ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo IV
L'imputabilità del minore

Laura Basilio, 2002

Alla fanciullezza succede l'adolescenza, che tutti amano, tutti favoriscono, tutti proteggono. Ma donde viene all'adolescenza questa sua grazia? Da me (la follia) naturalmente, che le consento di vivere il meno saggiamente e quindi anche il meno affannosamente possibile. È innegabile che, non appena, diventati più grandi, cominciano ad imparare qualche cosa, per la pratica del mondo o per lo studio, a poco a poco gli adolescenti perdono le loro belle forme, la vivacità, la vigoria. Erasmo da Rotterdam

1. L'imputato minorenne nell'ordinamento italiano

1.1. Generalità

Sulla base della considerazione che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, da distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, anche il nostro codice annovera la minore età tra le cause di esclusione dell'imputabilità. Ma qual è il limite di età a partire dal quale si può ritenere il soggetto capace di intendere e di volere? Se ci limitassimo semplicemente a seguire l'orientamento proprio delle scienze psicologiche, dato che l'età della maturazione psichica non è uguale per tutti ma varia da persona a persona, si procederebbe ad un accertamento caso per caso. Ci sono però esigenze giuridiche di certezza, uguaglianza e praticità dell'accertamento che impongono l'adozione di un criterio cronologico, il quale, sulla base dei dati offerti dall'esperienza, deve essere altamente presuntivo della raggiunta maturità.

Una prima acquisizione fatta riguarda la non necessaria coincidenza tra la maturità fisica e quella psichica. Se infatti abbiamo assistito ad un'anticipazione di 2-3 anni dello sviluppo puberale e intellettuale, questa non è stata accompagnata da una maturazione affettiva, per cui "l'età evolutiva si protrae nel periodo post-adolescenziale, concludendosi con la raggiunta maturità tra i 18 e i 25 anni, a seconda della costituzione, della razza, della religione, ecc.". (1) Per quanto riguarda la situazione italiana preunitaria, il codice penale sardo del '59 considerava imputabili i quattordicenni e prevedeva nei confronti dei minori di tale età un accertamento individuale per verificarne in concreto la capacità o meno di discernimento; i codici parmense ed estense, invece, fissavano il limite della minore età a dieci anni. Il Codice Zanardelli, come abbiamo detto, considerava non imputabili i minori di nove anni e poi prevedeva delle fasce di età (9-14, 14-18, 18-21) per le quali l'imputabilità era o subordinata alla prova del discernimento o diminuita. Già molte legislazioni straniere della prima metà del '900 avevano elevato la soglia dell'imputabilità all'età di 13, 14 o 15 anni. Ma altre, ancora più di recente, hanno elevato ulteriormente l'inizio dell'imputabilità, facendola cominciare a 16 anni, come per il codice russo del 1960, a 17 anni, come prevede il codice polacco del 1970 oppure addirittura a 18 anni, come fa il codice brasiliano. Accanto a questi esempi possiamo trovare un'eccezione, rappresentata dal codice di San Marino del 1975 che, in considerazione della precocità dei giovani d'oggi, ha abbassato all'età di dodici anni l'imputabilità assoluta.

Il Codice Rocco ha innanzitutto elevato, rispetto al suo predecessore, il limite della non imputabilità assoluta a 14 anni, "elevamento [...] giustificato dalla necessità di fondare l'imputabilità sulla certezza che l'agente abbia la capacità di intendere e di volere, e tale certezza, secondo i più recenti studi, devesi senz'altro escludere fino agli anni quattordici per tutti i minori". (2) In secondo luogo ha fissato il termine della minore età e l'inizio della piena imputabilità a diciotto anni compiuti. La maggiore età penale corrisponde quindi, oggi, a quella stabilita per la completa maturità dal diritto pubblico e dal diritto privato, evitando così il divario presente, invece, sotto il Codice Zanardelli, il quale fissava la maggiore età ai fini non penali a 21 anni. Infine i minorenni sono divisi in due categorie: i minori di quattordici anni e i minori fra i quattordici e i diciotto anni. Mentre i primi sono considerati assolutamente incapaci di intendere e di volere, i secondi sono soggetti ad un accertamento della loro imputabilità o non imputabilità da parte del giudice.

L'imputabilità del minore risulta quindi subordinata ad un criterio cronologico:

  1. fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L'art. 97 stabilisce, infatti, che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»;
  2. fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. L'art. 98 rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione e subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere».

1.2. L'articolo 97 del codice penale

L'art. 97 pone una presunzione assoluta di non imputabilità che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere e che quindi non può essere superata neanche se il minore infraquattordicenne si presenta, di fatto, perfettamente capace. "Siamo di fronte ad una presunzione iuris et de iure di incapacità, in quanto il giudice, quando abbia costatato la minore età dell'imputato, non può sostituire alla volontà del legislatore un proprio convincimento positivo in merito alla presenza dell'imputabilità". (3) Si potrebbe dire che questa è l'unica causa di esclusione dell'imputabilità apparentemente costruita non in relazione al concetto di capacità di intendere e di volere, bensì sulla base di un dato puramente formale quale l'età anagrafica. Però è evidente che il legislatore ha escluso l'imputabilità del minore di quattordici anni proprio perché, sulla base dell'id quod plerumque accidit, è ragionevole pensare che questi, in ragione della sua giovanissima età, sia sfornito di detta capacità. Se indubbiamente - come sottolinea Bettiol - tale limite di età è piuttosto elevato, esso è però in linea con le risultanze della dottrina italiana e straniera. Qui in realtà si considera esclusa non tanto la capacità di intendere, che solitamente viene acquisita molto prima di compiere quattordici anni, quanto piuttosto quella di volere, dalla quale, infatti, si fa dipendere la formazione del carattere e della personalità. E, dal momento che la personalità del minore di quattordici anni è ancora in fieri, si cerca di non impedirne il regolare sviluppo prevedendo, appunto, la non applicazione della sanzione penale. Senza dubbio può capitare che in certi casi la presunzione di non imputabilità prevista dall'art. 97 risulti "gravosa perché in contrasto con la realtà naturalistica, ma giuridicamente non vi è nulla da fare: tanto più è elevato il limite di età al quale si vuole riferire l'incapacità, tanto più gravosa è la presunzione". (4)

La presunzione di non colpevolezza dell'art. 97 è insuperabile nei confronti di chi non abbia ancora quattordici anni, quindi non possono essere adottate nei suoi confronti misure penali che implichino un addebito di responsabilità; se, per ipotesi, ciò accadesse e venisse pronunciata una condanna a carico del minore, la sentenza dovrebbe considerarsi inesistente, e tale inesistenza, secondo la giurisprudenza prevalente, (5) può essere rilevata anche dal giudice dell'esecuzione. Diverso è il caso in cui la condanna sia stata emessa non per omessa considerazione dell'età inferiore ai quattordici anni dell'autore del reato, ma sulla base di un erronea indicazione della data di nascita. In questo caso, bisogna distinguere due ipotesi: se si è trattato di un errore materiale di indicazione negli atti processuali, ma il procedimento si è comunque svolto nella consapevolezza del fatto che si trattava di un infraquattordicenne, è lo stesso giudice che emette la sentenza a procedere alla correzione dell'errore; se, invece, il rinvenimento dell'atto di nascita è successivo o successiva è la scoperta della falsità dell'atto stesso, la soluzione più corretta sembrerebbe quella della revisione del processo, dal momento che occorre una nuova valutazione degli atti alla luce delle nuove circostanze.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile. Nonostante la sua apparente chiarezza, l'art. 26 ha sollevato alcuni dubbi. In particolare il problema è se questa norma imponga sempre e comunque, laddove il fatto sia addebitato al minore infraquattordicenne, di dichiarare la non imputabilità mediante sentenza, o se si possa utilizzare anche il decreto di archiviazione, il quale, tra l'altro, evita l'iscrizione nel casellario giudiziale Se, infatti, la individuazione della natura del provvedimento (sentenza) non dà adito ad incertezze quando a provvedere è il giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, il problema nasce quando il pubblico ministero si sia accorto, nel corso delle indagini, della non imputabilità dell'indagato e abbia richiesto al giudice per le indagini preliminari - organo monocratico - espressa declaratoria di non imputabilità. Mentre la giurisprudenza, infatti, sembra prevalentemente orientata verso un'applicazione letterale della norma e quindi, conseguentemente, verso l'adozione di sentenze di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, indipendentemente dallo stato e grado del procedimento, (6) la dottrina, invece, pare orientata in senso opposto: il giudice per le indagini preliminari, in presenza di un minore di quattordici anni, anche se il pubblico ministero erroneamente richiede sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità, dovrebbe adottare decreto di archiviazione per infondatezza dell'accusa, potendo emettere sentenza di non luogo a procedere solo nei casi in cui la declaratoria di non imputabilità sia successiva all'effettivo esercizio dell'azione penale. (7) La differenza tra le due opzioni processuali non è meramente formale, potendo essere diverse le conseguenze delle due pronunce, ad esempio, in tema di giudicato. mentre, infatti, la pronuncia di archiviazione non impedisce un nuovo esercizio dell'azione penale, ove venga accertata ad esempio la falsità dell'atto di nascita, la sentenza passata in giudicato è ostativa a nuovi accertamenti per il principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. La Corte di Cassazione nel 1993, per la prima volta, ha affermato che "il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici non rientra nei casi di improcedibilità per i quali, ai sensi ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., deve procedersi con decreto di archiviazione, ma nella previsione dell'art. 425 c.p.p., anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e l'art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448". (8) Nel 1997 ha ribadito tale orientamento statuendo che l'art. 26 del D.P.R. del 1988 "impone al giudice che accerta la minore età del soggetto l'obbligo di pronunciare, immediatamente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità. Secondo la Corte Suprema, «la ratio della norma va individuata nell'esigenza dell'immediata declaratoria della non imputabilità, senza distinzioni arbitrarie tra fase procedimentale e fase processuale, vertendosi in tema di minore età che, essendo ablativa di ogni potere di azione e di giurisdizione nei confronti della persona che non ha la legitimatio ad causam, rende illegittimo qualsiasi provvedimento diverso e abnorme il mantenere aperto un rapporto processuale che non doveva mai essere instaurato». (9)

Posso aggiungere al riguardo che una ricerca condotta ultimamente presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze mi ha consentito di rilevare che dall'aprile del corrente anno sembra aver preso corpo un orientamento costante nel senso di adottare la soluzione dell'archiviazione piuttosto che quella della sentenza di non luogo a procedere. Tale orientamento risulta condiviso dai Tribunali per i minorenni di Milano, Roma, Torino, Ancona, Cagliari e Trento, mentre l'analogo Tribunale di Venezia pare ancora attenersi al criterio della sentenza.

Affinché venga pronunciato il proscioglimento per inimputabilità dell'agente, occorre, peraltro, che il fatto realizzato sia conforme al tipo legale e dunque, benché non colpevole, comunque antigiuridico.

Tutto questo non vuol dire che il minore di quattordici anni, prosciolto per difetto di imputabilità, debba incondizionatamente essere lasciato libero anche se è pericoloso: al minore non imputabile che viene contestualmente riconosciuto pericoloso può essere applicata, infatti, una misura di sicurezza. (10) Perché possa essere stabilita una tale misura occorre, però, che la pericolosità sociale del minore sia stata concretamente accertata. Le presunzioni di pericolosità sociale sono state infatti abolite, dapprima in sede di giurisprudenza costituzionale, (11) poi anche in sede legislativa con la legge n. 663 del 10 ottobre 1986. Per quanto riguarda la nozione stessa di pericolosità del minore, bisogna fare riferimento all'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 448/1988, che stabilisce requisiti più specifici rispetto a quelli che integrano la nozione comune di pericolosità sociale ricavabile dall'art. 203 del codice penale.

1.3. L'articolo 98 del codice penale

Per quanto concerne, invece, il minore che ha più di quattordici anni, ma non ha ancora compiuto diciotto anni, il codice prevede che questi è imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nei suoi confronti non opera nessuna presunzione, né di incapacità né di capacità, dovendo il giudice accertare volta per volta se il soggetto era imputabile o meno. Il non aver previsto una presunzione di imputabilità, ma l'aver previsto l'accertamento caso per caso dell'effettiva acquisizione della capacità di intendere e di volere, è una specifica scelta del nostro legislatore. Alla base di questa scelta vi è la consapevolezza che fra i quattordici e i diciotto anni vi può essere la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerati penalmente responsabili delle proprie azioni, come vi può non essere - indipendentemente da patologie giuridicamente rilevanti - dato che si tratta di una fascia di età in cui i soggetti raggiungono la maturità richiesta ai fini penali in momenti diversi, a causa delle multiformi varietà ambientali in cui si svolge tale processo di maturazione. Non manca chi intravede nell'art. 98 c.p. una presunzione di non imputabilità, affermando che "se in difetto di accertamento il giudice deve dichiarare la non imputabilità, non [...] sembra che occorra alcuna dimostrazione per concludere che siamo dinanzi a un caso di praesumptio iuris tantum". (12) Ma dottrina e giurisprudenza sono ormai da tempo concordi nel ritenere che, in questo caso, non ci sono presunzioni da vincere, ma un dubbio da risolvere ad opera del giudice, anche al di là di ogni attività di parte. (13) L'assenza di alcuna presunzione appare suffragato dai lavori preparatori, nei quali si legge che, sebbene la Commissione parlamentare volesse una presunzione di capacità che imponesse l'onere di dimostrare l'incapacità, la scelta ultima fu diversa:

il sistema prescelto dal codice nuovo non stabilisce alcuna presunzione, ma esige solamente che il minorenne abbia raggiunto una maturità tale da poterglisi riconoscere la capacità di intendere e di volere [...]. Non vi è presunzione né di capacità né di incapacità; ma spetta al giudice convincersi della capacità o della incapacità dei singoli soggetti. Il magistrato, quindi, non è costretto a condannare se l'incapacità non è provata (come sarebbe se fosse ammessa una presunzione di capacità), ma può liberamente ritenere (in base al proprio convincimento) non capace l'individuo anche se non sia stata fornita la prova della incapacità. (14)

Se si esclude ogni presunzione, la conseguenza più immediata è che dovrà necessariamente intervenire, di volta in volta, l'accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere. La giurisprudenza, in linea con quanto appena detto, ha espresso tale principio affermando innanzitutto che «l'art. 98 nella sua formulazione non stabilisce alcuna presunzione né di capacità né di incapacità, spettando al giudice di accertare in concreto se sussista nel minore [...] il grado di sviluppo psichico ed etico che è il necessario presupposto dell'imputabilità», (15) e in secondo luogo che «la capacità di intendere e di volere non si presume, ma deve essere [...] accertata caso per caso attraverso l'esame del soggetto». (16)

Alla mancanza di presunzione si collega quindi la necessità di compiere l'accertamento dell'imputabilità, anche d'ufficio. Ma cosa succede nel caso in cui non venga fatta detta indagine? Qual è la sanzione di ordine processuale prevista dall'ordinamento? La Cassazione parla, a questo proposito, di "nullità della sentenza" che non motivi sul punto (17) e, in un caso specifico, ha precisato che, sebbene si potesse presumere il compimento di una ricerca finalizzata a verificare l'imputabilità del soggetto, non risultando però formalmente dalla sentenza impugnata - sebbene la questione avesse formato oggetto di specifica deduzione - la Suprema Corte non può non constatare la carenza di motivazione sul punto dedotto, la quale, ex art. 475 c.p.p., rende nulla la pronuncia resa nel precedente grado di giudizio. (18) Solo quando, a causa del tempo trascorso dal fatto e dell'età raggiunta nel frattempo dall'imputato, l'accertamento risulta impossibile o non può comunque essere espletato utilmente, l'imputato deve essere assolto quale persona non imputabile, senza bisogno di specificazioni. (19) La spiegazione è da rinvenire non in una presunzione di imputabilità, ma nel fatto che la legge richiede l'accertata capacità e il dubbio non soddisfa tale condizione, anzi il dubbio, secondo quello che è un principio generale di diritto processuale penale (in dubio pro reo), si risolve in favore dell'imputato.

Che la capacità di intendere e di volere non sia presunta ma debba essere provata caso per caso, può sembrare un dato pacifico, ma in realtà la mancanza della motivazione sul punto da parte delle sentenze o il ricorso di queste a formule di stile inducono a ritenere necessario spendere qualche parola in più. Innanzitutto la prova che non ci troviamo di fronte ad una presunzione è offerta dallo stesso dato letterale: l'art. 98 si presenta sotto forma di periodo ipotetico e il «se» con cui inizia l'ultima frase indica una situazione di dubbio che va risolta e non certo una presunzione. In secondo luogo, dal punto di vista processuale, non c'è alcuna inversione dell'onere della prova, conseguenza tipica delle presunzioni iuris tantum: "l'art. 98 non assume sulla base di un rapporto di verosimiglianza (id quod plerumque accidit) un fatto ignoto da un fatto noto esonerando il giudice dal compito di svolgere tale processo di inferenza, ma esige una corrispondenza tra le valutazioni giuridiche che attengono all'imputabilità e le multiformi situazioni soggettive naturalistiche che esse presuppongono". (20) Anzi, la formulazione della frase invita a pensare che l'indagine debba partire dall'ipotesi di incapacità del soggetto in esame, perché quando si presuppone che un attributo specifico sia generalizzato in un insieme più vasto pur con delle eccezioni, la formula è diversa: la qualificazione viene data a tutti gli elementi dell'insieme e solo viene indicata la possibilità dell'eccezione. (21)

I precedenti legislativi mostrano come la tradizione storica italiana si sia da sempre orientata verso la non presunzione e verso l'accertamento in concreto dell'imputabilità da parte del giudice. E la stessa relazione Rocco al progetto è chiarissima: «il progetto mantiene la distinzione fondamentale sull'imputabilità dei minori, tra il periodo nel quale il minore deve essere considerato assolutamente incapace [...] ed il periodo nel quale l'imputabilità è subordinata alla prova che il minore abbia la capacità di intendere e di volere». (22) Infine, l'esigenza della prova specifica dell'imputabilità del singolo soggetto, con relativa motivazione, discende dai principi generali della legge. È indubbio, infatti, che questa richiede sempre la prova di ogni elemento della fattispecie criminosa e, prima di tutto, quella del presupposto della responsabilità penale. E a ben guardare, non v'è presunzione - nel senso tecnico del termine - d'imputabilità nemmeno per l'adulto: non vale l'equivalenza "maggiore di diciotto anni-capace di intendere e di volere". Se ovviamente può dirsi che non c'è la presunzione che gli adulti siano "sani", non può negarsi che una presunzione di capacità sussista qualora essi lo siano. Quando venga accertato che l'imputato non era malato di mente, né accidentalmente ubriaco, né sotto l'effetto di stupefacenti e nemmeno menomato dal sordomutismo, esso sarà punibile. (23) Sebbene poi, in concreto, questa prova negativa venga solitamente data per implicito, indicando cioè nella motivazione una spiegazione soddisfacente della dinamica del delitto, resta comunque valida, in linea di principio, la regola che anche la capacità dell'adulto va provata caso per caso. La differenza tra adulti e minori, quindi, non consiste nella presumibilità o meno della capacità di intendere e di volere, bensì nel diverso criterio suggerito per l'accertamento di tale capacità e nell'obbligatorietà o meno di farvi luogo, perché per i minori non vi è nessuna presunzione che in caso di sanità siano capaci. Così, per il ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni si richiede una prova in più, cioè che nonostante la giovane età egli sia capace di intendere e di volere, mentre per il maggiore di diciotto anni la sua età non ha rilevanza diretta per l'accertamento della capacità, e quindi dell'imputabilità, che si misura sulla base della sua "normalità" psichica. (24)

Abbiamo detto che bisogna provare, accertare che il ragazzo fra i quattordici e i diciotto anni è capace di intendere e di volere. Ma per dare un senso a questa affermazione è importante capire cosa si intende per capacità di intendere e di volere.

2. Imputabilità e maturità (25)

2.1. Generalità

Sul significato da attribuire alla locuzione «capacità di intendere e di volere» di cui all'art. 98 c.p., dobbiamo innanzitutto dire che esso è diverso da quello proprio della stessa espressione contenuta nell'art. 85 c.p., altrimenti non si spiega come mai il legislatore abbia sentito la necessità di esigere e prevedere specificatamente, in una apposita norma, tale capacità per i soggetti fra i quattordici e i diciotto anni, potendosi limitare a escludere tout court l'imputabilità per gli infraquattordicenni. In altre parole, se la capacità di intendere e di volere richiesta dall'art. 98 c.p. per l'imputabilità del minore fosse la stessa richiesta dall'art. 85 c.p. per l'imputabilità dell'adulto, l'art. 98 c.p. sarebbe ultroneo. Bisogna, quindi, dare alla capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne una sua area di operatività, in considerazione della peculiarità dell'età minorile, diversa e aggiuntiva rispetto a quella propria della capacità di intendere e di volere dell'adulto. La capacità di cui all'art. 98 c.p. è qualcosa di più e di diverso dalla malattia mentale e dalle altre ipotesi di incapacità, quali il sordomutismo e la cronica intossicazione da alcool o stupefacenti: si aggiunge a queste, non ne costituisce un'inutile ripetizione.

2.2. Il concetto di maturità

La capacità di intendere e di volere del minore fra i quattordici e i diciotto anni viene solitamente individuata nel concetto di maturità. Si tratta di un concetto molto vago e, recentemente, anche molto controverso. Il termine immaturità non risulta da nessuna disposizione legislativa, in quanto frutto della elaborazione giurisprudenziale. Il Codice Rocco, infatti, introducendo la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di quattordici anni e l'obbligo dell'accertamento della imputabilità per l'infradiciottenne, identificava quest'ultima con la capacità di intendere e di volere, come per l'adulto. L'innovazione rispetto al codice precedente consisteva, quindi, nell'abolizione del concetto di «discernimento», che il Codice Zanardelli poneva quale condizione necessaria per l'imputabilità del minore, perché ritenuto elemento «impreciso, incerto, vago al punto da fornir argomento a molte discussioni per fissarne il contenuto e l'estensione». (26) Per ovviare a tali inconvenienti si optò per la «capacità di intendere e di volere», formula ritenuta più chiara, "meno nebulosa e maggiormente ancorata a parametri più oggettivi e più scientifici, in quanto non legata ad apprezzamenti etico-intuitivi, ma alla fenomenologia psichica". (27) Ma nonostante le buone intenzioni, la giurisprudenza e la dottrina, individuando nel concetto di maturità il contenuto della capacità di intendere e di volere, hanno di fatto riportato la situazione nella stessa indeterminatezza, rivelandosi tale termine altrettanto vago e impreciso quanto il discernimento.

Proprio per rimediare a tale situazione, la giurisprudenza ha cercato di delineare, di definire il concetto di maturità, dilungandosi ampiamente sull'argomento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla questione è ricchissima e, a parte poche pronunce nelle quali il concetto di maturità viene interpretato in modo restrittivo, solitamente sono stati indicati in modo concorde vari parametri, tra i quali ricorrono più frequentemente:

armonico sviluppo della personalità, sviluppo intellettivo adeguato all'età, capacità di valutare adeguatamente i motivi degli stimoli a delinquere, comprensione del valore morale della propria condotta, capacità di soppesare le conseguenze dannose del proprio operato per sé e per gli altri, forza del carattere, comprensione dell'importanza di certi valori etici, dominio acquisito su se stessi, attitudine a distinguere il bene dal male l'onesto dal disonesto il lecito dall'illecito, unità funzionale delle facoltà psichiche, loro normale sviluppo rispetto all'età, capacità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza, capacità di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlarlo al contesto dei rapporti e interessi socialmente protetti, capacità di volere i propri atti come risultato di una scelta consapevole, attitudine a far entrare nel proprio patrimonio di cognizioni e di esperienze il concetto della violazione, assimilazione delle regole morali e sociali in base ad un'autentica convinzione e non per un processo di imitazione formale, ecc.. (28)

Definizioni meno stereotipate si trovano in alcune pronunce dei giudici di merito, nelle quali si legge, ad esempio, che sono "assolti perché non imputabili i minori di diciotto anni affetti da carenze della struttura e della dinamica della personalità (nella specie: difficoltà di autocontrollo, ritardo mentale, aggressività collegata a sindrome abbandonica per precoce e lunga istituzionalizzazione)"; (29) oppure si trova scritto che vengono tenute in considerazione "l'estrema instabilità psicoaffettiva, la crisi del senso d'identità personale, l'estrema ambivalenza delle manifestazioni comportamentali e l'estrema fragilità e labilità dell'io". (30) Sempre secondo i giudici di merito, "l'art. 98 esige che al momento del fatto non sia stata scissa l'unità funzionale delle facoltà psichiche del soggetto e che tali facoltà siano state integre nel dinamismo dell'azione". (31) E ancora, hanno precisato che

la stessa riconosciuta intelligenza non basta, essendo l'intelligenza soltanto uno dei mezzi per il raggiungimento della capacità di intendere. L'intelligenza è la facoltà per cui si comprendono le conseguenze meccaniche dei propri atti, cioè il rapporto causaeffetto nella sua materialità. Invece la capacità di intendere significa anche la possibilità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza, cioè a quel livello che consente di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlare questo atto al contesto dei rapporti e degli interessi socialmente protetti. (32)

Infine, si è affermato che "non basta che il minore conosca astrattamente il carattere illegale dell'atto posto in essere ed il suo contenuto immorale od antisociale, ma occorre che egli abbia assimilato le regole morali e sociali della comunità in base ad un'autentica convinzione e non per un processo di imitazione formale". (33)

Per quanto riguarda l'elaborazione dottrinale del concetto di maturità, vastissimo è il contributo offertoci dalla letteratura giuridica, medico-legale e psicopedagogia. Da questa emerge, innanzitutto, che il concetto di immaturità è altra cosa rispetto al vizio di mente: il minore può essere immaturo ma perfettamente sano di mente. Fino a non molto tempo fa l'unico parametro che veniva accettato per valutare la capacità di intendere e di volere era quello medico: la facoltà intellettiva viene distinta da quella volitiva ed entrambe vengono esaminate per valutare una loro possibile compromissione a causa di una malattia di ordine fisiologico o psichiatrico, arrivando così ad avere un quadro clinico del soggetto. Questi orientamenti restrittivi hanno tentato, cioè, di ancorare il giudizio di immaturità a criteri biologici ed organici, come le carenze o i ritardi dello sviluppo intellettivo, l'immaturità psicomotoria ed altri, per cui il ragazzo è incapace se, dalla perizia psichiatrica e da esami clinici diversi, come l'elettroencefalogramma, risulta essere mitomane isterico, epilettoide, cerebropatico, paranoide, schizoide ecc., con attenzione, quindi, esclusivamente alle sue condizioni mentali, senza alcuna considerazione per la sua storia e per le modalità del suo reato. Un paradigma di questo tipo offre indiscutibilmente il vantaggio che la scienza medica e psichiatrica possono accertare eventuali alterazioni della funzione conoscitiva e intellettiva del soggetto con una certa sicurezza. Ma l'art. 98 c.p. fa riferimento alla situazione di un ragazzo clinicamente "normale", perché come abbiamo visto una deficienza clinica della personalità rientra nella diversa ipotesi di vizio di mente. E sulla base di questa considerazione, col tempo, sono stati sempre più utilizzati i contributi della psicologia dell'età evolutiva e le dinamiche adolescenziali. Il ricorso a paradigmi psicologici ha permesso di prendere in considerazione situazioni più sfumate, caratteristiche peculiari dell'individuo in via di sviluppo - come l'immaturità emotiva, le caratteropatie, le insufficienze o conflittualità di origine affettiva - che portano ad una devianza legata all'età particolare del soggetto e comune a chi si trova nelle stesse condizioni. L'utilizzo di questi nuovi parametri permette, in questo modo, di escludere l'imputabilità del ragazzo colpevole della cosiddetta "ragazzata", come può essere il furto di frutta. La realtà più recente ha mostrato però l'insufficienza anche del paradigma psicologico a coprire tutte le ipotesi in cui un adolescente non può considerarsi imputabile. Ci sono infatti delle situazioni in cui il ragazzo, benché non sia rilevabile il minimo danno organico né alcuna disfunzionalità della personalità, non ha raggiunto quel grado di coscienza morale che lo possa far ritenere imputabile. È il caso del ragazzo cresciuto in un ambiente difficile, per esempio a causa di una situazione familiare gravemente disgregata o di una precoce istituzionalizzazione. Si è affermato così l'uso di paradigmi sociologici in grado di estendere la ricerca delle cause della devianza anche alle strutture socio-ambientali in cui il minore è cresciuto e la sua personalità si è sviluppata. Non a caso la maggior parte dei ragazzi da me incontrati all'Istituto per minorenni «G.P. Meucci» presenta una situazione familiare difficile ed è cresciuta nei quartieri più disagiati della città. Penso che la forte presenza di situazioni di svantaggio che essi hanno alle spalle ci possa far ritenere che, se avessero avuto altre esperienze di vita, probabilmente la loro condotta sarebbe stata diversa. Mi guardo bene, certo, dall'operare un collegamento automatico tra disagio e delinquenza, ma ritengo che, come giustamente sostiene Pazè,

un ragazzo vissuto in condizioni assai carenti rispetto a quelle ritenuti normali, che non ha avuto validi modelli educativi e che ha ricevuto solo stimoli negativi, che non ha finito le scuole, per lo più dovrà essere ritenuto non imputabile perché non è 'cresciuto' come i suoi compagni più fortunati, ha una personalità più fragile e non sa resistere ad impulsi forti. (34)

Della stessa idea è anche Vercellone, il quale spiega perché sarebbe sbagliato considerare imputabili e punibili quei ragazzi che sono stati deprivati nella loro vita:

noi diciamo dunque che è normale il diciottenne sano, ben alimentato, la cui salute anche psichica è stata tutelata (art. 32 Cost. Rep.); che è stato adeguatamente mantenuto, educato ed istruito dai genitori o, in mancanza, da organi statuali appositamente predisposti (art. 30 Cost. Rep.); che si è giovato dei supporti che di solito riceve un bambino, in una casa decente, tra persone normali (art. 36 Cost. Rep.); che ha avuto un sufficiente bagaglio di informazioni, cioè quel bagaglio che normalmente è fornito dalla scuola dell'obbligo (art. 34 Cost. Rep.). Il ragazzo che non ha avuto questo minimo di supporto ambientale che si esige dal comune sentire della nostra civiltà non può essere considerato normale in un ordinamento giuridico che fa perno sull'art. 3 della Costituzione della Repubblica...È infatti difficile ritenere congruo al principio di uguaglianza considerare normale colui che non ha avuto ciò che doveva avere allo stesso modo di chi tutto ciò ha avuto in quantità soddisfacente; è davvero difficile ritenere conforme alla seconda parte dell'art. 3 Cost. mandare in prigione colui che quegli ostacoli non ha superato perché niente è stato fatto per lui onde consentirgli di raggiungere il pieno sviluppo della sua persona. Il giudice, dunque, nel valutare la maturità ex art. 98 cod. pen. dovrà essenzialmente tener conto di quanto la normale evoluzione sia stata favorita dalla sussistenza di quel supporto ambientale, ritenendo immaturi e quindi non punibili i giovani imputati [...] che tale supporto non hanno ricevuto in modo normale. (35)

Alla domanda "se è quindi necessario differenziare l'analisi e i criteri di valutazione della maturità a seconda che l'imputato sia un ragazzino italiano con una educazione normale o un ragazzino, ad esempio, nomade" - da me rivolta a degli esperti di giustizia minorile - le risposte sono state diverse. Uno di essi, Adolfo Ceretti, psicologo e giudice onorario, ha risposto che è indubbiamente necessaria una tale diversificazione:

sono valutazioni individuali e individualizzate e, naturalmente, c'è tutta una serie di parametri che possono avere un peso da una parte e assumere un peso tutto diverso da un'altra. Si può vedere come ogni parametro può influire o meno rispetto a tutti gli altri. Però tutti questi parametri che la giurisprudenza usa, quali l'educazione, la famiglia la scuola, le categorie psicologiche, non vanno presi assolutamente come degli elementi a sé stanti, univoci, e quindi fare un ragionamento, come veniva fatto negli anni '60 o '70, per cui la mancanza di un parametro escludeva già tutti gli altri, ma vanno letti in modo integrato e, soprattutto, legato a tutta una serie di parametri culturali di aggancio.

Dello stesso parere è Carla Niccheri, psichiatra, secondo la quale "i ragazzini nomadi sono spesso immaturi, dobbiamo pensare, ad esempio, alla difficoltà di comunicazione del linguaggio; la maturità è data dalle capacità di apprendimento, dagli stimoli positivi che si hanno, dalla scolarizzazione e da tante altre cose. Magari su un piano pratico sanno rubare, cioè sanno 'lavorare' rapidamente, però la maturità è anche capire che quel gesto ha una connotazione non positiva. Ma chi gliel'ha insegnato? I loro modelli sono sbagliati".

Di opinione diversa è, invece, la dottoressa Di Bartolo, psicologa e giudice onorario, la quale, alla asserzione che sia l'educazione familiare di un certo tipo sia la scuola, in qualche modo, possono spianare la strada verso la crescita, ha replicato che "veramente è tutto il contrario, il rom a quattordici anni si sposa e ha figli". A me questi fatti, in realtà, non sembrerebbero prove di maturità, ma semplicemente abitudini culturali, però secondo la mia interlocutrice "dal punto di vista psicologico, il fatto che un ragazzo viene messo nelle condizioni di dover avere la responsabilità di una famiglia, di mantenerla, sicuramente gli spiana la strada verso la maturità precoce. Invece l'italiano è una persona immatura perché non ha avuto modo di confrontarsi con la realtà esterna, ed è stato tenuto in una situazione privilegiata". Ne deduco allora che venga concessa più facilmente la non imputabilità ad un ragazzo italiano piuttosto che ad un ragazzo rom, e la dottoressa di Bartolo conferma: "al rom non è mai applicato il 98, perché non abbiamo elementi per poter dire se è maturo o no, dato che la sua storia normalmente non è seguita dai servizi". In effetti, controllando presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Firenze ho potuto constatare che sul totale delle sentenze di proscioglimento emesse per incapacità di intendere e di volere ben l'83,56% di esse riguarda minori italiani, contro il 16,43% di pronunce ex art. 98 emesse nei confronti di minori stranieri, in prevalenza rom.

Credo, a tale riguardo, che quando la legge invita il giudice ad acquisire «elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne» (art. 9 D.P.R. 448/88) non faccia altro che richiedere questo tipo di indagine socioambientale. L'importanza del contesto ambientale è sottolineata dalla dottoressa Niccheri:

mentre la valutazione circa l'adulto è una valutazione diretta, centrata prevalentemente sull'adulto, quando si fa una valutazione di un bambino bisogna sempre tener conto dell'ambiente socio-familiare in cui è cresciuto, perché esso ha una notevole importanza. Ad esempio, quando i ragazzini entrano a far parte di un gruppo, questo influisce in modo significativo anche sui loro livelli di maturità, perché imparano stili di vita, abitudini, usi, che non sono stimoli di crescita ma, anzi, li fissano a certi livelli e non li portano ad andare oltre. Il contesto sociale ha una grandissima importanza sullo sviluppo della maturità di un'adolescente, perché tale sviluppo dipende dagli stimoli, che possono essere positivi o negativi, dallo stile di vita delle persone che stanno intorno all'adolescente...questo, naturalmente, riguarda i ragazzi che non hanno disturbi psicopatologici, cioè non riguarda gli insufficienti mentali, ma ragazzi che si presume siano esenti da qualsiasi malattia psichiatrica nel senso più ampio. L'osservazione del contesto socio-culturale-ambientale ha una grandissima importanza.

E quando le ho fatto notare che quest'attenzione verso il contesto sociale non c'è sempre stata, ha confermato che

si tratta di un aspetto che è stato accettato nell'osservazione peritale solo in epoca recente. Prima era solo un rapporto io-te, consulente e minore, ora invece questo elemento viene richiesto e osservato, perché non si può disgiungere l'osservazione del minore da quella del suo contesto sociale. In fondo, per ognuno di noi, perfino per gli animali, c'è l'apprendimento di certe regole, di certe abitudini, di certi usi, di certi stili di vita, e così anche per il minore c'è l'apprendimento. Ma l'apprendimento dove si svolge? Nel luogo dove uno nasce, cresce, si forma. E la nostra maturità è data dall'aver appreso tante cose, da averle elaborate e fatte nostre, per poi agire in conseguenza, per riuscire in qualche maniera, anche se a livelli diversi, a mettere in moto quelle che, poi, nell'adulto chiamiamo capacità critiche e capacità volitive, cioè imparare a confrontarsi. Quindi anche nel bambino ci deve essere una capacità di valutazione, anche se sarà nel suo mondo piccolo".

Perché, però, l'attenzione nei confronti di questa fenomenologia, da parte dei giuristi, si è avuta solo recentemente? Secondo Fazzo la ragione di tale crescente attenzione nel nostro tempo va cercata nello "sviluppo industriale geograficamente squilibrato", nel "boom economico "e nello "esplodere della società del consumo", fenomeni questi che, spiega ancora Fazzo,

hanno generato una massiccia immigrazione verso le aree industriali, che culturalmente ha significato sradicamento e colonizzazione; l'alienazione di massa da un sistema produttivo che non si controlla e non si sente come proprio; la creazione indotta di sempre nuovi bisogni per soddisfare le esigenze di crescita della produzione; il proliferare onnipresente dei mezzi di comunicazione di massa, invasori incontrollati di ogni momento della vita sociale e individuale; l'indebolimento e la ridiscussione dell'autorità parentale, trovandosi la famiglia in difficoltà nel preparare il giovane ad un mondo sempre più complesso; la grande velocità delle comunicazioni, che comporta una tendenza alla relativizzazione dei valori e all'evoluzione dei fenomeni culturali in tempi prima impensabili. (36)

Appare peraltro evidente che, qualunque sia l'approccio prescelto, di tipo biologico, psicologico o socio-ambientale, il concetto di maturità resta ancora poco chiaro, e se molti giudici ritengono pacifica l'accezione del termine probabilmente è perché non hanno avuto modo di rendersi conto che quello di cui parlano è per ognuno una cosa diversa. «La maturità psicologica è una metafora ed al fine di poterla misurare viene deificata; ma non si può misurare una nuvola o meglio ognuno la misura come vuole». (37)

Ho chiesto quindi a due psichiatri, Pierluigi Cabras e Adolfo Pazzagli, cosa intendono per maturità. Questo il pensiero di Cabras:

si presume che la capacità di prevedere le conseguenze del proprio agire e anche la capacità di determinare volontariamente il proprio comportamento non esista nel bambino piccolo e che non venga acquisita "a scatto", da una totale incapacità nei due sensi ad una completa acquisizione di dette capacità. Si presume che il minore con il progredire dell'età sia sempre più capace di previsione delle conseguenze dei propri atti. Questo, d'altra parte, è logico perché la previsionalità, in senso lato, è un qualcosa che ha a che vedere con l'accumulo dell'esperienza oltre che con la maturazione del sistema nervoso, anche se, probabilmente, la maturazione del sistema nervoso è abbastanza precoce, più di quanto non lo sia invece il cumulo di esperienze che vengono in qualche modo fatte dal minore. Egli impara a sue spese ciò che è giusto, ciò che non è giusto, fa propria una serie di norme di comportamento che gli vengono inculcate in termini culturali prima dalla famiglia, poi dalla scuola e, comunque, dalla società, e che vengono piano piano fatte proprie e costituiscono un corpus di esperienze che permettono di valutare anticipatamente quella che è la conseguenza del proprio agire.

Secondo Pazzagli:

la maturità è un concetto difficile. L'adolescenza è un processo in cui c'è tutta una serie di cambiamenti ed è un'età difficile, perché nell'adolescenza, a differenza di quanto avviene nell'adulto, non c'è proporzione tra gravità dei sintomi e patologia: si può avere un adolescente sregolato e ribelle, sano, o un'adolescente buono e sano, come un adolescente sregolato e ribelle, matto, e un adolescente buono, e matto. Bisogna valutare se c'è un arresto del processo o una sua prosecuzione. Freud lo diceva molto bene: spesso gli adolescenti hanno semplicemente bisogno di un tempo e di un luogo per evolvere; però talvolta non ce la fanno e, allora, c'è quello che si chiama il breakdown adolescenziale. Qui la valutazione implica l'essere esperti dell'adolescenza e delle sue dinamiche e, quindi, poter valutare se un certo comportamento si innesta su un processo evolutivo o su un processo già fallito. Oggi si sa che anche molta psicopatologia comincia nell'infanzia, e che quindi è possibile una prevenzione perché molta parte della psicopatologia è legata agli eventi.

È facile distinguere quando la immaturità è dovuta a cause patologiche rispetto a quando si tratta solo di un arresto dello sviluppo? Risponde così il professor Cabras:

se siamo di fronte ad una patologia infantile conclamata, evidentemente il problema non si pone: un ragazzo con aspetti autistici oppure con disturbi che poi daranno luogo in un secondo momento a veri e propri disturbi della personalità da adulto avrà sicuramente una maturità minore. Ma questo è l'aspetto più facile del problema, perché se si riesce a determinare la presenza di una patologia quale che sia, questa sicuramente interferirà, in modo maggiore o minore, naturalmente in relazione al tipo di patologia, sul raggiungimento di questa maturità. Ci sono, però, patologie più sfumate, ad esempio delle patologie fobiche: ci sono dei bambini che hanno dei disturbi fobici molto precocemente, che poi mantengono più o meno per tutta la vita. Ora, il disturbo fobico può sì modificare lo stile di vita di una persona la quale sarà più terrebonda, eviterà certe situazioni, ma sicuramente non dovrebbe incidere più di tanto sulla capacità di prevedere il proprio comportamento, nel caso di un comportamento antigiuridico. Altri casi invece, come quelle forme di disturbo della attenzione con iper-attività - tipiche dei bambini ma che possono dar luogo o a psicosi o a un disturbo antisociale da adulti - sono delle patologie che modificano altamente le capacità di giudizio e di valutazione del loro comportamento, producendo come effetto una maturità ben diversa.

Il caso che più ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica in quest'ultimo periodo è senza dubbio quello di Novi Ligure. In particolare ci si è chiesti come sia possibile che una tale crudeltà non sia il frutto di un disturbo mentale, ma di una semplice immaturità. Si è cercato di capire meglio ciò, grazie all'aiuto di alcuni psichiatri. Cabras ha esposto una sua ipotesi al riguardo:

io, personalmente, ho elaborato una teoria che potrebbe spiegare certi tipi di comportamenti delittuosi in quei minori i quali, poi, ad un esame psicopatologico attento, non rivelano alcuna patologia. Siccome questi comportamenti sono dissonanti rispetto a quello che è il continuum della vita di questi ragazzi, viene da pensare che esistono degli individui che, per motivi non definibili, forse addirittura genetici - non sicuramente relazionali-sociali, perché non bastano i dati a nostra disposizione per poter fare un'affermazione del genere - non riescono ad elaborare un codice morale. Se una persona non riesce ad elaborare un codice morale, agisce secondo il principio dell'interesse, del piacere, senza tener conto delle conseguenze del proprio agire, finché è ragazzino; dopo, anche se il codice morale non lo elabora, gli viene in qualche modo imposto da una sorta di condizionamento sociale: uno impara a sue spese che certe cose non si fanno, non perché non è bene farle, ma perché se le fai poi incorri nei rigori della legge. Per cui Erika ed Omar, probabilmente, non ammazzeranno più nessuno, perché ora sanno che altrimenti finirebbero in galera un'altra volta e che, questa volta, ci passerebbero tutto il resto dei loro giorni. Ma dubito che ci sia, in una persona di questo genere, una resipiscenza, un sentimento che abbia a che vedere con una norma etica introiettata. Ora, sicuramente, quella mancata elaborazione di un codice morale costituisce un deficit di sviluppo, perché nello sviluppo armonioso ci deve essere anche questo aspetto. Se questo aspetto viene meno, non viene elaborato, certamente c'è un'immaturità settoriale; magari sono persone che nelle loro attività, come al computer, riescono a fare miracoli, persone bravissime in qualunque cosa, tranne che nel riuscire a distinguere ciò che è bene da ciò che è male, il che è comunque un concetto relativo, ma che diventa stabile in un certo contesto sociale, in una certa cultura.

Un problema di tutta evidenza consiste nella difficoltà dell'opinione pubblica ad accettare che una ragazza la quale, come Erika, uccide brutalmente sua madre e suo fratello, possa essere considerata dagli psichiatri e dagli psicologi una persona "normale". Carla Niccheri dice:

il concetto di normalità per la gente comune è dato da delle emozioni e da delle regole anche molto semplici ("non si ammazza il babbo e la mamma", soprattutto non così brutalmente). Esistono delle norme di comportamento che sono quelle che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana, dal non mettere i piedi sul tavolo ad altre molto più importanti. La normalità in psichiatria è una normalità che si contrappone alla patologia. Erika ed Omar non avevano nessun aspetto psicopatologico evidente. Quello che disturba l'uomo della strada è pensare che una persona normale, secondo la mia normalità, possa compiere un gesto del genere.

Perché c'è questa difficoltà? Ecco la risposta del professor Cabras:

questo è un problema di inversione di causa-effetto: se noi partiamo dal concetto che certi tipi di comportamento sono così dissonanti dal comportamento medio da non poter essere messi in atto che da persone non sane, allora si può anche smettere di fare le perizie: si valutano i comportamenti e si dice "questo è un comportamento che sicuramente non ha a vedere con la salute mentale, quindi chi l'ha commesso è sicuramente incapace di intendere e di volere, è matto". Ma sarebbe un arbitrio. Noi dobbiamo valutare la persona che ha commesso quel delitto, non quel delitto e di conseguenza la persona.

E il professor Pazzagli spiega che "il concetto di normalità è molto difficile da intendere, perché in effetti esistono due norme, diverse l'una dall'altra: c'è una norma ideale, dove un uomo normale è un uomo perfettamente sano e intelligente, e c'è una norma statistica, reale, dove si pone la maggioranza delle persone, secondo la quale una persona di intelligenza normale è una persona non particolarmente intelligente".

C'è chi sostiene, poi, che si sta manifestando una certa precocità da parte delle nuove generazioni, cosa per cui sono state avanzate alcune proposte di revisione della soglia dell'imputabilità. Ma in realtà bisogna distinguere, perché ci sono quattro livelli di maturità: biologica, intellettiva, affettiva, e sociale. Per quanto riguarda la prima basta solo pensare all'importanza che ha, a livello psicologico, "un armonico sviluppo del corpo, e quali complessi di inferiorità e ritardi maturativi possono derivare o da una eccessiva, rapida e precoce evoluzione somatica o dalla presenza di menomazioni, rallentamenti o dimorfismi di crescita". (38) Per quanto riguarda, invece, la maturità intellettiva, "il riferimento che più costantemente si trova in letteratura è alla maturità mentale intesa come quoziente di intelligenza, ed è con ben minor frequenza che l'interesse si sposta sullo studio qualitativo della stessa". (39) La maturità affettiva, invece, può essere definita come "capacità che il ragazzo sviluppa nel controllare le pulsioni e nell'integrare le emozioni, incanalandole ed esprimendole nel rispetto dell'armonia intra- ed inter-personale e nel partecipare con simpatia agli avvenimenti della vita". (40) Infine, la maturità sociale "può essere misurata attraverso la capacità di adattamento (non di conformismo) alla realtà". (41) Allora forse ad una precoce maturità biologica o intellettiva non corrisponde una altrettanto sviluppata maturità affettiva. Secondo Carla Niccheri:

ora i ragazzi hanno, senza alcun dubbio, maggiore maturità intellettiva, ma, a mio avviso, è molto rallentata la maturità affettiva, innanzitutto perché provano molte meno emozioni e, spesso, provano delle emozioni sbagliate. Il contributo della televisione in questo senso è estremamente negativo. Per esempio, i ragazzi non hanno più il concetto della morte: un tempo vedevano morire il nonno in casa, vedevano la malattia, la morte, il familiare che andava via e che non tornava più; ora si abituano a vedere gli eroi che muoiono stasera e domani, nella puntata successiva, ci risono. Quindi la morte ha acquistato un altro significato. Poi si abituano ad avere soltanto emozioni violente, oppure a considerare valide delle emozioni violente. Sono estremamente convinta che i ragazzi di oggi sono più intelligenti di quelli di ieri, però sul lato dell'affettività sono a livelli molto più bassi, questo anche per effetto della mancanza di situazioni affettive accoglienti: la famiglia di ieri, che stava intorno ai ragazzi, che si ritrovava attorno a un tavolo a parlare anche con loro, indubbiamente era una famiglia molto più accogliente. Ora non c'è più tutto questo. Quindi, dal punto di vista affettivo, c'è una maggiore aridità in generale, e i ragazzi l'avvertono, la sentono.

Anche il giudice Antonella Fiorillo non crede che i ragazzi di oggi siano più maturi: "l'aver anticipato il compimento di certi atti non è significativo di maturità, perché non c'è riflessione, ma solo precocità e tolleranza di certi comportamenti. Non incontrando divieti, non riflettono neanche, e si trovano a fare delle cose delle quali non hanno la percezione dell'importanza, anche positiva, percezione che potrebbero avere se dovessero aspettare uno o due anni ancora. I ragazzi d'oggi sono molto più ingenui, non sono più maturi, ma hanno solo meno limiti". E, per quanto riguarda la proposta di abbassare la soglia dell'imputabilità, la dottoressa Fiorillo ritiene che il limite dei quattordici anni vada bene: "purtroppo è molto personale, e invece la legge deve trovare una media statistica, ma credo che il limite di quattordici anni sia giusto. A tredici anni sono ancora dei bambini, anche quelli sviluppati. Abbassare l'età imputabile vuol dire far pagare ai ragazzi quelle che sono le responsabilità di altri". Anche Ceretti ritiene "che sia privo di senso abbassare l'imputabilità", e crede, viceversa, "che per i minori di quattordici anni non imputabili ci debba essere una presa in carico molto più consistente di quanto non ci sia stata fino adesso". Mentre Carla Niccheri sostiene che "forse dodici anni sono pochi, però abbassare il limite si può. I ragazzi di ora sono indubbiamente più adulti rispetto a prima, perlomeno per quanto riguarda la maturità intellettiva. Rimane questa immaturità affettiva, ma allora bisognerebbe alzare la soglia a trentadue anni.

Tornando al discorso di partenza, possiamo dire che l'utilizzo di parametri per loro natura così soggettivi e contingenti, non sufficientemente rigorosi, quali sono invece richiesti dal diritto positivo per definire e accertare ogni concetto giuridico fondamentale, ha dato vita a un concetto di immaturità scientificamente del tutto evanescente. La mancata convergenza interpretativa su quanto richiesto come condizione di imputabilità ha reso discrezionale, in modo abnorme, tutto il percorso valutativo, dando alle tendenze culturali di ogni singolo magistrato il compito di definire in concreto il significato, gli elementi indice di una maturazione adeguata, i campi e le modalità di indagini. L'allargamento dei margini di opinabilità ha permesso una difformità di giudizi tra i vari Tribunali, a seconda sia delle varie sedi geografiche, sia dei diversi periodi di tempo considerati, sia degli indirizzi ideologici non omogenei. Nella relazione finale che chiude un'indagine condotta negli anni 1970 e 1971 dal Consiglio Superiore della Magistratura si arriva a parlare di uno «sconcertante autonomismo» nelle decisioni dei vari Tribunali, tale per cui «si ha l'impressione che ogni Tribunale agisca con suoi propri criteri particolari». (42) Tralasciamo per il momento ogni considerazione sul fatto che in un ordinamento il quale, come abbiamo visto, non presume la capacità di intendere e di volere dell'imputato minorenne, risulta dall'indagine che solo nel 72 % dei casi questa capacità è stata accertata e che solo nel 18 % dei casi il ragazzo è stato ritenuto immaturo. Il dato preoccupante che ora ci interessa mettere in evidenza concerne la differenza di comportamento tra una zona territoriale e l'altra, tale che la maturità è stata definita da alcuni come una «variabile geografica»: infatti, i giudici hanno assolto ex art. 98 il 32% dei ragazzi giudicati nell'Italia del nord, nell'Italia centrale il 5%, nell'Italia meridionale l'8,5% e nell'Italia insulare l'8%. (43) Si passa da un 60,3% di assolti per incapacità di intendere e di volere dal Tribunale di Milano allo 0,2% di Napoli, (44) differenza che mal si giustifica con una presunta immaturità dei ragazzi settentrionali rispetto ai loro più svegli fratelli meridionali. Differenza che invece viene fatta dipendere in parte dal diverso modo di intendere la funzione del giudice minorile, (45) in parte, e soprattutto, proprio da una interpretazione poco chiara del disposto legislativo.

Come dimostra l'atteggiamento tenuto dal Tribunale di Milano nei primi anni '70, l'immaturità ha finito col diventare uno strumento di clemenzialismo e di deresponsabilizzazione del minore. Il numero crescente di proscioglimenti per immaturità, non è, infatti, la conseguenza di una minore maturità delle nuove generazioni, ma il segno che la giurisprudenza, sopperendo alla diserzione del legislatore, si è servita di questa formula come rimedio alla non più accettata ideologia punitiva. Lo strumento utilizzato ha consistito nell'ampliare sempre più il concetto di maturità e di estenderne l'applicazione fino a giungere, di fatto, in talune sedi, ad elevare la soglia dell'imputabilità al diciottesimo anno. Ricordiamoci, però, che l'indagine fu condotta, appunto, nei primi anni '70 e che da allora molte cose sono cambiate. Così, ad esempio, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448/88) che, offrendo ai giudici ampie possibilità di chiudere il processo in modo diversificato - avendo sempre come obiettivo la rieducazione del minore imputato riconosciuto responsabile - ha attenuato l'esigenza, sentita fortemente allora, di depenalizzare le condotte illecite degli imputati minorenni. Maria Grazia Domanico testimonia "il crollo verticale delle pronunzie, da parte del Tribunale minorile di Milano, sia in sede di udienza preliminare che dibattimentale, di proscioglimento per incapacità di intendere e di volere", avutosi in questi ultimi anni, e invita ad una riflessione sui rischi connessi ad una sostanziale disapplicazione dell'art. 98 c.p.: dal 24 ottobre 1989 al 31 marzo 1995, su un totale di 6762 pronunce, solo l'8,3% ha dichiarato l'incapacità di intendere e di volere ex art. 98 c.p., passando da un 20,5% nel 1990 a un 6,6% nel 1994; inoltre, "tra queste pronunce [...] la maggioranza assoluta ha riguardato minori italiani (oltre il 60%)". (46) Per quanto riguarda la situazione fiorentina, da una indagine da me condotta presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze risulta che su 4549 pronunce emesse, in udienza preliminare, dal gennaio del 1993 al luglio 2002, si sono avute solo 74 sentenze di non luogo a procedere per accertata immaturità ex art. 98 c.p., ovvero solo nell'1,60% dei casi si è avuto un proscioglimento per immaturità, passando da un 4,06 nel 1993 a un 0,65 nel 2001. Tali dati, confrontati con quelli relativi al periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore del D.P.R. n. 448 del 1988, mettono in chiara evidenza un ricorso molto più frequente, in quel periodo, al proscioglimento per incapacità di intendere e di volere.

Grafico 2

Relativamente agli anni 1985-1988 va tenuto presente che il procedimento si articolava nelle due fasi del giudizio e dell'istruttoria. Ciò posto, ho potuto osservare che, riguardo al proscioglimento ex art. 98 c.p., in quel periodo si è passati dal 5,5% al 7,1% nella fase di giudizio, e dall'1,5% al 10,5% in quella istruttoria.

Di questo cammino della giustizia minorile ci ha parlato anche Adolfo Ceretti:

se uno va a studiarsi un po' tutto quello che è stato il grande cammino della giustizia minorile in Italia, a partire dalle ricerche che sono state fatte negli anni '70 - promosse dal Ministero della Giustizia, da quello che oggi è il dipartimento della giustizia minorile e che allora era l'Ufficio centrale della giustizia minorile, poi coltivate da studiosi, criminologi ecc., per verificare la diversa dimensione dell'accertamento della imputabilità nelle varie zone di Italia -, si può constatare che era emerso un paese assolutamente spaccato in due. Anche dopo l'88 permangono delle differenze sostanziali. Questa volta, più che l'ideologia dei magistrati o altri elementi culturali, gioca un ruolo importantissimo la consistenza dei servizi sociali del ministero e, soprattutto, territoriali, visto che quelli del ministero sono equamente distribuiti, mentre quelli territoriali sono molto più attrezzati al nord che al sud. La presenza di questi servizi rende ovviamente molto più praticabile tutta una serie di percorsi alternativi alla detenzione, non solo per minori imputati italiani ma anche per minori imputati stranieri. Gaetano De Leo (uno dei principali artefici della riforma) e Livia Pomodoro (presidente della Commissione per la riforma del codice di procedura penale minorile) si sono subito resi conto che la paradossalità di questa legge stava nel fatto che, in realtà, chi al di fuori del circuito penale aveva più risorse a livello familiare e a livello di servizi sul territorio aveva più possibilità di rimanere fuori dal carcere e dal circuito penale, mentre era esattamente il contrario per chi non ne aveva, e in particolare non solo i più sfortunati fra gli italiani, ma tutti gli stranieri. Il problema era duplice perché, una volta individuate le comunità per gli imputati o i condannati minori stranieri, essi in comunità non ci volevano andare, perché sottoporsi ad un regime di educazione coatta, con dei modelli di riferimento culturali così diversi, diventava insostenibile. Ora le cose sono molto cambiate: il lavoro fatto a Milano sia da me, quando ero giudice onorario, sia dai magistrati, sia dalla rete dei servizi è notevole. Abbiamo delle comunità che sanno accogliere anche ragazzi stranieri infradiciottenni e inserirli in contesti più che accettabili. Questo ha democratizzato moltissimo tutto l'aspetto.

2.3. Livello di maturità necessario

L'individuazione del concetto di maturità è resa problematica anche dalla mancata predeterminazione dell'astratto livello evolutivo necessario affinché un minore tra i quattordici e i diciotto anni possa essere considerato imputabile: si tratta di quello generalmente riscontrabile in soggetti della stessa età dell'imputato o di quello presente in un ragazzo medio di quattordici anni o, ancora, di quello proprio di chi ha perfezionato un certo processo di maturazione?

Esistono al riguardo teorie notevolmente divergenti.

Stando alla lettera della relazione del guardasigilli Rocco - nella quale si legge che il ragazzo è imputabile quando ha conseguito quel livello di capacità di intendere e di volere che è normale nel ragazzo medio della sua età -, secondo una prima tesi il minore sarebbe imputabile quando ha raggiunto quel livello di capacità che si riscontra generalmente nei suoi coetanei. Ma questa opinione è ritenuta, dalla maggior parte della dottrina, inaccettabile, in quanto ne deriva che si dovrebbe punire un quindicenne maturo per la sua età e, viceversa, non punire un diciassettenne che ragiona come un sedicenne. (47) E se si esclude anche l'ipotesi di fare una media tra la capacità propria dei quattordici anni e quella propria dei diciotto anni - dal momento che il legislatore avrebbe richiesto espressamente la maturità tipica del ragazzo di sedici anni - non restano che due soluzioni possibili: è necessario o il livello medio dei ragazzi di quattordici anni o quello dei ragazzi di diciotto anni. Vi è chi sostiene, come Franchini, (48) che deve essere esclusa l'imputabilità di quei minori che, al momento del reato, dimostrano un grado di maturazione inferiore a quello di un ragazzo normale di quattordici anni. Alla base di questa idea c'è la considerazione che spesso a sedici, diciassette anni si è ancora dei bambini con uno sviluppo psicofisico pari a quello di un tredicenne. Per cui si ritiene giusto assolvere chi si trovi in una situazione del genere, e altrettanto giusto condannare chi invece ha raggiunto la maturità tipica di un quattordicenne. Diversamente, c'è chi ritiene che la maturità corrisponda alla condizione psichica del ragazzo normale che ha compiuto diciotto anni. È la tesi di Barsotti. (49) Questi parte dal postulato che, come abbiamo già detto, nemmeno per l'adulto si presume la capacità di intendere e di volere, dovendo il giudice spiegare perché ha ritenuto l'imputato capace; ma una presunzione, nei confronti del maggiore di diciotto anni, esiste: egli, se non sono presenti le cause di esclusione della capacità di intendere e di volere previste dagli artt. 88, 89,91, 93 e 96 del c.p., è maturo. Se invece per il ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni il giudice deve provare che esiste in concreto questa capacità, la maturità, allora per sillogismo risulta che la prova dovuta dal giudice consiste nel dimostrare che il minore ha già conseguito quel tanto di maturità che la legge presume sempre presente nel diciottenne, cioè il minimo richiesto per giustificare una misura punitiva. Allora perché il legislatore ha previsto una diminuzione di pena nei confronti dell'infraquattordicenne che sia stato riconosciuto imputabile? Questo non vuol forse dire che la capacità richiesta dalla legge per infliggere una pena non è quella che si presume abbia il diciottenne, ma una minore di questa? Secondo Barsotti no, perché l'art. 98 c.p., stabilendo che il ragazzo è imputabile se ha la capacità di intendere e di volere (non se presenta una semicapacità), ma riconoscendogli, nonostante questo, una diminuzione di pena, non ricollega tale diminuzione al fatto che il ragazzo è semicapace, bensì al fatto che quel ragazzo, anche se capace di intendere e di volere, rimane pur sempre un ragazzo ed è quindi meritevole di indulgenza. Si tratterebbe di una scelta di politica criminale, fatta sulla base della consapevolezza sia che il carcere è indubbiamente più sofferto da un ragazzo che da un adulto sia che nei confronti del primo c'è una maggiore speranza di cambiamento e di reinserimento.

Ma, nella pratica, la maturità richiesta corrisponde al livello di maturazione di quale età?

L'opinione del professor Cabras è la seguente:

io credo che i criteri debbano essere generali e statistici per un verso. È chiaro che, statisticamente, un ragazzo di 12 anni ha meno capacità in questo senso di uno di 17; questo se si va a guardare la media delle persone può essere sicuramente quantificabile. Però c'è anche da dire che ogni persona ha una sua storia personale, e di conseguenza ogni individuo che sia nato e cresciuto in un certo tipo di ambiente, dove certe esperienze possono essere fatte tranquillamente e con ricchezza di apporti di vario livello, avrà uno sviluppo, una maturità che sarà diversa, per esempio, da un individuo precocemente istituzionalizzato. Quindi non credo che si possa fare un discorso esclusivamente statistico sull'età, ma bisogna tener conto anche del percorso di vita che il singolo ha fatto.

Della stessa opinione è Carla Niccheri, secondo la quale:

quando si deve fare una valutazione di maturità non si può fare un confronto. Poiché, a mio giudizio, tutto è sempre molto collegato all'ambiente, se io considero un ragazzino di tredici anni che ha vissuto in un contesto sociale meno favorevole, dove ha avuto stimoli diversi e minori rispetto ad un altro ragazzino di tredici anni, non concluderò che sia immaturo per forza ma, indubbiamente, mi aspetterò che possa esprimere la propria maturità in maniera diversa. La valutazione va fatta sul singolo ragazzo per vedere e capire se, pure in quel contesto, lui è riuscito e riesce a proporsi in maniera il più possibile adeguata ai suoi anni.

Secondo il professor Pazzagli:

ci sono due andamenti diversi: oggi, da un lato, ci sono dei reati degli adolescenti che sono reati da adulti, quali l'omicidio, dall'altro, si sa che l'adolescenza può diventare prolungata, fino a coincidere con l'inizio della vecchiaia; però si sa bene che la legge ha bisogno di alcuni "cutoff", per cui sotto è in un modo e sopra in un altro. Comunque, per rendere con una immagine sintetica il mio pensiero, potrei dire che non importa tanto quello che il ragazzo è in una fotografia, quanto dove va: in una fotografia noi non possiamo distinguere se un certo posto è un cantiere o una rovina, è solo col tempo che si vede, perché la rovina continua a peggiorare, il cantiere a crescere. Il criterio evolutivo mi sembra più importante che quello della fotografia.

E a questo riguardo le pronunce della Cassazione, spesso difformi, non aiutano a definire il quantum di maturità richiesto dalla legge come condizione di imputabilità. Se infatti in alcune sentenze si afferma che «la capacità di intendere e di volere va ravvisata nel concetto di maturità - ossia in quello di completa formazione e maturazione della sua personalità», (50) facendo propendere così per l'ultima tesi, in altre si precisa che «l'evoluzione richiesta non deve per altro confondersi con una completa maturità - nel campo intellettivo, etico e volitivo», (51) rimettendo quindi tutto in discussione.

2.4. I parametri convenzionali di valutazione

Dato che la categoria della immaturità risulta essere così imprecisa, gli elementi che possono testimoniarla risultano molteplici, con la conseguenza che altrettanti molteplici aspetti della vita e della psiche del ragazzo possono risultare idonei a farlo apparire un incapace. Di fronte all'ampiezza sia concettuale che interpretativa del concetto di maturità-immaturità si è cercato di individuare dei parametri di riferimento per la valutazione dell'imputabilità più o meno costanti. Tra questi, ve ne sono alcuni di immediato riscontro e altri più complessi che richiedono l'ausilio dell'esperto. Tra i primi vengono in particolar modo presi in considerazione - come conferma la Cassazione (52)- l'età dell'imputato, la natura del reato, la dinamica dell'azione criminosa e il comportamento processuale.

L'età dell'imputato costituisce il primo fattore di indizio di immaturità. La prassi di molti Tribunali indica, infatti, una diminuzione progressiva della percentuale di non imputabili man mano che l'età dell'imputato aumenta: mentre gli imputati di quattordici anni sono in via generale dichiarati incapaci di intendere e di volere, quelli che si trovano alla soglia dei diciotto anni sono dichiarati immaturi solo in presenza di palesi carenze intellettive, affettive o sociali. A tal proposito la Suprema Corte afferma, addirittura, che "se l'imputato è prossimo al diciassettesimo anno, e quindi in tempo ormai lontano dalla non imputabilità ex lege, ed ha commesso reati contro la persona, la cui natura è facilmente percepibile, è sufficiente la mancanza di elementi relativi a tare suscettibili di influire sui processi volutivi ed intellettivi per ritenerne ed affermarne la responsabilità". (53) Sebbene non sempre venga seguito tale orientamento, una differenziazione dell'accertamento sulla capacità, a seconda che il reato sia stato commesso nella prima adolescenza o verso la seconda adolescenza, esiste ed è stata ritenuta corretta dalla Cassazione, secondo la quale "l'esame della maturità mentale del minore va compiuto [...] senza trascurare di considerare i tempi di commissione del fatto commesso e di cui il minore è imputato lungo l'arco evolutivo della personalità del soggetto e quindi con un maggior rigore valutativo, allorché tale fatto si colloca nella fase finale dell'età evolutiva". (54)

Un altro parametro è stato individuato nella natura o qualità del reato, ovvero si sostiene che, potendo il medesimo soggetto essere capace di intendere e di volere per un determinato tipo di reato e non per un altro, la capacità ex art. 98 vada commisurata ad ogni specifica condotta e alla sua valenza delittuosa. Ormai "si è passati [...] da un concetto globale ad un concetto relativo di imputabilità", (55) in quanto si ritiene che la capacità di intendere e di volere vada valutata non soltanto in riferimento al momento in cui è stato compiuto il reato, ma anche in rapporto alla natura del reato stesso. (56) Come spiega Morello,

il processo di maturazione non progredisce allo stesso modo rispetto a tutti i comportamenti dello stesso individuo nello stesso periodo, potendo progredire rispetto a determinati schemi comportamentali e ritardare rispetto ad altri, determinando l'esistenza di diversi livelli di maturità nello stesso individuo e nella stessa fase o stadio di sviluppo. (57)

Il ragazzo acquisisce la consapevolezza della illiceità dei vari comportamenti delittuosi in momenti diversi, a seconda della natura della trasgressione; infatti, «per riconoscere [...] l'immoralità di alcuni fatti - quali l'omicidio, lo stupro, la rapina - è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, perché tali fatti si contrappongono alle regole più elementari di condotta morale e sono immediatamente ripugnanti», (58) e «la maturità individuale si sviluppa assai prima in ordine alle azioni interessanti le moralità elementari che non a quelle riguardanti beni giuridici di meno facile comprensione». (59) Ne deriva che «l'imputabilità di uno stesso soggetto può essere ritenuta per alcuni reati ed esclusa per altri in considerazione della maggiore o minore avvertibilità del disvalore etico-sociale del reato e dell'immoralità secondo il comune modo di sentire». (60) Cosicché il minore può risultare prosciolto per immaturità in relazione ad un certo addebito e, allo stesso tempo, essere giudicato imputabile per altri reati, addirittura commessi nella medesima circostanza temporale e contestuale; oppure può accadere che il ragazzo, ritenuto imputabile per un determinato illecito - perché in relazione a questo considerato maturo - venga dichiarato non imputabile per un altro fatto, commesso dopo, a distanza di anni, il cui disvalore, però, è ritenuto più facilmente percepibile. (61) Riassumendo, secondo Liliana Barcellona,

mentre certi fatti criminosi, come l'omicidio, la rapina, il furto, oltre a contrapporsi alle più elementari regole di condotta sociale, appaiono immediatamente ripugnanti al sentimento comune, sicché la loro immoralità è di facile percezione anche per un soggetto fornito di uno sviluppo individuale e psichico non molto progredito; altri, invece, essendo di più difficile valutazione, richiedono, affinché il soggetto ne percepisca l'immoralità ed asocialità, una maturità psichica ed una sensibilità morale e sociale molto sviluppate. Ne consegue che, mentre per i reati del primo tipo, in linea di massima, positivo sarà il giudizio sulla capacità di intendere e di volere del minore, fornito di un normale grado di evoluzione mentale, per i reati del secondo tipo ben più difficile si presenterà l'indagine su tale capacità, potendosi verificare che il soggetto, ancorché perfettamente capace di intendere e di volere in relazione ai reati più gravi, possa non esserlo per quelli di più difficile comprensione. Ed è appunto questa considerazione che fa sorgere l'esigenza che l'accertamento del giudice di merito, circa l'imputabilità del minore, non venga effettuato astrattamente, in base al semplice esame della personalità e della condotta, ma tenga anche, e soprattutto, conto del fatto commesso e della sua natura.

Ma Barcellona si spinge oltre, arrivando a sostenere che

è proprio dalla valutazione del fatto commesso che dovrebbe muovere l'attività del giudice che voglia accertare l'imputabilità del soggetto, per continuare, poi, con l'esame sulla personalità e sulla condotta, esame che, nel caso dei reati più gravi, e, quindi, di palese antisocialità, servirà solo a confermare la capacità del soggetto, tranne nelle ipotesi in cui si scoprano anomalie psichiche [...]; mentre nel caso di reati meno gravi, e, quindi di antisocialità meno evidente, servirà ad accertare l'esistenza o no della capacità del minore, dato che, in tali ipotesi, il semplice riferimento al fatto non sarebbe certo sufficiente per chiarire il dubbio circa tale esistenza. (62)

C'è, addirittura, un'opinione interpretativa che riconnette direttamente al tipo di reato una presunzione di capacità, ma la Cassazione ha affermato che tale capacità non possa essere presunta «dalla natura dei reati ascritti al minore o dal comportamento post factum dello stesso. Infatti i due dati, ancorché tra quelli utilizzabili a tal fine, sono insufficienti per apprezzare nell'imputato quel complesso di capacità, sentimenti, inclinazioni, che viene espresso nel concetto di maturità». (63) Ma quali sono i reati il cui disvalore sociale è tale da poter essere agevolmente avvertito anche da un minore? Per quanto la Cassazione abbia più volte espressamente indicato, a questo proposito, i delitti contro la persona e la proprietà, la pratica giurisprudenziale al riguardo non è costante. Soltanto in riferimento ai delitti più gravi, come l'omicidio volontario, si nota una certa stabilità nel correlare il reato all'imputabilità. Nel caso però di omicidio, tentato o consumato, nei confronti dei propri familiari, si riscontra una certa tendenza al proscioglimento per immaturità, ed è forse per questo che la diversa conclusione del processo di Erika ed Omar fa pensare ad una condanna in certo qual modo "popolare".

La maturità di un soggetto può essere desunta anche dalla dinamica dell'azione. Certamente, infatti, l'attenta programmazione del reato e l'uso di strumenti di un certo tipo possono servire come indizi di imputabilità. Così la Cassazione ha ritenuto che fosse «chiaramente indicativa del [...] completo sviluppo psichico e dell'assoluta padronanza delle sue facoltà, intellettive e volitive, l'insidiosità dell'azione, la perfetta preventiva organizzazione, la fermezza del comportamento». (64) Ma è stato rilevato che "desumere il requisito della capacità da tali elementi risulta spesso gratuito [...] e può inoltre dar adito ad affermazioni prossime al paradosso, specie qualora la maturità o l'immaturità dell'imputato sia esplicitamente correlata al parametro dell'abilità delinquenziale": è solitamente considerato maturo l'adolescente con buone attitudine al reato, e immaturo il compagno meno abile, "come se la più ridotta inclinazione a realizzare illeciti potesse di per sé assurgere a sintomo di una generale immaturità". (65)

Ai fini dell'apprezzamento della maturità viene tenuto in considerazione anche il comportamento processuale dell'imputato. La Cassazione ha, infatti, affermato che, ai fini del giudizio circa l'imputabilità, può essere sufficiente l'osservazione diretta del comportamento tenuto dal minore in aula. (66) In questo modo, ogni aspetto della sua condotta processuale - sia la comunicazione verbale, che i gesti, la posizione del corpo, l'espressione del viso, le pause, le cadenze della voce e simili - può essere valutato come sintomatico della sua personalità: impulsivo, controllato, timido, sfrontato, ecc.. Il problema consiste nel significato da attribuire a un certo comportamento, che può prestarsi ad interpretazioni diverse. Così, una deposizione menzognera può essere letta, in base a criteri strettamente giuridici, come mancata voglia di collaborare e perciò penalizzata, oppure, in base a interpretazioni psicologiche, quale manifestazione di una personalità ancora infantile. Come possiamo essere sicuri che tremare o sudare indichino necessariamente una coscienza sporca e non siano, invece, segni di paura per la insolita situazione? L'equivocità del significato che possiamo attribuire agli atteggiamenti tenuti dall'imputato rende questo parametro poco attendibile. Inoltre, bisogna tener presente che il reato è solitamente stato commesso un bel po' di tempo prima che il minore compaia in giudizio, quindi l'eventuale maturità dimostrata in aula non necessariamente era presente anche all'epoca del fatto.

Secondo Adolfo Ceretti "la cosa più importante è quella di individuare tutta una serie di parametri e di leggerli in modo integrato. Se un elemento è assente, come l'educazione familiare, non vuol dire che un minore automaticamente è immaturo, mentre molte volte sia in dottrina che in giurisprudenza si è lavorato in questo modo. Bisogna leggere come ogni parametro ha una ricaduta su tutti gli altri".

Abbiamo già osservato come, in tempi recenti, l'insufficienza dei paradigmi medico e psicologico per spiegare tutte le situazioni di non imputabilità dell'adolescente abbia fatto sì che l'attenzione dei giuristi si spostasse verso il contesto socioambientale in cui si sviluppa la personalità del minore. Così la capacità o l'incapacità di intendere e di volere viene correlata a qualsiasi evento fisico, psicologico, ambientale che possa aver influenzato il percorso evolutivo, perché nessun criterio di valutazione può essere assunto come indicatore assoluto e autonomo della maturità, ma ciascuno deve essere considerato "come uno degli indicatori da valutare unitamente agli altri, insieme con lo stato di maturazione fisica e di salute del minore, nonché con qualsiasi altra circostanza del caso concreto che si rilevi illuminante". (67)

Note

1. F. Mantovani, Diritto penale cit., p. 670-671.

2. Atti della commissione ministeriale, in Lavori preparatori del codice penale, vol. IV, Roma 1929, p. 81.

3. Giuseppe Bettiol, Diritto penale, Pt. gen., Cedam, Padova 1986, p. 481.

4. Ibidem.

5. Si veda tra le altre Cass. 29 novembre del 1983.

6. Secondo il Tribunale per i minorenni di Campobasso, ad esempio, "nel corso delle indagini preliminari il Gip minorile è competente ad emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del soggetto nei confronti del quale si procedere" (Trib. min. Campobasso, 19-5-1992, in Archivio della nuova proced. pen., 1992, p. 556).

7. Secondo Mercone, l'errore della giurisprudenza consiste nel far rientrare nel termine «procedimento» anche la fase delle indagini preliminari con il conseguente conferimento del potere decisorio anche al giudice preposto a tale fase, il Gip appunto. L'espressione «procedimento» viene anche usata per indicare le soli fasi del processo (M. Mercone, Sull'incompetenza del Gip minorile a pronunciare sentenza di non imputabilità per difetto di età, in Archivio della nuova proced. pen., 1992, p.558). La ricostruzione della dottrina, inoltre, sembra in linea con l'ampia nozione di infondatezza della notizia criminis recepita dal nuovo codice di rito, ed è anche suggerita dal rilievo che, in questo caso, il pubblico ministero non esercita l'azione penale (M. Bouchard, voce Processo penale minorile, in Dig. pen., X, 1995, p. 154).

8. Cass. 11 novembre 1993, X, in C.E.D. Cass., n. 197908.

9. Cass. penale, Sez. V, 29 luglio 1997, n. 1604, in Dir. pen e proc. 1998, I, p. 475.

10. Al minore non imputabile che abbia commesso un delitto e che sia stato ritenuto pericoloso, il giudice, tenuto conto specialmente della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui ha vissuto il reo, applica la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata (art. 224 c.p.). La misura del riformatorio è diventata facoltativa solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 20 gennaio 1971, dichiarativa dell'illegittimità del 2º comma dell'art. 224, nella parte in cui - con riferimento ai delitti dolosi punibili con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni - rendeva obbligatorio ed automatico il ricovero in riformatorio dell'infraquattordicenne per la durata minima di tre anni.

11. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle presunzioni di pericolosità del minore infraquattordicenne è stata pronunciata dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 1 del 1971. "L'opera della Corte Costituzionale si è completata con le sentenze n. 139/1982 e 249/1983, secondo le quali il giudice dell'esecuzione deve sempre valutare in concreto la persistenza della pericolosità sociale al momento dell'applicazione di una misura a contenuto psichiatrico, anche oltre il primo accertamento giudiziario" (F. Palomba, Codice di procedura penale minorile commentato, in Esperienze di giustizia minorile, 1989, p. 257). Ed è stata questa evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha poi determinato l'adeguamento della legislazione con l'art. 31 della legge 663/1986, quindi con il nuovo codice di procedura penale.

12. Russo Parrino, Diritto penale minorile, Caltanisetta, 1953, p. 66. Anche altri hanno ritenuto che si trattasse di una presunzione, sempre sulla base della considerazione che, se la legge richiede che il giudice accerti l'esistenza della capacità di intendere e di volere, questo vuol dire che c'è presunzione di incapacità, dato che, ove non sia raggiunta la prova della capacità, il minore va ritenuto non imputabile: «l'incapacità del minore degli anni 18 è la regola (egli è imputabile e quindi punibile solo "se" è positivamente provato che avesse capacità di intendere e di volere)». (P.C. Pazè, L'imputabilità minorile, in G. Barbarico, L. Lanza, P. Vercellone, P.C. Pazè, M. Morello, A. Vaccaio, Risposte giudiziarie alla criminalità minorile, Unicopli, Milano 1982). Sebbene la tesi sia indubbiamente suggestiva per il favor rei minoris, non si può accettare, perché la legge ha stabilito uno stato di incertezza che il giudice deve risolvere caso per caso, senza propendere per una soluzione anziché per l'altra.

13. La giurisprudenza sul punto è costante: Cass. 11 gennaio 1988, in Giust. pen., 1989, II, p. 227; Cass. 14 novembre 1984, in Riv. pen., 1986, p.108; Cass. 15 gennaio 1982, in Giust. pen., 1982, II, p. 650.

14. Relazione al Re, n. 60, in Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, p. 4468.

15. Cass., 28 febbraio 1962, in Cass. pen. Mass. ann., 1962, p. 621.

16. Cass., 4 marzo 1966, in Cass. pen. Mass. ann., 1966, p. 1210.

17. «Poiché la capacità di intendere e di volere dell'imputato minore infradiciottenne non è presunta, i giudici di merito sono tenuti a motivare il provvedimento sul punto relativo a tale imputabilità, che deve essere accertata in concreto in relazione al singolo episodio delittuoso ascritto all'imputato. L'omessa indagine al riguardo costituisce un motivo di nullità della sentenza, rilevabile in ogni grado del giudizio» (Cass. pen., sez. II, 8 maggio 1980, in Riv. pen., 1981, p. 510).

18. Cass., 7 febbraio 1956, in Giust. pen., 1957, II, p. 641; Cass., 7 febbraio 1978, in Foro it., 1979, II, p. 103.

19. Cass., sez. III, 9 gennaio 1985, in Giust. pen., 1985, II, p. 665.

20. Certo, La tutela penale del minore, Cedam, Padova 1976, p. 32.

21. Paolo Vercellone, La imputabilità e punibilità dei minorenni nella legge penale italiana, in M.P. Cuomo, G. La Greca, L. Viggiani (a cura di), Giudici, psicologi e delinquenza minorile, Giuffrè, Milano 1982, p. 111.

22. Relazione sul libro I del progetto, in Lavori preparatori del codice penale, vol. V, p. 146.

23. Non è mancato chi, come Russo Parrino, ha sostenuto che, mentre la capacità di intendere e di volere del minore non può essere presunta, quella dell'adulto si presume, potendo essere esclusa solo in caso di accertato vizio di mente (Russo Parrino, Diritto penale minorile, cit., p. 63). Ma, giustamente, è stato osservato che un'indagine deve essere pur sempre effettuata, quantomeno per verificare l'assenza delle ipotesi di non imputabilità previste dal codice, per cui non si può parlare di una presunzione di capacità a priori, ma semmai posteriore all'esito negativo dell'accertamento; in questo caso, però, non si tratterebbe più di una presunzione, bensì di un dato di fatto accertato per esclusione (Liliana Barcellona, L'accertamento della capacità di intendere e di volere nei minori degli anni diciotto, in Temi, 1973, p. 435-436).

24. A. Barsotti, G. Calcagno, C. Losana, P. Vercellone, Sull'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, IV, p. 1227-1231.

25. Per la stesura di questo paragrafo, ho ricorso anche all'aiuto di alcuni esperti della materia: il professor Pierluigi Cabras, psichiatra e docente presso l'Università di Firenze; il professor Adolfo Ceretti, psicologo, giudice onorario e docente presso l'Università di Milano; la dottoressa Giovanna Di Bartolo, psicologa e giudice onorario; la dottoressa Antonella Fiorillo, giudice minorile; la dottoressa Carla Niccheri, psichiatra; il professor Adolfo Pazzagli, psichiatra e docente presso l'Università di Firenze.

26. Relazione sul libro I del progetto del guardasigilli Alfredo Rocco, n. 107, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, Roma 1929, p. 147.

27. G. Ponti, P. Gallina Fiorentini, Imputabilità e immaturità nel procedimento penale minorile, in Riv. di polizia 1983. p. 562.

28. Ivi, p. 563-564.

29. Trib. per i minorenni di Torino, 24 febbraio 1978, in Foro it., 1979, II, p. 55.

30. Trib. per i minorenni di Firenze, 4 giugno 1975, in Dir. di famiglia e delle persone 1977, p. 185.

31. Trib. Per i minorenni di Roma, 31 ottobre 1974, in Zacchia, 1975, p. 60.

32. Ibidem.

33. Trib. per i minorenni di Roma, 22 marzo 1973, in Giust. pen., 1974, II, p. 87.

34. Pier Carlo Pazè, L'imputabilità minorile, in G. Barbarico, L. Lanza, P. Vercellone, P.C. Pazè, M. Morello, A. Vaccaio, Risposte giudiziarie alla criminalità minorile, Unicopli, Milano 1982, p. 75.

35. Trovo le parole di Paolo Vercellone (P. Vercellone, La imputabilità e punibilità dei minorenni nella legge penale italiana, in Atti del convegno della società di neuropsichiatria infantile, Camerino 1980) in Pier Carlo Pazè, L'imputabilità minorile, in G. Barbarico, L. Lanza, P. Vercellone, P.C. Pazè, M. Morello, A. Vaccaio, Risposte giudiziarie alla criminalità minorile, cit., p. 76.

36. Luigi Fazzo, L'imputabilità del minore ultraquattordicenne, in Luisella De Cataldo Neuburger (a cura di), Giudicando un minore, Giuffrè, Milano 1984.

37. Trovo la citazione di Guglielmo Gulotta in Enza Roli, Dal reato alla personalità, Giuffrè Milano 1996, p. 175.

38. Ugo Fornari, Trattato di psichiatria forense, Utet, Torino 1997, p. 231.

39. Ibidem.

40. Ibidem.

41. Ibidem.

42. Consiglio Superiore della Magistratura, Relazione sulla indagine svolta presso gli uffici giudiziari per i minorenni, Roma 1974, p. 67. L'indagine fu svolta negli anni 70 e 71 da una commissione costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura e si occupò di tutto il settore della giustizia minorile, ovvero degli interventi dei Tribunali per i minorenni in sede penale, rieducativi e di giurisdizione volontaria.

43. Mentre alcuni tribunali hanno applicato l'art. 98 per ragazzi accusati di gravissimi reati, motivando l'assoluzione sulla base di fattori ambientali e familiari che avevano determinato un ritardo nello sviluppo della personalità (cfr. Tr. Min. L'Aquila 15 febbraio 1980, sentenza relativa ad un caso di parricidio), altri tribunali, come quello di Lecce e quello di Catania, l'hanno negata anche per i giovanissimi, privi della licenza elementare, appartenenti a famiglie deprivate, con riferimento a delitti e contravvenzioni quali l'oltraggio e la guida senza patente - reati mai ritenuti di grande rilevanza sociale, tanto che oggi sono stati depenalizzati.

44. I dati riportati sono stati presi da: A. Barsotti, G. Calcagno, C. Losana, P. Vercellone, Sull'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, IV, p. 1226.

45. «V'è chi ritiene di stare in un normale tribunale penale, magari più indulgente, dove si deve innanzitutto accertare il fatto e poi, se proprio non si deve condannare, si può perdonare (il 42 % dei processi penali presso tutti i tribunali per i minorenni d'Italia si sono conclusi, nel periodo considerato, con l'applicazione del perdono giudiziale); v'è invece chi crede che essenziale sia accertare chi è il ragazzo giunto al processo ed allora è meglio in grado e più portato ad assolvere ex art. 98 c.p.». Ibidem.

46. Maria Grazia Domanico, Minori ultraquattordicenni tra esperienze recenti e mutazioni sociali, in Dir. pen. e processo, n. 6, 1995, p. 762.

47. "Dato per livello medio 100 a 14 anni, 110 a 15 anni e così via fino a 140 a 18 anni, si dovrebbe ritenere punibile un ragazzo di 15 anni con livello concreto 110 e non punibile un ragazzo di 17 anni e 364 giorni con livello concreto 130: facendo chiaramente un'assurdità prima ancora che un'ingiustizia" (A. Barsotti, G. Calcagno, C. Losana, P. Vercellone, Sull'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, IV, p. 1232).

48. A. Franchini, Medicina legale, Cedam, Padova, 1985.

49. A. Barsotti, G. Calcagno, C. Losana, P. Vercellone, Sull'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, IV, p. 1232.

50. Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1987.

51. Cass. pen., sez. I, 26 aprile 1979.

52. In una sentenza della Cassazione si legge che «nell'indagine rivolta ad accertare la sussistenza in concreto della capacità di intendere e di volere del minore degli anni diciotto, ex art. 98 c.p., il giudice è svincolato dall'obbligo di nominare o di disporre speciali indagini tecniche, potendo accertare direttamente la ricorrenza dei requisiti sui quali deve fondarsi il giudizio di imputabilità del minore, attraverso la natura del reato, delle modalità del fatto, e del comportamento processuale complessivo del minore» (Cass. pen., sez. I, 19 giugno 1987).

53. Cass. pen., sez. I, 23 marzo 1988.

54. Cass. pen., sez. I, 10 novembre 1987.

55. Tullio Bandini, Uberto Gatti, La minore età, in G. Gulotta (a cura di), Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano 1987, p. 875.

56. Secondo la Cassazione, mentre «l'incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, [...] l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo, nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non soltanto biopsichici ma anche sociopedagogici, relativi all'età evolutiva, l'esame della maturità mentale del minore va compiuto con stretto riferimento al tipo di reato commesso» (Cass. 9 aprile 1980, in Riv. pen., 1980, p. 913).

57. Michele Morello, L'imputabilità del minore, in G. Barbarico, L. Lanza, P. Vercellone, P.C. Pazè, M. Morello, A. Vaccaio, Risposte giudiziarie alla criminalità minorile, Unicopli, Milano 1982.

58. Cass., Sez. I, 3 maggio 1979, in Cass. pen. Mass. ann. 1980, p. 1547.

59. Cass., Sez. I, 12 gennaio 1979, in Cass. pen. Mass. ann. 1980, p. 75: «la comune esperienza dimostra, infatti, che il minore, anche prima del raggiungimento dell'età di 14 anni, apprende che taluni atti interessanti la sfera personale e quella patrimoniale non devono essere compiuti: sicché il minore è sin da allora perfettamente consapevole dell'illiceità anche giuridica di alcune condotte; mentre altre condotte, di portata morale meno elementare, richiedono, per l'imputabilità, un discernimento più elevato, cioè una maggiore capacità di intendere».

60. Cass., Sez. I, 28 settembre 1989.

61. Cfr. Cass., Sez. I, 15 maggio 1979, in Cass. pen. Mass. ann. 1980, p. 1547: «[...] essendo sufficiente per taluni delitti un grado di maturità minore di quello occorrente per altre condotte penalmente sanzionate, la cui contrarietà alle fondamentali esigenze della vita di relazione è meno appariscente e richiede, perciò, un grado di consapevolezza più evoluto»; Cass., Sez I, 11 luglio 1979, in Cass. pen. Mass. ann. 1980, p. 704: «la maturità e la coscienza individuale si sviluppano assai prima in ordine alle azioni interessanti i beni elementari e fondamentali, come la persona ed il patrimonio, che non quelle riguardanti beni giuridici di meno facile comprensione, con la conseguenza che quando si tratta di delitti particolarmente gravi, quali l'omicidio - la cui contrarietà alle norme della civile convivenza è necessariamente tra le prime ad essere assimilata dalla mente umana - deve ritenersi sufficiente, per il riconoscimento della capacità dell'infradiciottenne, in assenza di fattori patologici, uno sviluppo intellettuale anche non molto progredito».

62. Liliana Barcellona, L'accertamento della capacità di intendere e di volere nei minori degli anni diciotto, in Temi, 1973, p. 439.

63. Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 1985.

64. Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 1981.

65. Enza Roli, Dal reato alla personalità, Giuffrè, Milano, p.191.

66. Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1987. Così anche Cass. pen., sez. II, 28 marzo 1978: «ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore degli anni diciotto possono ritenersi sufficienti anche le risposte date in sede di interrogatorio del minore quando il giudice tragga il convincimento che un esame più approfondito non si riveli necessario».

67. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, Cedam, Padova 2001, pp. 32-33.