ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Capitolo V
La situazione attuale e l'esperienza del carcere di Pisa

Laura Casciato, 2000

Sezione prima: la situazione sul piano nazionale. I progetti realizzati dal carcere di Pisa in ambito di lavoro intra moenia

5.1.1 Un bilancio sulla situazione del lavoro carcerario allo stato dei fatti nel 1999

Così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 o.p., il Ministro della Giustizia ha trasmesso al Parlamento la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti per l'anno 1999.

Il documento rappresenta un utile elemento per poter effettuare una sorta di bilancio di tutta l'attività riformistica fino ad ora trattata, ed introduce le ulteriori innovazioni legislative, che saranno da lì a poco approvate.

Riportiamo quinti i tratti essenziali di questa relazione (1).

Mentre si segnala un leggero miglioramento per quanto concerne lo stanziamento di risorse finanziarie, si deve pur sempre registrare una scarsa presenza del mondo imprenditoriale all'interno del carcere, con conseguente difficoltà di incrementare i posti di lavoro inframurario.

Al 31/12/1999, su una popolazione penitenziaria di 51.604 unità, solo 10.421 sono addette al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, mentre i detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'amministrazione sono solamente 1.382, dato quest'ultimo in continuo calo, secondo un trend negativo tipico di questi ultimi anni.

Dei detenuti impegnati in lavorazioni (2) alle dipendenze dell'amministrazione, solo 818 sono impiegati in attività industriali o agricole e 710 addetti alla manutenzione ordinaria dei fabbricati. Tutti i rimanenti detenuti lavoratori, cioè la maggior parte, sono utilizzati in lavori domestici o in attività non qualificanti, che non consentono alcuna acquisizione di professionalità, spendibile poi sul mercato del lavoro.

Rispetto all'affidamento della direzione tecnica delle lavorazioni inframurarie a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, così come stabilito dall'art. 20-bis o.p., si deve rilevare come permanga una certa difficoltà nell'individuare il personale specializzato da preporre a tali funzioni, difficoltà dovuta soprattutto a problemi di collegamento con gli uffici territoriali che operano in materia di lavoro.

Strumenti utilizzati dall'amministrazione per far fronte alle difficoltà ancora esistenti sono gli istituti del lavoro part-time e del lavoro a tempo determinato, per attività che non richiedono alta qualificazione professionale.

Inoltre sono stati presi contatti tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero del Lavoro per la stipula di un Protocollo d'Intesa, al fine di garantire la collaborazione e l'integrazione di risorse, finalizzate ad una maggiore offerta di opportunità lavorative per i detenuti (3).

In merito alla presenza degli imprenditori all'interno del carcere, poiché la normativa ha quasi equiparato la retribuzione del detenuto lavoratore a quella del lavoratore libero, rendendo così meno appetibile la manodopera detenuta, l'amministrazione penitenziaria si è impegnata a promuovere l'allestimento di lavorazioni ad opera di soggetti esterni, tramite la sottoscrizione di convenzioni, con le quali in via pattizia sono regolati i rispettivi obblighi.

A riguardo è importante segnalare il protocollo d'intesa stilato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Confcooperative Federsolidarietà (organismo riunente cooperative di solidarietà sociale per il recupero e l'occupazione di persone in stato di bisogno ed a rischio emarginazione), teso a favorire il rilancio delle colonie agricole in Sardegna (4).

Al di là dell'ipotesi particolare segnalata nella relazione, numerosi sono gli esempi di collaborazione con le cooperative sociali, poiché sono proprio tali soggetti i più disponibili all'assunzione di detenuti, grazie alla legge 381/1991.

La normativa prevede infatti sgravi contributivi per cooperative che assumono almeno il 30% di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, tra i quali rientrano i detenuti ammessi alla fruizione di misure alternative alla detenzione.

5.1.2 L'impegno trattamentale del carcere "Don Bosco"

La Casa Circondariale di Pisa, la cui costruzione è iniziata nel 1933, è oggi strutturata in modo peculiare, poiché al suo interno è presente, oltre al reparto giudiziario, destinato ai detenuti in attesa di giudizio (gli imputati), al reparto penale, per i condannati a pena definitiva ed alla sezione femminile, un Centro Clinico organizzato sul modello delle strutture ospedaliere, per la cura e l'assistenza dei soggetti privati della libertà personale.

L'impegno degli operatori della Casa Circondariale è massimo nell'attività rieducativa e trattamentale. I detenuti infatti sono, già all'atto del primo ingresso, sottoposti ad un programma di trattamento individualizzato, che tiene conto delle condizioni psico-fisiche dei vari soggetti e dei motivi che li hanno indotti alla commissione del reato.

Consapevoli della situazione di crisi in cui versa il lavoro carcerario sotto i profili del numero dei detenuti impiegati, dei macchinari obsoleti e delle metodologie ormai inadeguate, della qualità delle attività lavorative e della loro utilità ai fini del reinserimento sociale, gli operatori della Casa Circondariale di Pisa si sono impegnati per superare l'empasse in cui versa l'istituto del lavoro penitenziario, cercando di restituirgli il ruolo che gli compete nell'ambito della rieducazione dei detenuti.

Due sono le iniziative realizzate dentro e fuori dal carcere, con l'intento di colmare le lacune ancora esistenti: esse riguardano da un lato l'attivazione di lavori socialmente utili e dall'altro la costituzione di una cooperativa di solidarietà sociale, denominata "Don Bosco".

5.1.3 Il quadro normativo di riferimento per le iniziative in ambito di lavoro all'interno

I lavori socialmente utili sono nati per far fronte all'esigenza di porre fine all'uso reiterato della cassa integrazione e della mobilità, con l'intenzione di fornire un trampolino di lancio per l'inserimento nel mondo del lavoro. In realtà essi si pongono ancora a metà strada tra una forma di assistenzialismo ed un tentativo di accostamento al mercato del lavoro (5).

La legge 24 giugno 1997, n.196 ha conferito la delega per la revisione dell'intera disciplina sui lavori socialmente utili (art. 22) (6).

L'intento è stato quello di dar vita a uno strumento in grado di facilitare l'auto-imprenditorialità e di sostenere le politiche attive del lavoro, valorizzando anche le diverse esigenze territoriali (7). In proposito sono previsti due vincoli alla realizzazione di tali progetti, consistenti nella previsione di una durata rigorosamente temporanea nell'impiego dei lavoratori e nell'effettiva costituzione di imprese (8).

5.1.4 Il decreto legislativo n.468/1997 e le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n.81/2000

L'emanazione del decreto di attuazione è stata preceduta da una discussione che ha coinvolto anche alcune realtà locali, già impegnate a risolvere le difficoltà occupazionali presenti sul territorio. Ciò ha permesso di legare maggiormente i lavori socialmente utili ad una seria formazione dei lavoratori e di aprire una discussione sulle categorie di soggetti utilizzabili (9).

Infatti, oltre a tutta una gamma di lavoratori disoccupati, cassaintegrati, in mobilità o in cerca di prima occupazione, così come previsto dall'art. 4 del d.lgs.n.468/1997, l'elemento rilevante che qui interessa è la previsione del possibile utilizzo di persone detenute.

In particolare sono due le categorie di detenuti che possono essere impiegati nella realizzazione dei progetti.

Si tratta in primo luogo di soggetti per i quali sia prevista l'ammissione al lavoro all'esterno, come modalità del programma di trattamento (art. 4, 1ºcomma, lettere g); tali iniziative possono essere realizzate da Comuni, Province, Enti Pubblici Economici, Cooperative Sociali, ecc. (10).

In secondo luogo, si fa riferimento a persone detenute, diverse da quelle sopra indicate, da impiegarsi in progetti predisposti dall'amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività destinate a svolgersi all'interno degli istituti penitenziari (art. 4, 2ºcomma).

La durata di queste attività è generalmente di dodici mesi, con l'impegno lavorativo di venti ore settimanali, per un compenso di lire ottocentomila al mese, prelevate da un apposito "Fondo Occupazione" (art. 8, 3ºcomma).

Le attività possono essere di diverso tipo, variando da interventi sociali, ad interventi a protezione e mantenimento dell'ambiente, fino a interventi culturali. Particolare significato riveste la previsione della possibilità di realizzare progetti consistenti in attività formative, finalizzate alla crescita professionale, anche in settori innovativi (art. 1, comma 2, lettera b).

Per quanto attiene ai contributi, si deve sottolineare come, nelle presenti situazioni, non si instauri un rapporto di lavoro dipendente; quindi è prevista solo la copertura contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e contro i danni a terzi; tuttavia il periodo può essere valutato ai fini pensionistici ed a tal fine riscattato (11).

La disciplina dei lavori socialmente utili ha recentemente subito integrazioni e modifiche (anche se di non particolare rilevanza) in seguito alla delega concessa ex art. 45, 2ºcomma, della legge 17 maggio 1999, n.144.

Rileviamo come la normativa contenuta nel decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 si è occupata di stanziare nuovi finanziamenti e di prorogare i termini per la realizzazione di lavori di pubblica utilità. Essa prevede però che, per realizzare nuovi progetti, possano essere impegnati solo soggetti già precedentemente impiegati in tali attività e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza lavorativa nel periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (art. 2, 1ºcomma).

È questa una previsione limitativa che, come si vedrà in seguito, in molti casi ha impedito la ripetizione di interessanti iniziative, stante il mancato rispetto di un termine troppo rigidamente fissato.

5.1.5 L'impegno profuso nella realizzazione di lavori socialmente utili e la risposta positiva dei detenuti impiegati

Nel 1999, oltre alle chances trattamentali tradizionali, è stato realizzato un progetto che ha consentito l'ammissione ai lavori socialmente utili di venticinque detenuti.

L'iter attuativo del progetto è durato circa un anno, a causa della sua complessità tecnica e del coinvolgimento di diversi enti locali, tra i quali la Regione Toscana, la Provincia di Pisa ed il Ministero del lavoro, quest'ultimo nella veste di soggetto finanziatore sia delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività formativa, sia di quelle relative alla remunerazione dei detenuti lavoratori.

Il quadro normativo di riferimento è dato dal decreto legislativo n.468/1997 di cui si è già detto in precedenza ed allo stesso si rimanda per i profili inerenti al trattamento retributivo ed al regime previdenziale.

Il progetto si è articolato in quattro diversi corsi, della durata di dodici mesi ciascuno, che si sono svolti nell'ultimo semestre del 1999 e nel primo semestre del 2000. Ogni corso è stato ripartito in un momento teorico-formativo, affidato ad operatori specializzati ed in un successivo tirocinio pratico, in modo tale da poter combinare l'apprendimento all'acquisizione di un reddito.

L'elemento significativo di tali iniziative è stato, oltre alla valenza trattamentale, il consentire ai partecipanti l'acquisizione di un bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche, spendibili poi nel momento del reinserimento nel mondo del lavoro. A tal proposito i corsi sono culminati con un esame finale e con il rilascio di un attestato, valido per essere inserito nel curriculum professionale.

In conformità con lo spirito del dlg.n.468/1997, i progetti sopra illustrati sono stati presentati e realizzati in stretto collegamento con le esigenze e le possibilità di apporto formativo della realtà locale, rafforzando in tal modo il legame tra carcere e territorio.

In conclusione pare opportuno segnalare come tali iniziative siano state accolte con entusiasmo dai detenuti, i quali si sono impegnati nella loro realizzazione in modo responsabile, in collaborazione con gli operatori e la comunità esterna.

Prima di passare ad un esame dettagliato delle diverse tipologie dei lavori socialmente utili realizzati, si deve rilevare come il recente dlg.n.81/2000 non abbia consentito di ripetere nuovamente tali esperienze, non avendo, i detenuti ammessi al progetto precedente, ancora maturato, al 31 dicembre 1999, i dodici mesi effettivi di impiego richiesti.

5.1.6 Le varie tipologie dei corsi formativi realizzati.

Nell'avviamento dei progetti in esame sono state determinanti la forte domanda formativa proveniente dalla popolazione detenuta nell'istituto penitenziario Don Bosco, l'esistenza di un contesto penitenziario locale che offre importanti opportunità per lo svolgimento di tirocini pratici e la presenza, in qualità di dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, di esperti in diverse aree, in grado di collaborare allo svolgimento di l'attività formativa.

Considerato quanto sopra esposto e la previsione ex art. 1, comma 2, lettera b ed art. 4, comma 1, lettera g del dlg.n.468/1997, sono stati realizzati, con l'assunzione da parte della Casa Circondariale di Pisa degli oneri assicurativi riguardanti gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi, i seguenti corsi:

  • assistenza di base alla persona
  • introduzione all'attività di auto-aiuto e di mediazione culturale
  • addetto all'archiviazione informatizzata ed alla gestione di biblioteche
  • avvio alla professione edile.

a. Assistenza di base alla persona

Abbiamo già detto della presenza all'interno del carcere di Pisa di un Centro Clinico per far fronte alla esigenze di tipo ospedaliero dei detenuti, le quali, nell'ambito penitenziario, si presentano ancora più complesse che all'esterno.

Si è quindi pensato di impegnare un certo numero di detenuti in attività di assistenza di base ai propri compagni, al fine di accrescere anche l'integrazione del gruppo e di favorire la solidarietà al suo interno.

Lo scopo del corso è stato quello di formare gli otto detenuti impiegati, tra cui una donna, ad espletare le seguenti attività:

  • aiuto per i non deambulanti a muoversi in carrozzella
  • aiuto nell'effettuazione dell'igiene intima
  • lavaggio degli indumenti
  • aiuto all'assunzione di cibo per i soggetti resi immobili dalla malattia o in fase di decorso operatorio
  • intrattenimento particolare per le persone più bisognose.

Il progetto si è articolato in centosessanta ore di formazione (formazione on the job) ed in un tirocinio pratico, coordinato da operatori interni (infermieri, educatori, medici).

La parte formativa si è ripartita nel seguente modo:

  • 40 ore affidate ad esperti psicologi
  • 30 ore affidate ad infermieri
  • 30 ore affidate a medici
  • 40 ore affidate ad assistenti volontari.

b. Introduzione alla attività di auto-aiuto e di mediazione culturale

La presenza di soggetti appartenenti a settori marginali della società, in particolare extracomunitari, è molto forte nell'istituto penitenziario pisano, così come in tutte le altre realtà carcerarie italiane. A Pisa essi corrispondono a circa un terzo della popolazione detenuta e sono principalmente maghrebini ed albanesi, con problemi di inserimento ed adattamento.

È parso quindi utile impiegare alcuni di essi (sei detenuti, selezionati rispettando le varie nazionalità), nella formazione sulle tecniche e sul ruolo della mediazione culturale e sulla valenza sociale dell'attività di auto - aiuto (12).

Le finalità di tale formazione sono state quelle di attenuare il conflitto ambientale, di evidenziare i problemi che emergono per persone svantaggiate nella lingua e nelle opportunità sociali e di formare un clima positivo, per favorirne l'integrazione nel contesto penitenziario e sociale.

Le ore formative sono state così articolate:

  • 32 ore affidate ad esperti dell'Associazione Africa Insieme
  • 48 ore affidate ad esperti indicati dall'associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano
  • 20 ore affidate ad educatori della Casa Circondariale Don Bosco.

Nel corso di tali attività i soggetti impegnati sono stati informati sulla normativa che regola la presenza degli stranieri in Italia, sui diritti dei popoli e delle minoranze, sulla normativa internazionale riguardante i detenuti stranieri, sul concetto di mediazione, di interculturalità e di mulitculturalità, sui rapporti tra i diritti del cittadino straniero e quelli del cittadino italiano ecc.

Tra le attività svolte dai detenuti lavoratori hanno rivestito una particolare importanza gli interventi di sostegno, di chiarificazione, di interpretariato, la redazione di lettere ad ambasciate in lingua araba, la traduzione di moduli ministeriali, la realizzazione di sintesi della legge sull'immigrazione in tre diverse lingue, l'informazione sul diritto al gratuito patrocinio anche per i non residenti in Italia, ecc.

c. Addetto alla archiviazione informatica ed alla gestione delle biblioteche

Nel carcere di Pisa, oltre alla biblioteca riservata al personale, esistono due biblioteche con complessivi quattromila volumi, ma senza una vera catalogazione dei libri, né una efficace gestione informatizzata, per mancanza di risorse e di competenza professionale specifica.

Considerati quindi la situazione appena riportata ed il ruolo di insostituibile supporto psicologico che spesso svolge la lettura, si sono impegnati tre detenuti, tra cui una donna, in un progetto formativo, con la finalità di gestire concretamente le tre biblioteche dell'istituto e tutte le potenziali attività culturali ad esse connesse.

Il progetto formativo, gestito in collaborazione con l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR, si è articolato come segue:

  • 50 ore affidate all'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR
  • 30 ore affidate agli operatori informatici dell'Arci - Nuova Associazione di Pisa
  • 20 ore gestite dagli educatori del carcere di Pisa.

Durante lo svolgimento del progetto sono state, tra le altre cose, acquisite dai soggetti impegnati nozioni generali sull'applicazione dell'informatica e del personal computer, ai fini dell'informatizzazione della biblioteca. Alla parte teorica si sono naturalmente affiancate esercitazioni pratiche.

d. Avvio alla professione edile

Il corso di avvio alla professione edile è nato dall'aver constatato l'importanza che tale attività ricopre all'interno del carcere, poiché numerosi sono gli interventi di ristrutturazione e di rifacimento dell'istituto, rientranti nella manutenzione ordinaria.

Inoltre l'attività edile è stata molto utile anche per realizzare progetti di lavoro all'esterno, come la manutenzione del fabbricato ove è situato il Cento di Servizio Sociale per Adulti del Ministero di Grazia e Giustizia. In tal caso i detenuti sono stati ammessi al progetto con provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, disposto dal direttore dell'istituto.

Sono stati avviati a questo progetto otto detenuti, scelti sulla base del livello di progressione trattamentale e della accertata attitudine tecnica nel campo edilizio, divisi in due cantieri scuola, situati, rispettivamente, presso il carcere Don Bosco e presso il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Pisa.

Il corso è stato strutturato in una fase teorica di formazione ed apprendimento delle principali tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato ed in un successivo tirocinio pratico, durante il quale è stato concretamente attuato quanto in precedenza appreso.

La parte di formazione teorica è stata realizzata con la consulenza dell'Ente Pisano Scuola Edile e si è articolata in cento ore, coordinate da un architetto convenzionato con tale istituto.

Va segnalata infine la complessità della formazione, sia teorica che pratica, in quanto essa è stata incentrata non solo sulle fasi del procedimento di costruzione edilizia, ma anche sulla conoscenza delle tipologie degli interventi, dei materiali, del funzionamento e manutenzione delle strumentazioni e delle apparecchiature.

Sezione seconda: la cooperativa sociale "Don Bosco"

5.2.1 La normativa di riferimento

La normativa a cui si è fatto riferimento per la realizzazione della cooperativa sociale Don Bosco è quella contenuta nella legge 8 novembre 1991, n.381, la quale disciplina le cooperative sociali.

Come illustrato nel capitolo precedente la legge 381/1991 ha subito di recente, ad opera della legge Smuraglia, alcune modifiche, in particolare la ridefinizione della qualità di soggetto svantaggiato.

Poiché il progetto in esame è nato sotto la vigenza di questa normativa - delle innovazioni legislative si è dato conto nella sezione apposita -, illustriamo qui solo le disposizioni da cui si è preso spunto per dar vita all'iniziativa in esame.

Il testo di legge definisce innanzitutto le cooperative sociali come enti che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e tramite lo svolgimento di altre attività (agricole, commerciali, industriali, ecc.), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (atr.1, comma 1).

Nelle cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, si considerano tali, oltre agli invalidi (fisici, psichici e sensoriali), agli ex detenuti di istituti psichiatrici, ai soggetti in trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 354/1975 (art. 4, 1ºcomma).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della cooperativa stessa (art. 4, 2ºcomma). Le cooperative così costituite fruiscono di agevolazioni contributive.

Come risulta dalla formulazione originaria del testo (13) non rientrano nella categoria dei soggetti svantaggiati i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 o.p.

5.2.2 Lo scopo sociale della cooperativa "Don Bosco" e le attività da essa esercitabili, come risultanti dallo statuto

La cooperativa Don Bosco, denominata cooperativa di solidarietà sociale a.r.l. (a responsabilità limitata)-ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), è stata costituita nel 1997. Essa si ispira ai principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro e mira alla costituzione di una società non strutturata sullo sfruttamento.

La cooperativa, che opera senza scopi di lucro, si propone di svolgere qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque chieda di usufruirne, trovandosi in stato di bisogno.

Le attività che possono essere svolte dalla cooperativa per il perseguimento dello scopo sociale sono:

  • la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di manufatti in generale
  • l'erogazione di servizi, in particolare ad Enti Pubblici (Comuni, Provincia e Regione)
  • la conduzione di aziende agricole ed in particolare la realizzazione di coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche, con eventuale annessa commercializzazione dei relativi prodotti
  • la promozione e gestione di corsi interni di formazione.

5.2.3 L'attuale ambito operativo e le convenzioni al momento in corso

Abbiamo visto come dallo statuto risulti che la cooperativa Don Bosco persegua, come fine esclusivo, il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, in particolare di detenuti che si trovano in una condizione di marginalità sociale.

Essa, ispirandosi anche ai principi di solidarietà sociale sanciti all'art. 2 Cost., organizza attività di impresa non lucrativa che consenta ai soggetti in esame di conseguire una qualificazione professionale e culturale, finalizzata ad un proficuo reinserimento nella società esterna.

A conferma dell'opera di solidarietà che svolge la cooperativa, si segnala la presenza al suo interno di rappresentanti delle diverse associazioni di volontariato.

Alla luce di quanto fin qui riportato, è parso importante realizzare ed incrementare le forme di collaborazione con gli enti locali, affinché il carcere interagisca con la realtà esterna e faciliti il reinserimento dei detenuti.

Gli enti locali hanno risposto positivamente in tal senso, finanziando molte attività trattamentali e rendendo possibile un concreto progetto di riabilitazione sociale del detenuto.

Si deve segnalare come negli ultimi anni la cooperativa sociale Don Bosco abbia ampliato il suo raggio di azione, incrementando la collaborazione con le istituzioni.

Attualmente la cooperativa impegna nove detenuti in regime premiale esterno (ex art. 21 o.p. o in semilibertà) (14). Essa ha in corso due convenzioni, una con l'Amministrazione Provinciale per la manutenzione delle aree verdi della città e l'altra con l'Azienda Ospedaliera Pisana, per attività di giardinaggio presso gli ospedali di Cisanello e S. Chiara.

Inoltre, in data 12/04/1999, è stato stilato un protocollo di intesa con le istituzioni locali per garantire un sostegno economico e politico della cooperativa, al fine di poter al più presto realizzare un ulteriore progetto, denominato "Progetto Fattoria".

5.2.4 Il "Progetto Fattoria"

Il Progetto Fattoria nasce da una iniziativa della cooperativa Don Bosco, la quale in data 23/10/1997 ha ottenuto in concessione dal Comune di Pisa (per la precisione in comodato, in cambio di un corrispettivo annuo simbolico di lire centomila) un fabbricato con annesso terreno, situato nella zona di Ospedaletto.

Tale struttura dovrà essere impiegata in attività finalizzata alla coltivazione di prodotti agricoli ed alla successiva commercializzazione degli stessi.

Il progetto prevede, però, una preventiva e necessaria opera di ristrutturazione e di manutenzione del fabbricato, che sarà effettuata dagli stessi detenuti, al fine di garantirne una preliminare abitabilità e funzionalità.

In proposito è stato già predisposto un articolato progetto edile, ispirato al principio dell'architettura sostenibile, basata sulla politica delle tre "R": Riciclo, Recupero, Risparmio.

L'attività di recupero architettonico del fabbricato si trasformerà in un percorso di formazione nel campo dell'edilizia sostenibile, grazie anche alla collaborazione di diversi architetti, e sarà suddivisa in una prima parte di preparazione teorica di base ed in una successiva di applicazione pratica.

La seconda parte del progetto riguarda la coltivazione del fondo e lo svolgimento delle attività connesse. In particolare l'intenzione è quella di realizzare un programma di bio-agricoltura, grazie anche alla collaborazione di esperti della Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa. I prodotti così ottenuti saranno poi messi in commercio; a tal fine il Comune di Pisa si è già impegnato a riservare uno spazio di vendita gratuito presso il locale mercato ortofrutticolo della città. Inoltre è prevista la stipulazione di una convenzione con la Direzione della Casa Circondariale di Pisa per l'acquisto quotidiano di prodotti da destinare alla mensa del personale.

Il progetto che, così strutturato, consentirà l'impiego di venti detenuti e coinvolgerà diverse realtà locali, prime tra tutte la cooperativa Don Bosco, la Casa Circondariale di Pisa, il Comune di Pisa e l'Università degli Studi di Pisa, è ancora in attesa di reperire i finanziamenti necessari per la sua concreta realizzazione.

Note

1. Si veda il Prot. n.569486/10, annunciato dal Senato della Repubblica con Doc. GXVIII, in data 9/5/2000.

2. Attualmente le lavorazioni attivate sono 84, rispetto alle 88 registrate nel 1998.

3. Con tale documento si prevede anche il coinvolgimento degli Uffici Regionali del Lavoro e delle Agenzie per l'impiego.

4. Il progetto mira alla trasformazione imprenditoriale dell'intero ciclo produttivo, dalla raccolta del prodotto alla commercializzazione affidata alle cooperative sociali.

5. Informazioni sul tema si possono rintracciare nel sito della Cisl.

6. CASADIO, in CASADIO-PIZZINNATO, I lavori socialmente utili, Roma, 1998, p, 3.

7. CASADIO, op. cit., p. 6.

8. CASADIO, op, cit., p. 7.

9. ANTONIOLI, Lavori socialmente utili, in Liberarsi, 1º giugno 1998, p. 20.

10. ANTONIOLI, op. cit., p. 20.

11. ANTONIOLI, op. cit., p. 20.

12. Si segnala come l'esperienza realizzata nel penitenziario di Pisa abbia in un certo senso anticipato l'introduzione della figura del mediatore culturale, infatti anche il nuovo regolamento di esecuzione all'art. 35, 2º comma, ha ritenuto necessario favorire l'intervento di operatori di mediazione culturale per i detenuti ed internati stranieri, anche tramite la stipulazione di convenzioni con gli enti locali o con le organizzazioni di volontariato.

13. Si fa qui riferimento alla normativa sulle cooperative sociali prima delle modifiche apportate dalla legge Smuraglia. Per queste ultime si veda supra, cap. IV, par. 4.1, lettera b).

14. Abbiamo già visto come la normativa originaria non attribuiva la qualità di persona svantaggiata ai comuni detenuti, riservandola solo a coloro che fruivano della semilibertà. L'inserimento quindi di detenuti ammessi al lavoro all'esterno nel programma della cooperativa Don Bosco è stato realizzato grazie ad una interpretazione estensiva della normativa in esame.