ADIR - L'altro diritto

Incidente di esecuzione per revisione di condanna ex art. 73 T.U. stupefacenti

a cura di Rosaria Pirosa, 2014

Istruzioni per compilare l'istanza di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. per la rideterminazione della pena

A seguito della sentenza n. 32/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge 49/2006 cd. Fini Giovanardi, come hanno chiarito le Sezione Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42858/2014 può presentare l'istanza sopra specificata il soggetto nei confronti del quale:

  1. sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 in relazione ad un fatto commesso nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2006 e il 24 dicembre 2013 (la condanna deve essere riferita alle c.d. droghe leggere, ossia alle sostanze indicate nelle Tabelle II e IV di cui all'art. 14 D.P.R. 309/1990);
  2. sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 in relazione ad un fatto commesso nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2006 e il 24 dicembre 2013 (la condanna deve essere riferita alle c.d. droghe leggere, ossia alle sostanze indicate nelle Tabelle II e IV di cui all'art. 14 D.P.R. 309/1990);
  3. sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 in relazione ad un fatto commesso nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2005 (1) e il 21 novembre 2012 (2) e con la quale la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 comma 4 c.p. sia stata dichiarata equivalente o prevalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 (in questo caso la condanna può essere riferita a droghe pesanti o a droghe leggere e l'istante può fare incidente di esecuzione sia nel caso in cui nella sentenza il giudice abbia riconosciuto la recidiva di cui all'art. 99. 4 c.p. prevalente sull'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, sia nel caso in cui il giudice abbia ritenuto la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 equivalente all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990).

Per ognuna delle tre ipotesi sopra indicate, l'istante avrà a disposizione due diversi modelli a seconda se la condanna è entrata a far parte di un cumulo o meno.

Nota bene:

  1. l'interessato non dovrà compilare nessuna delle tre istanze di incidente di esecuzione se ha riportato una condanna per un reato di cui all'art. 73 comma 1 per droghe pesanti in quanto la disciplina prevista dalla l. 49/2006 cd. Fini Giovanardi è in questa ipotesi più favorevole;
  2. l'interessato non dovrà compilare nessuna delle tre istanze di incidente di esecuzione se ha riportato una condanna per un reato di cui all'art. 73 comma 5 per droghe pesanti poiché in questo caso la disciplina più favorevole è prevista dalla legge successiva (l. n. 10/2014) e, quindi, non è possibile fare incidente di esecuzione.

Si ribadisce che l'unico caso in cui, in presenza di una condanna per droghe pesanti, l'interessato può fare istanza di incidente di esecuzione è quello in cui abbia riportato una condanna per un reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 e art. 99.4 c.p. in cui la recidiva specifica infraquinquennale sia stata dichiarata prevalente o equivalente all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 (v. punto 3).

Brevi note alla Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 42858/2014

Note

1. In questa data, è entrata in vigore la Legge 251/2005 che, nel suo art. 3, ha modificato l'art. 69.4 c.p. prevedendo il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 sulla recidiva di cui all'art. 99. 4 c.p.

2. In questa data, la Corte Costituzionale - con sentenza n. 251/2012 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69.4 c.p. stabilendo per il giudice il divieto di considerare nel giudizio di bilanciamento l'art. 73 comma 5 prevalente sulla recidiva specifica infraquinquennale.