ADIR - L'altro diritto

Note tecniche sui trattenimenti illegittimi a Lampedusa

Fulvio Vassallo Paleologo, 2011

Illegittimità del trattenimento a carico degli adulti

Costituisce fatto notorio, confermato da tutte le associazioni ed enti di tutela che hanno avuto un diretto contatto con i migranti a Lampedusa, che presso il CPSA di Contrada Imbriacola a Lampedusa nonché presso la cd. "base Loran", area militare situata sempre a Lampedusa, avente natura di C.I.E. (1) sono stati accolti per periodi di molte settimane e, almeno per ciò che riguarda il Centro di Contrada Imbriacola, in condizioni di promiscuità con adulti, un numero rilevante di minori (vedasi dati al 6 settembre). Come nei confronti degli adulti, anche nel caso dei minori gli stessi sono stati di fatto trattenuti presso dette strutture dalle quali era impedito l'allontanamento, anche temporaneo. La situazione che si è venuta a creare solleva rilevanti problematiche in relazione alla natura e alla legittimità delle misure amministrative assunte dall'amministrazione poichè tale situazione di effettiva limitazione della libertà personale non risulta sottoposta ad alcun controllo giurisdizionale. Si tratta di una situazione non nuova: già alla luce di quanto evidenziato nel gennaio 2007 dal rapporto della Commisione De Mistura, il Gruppo sulla detenzione arbitraria istituito in seno alla U.N. Human Rights Council aveva infatti espresso analoghe preoccupazioni: "The UN experts, however, highlighted 'significant human rights concerns with regard to the centres in which migrants and asylum seekers are kept', in particular with regard to the legal basis for the detention of those deprived of their freedom. The Working Group noted that in 2006 the Ministry of Interior had established a commission to study the matter, commonly referred to as the 'De Mistura Commission' after the UN official appointed to head it. Its findings and recommendations remain to a large extent to be implemented".

Va invero evidenziato, in relazione alla natura giuridica dei cd CPSA, che dette strutture non paiono sorrette da alcuna da alcuna disposizione normativa ovvero nessuna norma disciplina le modalità di permanenza obbligata degli stranieri in detti centri e il connesso necessario vaglio giurisdizionale nel caso nel quale detta permanenza si protragga per un periodo di tempo superiore alle previsioni di cui all'art. 13 co. 3 della Costituzione. Tale situazione oltre a non risultare conforme alla legislazione italiana in materia di provvedimenti limitativi della libertà, potrebbe altresì configurarsi come una violazione dell'art. 37 CRC e dell'art. 5 comma 1 della Convenzione Europea dei diritti Umani (CEDU) come autorevolmente già evidenziato dal citato Gruppo in senso all'U.N. Human Rights Council.

Se la tematica è annosa ciò che desta particolare preoccupazione in relazione alla situazione verificatasi nel corso del corrente anno è la "mutazione" che di fatto ha riguardato il CPSA di Lampedusa: se infatti nel passato, e in specie in occasione della situazione di particolare pressione migratoria che si era verificata nel corso del 2008, la struttura di Lampedusa era stata utilizzata quale struttura di effettivo primo soccorso in vista di un veloce trasferimento in altre più idonee strutture nel territorio nazionale italiano (con una permanenza media a Lampedusa che rimaneva inferiore in media ai 7-8 giorni), nel corso del 2011, le strutture di prima accoglienza di Lampedusa sono state ordinariamente utilizzate quali strutture di trattenimento de facto, e tale situazione, come già evidenziato, ha investito anche i MSNA.

Illegittimità del trattenimento a carico dei minori non accompagnati

Ai sensi della normativa italiana in materia di immigrazione (Art. 19 T.U. 286 del 1998) il minore straniero migrante non può essere espulso e deve, anzi, essere accolto e protetto.

Tale protezione si deve tradurre nel suo pronto trasferimento, entro 48h dall'arrivo, in strutture di accoglienza adeguate a rispondere alle specifiche esigenze di cura, educazione e protezione che un minore, per sua natura, presenta.

A Lampedusa, quindi, i minori dovrebbero essere 'accolti' e non 'rinchiusi' nei Centri (ex Base Loran che il Ministero dell'interno classifica ancora come CIE (!) e CSPA di Contrada Imbriacola) solo per il tempo strettamente necessario a prestare loro le primissime cure 'post sbarco' e a completare la loro identificazione.

Il minore straniero non accompagnato, secondo la legge italiana, a partire dall'art. 343 del codice civile infatti, deve essere immediatamente segnalato ad una serie di autorità titolate a incaricarsi della sua protezione, sotto vari profili, ossia:

  • Giudice tutelare
  • Tribunale dei Minori
  • Comitato minori stranieri
  • Sindaco del comune (per le attività di assistenza sociale)

La detenzione di qualsiasi natura di un minore migrante è vietata dal nostro ordinamento.

Qualsivoglia limitazione della libertà personale deve, essere sempre supportata da una convalida dell'autorità giudiziaria (art. 13 Costituzione e art. 5 Cedu).

In nessun caso, però, i trattenimenti delle centinaia di minori trattenuti nei centri a Lampedusa sono stati supportati da tale provvedimento.

Ne consegue, pertanto, che il solo fatto di registrare la presenza di minori, oggi prevalentemente tunisini, 'accolti' sia alla ex Base Loran, sia al CSPA di Contrada Imbriacola oltre le 48h di cui sopra, (tempo minimo necessario alle attività di primo soccorso cui si accennava) è, di per sé, una violazione della tutela prevista dal nostro ordinamento.

Occorre infine ricordare che a norma dell'art. 26, co. 6, d.lsg. 25/2008 in nessun caso i minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale possono essere trattenuti presso i CIE, i CARA o in strutture analoghe ma vanno tempestivamente accolti presso idonee strutture educative, dando priorità all'inserimento nelle strutture dedicate operanti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (D.Lgs 25/08 art. 19 co.6).

Il problema è e rimane sempre lo stesso, anche se verbalizzano la loro volontà di chiedere protezione internazionale, di fatto i minori non accompagnati, come gli adulti rimangono rinchiusi per settimane in una gabbia senza che alcun provvedimeno venga loro notificato, e questa situazione si protrae ancora per gli adulti nei centri di accoglienza e per i MNA nelle "strutture ponte" nelle quali sono trasferiti da Lampedusa, con qualche eccezione, come a Piana degli Albanesi, grazie al lavoro di monitoraggio da noi condotto fin dal mese di agosto.

Nella Nota del Commissario Gabrielli del 7 maggio scorso, sempre con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, si precisa che l'art. 5 dell'OPCM 3933 del 13 aprile 2011 ha stabilito che lo stesso Ministero è autorizzato a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per 1'accoglienza di minori non accompagnati e che tali contributi saranno corrisposti per complessivi 500 posti, ad un costo giornaliero procapite che non superiore a 80 euro. Nella stessa nota del 7 maggio, a firma del Commissario Gabrielli si evidenzia che i minori stranieri non accompagnati - minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza - anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro previsto che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente conto del "superiore interesse del minore".

Secondo Gabrielli ancora, "ai sensi della normativa vigente le forze di Polizia che registrano la presenza sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato, sono tenute, previa identificazione e foto segnalamento, se il minore dichiara una età superiore ai 14 anni, a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria; al collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; ad informare il Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del d.lgs. 286 del 1998.

Ciò posto, costituisce fatto notorio denunciato da diverse organizzazioni, la permanenza dei minori sull'isola di Lampedusa mediamente superiore alle tre settimane.

In taluni casi tale presenza si è protratta sino ai 40gg per toccare punte di oltre 60, come nel caso limite di un minore tunisino peraltro rinchiuso insieme agli adulti, nel tristemente noto "gabbio" di Imbriacola, e per il quale solo con molta fatica si è potuta dimostrare la maggiore età.

Si auspica pertanto l'immediata cessazione delle prassi di trattenimento di minori e di nuclei familiari con minori nelle due strutture di Lampedusa, così come negli altri CIE, CARA e strutture analoghe sul territorio italiano e l'accertamento di tutte le eventuali responsabilità.

Note

1. La base Loran figura nell'elenco dei C.I.E. attualmente funzionanti (fonte: Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - Ministero dell'Interno).