ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo 1
Il trattamento penitenziario e i soggetti che vi partecipano fino alla riforma del 1975

Elisa Calamai, 2003

1.1 Il carcere italiano e i suoi operatori fino al primo dopoguerra

Il formalismo della Scuola classica, se da una parte difendeva i principi ugualitari illuministici dell'imparzialità, del garantismo, della certezza, dell'umanizzazione della pena, dall'altra, limitando la difesa sociale contro il delitto alla sola pena, precludeva qualsiasi valutazione degli aspetti sociali e psicologici, e di conseguenza impediva anche la creazione di qualsiasi forma di trattamento. Questa situazione del sistema punitivo trovava d'altra parte perfettamente riscontro nel quadro socio-culturale del paese, che vedeva ancora il prevalere, nella gestione dello Stato, di una morale cattolica che abbinava automaticamente al reato il concetto di colpa morale. (1)

Il successivo parziale mutamento di questo quadro socio-culturale e l'affermazione dell'eccezionale figura di Cesare Lombroso, provocarono l'irruzione della scienza positivista e lo spostamento dell'indagine dal delitto al delinquente. In un momento storico importante quale quello post-unitario, l'industrializzazione come idea guida dello sviluppo economico, il progresso scientifico-tecnologico e il ripudio dell'idealismo favorirono l'affermarsi delle idee della Scuola positiva. Applicando al diritto penale quello che poteva definirsi in generale "metodo di ricerca positivistico" si arrivava all'idea che la criminalità poteva essere concepita come un fenomeno analizzabile scientificamente, l'agire umano poteva essere interpretato causalmente: la scienza spiegava la criminalità esaminandone le cause e i fattori.

Il diritto penale accantonava così i concetti di "colpa" e di "retribuzione morale", in esso si travasava pienamente la crisi del mito del libero arbitrio, e la Scuola positiva poteva ben sostenere che la libertà del volere, millenario presupposto dei concetti di colpa e responsabilità, era una premessa non verificabile. Il baricentro della risposta statuale al crimine si collocava progressivamente fuori del reato commesso. La pena non poteva fungere da retribuzione di un fatto sganciato dalla colpa, perché se non c'era imputabilità, non c'era castigo. La sanzione poteva essere soltanto un mezzo giuridico di difesa contro il delinquente, questi doveva essere non punito, ma riadattato alla vita sociale. (2) La Scuola positiva predisponeva la base per lo studio scientifico della personalità del delinquente attraverso lo studio concreto del reato come azione umana, usufruendo dei dati sperimentali dell'antropologia, della psicopatologia e della statistica criminale per adattare alle varie cause della delinquenza i vari rimedi.

Attraverso un processo di differenziazione e classificazione, riconducendo gli effetti alle cause, si arriva dunque a mettere a fuoco lo specifico carattere criminale. La scuola Positiva, con l'apporto della criminologia, introduce la nozione di "patologia", cioè fissa una precisa norma di "salute" sociale e individuale e colloca il carattere criminale al di sotto di questo standard. (3) Il comportamento criminale cessa di essere una violazione di norme convenzionali e diventa invece una devianza dalla "normalità", ponendo le basi per quella "rieducazione" del criminale ancora presente nel nostro ordinamento penitenziorio.

Mentre il vecchio sistema puniva il criminale per aver scelto il crimine e quindi lo lasciava libero di fare la stessa scelta un'altra volta, la nuova criminologia mirava a rimuovere la criminalità una volta per tutte. Erano concepibili tre diverse modalità per la sua eliminazione, in primo luogo la criminalità poteva essere riformata, ossia il carattere del criminale poteva essere curato e trasformato. In secondo luogo, nei casi in cui una tale riforma era impossibile, il criminale poteva essere soppresso, deportato o semplicemente segregato in modo permanente così da rimuoverlo dal corpo sociale. Infine la criminalità poteva essere prevenuta, se le cause della criminalità potevano essere alterate o eliminate, allora le nuove generazioni potevano essere immunizzate e la sua graduale estinzione poteva essere conseguita. (4) Questa triplice strategia richiedeva non soltanto procedure di valutazione e classificazione che consentissero di identificare gli autori dei reati come correggibili o incorreggibili, ma anche un'ampia gamma di disposizioni, sanzioni e tecniche che permettessero di conseguire questi obbiettivi. La deportazione, la detenzione preventiva, offrirono, sotto il profilo tecnologico, un'efficace difesa sociale, mentre questa si realizzò molto poco con la prevenzione e la riabilitazione. Quest'ultima fu affidata a non meglio specificati effetti "dell'influenza personale" e al potere di una personalità normale o sana di superare le tendenze criminali. L'educazione carceraria doveva ricomprendere aspetti morali, fisici ed intellettuali, ma quando questo avvenne ebbe risultati molto scarsi.

Se su un piano accademico le idee di Lombroso e della sua scuola si diffusero nel paese e in tutto il mondo occidentale, ponendo la Scuola criminologica italiana in una posizione di guida internazionale, l'accettazione pratica, all'interno del sistema penitenziario, dei principi della "cura" dell'autore del reato risultava inesistente.

Il codice penale Zanardelli del 1889 rimane ancorato ai principi retributivo-formali della Scuola classica, e il successivo Regolamento penitenziario del 1891 ne è la semplice trasposizione, caratterizzata da una accentuazione dell'aspetto repressivo-disciplinare e dalla mancanza di significative ipotesi di trattamento a fini rieducativi. (5) In un aspetto non secondario, tuttavia, il Regolamento accetta parzialmente il pensiero positivista nella creazione dei manicomi giudiziari (6), nei quali è prevista l'opera di specialisti del campo. Anche in Italia, come era già successo in altri paesi, le prime forme di trattamento specifico vengono applicate nei confronti dei delinquenti più "diversi": i malati di mente, e come vedremo, i minori.

Maggior interesse ai nostri fini rivestono però le norme del Regolamento penitenziario riguardanti lo staff dirigenziale dei singoli stabilimenti, la direzione generale delle carceri e il corpo degli agenti di custodia.

Particolare cura viene riservata alla classificazione gerarchica del personale, suddiviso nelle tre carriere di concetto, di ragioneria e d'ordine. Al direttore si attribuisce "l'indirizzo e l'alta sorveglianza di quanto si riferisce alla custodia dei detenuti", ma questa posizione è più che altro nominale, dal momento che il regolamento scende nei minimi particolari e dà all'Amministrazione centrale, che continua a dipendere dal Ministero dell'Interno, i mezzi per controllare l'operato dei direttori affinché nessuno di essi sfugga alla responsabilità che gli spetta. È un sistema accuratamente congegnato che, unitamente a veri e propri ricatti sulla carriera, otterrà il risultato voluto di rendere i direttori completamente succubi della direzione generale, cui essi si rivolgeranno prima di prendere qualsiasi decisione, anche la più insignificante. (7)

Il medesimo fine di privare di ogni potere reale il personale subordinato, viene perseguito in modo ancora più scoperto nella disciplina del personale di custodia. Le attribuzioni delle guardie carcerarie, che costituiscono un corpo organizzato militarmente e che devono quindi "mantenere la gerarchia e la disciplina militare" (8), sono descritte dal Regolamento in forma analitica, e altrettanto minuziosi e fiscali sono gli obblighi e le limitazioni cui gli agenti di custodia sono sottoposti. (9)

Si parte dal divieto di contrarre matrimonio prima che siano passati otto anni dall'inizio del servizio, trascorso tale termine, il matrimonio è ad ogni modo subordinato alla condizione che l'agente e la futura moglie abbiano un capitale di almeno 3000 lire, ed è anche necessaria l'autorizzazione del ministro dell'interno, che viene concessa previo accertamento della buona condotta dell'agente. Vengono poi previste solo due ore di libera uscita giornaliera e mezza giornata ogni quindici giorni, fatte sempre salve le esigenze di servizio. Le eventuali istanze e i reclami debbono essere presentati seguendo la via gerarchica, e in caso di azione disciplinare, solo dopo essersi sottomessi e avere scontato la punizione inflitta. È sancito il divieto di presentare reclami collettivi: i trasgressori vengono puniti per insubordinazione. Infine viene prevista un'estesissima gamma di infrazioni disciplinari e di relative punizioni nel caso in cui l'agente venga sorpreso a tenere in disordine il posto nella caserma, insinuare il malcontento tra i compagni, tenere un contegno familiare con i detenuti, mangiare o bere fuori dello stabilimento con congiunti di detenuti e con detenuti liberati da meno di tre anni, commettere atti di viltà in servizio. In questo modo si finisce per alimentare un clima di violenza e di tensione tra gli agenti di custodia e i detenuti. Che questo sia il risultato a cui in realtà si mira è dimostrato dalla norma del regolamento che pone a carico degli agenti, l'obbligo di fare uso delle armi, dopo una semplice intimidazione, per sedare ribellioni o impedire la fuga di detenuti, in base alla considerazione (10) che "se un Agente indietreggia davanti al pericolo o alla minaccia, se egli è sopraffatto e vilipeso, non è l'individuo ma l'autorità della legge che in lui viene offesa". (11)

I regi decreti del 1902 e 1903 contengono norme riguardanti soltanto i detenuti, e in particolare disposizioni per la soppressione di aspetti afflittivi come la catena al piede e la cella oscura, ma non ipotesi specifiche di trattamento. La legge 26 giugno1904 prevede un programma di impiego dei detenuti in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici: ma il senso del programma è dichiaratamente più teso a compensare l'erario delle spese di mantenimento, che ad offrire un trattamento per il reinserimento, sulla base dell'acquisizione di abilità lavorative specifiche.

Una luce nuova sembra aprirsi nel 1907 con la legge che prevede il riordino dei riformatori governativi per minorenni. Ci si propone di sostituire all'indirizzo punitivo e repressivo, un indirizzo preventivo-rieducativo, e soprattutto di gestire gli istituti per mezzo di un corpo nuovo: gli educatori, destinati a prendere il posto delle guardie carcerarie. Il ruolo organico del personale di educazione e sorveglianza dei riformatori governativi, prevede quattro gradi in scala gerarchica: allievi istitutori; istitutori I, II, III classe; vicecensori I, II classe; censori. Tra i requisiti per l'ammissione (art. 6) è richiesta la patente d'insegnante elementare e solo in via subordinata sono ammessi, per il periodo di prova di sei mesi, anche quegli aspiranti che provino di aver prestato servizio presso collegi nazionali o privati, oppure che possiedano la licenza ginnasiale, tecnica o la licenza delle regie scuole pratiche di agricoltura (fra i concorrenti sono preferiti i celibi e i vedovi senza prole). È curioso ed indicativo dell'importanza attribuita inizialmente a questi operatori, il fatto che nell'ordine gerarchico e disciplinare, il personale di educazione e sorveglianza dipenda non solo dal direttore e dal vice direttore, ma anche dai funzionari che sostituiscono l'uno e l'altro: il medico ed il cappellano.

Per compiere l'importante e delicata missione di contribuire al bene morale e intellettuale dei giovani affidati alle loro cure, gli istitutori in base all'art. 75 "esercitano di fatto la loro sorveglianza", e in base all'art. 74 devono "mostrarsi giusti ed esatti nell'adempimento dei loro doveri, zelanti nel promuovere il bene dei corrigendi". Inoltre: "essi evitano per quanto è possibile i rimproveri, a cui preferiscono i consigli paternamente bonari ed amorevoli, e ricorrono ai rapporti disciplinari soltanto nei casi di mancanze ben determinate ed accertate; perché è più pernicioso all'educazione il sentimento di una patita ingiustizia che non la falsa soddisfazione di essere sfuggiti ad un castigo meritato. Ricordano infine che più che alle minacce e al timore del castigo, i giovani si arrendono alle manifestazioni affettuose e ai consigli amorevoli".

L'art. 69 enuncia invece la missione educatrice del grado superiore di censore:

compito essenziale del censore è quello di concorrere alla correzione e alla educazione dei ricoverati. Egli indirizza ad un tempo gli istitutori ed i giovani, ammaestra e consiglia. Il censore studia il carattere, le tendenze, le abitudini dei ricoverati per conoscerli a fondo nell'intento di correggerne i difetti, di guidarne gli istinti, di educare l'animo al bene; li segue perciò nello svolgimento della vita collettiva come nell'esplicarsi della vita quotidiana, senza trascurare di investigarli in ogni minimo loro atto.

Ogni istitutore vigila, di regola, una squadra non maggiore di quindici giovani e su questi concentra la sua attenzione, prendendo nota in un apposito registro di tutto quanto gli è dato rilevare, sia in bene che in male, intorno ad essi. Tale osservazione deve servire da guida al trattamento dei giovani, secondo l'indole ed il carattere di ciascuno di essi, e perciò l'istitutore ne riferisce ogni giorno i risultati al censore mediante una relazione verbale. Questa legge è la più grande innovazione del periodo giolittiano.

Tuttavia questi tentativi di riforma non ebbero un seguito. Venne abbandonato il progetto di legge del senatore Quarta, del 1909, che prevedeva la creazione di una magistratura dei minorenni, e norme per il funzionamento degli appositi tribunali. Inoltre rimasero inattuate le idee contenute nella circolare del ministro guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando dell'11 maggio 1908. La circolare faceva riferimento agli aspetti psicologici e sociali all'origine dell'antisocialità giovanile e metteva l'accento sulla prospettiva trattamentale, si richiedeva al giudice di non limitarsi all'accertamento del fatto delittuoso nella sua pura materialità, ma di procedere a tutte quelle indagini che valessero a far conoscere lo stato di famiglia del minore imputato; il tenore e le condizioni di vita; l'indole ed il carattere di coloro che su di lui esercitavano la patria potestà, insomma tutte quelle notizie che potevano dare un criterio esatto delle cause dirette o indirette, per le quali il minore era giunto alla violazione della legge. (12)

Un intervento di rilievo, sempre del 1907, fu il R.D. del 24 marzo n. 150, che approvava il nuovo regolamento per il corpo degli agenti di custodia. Il nuovo testo di legge non recava sostanziali modifiche alla disciplina del 1890. Il livello e la preparazione delle guardie carcerarie continuava ad essere bassissimo, posto che per l'arruolamento si richiedeva solo la capacità di scrivere correntemente e di fare di conto (art. 12). Rilievo particolare assumeva la sala di disciplina, in tutto e per tutto analoga alla cella di isolamento per i detenuti, in quanto comportava la restrizione in un apposito locale con il divieto di fumare, leggere, scrivere e parlare con chiunque. L'agente punito dormiva su un tavolaccio, e solo per motivi sanitari gli poteva venire concesso di passeggiare nel cortile. Queste punizioni indicavano in forma palese la continuità del disegno politico di creare un clima di tensione e di asprezza tra le due categorie dei custodi e dei custoditi, per cui conservava piena validità la diagnosi compiuta pochi anni prima dal socialista Filippo Turati circa il problema delle guardie carcerarie:

Costui è un meridionale quasi sempre, perché è solo nelle regioni dove manca ogni industria che si può trovare chi sia disposto ad assumersi questo disagiato, antipatico, odioso mestiere; è un analfabeta o presso a poco, è soprattutto un irritato contro tutto e tutti perché la sua vita è la vita del detenuto e, come i detenuti, egli vive in un ambiente di diffidenza e di sospetto, continuamente spiato, punito, angariato, ond'è che il suo odio lo sfoga sul carcerato, il solo che non possa reagire. (13)

Intanto la cultura italiana degli anni 1905-15 incominciava ad essere segnata profondamente dall'irrazionalismo e dal nazionalismo.

In questo periodo come abbiamo accennato viene maturando l'idea che l'uomo non è né tutta libertà né tutta necessità. Accanto all'irrinunciabilità, entro certi limiti, dell'idea della libertà del volere, della autodeterminazione, si pone l'acquisita consapevolezza del condizionamento delle azioni umane da parte di fattori extravolontari. Si riconosce così la piena competenza a studiare la personalità dell'uomo che delinque, e si affida questa competenza alla criminologia, disciplina che studia con metodo positivo i presupposti naturalistici del reato.

Nasce la Terza scuola o Scuola eclettica. Essa conserva e ribadisce il principio classico della responsabilità individuale e la distinzione tra imputabilità e non imputabilità che Lombroso e i suoi seguaci avevano rimosso, facendo leva unicamente sulla categoria della pericolosità del soggetto. Nello stesso tempo però accoglie dal positivismo la tesi della genesi naturale del delitto e il determinismo psicologico, contrapponendoli al postulato della libertà dell'individuo. È un dualismo che si traduce nel sistema del doppio binario, fondato sulla responsabilità individuale/pena retributiva e sulla pericolosità sociale/misura di sicurezza. Come non c'è reato se non c'è un soggetto imputabile, così non c'è imputabilità se non c'è un soggetto intimidabile dalla pena. La 'dirigibilità' e la 'intimidabilità' costituiscono nuove categorie giuridiche alle quali si vuole ancorare la responsabilità penale, ma è soprattutto attraverso la prima che l'imputabilità diviene prerogativa di tutti i soggetti che normalmente sarebbero incapaci di sentire l'efficacia dei castighi e il loro valore dissuasivo, perciò anche dementi e bambini diventano penalmente responsabili.

Un altro filone eclettico è quello della Scuola tecnico-giuridica facente capo ad Arturo Rocco. Lo scetticismo sulle scienze sociali, i rimproveri mossi alla Scuola classica, accusata di aver voluto fondare un diritto ideale dimenticando quello positivo, e quelli mossi alla Scuola positiva di avere asservito il diritto penale a discipline estranee, o tutt'al più ausiliare, portano questa Scuola a enfatizzare il diritto positivo fino a sacralizzarlo. Con questa tecnica si offre al legislatore l'approvazione della sua assolutezza, e al potere politico il supporto di una scienza neutrale e quindi acritica. (14)

Un capitolo quasi sconosciuto della storia carceraria italiana è l'allarme destato dall'esplosione di gravi insurrezioni fra gli agenti di custodia negli anni 1919-20. L'atto di rivolta non è improvviso e inconsulto, ma affonda le sue radici nella situazione di subordinazione e di estremo disagio in cui era stata mantenuta la categoria. Pur esistendo da parecchi anni alcuni organi di stampa, a partire dal 1908 viene diffuso un proclama in cui gli agenti di custodia si lamentano "per gli abusi di potere, i soprusi e le rappresaglie esercitate in ogni tempo e luogo dai superiori in genere" e fissano in alcuni punti le rivendicazioni minime: riduzione del servizio da diciotto a dodici ore al giorno; possibilità di uscire dallo stabilimento, nelle ore di libera uscita, in abito borghese; incondizionata libertà di prendere moglie dopo compiuta la prima ferma; multe in luogo della sala di disciplina; aumenti di stipendio. Il proclama non sembra produrre alcun effetto sul governo, negli anni successivi, non viene preso alcun provvedimento a favore della categoria e le agitazioni sono pressoché continue, sino a raggiungere particolare intensità nel 1913 e soprattutto nel 1914. (15) Come in tutti gli altri settori la guerra interrompe, ma evidentemente non arresta il movimento rivendicativo degli agenti, che riprende con maggior vigore nell'infuocata atmosfera del 1919 e con un decisivo salto di qualità dal terreno corporativo a quello politico-sindacale. Nei volantini si legge "Noi siamo una potenza, ma lo abbiamo ignorato. Ora è tempo di destarci: la nostra forza è nelle nostre mani!".

Vengono intercettati telegrammi tra gruppi di guardie carcerarie di diverse città con propositi di entrare in sciopero e di aderire alla Confederazione del Lavoro. Vari prefetti comunicano che si è costituita una Federazione nazionale degli agenti di custodia. Di fronte a questi sintomi di protesta e di malcontento e quantunque alcune prefetture segnalino le gravi difficoltà economiche in cui si dibatte la categoria, la risposta dell'autorità è quella tradizionale: nascondere la reale situazione e reprimere, senza che venga riservata alcuna attenzione alla natura delle rivendicazioni. (16)

Dopo alcuni tentativi, non coronati da successo, di imporre una rigida censura per impedire che sulla stampa trapelino notizie sulla protesta degli agenti, il 5 settembre 1919 la Direzione generale delle carceri indirizza una invocazione d'aiuto alla Direzione generale della pubblica sicurezza perché venga stroncato il movimento. A sua volta la Direzione generale della pubblica sicurezza comunica di avere stabilito di inviare negli stabilimenti in cui l'agitazione è più intensa "agenti investigativi, i quali, in divisa e con attribuzioni d'agenti di custodia, possono mescolarsi al personale e da un lato accertare quali sono effettivamente gli elementi più pericolosi e dall'altro segnalarne in tempo i propositi". (17) L'azione rivendicativa degli agenti comincia ad esaurirsi nel corso del 1920 e successivamente non si hanno più notizie della loro protesta, come se la loro battaglia si fosse spenta senza lasciare traccia. Senza dubbio la conclusione dell'occupazione delle fabbriche e lo sviluppo dello squadrismo agrario, devono aver avuto un ruolo non indifferente sulla lotta degli agenti, che ricercavano, quasi a voler superare la loro intrinseca debolezza, un collegamento con le forze politiche e sindacali. (18)

Il periodo che segue la prima guerra mondiale è segnato dall'acuirsi della tensione tra quanti vogliono che tutto torni come prima e quanti si attendono un rivolgimento della situazione politica. Il mutato clima culturale conduce ad una serie di circolari degli anni 1921-22 che accolgono, anche nella burocrazia ministeriale, alcune affermazioni della Scuola positiva: i detenuti vengono proclamati non tanto oggetto di repressione quanto di cura e gli strumenti di coercizione devono essere depurati di ogni senso di rappresaglia e di punizione, secondo il postulato fondamentale per cui alla pena intesa come castigo e retribuzione morale deve sostituirsi il concetto di difesa sociale. La maggioranza di queste innovazioni divengono parte integrante del regolamento carcerario n. 393 del 1922, che si distingue per l'attenuazione della micidiale disciplina delle casa di rigore. Ma il momento è instabile, il riflusso autoritario è imminente e le stesse circolari migliorative, se riscuotono consensi a livello di direzione degli stabilimenti carcerari, ricevono aperta ostilità negli ambienti specialistici, dove la politica penitenziaria della direzione delle carceri viene giudicata troppo condiscendente. (19)

1.2 Il fascismo

L'avvento del fascismo segna, prima ancora dell'organica sistemazione legislativa degli anni 1930-31, una netta involuzione sul piano del trattamento carcerario. Il rilancio dell'indirizzo biologico e clinico per spiegare il delitto reca con sé il sospetto di voler provocare un 'acquietamento' della coscienza collettiva: le disfunzioni ormonali non creano sensi di colpa e soprattutto non impongono modifiche all'assetto sociale; le carenze neuro-vegetative possono essere curate senza che la terapia vada a toccare il terreno della giustizia sociale. Il diritto penale viene rivendicato come scienza autonoma da ogni altra disciplina collaterale, il suo oggetto è il diritto vigente, il suo metodo l'indirizzo tecnico-giuridico.

Con il regio decreto 31 dicembre 1922 n. 1718, la Direzione generale delle carceri e dei riformatori viene trasferita dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia: il provvedimento, emanato a poche settimane dalla presa del potere da parte del fascismo, assume un carattere punitivo nei confronti della politica perseguita nell'ultimo biennio dalla Direzione generale e dei suoi interventi positivisti, abilmente strumentalizzati come sintomo di "bolscevizzazione" del settore. (20) Le competenze in materia penitenziaria, prima attribuite al ministro dell'Interno, al prefetto e al viceprefetto, vengono assegnate rispettivamente al ministro della Giustizia, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore del re, dal quale dipendono direttamente tutte le autorità penitenziarie del circondario. A quest'ultimo vengono inoltre attribuite varie competenze circa l'ingresso in carriera, i trasferimenti e le azioni disciplinari contro il personale di custodia. Il significato della riforma è che nessun ministero può avere competenza per regolare e vigilare l'esecuzione delle sentenze di condanna, meglio di quello della giustizia, preposto all'amministrazione medesima. Perché è strano e incoerente che magistrati e funzionari del pubblico ministero si disinteressino e non abbiano più alcuna notizia delle sorti di coloro che hanno condannato. (21)

A prescindere dalla particolare contingenza politica, il reale significato del trasferimento dell'amministrazione carceraria sotto il controllo del ministero della giustizia è escludere, anche per il futuro, qualsiasi tentativo di svuotare la pena del suo carattere afflittivo. Affidare l'esecuzione della pena allo stesso organo che pronuncia la sentenza di condanna, significa creare sicure garanzie contro ogni indirizzo che affermi, in nome dei principi di difesa sociale e di rieducazione del reo, che talvolta la pena carceraria può essere inutile e dannosa. Non si può infatti pretendere che sia lo stesso organo che pronuncia la condanna ad elaborare gli strumenti per svuotare la tradizionale ideologia punitiva della pena carceraria. (22)

Nei primi anni del fascismo si sviluppa la Scuola umanistica che ripropone il principio correzionalistico. La Scuola assegna un carattere prevalentemente etico al diritto penale, riconducendo il diritto penale alla morale e confondendo morale e diritto. In questo modo religione e diritto tendono a congiungersi nella convinzione che la società coincida con il cristianesimo. La simbiosi tra Stato e Chiesa appaga sia le mire egemoniche del regime fascista, sia le ambizioni del mondo cattolico di confessionalizzare le istituzioni. Si insiste sulla forza moralizzatrice della pena, e si considera imputabile solo colui che è educabile, di contro, si allarga la categoria dei non imputabili, cioè 'non rieducabili', in quanto la pena non è riuscita a convertirli all'osservanza dei valori violati. Per costoro la pena si depura dei contorni solidaristici della rieducazione riducendosi a mera neutralizzazione. (23)

Dal punto di vista tecnico-giuridico, l'indirizzo facente capo ad Arturo Rocco proclamava una sorta di neutralità e di oggettività della scienza penalistica. Le scienze criminali non avevano carattere giuridico, ma solo naturale e sociale, mentre il diritto penale in quanto scienza, non poteva avere altra metodologia che quella scientifica. Questo tecnicismo ad oltranza fu utilissimo allo Stato fascista che poteva valersene da una parte, per mettere in riga la dottrina penale, assegnandole il compito di illustrare e interpretare, ma non di discutere, le scelte politiche, e dall'altra per dimostrare che si era trovato un comune denominatore sul piano delle dispute filosofiche tra le varie Scuole. Il codice penale del 1930 e l'ordinamento penitenziario del 1931 realizzavano il compromesso tra la Scuola classica e la Scuola positiva. L'incontro tra i due indirizzi poggiava soprattutto sull'adozione del sistema del doppio binario: ricorso alla tradizionale pena di carattere retributivo e afflittivo secondo i postulati della Scuola classica, e ricorso alle misure di sicurezza comminate ai soggetti che venivano giudicati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza, se su un piano teorico rappresentavano una significativa innovazione nelle finalità rieducative e curative, nella pratica per mancanza o inefficienza di istituti e attrezzature e per l'inesistenza di personale specializzato, finivano per essere semplici prolungamenti della pena tradizionale. (24)

Le rigide tendenze di fondo del regolamento Rocco si riscontravano anche nelle circolari ministeriali che intervenivano puntualmente a ricondurre all'ordine quei direttori che avevano interpretato in senso permissivo alcune norme del nuovo regolamento. (25) Era il caso di alcuni direttori i quali ritenevano erroneamente che i detenuti avessero senz'altro il diritto di leggere libri e giornali, mentre tale lettura costituiva un privilegio per coloro che se ne dimostrassero meritevoli; oppure che i colloqui venissero concessi a persone diverse dai prossimi congiunti, senza l'autorizzazione del ministero. (26)

Tuttavia il nuovo codice penale, così come il regolamento penitenziario, contenevano i primi riferimenti espliciti ai concetti di recupero e di rieducazione dei detenuti, che dovevano attuarsi attraverso un trattamento penitenziario basato sul lavoro, l'istruzione e l'educazione religiosa. Ma le discrepanze tra finalità dichiarate e i reali scopi delle istituzioni si rivelarono nel settore dell'assistenza postcarceraria. Erano stati creati gli assistenziari, organizzati dai consigli di patronato, che gestivano in proprio o affidandole ad imprenditori privati, lavorazioni per gli ex detenuti, fino a che questi non avessero trovato un'occupazione stabile. (27) Gli assistenziari offrivano ospitalità, ma era espressamente stabilito che agli ex detenuti occupati in essi, non si applicassero i contratti collettivi nella parte riguardante il salario. Una circolare del 24 gennaio 1934 del ministro di grazia e giustizia dettava minuziose istruzioni sulla collaborazione tra i consigli di patronato e le autorità di pubblica sicurezza, al fine d'instaurare un'efficace sorveglianza sui liberati dal carcere, definiti come probabili autori di nuovi reati. Nei locali dell'assistenziario dovevano essere presenti uno o più agenti di pubblica sicurezza; di ogni assistito doveva essere tenuto un fascicolo personale, a disposizione dei funzionari di P.A., ai quali dovevano essere tempestivamente comunicate le eventuali violazioni alle prescrizioni della libertà vigilata, delle ammonizioni ecc.. L'assistenza veniva dunque costruita da un lato come sfruttamento del lavoro degli ex carcerati, dall'altro come strumento per rendere più agevole la repressione di coloro che continuavano a venire giudicati per definizione pericolosi per la società. (28)

Ancora una volta è nel settore della regolamentazione del problema minorile, che il trattamento al fine del recupero del detenuto e l'utilizzazione degli esperti vengono finalmente affrontati, in un quadro che pur nelle sue non poche ambiguità, è innovativo. Con la legge 20 luglio 1934 n. 1404, si istituisce il Tribunale dei minorenni. Quest'ultimo è composto da due magistrati e un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia (art. 2). La carica ha una durata di tre anni, può essere rinnovata e la funzione è gratuita. Altra novità importante della legge è la creazione dei Centri di osservazione che hanno lo scopo di fare l'esame scientifico della personalità del minorenne, e segnalare i mezzi più idonei per assicurare il recupero alla vita sociale (art. 8). (29) Con questa legge il problema della delinquenza minorile viene definitivamente collocato nell'area della anormalità bio-psichica (30), e il suo trattamento delegato all'opera di esperti, anche se questi sono soltanto dei medici scelti di preferenza tra quelli che hanno conoscenze di pedagogia, psichiatria.., cui si aggiungono soprattutto gli educatori. Il settore penale degli adulti risulta invece ancora legato più ad esigenze custodiali che riabilitative.

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale gli interessi culturali si polarizzano sui problemi essenzialmente politici, sull'organizzazione del nuovo Stato, sulla mediazione tra le forze politiche che devono spartirsi l'eredità del fascismo. L'istituzione carceraria viene percepita in due modi diversi: da un lato come una delle appendici del regime abbattuto, come luogo in cui sono ingiustamente punite persone colpevoli di essere solo antifascisti; dall'altro lato si intravede in essa lo strumento necessario per rispondere ai criminali fascisti. La realtà comunque ha una sua forza di pressione non eludibile: ci sono crimini di guerra da punire, fenomeni di banditismo di massa da arginare; gli anni 1945-'46 registrano gli indici di criminalità più alti di tutto il secolo; la popolazione carceraria dà vita a rivolte drammatiche. Quella di Regina Coeli a Roma nel agosto del 1945, ha come conseguenza un provvedimento del guardasigilli Togliatti rivolto in primo luogo alle autorità dirigenti, che vengono invitate a combattere ogni manifestazione di disordine e indisciplina; e agli agenti di custodia per i quali sono preannunciati sia miglioramenti economici, sia il loro inquadramento nelle forze armate e di polizia, al fine di rafforzare "il senso della massima disciplina e un più forte attaccamento al servizio e al proprio dovere". (31)

Nell'istituzione carceraria manca una spinta a revisioni ideologiche immediate, mentre è vigorosa quella verso una giustizia sbrigativa e repressiva, efficace e insofferente alle tematiche di rieducazione. Si fa strada nell'area della cultura propriamente penal-penitenziaria, quella che è rimasta l'unica forza che assomma la continuità con una certa tradizione e la solidità di un blocco sociale emergente: i giuristi cattolici, che acquistano voce attraverso il forte partito della Democrazia Cristiana. Riemerge quindi la commistione tra diritto e morale, che ha forse un'intonazione diversa rispetto al passato. (32)

Le gravissime difficoltà di ordine economico e sociale che travagliano il paese e l'atteggiamento della pubblica opinione, che vede nelle carceri uno strumento politico per la repressione contro i criminali fascisti, costituiscono le premesse indispensabili per inquadrare da un lato l'unico provvedimento legislativo emanato in quegli anni, e dall'altro, il mancato rinnovamento delle strutture ereditate dal regime fascista. Con il decreto legge luogotenenziale n. 508 del 1945 vengono apportate le modifiche all'ordinamento del corpo degli agenti di custodia preannunciate da Togliatti. L'innovazione di maggior rilievo è la dichiarazione di appartenenza del corpo alle forze armate dello Stato e al servizio di pubblica sicurezza, con l'immediata conseguenza che gli agenti sono soggetti alla giurisdizione militare e puniti secondo le norme del codice penale militare. L'inquadramento comporta un ulteriore irrigidimento della disciplina cui sono sottoposti gli agenti, e si pone in antitesi con le esigenze di democratizzazione e di liberalizzazione che il nuovo clima politico avrebbe dovuto suggerire anche a livello carcerario. Rappresenta anzi un perfezionamento in direzione autoritaria dei regolamenti del 1891 e del 1937, che si limitavano a stabilire che il corpo era organizzato militarmente.

Il senatore Giovanni Persico, in un discorso pronunciato al Senato nel 1950, critica vivacemente la nuova disciplina del corpo e ricorda il disagio provato durante una visita alla scuola allievi agenti di custodia di Portici, nel rendersi conto che la mentalità e la disciplina erano quelli di una vera e propria caserma, e rileva ironicamente che la conoscenza delle manovre tattiche dell'avvicinamento è del tutto superflua ai fini della custodia e della rieducazione. (33) In una prospettiva storica l'assimilazione degli agenti di custodia alle forze armate ha costituito una pesante ipoteca sul futuro delle istituzioni carcerarie, rafforzando il distacco fra le due categorie dei custodi e dei custoditi e potenziando quella mentalità e quegli atteggiamenti militari degli appartenenti al corpo, antitetici al ruolo di educatori e di assistenti che dovrebbero svolgere coloro che vivono a contatto con i detenuti. (34)

La preoccupazione di rimandare a dopo la vittoria elettorale il momento di incidere sul rinnovamento della società italiana e di trovare un'ampia convergenza con tutte le forze democratiche, spostarono la battaglia delle riforme, più che a livello di Governo, all'Assemblea Costituente. L'obiettivo era quello di inserire nella Costituzione una serie di principi generali che potessero poi essere tradotti in leggi ordinarie.

I lavori dell'Assemblea Costituente rivelarono come il filone portante della discussione vertesse sull'astratta funzione e sulle finalità che si volevano attribuire alla pena. Il testo dell'art. 27 comma 3º approvato dalla Commissione dei 75 recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Il primato della funzione rieducativa della pena non doveva essere letto come un portato di scuola, una battaglia vinta dai sostenitori della Scuola positiva che comportava l'esclusione delle altre finalità della pena, ma come il frutto di una nuova sensibilità politica. (35)

Durante il ventennio si erano sperimentate modalità espiative che cercavano di immettere nella pena i contenuti educativi del regolamento penitenziario fascista: dalle lezioni di cultura fascista, alla Messa forzata (in cui i detenuti non avevano il diritto di rispondere alle preghiere), alle esercitazioni paramilitari. Tutte situazioni nelle quali ogni valore pedagogico era stravolto dalla volontà di plasmare il detenuto sul modello dettato dal regime, anziché condurlo a livelli di crescita e di maturazione personale. Adesso molti costituenti vogliono rovesciare questa impostazione. Una volta assegnata al popolo la sovranità e recuperata l'identità tra Stato e cittadini, il concetto di rieducazione può diventare veicolo non di 'bonifica umana' ma di promozione. Nel dibattito in Assemblea però gli interventi di coloro che prendono le distanze dal primato della funzione rieducativa sono numerosi e provengono da un'area politica eterogenea. Alcuni negano esplicitamente che tutti i colpevoli siano in grado di redimersi, altri stravolgono il principio ironizzando che occorrerebbe attribuire un fine di emenda anche alla pena di morte. (36) In area democristiana Leone, Moro, Bettiol e Bellavista valutano con sospetto l'inciso "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato" ed esprimono il timore che tale formula assuma il significato di un'esclusione delle altre finalità della pena e di un'adesione costituzionale ai canoni della scuola positiva. (37) Questa posizione ha il suo sbocco nell'emendamento Leone-Bettiol del 15 aprile 1947, con cui si propone la formula: "Le pene non possono consistere in trattamenti che ostacolino il processo di rieducazione morale del condannato", e successivamente, dopo che l'emendamento viene respinto, nell'adesione all'emendamento Crispo (PLI), soppressivo di ogni riferimento alla finalità rieducativa della pena. (38) I timori sono in realtà ingiustificati, poiché i sostenitori della formula: "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato" poi divenuta quella definitiva dell'art. 27 comma 3º, non riflettono un preciso orientamento di scuola, ma diverse e non sempre ben individuate aspirazioni, che possono sintetizzarsi nella generica volontà espressa dall'on. Tupini (DC) che la società offra delle possibilità di rieducazione al condannato e che si faccia ogni sforzo per raggiungere tale finalità. (39)

Gli spunti perché questo principio si traduca in più precisi vincoli per il legislatore ordinario si possono trarre da un emendamento Terracini-Nobile (PCI) (40): "Le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignità umana. Esse devono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato allo scopo di farne un elemento utile alla società". Al riguardo nella medesima seduta l'on. Bulloni sottolinea l'importanza del richiamo all'esecuzione della pena, perché talvolta non è la pena in se stessa, ma il modo in cui il detenuto viene trattato che offende la dignità umana. Cade invece la seconda parte dell'emendamento con cui veniva introdotto il principio del recupero sociale del condannato.

L'emendamento Terracini-Nobile non viene ripresentato in assemblea, ma il suo contenuto è in parte ripreso dagli emendamenti degli onorevoli Bastianetto (DC) e Maffi (PCI). Il primo sostiene che per l'esecuzione delle pene si devono dare indirizzi precisi al legislatore che deve realizzare la riforma carceraria; il secondo propone la formulazione: "L'ambiente carcerario deve essere organizzato conformemente al bisogno sociale di rieducazione del condannato", insistendo che accanto alla pena deve esistere un'organizzazione che permetta di realizzare le finalità della pena stessa. I due emendamenti avrebbero potuto essere la premessa di un discorso sulle concrete modalità di esecuzione della pena, ma cadono nel vuoto, sia perché presentati tardivamente, quando ormai si è in sede di votazione della norma, sia soprattutto perché durante l'intero dibattito non viene mai affrontato il tema dei principi concreti su cui fondare un'organizzazione alternativa al sistema penitenziario in vigore. I riferimenti alla funzione rieducativa della pena rimangono sempre generici, proiettati in una contrapposizione ideale con le altre finalità della pena (intimidazione, prevenzione generale, difesa sociale, funzione satisfattoria o vendicativa...). Non si scende mai in esemplificazioni o indicazioni di massima degli strumenti necessari per realizzare la rieducazione del condannato ed evitare trattamenti contrari al senso di umanità. (41) A questo si aggiunga l'atteggiamento delle sinistre che, sui temi istituzionali, seguono la volontà togliattiana di trovare la convergenza di tutte le forze democratiche. Così il timore di concessioni alla Scuola positiva finisce per essere determinante nel far retrocedere il principio della rieducazione in nome della neutralità dello Stato di fronte alle dispute scolastiche.

La scarsità delle indicazioni operative emerse dal dibattito, condizionerà a lungo l'impostazione e le prospettive della riforma penitenziaria. In mancanza di concreti indirizzi costituzionali sull'organizzazione penitenziaria e sul trattamento del detenuto, la riforma si muoverà per molti anni nell'ottica del vecchio regolamento Rocco. Tuttavia se l'art. 27 della Costituzione non sovverte il sistema sanzionatorio del codice, getta le basi per superarlo, per giungere ad una pena che sia plasmata sulla personalità di colui che vi è assoggettato.

Gli anni successivi alla Costituente registrano una chiara inversione di tendenza rispetto allo spirito resistenziale e all'equilibrio instabile, aperto a molte prospettive, che si era creato subito dopo la liberazione. Il pensiero sulla pena del primo decennio repubblicano potrebbe essere così sintetizzato: prevalenza delle teorie di prevenzione generale, mortificazione delle teorie di prevenzione speciale, e rilancio di teorie retributive in chiave religiosa e confessionale. Quanto invece alle matrici politiche e ideologiche, si possono collegare a due fenomeni che hanno dato un'impronta determinante al dopoguerra: il progetto di espansione e di progressiva razionalizzazione attuato dall'industrialismo capitalistico, e il prevalere del mondo cattolico con la conseguente confessionalizzazione delle istituzioni. (42)

Nel 1948 la Camera dei Deputati approvò per la prima volta un ordine del giorno, d'iniziativa dell'onorevole Calamandrei, con cui il governo era invitato a nominare una Commissione permanente, il cui scopo era quello di indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoperati dal personale carcerario per mantenere la disciplina. La Commissione da nominarsi all'inizio di ogni legislatura, avrebbe avuto l'obbligo di riferire con una relazione annuale ai due rami del Parlamento.

Tale atto segna l'avvio della prima commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle carceri della storia italiana e documenta, dopo gli anni dell'immobilismo del dopoguerra, un rinnovato interesse per i problemi penitenziari. La Commissione, presieduta dal senatore Giovanni Persico, conclude i suoi lavori alla fine del 1950. Le proposte contenute nella relazione si inseriscono in una visione tradizionale dei problemi carcerari e seguono pedissequamente lo schema del regolamento Rocco, eliminando e modificando solo quelle norme più assurdamente afflittive e vessatorie o connesse con l'ideologia fascista. Le proposte, solo in parte innovative, riguardanti il complesso del personale sono le seguenti: (43)

a-Direttori

L'art. 296 del regolamento Rocco attribuiva al direttore compiti in proporzioni amplissime da mettere in relazione con le finalità di tutto il Regolamento. Per questa figura la proposta è di ripristinare i corsi scientifici che comprendano tanto le materie giuridiche quanto quelle specializzate dell'antropologia criminale, della psicotecnica del lavoro, della tecnica penitenziaria, della pedagogia emendativa, e di riaprire i corsi pratici presso i grandi istituti. Nel caso specifico degli istituti di pena per minori e per le case penali femminili, la commissaria onorevole Nicotra, anticipa i tempi chiedendo di ammettere a concorso anche le donne le quali "utilizzando le naturali doti di affettività materna, potrebbero essere valide collaboratrici del direttore nel raggiungimento dello scopo emendativo".

b-Medici

Il regolamento Rocco, se non consentiva ancora di sviluppare in pieno le indagini biologiche e psicologiche devolute alla competenza specifica del medico, avvertiva tuttavia l'importanza dell'intervento sanitario sia nella cura delle malattie, sia nell'esame della personalità del detenuto ai fini dell'individualizzazione del trattamento. Si devono tenere presenti le disposizioni che affidavano ai medici specializzati la direzione delle case di cura e custodia e dei manicomi, quelle che imponevano l'intervento del medico nel consiglio di disciplina, quelle che richiedevano l'assistenza e il parere del medico nei più delicati momenti della vita individuale carceraria, tra cui l'esecuzione di gravi pene disciplinari, l'ammissione totale o parziale alla vita comune.

Per l'assistenza sanitaria di tutti i detenuti l'indagine rileva un ruolo di 258 medici aggregati. Questo sistema non risponde alle esigenze di servizio, perché gli "aggregati", compensati scarsamente e distratti dalle loro private occupazioni rendono normalmente poco. Si chiede dunque un congruo aumento dell'organico e l'ingresso in carriera a condizioni migliori in modo da "attrarre i professionisti provetti".

c-Agenti di custodia

la commissione attribuisce importanza a questo tipo di personale considerando che esso adempie a compiti che vanno al di là della pura vigilanza e che sono fissati in due articoli del regolamento del 1937:

art. 64 "gli agenti nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina, devono avere presente che i mezzi di coazione nella esecuzione mirano allo stesso tempo a punire e riadattare il condannato alla vita sociale", e l'art. 145, il quale trattando dei rilievi sulla personalità dell'internato sancisce che debbono in ogni momento porre la massima attenzione agli atti e alle parole dell'internato, in quanto gli uni e le altre possono costituire una manifestazione del suo modo di pensare e di sentire non solo nei riguardi della disciplina e dell'ordine dello stabilimento, ma anche nei riguardi degli atteggiamenti morali e sociali.

Queste direttive comportano la necessità di una più rigorosa selezione degli agenti e ne impongono un numero adeguato. Secondo i commissari ai 12000 agenti, circa 4000 in più di quelli di cui l'Amministrazione disponeva prima della guerra, con una proporzione che si aggira intorno ad un agente per ogni cinque i detenuti, sono stati assicurati miglioramenti economici, assistenziali e morali tali da poter pretendere un maggiore rendimento. L'arruolamento è consentito ai giovani dai 18 ai 28 anni, che abbiano conseguito almeno la licenza elementare superiore ma, in base all'indagine, l'affluenza delle domande è enorme e molti sono i giovani che vi aspirano anche con titoli di studio più elevati, facendo presumere che il Corpo si andrà rinnovando con elementi che potranno rispondere meglio alle esigenze dello speciale compito. La preparazione professionale, soppressa negli anni di guerra e del dopoguerra, è ripristinata con corsi che si svolgono all'inizio dell'arruolamento e proseguono nel momento in cui gli agenti acquistano il diritto alle promozioni; si suggerisce a tale proposito che i corsi abbiano una durata molto maggiore se si vuole impartire all'allievo nozioni ben assimilate che gli "imprimano un profondo orientamento spirituale".

La Commissione trae queste conclusioni dopo aver visitato la scuola agenti di Portici. Qui in seguito a vari reclami da parte dei detenuti, vengono svolte delle indagini, a detta della commissione con la massima obiettività, ma si giunge alla conclusione che le lamentele sono perlopiù fondate su irrazionali pretese dei carcerati o sulle deficienze organiche dei servizi. Si ammette che indubbiamente vi sono stati episodi di insofferenza e anche di violenza da parte di agenti ma si tratta di episodi isolati. Pertanto "la commissione ha fede e auspicache sempre più si vada traducendo nell'azione il motto che il corpo degli agenti si è scelto 'vigilando redimere', come pure si deve ricordare che talvolta l'agente è la vittima designata di terribili pregiudicati e di pericolose situazioni carcerarie".

d-L'Assistenza postcarceraria

Secondo la commissione il successo dell'esecuzione penale è proporzionato al successo della rieducazione del condannato e in conseguenza alla diminuzione della recidiva. Dopo aver constatato, da una parte, l'importanza notevole che assume in questo ambito l'attività assistenziale e dall'altra, gli scarsissimi risultati degli Assistenziari istituiti presso i pochi Consigli di patronato, propone di affrontare il problema con organi di assistenza sociale riconosciuti per legge e con mezzi economici e legali, che superino le difficoltà sia di ordine finanziario, sia i pregiudizi sociali e morali.

Lo scarso peso politico dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta viene confermato dal deludente esito dei dibattiti parlamentari. In realtà il governo sceglie di non affrontare in Parlamento un dibattito politico sulle proposte di riforma avanzate dalla commissione Persico, ma preferisce ricorrere, nella più tranquilla atmosfera degli uffici ministeriali della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, allo strumento delle circolari ministeriali. (44) Quelle del 1951 attuano finalmente alcune proposte avanzate dalla commissione parlamentare, ma solo tre anni dopo, durante il governo Scelba, si emana una nuova circolare che assume il significato di un pesante richiamo all'ordine e di una restaurazione della tradizionale linea di gestione delle carceri. Ai direttori degli stabilimenti carcerari vengono fornite ampie assicurazioni che la loro azione diretta a ristabilire la rigorosa osservanza della legalità sarà giustamente apprezzata. (45)

1.3 Gli anni '50 e l'istituto di osservazione di Rebibbia

Negli anni '50 la guerra fredda e gli irrigidimenti delle contrapposte ideologie rivelarono una fede in determinate idee guida di contenuto essenzialmente economico: la razionalizzazione produttiva si intrecciava e si sposava con una mentalità tecnologico-efficentista di importazione americana, che avrebbe potuto avere qualche punto di contatto con il Positivismo di fine '800, se non se ne fosse discostata per una sostanziale indifferenza ad ogni sistemazione filosofica e culturale, e ad ogni traguardo che andava al di là delle realizzazioni concrete e immediate.

Accanto al permanere delle concezioni retributive, si assisteva anche a un netto rinvigorimento delle teorie della prevenzione generale e della difesa sociale, che premevano contro l'assetto rigorista del codice penale vigente: la pena non doveva assolvere ad altro che a funzioni di orientamento collettivo, per la formazione di una 'moralità' collettiva che non nasceva dall'ordine etico, ma dalla riprovazione generale che investiva talune condotte. (46) Lo sganciamento del diritto penale dalla sfera dell'etica non rispondeva tanto ad un'istanza di laicizzazione, che l'egemonia democristiana rendeva poco avvertibile, quanto alla consapevolezza che si trovavano sempre più numerosi obiettivi contingenti nel diritto penale. Quest'ultimo, arricchito continuamente da norme di mera organizzazione sociale, rivelava la sua rispondenza non soltanto ad esigenze di giustizia assoluta, ma anche a criteri di utilità. Al pensiero penalistico non era estranea neppure l'attenzione allo scientismo tecnologico, cosicché criminologia, psichiatria, psicanalisi e filosofia reclamavano il loro posto accanto alle scienze giuridiche.

La più importante legge del periodo, del 25 luglio 1956, riordina i Centri di rieducazione creati dalla legge del '34, e stabilisce che in essi vi siano, tra l'altro, istituti di osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, focolari di semilibertà, questi ultimi destinati all'applicazione di misure di trattamento alternative alla detenzione. Soprattutto la legge introduce la figura dell'assistente sociale anche nel settore del disadattamento minorile, l'art. 27 intitolato Disposizioni particolari alla libertà assistita, sancisce che:

..il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, le prescrizioni in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al competente del tribunale designato, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

Le modifiche operate dalla legge introducono una pluralità di istituzioni rieducative e di servizi per i minori disadattati che consentiranno di operare un trattamento più adeguato alla singola personalità e più attento alle cause della condotta trasgressiva del minore. Cambia l'ottica con cui si guarda al minore deviante. La stessa terminologia usata dimostra questo cambiamento quando alla definizione di minore 'traviato' si sostituisce quella di 'minore irregolare nella condotta e nel carattere' (47). L'aggettivo traviato, infatti, oltre a denotare una certa concezione sminuente della personalità del minore e un giudizio di condanna morale, presuppone anche una concezione dell'intervento in termini di correzione. Al contrario, il concetto di minore irregolare nella condotta e nel carattere presume una visione del soggetto in termini di disadattamento e propone una ideologia rieducativa dell'intervento.

Intanto anche all'interno del mondo cattolico e moderato, costretto a farsi carico dei problemi della marginalità sociale, cominciano ad avere successo le tesi della Nouvelle défense sociale di Marc Ancel, (48) che portano ad una sostituzione delle tesi retributive più drastiche. Il movimento non nega la libertà dell'uomo e la sua responsabilità, né rifiuta la possibilità di una sua punizione, ma tiene conto della responsabilità come presa di coscienza da parte dell'individuo della propria personalità. Si vuole restituire al delinquente il senso della propria responsabilità, annullata o ridotta da determinazioni interne. Si parla perciò di riadattamento del soggetto alla vita sociale, mediante la eliminazione o l'attenuazione dei fattori che ne hanno determinato o favorito il delitto. La Nuova difesa sociale riprende e sviluppa le teorie di prevenzione speciale che si erano già affermate con la Scuola positiva. Proprio la prevenzione speciale, cardine di questa scuola, si incentra sul "trattamento individualizzato", che abbraccia un complesso di misure utilizzabili ai fini del diritto alla risocializzazione del delinquente. Tra gli strumenti da adoperarsi ai fini del trattamento oltre alla pena detentiva, alle pene alternative e ai trattamenti medici, ci sono anche i trattamenti psicologici, che comprendono varie tecniche utilizzate per attenuare o correggere la antisocialità e i trattamenti sociali che abbracciano tutti gli interventi che riguardano i rapporti del reo con gruppi sociali. Ancel riafferma il concetto di responsabilità morale, mentre non accoglie il concetto di pericolosità, del quale si ha un'idea piuttosto statica, in contrasto con l'esame della personalità del reo nel suo dinamismo socio-individuale.

L'Italia non era culturalmente preparata e pronta ad una accettazione integrale delle tesi della nuova difesa sociale, a causa del peso che il clero esercitava su temi di natura istituzionale e sociale. Emblematico è l'intervento del Papa Pio XII durante il VI congresso internazionale di diritto penale, tenutosi a Roma nel 1953, che tese verso un netto rifiuto delle teorie di difesa sociale che male si conciliavano col carattere espiativo della pena. Da parte sua la Corte di cassazione in un parere a sezioni unite affermava che il terzo comma dell'art. 27 Cost. aveva solamente inteso ribadire il principio dell'umanizzazione dell'esecuzione della pena, contemperando le finalità retributiva e intimidativa della sanzione con la finalità emendatrice. (49)

Intanto a livello internazionale il 30 agosto del 1955 viene adottata una Risoluzione dal primo congresso dell'ONU per la prevenzione del delitto ed il trattamento dei delinquenti. L'Ensemble de règles minima pour le traitement de détenus forniva delle indicazioni precise. Si trattava, non già di suggerimenti per migliorare eventualmente sistemi di trattamento dei detenuti già di per sé considerabili come adeguati alle caratteristiche generali proprie dell'epoca attuale, ma come dice il titolo, di regole minimali, al di sotto delle quali non era possibile andare. (50) Queste regole minimali, tra l'altro, essendo previste per tutti i paesi membri, avrebbero dovuto essere ampiamente superate da un paese come l'Italia caratterizzato da un livello di sviluppo economico e sociale superiore. La risoluzione dell'ONU fa riferimento alla figura degli esperti in modo sia indiretto che diretto. Indirettamente, quando, analizzando le misure per una efficace organizzazione del trattamento dei detenuti (art. 66) dichiara che

il faut recourir notamment (...) à l'instruction, à l'orientation et à la formation professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.

Pour chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, le directeur de l'établissement doit recevoir, aussitôt que possible après l'admission de celui-ci, des rapports complets sur les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent.

Ora, l'insieme degli strumenti per il trattamento cui si fa qui riferimento, e specialmente aspetti comel'assistenza sociale individuale, l'educazione del carattere morale, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle capacità mentali, delle disposizioni personali, delle prospettive di risocializzazione, non si vede come potrebbero essere gestiti se non attraverso l'opera di specialisti, considerata la scarsa preparazione specifica comune in generale a tutto il personale di custodia, e non solo nei paesi più arretrati. (51) D'altra parte, il riferimento alla necessità di preparare rapporti completi su i diversi aspetti ora indicati richiama ancora più chiaramente, anche se sempre in modo non esplicito, l'opera degli esperti. I riferimenti impliciti all'opera degli esperti, contenuti nella risoluzione del 1955, sono comunque rafforzati da esplicite indicazioni che permettono di superare ogni eventuale dubbio residuo: dice infatti l'art. 49 del medesimo Ensemble che "On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques".

Gli artt. 49 e 66 dell'Ensemble dell'ONU, verranno poi ripresi integralmente dagli artt. 49, 66, 67 del parallelo Ensemble des règles minima, adottato il 29 gennaio 1973 dal Consiglio d'Europa e rivolto quindi, in primo luogo, agli Stati membri della stessa organizzazione.

Nell'evoluzione penitenziaria italiana tutti gli studi, le iniziative e i nuovi istituti riguardanti il trattamento si devono ad una prima sperimentazione nel settore minorile. È la legge sul riordino dei riformatori per minorenni del 1907 che crea la nuova figura dell'educatore; quella n. 1404 del 1934 che istituisce il Tribunale dei minori apre agli esperti in pedagogia, psichiatria ecc..; fino alla legge del 1956 che sperimenta misure alternative alla detenzione. Sull'esempio del settore minorile, anche il trattamento per adulti comincia a recepire sostanziali mutamenti. Per la realizzazione di una adeguata sperimentazione, venne istituito a seguito del D.M. per 30 marzo 1954, l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia a Roma, che consisteva in un centro di diagnosi e di classificazione per detenuti. (52) La sperimentazione avrebbe dovuto fornire dati sulla specializzazione degli istituti e delle sezioni per tipo di trattamento. Per quanto riguarda le metodologie usate, si era ormai giunti al superamento della corrente individualistica e di quella sociologica, per passare ad una visione basata sul metodo di ricerca delle molteplici cause del fenomeno criminale e dell'individuazione del loro meccanismo di azione. La teoria a cui si aderiva era dunque quella multifattoriale. Non si negavano più le differenze personali, ma si affermava che esse non erano sufficienti da sole ad interpretare la condotta individuale; era quindi necessario per una valida interpretazione della persona umana, coglierla anche nel suo contesto ambientale, con i suoi stimoli e le sue dinamiche. (53)

La dotazione del personale tecnico era composta da un magistrato che non faceva parte dell'organico dell'istituto, aveva funzioni di coordinamento con la Direzione generale e presiedeva la discussione finale su ciascun caso in seno all'équipe scientifica; un direttore con specializzazione in psichiatria; un gruppo di consulenti permanenti tra i quali molti medici; due psicologi e inoltre un assistente sociale e un educatore. A questi andava aggiunto il normale personale il penitenziario quale il cappellano, il personale di custodia, i capi d'arte e un insegnante.

Da un punto di vista cronologico l'osservazione del detenuto nell'istituto di Rebibbia avveniva in questo modo. Appena giunto in istituto il soggetto era accolto dalla maresciallo comandante e sistemato in una cella individuale. La prima persona che entrava in rapporto con il detenuto in fase di isolamento era l'educatore. Egli era un laureato in pedagogia e aveva una lunga esperienza in campo minorile. La sua funzione era quella di chiarire al detenuto le finalità dell'esame facendogli percepire che esso veniva effettuato nel suo interesse e attraverso periodici colloqui cercava di rimuovere ogni preoccupazione, procurando al detenuto uno stato di tranquillità e di volontaria accettazione.

Durante tutto il periodo di osservazione che in genere si protraeva per due mesi, l'educatore seguiva il detenuto sia nei momenti di isolamento, sia durante le attività di gruppo le quali, erano organizzate e guidate dall'educatore stesso. Egli annotava attentamente le varie manifestazioni di vita dei singoli ed ordinava poi tali annotazioni in un rapporto sull'esame comportamentale. Cercava di prendere in considerazione il soggetto nelle seguenti circostanze: ai pasti, durante il riposo e il sonno, durante le applicazioni lavorative, nell'impiego del tempo libero, nelle eventuali attività culturali, nella condotta in situazioni di gruppo, nel comportamento religioso, nel suo atteggiamento verso i compagni e le figure di autorità, nella cura delle cose proprie o altrui, nella cura della sua persona, negli atteggiamenti a significato sessuale, nell'uso del denaro, nei rapporti con i familiari e con il mondo esterno in genere, in situazioni di esame, nelle manifestazioni emotive di particolare intensità, nelle situazioni di stress.

L'assistente sociale entrava in contatto con il detenuto quando questi era già in rapporto con l'educatore ed attraverso più colloqui, che si protraevano anche quando avevano avuto inizio gli altri esami, tentava un'inchiesta sociale. Allora, l'assistente di Rebibbia, agiva senza la collaborazione di altri esperti di servizio sociale che lavorassero all'esterno o presso altri istituti. Il suo compito quindi era estremamente difficile in quanto le fonti di informazione provenivano da notizie fornite dai carabinieri e dai sindaci insieme a quelle desunte direttamente dal detenuto e dalla sua corrispondenza. Ciononostante si riteneva che le elevate capacità professionali dell'assistente potessero compensare queste carenze. Una notazione di non poco rilievo riguarda il fatto che il servizio era affidato ad una donna, la quale "col suo atteggiamento professionalmente controllato", era considerata capace di generare nei detenuti un grande rispetto ed una valutazione fortemente positiva del ruolo femminile. (54)

L'assistente sociale, seguendo le ormai classiche tecniche del servizio, si poneva di fronte al detenuto accettandolo, il che non voleva dire accettare la sua condotta, ma rispettare la sua dignità sforzandosi di comprenderlo e di non giudicarlo. Il rapporto doveva quindi essere basato sulla sincerità e sulla confidenza. L'indagine veniva condotta sui precedenti di vita che avevano particolarmente influito sul soggetto e sul suo gruppo familiare. Molta importanza era attribuita al periodo dell'infanzia e specialmente della prima infanzia. Venivano esaminati a fondo:

  1. la vita scolastica, gli studi fatti, i risultati ottenuti, il comportamento a scuola, il livello culturale;
  2. la vita professionale, la scelta della professione, le attività lavorative svolte, la stabilità e il successo professionale, la soddisfazione provata nel lavoro;
  3. la vita sociale, il livello sociale, le risorse economiche, le relazioni con l'ambiente, l'impiego del tempo libero;
  4. la vita affettiva, il comportamento con i familiari e con gli amici, le inimicizie, il comportamento con l'altro sesso, l'atteggiamento nei confronti della religione.

Molta attenzione veniva prestata pure all'esame della situazione del detenuto: composizione del gruppo familiare, condizioni di vita e di lavoro al momento dell'ingresso in carcere, condizioni della famiglia e i rapporti con i familiari. Tutte queste circostanze venivano discusse con il detenuto al fine di valutare come egli le sentisse e le avvertisse. Il suo modo di percepire e di valutare il reato commesso costituiva un'importante fonte di osservazione a cui l'assistente sociale non poteva rinunciare. Nel rapporto, l'assistente descriveva l'evoluzione dell'individuo sotto l'influenza dei fattori sociali interpretando e confrontando i vari elementi emersi, giungeva a valutare gli elementi sociali e ambientali positivi e negativi che potevano ostacolare o favorire il suo riadattamento dopo la liberazione. Dall'inchiesta sociale, anche se condotta con mezzi così limitati, dovevano emergere la sussistenza e l'intensità dei reali interessi del detenuto verso figure o attività della vita libera. La conoscenza di tali interessi era da considerarsi utile per la formulazione delle ipotesi di trattamento. Le condizioni fisiche del detenuto venivano accertate dal medico internista. Seguiva poi l'esame psicologico che comprendeva anche gli accertamenti per le attitudini lavorative, i quali rilevavano i tempi di reazione e le capacità specifiche nel campo del lavoro. Sussidi necessari per un completo esame psicologico erano l'inchiesta sociale, i rilievi comportamentali, i test e il colloquio. I test consistevano in una situazione standardizzata che serviva da stimolo al comportamento del soggetto in esame, tale comportamento veniva valutato e confrontato su base statistica con quello di altri individui, posti nella medesima situazione-stimolo, il che permetteva di classificare il soggetto che ha esaminato sia quantitativamente che tipologicamente. La standardizzazione comportava l'obiettività dell'esame in modo che nella valutazione non intervenisse il giudizio soggettivo del singolo esaminatore. Esistevano vari tipi di test, alcuni esaminavano gli aspetti cognitivi della personalità e li quantificavano, tipici quelli dell'intelligenza; altri esaminavano prevalentemente aspetti caratteriologici, ed erano detti testi di personalità. (55)

Strumento indispensabile in quasi tutti gli esami della personalità era il colloquio, che era largamente impiegato dall'educatore, dall'assistente sociale, dagli psicologi e dagli psichiatri. Esso però assumeva particolare rilevanza nel momento conclusivo dell'osservazione, prima che il caso venisse portato all'esame dell'équipe. In questo caso si trattava di un colloquio diagnostico conclusivo, condotto dal direttore dell'istituto nel tentativo di percepire, in maniera globale, la personalità del detenuto, tenendo presenti i dati emersi dai vari esami specialistici. La discussione in équipe era il momento culminante dell'osservazione, veniva considerata come arricchimento continuo per le persone che vi partecipavano e un affinamento delle singole tecniche, cioè contemporaneamente conclusione del caso e scuola per il personale. Infine il rapporto conclusivo costituiva, ai fini pratici del trattamento, la più valida ipotesi possibile, la quale poteva essere modificata in seguito ai cambiamenti di alcuni tratti della personalità.

Per il programma sperimentale iniziato a Rebibbia si profilò il pericolo di creare soltanto degli specialisti in diagnosi della personalità: si era infatti realizzata nella prassi una frattura tra la fase diagnostica e quella terapeutica. Era stata maggiormente curata la prima, forse perché ritenuta più semplice da portare avanti, mentre per la seconda erano sorte numerose difficoltà. Era sicuramente opportuna una graduale fusione tra le due fasi, che si realizzerà nella normativa della riforma del 1975. (56) Oltre a Rebibbia, gli istituti d'osservazione che iniziarono la loro attività furono quello di S. Vittore a Milano nel 1964, e l'Istituto di Poggioreale a Napoli nel 1969, la loro attività seguiva in ogni modo gli stessi criteri operativi dell'Istituto di Rebibbia.

1.4 La formazione professionale del personale incaricato del trattamento dei delinquenti nel quadro delle iniziative dell'ONU

Nell'ottobre del 1971 si svolse a Parigi un seminario dell'ONU sulla formazione professionale del personale incaricato del trattamento dei delinquenti, ideale continuazione del congresso di Ginevra del 1955. (57) Fra le premesse alle raccomandazioni si affermava che la natura del personale penitenziario era mutata in conseguenza del cambiamento della concezione dei suoi doveri, che erano passati da quelli di semplici guardiani, a quelli di membri di un importante servizio sociale che richiedeva sensibilità, adeguata preparazione e buona capacità di lavoro in equipe. Le differenti funzioni del personale penitenziario dovevano essere distribuite fra tre grandi categorie professionali: il personale di custodia, i dirigenti e il personale amministrativo, il personale specializzato.

Con riguardo alla categoria del personale di custodia si suggeriva che la preparazione venisse organizzata in tre stadi. Il primo stadio doveva svolgersi in un istituto penitenziario affinché da un lato gli allievi familiarizzassero con la realtà del mondo carcerario, e dall'altro si potesse osservare se veramente essi possedevano i requisiti necessari richiesti dalla funzione. Successivamente gli allievi dovevano frequentare corsi appositamente organizzati dall'autorità responsabile. In questo contesto veniva trattata la delicata materia dei rapporti interpersonali con i detenuti e le relative tecniche basate su elementari principi di psicologia e di criminologia. Il terzo stadio era riservato a coloro che superavano positivamente i primi due, che mostravano effettivo e reale interesse e vocazione per il servizio, e comportava l'immissione nella pratica del lavoro sotto la supervisione di personale esperto.

Per i dirigenti e il personale amministrativo si affermava che il titolo di studio conseguito presso una scuola professionale specializzata o la laurea universitaria in una materia che afferiva al settore potevano essere considerati come prova di un'adeguata preparazione teorica.

Non vi erano particolari previsioni per il personale specializzato. Il solo requisito indicato era che dimostrassero il possesso delle condizioni richieste nello specifico campo di lavoro. Pur non dubitando che un sistema penitenziario moderno avesse bisogno di personale preparato, tuttavia non vi erano idee chiare sulla sostanza della preparazione. Il contenuto dei programmi di preparazione professionale si specificava non solo con riguardo alla peculiarità dei soggetti da trattare, ma anche in considerazione delle finalità che si intendevano raggiungere.

Non c'era stato disaccordo fra gli specialisti del settore, i quali convenivano che il fine del trattamento era la risocializzazione, intendendosi con ciò l'adattamento degli individui devianti agli schemi culturali generalmente condivisi da una determinata società. Ma in questo seminario tale concezione veniva ampiamente discussa. Le varie critiche avevano in comune il rifiuto di accettare come termine di riferimento i presenti schemi culturali: si sottolineava che la società era una realtà in divenire, e che ogni sforzo compiuto per adattare l'individuo alla situazione del momento era da considerarsi una indebita pressione sulla libertà individuale, per proteggere gli interessi del gruppo politico-culturale prevalente. Esisteva quindi una stretta correlazione tra l'indirizzo politico del paese e le modalità e i fini del trattamento.

Tuttavia prescindendo dalle diverse e spesso contrastanti ideologie politiche, la maggioranza dei paesi moderni condivideva la validità di alcuni indirizzi operativi. Nel corso del IV congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti, svoltosi a Kyoto nell'agosto 1970 era stata fatta una ricognizione di due indirizzi fondamentali universalmente condivisi. Il primo attinente alla riduzione dell'esclusione degli istituti penitenziari dalla normale vita sociale, il secondo attinente alla risocializzazione dei delinquenti appartenenti alle categorie meno pericolose che erano trattati prevalentemente con misure "extra-murali". Ovviamente questi due indirizzi avevano una rilevante influenza sui programmi di formazione del personale preposto al trattamento. Sia l'integrazione del carcere nella comunità che il trattamento dei delinquenti in libertà, comportavano anche un concerto coinvolgimento dei privati cittadini. Questo coinvolgimento doveva assumere la forma di una collaborazione guidata sotto la responsabilità degli operatori penitenziari. La collaborazione dei privati volontari non esonerava il personale penitenziario dalle sue responsabilità, viceversa le estendeva per includere in esse un più largo campo d'azione, e risultava positiva per le seguenti considerazioni:

  1. il volontario non pagato era sicuramente sorretto da un interesse spontaneo verso il delinquente.
  2. la utilizzazione di "non professionisti" alimentava la concezione che gli autori del reato non erano così differenti dalla gente normale e chiariva che il "cliente" aveva più bisogno di un confidente che di un terapista o specialista
  3. l'impiego di volontari consentiva spesso un alleggerimento del lavoro degli operatori cosicché questi potevano meglio dedicarsi a trattare i casi più difficili.

Non ci si doveva attendere che i volontari avessero una qualifica professionale per trattare con i delinquenti. Viceversa la preparazione del personale preposto al trattamento doveva rispondere alle specifiche esigenze dei programmi rieducativi in atto o in prospettiva. Quando il personale veniva preparato per operare in nuovi programmi era necessario prevedere in teoria quello che ancora non esisteva nella pratica. Una opportuna accortezza poteva essere quella di collegare i corsi di formazione con esperimenti pratici, così che il nuovo metodo di trattamento era saggiato e, nel tempo stesso, i principi teorici della nuova azione venivano verificati dall'esperienza. Il periodo di preparazione precedente alla assunzione in servizio rappresentava una buona occasione per dare alle varie categorie di personale l'opportunità di stare insieme e di discutere congiuntamente i loro problemi. Buoni risultati in proposito si ottenevano con corsi e seminari misti che avevano per oggetto le problematiche generali del sistema e le sue finalità. Naturalmente questo metodo era da considerarsi come un aspetto integrativo dei normali corsi organizzati per ciascuna categoria. Per quanto riguardava la scelta del personale docente si riteneva che la soluzione migliore fosse quella di dare la responsabilità organizzativa all'amministrazione penitenziaria, la quale però, doveva includere fra i docenti un congruo numero dei professori universitari, i quali avrebbero garantito l'aggiornamento dei principi teorici che progredivano per lo più fuori dal ristretto ambito dell'amministrazione.

Infine il documento ricordava che lo stile di ciascun sistema penitenziario era lo stile che ad esso imprimeva il personale: esso era la struttura portante del sistema, al cospetto del quale tutte le altre componenti erano mere strumentalità che potevano essere usate bene o male a seconda delle attitudini e delle capacità professionali.

1.5 Come si arriva alla riforma del 1975

Negli anni '60 combinare carcere e rieducazione rimane un'impresa non facile. Parte della dottrina percepisce con chiarezza l'antinomia e propone un tentativo di superamento: la pena intesa come castigo rappresenta una categoria necessaria del pensiero giuridico; tuttavia un'altra categoria egualmente necessaria è quella dell'imputabilità, in base alla quale si valuta la capacità di una persona ad adeguarsi al comando giuridico. E poiché l'imputabilità è categoria normativa che trae il suo variabile contenuto dall'esperienza, è dunque impossibile misurare il grado esatto di responsabilità e l'influenza di fattori esterni alla determinazione del delitto. (58)

La possibilità di conciliare le due istanze sta nel ritenere che il carattere retributivo inerisce alla pena come istituto, in linea di principio, ma non può condizionare né la misura né le modalità di esecuzione che sono previste in funzione dei principi di difesa sociale. Emerge un concetto che si consoliderà soprattutto successivamente, vale a dire quello di un'esecuzione flessibile in funzione degli obiettivi della rieducazione.

Con la fine degli anni '60 si assiste allo spossessamento della cultura tradizionale in materia di pena ad opera di due componenti nuove, i detenuti e l'opinione pubblica. Questa irruzione di voci nel campo riservato all'accademia rappresenta un allargamento dei legittimati a pensare in materia, e un radicale rovesciamento dei criteri di approccio al tema della pena. Non si tratta più di discutere a che cosa serva la pena in astratto, ma quale sia la legittimazione di una pena gestita esclusivamente da una classe a danno di un'altra; la contestazione si indirizza contro i rapporti reali espressi dall'istituzione, e la constatazione della bassa estrazione sociale della stragrande maggioranza dei detenuti viene utilizzata per un radicale processo di delegittimazione dell'istituzione.

La pubblicistica degli anni '70 riconosce che il delinquente costituisce una classe speciale, ma unicamente perché il processo della sua criminalizzazione è gestito dalla classe antagonista. Viene sottolineato il preponderante aspetto politico del concetto di devianza e del processo di attribuzione dello status di deviante, di fronte al manifestarsi di comportamenti collettivi disfunzionali ad un certo assetto sociale; tanto che, qualora manchi una definizione sociale in termini di criminalità, un comportamento anche illegale non viene classificato come deviante e non viene perseguito penalmente, come dimostrano i reati dei cosiddetti "colletti bianchi". (59) A questo proposito il carcere si caratterizza come l'ultimo e il più drastico strumento di integrazione sociale, destinato alla neutralizzazione di quegli individui sui quali non hanno avuto sufficiente presa gli strumenti di integrazione primaria e volontaria: scuola, ambiente, lavoro, mezzi di comunicazione...

Gli anni tra il 1971 e i primi mesi del 1974 segnano il momento di maggiore sensibilità e spinta politica nell'ambito dei lavori che condurranno al varo della riforma penitenziaria.

La legge 26 luglio 1975 n. 354 segna un fatto assolutamente nuovo, per la prima volta infatti viene regolata la materia che attiene agli aspetti applicativi delle misure penali e alla condizione dei soggetti sottoposti all'esecuzione. In sede parlamentare, la materia era stata considerata per la prima volta, come abbiamo visto, da parte della Commissione d'indagine sulle condizioni dei detenuti, presieduta dall'On. Persico.

Dopo una lunga fase di lavori ministeriali, il Parlamento fu finalmente investito dell'esame di un disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, predisposto dal ministro Gonella (approvato dal Consiglio dei ministri l'11 giugno 1960). Questo disegno di legge inglobava anche la materia concernente la prevenzione della delinquenza minorile, nella prospettiva di riforma della legge istitutiva del Tribunale per i minorenni del 1934. Esso, da un lato, adeguava il sistema penitenziario ai principi stabiliti dalle Regole minime dell'ONU, dall'altro introduceva il criterio della individualizzazione della trattamento rieducativo basato sull'osservazione della personalità. Conteneva inoltre alcune rilevanti novità, quali: l'istituto di studi penitenziari, i centri di servizio sociale per adulti, gli educatori per adulti, e il regime di semilibertà. Il testo decadde per fine della legislatura dopo che la Commissione affari costituzionali della Camera aveva formulato le sue osservazioni. (60)

Nella dicembre del 1965, su proposta del ministro Reale, il Consiglio dei ministri approvò un nuovo testo che fu trasmesso al Parlamento all'inizio del 1966. Esaminato parzialmente dalla Commissione giustizia del Senato, anche questo disegno di legge decadde per fine della legislatura. Nell'ottobre del 1968, il ministro Gonella presentava un nuovo testo che fu approvato dal Senato e che decadde anch'esso per fine della legislatura, fondamentale innovazione di questo testo era lo stralcio di tutta la materia concernente la prevenzione della delinquenza minorile. Il 31 ottobre 1972, sempre per iniziativa del ministro Gonella, il Senato fu nuovamente investito dell'esame dell'ordinamento penitenziario, che fu presentato nel testo integrale già approvato dal medesimo Senato nella legislatura precedente. Sulla originaria struttura del testo il Senato operò una serie di emendamenti che, sostanzialmente, miravano ad affinare gli aspetti garantistici attraverso un maggiore intervento del magistrato di sorveglianza e ad ampliare le possibilità di contatto con il mondo esterno. Nel dicembre 1973, il testo approvato dal Senato passava alla Camera, che introduceva alcune modifiche anche di carattere sostanziale, le principali furono: ripristino del controllo visivo sui colloqui di ogni genere; istituzione di una sezione di sorveglianza competente per le decisioni che modificano lo stato di detenzione; facoltà da parte del Ministro della giustizia di sospendere in tutto o in parte, con decreto motivato e per un periodo di tempo strettamente determinato, le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza; soppressione dell'istituto di studi penitenziari e della disciplina della scelta e della formazione del personale. (61)

Il testo emendato fu restituito al Senato e fu da questo definitivamente approvato.

Note

1. L.M. Solivetti, Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo, in Rassegna penitenziaria e criminilogica, vol. I, 1983, pp. 261-262.

2. E. Fassone, La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, 1980, pp.25-27.

3. D. Garland, Giurisprudenza classica e criminologia, in Carcere e società liberale, di E. Santoro, Giappichelli, Torino, p. 105.

4. Ivi, p. 109.

5. L. M. Solivetti, op. cit., pp. 265-266.

6. I. Cappelli, voce Manicomio giudiziario, in AA.VV., Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffré, 1975, XXV, pp. 427-441.

7. G. Neppi Modona, Carcere e società, in AA.VV., Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1973, vol. 5, II, p. 1921.

8. M. Beltrami Scalia, Relazione a S.E. il ministro dell'Interno, in Ordinamento Generale dell'Amministrazione carceraria, Roma, 1891, p. 36.

9. Artt. 167-219 del Regolamento carcerario e artt. 150-206 del R.D. 6 luglio 1890 n. 7011 dell'ordinamento del personale di custodia.

10. G. Neppi Modona, op. cit., pp. 1922-1942.

11. Art. 168, R.D. 6 luglio 1890.

12. I. Baviera, Diritto minorile, Giuffré, Milano, 1976, p. 172.

13. Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatira XXI, 2ª Sessione, 1902-1904, vol. XII, p. 825, intervento in sede di discussione del bilancio del ministro dell'Interno.

14. E. Fassone, op. cit., p. 34.

15. Nel 1913 vengono segnalate agitazioni negli stabilimenti di Noto, Roma, Padova, Catania, Fossano: gli agenti, come risulta dai rapporti dei direttori al ministro dell'interno, si limitano a radunarsi in qualche osteria per discutere i loro problemi (ACS, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di prevenzione e di Pena, 1916-26, b. 68).

16. La documentazione relativa alle agitazioni del 1919 è reperibile presso l'ACS, Ministero dell'interno, Direzione Generale Pubblica sicurezza, AA. GG. RR., 1919, b. 37, e ACS, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di Prevenzione e di Pena, 1916-26, b. 68.

17. Cfr. ACS, Ministero dell'interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, AA. GG. RR., 1919, b. 37.

18. G. Neppi Modona, op. cit., p. 1954.

19. E. Fassone, op. cit., p.36.

20. E. Fassone, op. cit., p. 54.

21. L. Lucchini, I pieni poteri della giustizia penale, in Rivista penale, vol. XCVII, 1923, p. 23.

22. G. Neppi Modona, op. cit., pp. 161-163.

23. E. Fassone, op. cit., p. 58.

24. L. M. Solivetti, op. cit., pp. 267-268.

25. G. Neppi Modona, op. cit., p. 1972.

26. Circolare 8 settembre 1931 del Ministero della giustizia, in Rivista di diritto penitenziario, 1931, p. 1299.

27. G. Novelli, L'assistenza postcarceraria in Italia, in Rivista di diritto penitenziario, 1937, pp. 1310-1311.

28. G. Neppi Modona, Carcere e società, in AA.VV., Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1973, vol.. 5, II, p. 1975.

29. L. M. Solivetti, op. cit., p. 268.

30. G. De Leo, La giustizia dei minori, Torino, Einaudi, 1981, p. 53.

31. Archivio Tribunale di Napoli, Raccolta circolari, 1945, circolare 14 agosto 1945 n. 3070/1684, avente ad oggetto:Stabilimenti penitenziari. Disciplina.

32. E. Fassone, op. cit., pp.69-70.

33. In Giustizia, Roma 1950, p. 41.

34. G. Neppi Modona, Carcere e società, in AA.VV., Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1973, vol.. 5, II, pp.1977-1984.

35. G. Neppi Modona, Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria, in La questione criminale; n. 2-3, 1976, p. 326.

36. E. Fassone, op. cit., p. 75.

37. In tale senso soprattutto gli interventi degli on.li Bettiol, Leone e Moro nelle sedute del 26 e 27 marzo e del 15 aprile 1947.

38. G. Neppi Modona, Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria, in La questione criminale, n. 2-3, 1976, p. 326.

39. G. Neppi Modona, op. cit., p. 327.

40. Adunanza plenaria della Commissione dei 75, seduta del 25 gennaio 1947.

41. G. Neppi Modona, op. cit., p. 327.

42. E. Fassone, op. cit., p. 90.

43. Atti parlamentari, Camera dei deputati, I Legislatura, in Documenti, vol. XXXIX, doc. XII.

44. G. Neppi Modona, op. cit., p. 332.

45. Circolare n. 341-1954 del 24 febbraio 1954, in Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, p. 192.

46. E. Fassone, op. cit., p. 82.

47. T. Pitch, Responsabilità limitate, Feltrinelli, Milano, 1989, pp. 122-123.

48. M. Ancel, La nuova difesa sociale, Giuffré, Milano, 1966.

49. E. Fassone, op. cit., p. 86.

50. L. M. Solivetti, Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo, in Rassegna penitenziaria e criminologica, vol. I, p. 260.

51. L. M. Solivetti, op. cit., p. 261.

52. G. Di Gennaro, L'osservazione della personalità del detenuto, in Secondo corso do perfezionamento per uditori giudiziari, Ministero di grazia e giustizia, Giuffré, Milano, 1959, pp. 968-993.

53. F. Di Girolamo, L'esame della personalità del condannato. Contributo critico per una evoluzione degli istituti di osservazione, in Rassegna studi penitenziari, 1974, p. 575.

54. G. Di Gennaro, op. cit., p. 981.

55. G. Di Gennaro, F. Ferracuti, M. Fontanesi, L'esame della personalità del condannato nell'Istituto di osservazione di Rebibbia, in Rassegna di studi penitenziari, 1958, vol. 1, p. 373.

56. Di Gennaro, op. cit., p.993.

57. Tutto il paragrafo è tratto dalla relazione tenuta al Seminario del Consiglio d'Europa su: La formazione professionale del personale incaricato del trattamento dei delinquenti, Parigi, 18-22 ottobre 1971, a cura di Di Gennaro.

58. E. Fassone, op. cit., pp. 91-103.

59. Ibidem.

60. G. Di Gennaro, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla dtenzione, Giuffré, Milano, 1997, p. 12.

61. G. Di Gennaro, op. cit., p. 13.