 158 184 7 191 452
Sardegna 0 0 0 0 0 1 1 1
Totale Isole 103 152 6 158 184 8 192 453
Totale 216 347 41 388 537 44 581 1185

Delle 1185 aziende confiscate ne risultano 581, circa il 49%, uscite dalla gestione dell'Agenzia del demanio per chiusura o fallimento (537) o per altri ipotesi di chiusura (44), come ad esempio la revoca della confisca. Questo significa che quasi la metà delle aziende durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, che va dal sequestro fino all'assegnazione definitiva, hanno cessato la loro attività senza riuscire nemmeno ad arrivare ad una formale destinazione.

Le aziende attualmente destinate sono 388 su un totale di 1185, circa il 33%. Di queste solamente 41 (11%) sono state vendute o affittate, presentando, quindi, attitudine alla prosecuzione dell'attività, mentre ben 347 (89%) sono state poste in liquidazione. Infatti, 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell'Agenzia del demanio (14).

Tutto questo rileva un fattore fondamentale: la confisca di un'azienda porta quasi sempre alla sua scomparsa. Questa è la conferma del fatto che questa tipologia di imprese col venir meno di quella condizione che prima abbiamo definito superplus mafioso, è destinata inesorabilmente a non essere competitiva sul mercato e quindi a cessare la propria attività.

Purtroppo non si riesce ad avere una stima attendibile dei complessi aziendali confiscati poiché la percentuale delle aziende stimate è troppo piccola, come si vede dai dati riportati in tabella.

Tabella valore aziende confiscate (15)
Aziende totali Aziende stimate Valore (€)
Aziende in gestione al Demanio 216 14 6,48% 68.655.425,02
Aziende stimate 388 74 19,07% 14.354.750,68
Aziende uscite dalla gestione 581 38 6,54% 17.081.344

Per quanto riguarda la tipologia delle aziende, risultano preponderanti le società a responsabilità limita, circa il 48,5%, seguite dalle imprese individuali, circa il 20%.

Tabella forme giuridiche aziende confiscate (16)
Forme giuridiche delle aziende Aziende in gestione al Demanio Aziende destinate Aziende uscite dalla gestione Totale aziende confiscate
Beni senza personalità giuridica 6 8 29 43
Imprese individuali 53 22 166 241
Società a responsabilità limitata 100 277 198 575
Società consortili 0 1 2 3
Società cooperative 1 4 3 8
Società di fatto 0 0 5 5
Società in accomandita per azioni 0 0 1 1
Società in accomandita semplice 33 37 101 171
Società in nome collettivo 19 28 60 107
Società per azioni 4 9 14 27
Società semplici 0 2 2 4
Totale 216 388 581 1185

La scelta delle s.r.l. è sicuramente frutto di un processo di legalizzazione e di mimetizzazione delle imprese mafiose. Tale veste giuridica è evidentemente apparsa maggiormente confacente all'interesse primario delle organizzazioni criminali, che è quello di rendere il più possibile difficile e complicato l'accertamento del collegamento tra l'impresa e l'organizzazione mafiosa e, quindi, l'effettiva gestione della prima da parte della seconda. Tale veste giuridica tende, naturalmente, ad evitare non solo le attenzioni della magistratura ma, soprattutto, le conseguenze di esse, vale a dire i provvedimenti di confisca e sequestro degli ingenti patrimoni accumulati.

Abbiamo visto essere molto diffusa anche l'impresa a carattere individuale. Della stessa, per ovvi motivi di cautela, figura essere titolare generalmente un prestanome di fiducia dell'organizzazione oppure un imprenditore non inserito organicamente nell'organizzazione mafiosa (ma a questa indissolubilmente legato per necessità, motivi di interesse economico o perché a ciò costretto) (17).

Per quanto concerne i tempi necessari per la destinazione delle aziende confiscate, l'alto tasso di "mortalità" di quest'ultime, paradossalmente, tende ad abbassare i tempi, che, seppur elevati, sono inferiori a quelli visti per i beni immobili. Le aziende vendute, affittate o liquidate hanno raggiunto la loro destinazione, in media, in un tempo di circa 4 anni e mezzo; il tempo medio di attesa, invece, delle aziende non ancora destinate è di poco inferiore ai 4 anni (18).

Tabella tempi medi per la destinazione delle aziende confiscate (19)
Aziende destinate prima della confisca Aziende destinate dopo la confisca Tempi medi della destinazione (in anni)
Entro 4 mesi Dopo 4-12 mesi Dopo 1-2 anni Dopo 2-5 anni Dopo 5-10 anni Dopo oltre 10 anni Totale
327 17 54 152 200 149 70 642 4,58
33,75% 1,75% 5,57% 15,69% 20,64% 15,38% 7,22% 66,25%
Tabella tempi medi aziende confiscate in attesa di destinazione (20)
Aziende confiscate Tempi medi della destinazione (in anni)
Entro 4 mesi Dopo 4-12 mesi Dopo 1-2 anni Dopo 2-5 anni Dopo 5-10 anni Dopo oltre 10 anni Totale
2 22 68 72 30 22 216 3,78
0,93% 10,19% 31,48% 33,33% 13,89% 10,19% 100,00%

4 Il ruolo del Commissario straordinario nella gestione delle aziende confiscate

L'Ufficio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati si sta impegnando su più fronti sul tema delle aziende confiscate.

Nella relazione 2009 si legge infatti, che in data 25 novembre 2008 si è proceduto alla firma del protocollo di legalità da parte delle Prefetture di Roma, Latina, Rieti e Frosinone, l'Agenzia del demanio, filiale Lazio, e il Commissario Straordinario di governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata qualora si optasse per la vendita delle aziende confiscate.

Oltre al protocollo, il Commissario è intervenuto con attività di impulso su alcuni casi di aziende sequestrate e confiscate (21). Caso emblematico è quello del sequestro del "Gruppo Grigoli", per anni concessionario del marchio "Despar" in Sicilia. Il Commissario ha partecipato alla riunione, in data 28 maggio 2009, presso il Palazzo del Viminale, indetta dal Sottosegretario On. Alfredo Mantovano, unitamente al Prefetto di Trapani, l'amministratore giudiziario individuato per il procedimento, i vertici delle Banche interessate alle vicende finanziarie del "Gruppo Grigoli" nonché i rappresentanti nazionali di Confindustria e Confcommercio. Da tale incontro è emerso un orientamento unanime e condiviso circa la necessità di dare un concreto sostegno alle società e aziende economicamente sane sottoposte ad amministrazione giudiziaria, anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa che consentano il regolare andamento della gestione finanziaria del Gruppo. Prima di tale incontro, infatti, le Banche che avevano concesso credito al "gruppo Grigoli", avevano sempre negato l'erogazione di prestiti al custode giudiziario nominato per l'amministrazione dei beni sequestrati dallo Stato, impedendo così che il Gruppo potesse continuare la sua attività economica. Il 26 gennaio scorso è stato così firmato un Protocollo d'intesa tra lo stesso Sottosegretario Alfredo Mantovano, il Prefetto di Trapani, il Dott. Stefano Trotta, e alcune Banche relativo alle procedure per la concessione di crediti e per la rinegoziazione di finanziamenti erogati al gruppo societario, sottoposto ad amministrazione giudiziaria. L'iniziativa ha voluto mantenere il buon andamento della gestione del complesso aziendale in sequestro, assicurandone il regolare flusso del credito e il mantenimento dei livelli occupazionali che, indotto compreso, garantisce lavoro a circa 500 persone.

Infine l'Ufficio del Commissario ha ottenuto da parte dell'Agenzia del demanio l'invio degli ultimi bilanci delle società di capitale confiscate in gestione al Demanio (22) stesso, che risultano avere dipendenti e sono quindi ancora attive. Da questa limitata campionatura emerge in particolare che per undici società, solo nel 2007, sono stati liquidati complessivamente compensi agli organi di amministrazione societaria, giudiziaria e sindacali, per oltre 500.000 euro.

Il commissario nella Relazione annuale 2009 rileva poi che, in relazione alle società definitivamente confiscate, il modello legislativo attualmente vigente, il quale prevede una gestione atomizzata delle aziende (23) in vista della loro liquidazione ovvero del mantenimento allo Stato per la vendita o l'affitto, determini una inefficienza complessiva di gestione. Giustamente, nella Relazione si ricorda l'art. 1, comma 213, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha introdotto la facoltà per l'Agenzia del demanio di conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico proprio per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Si ritiene pertanto che un contributo risolutivo alle problematiche gestionali nella fase successiva alla confisca definitiva potrebbe derivare dalla possibilità di disporre di uno strumento societario unificante in cui convogliare le società di capitali confiscate, che possa procedere con visione globale alla gestione, proseguendo successivamente alla assunzione delle più opportune decisioni sugli assetti delle imprese e creando delle economie di scala, che deriverebbero dai seguenti fattori convergenti:

  1. riduzione dei costi dovuti ad una gestione amministrativa e sindacale integrata;
  2. aumento della redditività e del controllo interno derivanti da una conoscenza "centralizzata" dei settori merceologici in cui operano e possono interagire le varie aziende confiscate.

Potrebbe, in sostanza, costituirsi una società a totale partecipazione pubblica (Ministero economia e finanze), cui trasferire la proprietà delle società confiscate per il tempo (oggi particolarmente lungo) necessario alla loro destinazione che possa operare con criteri gestionali aziendali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Ciò potrebbe comportare significativi risparmi di spesa connessi ai rilevanti oneri che vengono attualmente sostenuti per la pluralità degli organi di amministrazione e di controllo con effetti positivi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della operatività economica dei complessi aziendali confiscati.

Note

1. M. Centorrino, Economia assistita da mafia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995.

2. A. Becchi, G.M. Rey, L'economia criminale, Bari, 1994.

3. E. Fantò, L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, Ed. Dedalo, 1999, p. 55.

4. E. Fantò, L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, cit., p. 39.

5. P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Bologna, 1983.

6. Criminalità organizzata ed economia illegale, risoluzione del CSM del 24 luglio 2002.

7. E. Fantò, L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, cit., p. 228.

8. Dal XII rapporto SOS impresa, Le mani della criminalità sulle impresa, di Confesercenti, Roma, 2010, risulta che il fatturato complessivo di "mafia spa" ha raggiunto i 135 miliardi di euro ed un utile che sfiora i 70 miliardi al netto di investimenti e accantonamenti. Dalla filiera agroalimentare, dai servizi alle imprese e alla persona, dagli appalti alle forniture pubbliche, al settore immobiliare e finanziario la presenza criminale si espande e le conseguenze sono ancora pesanti per gli imprenditori: 1300 reati al giorno, 50 all'ora, quasi uno al minuto. Il bilancio di "mafia spa" è stato redatto elaborando i dati di varie fonti d'informazione e studio. Il fatturato del traffico di droga continua ad essere stimato intorno ai 60 miliardi di euro tenendo conto che secondo la Relazione Annuale 2008 della Direzione centrale per i servizi antidroga, si rivela una sostanziale stabilità del mercato della droga, sia dal punto di vista dell'offerta che da quello della domanda. La Tratta degli esseri umani è stata dedotta suddividendo l'introito mondiale (32 miliardi di dollari per ca. 2,7 milioni di persone) e rapportandolo al numero d'immigrati irregolari rintracciati sulle coste della Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna tra il 2000 e il 2007 (ca. 160.000, cfr. Il Traffico di migranti per mare verso l'Italia, Sviluppi recenti 2004 - 2008 di Paola Monzini per il Cespi). L'introito del traffico di armi è stato calcolato elaborando i dati della Commissione parlamentare antimafia, 2008. Per Ecomafie i valori sono stati tratti dal Rapporto Legambiente 2009, (escluso i reati collegati al ciclo del cemento e altri reati già conteggiati). Prostituzione elaborazione su dati dossier Caritas. Le voci che compongono le tasse della mafia sono un'elaborazione di Sos Impresa, considerando la quota parte gestita dalla criminalità mafiosa sul giro complessivo degli affari criminali e in particolare usura, 37%, furti e rapine, 15%, truffe, 20%, contraffazione 70%, contrabbando e giochi e scommesse 80%. La consistenza dei gruppi e il calcolo degli stipendi, compresi gli affiliati e i fiancheggiatori, è stata ricavata dalle Relazioni della Dia e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

9. E. Fantò, L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, cit., pp. 80 ss. Vedi anche F. Cassano, L'impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi, Bari, 2009.

10. Lo stesso E. Fantò, L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, cit., p. 86, ha specificato che l'impresa a partecipazione mafiosa permette alle organizzazioni criminali di: a) rendere ancor più occulti i canali di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali e di diversificare ulteriormente gli investimenti; b) avere imprese a capacità imprenditoriali capaci di concorre ad impegnative gare di appalto in eventuale competizione con le altre imprese legali, senza dover ricorrere immediatamente alla violenza; c) disporre di strutture imprenditoriali che per la rispettabilità ed esperienza siano capaci di agire come un normale agente di mercato; d) realizzare il comando dell'impresa senza l'onere della gestione; e) estendere l'area dell'imprenditoria legale compromessa con la mafia; f) compenetrare la sua economia all'economia legale per renderla affatto indistinguibile da essa; g) rendere più penetrante e fisiologico il sistema relazionale con un settore nevralgico dei suoi interessi, al fine di una regolazione complessiva del mercato locale e di un più solido controllo politico del territorio.

11. F. Cassano, L'impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi, cit., pag. 10.

12. Fonte Agenzia del demanio.

13. Fonte: Agenzia del demanio 1996 - 30 giugno 2009.

14. Fonte: Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati.

15. Fonte: Agenzia del demanio 1996 - 30 giugno 2009.

16. Fonte: Agenzia del demanio 1996 - 30 giugno 2009.

17. Cfr. Criminalità organizzata ed economia illegale, risoluzione del CSM del 24 luglio 2002.

18. Fonte: A. Marruccia, Relazione annuale 2009 sulle attività del Commissario straordinario, cit., p. 178.

19. Fonte: Agenzia del demanio, 1996 - 30 giugno 2009.

20. Fonte: Agenzia del demanio, 1996 - 30 giugno 2009.

21. Si riportano i seguenti casi: a) Cantina "Kaggio", in cui a seguito di attività di impulso condotta dal Commissario straordinario del Governo, nel mese di settembre 2009, grazie anche al coinvolgimento del Consorzio Sviluppo e Legalità dei Comuni del corleonese, si è giunti alla consegna dei locali da utilizzare come Centro aziendale e di sperimentazione dei prodotti agricoli; b) Confisca al gruppo "Riela", in cui si è affrontato il problema della perdita di commesse del Gruppo. E' infatti avvenuta una campagna di sensibilizzazione condotta dalla Prefettura di Catania per la ripresa dei rapporti commerciali degli storici partner del Gruppo, al fine di recuperare un valore della produzione adeguato al sostentamento delle risorse umane. Grazie a questa attività di sensibilizzazione, i risultati positivi si sono avuti già a partire dal secondo semestre del 2008 e, in particolar modo, nei primi mesi del 2009. Il trend positivo di crescita del fatturato è stato determinato anche dal risparmio di costi per il mancato pagamento dei canoni di locazione a seguito del trasferimento della sede aziendale dalla piattaforma operativa di Misterbianco, per la quale venivano corrisposti canoni di locazione, al capannone industriale di Belpasso anch'esso confiscato. Con la Direzione Nazionale Antimafia, la Prefettura di Catania, l'Agenzia del Demanio e la Procura della Repubblica di Catania, si è dato avvio, il 10 luglio 2009, ad un progetto di integrazione tra le attività di alcune aziende confiscate ed altre in sequestro giudiziario a Catania. Ciò che ostacola la vendita del complesso aziendale, è la situazione debitoria derivante dai decreti ingiuntivi notificati al Riela Group dal Consorzio Setra Service, per oltre sei milioni di euro, in ordine ai quali l'Agenzia del Demanio ha autorizzato l'Amministratore a promuovere giudizi di opposizione dinanzi al Tribunale civile di Catania; c) si ricordano inoltre i casi della confisca Ciarlante, Roma; Confisca De Benedicitis, Roma; aziende Edil Beton srl, Acli Terra Campania, Apicella Dante, Caserta.

22. In particolare emerge che alla data del 30 giugno 2009, le aziende ancora in gestione al Demanio sono 216, di cui 100 S.r.l., 4 S.p.a. 53 sono imprese individuali e 33 sono società in accomandita semplice.

23. Nel senso che la responsabilità della gestione ricade sul singolo amministratore giudiziario (art. 2 sexies l. 575/65).