ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Conclusioni

Alessandro Morgante, 2007

Le motivazioni della proposta di legge n. 626 si basano, sostanzialmente, sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento la figura del Difensore civico delle persone private della libertà personale, quale soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni dell'Interno, della Giustizia e della Difesa, con poteri d'ispezione e di controllo a garanzia dei soggetti privati della libertà personale.

Il presupposto sul quale si è basata la proposta è che la presenza di un Garante, proprio perché soggetto terzo, possa senz'altro contribuire a realizzare la tutela necessaria dei detenuti, spesso privati anche dei diritti fondamentali, ponendosi come soggetto di mediazione tra il detenuto e la pubblica amministrazione.

Tale figura opera già da anni - secondo il modello dell'Ombudsman - presso le democrazie europee più evolute: numerose sono le sollecitazioni rivolte a tutti gli Stati membri da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, affinché venga istituito tale organo presso ciascun paese europeo.

I destinatari della presente proposta sono le persone detenute e, più in generale, tutti i soggetti privati a vario titolo della libertà personale tra cui rientrano anche gli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza temporanea e assistenza.

Nel corso dei dibattiti svoltisi in Commissione affari costituzionali, sono emerse problematiche relative al rischio di sovrapposizione delle competenze del Garante con quelle della Magistratura di Sorveglianza.

Infatti, assegnare al Garante competenze che possano interferire con quelle proprie della Magistratura di Sorveglianza, può tradursi in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, in quanto ciò può astrattamente determinare una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario, che è organo terzo, appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente.

Tali criticità sono state risolte introducendo la possibilità di ricorrere al Garante in via alternativa, senza con questo precludere il ricorso finale alla Magistratura di Sorveglianza, evitando in questo modo il rischio di una sottrazione di competenze.

Le proposte di legge n. 626 ed abbinate sono state sottoposte all'esame della Commissione Affari Costituzionali che ha adottato un nuovo testo unificato, il quale prevede l'istituzione di tale Commissione nazionale per la promozione e tutela dei diritti umani.

L'istituzione di tale Commissione trae origine dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134 del dicembre 1993 votata dall'Italia, ma fino ad oggi rimasta inattuata.

Il testo unificato, pur mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura del Garante delle persone private della libertà personale, come descritta nelle proposte di legge originarie, lo ha trasformato in una mera articolazione interna della Commissione per la tutela dei diritti umani (vedi supra, Cap. IV).

Ciò non dovrebbe in ogni caso incidere sulla qualità e sull'efficacia dell'attività svolta.

L'auspicio è che possa pervenirsi quanto prima all'approvazione di tale disegno di legge affinché l'istituzione di questo soggetto di persuasione possa porre termine a situazioni di degrado che in taluni casi connotano la quotidianità dalla vita ristretta ex auctoritate; situazioni sicuramente inaccettabili in un ordinamento che considera l'individuo come un prius dotato di un compendio di diritti fondamentali da riconoscere e salvaguardare nella loro effettività.