ADIR - L'altro diritto

Modelli di reclamo ex art. 35 bis per gli internati ancora presenti negli OPG

a cura di Giulia Melani, 2015

L'internamento illegittimo

L'art. 3 ter del decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni in legge 17 febbraio 2012, n.9, ha fissato un termine per il definitivo superamento dell'OPG (il 31 marzo 2013). L'iter predisposto da questa legge, che doveva avere per protagoniste le Regioni, chiamate ad elaborare e mettere in pratica appositi programmi, ha subito ritardi, tanto da spingere il legislatore ad adottare ben due decreti di proroga (D.L. 27/2013 e 52/2014), facendo slittare la chiusura delle strutture carcerario-manicomiali al 31 marzo 2015.

Nonostante i due anni di ritardo, molte delle Regioni non sono arrivate preparate alla data della chiusura, tanto che gli OPG risultano ancora oggi aperti. Benché le strutture non accolgano più nuovi giunti, molti degli internati presenti al 31 marzo 2015 abitano ancora quelle strutture penitenziarie, anziché, come previsto dalla legge, residenze a completa gestione sanitaria, con sorveglianza, ove prevista, limitata al perimetro esterno.

La protrazione dell'internamento in OPG rappresenta una grave violazione dell'art. 13 della nostra carta costituzionale, laddove dispone che: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Difatti, la legge n. 9 del 2012 (così come modificata dai successivi interventi normativi) disciplina il «modo» di esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia, stabilendo che, a partire dal 31 marzo 2015, debbano essere eseguite esclusivamente presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

La differenza tra le REMS e gli OPG, non è soltanto nominalistica, stante che gli OPG sono strutture penitenziarie, con un direttore nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria, personale di polizia e sorveglianza interna, in sintesi, per dirla con le parole utilizzate dai Senatori Marino, Saccomanno e Bosone (che hanno fatto parte della Commissione Marino), a seguito dei sopralluoghi a sorpresa nei sei OPG italiani, «più carceri che ospedali» (1).

La prosecuzione dell'internamento in OPG dunque, rappresenta un modo di esecuzione della misura di sicurezza contra legem, una forma di detenzione illegittima, in violazione dell'art. 13 della Costituzione.

I provvedimenti disciplinari illegittimi

Le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia dunque, non dovrebbero più essere eseguite negli OPG.

La protrazione dell'internamento in queste strutture non solo rappresenta una grave violazione dell'art. 13 della Costituzione, ma produce un effetto domino, rendendo illegittimi i provvedimenti disciplinari adottati.

Infatti, il procedimento disciplinare è attivato dal direttore penitenziario e la sanzione, ai sensi dell'art. 40 o.p. comminata dallo stesso direttore o dal consiglio di disciplina, da questi composto. Ma, come abbiamo prima anticipato, le misure di sicurezza dovrebbero essere eseguite in strutture con al vertice un dirigente medico psichiatra e non un direttore nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria. Dunque, i provvedimenti disciplinari adottati, dopo il 1º aprile 2015, da una figura che non dovrebbe più essere preposta alla direzione degli istituti dove sono eseguite le misure di sicurezza, risultano viziati per incompetenza dell'organo.

Nell'OPG di Montelupo, dove abbiamo fatto firmare il reclamo per illegittimo internamento a 58 internati su 85 presenti, la direzione non ha più erogato misure disciplinari dopo il primo aprile, per cui non è stato necessario presentare reclami contro le misure disciplinari. Non è detto che questo corretto atteggiamento sia stato adottato da tutte le altre direzioni di OPG, per cui diffondiamo il modello che avevamo preparato in modo che là dove serve possa essere utilizzato. Sottolineiamo l'importanza di presentare questo reclamo là dove i provvedimenti disciplinari continuino ad essere adottati, perché questi provvedimenti illegittimi influiscono negativamente sulla concessione della licenza finale.

I rimedi: il reclamo ex art. 35 bis o.p.

Il legislatore, a seguito della sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (2), ha introdotto, con D.L. 146/2013, il nuovo reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis o.p., un «rimedio preventivo» atto a far cessare le condizioni di violazione dei diritti dei detenuti e degli internati. Il rimedio previsto dall'art. 35 bis può essere esperito nelle due situazioni enucleate nell'art. 69 co. 6: a) provvedimenti disciplinari viziati; b) condizioni di pregiudizio grave ed attuale all'esercizio dei propri diritti.

Le violazioni sopra descritte (prosecuzione dell'internamento in OPG contra legem e provvedimenti disciplinari illegittimi), rientrano - rispettivamente - nelle due categorie di ipotesi per le quali è ammesso proporre reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35 bis, a questo scopo, abbiamo elaborato i due modelli di istanza che in questa sede presentiamo.

Brevi indicazioni per la compilazione dei modelli di istanze

a) Reclamo ex art. 35 bis per internamento illegittimo

Il reclamo, può essere proposto da tutti gli internati reclusi negli OPG italiani, in esecuzione di una misura di sicurezza, sia definitiva che provvisoria.

Il modello presenta alcuni spazi bianchi che è necessario compilare. In primo luogo, deve essere indicato il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, ovvero, ai sensi dell'art. 677 c.p.p. il magistrato che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

Si devono inoltre inserire i dati anagrafici della persona richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita), l'indicazione dell'OPG ove è perpetrato l'internamento, la denominazione della tipologia di misura di sicurezza cui l'istante è sottoposto (ricovero in OPG, assegnazione ad una casa di cura e custodia, misura di sicurezza provvisoria).

  • Modello da compilare: PDF RTF

b) Reclamo ex art. 35 bis per annullamento provvedimenti disciplinari illegittimi

Il reclamo, può essere promosso da tutti gli internati reclusi negli OPG italiani, in esecuzione di una misura di sicurezza, sia definitiva che provvisoria, che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di una sanzione.

Il reclamo può essere presentato, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 bis o.p., soltanto entro 10 gg. dalla comunicazione del provvedimento.

Il modello prevede alcuni spazi bianchi che è necessario compilare. In primo luogo, deve essere indicato il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, ovvero, ai sensi dell'art. 677 c.p.p. il magistrato che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

Si devono inoltre inserire i dati anagrafici della persona richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita), l'indicazione dell'OPG ove è perpetrato l'internamento, la denominazione della tipologia di misura di sicurezza cui il reclamante è sottoposto (ricovero in OPG, assegnazione ad una casa di cura e custodia, misura di sicurezza provvisoria).

Nell'ultima parte dell'istanza è necessario indicare la data di inizio del procedimento disciplinare, una breve descrizione del fatto all'origine del provvedimento, la sanzione comminata e l'organo che l'ha disposta (direttore o consiglio di disciplina), infine, la data della comunicazione del provvedimento.

  • Modello da compilare: PDF RTF

Note

1. Conferenza stampa della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del SSN del 28/07/2010.

2. Corte Europea dei diritti dell'Uomo, sezione II, caso Torreggiani e altri contro Italia.