ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Cap. I
L'elaborazione del Codice Rocco tra principi autoritari e 'continuità istituzionale'

Sarah Musio, 1999

1. Introduzione

Buona parte della legislazione penale italiana è rimasta per lungo tempo legata al nome del guardasigilli Alfredo Rocco. Se fino a qualche anno fa l'espressione "Codice Rocco" sintetizzava l'elaborazione normativa del '30 in materia penale, comprendendo, oltre al codice penale, il codice di procedura penale e la riforma dell'ordinamento penitenziario, oggi, a seguito delle modifiche intervenute nel 1974 nel settore penitenziario e nel 1989 nel codice di rito, con tale dizione ci si riferisce al solo codice penale.

Affiancando al termine codice il nome del guardasigilli del 1930 si finisce inevitabilmente con il caricare la parola "codice" di puntuali riferimenti storici e ideologici, richiamando un periodo particolare della storia di questo paese.

Il Codice Rocco, entrato in vigore in pieno regime fascista, è vigente nel nostro paese da quasi settant'anni. Le riforme intervenute sino ad oggi, parziali, ma incisive, ne hanno mitigato le componenti più spiccatamente autoritarie; un'opera di potatura e di innesto che ne ha garantito la sopravvivenza, ma che non ha potuto certo rendere le specificità di questo codice meno stridenti rispetto all'attuale ordinamento costituzionale e agli odierni orientamenti di politica criminale.

Al fine di comprendere le recenti istanze riformatrici, e dunque le linee portanti di un futuro codice penale, occorrerà prendere le mosse dal Codice Rocco nella sua versione originaria, ritornando al contesto politico-ideologico nel quale esso si inserì e del quale fu espressione. I principi della parte generale e le fattispecie della parte speciale andranno esaminati, quindi, non solo nei loro contenuti, ma anche e soprattutto per le informazioni che ci forniscono sulla concezione del diritto penale degli anni Trenta. Del contesto storico (politico, economico e culturale) dovrà quindi tenersi massimo conto, non soltanto per comprendere le origini di questo codice, ma anche le ragioni della sua sorprendente longevità.

2. Il codice penale del 1889 e le correnti riformatrici di fine secolo

Si è soliti affermare che il diritto penale, più di ogni altro ramo del diritto, costituisce espressione dei valori essenziali di una società. La corrispondenza tra la centralità riconosciuta dal codice penale a taluni beni giuridici e il contesto politico-sociale nel quale questo si colloca costituirebbe la misura della sua modernità e la premessa per un solido consenso sociale intorno ad esso (1).

Il codice penale attualmente vigente in Italia fu emanato nel 1930 nel pieno di un regime che, a partire dal 1925, aveva già dato ampiamente prova di involuzioni in senso autoritario (2). Se però, alla luce del contesto storico nel quale il codice ebbe origine, dovessimo liquidarlo come codice sic et simpliciter "fascista" ciò sarebbe estremamente semplificatorio e non consentirebbe di comprenderne appieno le specificità.

Un codice che non si presenta come un tutto unitario ma che, al contrario, riesce a comprendere in un sistema coerente istituti di matrice marcatamente autoritaria insieme a principi che appartengono alla tradizione penalistica liberale ottocentesca. Una legislazione penale dove le influenze della Scuola classica e della Scuola positiva hanno trovato un'originale sintesi, e rispetto alle quali il Codice Rocco non ha mancato di fornire un proprio originale contributo.

L'idea di elaborare un nuovo codice penale non si affermò con l'avvento del fascismo. Istanze riformatrici erano emerse già all'indomani della prima guerra mondiale a causa dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di vita e delle nuove problematiche sociali che venivano sempre più imponendosi nel dibattito politico (3).

Quello del primo dopoguerra fu un 'movimento di codificazione' che interessò numerosi paesi, non solo europei, nel quale tendenzialmente venivano a colmarsi le distanze tra Scuola classica e positiva in quello che è stato da taluni definito l'indirizzo eclettico. In alcuni di questi paesi, non ultima l'Italia, l'involuzione in senso autoritario del sistema politico rese ancora più pressante l'esigenza di mettere in discussione molti dei principi di fondo del diritto penale liberale, realizzando significative convergenze tra le istanze repressive dei nuovi regimi e le proposte avanzate dalla scuola positiva (4). Ciò consentì che sostanziali regressi in termini di civiltà giuridica potessero essere presentati da interpreti e legislatori come scelte innovative, emblematiche di una moderna politica criminale (5).

Il codice penale che si voleva sostituire risaliva al 1889, ed era stato il primo codice dell'Italia unita. Noto come Codice Zanardelli (dal nome del ministro della giustizia che fu proponente dell'ultimo progetto trasformato poi in codice), nonostante una certa modernità, nonostante l'equilibrio complessivo dato dall'insieme delle sue disposizioni, era un codice che nasceva già vecchio, non in grado di soddisfare le istanze di riforma che provenivano dalla Scuola positiva (6).

Soffermarci sugli aspetti caratterizzanti di questo codice non ci allontana dal tema in oggetto. Non è infatti possibile considerare un codice penale come una monade, ma occorre piuttosto avere un approccio diacronico che consenta di cogliere mutue differenze e analogie nella evoluzione della codificazione penale.

2.1 Il Codice Zanardelli e le critiche della Scuola positiva

Il Codice Zanardelli era un codice di impronta nettamente liberale: oltre a riaffermare i fondamentali principi di garanzia di derivazione illuministica, non ammetteva l'estradizione (neppure dello straniero) per i reati politici, aveva abolito la pena di morte e i lavori forzati, aveva statuito minimi e massimi di pena meno elevati rispetto ai codici anteriori, prevedeva le attenuanti generiche. Disciplinava in modo articolato sia il tentativo che il concorso di persone, regolando il primo secondo la formula napoleonica del commencement d'éxecution, e il secondo sulla base del cumulo giuridico e dell'assorbimento. Inoltre, distingueva e graduava la responsabilità dei concorrenti nel reato prevedendo figure di compartecipi primari e secondari (7). Il problema dell'imputabilità veniva risolto alla luce della volontarietà del fatto, attraverso formulazioni chiare per la sua esclusione e diminuizione; veniva cancellata "la forza irresistibile", e l'ubriachezza non accidentale era considerata causa attenuante dell'imputabilità e della pena. Nel sistema delle pene, oltre all'abolizione della pena di morte, si distingueva tra detenzione e reclusione regolando quest'ultima secondo i principi dell'esecuzione progressiva e in funzione della rieducazione ed emenda del condannato (8). Numerose erano le disposizioni in tema di dolo, errore, cause di giustificazione, ma il merito di questo codice sarebbe stato soprattutto quello di aver disciplinato per la prima volta nella parte generale l'elemento soggettivo del reato e le cause di giustificazione, stabilendo le premesse per l'elaborazione della teoria dell'antigiuridicità (9).

Nella parte speciale, la distinzione dei reati avveniva in relazione all'interesse da questi leso (oggetto giuridico del reato), realizzando una classificazione dei delitti e delle contravvenzioni secondo criteri destinati in gran parte a restare inalterati anche nel codice successivo.

Quale segnale di una diversa impostazione dei rapporti tra Stato e cittadino, pur non mancando un certo rigore in tema di delitti politici, era prevista una vasta gamma di delitti contro la libertà, cui si aggiungeva l'introduzione della scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale e l'istituto della exceptio veritatis nei delitti contro l'onore (10).

Per quanto potesse contenere scelte innovative, frutto di una innegabile attenzione al dibattito politico-criminale dell'epoca, e nonostante gli apprezzamenti raccolti anche da penalisti stranieri della statura di Franz von Liszt, il legislatore del 1889 aveva in realtà elaborato quel codice "... con lo sguardo rivolto al passato" (11), nell'intento di superare, in nome dei principi liberali e degli interessi del nuovo Stato unitario, i difetti delle precedenti legislazioni penali. Secondo alcuni, il Codice Zanardelli avrebbe rappresentato la realizzazione del modello penalistico teorizzato dalla Scuola classica (12), a parere di altri, invece, il codice del 1889 sarebbe frutto della c.d terza scuola (13), anche se in realtà, gli scritti fondamentali di quest'ultima erano apparsi successivamente all'entrata in vigore del codice. (14)

Scarsa sarebbe stata l'attenzione del legislatore del 1889 per le proposte avanzate dai positivisti proprio in quegli anni (15). Il codice fu oggetto così di duri attacchi e, all'indomani della promulgazione, già si cominciò a parlare di una sua riforma.

La mitezza delle pene suscitava unanime disapprovazione tra gli esponenti del positivismo giuridico, per non parlare della liberazione condizionale che, per le sue modalità applicative, veniva considerata un inopportuno strumento di indulgenza che avrebbe indebolito il sistema penale. Il Codice Zanardelli era accusato di aver tenuto poco conto del soggetto attivo del reato e delle esigenze di prevenzione dovute alla sua personalità; non vi era infatti una tipologia delinquenziale, mancava un sistema di misure che tenesse conto della pericolosità del reo (16).

2.2 Il socialismo giuridico

Nelle trattazioni penalistiche, all'esame del codice penale del 1889, segue solitamente quello del progetto Ferri del 1919. Prima di proseguire su questa linea appare invece opportuno riferirsi ad un movimento che si inserisce nel tradizionale confronto tra Scuola classica e positiva e che viene sviluppandosi tra il 1880 e il 1910.

Si tratta del c.d socialismo giuridico, una corrente di pensiero che suggerisce un diverso modo di intendere il diritto penale in un momento storico-politico contraddistinto dalle prime lotte sindacali e da gravi fratture tra il mondo politico e il movimento operaio. Il socialismo giuridico denunciava l'insostenibilità dei postulati metafisici e trascendentali della Scuola classica che proprio nel codice Zanardelli avevano trovato accoglimento, sottoponendo a dura critica molte delle sue disposizioni che, soprattutto nella parte speciale, rivelavano un carattere classista. Significativi sono i titoli di alcuni scritti (i cui autori sono tra gli altri Florian, Zerboglio, Turati, Nocito): Ingiustizie sociali del codice penale, La lotta di classe nella legislazione penale, Il delitto e la questione sociale.

Secondo Guido Neppi Modona, che insieme a Mario Sbriccoli ha avuto il merito di riportare alla luce un indirizzo penalistico per molto tempo trascurato, ciò che mancò ai giuristi del socialismo giuridico fu la capacità di formulare sul piano tecnico-giuridico proposte concrete che potessero porre fine alle ingiustizie sociali e al carattere classista del diritto penale liberale. (17)

Nell'ambito di questo comune intento c'era chi faceva opera più politica che giuridica attribuendo al mutamento dei rapporti di produzione e di forza tra le classi la via di ogni modifica al sistema penale. Altri, invece, rivolsero le loro critiche a quegli istituti che maggiormente tradivano la loro matrice classista, per correggere, ad esempio, la sproporzione tra le pene previste per i delitti contro la proprietà rispetto a quelle in materia di integrità personale, onore, libertà. (18) Sul piano processuale ci fu chi, come Pozzolini, mise in rilievo quanto la posizione degli imputati economicamente più deboli godesse di minore tutela in termini di difesa sia di fronte ai maggiori poteri concessi al pubblico ministero sia in materia di libertà personale.

Sebbene le critiche del socialismo giuridico avessero una portata sistematica investendo non solo il codice penale e il processo penale, ma anche le istituzioni penitenziarie, le misure di polizia, la giustizia penale militare, non ci fu l'ulteriore sforzo di tradurre queste censure in proposte sostitutive dei principali capisaldi su cui si fondava l'impianto dogmatico del sistema penale. (19)

Una incapacità che costrinse il movimento a soccombere di fronte agli attacchi sferrati, di lì a poco, dal tecnicismo giuridico, al giusnaturalismo della Scuola classica e ai sociologismi della Scuola positiva. Il tecnicismo giuridico sarà il nuovo indirizzo penale che permeerà l'impostazione dogmatica del codice penale del 1930, ma che, come vedremo, già a partire dal 1910 aveva raggiunto la sua compiutezza teorica.

2.3 Il progetto Ferri

Sebbene la scuola positiva venisse accomunata al socialismo giuridico dagli attacchi del tecnicismo giuridico, sono da tenere presenti le loro differenze non soltanto dal punto di vista ideologico e culturale ma soprattutto il diverso approccio che il positivismo giuridico assunse nei confronti del diritto penale, fornendo una coerente alternativa ai postulati classici fino ad allora imperanti nel diritto penale.

In Italia le istanze riformatrici dell'indirizzo positivo si materializzarono nel progetto Ferri del 1921. Il ministro della giustizia Mortara, nel 1919, ebbe infatti l'iniziativa di nominare una commissione ministeriale presieduta da Enrico Ferri. Detta commissione avrebbe dovuto operare:

... per la riforma della legislazione penale, per conseguire, in armonia ai principi e metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale (20).

Felice sintesi dei principi della scuola positiva, pur dimostrando la capacità tecnica di misurarsi, superandole, le impostazioni dogmatiche della scuola classica, il progetto Ferri non arrivò al punto di mettere in discussione i rapporti di forza sanzionati fino a quel momento dal diritto penale. Limitandosi alla parte generale del codice (prevista in 131 articoli) il progetto rifuggì dalla parte speciale, settore dove sono più evidenti le scelte politiche e sociali, non tentando minimamente di riflettere nel diritto penale i mutamenti sociali intervenuti nel dopoguerra. Secondo l'impostazione positiva, le disposizioni penali avrebbero dovuto adattarsi al delinquente anziché al delitto. (21)

Si assisteva, così, ad un radicale mutamento di impostazione dogmatica: i provvedimenti di difesa sociale dovevano adattarsi non alla obiettiva gravità del delitto ma, piuttosto, alla maggiore o minore pericolosità del delinquente. Distinguere i delinquenti secondo la loro pericolosità significava considerare la loro antisocialità determinata da:

tendenze congenite per atrofia del senso morale oppure da condizioni psicopatologiche clinicamente precisate oppure da impulsi passionali od infine da prevalenti influenze dell'ambiente familiare o sociale e dagli inconvenienti degli stessi sistemi carcerari, che fanno come da stufe per la coltura dei microbi criminali. (22)

L'altro principio cardine della Scuola positiva recepito nel progetto del 1921, è la sostituzione del concetto di responsabilità legale a quello di responsabilità morale, da cui discendeva il corollario di non distinguere i soggetti in imputabili e non imputabili in quanto l'imputabilità materiale comprenderebbe sempre la responsabilità sociale o legale del delinquente. La tradizionale sanzione a termine fisso, proporzionata alla gravità del reato, diviene una misura di difesa sociale che deve durare. .."tanto tempo necessario perché l'individuo divenga adatto alla vita libera". La detenzione finiva in molti casi col divenire così una carcerazione a tempo indeterminato.

Molti degli istituti della parte generale, in particolare il delitto tentato (23), riflettevano nella nuova previsione normativa l'applicazione dei criteri della pericolosità sociale e della responsabilità legale. Anche a proposito del concorso di persone nel reato, la responsabilità dei compartecipi morali o materiali veniva parificata a quella degli autori principali, mentre le circostanze erano concepite in funzione della pericolosità del reo. Notevole rilievo veniva poi dato all'elemento soggettivo del reato e alla tipologia criminologica dei delinquenti distinti in delinquenti per tendenza, recidivi, infermi di mente, abituali, occasionali, minorenni, politico-sociali (24).

I profondi mutamenti politici che sopraggiunsero poco dopo non consentirono di dare attuazione al progetto Ferri, ma è indubbio che il fascismo trovò un momento favorevole alla elaborazione di un nuovo codice penale cui si aggiunse l'ambizione, tipicamente dittatoriale, di dare vita ad una produzione codicistica propria, che fosse espressione del nuovo regime instaurato (25).

3. L'elaborazione del Codice Rocco e l'indirizzo tecnico giuridico

Come già precisato, al nome del guardasigilli Rocco è legato non solo il codice penale, ma anche il codice di procedura penale e le leggi sull'ordinamento penitenziario. Un complesso normativo coordinato e imponente "...che forse soltanto un regime dittatoriale poteva realizzare in tanto breve tempo e con tale simultaneità" (26)

Nel 1925, il ministro Rocco presentò un disegno di legge per la delegazione al governo "...della facoltà di modificare" la legislazione in materia penale. Le ragioni della riforma vennero illustrate nella Relazione che accompagnava lo stesso disegno di legge: di fronte all'aumento della criminalità negli anni del dopoguerra, da ricondursi ai "...profondi rivolgimenti prodottisi nella psicologia e nella morale degli individui e della collettività, e nelle condizioni della vita economica e sociale", la legislazione penale si era rivelata negli ultimi anni densa di difetti e di lacune. L'esperienza aveva messo in luce quanto fossero insufficienti nella lotta contro il delitto, "...i mezzi puramente repressivi e penali ... e l'assoluta inidoneità delle pene a combattere i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile, degli infermi di mente pericolosi". Era necessario, dunque, predisporre, accanto a tradizionali misure di repressione, "...nuovi e più adeguati mezzi di prevenzione della criminalità" (27)

L'idea di fondo del nuovo codice consisteva da un lato, in una maggiore severità contro la delinquenza in nome della difesa dello Stato e degli interessi individuali e collettivi ritenuti da questo meritevoli di tutela, dall'altro, nell'introduzione di nuovi istituti considerati più moderni e adeguati alla prevenzione del delitto, come le misure di sicurezza. (28)

Fu subito nominata una commissione ministeriale composta da magistrati, professori e avvocati. Tra i professori, oltre a Vincenzo Manzini, Enrico Ferri, e Edoardo Massari, si distingueva la figura di Arturo Rocco, fratello del guardasigilli ma, soprattutto, docente di diritto penale.

Il contributo di Arturo Rocco si rivelò essenziale per il nuovo codice: già nel 1910, nella sua prolusione all'Università di Sassari su Il problema e il metodo della scienza del diritto penale aveva messo in luce le linee portanti del tecnicismo giuridico che, fino ad allora, in giuristi come Manzini e Pessina erano rimaste solo latenti. Rocco fu dunque artefice dell'affermazione di questo nuovo indirizzo penalistico che, come accennato, si poneva in posizione critica e antagonista tanto nei confronti della Scuola positiva quanto del socialismo giuridico. La concezione del diritto penale che il tecnicismo giuridico suggeriva era improntata a una sorta di 'dottrina pura del diritto penale' secondo la quale, la sovrapposizione del diritto con l'antropologia, la psicologia, la sociologia, la statistica, la filosofia del diritto e la politica avrebbe portato alla crisi del diritto penale. Se la Scuola classica aveva avuto la colpa di considerare il diritto penale come immutabile e universale, la Scuola positiva ne aveva invece fatto un'appendice della sociologia arrivando, a forza di distruggere e criticare, ad "un diritto penale senza diritto". (29) Affermava Rocco nella prolusione:

... È giunto il momento di tenersi fermi, religiosamente e scrupolosamente attaccati allo studio del diritto positivo vigente. ..La scienza giuridica va circoscritta ad un sistema di principi di diritto...ad una conoscenza scientifica della disciplina giuridica dei delitti e delle pene...È questo l'indirizzo tecnico-giuridico, il solo indirizzo possibile in una scienza appunto giuridica. (30)

Il diritto penale deve esaurirsi nell'ambito del "rapporto giuridico penale", vale a dire nello studio. ."del diritto e del dovere soggettivo che promana dalla disciplina giuridica di quel fatto umano che si chiama delitto e di quel fatto sociale e politico che si chiama pena". (31)

L'antropologia, la sociologia criminale e la filosofia del diritto rappresentano, nella concezione di Rocco, un ostacolo alla purezza della ricerca scientifica, tanto che, quando il penalista si cimenta in questo genere di studi, ".. deve sapere che egli in quel momento fa getto della toga del giurista, per vestire l'abito, sia pure altrettanto severo, del filosofo e del cultore di scienza politica". (32)

Secondo Neppi Modona, dal confronto tra questa prolusione e il progetto Ferri, emergerebbe come il vero obiettivo dell'appello alla scientificità del diritto penale e alla preminenza del diritto positivo realizzato da Rocco, non sia tanto la Scuola positiva ma, piuttosto, il socialismo giuridico e il contesto politico-culturale in cui erano nate le critiche alle componenti classiste del diritto penale. (33) Le impostazioni della Scuola positiva non contrastavano con l'idea di limitare al dato normativo lo studio del diritto penale. Nonostante il netto allontanamento dai capisaldi della Scuola classica, nel progetto Ferri si registrava una dimensione autoritaria e statalista che tendeva a privilegiare le esigenze di difesa sociale piuttosto che i diritti di libertà dell'individuo. In sostanza, la difesa sociale suggerita dalla Scuola positiva finiva col coincidere con la tutela dei ceti dominanti ponendosi in linea con l'ideologia liberale autoritaria di fine ottocento. A giudizio di Neppi Modona, la codificazione fascista fece uno spregiudicato utilizzo non solo di numerosi principi ed istituti della Scuola positiva, ma si avvalse anche dell'adesione di molti suoi esponenti al fascismo. (34)

Il progetto preliminare del codice, ultimato nell'ottobre del 1927, non rimase nel chiuso della Commissione, ma fu sottoposto al parere di una Commissione parlamentare mista, cui si aggiunsero, secondo una tradizione risalente all'elaborazione del codice del 1889, le osservazioni della magistratura, dei consigli forensi e dell'università (35).

Il testo definitivo, accompagnato dalla relazione al re venne pubblicato con r.d n. 1398 il 19 ottobre 1930 ed entrò in vigore il I luglio 1931.

3.1 Il pensiero giuridico di Alfredo Rocco

Prima di addentrarci in quelli che sono gli aspetti peculiari e caratterizzanti del codice penale del '30, non appare inopportuno qualche accenno alla figura di Alfredo Rocco politico e giurista. Docente universitario di diritto commerciale, nonché Rettore dell'Università di Roma, Alfredo Rocco fu ministro della giustizia dal 1925 al 1932.

Tra gli uomini di diritto ai quali il regime fascista poté affidarsi la figura di Rocco non appare quella del grande commis d'Etat, né quella di un commentatore servile o di un neutrale tecnico di congegni normativi. (36) Piuttosto, si deve dire che l'impostazione dogmatica di questo studioso, che proprio nei codici del '30 troverà puntuale concretizzazione, non viene formandosi e sviluppandosi all'ombra del ministero della giustizia di un regime fascista, ma affonda le radici in una concezione autoritaria dello Stato liberale che prese a svilupparsi nei movimenti nazionalisti all'inizio del secolo. In alcuni ambienti intellettuali si era infatti verificato un ripensamento in chiave nazionalistica dei rapporti Stato-cittadino, in netta contrapposizione con la politica giolittiana dell'epoca.

La soluzione autoritaria venne via via delineandosi nella riflessione di molti giuristi di orientamento nazionalista. Si trattava non solo delle teorizzazioni politiche e giuridiche di un Corradini ma, anche della critica al socialismo giuridico del romanista Perozzi, dell'idea di Stato nazionalista e gerarchico del filosofo del diritto Antonio Pagano, della rivendicazione al diritto pubblico dei rapporti di famiglia di Antonio Cicu, della storiografia giuridica nazionalista di Solmi, così come della giovanile apologia crispina di Arturo Carlo Jemolo. (37)

Come sottolineato da Paolo Ungari:"È tutto un emergere nelle pagine dei giuristi di sparsi elementi di pensiero politico autoritario, che sembra attendano solo chi dia loro unità e coerenza di sistema..." (38)

In questo contesto filosofico-politico, il guardasigilli Rocco prima, teorico d'avanguardia del nazionalismo italiano, poi, politico e giurista cui si deve l'intensa elaborazione di diritto pubblico degli anni Venti, ebbe una posizione di primo piano. Secondo Ungari, nel suo pensiero giuridico si ravviserebbero i lineamenti "..di una salda dottrina di reazione" (39), tanto più coerente quanto più la si confronti con la 'gonfia eloquenza' di cui il guardasigilli dette prova in molte occasioni.

La critica di Rocco all'Italia giolittiana sarebbe stata critica principalmente giuridica ad uno Stato organicamente debole, affetto da disorganizzazione e indisciplina collettiva. Da qui, ad esempio, la tesi del divieto legale di scioperi e di serrate, ritenute "...inammissibili manifestazioni di un'antigiuridica ragion fattasi nei rapporti collettivi".

Di Rocco è stato detto che fu maestro nel dare un indirizzo unitario alla scienza giuridica, collegando tra loro i vari rami del diritto. Più di altri fu il "filosofo" del fascismo:

...per la sua capacità di tradurre giuridicamente una serrata conservatrice, per il suo essere consapevole dei vari indirizzi metodologici del diritto, per la sua capacità di fare del rigore formale lo strumento di una sistemazione volta ad ostacolare mutamenti nei rapporti di potere. (40)

Nel pensiero di Alfredo Rocco l'intuizione della portata storico-sociale delle teoriche del diritto costituirebbe la premessa della sua severa impostazione dogmatica. Il principio cardine dell'interna compattezza logica dell'ordinamento giuridico non è mutuato passivamente dalla tradizione, ma diventa oggetto di una rigorosa analisi critica che, secondo Ungari:

lo porta a reinterpretare la sistematica giuridica... come una implicita ideologia dello Stato forte autoritario che nega ogni formazione spontanea del diritto al di fuori delle direttive consapevoli della classe al potere... (41)

Proprio da questa impostazione deriveranno corollari che si materializzeranno prima in sede scientifica, poi in sede legislativa. L'opera di Rocco, stando agli studi di uno studioso francese, non appare mai come. "..mera tecnica di altrui volontà o come costruzione di facciate propagandistico-retoriche dell'arbitrio..." (42), come invece è stato rimproverato ad altri giuristi e uomini politici del regime come Grandi, De Francisci, Solmi. In particolare, le relazioni di Rocco ai disegni di legge o i suoi interventi in Parlamento non presentano mai difese di comodo o discorsi di circostanza, ma manifestano lo sforzo di fissare le linee portanti di un ordine nuovo.

La sua influenza sulla legislazione del regime risultò di diversa intensità ed efficacia. Minima, per non dire nulla, la sua influenza sulla legislazione concordataria e post-concordataria, massima fu invece nell'elaborazione giuridica non solo degli istituti politici della dittatura (codificazione, ricorso sempre più frequente ai decreti legge) ma anche in quel processo di apparente "ritorno allo Statuto", in quella fittizia restaurazione dei principi costituzionali dietro cui si nascondevano trasformazioni radicali dell'apparato statale. Un illegalismo pianificato di cui Rocco era consapevole: nel discorso al Senato sulla ben nota legge n.100 del 1926 egli disse:

Le forme costituzionali sono state osservate; il trapasso è avvenuto. Per virtù delle nostre istituzioni fondamentali e per l'innato senso di equilibrio del popolo italiano, senza scosse.. Ma, insomma, la rivoluzione ci fu. Ci fu un mutamento di regime, non solo di metodo di governo, ma di mentalità, di spirito politico, di concezione dello Stato...Quando avremo informato al nuovo spirito che anima il governo e il regime fascista tutto l'ordinamento giuridico, allora potremo stare rigidamente nella legalità. (43)

Si diede luogo ad una sorta di 'doppio gioco' costituzionale che indusse Pietro Calamandrei a domandarsi se non fosse il caso di estendere al campo del diritto costituzionale gli istituti della simulazione e della riserva mentale. (44)

4. Specificità del codice penale tra parte generale e parte speciale

Gli elementi caratterizzanti il tecnicismo giuridico hanno messo in luce come le matrici della codificazione fascista vadano ricercate nella crisi della Scuola classica e negli orientamenti della dottrina penalistica del primo decennio del secolo, dottrina impegnata a liberare il diritto penale da influenze extra-giuridiche attraverso uno studio che avrebbe dovuto avere come unico referente il diritto positivo. Ciò risulta evidente anche nella Relazione al re che accompagnava il codice, dove Rocco sottolineò quanto la riforma consistesse:

nell'applicazione di più provvidi principi di politica legislativa penale, in nuovi istituti, in perfezionamenti tecnici che, per quanto importanti, non modificano le basi storiche tradizionali del nostro diritto e i principi scientifici a cui esso si ispira. (45)

Nelle parole del guardasigilli non mancano riferimenti alla nuova concezione dello Stato che ispira molti degli istituti del codice. È in questa concezione che risultano più evidenti i rapporti tra la nuova legislazione penale e la filosofia sociale, politica e giuridica del fascismo. Lo Stato viene concepito come un organismo allo stesso tempo economico, sociale, giuridico, etico e religioso. Come organismo economico-politico, ad esempio, lo Stato non costituisce più la somma aritmetica degli individui che ne fanno parte ma, piuttosto, la risultante, la sintesi dei soggetti, delle categorie e delle classi che lo costituiscono. Un ente che ha una propria vita, propri fini, bisogni e interessi cui vengono subordinati quelli individuali o collettivi. Ciò consentiva a Rocco di affermare che il diritto di punire nella concezione fascista si differenzia da quello proprio degli illuministi e della Scuola classica, non essendo. ."una graziosa concessione fatta dagli individui allo Stato, avente a proprio limite la barriera insuperabile del diritto naturale di libertà dell'individuo" ma, piuttosto "un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con lo Stato medesimo. .e avente lo scopo di assicurare e garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della vita in comune". (46)

Rocco chiarisce, inoltre, la posizione assunta sul dissidio tra Scuola classica e Scuola positiva. Egli disse:

Il nuovo codice ha ritenuto opportuno prendere da ciascuna scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di vero - cercando di creare- un sistema che tutte le scuole componesse nell'unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e le effettive esigenze di vita della società e dello Stato. (47)

Rispetto al Codice Zanardelli, sia la parte generale che la parte speciale risultano ampliate. La prima passa da 103 a 240 articoli, la seconda da 395 a 494. L'aumento numerico delle disposizioni della parte generale è però accompagnato da un sistema di definizioni che interessa gli istituti più importanti: la causalità, il dolo, la colpa, la preterintenzione, le condizioni obiettive di punibilità. Una tecnica legislativa che secondo alcuni risponderebbe ad esigenze di certezza del diritto (48), secondo altri avrebbe invece appesantito la disciplina giuridica, dando luogo in molti casi a definizioni incomplete e poco felici nella formulazione. (49)

Nella parte generale si registra un importante elemento di novità, che differenzia il Codice Rocco rispetto ai vecchi codici ottocenteschi: ai primi due titoli dedicati alla legge penale e alle pene, fanno seguito due titoli dedicati uno al reato, l'altro al reo e alla persona offesa dal reato, dove trovano coerenza sistematica istituti che il Codice Zanardelli contemplava in modo disorganico.

Degno di rilievo è il fatto che, in linea con la tradizione ottocentesca, la parte generale del codice esordisca con l'affermazione del principio di legalità, della irretroattività della legge penale e del divieto di interpretazione analogica. Garanzie formali che il legislatore fascista si è potuto permettere di mantenere, secondo Neppi Modona, perché sarà nella sistematica della parte speciale e nel contenuto marcatamente politico di molte sue fattispecie che l'ideologia autoritaria troverà soddisfazione. (50) Una via molto diversa da quella seguita dalla Germania, i cui penalisti non mancarono di criticare la legislazione penale italiana per non essersi staccata dai presupposti liberali. (51)

Il legislatore del 1930 si è inoltre ispirato al principio di colpevolezza, assumendo il dolo e la colpa quali normali criteri di imputazione per i delitti e le contravvenzioni ed ha, attraverso le scelte operate in materia di punibilità del reato putativo e del reato impossibile, aderito ad un modello di diritto penale "del fatto".

Sebbene sia solitamente la parte speciale ad essere considerata emblematica dell'inclinazione autoritaria del codice, anche molti istituti della parte generale, in realtà, sono tutt'altro che neutrali rispetto alle scelte e agli orientamenti di politica criminale del regime e costituiscono delle vere e proprie deroghe rispetto ai principi liberali che hanno trovato conferma e accoglimento nel codice. Alcune fattispecie, ad esempio, non soddisfano sul piano della determinatezza: si pensi all'art. 110 sul concorso di persone nel reato, alla definizione di reato politico dell'articolo 8 o alla "percolosità sociale", quale presupposto 'manipolabile' dalla giurisprudenza da cui dipende l'inflizione delle misure di sicurezza, indeterminate nel tempo e a cui non si applica il principio di irretroattività. (52)

Per quanto attiene al principio di colpevolezza poi, si assiste ad un frequente ricorso alla responsabilità oggettiva (si pensi alle ipotesi di reato aggravato dall'evento, alla disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa insolitamente collocato nella parte generale). Ancora, in tema di imputabilità, il codice non riconosce all'ubriachezza volontaria l'effetto di escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere e nega agli stati emotivi e passionali qualsiasi incidenza sull'imputabilità.

Per quanto attiene alle deroghe al modello di un diritto penale del fatto, non può tacersi della disciplina del tentativo, nella quale si assiste rispetto alla normativa del precedente codice, ad una anticipazione della soglia della punibilità, che nelle fattispecie di parte speciale relative ai delitti contro la personalità dello Stato si traduce nell'incriminazione dell'istigazione anche non pubblica e anche se non accolta. (53)

Se il Codice Zanardelli aveva analiticamente distinto i singoli ruoli nel concorso di persone nel reato, il Codice Rocco adotta invece il modello unitario-formale. Nel concorso di reati, inoltre, vengono abbandonate le soluzioni del cumulo giuridico e dell'assorbimento optando a favore del cumulo materiale delle pene.

In tema di scriminanti viene previsto l'uso legittimo delle armi mentre la legittima difesa viene estesa ai diritti patrimoniali. Per quanto riguarda le circostanze del reato, scompaiono le attenuanti generiche e viene introdotto un capillare sistema di aggravanti.

Infine, si ha l'introduzione delle misure di sicurezza. Prevedendo accanto alla tradizionale pena retributiva fissa nel suo ammontare e proporzionata alla gravità del reato, le misure di sicurezza, il Codice Rocco ha realizzato, più che una fusione tra gli opposti principi della concezione classica e positiva, una distorsione dai loro presupposti logici. È stato così introdotto il sistema del doppio binario, fondato sul dualismo della responsabilità individuale/ pena retributiva (sempre determinata) e della pericolosità sociale/misura di sicurezza (sempre indeterminata nella durata massima). Un sistema che si applica a quei soggetti considerati pienamente imputabili o semiimputabili, ai quali, in relazione alla loro pericolosità, si applica, dopo la pena, anche una misura di sicurezza detentiva (casa di cura e custodia per semiinfermi di mente e altri semiimputabili, riformatorio giudiziario per i minori tra gli anni quattordici e gli anni diciotto giudicati capaci di intendere e di volere, casa di lavoro o colonia agricola per i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza).

La misura di sicurezza viene applicata sulla base dei seguenti presupposti:

  1. commissione da parte del soggetto (imputabile o non imputabile) di un fatto previsto dalla legge come reato;
  2. pericolosità sociale dello stesso soggetto, intesa come probabilità che egli commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

La conseguenza aberrante di questo sistema è che mentre al soggetto imputabile ma non pericoloso si applica la sola pena e ai soggetti pericolosi non imputabili la sola misura di sicurezza, nel caso di soggetti semiimputabili e imputabili pericolosi la misura di sicurezza segue alla esecuzione della pena. Si potrà quindi avere il caso di minori e semiinfermi di mente che prima scontano una lunga pena e successivamente vengono ricoverati in riformatori o case di cura e custodia dove dovrebbero essere curati o rieducati, con il risultato che le principali categorie di delinquenti pericolosi imputabili rischiano l'applicazione di una pena detentiva indeterminata.

Secondo Neppi Modona, questo sistema costituirebbe il più vistoso esempio di disonestà del Codice Rocco il quale avrebbe strumentalizzato molti dei principi della Scuola positiva per avallare un sistema repressivo e vessatorio che vede nel condannato un nemico dell'ordine interno dello Stato da condannare all'emarginazione sociale. (54)

Venendo alla parte speciale del codice, è in essa che l'impronta autoritaria del regime fascista si registra con maggiore nettezza. Non solo per il proliferare delle fattispecie incriminatrici e per il generalizzato inasprimento delle sanzioni ma, soprattutto, per la c.d pubblicizzazione degli oggetti di tutela. Se ciò risulta di per sé illuminante del sistema di valori espresso in questo codice, ad esso si deve aggiungere l'ordine con il quale i titoli della parte speciale vengono a delinearsi. Un ordine tutt'altro che casuale, espressione di una gerarchia di valori, in base alla quale, i delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro il sentimento religioso, l'ordine pubblico e la famiglia vengono prima dei delitti contro la persona, collocati quasi a chiusura del codice.

Ci si muove, in sostanza, dai beni pubblici ai beni privati secondo il modello della c.d 'progressione discendente'. Quest'ultimo funzionerebbe come una sorta di calamita che attrae nella dimensione istituzionale la gran parte degli interessi tutelati, cui viene conferita una valenza pubblicistica. (55)

Il modello della progressione discendente non è però esclusivo di un regime autoritario quale quello fascista. Esso presenta una sua tradizione storica che trae le sue origini dalla Constitutio criminalis Theresiana del 1768 (56); anche il Codice Zanardelli aveva seguito come gran parte dei nostri codici preunitari questo modello, ma al Titolo dei delitti contro la sicurezza dello Stato seguiva il Titolo dei delitti contro la libertà, nel quale erano compresi i delitti contro le libertà politiche, contro la libertà dei culti, contro la libertà individuale e contro la inviolabilità del domicilio. Si veniva così a creare, nel codice del 1889, un binomio inscindibile tra sovranità dello Stato e libertà dei cittadini, dove la tutela del primo risultava il presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà dei secondi. (57)

Come accennato, nella parte speciale del Codice Rocco si assiste ad una moltiplicazione delle figure di reato attraverso una dilatazione dei loro 'contorni'. Si pensi al reato di "disfattismo politico" e di "disfattismo economico" (art. 265 e 267), al reato di "attività antinazionale del cittadino all'estero"(art. 269) e di "vilipendio della nazione italiana" (art. 291). Tra i reati contro il patrimonio si segnala la presenza di nuove fattispecie, sconosciute al Codice Zanardelli, quali l'usura (art. 644) e l'insolvenza fraudolenta (art. 641), mentre la figura della truffa risulta ampliata. Tutte scelte, queste, che vanno nel senso di rafforzare la tutela del patrimonio e quindi, in primo luogo, gli interessi della classe borghese sulla quale si reggeva il regime. (58)

La pubblicizzazione della tutela resta però la componente emblematica e sintomatica di questo codice: il bene giuridico trova in un interesse superiore la ragione della sua esistenza; un interesse che finisce con essere immanente alla fattispecie trascendendone quella che dovrebbe essere la sua finalità primaria. Bastano, a riguardo, pochi ma significativi esempi: i delitti contro il sentimento religioso (Titolo IV del Libro II) vedono come soggetto passivo in primo luogo lo Stato che della religione è titolare e tutore; i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (Titolo VIII del Libro II), dove il lavoro e l'attività produttiva devono essere finalizzati agli interessi della nazione, attraverso l'eliminazione di ogni conflitto sociale e la cui composizione doveva avvenire nell'ambito della corporazione. Di qui la repressione dello sciopero e della serrata.

Ancora più evidente la componente pubblicistica nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (Titolo IX del Libro II), dove non soltanto il reato di violenza carnale e gli atti di libidine violenti vedono in primo luogo come referente lesivo la pubblica morale, ma dove nelle fattispecie di ratto di donna coniugata e non, o di minorenne, attraverso la previsione di determinate attenuanti, lo Stato si fa portavoce di una concezione per la quale la donna non è tutelata in rapporto alla sua libertà personale, ma in relazione al potere che su di essa esercitano il marito o la famiglia.

Se in queste ipotesi però il Codice Rocco non fa che accogliere, talvolta esasperandoli, atteggiamenti culturali presenti nella società italiana dell'epoca, è invece nei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe che il discorso si fa più marcatamente ideologico, finendo col fare della gestazione un affare di Stato. Come sottolineato nella Relazione al Re dallo stesso Rocco:

...Non si vuole negare che accanto all'offesa all'interesse demografico dello Stato e della Nazione, altri interessi vengono offesi dalle pratiche così dette abortive...come l'offesa all'interesse della vita e dell'incolumità del nascituro..l'offesa all'interesse della vita e dell'incolumità della madre..Ma è certo che ad ogni altra deve considerarsi prevalente l'offesa all'interesse della Nazione di assicurare la continuità della stirpe, senza la quale verrebbe in definitiva a mancare la stessa base personale dell'esistenza della Nazione e dello Stato. (59)

Con parole così esplicative ed emblematiche della ratio del Codice Rocco si ritiene di poter concludere quest'excursus sulla legislazione penale del '30, rimandando ad un successivo capitolo le considerazioni che potranno farsi su questa normativa alla luce del diverso contesto costituzionale e culturale della società italiana. L'impatto tra i due sistemi di valore è stato più morbido di quanto si potesse immaginare dando vita ad un processo di adeguamento quanto mai timido e tardivo.

5. Il Codice Rocco nell'opinione della dottrina degli anni Trenta e di quella attuale

Scorrendo alcuni saggi degli anni Venti e Trenta, l'immagine che emerge del Codice Rocco dai commenti di alcuni giuristi dell'epoca è tendenzialmente elogiativa.

A quella legislazione le si riconosceva di aver fatto un netto passo in avanti nell'evoluzione della concezione del diritto penale, di aver saputo sapientemente mediare tra gli opposti indirizzi della Scuola classica e positiva, realizzando un sistema coerente che si distingueva per l'alto livello tecnico della regolamentazione giuridica.

Studiosi come Delitala, ad esempio, mostrarono grande apprezzamento per l'abbondanza delle definizioni presenti nel codice: a suo dire, questo sarebbe l'aspetto più rimarchevole di tutto il progetto, ciò che fortifica le basi del diritto penale nell'interesse della giustizia e della certezza del diritto. (60) Anche un autore come Grispigni, in un manuale di diritto penale, ne riconobbe la precisione dei concetti, ne lodò l'ampia e coraggiosa introduzione di nuovi provvedimenti, specialmente nella parte speciale:

...dove si estende e rinforza la tutela penale della Nazione, intesa come unità organica e spirituale, nei suoi più vitali interessi politici, militari, economici e specialmente per proteggere l'istituto della famiglia e salvaguardare la sanità fisica e psichica della stirpe...(Questo codice) giustamente ha destato il vivo interessamento di tutti i cultori di diritto penale ed è preso ad esempio dalle legislazioni straniere in via di formazione. (61)

Anche alcuni studiosi stranieri guardarono positivamente al Codice Rocco, considerandolo degno della scuola penalistica italiana che, tra Beccaria e Lombroso, passando per Carrara, aveva potuto dimostrare, ancora una volta, di poter insegnare molto al resto del mondo. (62)

Non c'é dubbio che il tema che destò il più vivo interesse fu quello delle misure di sicurezza. In particolare, uno studioso svizzero si complimentò con il legislatore italiano per aver recepito questo nuovo indirizzo del diritto di repressione, sottolineando come la misura di sicurezza rispondesse al requisito generale del diritto moderno che, pur conservando alla pena il suo carattere afflittivo personale, cerca di farne derivare il massimo possibile di beneficio morale e correttivo. (63)

Il problema della pena indeterminata nel massimo non pare aver sollevato alcuna perplessità. Anzi, a questo proposito, lo stesso Grispigni riteneva che la misura di sicurezza di per sé non solo combattesse l'allarme sociale, ma che desse maggiore soddisfazione al soggetto passivo del reato, evitando quindi vendette e rappresaglie; l'indeterminatezza della misura di sicurezza avrebbe avuto una efficacia molto maggiore della pena la quale è invece a tempo determinato più o meno breve e che può consistere anche in una pena pecuniaria. (64) Il fatto di non poter stabilire un termine per la durata della misura di sicurezza appariva perfettamente logico ad un altro giurista come Giulio Battaglini, il quale riteneva che essa dovesse durare finché non fosse stata rimossa la causa stessa del delitto, e quindi finché perdurasse la pericolosità. (65)

Ne deriva che molti degli istituti sui quali si addensano gran parte delle critiche attuali, e tra questi in primo luogo le misure di sicurezza, risultano essere perfettamente in linea con gli orientamenti di politica criminale dell'epoca e con il sistema di valori del periodo.

Il problema della pubblicizzazione della tutela, e quindi di un bene giuridico che viene protetto in funzione degli interessi dello Stato, anche in settori, come si è potuto vedere in precedenza, in cui maggiormente spiccata dovrebbe essere la componente personalistica, non suscitarono particolare rimostranze nei giuristi del tempo. In linea di massima, al di là di alcune esasperazioni di impronta autoritaria, il codice del '30 rispecchiava la concezione dei rapporti sociali, familiari, nonché i valori morali della società dell'epoca.

Trovano conferma, quindi, le parole di un giurista francese del periodo: "La parte speciale del codice penale moderno di un paese fornisce in generale uno dei più sicuri indici delle sue concezioni politiche, economiche e sociali, delle sue credenze religiose e morali". (66)

Ma cosa pensa la dottrina più recente del Codice Rocco? Nel 1981, un numero della rivista "La questione criminale" fu dedicato ai cinquant'anni del codice. Inutile sottolineare l'importanza di una pubblicazione che vedeva confrontarsi giuristi come Bettiol, Nuvolone, Fiandaca, Padovani, Gallo, Romano, sul ruolo del codice del Trenta nella società italiana, sui suoi pregi e difetti, sulle probabilità e sulle prospettive di una sua riforma a fronte di una società molto cambiata ma allora attraversata da gravi tensioni politico-sociali.

Bisogna dire che dal 1981 ad adesso il modo di guardare al Codice Rocco ha subito ulteriori cambiamenti: non tanto per ciò che attiene al suo ruolo storico, quanto per le problematiche e le prospettive di una sua riforma. Di ciò non si mancherà di dare conto nel prosieguo del lavoro, dove il tema della compatibilità del Codice Rocco con il nuovo sistema politico-istituzionale e il ritardo con il quale si è avvertita l'esigenza di una nuova codificazione, suggeriranno non pochi interrogativi cui si tenterà di fornire una risposta.

In questa sede, preme invece fare menzione di una interessante tematica che emerse in occasione di quella pubblicazione e che involge direttamente il rapporto tra il codice del Trenta e il regime autoritario. Il Codice Rocco è stato o no un codice fascista? Si può parlare di una 'continuità istituzionale' con il precedente regime liberale?

Gli orientamenti della dottrina, tenendo conto anche delle posizioni di quella parte di essa che non intervenne sulle pagine de "La questione criminale", possono dividersi grossomodo in due filoni:

Secondo un primo orientamento, il Codice Rocco non potrebbe essere etichettato come "codice fascista" se non per quanto attiene la parte speciale, mentre la parte generale sarebbe sicuro indicatore del recepimento di molti istituti e concezioni già presenti nel Codice Zanardelli. In questo indirizzo possono essere idealmente collocati, sia pure tenendo conto delle diverse posizioni, giuristi come Bettiol, Fiandaca e Nuvolone.

Secondo un altro orientamento, al quale si richiamano Gallo, Marconi, Romano, ma anche Mantovani (67) e Neppi Modona, la concezione autoritaria dello Stato avrebbe permeato a diverso titolo la parte generale e la parte speciale.

A parere di Bettiol, il Codice Rocco sarebbe fascista solo per quanto attiene la preminenza dello Stato sulla persona, mentre, per il resto, rappresenterebbe il risultato dell'accostamento di distinti orientamenti ideologici, vale a dire il liberale, il socialista e quello cristiano. Liberale, per quanto attiene alla legge penale, alla nozione del reato, alla pena. Cristiano, per quanto riguarda la colpevolezza; socialista, per la disciplina delle misure di sicurezza. (68)

Per Pietro Nuvolone chi, anche a proposito della parte generale, volesse parlare di codice "fascista" cadrebbe in "un semplicistico processo mentale di identificazione". Sarebbe piuttosto la parte speciale ad avere una tale caratterizzazione. (69) Eccettuato l'art. 133, le disposizioni della parte generale sono opera tecnicamente pregevole che si evidenziano per la stretta osservanza del principio di legalità e di tipicità e per la correlativa riduzione della discrezionalità giudiziaria. Sebbene si registri nel codice una accentuazione del carattere repressivo e intimidatorio del diritto penale, questa non potrebbe ritenersi una peculiarità dello Stato fascista, in quanto la stessa teoria dell'intimidazione è vecchia come la scienza del diritto penale. (70)

Di un certo rilievo è la posizione assunta da Fiandaca: partendo dalla premessa che un sistema giuridico storicamente dato non appare mai come un insieme compatto e coerente di norme, ma piuttosto come un'entità discontinua, che presenta fratture ed innesti non sempre omogenei sotto il profilo culturale e politico, l'autore suggerisce non solo di non considerare le componenti autoritarie del codice come eminentemente fasciste, ma anche di non sopravvalutare il carattere liberale del Codice Zanardelli. Fiandaca opta decisamente per la tesi della continuità sostanziale tra legislazione liberale e codice penale del periodo fascista: a suo giudizio il fascismo, anche a detta dei più recenti dati storiografici, non espresse un pensiero originale, né una vera e propria teoria del diritto. (71) In particolare, i giuristi che furono protagonisti della compilazione del Codice Rocco, avevano raggiunto la maturità della loro formazione scientifica in epoca pre-fascista: era quindi impensabile che un giurista come Arturo Rocco potesse seguire il coevo esempio tedesco sconfessando i principi del tecnicismo giuridico. Vi erano, dunque, solide premesse perché il codice Rocco restasse figlio di questo indirizzo, poggiando al contempo sul principio legalistico e su un'impalcatura dogmatica di stampo prevalentemente liberale. (72)

Più in particolare, se l'eccesso definitorio della parte generale non pare sottendere particolari intendimenti politici di regime, altri istituti (la disciplina del tentativo, l'imputabilità e l'inasprimento sanzionatorio negli stati di ubriachezza e intossicazione da stupefacenti, l'irrilevanza degli stati emotivi e passionali, la parificazione delle responsabilità nel concorso di persone), sono, al contrario, sicuri indicatori di un rigorismo repressivo. Ma, continua Fiandaca, è un rigorismo che non arriva a mettere in discussione i principi del diritto penale del fatto e che invece si sostanzia in un complesso di risposte repressive non estranee alla fase liberale autoritaria di uno Stato borghese. (73)

Anche le misure di sicurezza sarebbero da collocarsi entro una linea di politica criminale che si era andata sviluppando alla fine del secolo scorso in seguito al fallimento registrato dai sistemi penali liberali nella lotta al recidivismo e al diffondersi della criminalità. Si tratterebbe quindi di una adesione della legislazione italiana al movimento internazionale di riforma del diritto penale, nella quale però si registra una strumentalizzazione ai fini di un rigido sistema di difesa sociale, dove gli interessi generali devono prevalere su quelli particolari. (74)

Nella parte speciale, prosegue Fiandaca, "dove è indubbiamente più facile affermare che il Codice Rocco è figlio della dittatura, occorre non lasciarsi trarre in inganno dalle prime impressioni": ad un attento esame, più della metà delle disposizioni del Titolo I e II del codice trovano un precedente nel codice penale del 1889 e nella gran parte dei codici penali dell'epoca.

L'"attività antinazionale del cittadino all'estero", l'"associazione sovversiva", la "propaganda o apologia sovversiva", costituirebbero, queste sì, fattispecie introdotte per combattere i nemici storici della dittatura. Il legislatore fascista avrebbe moltiplicato nel settore dei delitti contro lo Stato le norme incriminatrici al fine di enfatizzare, attraverso un apparato simbolico, una rottura con il vecchio sistema liberale, nella realtà meno radicale di quanto la propaganda non facesse apparire. (75)

Fiandaca guarda al Codice Rocco come ad un codice che non presenta istituti spiccatamente di marca fascista, ma che al contrario, mutua dal precedente codice molte delle disposizioni normative, secondo una linea di sostanziale continuità. Ciò troverebbe conferma anche nella c.d 'pubblicizzazione della tutela', annoverata, solitamente, tra le manifestazioni tipiche dell'orientamento autoritario del codice; così, in materia di pubblica morale o di tutela del patrimonio si registrerebbero, al di là degli inasprimenti sanzionatori della seconda tipologia di reati, ispirazioni che già appartenevano alla tradizione liberale ottocentesca. L'unico settore in cui si assisterebbe ad una rottura rispetto a quella tradizione è quello dei reati contro l'"economia pubblica", categoria estranea ai codici di altri paesi.

Seguendo gli orientamenti storiografici di Quazza che, dalle pagine di un suo saggio, invitava ad avere nello studio del fascismo "un approccio di lungo periodo", suggerendo di seguire una prospettiva di continuità più che di frattura rispetto al periodo precedente al '22 (76), Fiandaca, sottolinea nel suo intervento, come il Codice Rocco non abbia affermato un sistema di interessi nuovo ed alternativo, limitandosi a riproporre gran parte del vecchio sistema liberale. La mancata sconfessione del principio di legalità, del resto, costituirebbe la migliore conferma di questa continuità, differenziandosi così dalle posizioni assunte dalla dottrina tedesca e dalla prassi penalistica di quel paese che si ispirò, invece, a parametri extralegali di valutazione. (77)

Aderisce in parte Pio Marconi all'impostazione di Fiandaca, sottolineando come il codice, soprattutto nella parte speciale, sia ispirato ad una filosofia statalistica e conservatrice non incoerente con un rigido liberalismo conservatore; un codice, quindi, non inconciliabile con uno Stato di diritto. (78)

Diversa però risulta la sua prospettiva nel momento in cui l'autore distoglie lo sguardo dalle pagine del codice del '30 per guardare alle leggi speciali del periodo: in queste ultime, risulterebbero contraddetti molti di quei principi, configurando un sistema repressivo, all'insegna della retroattività della legge penale e ispirato ad un diritto penale 'del sospetto'. Anche il testo unico di pubblica sicurezza, annesso al codice, registrava un garantismo vulnerato dalla possibilità di irrogare sanzioni limitative della libertà personale nei confronti di soggetti sospetti o, secondo le parole della legge, "diffamati". Sanzioni erano previste per le persone "designate dalla pubblica voce come pericolose per gli orientamenti politici dello Stato e socialmente" (79). A ciò si aggiungono i provvedimenti per la difesa dello Stato (emanati nel 1926, ma che in occasione della promulgazione del codice trovarono puntuale conferma), l'accesso ai pubblici uffici e persino nelle libere professioni subordinato al giuramento di fedeltà, le leggi del '25, che dispensavano dal servizio quei funzionari che si fossero posti in condizioni di "incompatibilità con le generali direttive politiche del governo".

Non è mancato chi ha cercato di dare una spiegazione di questa apparente contraddizione di intenti normativi, di questa coesistenza nel sistema penale fascista di norme che riposano su principi ispiratori tanto diversi. Il codice avrebbe avuto una funzione legittimante, rassicurante soprattutto nei confronti della magistratura, dove prevalente era la formazione liberale. Il sistema totalitario avrebbe invece trovato soddisfazione nelle leggi speciali e nelle immunità garantite dalle illegalità politiche del regime. (80) Nel liberalismo ultraconservatore del Codice Rocco veniva così a riconoscersi un mondo intellettuale che cercava di far coesistere una tradizione rigorosamente legalista con la rivoluzione fascista, la quale, secondo un'analisi di questo fenomeno che, a partire da studiosi come Bobbio, si è ispirata a criteri "funzionali", avrebbe realizzato un intreccio di norme immediatamente funzionali con norme non funzionali rispetto a quelli che erano gli scopi del regime autoritario. Il codice non sarebbe quindi stato funzionale ad un sistema totalitario ma, avrebbe rappresentato una garanzia di ordine e stabilità del sistema politico. (81)

A sottolineare la netta discontinuità tra il Codice Zanardelli e il Codice Rocco è Mario Romano che, sulle pagine del commentario sistematico del codice penale, ribadisce come, analizzando i due testi, vi sia una netta differenza qualitativa: il Codice Rocco, pur non potendo essere denominato 'codice totalitario', si manifesta come un codice autoritario, fondato sulla filosofia politica del fascismo e su un netto rifiuto della concezione della pena illuministica e liberale. (82)

Possiamo concludere questo lungo excursus con le riflessioni di Ettore Gallo. Anch'egli asserisce che il principio di separazione tra diritto e politica propugnato dal tecnicismo giuridico fu dal fascismo strumentalizzato a scopi repressivi, ma è proprio questa componente autoritario-repressiva che percorre il codice a suggerirgli molti interrogativi circa il grave ritardo con il quale ci si è apprestati alla sua modifica. (83)

6. Considerazioni conclusive

Da questi rilievi ben si può comprendere quanto siano diverse le posizioni della dottrina circa il rapporto tra codice penale e regime fascista. Da ognuna di esse si ricava un insegnamento ulteriore circa gli aspetti caratterizzanti il Codice Rocco, consentendoci di avere un quadro indubbiamente più completo. Come già si è avuto modo di dire, non è certamente corretto scientificamente e storicamente liquidare il codice del 1930 come codice "fascista". Come ha detto Fiandaca, "bisogna sottrarsi dal ripetere acriticamente che è riforma fascista ogni realizzazione dovuta al Fascismo". Si finirebbe con l'appiattire componenti diverse che coesistono all'interno del codice, diversamente distribuite tra la parte generale e la parte speciale. Appare rilevante un altro monito dello stesso Fiandaca, quello di non "demonizzare" il Codice Rocco e di non sopravvalutare il valore "liberale" del Codice Zanardelli (84).

Ma ad una riflessione ulteriore, se la posizione di Fiandaca è in molti punti suggestiva, fonte di rilevanti riflessioni sul tema, non può nascondersi che essa appare per molti rispetti anche la meno convincente. L'idea che il Codice Rocco, eccettuato per qualche aspetto, si ponga pressoché in linea con l'impostazione più autoritaria del Codice Zanardelli sembra carente proprio dal punto di vista del metodo storiografico accolto da Fiandaca. Quazza e Bobbio, come altri, ritengono infatti che l'Italia non si sia "svegliata" improvvisamente fascista, che il fascismo non sia stato "una malattia morale corruttrice improvvisa di un corpo sano" (85), ma un regime politico che ha trovato nello sviluppo economico e sociale italiano le sue radici e i termini della sua spiegazione.

Parafrasando questa impostazione, non è possibile considerare il Codice Rocco come un corpo sano in un regime dittatoriale, che si sarebbe limitato ad accogliere le componenti autoritarie del regime liberale più che a proporre qualcosa di nuovo e di proprio. Non appare corretto da un punto di vista metodologico continuare ad assumere, nei confronti del Codice Rocco, un approccio 'tecnico-giuridico': vale a dire un approccio che non solo non prende in considerazione il contesto storico-politico dal quale il codice del 1930 proveniva, ma che, anche restando su un terreno propriamente giuridico, non tiene conto di quella legislazione penale speciale a difesa dello Stato che svuotava puntualmente di significato principi liberali così 'continuativamente' recepiti dal Codice Rocco.

L'affermazione del principio di legalità nel codice è sicuramente di grande rilevanza, presa di per sé e tenuto conto di quanto stava avvenendo nella prassi penalistica della vicina Germania; ma il suo significato risulta fortemente ridotto se la legge ordinaria, allora vigente, non si sostanziava più in un atto normativo espressione della sovranità parlamentare, ma in un atto, avente la forma del decreto governativo.

Appare quindi maggiormente condivisibile la posizione di Marconi, il quale, pur individuando all'interno del codice la compresenza di elementi autoritari e liberali, ritiene che per comprendere la politica penale del fascismo e il senso stesso del Codice Rocco occorra estendere l'osservazione ad altre componenti della legislazione penale del periodo.

Si è visto come questo contrasto tra legislazione speciale e codificazione penale fosse solo apparente e avesse una funzione rassicurante nei confronti di una magistratura di formazione liberale, ma si è anche potuto comprendere quanto funzionale fosse agli scopi del regime, il quale, al riparo del tecnicismo giuridico poteva, lontano dal codice, rivelarsi in tutta la sua repressività.

Come già accennato, Neppi Modona aveva rilevato un'importante differenza tra il fascismo e il nazismo sotto questo profilo: se il legislatore fascista "si era potuto permettere il lusso" di mantenere ferme le garanzie formali della stretta legalità, dell'irretroattività della legge e del divieto di interpretazione analogica, era perché in altre sedi, così come nella stessa parte speciale del codice, gli orientamenti più marcatamente autoritari potevano apertamente manifestarsi. Diversamente, la Germania nazista aveva preferito "sanzionare la realtà politica ed ideologica del regime con un nuovo codice", attribuendo al giudice la facoltà di incriminare qualsiasi comportamento ritenuto contrastante con il dovere di obbedienza alla volontà del capo o con il sano sentimento del popolo. (86)

Se quindi il totalitarismo nazista agì scopertamente, senza infingimenti, il fascismo fece del codice penale uno "schermo" dietro il quale celare i veri intenti del regime. Un codice nel quale, grazie alle elaborazioni del tecnicismo giuridico, si seppe sapientemente fare opera di 'equilibrismo giuridico' tra tradizione liberale e componenti autoritarie, tra prospettive statualistiche e riconoscimento di principi essenziali alla certezza del diritto. Un sistema normativo nel quale gli orientamenti più o meno liberali e conservatori poterono trovare appagamento, con un effetto rassicurante nei confronti di soggetti istituzionali come la monarchia e la Chiesa che, a differenza della Germania nazista, furono, in qualche misura, interlocutori condizionanti del regime.

Tornano alla mente le parole pronunciate da Calamandrei (87): ci fu durante il ventennio fascista non solo un "doppio gioco" costituzionale ma, potremmo dire, un "doppio gioco" penalistico che dovrà attendere molti anni prima di essere pienamente compreso e disvelato.

Note

1. V. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Giuffrè, Milano 1995, p. 2; F. Desportes, F. Le Gunehec, Le nouveau droit penal, Economica, Paris 1994, p.25.

2. Le leggi c.d "fascistissime" avevano eliminato la pluralità dei partiti, trasformato il Parlamento in una camera di registrazione della volontà del Partito fascista, conferendo al governo la facoltà di emanare norme giuridiche e mettendo fine alla libertà di stampa e di organizzazione sindacale. Sul piano penale di grande rilievo fu la legge 25 novembre 1926 n.2008 istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato che reintrodusse la pena di morte. Si veda M. Salvadori, Storia dell'età moderna e contemporanea, vol. II, Loescher, Torino 1990, p. 712 e ss.

3. V. G. Vassalli, Codice penale, in Enciclopedia del diritto, vol.III, Giuffrè, Milano 1960, p. 270.

4. E. Dolcini, Codice penale, in Digesto discipline penalistiche, vol.II, Utet, Torino 1988, p. 277.

5. V. E. Dolcini, op. cit., p. 277.

6. V. G. Vassalli, La riforma del codice penale italiano del 1930, "La giustizia penale", 1972, p. 516.

7. V. M. Romano, op. cit., p. 3; E. Dolcini, op. cit., p. 276.

8. V. G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 269.

9. Su questo, si veda E. Dolcini, op. cit., p. 276.

10. G. Vassalli, Codice penale, cit., p.269.

11. Ibid.

12. Così G. Vassalli, op. cit., p. 270;E. Dolcini, op. cit., p. 276.

13. Così Grispigni che ha messo in luce gli aspetti positivistici del codice, Diritto penale italiano, Giuffrè, Milano 1952, p.100 e ss; U. Spirito, Storia del diritto penale italiano, La Nuova Italia, Firenze 1974, p. 234 e ss.

14. V. G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 270, nota 4.

15. Non pare superfluo fare un breve riferimento a quelle che sono le principali differenze nel modo di intendere il diritto penale nelle due scuole. La Scuola classica, maturata nell'ambiente politico-culturale di derivazione illuministica riteneva che l'uomo fosse assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni e poneva quindi a fondamento del diritto penale la responsabilità morale del soggetto intesa come rimproverabilità per il male commesso e una concezione etico-retributiva della pena. Il diritto penale risultava così incentrato su tre principi fondamentali:1) della volontà colpevole: il reato come violazione cosciente e volontaria della norma penale; 2) dell'imputabilità: la volontà colpevole presuppone che l'agente abbia la concreta capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni e di sottrarsi all'influsso dei fattori esterni e interni; 3) della pena intesa come necessaria retribuzione del male compiuto, quindi una pena afflittiva, personale, proporzionata, determinata, inderogabile. Se il merito di questa scuola è stata la razionalizzazione di principi quali quello della materialità e offensività del fatto, della colpevolezza, dell'imputabilità, della retribuzione della pena, tre sarebbero invece i principali limiti: aver relegato il diritto penale nella sfera astratta di un diritto naturale razionalistico lontano dalla realtà naturalistica, aver limitato la difesa sociale dalla criminalità alla sola pena, non avere prestato attenzione alla "esecuzione" della pena e quindi alle finalità di recupero del reo, in quanto per i classici il problema penale ha termine con il passaggio in giudicato della sentenza. V. F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, Cedam, Padova 1992, p. 560-561. La Scuola positiva, che tra i suoi principali esponenti vedeva Lombroso, Ferri, Grispigni aveva le proprie origini filosofiche nel positivismo metodologico della fine del XIX secolo. In opposizione al postulato del libero arbitrio affermavano il principio del determinismo causale dal quale discendevano i seguenti corollari: 1) Il reato non interessa più come ente giuridico distinto dall'agente, ma come fatto umano individuale che trova spiegazione nella struttura bio-psicologica del delinquente, quale espressione della pericolosità del soggetto; 2) al posto della volontà colpevole, della responsabilità morale e dell'imputabilità viene a sostituirsi la pericolosità sociale, intesa come probabilità che il soggetto sia spinto a compiere dei reati; 3) un sistema di misure di sicurezza viene a sostituirsi alla pena retributiva. La Scuola positiva ha così messo in luce il problema della personalità del delinquente e dei suoi condizionamenti bio-psico-sociologici, ha avuto il merito di avere tenuto conto della realtà sociale in cui il reato viene a compiersi e di aver introdotto accanto alla tradizionale prevenzione generale l'idea della prevenzione speciale e della risocializzazione del delinquente. Tra i suoi limiti: l'aver deresponsabilizzato l'individuo attraverso le schematizzazioni deterministiche, l'aver rimesso in discussione le garanzie di legalità e di certezza in nome della difesa sociale e della giustizia concreta una volta aver incentrato il diritto penale su tipologie criminologiche di autori. Lo stesso principio nulla poena sine delicto veniva messo in discussione, dal momento che era stata sostituita la colpevolezza per il fatto con la pericolosità: quindi anche i soggetti che risultavano pericolosi socialmente, pur non avendo ancora commesso il fatto, avrebbero dovuto essere sottoposti a misure di sicurezza. Su questi punti si veda ancora F. Mantovani, op. cit., p. 565; G.N. Modona, Legislazione penale, in Il mondo contemporaneo, vol.I, tomo 2, La Nuova Italia, Firenze 1978, p.584 e ss.

16. Il codice Zanardelli, tra quelle che furono poi chiamate "misure di sicurezza", contemplava la casa di correzione per i minori e la vigilanza speciale per il condannato dopo l'espiazione della pena, ma non un manicomio criminale, ritenuto dai positivisti garanzia di un'efficace difesa sociale. V. E. Dolcini, op. cit., p. 276; G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 269.

17. V. G. Neppi Modona, Legislazione penale, cit., p. 593.

18. Ibid.

19. G.N. Modona, op. cit., p. 594.

20. Così recitava il mandato conferito con r.d del 14-9-1919 n. 1742.

21. Scriveva Ferri: "La persona del delinquente è sempre stata considerata divelta dalle condizioni del suo ambiente fisico e sociale e non osservata nella sua reale costituzione organica e psichica, e quindi costretta entro i limiti artificiali di talune eccezioni tassative alla presunzione di morale imputabilità.." Cit. in, G.N. Modona, Legislazione penale, cit., p. 595.

22. Ibid.

23. Veniva meno la distinzione tra delitto tentato e delitto mancato, ammettendo la possibilità di applicare la stessa pena che per il delitto consumato (art. 16). V.G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 270.

24. Ivi p. 271; F.Mantovani, op. cit., p. 563.

25. V. G. Vassalli, op. cit., p. 271.

26. G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 272.

27. Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale, I, cit. in G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 271.

28. V.G. Vassalli, La riforma del codice penale del 1930, cit., p. 517.

29. Su questo, G.N. Modona, Legislazione penale, cit., p. 596.

30. A. Rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, cit. in G.N. Modona, op. cit., p. 596.

31. Ivi, p.596.

32. Ivi, p. 596.

33. G.N. Modona, op. cit., p. 596.

34. Ivi p. 597.

35. Alcuni di questi pareri sono stati raccolti in un volume dove, tra i vari docenti chiamati ad intervenire su aspetti e istituti del codice si segnalano le osservazioni di Giacomo Delitala in tema di dottrine generali del reato nel Progetto Rocco, su cui infra, p.26. Si veda A.aV.v, Osservazioni intorno al "Progetto preliminare di un nuovo codice penale", Vita e pensiero, Milano 1927.

36. Così P. Ungari, Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, Morcelliana, Brescia 1963, p. 9.

37. Si veda P. Ungari, op. cit., p. 40-41.

38. Ibid..

39. P. Ungari, op. cit., p. 23.

40. Così Tullio Ascarelli, Alfredo Rocco, "Rivista di diritto civile", 1935, p. 378, cit. in P. Ungari, op. it., p. 59.

41. V.P. Ungari, op. cit., p. 60.

42. Si tratta di L.Rosenstock-Franck, cui fa riferimento Ungari in, op. cit., p. 89.

43. Alfredo Rocco cit. in P. Ungari, op. cit., p. 101.

44. P. Calamandrei, La funzione parlamentare sotto il fascismo, cit. in P.Ungari, op. cit., p. 97.

45. Si veda G.N. Modona, Legislazione penale, cit., p. 597.

46. Cit. in G.N. Modona, op. cit., p. 598.

47. Per questi rilievi alcuni autori parlano di eclettismo, quale indirizzo ispiratore del codice. Si v. G. Vassalli, Codice penale, cit., p. 274.

48. Tra gli estimatori, lo studioso Delitala su cui v. infra, p.35.

49. V.E. Dolcini, Codice penale, cit., p. 279.

50. V. G.N. Modona, op. cit., p. 599.

51. V. G. Vassalli, Codice penale, cit., nota 9, p. 274.; In Germania si preferì, come è noto, redigere un codice penale che riflettesse la nuova realtà politica e ideologica, attribuendo al giudice la facoltà di incriminare qualsiasi comportamento contrastante con il dovere di obbedienza alla volontà del capo o con il sano sentimento del popolo. In Italia, solo il penalista Giuseppe Maggiore, in un saggio dal titolo Diritto penale totalitario nello stato totalitario invitava i giuristi ad introdurre la rivoluzione fascista nel diritto, aggiungendo al nullum crimen nulla poena sine lege il principio in base al quale avrebbe costituito reato "..ogni fatto che offende l'autorità dello Stato ed è meritevole di pena secondo lo spirito della rivoluzione fascista e la volontà del Duce, unico interprete della volontà del popolo italiano".V. G.N. Modona, op. cit., p. 600.

52. V. F. Bricola, Il sistema sanzionatorio penale nel codice Rocco e nel progetto di riforma, in Giustizia penale e riforma carceraria in Italia, cit. in E. Dolcini, Codice penale, cit., p. 280.

53. Ibid.

54. V. G.N. Modona, Legislazione penale, cit., p. 599.

55. V. T. Padovani, L. Stortoni, Diritto penale e fattispecie criminose, Il Mulino, Bologna 1991, p. 47.

56. L'esempio storicamente più significativo del diverso modello di 'progressione ascendente', dove la parte speciale prende le mosse dai delitti contro la persona, è rappresentato dal Codex juris bavarici criminalis di Kreittmayr (1751), che ha trovato compiuta attuazione nel codice penale del Granducato di Baden del 1845.

57. Su questo, T. Padovani, L. Stortoni, op. cit., p. 47.

58. V. E. Dolcini, Codice penale, cit., p. 281.

59. Cit. in E. Dolcini, op. cit., p. 282.

60. G. Delitala, Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco, in Osservazioni intorni al "Progetto preliminare di un nuovo codice penale", cit., p. 61 e ss.

61. F. Grispigni, Corso di diritto penale secondo il nuovo codice, vol. I, Città di Castello 1932, p.103. L'autore, semmai, mostra qualche perplessità sulle incertezze applicative derivanti dall'art. 133 ("espressione del disagio in cui si dibatte il codice") e sull'ampio uso che il Codice Rocco fa della responsabilità oggettiva.

62. W.T.S. Stallybrass, Parallelo dei principi generali del Diritto penale inglese col Progetto definitivo del nuovo codice penale italiano, in Il Progetto Rocco nel pensiero giuridico contemporaneo, Istituto Studi Legislativi, Roma 1927, p. 38 e ss.

63. E. Bise, Il progetto di Codice penale italiano messo a confronto col progetto svizzero, in Il Progetto Rocco nel pensiero giuridico contemporaneo, cit., p. 105 e ss.

64. F. Grispigni, Corso di diritto penale secondo il nuovo codice, cit., p. 116.

65. G. Battaglini, Alcune riflessioni sulle misure di sicurezza, in Osservazioni intorno al "Progetto preliminare di un nuovo codice penale, cit., p. 145.

66. P. Garraud, La difesa della moralità pubblica, della famiglia e della razza nel Progetto definitivo di Codice penale italiano, in Il progetto Rocco nel pensiero giuridico contemporaneo, cit., p. 357.

67. Si veda in Mantovani la puntuale esemplificazione degli aspetti autoritari del codice, nella parte generale e in quella speciale, F. Mantovani, Codice penale, cit., p. 29 e ss.

68. G. Bettiol, Il ruolo svolto dal codice Rocco nella società italiana, In Il codice Rocco cinquant'anni dopo, "La questione criminale", (1), 1981, p. 29.

69. P. Nuvolone, La parte generale del codice dopo cinquant'anni, in Il codice Rocco cinquant'anni dopo, cit., p. 39.

70. Ivi p. 45.

71. G. Fiandaca, Il codice Rocco e la continuità istituzionale in materia penale, in Il Codice Rocco cinquant'anni dopo, cit., p. 67.

72. Fiandaca riconosce però che l'ispirazione autoritaria e statualistica del tecnicismo giuridico si prestavano ad essere strumentalizzate dal fascismo. G. Fiandaca, op. cit., p. 69.

73. Ivi, p. 72.

74. G. Fiandaca, op. cit., p. 73.

75. Così Fiandaca, op. cit., p. 75.

76. G. Quazza, Introduzione. Storia del fascismo e storia d'Italia, in G. Quazza (a cura di), Fascismo e società italiana, Einaudi, Torino 1973, p.8 e ss.

77. G. Fiandaca, op. cit., p. 80.

78. P. Marconi, Codice penale e regime autoritario, in Il codice Rocco cinquant'anni dopo, cit., p. 131.

79. Su questi punti, P. Marconi, op. cit., p. 132.

80. V. A. Acquarone Dalla democrazia all'autoritarismo, cit. in P. Marconi, op. cit., p. 133.

81. Così P. Marconi, op. cit., p. 134.

82. Da notare come, sulle pagine de "La questione criminale" l'autore si limitasse a delle considerazioni sul Titolo dedicato ai "delitti contro la personalità dello Stato", assumendo una posizione più prudente circa le componenti autoritarie del codice. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol.I, cit., p. 4.

83. E. Gallo, Una politica per la riforma del codice penale, in Il codice Rocco cinquant'anni dopo, cit., p. 55.

84. Così G. Fiandaca, op. cit., p. 80.

85. G. Quazza, Introduzione. Storia del fascismo e storia d'Italia, cit., p.5.

86. V. G. N. Modona, Legislazione penale, cit., p. 599.

87. V. supra, p. 18.